procedure per la concessione dei diritti di impianto prelevati

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procedure per la concessione dei diritti di impianto prelevati
ISTRUZIONI APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA DI ADESIONE AL BANDO PER LA
CONCESSIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO PRELEVATI
DALLA RISERVA REGIONALE
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Introduzione ....................................................................................................................... 1
Normativa di riferimento................................................................................................. 1
Definizioni........................................................................................................................... 3
Soggetti richiedenti......................................................................................................... 4
Requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente ........................................................ 4
Condizioni e requisiti aziendali obbligatori ................................................................. 4
Modelli di domanda ........................................................................................................... 5
Termini e modalità di presentazione delle domande................................................. 5
Ricevibilità delle domande presentate......................................................................... 7
Avvio del procedimento............................................................................................... 7
Definizione elenco ditte ammissibili ........................................................................ 7
1. Introduzione
Il presente atto definisce le modalità per la presentazione di richieste di
partecipazione al bando per la concessione dei diritti di impianto, approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 14/01/2005, a seguito dell’istituzione
della Riserva regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 27 luglio
2003.
La procedura è descritta mediante fasi consequenziali ed i tempi per la loro
realizzazione.
L’accesso ai benefici è previsto con il meccanismo della presentazione di domanda di
partecipazione, nell’ambito di un procedimento a graduatoria attuato tramite bando di
gara annuale.
2. Normativa di riferimento
Fatti salvi i richiami alle disposizioni di generale applicazione contenuti nella parte
generale del manuale OPR, viene indicata di seguito la vigente normativa di settore.
- Reg. (CE) n. 2392/86 del Consiglio del 24/07/86 relativo all’istituzione dello
schedario viticolo comunitario.
- Reg. (CE) n. 649/87 della Commissione del 03/03/87 relativo alle modalità di
applicazione del Reg. (CE) 2392/86 per l’istituzione dello schedario vitivinicolo
comunitario.
- Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17/05/99 relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo.
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Reg. (CE) 1227/00 della Commissione del 31/05/00 relativo alle modalità di
applicazione del Reg. (CE) 1493/99 del Consiglio sull’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.
Reg. (CE) 2729/00 del 14/12/00 recante modalità d’applicazione per i controlli nel
settore vitivinicolo.
Legge 164 del 10 febbraio 1992 che ha introdotto la nuova disciplina delle
denominazioni di origine dei vini.
Decreto Ministeriale del 04/06/1997 n. 256 Regolamento recante norme sulle
condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Decreto Mi.P.A.F. del 26/07/00 relativo ai termini e alle modalità da adottarsi per
la dichiarazione delle superfici vitate.
Decreto Mi.P.A.F. del 27/07/00 che reca le norme di attuazione del Regolamento
1493/99 del Consiglio e del Regolamento 1227/00 della Commissione.
Decreto Legislativo n. 260 del 10/08/00, contenente le disposizioni sanzionatorie
in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99.
Decreto Mi.P.A.F. del 27 marzo 2001 contenente le modalità per l’aggiornamento
dello schedario vitivinicolo comunitario e per la iscrizione delle superfici vitate
negli albi dei vigneti DOC e DOCG e negli elenchi delle vigne IGT.
Accordo Stato-Regioni dell’11/11/99, relativo ai criteri di organizzazione delle
attività per la costituzione dell’inventario del potenziale produttivo del settore
viticolo, articolato su base regionale.
Accordi del 25/07/02, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla determinazione
dei criteri per l’istituzione degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne
IGT ed in materia dei classificazione delle varietà di viti.
Protocollo d’intesa tra AGEA e Regione Veneto del 12/06/02 relativo alla consegna
dello schedario viticolo nazionale da parte di Agea alle regioni, in attuazione
dell’art. 4 del Decreto MIPAF del 27 marzo 2001.
Provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria concernente
l’istituzione e l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo, in particolare:
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.1217 del 17/05/02 relativa
all’istituzione dello Schedario Vitivinicolo Veneto (SVV).
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2257 del 25/07/03 relativa al
settore vitivinicolo contenente le disposizioni per l’attuazione della normativa di
settore relativa all’organizzazione del mercato vitivinicolo ed alla istituzione della
Riserva Regionale.
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 17 del 14/01/05 relativa al II
bando per la concessione dei diritti di impianto della Riserva regionale;
Conferenze regionali per l’agricoltura del 5/12/1997 e 30/04/1999 con gli atti
deliberativi nel settore vitivinicolo.
