PRESTITO TITOLI AUTOMATICO e GARANTITO degli strumenti

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PRESTITO TITOLI AUTOMATICO e GARANTITO degli strumenti
PRESTITO TITOLI AUTOMATICO e
GARANTITO
degli strumenti finanziari
di proprietà del Cliente
(“Prestito Titoli Automatico Garantito”)
SCHEDA PRODOTTO
versione in vigore dal 9 marzo 2016
DISCLAIMER (AVVERTENZE)
Il presente documento viene fornito a titolo meramente informativo e ha carattere riservato: esso non costituisce in
alcun modo offerta o sollecitazione ad effettuare operazioni in strumenti finanziari. Le condizioni indicate nel presente
documento sono frutto di elaborazioni della Banca e fanno riferimento alla situazione dei mercati al momento della
redazione del presente documento. Possono pertanto subire modifiche in relazione al mutato andamento dei mercati
finanziari.
Si invitano i destinatari del presente documento a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni nel
decidere se effettuare operazioni in strumenti finanziari, dopo essersi accertati di aver correttamente compreso i termini
delle stesse, avendo valutato l'adeguatezza e la rispondenza ai propri obiettivi. A tale scopo si suggerisce di rivolgersi
all'incaricato della Banca di supporto nell'operatività in argomento.
Si sottolinea che la presente Scheda Prodotto è oggetto di periodico aggiornamento da parte della Banca.
Pertanto si invita la clientela a prendere visione della versione in vigore prima della sottoscrizione dei singoli
ordini. La Scheda Prodotto aggiornata è disponibile sul sito internet della Banca e, su richiesta, presso le
Filiali.
PRESTITO TITOLI AUTOMATICO
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Prodotto permette al Cliente titolare di un deposito titoli di conseguire una remunerazione derivante dal
semplice possesso dei titoli in portafoglio, qualora accetti di renderli temporaneamente disponibili alla
Banca che li potrà utilizzare per diversificare le proprie fonti di raccolta reperendo – attraverso la
realizzazione di collegate operazioni di finanziamento o di pronti contro termine sul mercato – la liquidità
necessaria alla corrente attività bancaria.
Con il Prestito Titoli Automatico il Cliente, sottoscrivendo uno specifico “Accordo Generale per
l'effettuazione di operazioni di Prestito Titoli Automatico”, autorizza specificatamente la Banca ad effettuare,
a valere sui Titoli disponibili, le Operazioni con la Banca stessa senza bisogno di effettuare ulteriori
formalità da parte del Cliente medesimo.
La Banca, che ha piena discrezionalità ed autonomia nell'effettuare tali operazioni (senza dover di volta
per volta acquisire il preventivo assenso da parte del cliente), valuta giornalmente, in base alle proprie
esigenze di liquidità necessaria alla corrente attività bancaria, se procedere alla conclusione di
operazioni di prestito.
A fronte di ciascuna Operazione effettivamente conclusa, la Banca riconosce al Cliente un compenso,
calcolato moltiplicando i giorni effettivi di durata dell'Operazione, compresi entro il Periodo di Efficacia, per il
Tasso di Remunerazione, per il valore di mercato comprensivo di rateo dei Titoli Prestati, da calcolarsi su
base annua 360 giorni. Tale compenso viene corrisposto dalla Banca al Cliente pro quota su base mensile.
Risulta pertanto evidente come la finalità dell’Operazione sia, per quanto concerne il Cliente, il
conseguimento di una remunerazione aggiuntiva rispetto alla semplice detenzione di un titolo in deposito e,
per quanto concerne la Banca, la disponibilità di titoli attraverso i quali potersi approvvigionare di liquidità
durante l’operazione.
Il Periodo di Efficacia di un Prestito Titoli Automatico, cioè il periodo che intercorre tra la Data Valuta a
Pronti e la Data Valuta a Termine, è pari ad un giorno lavorativo. Durante il Periodo di Efficacia il Cliente
può impartire qualsiasi disposizione (ad es. vendita o trasferimento) sui titoli oggetto di prestito,
purché la valuta di regolamento delle operazioni dispositive sia superiore alla data di restituzione del
prestito.
La Banca si impegna a trasferire sul Deposito Titoli del Cliente un identico quantitativo di Titoli del
medesimo genere e specie dei Titoli Prestati (i "Titoli Equivalenti") alla Data di Restituzione, unitamente ai
diritti accessori eventualmente maturati sui Titoli Prestati durante il periodo di durata del prestito.
