V Repubblica francese
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V Repubblica francese
Costituzione francese del 1958 Segue • Manca una Dichiarazione dei Diritti. Il Preambolo fa espresso riferimento ai principi accolti nella Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata nel Preambolo nel 1946, nonché ai diritti e doveri definiti nella Carta dell’ambiente del 2004. Organizzazione dei poteri (forma di governo semipresidenziale) • Presidente della Repubblica (Titolo II): • • Elezione: Nel 1958 da parte di un Collegio elettorale speciale* • Con la modifica apportata nel 1962 elezione popolare diretta con ballottaggio chiuso fra i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti(artt.6 e 7) • , • Durata: prima 7 anni, ma ora(con la riforma del 2000) 5 anni; rieleggibile solo 1 volta. • NB. In base ad una legge organica del 2001 lo svolgimento delle elezioni presidenziali avviene prima di quelle dell’Assemblea nazionale. Poteri del Presidente della Repubblica – Atti che non hanno bisogno della controfirma: – nomina I Ministro(art.8,c.1). – scioglimento dell’Assemblea Nazionale: attenzione, non è legato all'esistenza di una crisi ministeriale (art.12) – Casi di scioglimento: 1962; 1968; 1981; 1988; 1997. – Referendum (v.art.11 con le modifiche apportate) – Messaggi alle Assemblee(art.18). – NB. secondo l’art.18, con la modifica apportata nel 2008,il Presidente può anche intervenire di fronte al Parlamento in seduta comune; tale intervento può dar luogo ad un dibattito (in sua assenza)che non è seguito da un voto. Segue:Atti senza controfirma • • • • • • Poteri eccezionali (v.art.16 con le modifiche apportate)+ (E’ più ampio dell’ art.48 Cost.Weimar): la fattispecie è vastissima, non sono elencate le libertà che possono essere sospese e, prima della modifica del 2008, non era previsto un termine di durata Modifiche del 2008: 1)30 giorni dall’inizio dell’esercizio dei poteri eccezionali, su richiesta del Presidente dell’Ass. Naz., del Pres.Senato, o di 60 deputati o 60 senatori, oppure 2) allo scadere dei 60 giorni di pieno diritto, il Consiglio Costituzionale controlla la sussistenza della situazione di emergenza. – Nomina 3 membri del Consiglio Costituzionale (di cui il Presidente) (art.56). – Può adire il Consiglio Costituzionale: – ex art.54 per i trattati internazionali – ex art.61 per le leggi ordinarie. Segue:Atti presidenziali con controfirma – Nomina i ministri(art.8,c.2) – Promulga le leggi (art.10) – Firma le ordinanza e i decreti deliberati dal Governo(art.13) – Negozia e ratifica i trattati internazionali (art.52). – E’ il Capo delle Forze Armate (art.15) – Nomina il Difensore dei diritti(art.71‐1) Segue:responsabilità del Presidente • • Il Presidente è irresponsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (art.67), ma può essere destituito nel caso in cui la mancanza ai suoi doveri sia manifestamente incompatibile con l’esercizio del suo mandato. La destituzione è pronunciata dal Parlamento costituito in Alta Corte di Giustizia con la maggioranza dei due terzi(v.art. 68 ). – In base all’art.67,II e III c.”Non può essergli richiesto, durante il suo mandato e di fronte a nessuna giurisdizione o autorità amministrativa francese di testimoniare. – Egli non puo’ essere oggetto di un’azione in giustizia, di un’indagine, di un atto di istruzione giudiziaria o di citazione. Sono sospesi nei suoi riguardi tutti i termini di prescrizione o di decadenza. – Le istanze e procedure a cui viene fatto ostacolo possono essere riprese o avviate contro di lui al termine del mese che segue la cessazione del suo incarico”. * Segue:Governo • Governo(Titolo III): I Ministro e ministri. • L’art.21 Cost. usa l’espressione Primo Ministro proprio per sottolineare la preminenza decisionale dell’organo. • Incompatibilità fra carica ministeriale e mandato parlamentare (art.23) – Rapporto Presidente della Repubblica‐Governo. – Quando in Assemblea Nazionale vi è una maggioranza politicamente omogenea a quella presidenziale, il Capo dello Stato svolge un ruolo determinante nella formazione e nell’attività del Governo. – Diversa è la situazione nella Coabitazione che si ha quando in Assemblea Nazionale vi è una maggioranza politica differente da quella che ha eletto il Presidente (19861988, 1993-1995, 1997-2002). Segue:Governo-Parlamento • Rapporto Parlamento‐Governo: • Fiducia implicita(art.49,Ic.) • Mozione di censura(art.49,2c.). (NB si computano solo i voti favorevoli alla mozione) • Art.49,3c. (questione di fiducia). L’aspetto innovatore sta nel fatto che l’Assemblea Naz., se è contraria, deve prendere l’iniziativa di presentare nelle 24 ore successive una mozione di censura e poi approvarla • Con la modifica del 2008 si è