Circolare 18.04.11 - Studio Dottori Commercialisti

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Circolare 18.04.11 - Studio Dottori Commercialisti
Studio Dottori Commercialisti
Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna
Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli
Dott. Pierpaolo Arzarello
Bologna, 18 aprile 2011
A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI
2011: AFFITTI ABITATIVI E CONVENIENZA O MENO DELLA CEDOLARE SECCA
Sono state emanate le nuove disposizioni che disciplinano una tassazione alternativa del reddito
proveniente da affitti di fabbricati abitativi; essa si applica a partire dal 2011 solamente nei seguenti casi:
- proprietari persone fisiche (privati), con esclusione quindi delle societa’ e imprese;
- locazioni di fabbricati abitativi, esclusi quindi immobili diversi, quali negozi, uffici, capannoni.
Fino al 31.12.2010 il privato con redditi da locazione di fabbricati abitativi doveva dichiarare nella
Dichiarazione dei redditi l’affitto percepito, ridotto del 15% nel caso di locazione ordinaria ovvero ridotto del
40,5% (somma del 15% + ulteriore 30% sull’85%) nel caso di locazione a canone concordato.
La nuova tassazione, che e’ alternativa alla precedente, non e’ obbligatoria ma facoltativa, ed e’ chiamata
cedolare secca sugli affitti (o tassa piatta) perche’ prevede un’unica aliquota di tassazione, a differenza
dell’Irpef che prevede diverse aliquote a scaglioni di reddito crescenti. La cedolare secca e’ un’imposta
sostitutiva sia dell’Irpef sia delle imposte di bollo e registro che gravano sui contratti di locazione.
La misura della nuova imposta sostitutiva, dopo varie altalene di ripensamenti, è stata definitivamente
fissata al 21% per i contratti di locazione liberi ed al al 19% per i contratti di locazione a canone concordato
ex L. 431/98 art. 2 c. 3 e art. 5 c. 2. Non si applica agli affitti 2010 ma solo a quelli dal 2011 in poi.
Analizziamo i vari punti per decidere quale dei due regimi e’ piu’ conveniente, tenendo conto che la
normativa e’ quanto di piu’ complicato si poteva escogitare.
Soggetti interessati
Sono solo le persone fisiche che agiscono come privati. Per espressa previsione normativa (art.3 c. 1 del
D.Lgs. 15/2/2011) il regime della cedolare secca può essere scelto in via alternativa rispetto a quello
ordinario, dai proprietari o dai titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso
abitativo. Il locatore deve essere, quindi, una persona fisica titolare sull’immobile di un diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione.
Nel caso di comproprieta’ (es.: appartamento affittato di proprieta’ al 50% dei coniugi), ognuno puo’ fare
autonoma scelta, salvo che il comproprietario non optante dovra’ comunque pagare il bollo per intero sul
contratto di locazione e l’imposta di registro sulla sola sua parte (nell’esempio di due coniugi al 50% in cui
uno opta per la cedolare e l’altro no, il secondo dovra’ pagare il 50% dell’imposta di registro e l’intera
imposta di bollo).
Immobili e contratti interessati
Oltre che ai nuovi contratti, la cedolare secca puo’ essere scelta anche per tutti i contratti gia’ in essere
all’1.1.2011. Inoltre si applica anche per i contratti di locazione con durata non superiore a 30 giorni
all’anno, per i quali non vi è obbligo di registrazione (es.: affitti estivi).
Per l’anno 2010 si applicano invece le solite, vecchie regole.
Per quanto attiene ai requisiti del contratto di locazione, esso deve avere ad oggetto immobili ad uso
abitativo (categorie da A1 ad A11 escluso l’A10) e loro pertinenze purché queste ultime siano locate
congiuntamente all’abitazione. Ovviamente il contratto di locazione deve essere ad uso abitativo non
essendo consentito optare per la cedolare secca nell’ipotesi di un immobile che, pur essendo catastalmente
identificato come abitazione, sia stato locato ad uso ufficio o per finalità diverse dall’abitazione.