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Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve:
le disposizioni nazionali che annualmente recepiscono le disposizioni comunitarie;
le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, per quanto non espressamente previsto
dal presente manuale.
3. Definizioni
Per superficie vitata (ossia: superficie dell’UV) si intende, secondo la DGR n.
2257/2003, quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite)
aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al
servizio del vigneto e in particolare:
superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la
superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale in questo caso
la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare
a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del
50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di
servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi,
per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di
tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora
effettivamente esistenti.
L’estirpazione è l’eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato;
L’impianto è la messa a dimora definitiva di materiale di moltiplicazione vegetativa
della vite;
Il diritto di impianto è il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto,
del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto alle
condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6, del Reg CE 1493/99;
Il diritto di reimpianto è il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in
coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve aver luogo l'estirpazione alle
condizioni stabilite nell'articolo 4 e nell'articolo 5, paragrafo 8, del Reg CE 1493/99,
entro la fine della quinta campagna successiva a quella nella quale ha avuto luogo
l’estirpazione;
I diritti in portafoglio di un’azienda sono i diritti di reimpianto derivanti da una
precedente estirpazione ed i diritti di nuovo impianto assegnati alla medesima azienda
sulla base della normativa vigente ed immediatamente utilizzabili;
Si parla di diritto utilizzato, quando il conduttore ha messo a dimora definitivamente
il materiale di moltiplicazione vegetativa;
La titolarità del diritto spetta al conduttore dell’azienda, sulla base di idoneo titolo.
Qualora il conduttore non coincida con il proprietario delle superfici vitate, la
disponibilità del diritto è subordinata all’assenso del proprietario;
Per vigneto si intende un impianto di viti senza alcuna interruzione fisica, omogeneo
per età, sesto, forma di allevamento e varietà, nonché per la utilizzazione delle uve ai
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fini della designazione, costituito da una o più U.V. contigue, coltivato da un unico
conduttore. È l’unità di base della gestione amministrativa del potenziale viticolo e
della rivendicazione annuale delle produzioni (DO – IGT);
La campagna viticola è la campagna di produzione che inizia il 1° agosto di ciascun anno
e si conclude il 31 luglio dell’anno successivo;
Lo Schedario, (ovvero: SVN lo Schedario vitivinicolo nazionale – SVV lo Schedario
vitivinicolo veneto) è lo strumento di gestione di tutte le informazioni del potenziale
viticolo, dei conduttori, dei diritti di impianto, delle utilizzazioni, ecc.;
La Riserva è la banca regionale dei diritti di impianto attribuiti alla Regione Veneto e
dei diritti di impianto non utilizzati istituita con DGR. N. 2257 del 25 luglio 2003.
4. Soggetti richiedenti
I conduttori di superfici vitate, così come definiti al Capitolo 5 “ Definizioni”,
dell’allegato B), della deliberazione del 25 luglio 2003, n. 2257, che intendono far
valere tali diritti per piantare vigneti, nelle aree viticole venete, atti a produrre vini di
qualità, la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata.
5. Requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente
I soggetti destinatari sono i conduttori di superfici vitate così come definiti nel
precedente capitolo che intendono esercitare i diritti ottenuti dalla Riserva regionale
per piantare vigneti, nelle aree viticole venete, atti a produrre vini di qualità, la cui
produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata.
All’atto della pubblicazione del presente provvedimento il richiedente deve:
- avere età inferiore a sessantacinque anni;
- avere età superiore a sessantacinque, ma condurre un’azienda con un coadiuvante a
tempo pieno di età inferiore a 40 anni;
- condurre una azienda con una superficie vitata minima aziendale (compresi i diritti
di reimpianto in portafoglio) pari almeno 5.000 mq, con eccezione della zona della
DOC “Merlara” per la quale il limite è di 2.500 mq (nel caso l’azienda sia composta
da più Unità Tecnico Economiche, i limiti sono riferiti a quella interessata
dall’impianto).
Per la IGT “Vigneti delle Dolomiti” è richiesto solo il requisito relativo all’età del
richiedente.
6. Condizioni e requisiti aziendali obbligatori
All’atto della pubblicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 17 del
14/01/05 l’azienda condotta dal richiedente deve essere in regola :
a) con le norme riguardanti gli impianti di viti contenute nel Reg. (CE) n. 1493/99, nel
D.M. 27 luglio 2000 e la DGR. N. 2257/03;
b) con le disposizioni riguardanti le dichiarazioni di produzione uve, vino e giacenza
prodotti vinicoli come previsto dal Reg. (CE) n. 1281/81 e dal D.M. 1 agosto 1995 e
successive integrazioni;
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c) con le disposizioni riguardanti l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla
trasformazione delle uve di cui al Reg. (CE) 1493/99.