La Banca si impegna a riconoscere al Cliente contestualmente alla data di ricevimento:
 gli eventuali dividendi in natura derivanti dai Titoli Prestati e percepiti nel corso del Periodo di
Efficacia, mediante inserimento dei titoli rivenienti sul Deposito Titoli;
 una somma corrispondente agli eventuali proventi, diversi dai dividendi in natura, derivanti dai Titoli
Prestati e percepiti nel corso del Periodo di Efficacia, mediante accredito sul Conto Corrente. Agli
stessi vengono applicate le valute di accredito, previste nel Contratto Unico Titoli, a decorrere dalla
data in cui i dividendi in natura e gli altri proventi, diversi dai dividendi in natura, sono percepiti dalla
Banca.
Il controvalore dei titoli oggetto di prestito viene ricompreso nella rendicontazione del Deposito Titoli e
contribuisce alla determinazione del controvalore complessivo per il Cliente, rilevante ai fini del computo
dell’imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari.
Oggetto dell’“Accordo Generale per l’effettuazione di Operazioni di Prestito Titoli Automatico”
possono essere le obbligazioni emesse e trattate in euro, depositate nel Deposito Titoli ed utilizzabili
presso la Banca Centrale Europea così come rilevabili tempo per tempo dal sito https://mfiassets.ecb.int/queryEa 1.
1
Ad eccezione delle seguenti casistiche:
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PRESTITO TITOLI AUTOMATICO
Per il Prestito Titoli Automatico non sono previsti importi minimi per poter operare.
In relazione alla stipulazione delle Operazioni, non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione né
spesa, fatte salve le eventuali spese previste dal Conto Corrente e quelle di spedizione delle eventuali
rendicontazioni, nei limiti in cui sia consentito dalle norme di legge in vigore.
In relazione a ciascuna Operazione, la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente su un Conto
di Garanzia indisponibile, una somma pari al Controvalore, a titolo di garanzia dei propri obblighi di
restituzione dei Titoli Equivalenti. Alla Data di Restituzione, a seguito della restituzione dei Titoli Equivalenti,
la Banca estinguerà il Conto di Garanzia.
La versione tempo per tempo vigente della presente Scheda Prodotto è disponibile presso le filiali e sul sito
internet della Banca (www.bancanuova.it). Il testo dell'“Accordo Generale per l'effettuazione di operazioni di
Prestito Titoli Automatico” disciplinante l'operatività di prestito titoli è disponibile, affinché il cliente possa
prenderne visione in tempo utile prima della sottoscrizione, presso le Filiali su semplice richiesta.
ESEMPIO NUMERICO
Titolo Prestato
Divisa di Riferimento
Nozionale di Riferimento
Prezzo di mercato alla chiusura del giorno
precedente la Data di Efficacia
Rateo lordo maturato
Controvalore
Durata del Prestito
Tasso di Remunerazione
Compenso lordo a favore del Cliente*
BTP 4,50% 1/03/2019
(codice ISIN IT0004423957)
euro
1.000.000
91
12.609 euro
1.118.256,50 euro
1 giorno
0,50%
12,81 euro
* formula di calcolo del Compenso lordo:
[Tasso di Remunerazione x Periodo di Efficacia (giorni) x Controvalore / 36.000]
Il Controvalore degli strumenti finanziari viene determinato moltiplicando la quantità degli strumenti stessi
per il relativo valore di mercato (comprensivo del rateo lordo maturato) rilevato alla chiusura dei mercati del
giorno precedente la Data di Efficacia dell’Operazione.
TRATTAMENTO FISCALE PER SOGGETTI NETTISTI




titoli di emittenti statunitensi, spagnoli, portoghesi e sloveni;
BTP Italia indicizzati all’inflazione italiana che prevedono un premio fedeltà a coloro che hanno acquistato il titolo in
sottoscrizione e lo detengono sino alla scadenza;
titoli emessi dal Gruppo Banca Popolare di Vicenza;
titoli cosiddetti stripped o che presentano un piano di ammortamento con pool factor.
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Per i soggetti che detengono i titoli al di fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, il compenso percepito
per il prestito dei titoli viene considerato ai fini fiscali un “reddito di capitale” soggetto a tassazione in via
definitiva con l’applicazione a cura della Banca di una ritenuta a titolo d’imposta.