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Analogamente, se con un unico contratto vengono locati piu’ immobili, e’ possibile optare solo per alcuni: in
tal caso il canone unico va attribuito ai vari immobili in proporzione alla rendita catastale di ciascuno.
Per i contratti in corso nel 2011 per i quali, alla data del 7.4.2011, sia’ gia’ stata effettuata la registrazione o
il rinnovo annuale, l’opzione per la cedolare secca si puo’ comunque fare ma solo nel 2012 in occasione
della Dichiarazione dei redditi per l’anno precedente: in tal caso non si rimborsa l’imposta di registro gia’
pagata e il contribuente e’ tenuto comunque a versare gli acconti 2011 della cedolare secca, come per
l’acconto Irpef.
Per i nuovi contratti registrati a partire dal 7.4.2011 l’opzione si esercita in sede di registrazione,
risparmiando cosi’ l’imposta di registro ed il bollo.
Per i contratti prorogati, per i quali il termine di versamento dell’imposta di registro non e’ ancora scaduto
alla data del 7.4.2011, l’opzione si esercita tramite il nuovo mod. 69 cartaceo.
Slittamento termini di registrazione contratti al 6 giugno 2011
Per dare modo ai contribuenti di meditare 60 giorni sulla scelta, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
7 aprile 2011 n. 55394 dispone che per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile
2011 ed il 6 giugno 2011, la registrazione, anche ai fini dell’opzione, può essere effettuata entro tale ultimo
termine. Entro il medesimo termine può essere effettuata l’opzione per i contratti il cui termine di rinnovo
scade nel medesimo periodo.
In altre parole ciò significa che, in deroga alla disciplina ordinaria, che prescrive di registrare il contratto
entro 30 giorni dalla data della stipula (o, se anteriore, dalla data di decorrenza) viene fissato al 6 giugno
2011 il termine unico per la registrazione di tutti i contratti aventi data di decorrenza compresa tra
l’8 marzo 2011 ed il 7 maggio 2011.
I medesimi termini operano in caso di contratti prorogati tra l’8 marzo ed il 7 maggio: l’opzione può avvenire
fino al 6 giugno 2011.
Aliquote di tassazione
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono differenziate sulla base della tipologia dei contratti di locazione.
Esse dovranno essere calcolate sul canone di locazione annuo con le seguenti misure:
21% per i contratti a canone libero.
19% per i contratti a canone concordato relativi ad immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione
abitativa (art. 1 lett. a) e b) DL 551/1988): si tratta in pratica dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei Comuni confinanti con questi, nonche’ gli
altri Comuni capoluoghi di provincia e quelli individuati dal Cipe.
Ricordiamo che i contratti a canone convenzionato, transitori e per studenti (che prevedono durate inferiori
e deduzioni fiscali) sono attualmente possibili solo dove le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini
hanno concluso i cosiddetti «accordi territoriali». Di regola i contratti a canone concordato hanno durata di
anni 3+2 e molti Comuni concedono agevolazioni sull’ICI.
Vantaggi per il locatore
La nuova cedolare secca, qualunque sia l’aliquota della stessa, sostituisce le seguenti imposte afferenti il
contratto di locazione:
- imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
- addizionali comunali e regionali Irpef;
- imposte di registro e di bollo dovute sul contratto, sulle proroghe e sulle risoluzioni.
Inoltre con l’opzione si evita la denuncia del nuovo contratto all’Autorita’ di Pubblica Sicurezza (Questura o
Comune).
Svantaggi per il locatore
Il locatore che opta per la cedolare secca non potra’ piu’ effettuare gli aggiornamenti del canone per tutta
la durata della locazione. Il canone percio’ resta congelato fino al termine del contratto.
Inoltre non potra’ piu’ beneficiare della riduzione forfettaria dell’affitto del 15% (nonche’ del 30% sull’85%
nel caso di canone concordato), ma dovra’ applicare la nuova imposta sul 100% del canone annuale
locativo pattuito.
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Vantaggi per l’inquilino
Il conduttore in caso di opzione risparmia il 50% dell’imposta di registro, che sarebbe a suo carico, ed evita
l’innalzamento del canone per l’aggiornamento Istat.
