Revisione, ampliamento e recesso
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Revisione, ampliamento e recesso
LA REVISIONE DEI TRATTATI Articolo 48 TUE 1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate. Procedura di revisione ordinaria 2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali. 3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al par. 4. La formula della convenzione fu sperimentata nel 2002/2003 (pur senza essere prevista nella versione allora vigente del TUE) per elaborare il progetto di Trattato costituzionale: il progetto fu largamente accolto nel testo definitivo adottato dalla conferenza intergovernativa e firmato nel 2004. Successivamente, il Trattato fu accantonato per le difficoltà incontrate durante la fase della ratifica nei singoli Stati (referendum negativi in Francia e Paesi Bassi) Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. 4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo. Procedure di revisione semplificate (ipotesi n. 1) 6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del TFUE relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. La parte terza del TFUE concerne le seguenti materie: mercato interno libera circolazione delle merci agricoltura e pesca libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali spazio di libertà, sicurezza e giustizia trasporti concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni politica economica e monetaria occupazione politica sociale fondo sociale europeo istruzione, formazione professionale, gioventù e sport cultura sanità pubblica protezione dei consumatori reti transeuropee industria coesione economica, sociale e territoriale ricerca, sviluppo tecnologico e spazio ambiente energia turismo protezione civile cooperazione amministrativa Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Decisione del Consiglio europeo n. 2011/199/UE, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del TFUE relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (è entrata in vigore il 1° maggio 2013) (ipotesi n. 2) 7. Quando il TFUE o il titolo V del TUE [N.B. si tratta della materia della PESC] prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Quando il TFUE prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. ADESIONE DI NUOVI STATI Articolo 49 Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. Il Consiglio europeo di Copenhagen del 1993 e il Consiglio europeo di Madrid del 1995 hanno esplicitato alcuni criteri (i c.d. criteri di Copenhagen) criterio politico: la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela; criterio economico: l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all'interno dell'Unione; criterio dell'acquis dell’UE: l'attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti dall'adesione e, segnatamente, gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. In generale, il Consiglio europeo è l’istituzione in cui si discute se aprire formalmente i negoziati, e l’eventuale strategia c.d. di pre-adesione. Gli Stati attualmente qualificati come candidati sono Islanda (2009, ma nel maggio 2013 tale Stato ha richiesto una pausa),Macedonia (2004), Montenegro (2008), Serbia (2009), Turchia. Per la Turchia, la domanda è stata presentata sin dal 1987, la qualifica di candidato è stata riconosciuta solo nel 1997, mentre i negoziati sono stati avviati concretamente nel 2005 e si trovano in una fase di semi-stallo. Ha presentato domanda l’Albania nel 2009, mentre la Bosnia Erzegovina è stata considerata come potenziale candidata dal Consiglio europeo di Salonicco del 2003. In futuro potrebbe essere avviato un processo di pre-adesione per il Kosovo. N.B. l’adesione non va confusa con gli accordi di associazione, stabilizzazione e/o partenariato: essi possono talvolta preludere all’adesione, ma non vi è alcun automatismo. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. RECESSO Articolo 50 1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49. L’art. 50 TUE non prende in considerazione il caso in cui si verifichi una secessione all’interno di uno Stato membro. Ove si costituisca un nuovo Stato europeo per distacco da un precedente Stato membro (es. Catalogna, o Scozia), tale nuovo soggetto internazionale sarà qualificato come Stato non membro. “Precedenti”: - indipendenza algerina nel 1962 - Greonlandia, entità fortemente autonoma all’interno di una sorta di confederazione con la Danimarca e le isole Faorer, ha ottenuto uno status speciale (territorio d’oltremare) a partire dal 1985, grazie all’entrata in vigore di un Trattato di modifica dei tre Trattati istitutivi, che fu firmato nel 1984 e fece seguito a un referendum tenutosi in Greonlandia sulla c.d. uscita dalle Comunità europee. Un’eventuale adesione all’UE della nuova entità dovrà essere preceduta da una sua domanda volontaria, e dal rispetto della procedura di cui all’art. 49 TUE.