Prestito Titoli Automatico con sottostante partecipazioni NON qualificate effettuato da persone
fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa.
Il Compenso riconosciuto al Prestatore quale corrispettivo per il prestito dei titoli, compresi gli eventuali
proventi derivanti dai Titoli Prestati percepiti nel corso del periodo di efficacia del Contratto e riconosciuti al
Cliente, è soggetto alla ritenuta a titolo d'imposta, con l’aliquota del 26%2, prevista dall’articolo 26, comma
3-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Prestito Titoli Automatico con sottostante titoli di Stato e Obbligazioni effettuato da soggetti che
non esercitano un’attività d’impresa
Qualora i Titoli Prestati siano obbligazioni e titoli similari soggetti alle disposizioni previste dal D. Lgs. 1°
aprile 1996, n. 239, diversi dai Buoni Ordinari del Tesoro emessi dallo Stato Italiano (di seguito “BOT”):
 in occasione del trasferimento dei titoli dal Prestatore alla Banca, nei casi previsti dalla legge, viene
addebitata al Cliente l’imposta sostitutiva prevista dalle disposizioni del Decreto Legislativo 1°
aprile 1996 n. 239, con l’aliquota prevista per il titolo sottostante l’operazione, sugli interessi, premi
ed altri frutti maturati sui titoli alla Data di Efficacia dell’Operazione;
 in occasione della restituzione dei titoli dalla Banca al Cliente, nei casi previsti dalla legge, viene
accreditata al cliente l’imposta sostitutiva prevista dalle disposizioni del Decreto Legislativo 1°
aprile 1996 n. 239, con l’aliquota prevista per il titolo sottostante l’operazione, sugli interessi, premi
ed altri frutti maturati sui titoli alla Data di Restituzione dei Titoli Prestati.
Il Compenso riconosciuto al Prestatore quale corrispettivo per il prestito dei titoli è soggetto alla ritenuta a
titolo d'imposta prevista dall’articolo 26, comma 3-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La ritenuta si
applica anche al controvalore degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo intercorrente tra la Data di Efficacia e la Data di Restituzione di
un’Operazione.
L’imposta sostitutiva prevista dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239, nonché la ritenuta prevista
dall’articolo 26, comma 3-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vengono applicate dalla Banca con le
seguenti aliquote:
 12,5%, qualora i titoli oggetto del prestito siano titoli emessi dallo Stato italiano, titoli ad essi
equiparati dalla normativa fiscale o titoli emessi da Stati esteri che consentono un adeguato
scambio di informazioni con l’Italia, come previsto dall’articolo 168-bis del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi;
 26%3 in tutti i casi diversi dai precedenti.
Prestito Titoli Automatico con sottostanti BOT
Nel caso in cui i Titoli Prestati siano BOT, per i quali la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di
rimborso è considerato interesse anticipato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 19 settembre 1986, n.
556, convertito dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, nei casi previsti dalla legge verranno effettuati i
seguenti accrediti e addebiti dell'imposta sostitutiva prevista dalle disposizioni del Decreto Legislativo 1°
aprile 1996 n. 239:
2
Aliquota prevista con effetto a partire dal 1° luglio 2014, dal decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014.
3
Aliquota prevista con effetto a partire dal 1° luglio 2014, dal decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014.
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

accredito dell'imposta sostitutiva relativa all'ammontare degli interessi corrispondenti al periodo
intercorrente tra la Data di Efficacia dell'Operazione e quella di scadenza dei titoli;
addebito dell'imposta sostituiva relativa all'ammontare degli interessi corrispondenti al periodo
intercorrente tra la Data di Restituzione e quella di scadenza dei titoli.
PRINCIPALI RISCHI
I rischi dell'operatività di Prestito Titoli sono riconducibili al trasferimento di proprietà degli strumenti
finanziari dal Cliente alla Banca. A fronte di tale rischio di credito la Banca deposita una somma a titolo di
garanzia costituita su un Conto di Garanzia indisponibile intestato al Cliente. Tale somma è pari al
controvalore, comprensivo dell'eventuale rateo, del Titolo Prestato rilevato alla chiusura del giorno
precedente la Data di Efficacia dell'Operazione. Pertanto il Cliente è esposto ad un rischio limitato
all'eventuale incremento del valore del titolo rispetto a quello rilevato per la costituzione della Garanzia. Si
precisa che gli importi detenuti nel Conto di Garanzia non sono tutelati dal Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi: per tale motivo, la relativa passività non può essere considerata “garantita” ai
sensi della normativa sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento, e può pertanto essere assoggettata all’applicazione di tali misure (si veda il box
successivo).