Adempimenti del locatore: doppia comunicazione
Il locatore che intende avvalersi del nuovo regime di imposta sostitutiva deve effettuare due comunicazioni:
- una prima raccomandata al conduttore per informarlo che optera’ per la cedolare secca e che pertanto
rinuncia ad esercitare la facoltà di richiedere per tutto il periodo di validità dell’opzione l’aggiornamento del
canone dovuto a qualsiasi titolo, anche se previsto nel contratto. Attenzione: questa raccomandata
(semplice) deve precedere la seconda comunicazione;
- una seconda comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate per comunicare l’opzione. Nel
caso di piu’ di 3 proprietari o conduttori la comunicazione e’ cartacea.
Come si esercita l’opzione per la cedolare secca
Si puo’ esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto (quindi entro 30 giorni dalla sua
decorrenza o data di stipula) compilando il modello semplificato denominato SIRIA oppure il normale
modello 69. Il mod. Siria puo’ essere compilato a condizione che il numero dei locatori ovvero dei conduttori
non superi i 3, che tutti i locatori optino per la cedolare secca, che si tratti di un solo immobile e di non piu’
di 3 pertinenze, che l’immobile sia regolarmente censito. Esso puo’ essere inviato solo per via
telematica. L’opzione puo’ essere effettuata anche solo per alcuni contratti, escludendone altri. L’opzione
di un coniuge non vincola l’altro coniuge comproprietario.
Il mod. 69 cartaceo va compilato in tutti gli altri casi e nelle ipotesi di proroghe, risoluzioni anticipate, ecc.
Una volta effettuata l'opzione, essa di regola vale per tutta la durata del contratto o della proroga e non va
più confermata, ma e’ possibile revocare la scelta annualmente secondo modalità che devono ancora
essere definite dall'Agenzia. In ogni caso, la revoca andrà effettuata entro il termine di pagamento
dell'imposta di registro dovuta nell'anno di riferimento.
Facendo un esempio, se il contratto originario e’ stato stipulato a settembre 2010, e’ possibile optare per la
cedolare secca a distanza di un anno in occasione del rinnovo annuale di settembre 2011: in tal caso non si
paga l’imposta di registro dovuta in sede di rinnovo, mentre bisogna versare gli acconti della cedolare secca
dovuti per il 2011 e a giugno 2012 il saldo.
Conviene o no?
Difficile dirlo a priori, occorre esaminare caso per caso. In generale si puo’ affermare che solo chi possiede
un reddito complessivo medio-alto (diciamo sopra i 24.000 € annuali per affitti liberi e sopra 28.000 € per
affitti concordati) puo’ cominciare ad avere una convenienza, in quanto al posto dell’aliquota Irpef
(supponiamo del 27% o del 38%) paga quella secca del 19% o 21%. E la convenienza aumenta con
l’aumentare del reddito. Tuttavia deve rinunciare alle riduzioni forfettarie sopra citate ed all’aggiornamento
annuale Istat del canone. Inoltre l'intero reddito assoggettato alla cedolare secca rileva ai fini dell'Isee, il che
sta a significare che il contribuente che opta per la cedolare secca potrebbe poi trovarsi a dover pagare per
intero determinate prestazioni sociali oppure a non riuscire a inserire il figlio all'asilo. E rischia anche di
superare i limiti di reddito previsti per avere diritto alla pensione di reversibilita’.
Inoltre sul reddito assoggettato a cedolare secca, che viene escluso dal reddito complessivo, non e’
possibile far valere oneri deducibili (es.: contributi previdenziali, erogazioni liberali, ecc.); dalla cedolare
secca dovuta non e’ possibile scomputare le detrazioni d’imposta (es.: per spese mediche, interessi passivi,
spese veterinarie, spese funebri, spese scolastiche, premi per polizze vita o infortuni, ecc.).
