N. 125 - Comune di San Giorgio di Mantova

Transcript

N. 125 - Comune di San Giorgio di Mantova
Comune di San Giorgio di Mantova
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 Fax 0376 273154
p.e.c. [email protected]
C.F. 80004610202
ORIGINALE
Deliberazione N. 125 del 28/11/2012
Codice Ente 10875
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione schema di Contratto per l'inserimento di banner collegato al sito di
TEA spa sul sito internet comunale
L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 16:30 in San Giorgio di
Mantova in seguito a regolari inviti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze.
Eseguito l'appello risultano:
VICOVARO DAMIANO
Sindaco
Presente
MODENA PATRIZIA
Vice Sindaco
Presente
ACERBI MARIA GRAZIA
Assessore
Presente
FEDERICI MARIO
Assessore
Presente
MORSELLI BENIAMINO
Assessore
Presente
STAFETTA CRISTIAN
Assessore
Presente
Presenti n. 6 Assenti n. 0
Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Avanzini dott. Gabriele.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vicovaro dott. Damiano, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
Atto di Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che “al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché
una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”;
- l'art. 43, comma 2, della legge n. 449/97, stabilisce che “le iniziative di cui al comma 1
devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di
conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti”;
- l'art. 43, comma 3, della legge n. 449/97, prevede che “ai fini di cui al comma 1 le
amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati
dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”;
Considerato che:
- Tea S.p.A., società a capitale interamente pubblico, svolge, per il tramite delle proprie
controllate Mantova Ambiente, Tea Acque, Tea Sei in ATI con ASEP, i servizi di Igiene
Urbana, Ciclo integrato delle acque e Distribuzione Gas Metano, all'interno del territorio
comunale;
- il Comune detiene una quota pari al 0,6757 % del capitale sociale di TEA S.p.a pari a
1877 azioni per un valore nominale di 486.143 €;
- con deliberazione dell'Assemblea in data 9 marzo 2012, Tea S.p.A. ha approvato la
cessione di un numero massimo di 1.923 azioni proprie, anche in modo frazionato, al
valore nominale più sovrapprezzo che le stesse avranno al momento della cessione, e
quantomeno al valore risultante dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato, a tutti i
Comuni mantovani siano essi soci o non soci di Tea - ed al Comune di Settimo Milanese;
- Tea S.p.A. ha proposto al Comune di stipulare un Contratto per l'inserimento di un Banner
sul Sito internet del Comune www.comune.sangiorgio.mn.it , secondo lo schema allegato
alla presente delibera/determina, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- il Contratto prevede, tra l'altro, che il Banner dia accesso unicamente a pagine internet di
proprietà di Tea S.p.A. o delle società controllate;
- il Contratto prevede, altresì, che metà del corrispettivo spettante al Comune in ragione
delle sue dimensioni demografiche al 31 dicembre 2011 e quantificato in 3215,33 euro sia
versata mediante cessione di n. 10 azioni di Tea S.p.A., dal valore quale risultante dal
patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato - di 335 euro l'una, ed il rimanente 3215,33
euro, oltre all'iva di legge, a mezzo di bonifico presso il conto corrente bancario o postale
indicato dal Comune;
- sussiste un rilevante interesse pubblico all'iniziativa, consistente in un diretto e più agevole
accesso degli utenti ai servizi erogati dalle società del Gruppo Tea, oltre ad un risparmio di
spesa nella gestione del sito internet del Comune;
- l'iniziativa non presenta forme di conflitto di interesse con l'attività svolta dal Comune;
- l'iniziativa consente altresì di incrementare la partecipazione azionaria del Comune nel
capitale sociale di Tea S.p.A. senza alcun onere per il Comune;
Quanto sopra visto e considerato,
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Dato atto che il Responsabile dell'Area Tecnica ha espresso parere positivo relativamente
al profilo della regolarità tecnica;
Dato atto che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha espresso parere positivo
Atto di Giunta Comunale
relativamente al profilo della regolarità contabile;
All'unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente delibera, della quale costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE MANDATO a Responsabile dell'Area Tecnica di stipulare con Tea S.p.A. il Contratto
suddetto per l'inserimento di un Banner sul Sito internet del Comune,.
3. DI RENDERE, con votazione separata unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi dell'art. 134 del Decr. Legs. 267/2000.
Atto di Giunta Comunale
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 125 DEL 28/11/2012
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
Vicovaro dott. Damiano
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avanzini dott. Gabriele
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà
pubblicata in data 03/12/2012 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art.
124 D.Lgs. 267/2000.
San Giorgio di Mantova, lì 03/12/2012
IL SEGRETERIO COMUNALE
Avanzini dott. Gabriele
Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di
pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data
San Giorgio di Mantova, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avanzini dott. Gabriele
Atto di Giunta Comunale
ALLEGATO 1
Caratteristiche tecniche del banner pubblicitario Tea
1. DIMENSIONI
Il banner pubblicitario Tea, nelle versioni rettangolare, quadrato e tondo, ha due dimensioni
standard; il Comune potrà scegliere l’applicazione che meglio si adatta al proprio sito:
•
•
380x200 pixel rettangolare (figura 1.a)
190x100 pixel rettangolare (figura 1.b)
Fig. 1.a
Fig. 1.b
•
•
300x300 pixel tondo (figura 2.a)
150x150 pixel tondo (figura 2.b)
Fig. 2.a
1
Fig. 2.b
•
•
300x300 pixel quadrato (figura 3.a)
150x150 pixel quadrato (figura 3.b)
Fig. 3.a
Fig. 3.b
2. CARATTERISTICHE
Il banner è statico e sarà fornito nei formati Gif/jpg.