In ordine alle superfici coltivate a vite per uva da vino, queste devono:
a) essere state incluse nella dichiarazione delle superfici vitate al 1 settembre 2000
come disposto dal D.M. 26 luglio 2000 e successive integrazioni e proroghe;
b) non essere state oggetto di regolarizzazione per i vigneti piantati nel periodo
compreso tra il 1 settembre 1993 ed il 31 agosto 1998.
Il richiedente inoltre deve:
a) aver ottemperato alle disposizioni contenute nella normativa regionale relativa
all’evoluzione del potenziale viticolo (DGRV 2257/03) e le disposizioni relative al
Piano di ristrutturazione e riconversione viticola (DGRV 4157/00 e successive
integrazioni);
b) non aver presentato domanda di regolarizzazione dei vigneti piantati nel periodo
compreso tra il 1 settembre 1993 ed il 31 agosto 1998;
c) non aver ceduto alcun diritto di reimpianto nei 5 anni precedenti.
7. Modelli di domanda
La domanda per partecipare al bando di assegnazione dei diritti di impianto della
Riserva regionale viene redatta su apposita modulistica allegata.
La richiesta di partecipazione deve essere presentata presso la SPA competente per
territorio in ragione dell’ubicazione delle superfici vitate sulle quali, in caso di
assegnazione, si ha intenzione di esercitare il diritto piantando il vigneto.
8. Termini e modalità di presentazione delle domande
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 14/01/2005, sono stati fissati i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione che decorrono dalla data
di pubblicazione della stessa fino al 30 marzo 2005.
La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire, direttamente presso le sedi
di AVEPA di seguito elencate.
AVEPA - Struttura periferica di Belluno – Piazza Mazzini, 21 32100 Belluno
AVEPA - Struttura periferica di Padova – Piazzetta Sartori, 6 35100 Padova
AVEPA - Struttura periferica di Rovigo – Via della Pace, 1/d 45100 Rovigo
AVEPA - Struttura periferica di Treviso – Via Tezzon, 2 31100 Treviso
AVEPA - Struttura periferica di Venezia – Via Einaudi, 74 30170 Mestre-VE
AVEPA - Struttura periferica di Verona – Via A. Locatelli, 1 37100 Verona
AVEPA - Struttura periferica di Vicenza – Via Porti, 17 36100 Vicenza
La presentazione della domanda all’AVEPA può essere effettuata esclusivamente con
una delle seguenti modalità:
- per posta esclusivamente a mezzo di raccomandata. La domanda deve essere
sottoscritta
e
accompagnata
da
fotocopia
di
un
documento
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d’identità/riconoscimento del richiedente ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2001.
Ciascuna busta deve contenere una sola domanda e deve essere indirizzata alla
Struttura periferica dell’AVEPA (di seguito SPA) competente per territorio in
base alla provincia ove ricadono le superfici vitate o la maggior parte di esse (se
ricadenti in province diverse);
- mediante consegna a mano presso la Struttura periferica dell’AVEPA competente
per territorio in base alla provincia ove ricadono le superfici vitate oggetto di
domanda. La domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente
addetto e l’identità del beneficiario è accertata al momento della presentazione
della domanda, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
DPR 445/2001. All’atto della consegna viene rilasciata al richiedente apposita
ricevuta comprovante la data della consegna oppure copia della domanda stessa
debitamente timbrata per accettazione. Per il rispetto dei termini di
presentazione fa fede la data di accettazione suddetta.
La domanda deve essere firmata dal produttore richiedente, o dal suo legale
rappresentante, pena la nullità della stessa.
Per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata, quale data di presentazione, si
considera quella del timbro postale di spedizione. Nel caso di recapito a mano o
tramite corriere si considera la data del timbro di accettazione dell’AVEPA apposto
sul frontespizio della domanda.
I requisiti per l’accesso ai benefici e la formazione della graduatoria debbono essere
in possesso del richiedente, al più tardi, alla data di pubblicazione della D.G.R. 17 del
14/01/2005.
L’accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente,
il quale dovrà univocamente segnare per ogni categoria, una sola classe di punteggio,
pena la nullità dei punti richiesti per tale categoria.
Gli Uffici istruttori effettueranno l’attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi
richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni
obbligatorie.