Al fine di agevolare i vostri calcoli di convenienza, di seguito vi riportiamo le aliquote Irpef attualmente in
vigore, cui occorre aggiungere mediamente un 2% per le addizionali locali:
Fino a 15.000 euro
aliquota Irpef
Da 15.001 a 28.000 euro
" "
Da 28.001 a 55.000 euro
" "
Da 55.001 a 75.000 euro
" "
Oltre 75.000 euro si applica l'aliquota Irpef del
23%
27%
38%
41%
43%
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Esempio
Facciamo un esempio per determinare la convenienza o meno ad esercitare l’opzione per un contribuente il
quale possiede:
- un reddito da pensione di euro 15.000;
- un affitto a canone libero da fabbricato abitativo di euro 12.000 annuali.
Senza opzione, il contribuente in oggetto dichiarera’ un reddito, aggiuntivo alla pensione, di euro (12.000 x
85%) = 10.200, tassato al 27% + 2% di addizionali per cui paga ulteriori € 2.958.
Con l’opzione, il contribuente in oggetto dichiarera’ un reddito di euro 12.000, tassato al 21% senza
addizionali per cui paga ulteriori € 2.520; pertanto in questo caso converrebbe la cedolare secca.
Facendo lo stesso esempio numerico con un contratto a canone concordato avremo invece che:
senza opzione, il contribuente in oggetto dichiarera’ un reddito, aggiuntivo alla pensione, di euro (12.000 x
85%x70%) = 7.140, tassato al 27% + 2% di addizionali per cui paga ulteriori € 2.071;
con l’opzione, il contribuente in oggetto dichiarera’ un reddito di euro 12.000, tassato al 19% senza
addizionali per cui paga ulteriori € 2.280; pertanto in questo caso non converrebbe la cedolare secca.
Chi ha familiarita’ con Internet puo’ simulare i primi calcoli di convenienza cliccando sul seguente indirizzo:
www.casa24.ilsole24ore.com/mercato-immobiliare/calcolatore/cedolare-secca-affitto2.php
Acconti e saldi dell’imposta sostitutiva (cedolare secca)
La cedolare secca deve essere pagata entro gli stessi termini di versamento dell’Irpef (acconto e saldo).
Per il 2011 l’acconto sara’ pari all’85% dell’imposta e per il 2012 al 95%; l’acconto sara’ unico al 30
novembre se inferiore ad € 258, sara’ in due rate se superiore, quindi un primo acconto pari al 40% entro il
16.6.2011 ed un secondo acconto pari al 60% entro il 30.11.2011; non saranno tuttavia rimborsate imposte
di bollo e di registro già pagate per la registrazione dei contratti di locazione.
In tutti i casi in cui l'opzione è differita alla dichiarazione dell'anno successivo (contratto già registrato,
scaduto o prorogato ovvero assenza di obbligo di registrazione), resta fermo l'obbligo che il contribuente
versi già dal 2011 gli acconti della cedolare.
Attenzione a chi compila il 730 e opta per la cedolare: per evitare di versare due acconti deve dichiarare di
voler versare un acconto inferiore, provvedendo poi, in via autonoma con l’F24, a versare la cedolare
secca.
Inasprimento delle sanzioni
E’ previsto un forte inasprimento delle sanzioni:
- se nella dichiarazione dei redditi non è indicato il reddito derivante dai canoni di locazione, la sanzione
oscillerà tra il 240% e il 480% dell’IRPEF non versata;
- se il reddito derivante dai canoni di locazione dichiarati è inferiore a quello effettivamente percepito, la
sanzione oscillerà tra il 200% e il 400% dell’IRPEF non versata.
In sostanza, sono raddoppiate le sanzioni previste per i casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi
derivanti dai canoni di locazione.
Tali sanzioni si aggiungono alla sanzione (indiretta) della nullita’ civilistica del contratto non registrato,
disposta dall’art. 1 c. 346 della L. 311/2004.
Ma oggi cosa deve fare il contribuente?
Possiamo avere cinque casi, avendo come termine di riferimento la data del 7 aprile 2011.
1) Contratti gia’ in corso e gia’ registrati al 7.4.2011, ovvero contratti gia’ prorogati e imposta di
registro gia’ versata
Bisogna decidere a breve se opzionare la cedolare o meno, perche’, in caso di opzione, occorre inviare una
raccomandata all’inquilino, entro il 16/6 con F24 bisogna gia’ versare il 40% dell’85% della stessa cedolare,
ed a novembre il restante 60%. L’opzione si fara’ nel 2012 in sede di Dichiarazione dei redditi. L’imposta di
registro pagata non viene rimborsata.
