V Repubblica francese

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V Repubblica francese
Costituzione francese del 1958
Segue
• Manca una Dichiarazione dei Diritti. Il
Preambolo fa espresso riferimento ai principi
accolti nella Dichiarazione del 1789,
confermata ed integrata nel Preambolo nel
1946, nonché ai diritti e doveri definiti nella
Carta dell’ambiente del 2004.
Organizzazione dei poteri (forma di
governo semipresidenziale)
•
Presidente della Repubblica
(Titolo II):
•
•
Elezione:
Nel 1958 da parte di un Collegio
elettorale speciale*
•
Con la modifica apportata nel
1962 elezione popolare diretta
con ballottaggio chiuso fra i due
candidati che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero
di voti(artt.6 e 7)
•
,
• Durata: prima 7 anni, ma
ora(con la riforma del
2000) 5 anni; rieleggibile
solo 1 volta.
• NB. In base ad una legge
organica del 2001 lo
svolgimento delle elezioni
presidenziali avviene
prima di quelle
dell’Assemblea nazionale.
Poteri del Presidente della Repubblica
– Atti che non hanno
bisogno della
controfirma:
– nomina I Ministro(art.8,c.1).
– scioglimento dell’Assemblea
Nazionale: attenzione, non è
legato all'esistenza di una
crisi ministeriale (art.12)
– Casi di scioglimento: 1962;
1968; 1981; 1988; 1997.
– Referendum (v.art.11 con le
modifiche apportate)
– Messaggi alle
Assemblee(art.18).
– NB. secondo l’art.18, con la
modifica apportata nel
2008,il Presidente può
anche intervenire di fronte
al Parlamento in seduta
comune; tale intervento può
dar luogo ad un dibattito (in
sua assenza)che non è
seguito da un voto.
Segue:Atti senza controfirma
•
•
•
•
•
•
Poteri eccezionali (v.art.16 con le
modifiche apportate)+ (E’ più ampio
dell’ art.48 Cost.Weimar): la fattispecie
è vastissima, non sono elencate le
libertà che possono essere sospese e,
prima della modifica del 2008, non era
previsto un termine di durata
Modifiche del 2008:
1)30 giorni dall’inizio dell’esercizio dei
poteri eccezionali, su richiesta del
Presidente dell’Ass. Naz., del Pres.Senato,
o di 60 deputati o 60 senatori,
oppure
2) allo scadere dei 60 giorni di pieno
diritto,
il Consiglio Costituzionale controlla la
sussistenza della situazione di
emergenza.
– Nomina 3 membri del Consiglio
Costituzionale (di cui il Presidente)
(art.56).
– Può adire il Consiglio Costituzionale:
– ex art.54 per i trattati internazionali
– ex art.61 per le leggi ordinarie.
Segue:Atti presidenziali con
controfirma
– Nomina i ministri(art.8,c.2)
– Promulga le leggi (art.10)
– Firma le ordinanza e i decreti deliberati dal
Governo(art.13)
– Negozia e ratifica i trattati internazionali (art.52).
– E’ il Capo delle Forze Armate (art.15)
– Nomina il Difensore dei diritti(art.71‐1)
Segue:responsabilità del Presidente
•
•
Il Presidente è irresponsabile degli
atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni (art.67), ma può essere
destituito nel caso in cui la
mancanza ai suoi doveri sia
manifestamente incompatibile con
l’esercizio del suo mandato.
La destituzione è pronunciata dal
Parlamento costituito in Alta Corte
di Giustizia con la maggioranza dei
due terzi(v.art. 68 ).
– In base all’art.67,II e III c.”Non
può essergli richiesto, durante il
suo mandato e di fronte a
nessuna giurisdizione o autorità
amministrativa francese di
testimoniare.
– Egli non puo’ essere oggetto di
un’azione in giustizia, di
un’indagine, di un atto di
istruzione giudiziaria o di
citazione. Sono sospesi nei suoi
riguardi tutti i termini di
prescrizione o di decadenza.
– Le istanze e procedure a cui
viene fatto ostacolo possono
essere riprese o avviate contro
di lui al termine del mese che
segue la cessazione del suo
incarico”. *
Segue:Governo
• Governo(Titolo III): I Ministro
e ministri.
• L’art.21 Cost. usa
l’espressione Primo Ministro
proprio per sottolineare la
preminenza decisionale
dell’organo.
• Incompatibilità fra carica
ministeriale e mandato
parlamentare (art.23)
– Rapporto Presidente della
Repubblica‐Governo.
– Quando in Assemblea
Nazionale vi è una
maggioranza politicamente
omogenea a quella
presidenziale, il Capo dello
Stato svolge un ruolo
determinante nella
formazione e nell’attività del
Governo.
– Diversa è la situazione nella
Coabitazione che si ha quando
in Assemblea Nazionale vi è
una maggioranza politica
differente da quella che ha
eletto il Presidente (19861988, 1993-1995, 1997-2002).
Segue:Governo-Parlamento
•
Rapporto Parlamento‐Governo:
•
Fiducia implicita(art.49,Ic.)
•
Mozione di censura(art.49,2c.). (NB
si computano solo i voti favorevoli
alla mozione)
•
Art.49,3c. (questione di fiducia).
L’aspetto innovatore sta nel fatto
che l’Assemblea Naz., se è contraria,
deve prendere l’iniziativa di
presentare nelle 24 ore successive
una mozione di censura e poi
approvarla
• Con la modifica del 2008 si è
limitato l’oggetto (progetto di
legge finanziaria o di
finanziamento della previdenza
sociale) e si è anche stabilito
che il Primo Ministro “può
ricorrere a tale procedura per
un altro disegno o per una
proposta di legge a
• sessione”.