L'adesione al servizio non comporta una maggiore esposizione del Cliente al rischio di mercato inerente il
valore dei titoli prestati in quanto il Cliente può in ogni momento disporre dei titoli.
RISCHIO CONNESSO ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL
RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI
INVESTIMENTO
In data 16 novembre 2015, mediante i decreti legislativi n. 180 e n. 181 (I “Decreti”), è stata data attuazione
nell’ordinamento italiano alla direttiva europea (Direttiva n. 2014/59/UE) che istituisce un regime
armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e di gestione delle crisi bancarie il cui
principale tratto distintivo consiste nel limitare l’intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi
in una situazione di crisi. Qualora una banca venga ritenuta in dissesto o a rischio di dissesto e non si
possano ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare tale situazione in
tempi adeguati – tra cui l’intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o
un’azione di vigilanza – viene disposta nei suoi confronti una delle seguenti misure: la riduzione o
conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca; la risoluzione
della banca o la sua liquidazione coatta amministrativa. Tra le misure di risoluzione è previsto anche il bailin (letteralmente “salvataggio interno”) che consente all’Autorità (in Italia la Banca d’Italia) di disporre, al
ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro
conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca in difficoltà in misura sufficiente a
ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato; oppure in caso di cessione,
per ridurre il valore nominale delle passività cedute o per convertire queste passività in capitale.
Il bail-in viene applicato dalle Autorità seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in
strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
L’ordine di attuazione del bail-in è il seguente: 1) azioni ordinarie, utili non distribuiti e riserve (al netto
dell’avviamento); 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti subordinati, ossia debiti subordinati a media-lunga
scadenza (5 anni) ed eventuali eccedenze delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (es.
obbligazioni Tier I e Tier II); 4) altri debiti subordinati (es. obbligazioni Tier III); 5) altre passività ammissibili
(es. obbligazioni ordinarie e depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro).
Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di
capitale nonché alle misure di risoluzione, la Banca d’Italia, senza dover richiedere il preventivo consenso
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da parte di alcun soggetto pubblico o privato, né fornirne comunicazione, può esercitare una serie di poteri,
tra cui quelli di: disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall’ente sottoposto
a risoluzione; ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall’ente
sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli; annullare, ove necessario, i titoli di debito
emessi dall’ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite; convertire passività
ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell’ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo
controlla o di un ente-ponte; modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili
emessi dall’ente sottoposto a risoluzione, o modificare l’importo degli interessi maturati in relazione a questi
strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i
relativi pagamenti per un periodo transitorio (questo potere non si applica alle passività garantite); attivare
clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte la
banca.
Le disposizioni in tema di risoluzione delle crisi bancarie sono entrate in vigore in data 16 novembre 2015
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti. Le disposizioni relative allo strumento del bail-in sono
in vigore dal 1° gennaio 2016. Si segnala altresì che le disposizioni in materia di riduzione o conversione di
strumenti di capitale e di bail-in potranno essere applicate dall’Autorità anche agli strumenti finanziari
emessi prima del 1° gennaio 2016.
Con specifico riferimento alle operazioni di Prestito Titoli, si segnala come tra i poteri di risoluzione
attribuiti alla Banca d’Italia vi sia anche quello di attivare clausole di close-out o disporre lo
scioglimento dei contratti finanziari di cui è parte l’ente sottoposto a risoluzione. Ciò potrebbe
pregiudicare l’adempimento, da parte della Banca, degli obblighi assunti al momento della
stipulazione delle Operazioni, tra cui quello di restituire al cliente gli strumenti finanziari presi in
prestito. In tale circostanza il cliente potrebbe essere altresì impossibilitato a soddisfarsi, nei limiti
del suo credito residuo, sulla somma posta a garanzia dell’Operazione, dato che la stessa non è
annoverabile tra le passività cosiddette “garantite” ai fini della normativa di riferimento ed è quindi
assoggettabile a riduzione, anche totale.