2) Nuovi contratti dall’8 marzo 2011 al 7 maggio 2011 (30 giorni scadenti dal 7.4 al 6.6.2011)
Chi deve fare un nuovo contratto, o rinnovare un vecchio contratto, intanto gode della proroga al 6 giugno
per registrarlo e in quell’occasione puo’ effettuare l’opzione registrandolo esclusivamente on line tramite il
software Siria. Entro il 16/6 occorre versare il 40% dell’85% della cedolare ed a novembre il restante 60%.
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Se tuttavia il contratto parte dal 1° giugno in poi, si versa l’acconto in unica soluzione a novembre 2011, se
parte dall’1 novembre in poi non si versa alcun acconto.
3) Vecchi contratti prorogati dall’8 marzo 2011 al 7 maggio 2011
L’opzione puo’ essere effettuata entro il 6 giugno col mod. 69 cartaceo. Non si paga ne’ il bollo ne’ l’imposta
di registro. Ricordarsi della raccomandata all’inquilino e di versare gli acconti della cedolare.
4) Contratti i cui termini di registrazione o rinnovo scadono dopo il 6 giugno 2011 (quindi datati
dopo il 7/5/2011)
Entro 30 giorni occorre decidere se effettuare l’opzione in sede di registrazione o rinnovo del contratto.
5) Nuovi contratti con piu’ di tre locatori o conduttori
E’ il caso degli affitti a 4 studenti di un unico immobile. In questo caso non si puo’ utilizzare Siria ma occorre
andare all’Ag. Entrate e compilare due copie cartacee del nuovo mod. 69 per la richiesta di registrazione
del contratto. Il mod. 69 va compilato anche per comunicare risoluzioni anticipate, cessazioni e proroghe,
sempre alla stessa Agenzia ove si e’ registrato il contratto.
REVERSE CHARGE PER CELLULARI/MICROPROCESSORI DALL’1.4.2011
A partire dall’1 aprile 2011 alle cessioni NON AL DETTAGLIO dei telefonini cellulari e di microprocessori o dispositivi a
circuito integrato si applicherà il meccanismo del “reverse charge” o dell’inversione contabile, in forza del quale la
fattura viene emessa dal cedente senza Iva e sarà poi integrata dal cessionario e registrata nel registro degli acquisti e
delle vendite.
Attenzione alle solite complicazioni: il suddetto meccanismo non si applicherà a tutte ed indistintamente le cessioni
(vedi Ag. Entrate Circ. n.59/E del 23.12.2010); l’inversione contabile si applicherà solo ed esclusivamente alle cessioni
effettuate nelle fasi che precedono il commercio o la vendita al dettaglio, per cui sono esclusi, oltre ai privati, anche gli
artigiani, i professionisti, le società ed enti che acquistano da un dettagliante. Rimane assoggettato al meccanismo del
“reverse charge” l’acquirente-consumatore finale, soggetto passivo Iva che acquista da un grossista.
In caso di reverse charge la fattura del fornitore va emessa senza applicazione di Iva, indicando che trattasi di cessione
soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. b) in caso di cellulari o lett. c) per microprocessori e unità centrali di
elaborazione.
Il cessionario soggetto passivo Iva dovrà integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta ed annotarla nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento, nonche’
annotarla nel registro degli acquisti.
In caso di violazione, la sanzione prevista all'art. 6 c. 9 bis del decreto legislativo 471/97 va dal 100% al 200% per cento
dell’Iva, con un minimo di 258 euro, salvo la mitigazione al 3% laddove l'Iva sia stata assolta, sebbene irregolarmente,
dal cessionario o dal cedente.