•
Art.49,4c.. Dichiarazione di
politica generale davanti al
Senato.
Segue
– Formazione delle leggi: – disciplina a favore del Governo (v.iniziativa legislativa,
emendamento, voto bloccato)pur con le modifiche
apportate nel 2008.
– Recentemente sono aumentate le leggi di iniziativa
parlamentare
– Inoltre la Cost.1958 rivoluziona il principio di centralità
della legge, ponendo Legge e Regolamento in un
rapporto di separazione di competenze(artt.34‐37).
Ma la portata innovativa è stata in parte contenuta
dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio
costituzionale a favore del Parlamento.
Segue:Bicameralismo
•
•
•
•
•
•
Parlamento:Titolo IV
Assemblea Nazionale:577
membri,durata in carica 5 anni.
Sistema elettorale: maggioritario a
•
doppio turno(majority):
Per essere eletti al I turno occorre la .
maggioranza assoluta dei voti.
Partecipano al II turno i candidati
che abbiano ottenuto al I turno una
soglia di voti pari al 12/5% degli
elettori iscritti.
Per essere eletti al II turno è
sufficiente la maggioranza semplice
dei voti.
Senato, prima 321,poi 331 e ora
348 membri eletti a suffragio
indiretto con un sistema elettorale
proporzionale
Durata in carica 6 anni (prima 9
anni); si rinnova per metà ogni 3
anni.
Segue
• Bicameralismo quasi paritario per la funzione
legislativa:
• Si richiede il consenso di entrambe le Camere
per l’approvazione di una legge.
• In caso di disaccordo, si inizia la navette e
successivamente si forma una Commissione
mista paritetica (7 deputati, 7 senatori), solo
qualora non si raggiunga l’intesa il Governo può
richiedere che l’Assemblea decida in via
definitiva.
• Il Senato è al di fuori del circuito fiduciario
Altri organi
• Consiglio economico,
sociale e ambientale:
• organo consultivo del
Governo su ogni
problema di carattere
economico,sociale e
ambientale (artt.69 e
70).
• Consiglio di Stato:
• Consulente giuridico
del Governo(artt.3739);
• Vertice della Giustizia
amministrativa
Segue:Consiglio costituzionale
•
Composizione: membri di diritto (ex •
Pres.Repubblica); membri nominati
in numero di 9 (3 dal Pres.Rep.,3 dal
Pres.Ass.Naz.,3 dal Pres.Senato).
•
•
•
Funzioni:
Controllo di costituzionalità:
preventivo e obbligatorio sulle leggi
organiche e sui regolamenti
parlamentari e (dopo la riforma del
2008)anche sulle proposte di legge
di cui all’art.11 prima di essere
sottoposte al referendum(art.61,c.1)
,
preventivo e facoltativo sulle leggi
ordinarie(art.61 c.2) e sui progetti di
trattati internazionali(art.54). Il
potere di adire il Consiglio
costituzionale spetta al
Pres.Repubblica, al I Ministro, ai
Pres.Ass.Naz. e Senato, a 60
deputati o 60 senatori.
– successivo (con la nuova
riforma) su “una disposizione di
legge che porti pregiudizio ai
diritti e alle libertà garantiti
dalla Costituzione”(art.61‐1):il
potere di impugnativa davanti al
Conseil è attribuito al Consiglio
di Stato ed alla Corte di
Cassazione.
Segue
• Parere ex art.16.
• Controllo sulla regolarità dell’elezione del
Presidente della Repubblica(art.58 Cost.)
• Controllo sulla regolarità dell’elezione dei
membri dell’Assemblea Nazionale e del Senato
(art.59 Cost.).
• Controllo sulla regolarità delle operazioni di
referendum (art.60 Cost.).
• Accertamento dell’impedimento del
Pres.Rep.(art.7,V Cost.).
Segue:Corte di Giustizia
– (art.68‐1):Composizione:12 parlamentari(in
numero uguale dell’Ass.Naz.e del Senato) e 3
magistrati della Corte di Cassazione.
– Funzione:
– Giudica i membri del Governo per gli atti
compiuti nell’esercizio delle loro funzioni,
qualificati crimini o delitti.*
Riforme recenti
• Divieto del cumulo dei
mandati tra parlamentari
nazionali ed europei e cariche
esecutive locali
• Approvazione della l.organica
di applicazione dell’art.68
Cost.relativa alla procedura di
destituzione del Pres.Rep. La
decisione di riunire l’Alta
Corte dipende
dall’approvazione di una
risoluzione da parte di
entrambe le Camere.
• Riforma delle Regioni:
• Diminuzione del numero
delle Regioni da 22 a 13.
• Riforma di alcuni articoli del
Regolamento Assemblea
Nazionale relativi ai gruppi
parlamentari e ai lavori della
Camera(rafforzamento della
funzione di controllo).
• Riforma di alcuni articoli del
Regolamento Senato
(maggiore valorizzazione
della attività parlamentare).
Segue
• Il Gruppo di lavoro sull’avvenire delle
istituzioni istituito nel 2014 ha redatto un
Rapporto che contiene varie proposte di
Riforma;
• Reintroduzione del settennato (non
rinnovabile)
• Riduzione del numero dei parlamentari
• Rafforzamento degli strumenti referendari.