E’ compito di AVEPA verificare le informazioni fornite e la veridicità di quanto
dichiarato.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni
riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero
intervenire successivamente alla sua presentazione.
Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti
partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della
formazione della graduatoria, ed intervengano tra la chiusura dei termini e la
conclusione dell’istruttoria, non potranno comportare un aumento del punteggio,
mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.
Successivamente alla formazione della graduatoria e alla concessione dei diritti non
potrà essere valutato dalle strutture alcun riesame delle posizioni in graduatoria
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richiesto da parte del richiedente, al quale viene comunicato il termine e l’autorità cui
è possibile ricorrere.
Il richiedente ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di
presentare memorie scritte e ulteriori documenti; in fase istruttoria, tuttavia, quando
queste informazioni modificano i dati per la formazione della graduatoria comunicati
sino alla chiusura del bando, la domanda sarà inserita in graduatoria con il minor
punteggio utile.
9. Ricevibilità delle domande presentate
Ciascuna fase dell’iter procedimentale, avviato con il ricevimento e la protocollazione
delle domande, viene definita in una lista di controllo che individua altresì i
responsabili di ciascuna fase.
Le domande presentate vengono sottoposte ad una prima verifica, al fine di
determinarne la ricevibilità in ordine a:
a) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
b) presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto
richiedente, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445;
c) la presenza del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA).
Nel caso in cui anche uno degli elementi sopra citati non sia rispettato, la SPA
considera la domanda irricevibile e provvede a inviare al richiedente la comunicazione
di irricevibilità con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La presente fase
si conclude entro 30 giorni dalla chiusura del bando.
10. Avvio del procedimento
Nel caso la domanda sia ricevibile, il dirigente responsabile della SPA competente a
ricevere la domanda provvede:
a) ad assegnare la responsabilità dell’istruttoria all’ufficio tecnico competente (di
seguito ufficio);
b) ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90;
c) ad inviare ai soggetti richiedenti, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 comma 1
e 2 della L. 241/90, in cui saranno specificati: l’oggetto del procedimento, l’ufficio
responsabile dell’istruttoria, il nominativo del responsabile del procedimento,
l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documenti relativi al
procedimento.
Qualora, a causa dell’elevato numero dei destinatari, la comunicazione risulti
particolarmente gravosa, le SPA , ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 della L.
241/90 provvede a rendere noti gli elementi richiamati mediante l’affissione all’albo.
11. Definizione elenco ditte ammissibili
Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini verrà predisposto un elenco delle ditte
ammissibili per ciascuna per ciascun albo DO o elenco IGT con l’indicazione del
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punteggio assegnato a ciascun richiedente e la superficie massima richiesta sulla base
di quanto indicato nel modello di domanda che potrà fornire utili indicazioni per la
valutazione di eventuali modulazioni degli interventi.
12. Istruttoria e fine lavori
Per l’istruttoria delle domande le SPA di competenza richiedono alle ditte ammissibili
integrazione della documentazione comprovante della veridicità di quanto dichiarato in
domanda.
La documentazione, da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, è la seguente:
• dichiarazione sostitutiva contestuale per la richiesta del diritto assegnato;
• dichiarazione raccolta uva e produzione vinicola riferita alla campagna indicata
nella domanda;
• certificazione attestante la qualifica di IATP come definita nella Misura 1 del
PSR;
• planimetria riportante l’esatta ubicazione del vigneto da realizzare;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della ripartizione delle superfici
colturali;
• copia dell’attestazione di pagamento.
Pervenuta la documentazione ed effettuati i controlli amministrativi, le SPA di
competenza inviano alle ditte interessate la concessione del diritto d’impianto,
riportando almeno le seguenti indicazioni, che le ditte destinatarie sono tenute a
rispettare:
a) le coordinate catastali del luogo d’impianto;
b) la superficie massima da piantare;
c) le varietà di viti da mettere a dimora;
d) le forme di allevamento ammesse e la densità minima d’impianto;
e) il periodo limite entro il quale completare almeno la messa a dimora delle
barbatelle,
f) il termine ultimo per iscrivere detta superficie allo Schedario vitivinicolo veneto,
all’albo o agli elenchi dei vigneti a DOC, per il quale il vigneto è stato autorizzato.
13. Fine lavori
Ad avvenuta realizzazione dell’impianto, il conduttore, utilizzando apposito modello,
secondo le modalità di cui alla D.G.R. 2257/03 ed alle procedure di AVEPA, presenta
richiesta di collaudo e di contestuale iscrizione della superficie vitata allo schedario.
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