ELENCHI CLIENTI / FORNITORI: PROROGA PER COMMERCIANTI AL MINUTO E ARTIGIANI
Come gia’ comunicatoVi con nostra Circolare dell’11.1.2011, dall’1.5.2011 doveva scattare anche per i commercianti al
minuto ovvero gli artigiani l’obbligo di rilevazione e comunicazione telematica di tutte le cessioni/prestazioni di servizi
rese o ricevute di ammontare superiore a € 3.000, al netto dell’Iva (€ 3.600 nel caso di operazioni non soggette
all’obbligo di fatturazione, documentate da scontrini o ricevute fiscali).
Con provvedimento del 14.4.2011 il termine di rilevazione e’ stato spostato al 1° luglio 2011, pertanto solo da questa
data i commercianti al minuto o gli artigiani sono tenuti a rilevare le operazioni di ammontare superiore al predetto
limite.
RISOLTA LA SPINOSA VICENDA DEL CLICK DAY PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO
Il DM 4 marzo 2011, che sarà pubblicato sulla G.U. del 18 aprile 2011, fissa al 47,53% la percentuale di utilizzo del
credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 280 – 283 della L. 296/2006 e dall’art. 29 del DL
185/2008. Il citato DM ha fissato le percentuali di utilizzo del credito d’imposta maturato con riferimento agli investimenti
in ricerca e sviluppo effettuati prima del 28 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) che non hanno
ottenuto il nulla osta alla fruizione per esaurimento delle risorse. disponibili. Il beneficio fiscale può essere utilizzato
immediatamente ed esclusivamente in F24 mediante il codice tributo “6808” ed indicando come anno il 2011.
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LA MEDIAZIONE PER CERTUNE CONTROVERSIE
Dal 21 marzo 2011 la mediazione diventa obbligatoria in quanto condizione di procedibilità nelle controversie civili e
commerciali. Ecco cosa cambia per cittadini e professionisti
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Che cosa e’? E’ un nuovo strumento finalizzato alla conciliazione tra le parti allo scopo di alleggerire il carico di lavoro
dei tribunali.
Già dal 20 marzo 2010 chiunque poteva accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e
commerciale (Vedi D. Lgs. n. 28/2010), ma cio’ era facoltativo. Dal 21 marzo 2011 diventa obbligatorio.
Sono molti i vantaggi e le opportunità che caratterizzano la mediazione finalizzata alla conciliazione;
innanzitutto la durata: il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi. Poi i costi: essi sono
predeterminati e in generale non superiori a 500/1.000 euro.
L’eventuale accordo raggiunto con la mediazione puo’ inoltre costituire titolo esecutivo.
A nostro modesto avviso, tuttavia, questo nuovo istituto difficilmente avra’ il successo sperato in quanto il mediatore
non e’ un giudice e non emette alcun giudizio, ma deve solo mettere d’accordo le parti in lite. Cosa difficile
nell’immediato se la controversia e’ “fresca”.
INDICI PER IL REDDITOMETRO
Dopo avere fatto opera di terrorismo sul redditometro e sullo spesometro, strumenti per mezzo dei quali il Fisco
accertera’ le spese della famiglia al fine di ricostruire il reddito effettivo dei suoi componenti, riteniamo utile elencarvi i
principali indici di spesa considerati espressivi di capacità contributiva:
- acquisti immobiliari;
- pagamento di consistenti rate di mutuo;
- pagamento di canoni leasing, specie se relativi ad unità immobiliari di pregio;
- pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
- sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili (attenzione percio’ al 36% ed al 55%);
- sostenimento di spese per arredi di lusso e di abitazioni;
- pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
- pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
- assidua frequentazione di case da gioco;
- partecipazione ad aste;
- frequenti viaggi e crociere;
- acquisto di beni di particolare valore (auto, quadri, sculture, gioielli, reperti antichi);
- disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
- hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica).
Con cio’ non e’ che non si debba piu’ acquistare nulla, occorre solo fare attenzione e conservare i giustificativi delle
disponibilita’ finanziarie utilizzate per questi acquisti.
Inoltre il Fisco ci ha anticipato che ci spiera’ anche su Facebook, Twitter o altri social network. Il grande fratello
incombe!
E attenzione alle eventuali indagini bancarie sui conti correnti: i versamenti non giustificati sono redditi !