limitato l’oggetto (progetto di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale) e si è anche stabilito che il Primo Ministro “può ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a • sessione”. • Art.49,4c.. Dichiarazione di politica generale davanti al Senato. Segue – Formazione delle leggi: – disciplina a favore del Governo (v.iniziativa legislativa, emendamento, voto bloccato)pur con le modifiche apportate nel 2008. – Recentemente sono aumentate le leggi di iniziativa parlamentare – Inoltre la Cost.1958 rivoluziona il principio di centralità della legge, ponendo Legge e Regolamento in un rapporto di separazione di competenze(artt.34‐37). Ma la portata innovativa è stata in parte contenuta dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio costituzionale a favore del Parlamento. Segue:Bicameralismo • • • • • • Parlamento:Titolo IV Assemblea Nazionale:577 membri,durata in carica 5 anni. Sistema elettorale: maggioritario a • doppio turno(majority): Per essere eletti al I turno occorre la . maggioranza assoluta dei voti. Partecipano al II turno i candidati che abbiano ottenuto al I turno una soglia di voti pari al 12/5% degli elettori iscritti. Per essere eletti al II turno è sufficiente la maggioranza semplice dei voti. Senato, prima 321,poi 331 e ora 348 membri eletti a suffragio indiretto con un sistema elettorale proporzionale Durata in carica 6 anni (prima 9 anni); si rinnova per metà ogni 3 anni. Segue • Bicameralismo quasi paritario per la funzione legislativa: • Si richiede il consenso di entrambe le Camere per l’approvazione di una legge. • In caso di disaccordo, si inizia la navette e successivamente si forma una Commissione mista paritetica (7 deputati, 7 senatori), solo qualora non si raggiunga l’intesa il Governo può richiedere che l’Assemblea decida in via definitiva. • Il Senato è al di fuori del circuito fiduciario Altri organi • Consiglio economico, sociale e ambientale: • organo consultivo del Governo su ogni problema di carattere economico,sociale e ambientale (artt.69 e 70). • Consiglio di Stato: • Consulente giuridico del Governo(artt.3739); • Vertice della Giustizia amministrativa Segue:Consiglio costituzionale • Composizione: membri di diritto (ex • Pres.Repubblica); membri nominati in numero di 9 (3 dal Pres.Rep.,3 dal Pres.Ass.Naz.,3 dal Pres.Senato). • • • Funzioni: Controllo di costituzionalità: preventivo e obbligatorio sulle leggi organiche e sui regolamenti parlamentari e (dopo la riforma del 2008)anche sulle proposte di legge di cui all’art.11 prima di essere sottoposte al referendum(art.61,c.1) , preventivo e facoltativo sulle leggi ordinarie(art.61 c.2) e sui progetti di trattati internazionali(art.54). Il potere di adire il Consiglio costituzionale spetta al Pres.Repubblica, al I Ministro, ai Pres.Ass.Naz. e Senato, a 60 deputati o 60 senatori. – successivo (con la nuova riforma) su “una disposizione di legge che porti pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione”(art.61‐1):il potere di impugnativa davanti al Conseil è attribuito al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione. Segue • Parere ex art.16. • Controllo sulla regolarità dell’elezione del Presidente della Repubblica(art.58 Cost.) • Controllo sulla regolarità dell’elezione dei membri dell’Assemblea Nazionale e del Senato (art.59 Cost.). • Controllo sulla regolarità delle operazioni di referendum (art.60 Cost.). • Accertamento dell’impedimento del Pres.Rep.(art.7,V Cost.). Segue:Corte di Giustizia – (art.68‐1):Composizione:12 parlamentari(in numero uguale dell’Ass.Naz.e del Senato) e 3 magistrati della Corte di Cassazione. – Funzione: – Giudica i membri del Governo per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, qualificati crimini o delitti.* Riforme recenti • Divieto del cumulo dei mandati tra parlamentari nazionali ed europei e cariche esecutive locali • Approvazione della l.organica di applicazione dell’art.68 Cost.relativa alla procedura di destituzione del Pres.Rep. La decisione di riunire l’Alta Corte dipende dall’approvazione di una risoluzione da parte di entrambe le Camere. • Riforma delle Regioni: • Diminuzione del numero delle Regioni da 22 a 13. • Riforma di alcuni articoli del Regolamento Assemblea Nazionale relativi ai gruppi parlamentari e ai lavori della Camera(rafforzamento della funzione di controllo). • Riforma di alcuni articoli del Regolamento Senato (maggiore valorizzazione della attività parlamentare). Segue • Il Gruppo di lavoro sull’avvenire delle istituzioni istituito nel 2014 ha redatto un Rapporto che contiene varie proposte di Riforma; • Reintroduzione del settennato (non rinnovabile) • Riduzione del numero dei parlamentari • Rafforzamento degli strumenti referendari.