Decisione N. 1855 del 26 febbraio 2016

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Decisione N. 1855 del 26 febbraio 2016
Decisione N. 1855 del 26 febbraio 2016
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) SIRENA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore MONTESI ROBERTO
Nella seduta del 20/01/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
L’ente ricorrente acquistava in data 06/05/2014 un biglietto aereo per un importo pari a
euro 798,37 con carta di debito legata ad un conto a lui intestato presso l’intermediario
resistente. Al momento del check in, il passeggero in possesso del relativo titolo di viaggio
non veniva fatto partire, in quanto secondo la compagnia aerea il biglietto non era stato
pagato. Il ricorrente, attivatosi per ottenere il riaccredito della somma precedentemente
addebitata per il suddetto acquisto, otteneva dalla compagnia aerea la conferma di aver
effettuato il rimborso a suo favore del costo del biglietto, fornendo, a suo dire, anche i
relativi dati della transazione. Tuttavia, la somma in questione non veniva effettivamente
riaccreditata all’ente che, quindi, si rivolgeva al proprio intermediario senza successo.
Dopo aver reiterato la richiesta alla compagnia aerea e aver ricevuto conferma
dell’avvenuto accredito a proprio favore, l’ente presentava reclamo all’intermediario per la
restituzione dell’importo corrispondente alla somma pagata per l’acquisto del biglietto
aereo non usufruito, nonché del maggior importo che derivava dalla perdita del tasso di
interesse che sarebbe stato applicato dall’intermediario se la predetta somma fosse stata
nella disponibilità del cliente.
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A seguito del diniego dell’intermediario di dar seguito alla richiesta con l’attuale ricorso il
ricorrente chiede a questo Collegio di verificare l’operazione bancaria che la compagnia
aerea dichiara di aver eseguito in suo favore e la sorte della stessa.
L’ intermediario, nel resistere, chiede il rigetto del ricorso per infondatezza, sostenendo, in
primo luogo, il buon esito dell’operazione di acquisto del biglietto aereo, per la quale la
compagnia aerea rilasciava regolare titolo di viaggio. A conferma evidenzia come, a
seguito delle lamentele del cliente, era stato fornito il codice ARN relativo all’operazione e
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia aerea, nessun riaccredito ad
oggi è stato disposto dal medesimo vettore sulla carta del ricorrente. Peraltro sottolinea
che i riferimenti forniti dalla compagnia aerea si riferiscono alla transazione di pagamento
del biglietto ordinata dal ricorrente ed eseguita dall’intermediario. Ritiene, quindi, che
spetta alla compagnia aerea assolvere l’onere della prova in ordine all’operazione di
riaccredito eseguita e di cui non vi è traccia nella lista dei movimenti.
DIRITTO
Nella controversia in esame si controverte sull’esistenza di un obbligo restitutorio a carico
dell’intermediario avente ad oggetto la somma pagata dal ricorrente per l’acquisto di un
biglietto aereo, di cui non è stato possibile usufruire, perché risultava alla compagnia
aerea al momento della partenza non pagato.
Viene in rilievo quanto disposto dall’art. 25 d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 11. In particolare si
ricorda che il comma 1 prescrive che quando l’operazione di pagamento è disposta dal
pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di
quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non
sia in grado di dimostrare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione
conformemente all’art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. In tale caso, il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del
beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento. Inoltre il comma 6
dispone che nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia
responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento, il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore
ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita
o eseguita in modo inesatto.
Ebbene, nel caso di specie, in base alla documentazione prodotta è emerso che la
transazione relativa all’acquisto del biglietto aereo è stata eseguita correttamente dalla
resistente. Del resto, la stessa compagnia aerea conferma questo dato, rendendosi
disponibile al rimborso del costo del titolo di viaggio, ma fornisce, tuttavia, un codice
identificativo dell’operazione di rimborso errato in quanto corrispondente all’originaria
operazione di acquisto eseguita dal ricorrente.
Non risulta di converso alcun ordine di esecuzione nei confronti dell’intermediario
resistente che, quindi, non è tenuto a garantire la corretta e regolare esecuzione
dell’operazione. In tale situazione spetta, al contrario, all’intermediario del vettore
rispondere dell’eventuale scorretta effettuazione dell’operazione in attuazione di quanto
prescritto dal sopra citato comma 6 dell’art. 25 d. lgs. n. 11/2010.
Dagli elementi emersi, in assenza di prove fornite dal ricorrente in attuazione dell’art. 2697
c.c. volte a dimostrare che controparte ha ricevuto la somma disposta per il rimborso
dall’intermediario della compagnia aerea, non è possibile muovere alcun richiamo
all’operato di parte resistente.
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P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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