Il peso massimo del banner è di 16Kbyte; insieme al banner sarà fornito l’indirizzo internet (link) da
associare all’icona. Il collegamento sarà diretto alla pagina del sito www.teaspa.it dedicato agli
sportelli e ai servizi riservati ai clienti del Gruppo.
3. POSIZIONAMENTO
Il banner dovrà essere posizionato sulla home page del sito internet comunale, in buona evidenza.
2
Schema di Contratto per l’inserimento del logo Tea S.p.A. e del relativo link sul Sito internet del
Comune
Tra il Comune di […], in persona di […], (Comune)
e
Tea S.p.A., con sede legale in via Taliercio 3, Mantova, C.F. e P.I. 01838280202, R.I. Mantova
01838280202, R.E.A. 21253 C.C.I.A.A. Mantova, in persona del legale rappresentante […], (Tea)
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. Il presente contratto (Contratto) ha ad oggetto la concessione in uso a Tea di uno spazio sulle pagine
del sito internet […] (Sito internet), di proprietà del Comune, al fine di pubblicarvi un il proprio
logo/banner linkabile (Banner).
2. Il Contratto è stipulato ai sensi dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (recante Contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi
dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).
Articolo 2. Rapporto con altri inserzionisti
1. Il Comune ha piena facoltà di stipulare analoghi contratti anche con altri soggetti.
Articolo 3. Durata del Contratto
1. Il Contratto avrà durata di tre anni, computati dal momento della pubblicazione del Banner, e non è
tacitamente rinnovabile.
2. Il Comune si impegna a comunicare a Tea, con le modalità previste dall’art. 10, la data di pubblicazione
del Banner, al fine della decorrenza del periodo di cui al punto precedente.
Articolo 4. Corrispettivo per il Comune e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo è determinato moltiplicando il valore di una azione Tea che – come risulta dal patrimonio
netto dell’ultimo bilancio approvato – è pari a 335 euro, per il numero di abitanti del Comune che, al 31
dicembre 2011, è pari a 9598 e dividendo il risultato per 500.
2. Il corrispettivo determinato ai sensi del comma 1 è pari a [… euro].
3. La metà del corrispettivo verrà pagata mediante la cessione di azioni Tea al valore di cui al comma 1,
con arrotondamento all’unità superiore, ed il rimanente a mezzo di bonifico presso il conto corrente
bancario o postale indicato dal Comune.
4. Il valore dell’IVA a carico del Comune verrà corrisposto da Tea unitamente al rimanente di cui al comma
3.
5. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla stipula del Contratto.
Articolo 5. Caratteristiche tecniche del Banner
1. Il Banner avrà le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1.
2. Il Banner sarà collocato sulla home page del Sito internet del Comune, in posizione tale da garantirgli
una adeguata visibilità.
3. Il Banner darà accesso unicamente a pagine internet di proprietà di Tea o di società del Gruppo Tea
(Pagine internet).
4. Il Comune dichiara che il webmaster del Sito internet è la società […] ed autorizza Tea a contattarla
direttamente per l’inserimento del Banner.
Articolo 6. Responsabilità e manleva
1. Tea si impegna a far sì che quanto contenuto nel Banner e nelle Pagine internet non violi le leggi vigenti
e/o i diritti di terzi e sia conforme all’ordine pubblico, al buon costume e alla pubblica moralità.
2. Tea si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità, pretesa risarcitoria e danno
derivante dalla pubblicazione del Banner.
Articolo 7. Manutenzione del Sito internet
1. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la pubblicazione del Banner per il tempo strettamente
necessario per eventuali lavori di manutenzione del Sito internet.
Articolo 8. Risoluzione e cessione del Contratto
1. Il Contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione dell’art. 6, comma 1, del Contratto,
fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni al Comune e/o a terzi.
2. Il Contratto non può essere ceduto.
Articolo 9. Controversie
1. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto è di
competenza del Foro di Mantova.
Articolo 10. Comunicazioni
1. Le comunicazioni relative al Contratto avverranno esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(PEC) ai seguenti indirizzi: per Tea […]; per il Comune […].
Articolo 11. Spese e registrazione
1. Ogni spesa relativa alla stipula del Contratto, compresi l’assolvimento degli obblighi fiscali ed i costi
connessi alla riproduzione, è a carico di Tea.
2. Il Contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
Per il Comune […]
Per Tea […]
Ai sensi dell’art.1341 del codice civile, si approvano specificamente gli art. 4, 6, 8 e 9 del Contratto.
Per il Comune […]
Per Tea […]
Allegato 1 – Caratteristiche tecniche del Banner
[…]