DEFINIZIONI
Operazione
Operazione di prestito titoli, in relazione alla quale il Cliente agisce in qualità di prestatore e la Banca in
qualità di prestataria, avente ad oggetto i Titoli Prestati che risulteranno tempo per tempo depositati sul
Deposito Titoli.
Titoli Prestati
I Titoli prestati dal Cliente alla Banca, nell'ambito di una Operazione, così come individuati nel relativo
Ordine.
Titoli Equivalenti
Titoli del medesimo genere e specie dei Titoli Prestati emessi dal medesimo soggetto emittente ed aventi
medesimo codice identificativo del titolo (codice ISIN).
Nozionale di Riferimento
Rappresenta il valore nominale dei Titoli Prestati.
Prezzo di Riferimento
Prezzo di chiusura dei Titoli Prestati rilevato il giorno lavorativo precedente alla Data di Efficacia.
Controvalore
Rappresenta il valore dei titoli prestati alla Data di Efficacia dell’Operazione ed è pari alla moltiplicazione
del Nozionale di Riferimento per il Prezzo di Riferimento comprensivo di rateo.
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Data di Efficacia o Data Valuta a Pronti
E’ il giorno a partire dal quale il contratto di Prestito si intende efficace, indicato come tale nell’Ordine
relativo a una Operazione.
Periodo di Efficacia
E’ la durata, espressa in giorni, dell’Operazione ed è pari al numero di giorni effettivi compresi tra la Data di
Efficacia e la Data di Restituzione.
Data di Restituzione o Data Valuta a Termine
Rappresenta la data di scadenza dell’Operazione in corrispondenza della quale i Titoli Prestati vengono
resi nuovamente disponibili per il Cliente.
Tasso di Remunerazione
Tasso rilevante ai fini del calcolo del Compenso a favore del Cliente.
Compenso a favore del Cliente
Rappresenta l’importo, al lordo delle imposte, che verrà accreditato al Cliente pro quota su base mensile.
CONDIZIONI ECONOMICHE
II tasso di remunerazione riconosciuto dalla Banca a fronte di una Operazione è pari allo 0,50%.
Il Compenso sarà riconosciuto dalla Banca al Cliente moltiplicando i giorni effettivi di durata
dell'Operazione, cioè i giorni in cui la Banca ha preso effettivamente in prestito i titoli, per il Tasso di
Remunerazione, per il valore di mercato comprensivo di rateo dei Titoli Prestati rilevato alla chiusura del
giorno precedente la Data di Efficacia, da calcolarsi su base annua 360 giorni e al netto dell'eventuale
ritenuta fiscale.
Tale Compenso sarà corrisposto dalla Banca al Cliente pro quota su base mensile
II Cliente può prendere visione dell'elenco dei Titoli che possono essere oggetto di Prestito Titoli
Automatico presso le Filiali della Banca su semplice richiesta o dal sito internet della Banca stessa.
In relazione alle Operazioni di prestito titoli non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione né spesa,
fatte salve le eventuali spese previste dal Conto Corrente e quelle di spedizione delle eventuali
rendicontazioni, nei limiti in cui sia consentito dalle norme di legge in vigore.
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PRESTITO TITOLI AUTOMATICO
INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE
Il Cliente, preso atto dei termini dell’Operazione, dichiara:
-
di conoscere l’operatività di Prestito Titoli
SI
NO
-
di avere esperienza in merito all’operatività di Prestito
Titoli
SI
NO
-
di aver letto attentamente la sezione ‘Principali Rischi’
e di averne compreso il significato ritenendo tali rischi
coerenti con le proprie finalità
SI
NO
Qualora il Cliente rilasci anche una soltanto delle predette dichiarazioni in senso negativo, la Banca non
potrà consentire la conclusione del Contratto Quadro, in quanto lo considererà non adeguato al profilo del
Cliente. Nel caso in cui il Cliente sia determinato a volere procedere comunque alla sottoscrizione del
Contratto, dovrà fare espressa richiesta scritta alla Banca, evidenziando la volontà di procedere nonostante
la Banca abbia valutato tale operatività come non adeguata.
Il CLIENTE prende atto che nella presente operazione di prestito titoli la Banca – considerate le finalità
di autofinanziamento per le quali pone in essere l’operazione – potrebbe essere portatrice di un interesse
diverso da quello del Cliente.
__________________________
(Luogo e data)
____________________________
(Firma del Cliente)
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