La Cassazione, con la sentenza n. 767 del 14 gennaio 2011, ha affermato che è a carico del contribuente la prova
dell’eventuale irrilevanza fiscale dei movimenti bancari, non essendo sufficiente dichiarare che sono prestiti ricevuti da
terzi. In altre parole e’ onere del contribuente vincere la presunzione fiscale che il versamento in Banca e’ frutto di
redditi evasi anziche’ di prestiti da terzi.
DEDUCIBILITA’ CREDITI INESIGIBILI: PROVA
La recente Circolare Ministero Interno n. 557/6909/12015 ha affermato che, ai fini della deducibilità fiscale dei crediti
inesigibili, è utilizzabile la “relazione negativa” redatta dall’agenzia di recupero crediti in caso di mancato successo
dell’attività diretta all’incasso del credito. In mancanza vale analoga relazione del legale.
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PEC: RICORDARSI DELLA SCADENZA DEL 29.11.2011
Tutte le società già costituite al 29/11/2008 dovranno attivare una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) entro
e non oltre il 29/11/2011 e dovranno comunicarla al Registro Imprese competente. Ricordiamo che la PEC potra’
tornare utile sia nei rapporti con la pubblica amministrazione sia con terzi, in quanto la mail spedita tramite la PEC ha lo
stesso valore di una raccomandata (e non costa praticamente nulla).
CESSIONE DI BUONI ACQUISTO: NO IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la Ris. 22.02.2011 n. 21/E, ha affermato che i buoni voucher che consentono l’acquisto in
esercizi convenzionati sono esenti da Iva; lo stesso vale per la distribuzione gratuita dei buoni a dipendenti, clienti o
fornitori, in quanto operazioni rientranti nell’art. 2, c. 3, lett. a) del Dpr 633/1972. Sono soggetti ad Iva, invece, eventuali
importi pagati dalle aziende acquirenti dei buoni alla società che emette gli stessi voucher per servizi specifici resi da
quest’ultima.
INTERESSI DI MORA 1° SEMESTRE 2011
La G.U. 8.02.2011 n. 31 riporta il Decreto con cui è stato fissato all’1% il tasso di interesse, al netto della maggiorazione
del 7%, per gli interessi di mora. Il tasso complessivo è, quindi, pari all’8%.
LIMITI ALL’USO DI DENARO CONTANTE: € 4.999
Vi ricordiamo che attualmente la soglia per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore (in euro o in valuta estera) e’ di euro 5.000. Si realizza la violazione della norma se il trasferimento di denaro
tra soggetti diversi è pari o superiore a euro 5.000.
TRATTAMENTO IVA FATTURE DI E-BAY
Ci sono pervenuti alcuni quesiti in merito al ricevimento di fatture di pubblicita’ emesse dalla lussemburghese E-bay
(senza rappresentante fiscale in Italia) ad aziende italiane, con causale Iva “Fuori campo Iva”. Si tratta di un servizio
generico (vedi Circ. 21.6.2010 n. 36/E) di cui all’art. 7-ter, pertanto l’azienda italiana dovra’ normalmente integrare con
Iva la fattura ricevuta e presentare il mod. Intra Servizi. Previamente pero’ occorre accertarsi di essere iscritti al Vies
(cioe’ abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie) e ricordarsi comunque di inserire l’operazione negli elenchi
black list.
DIRITTI CCIA 2011
Rispetto allo scorso anno non ci sono sostanziali variazioni.
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure 2011 sono le seguenti:
- nuove imprese individuali iscritte: 200 euro (importo invariato);
- tutte le altre nuove imprese iscritte, diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari: 200 euro (importo invariato).
Le nuove imprese individuali iscritte nella Sez. speciale del Registro: 88 euro (importo invariato).
Per le unità locali e le sedi secondarie, sono dovuti i seguenti ammontari:
- nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese: 40 euro
(importo invariato);
- nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese: 18 euro
(importo invariato);
- nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del DPR
n. 581/95: 110 euro;
- nuove unità locali di società semplici non agricole: 40 euro (incremento di 11 euro);
- nuove unità locali di società tra avvocati: 40 euro (incremento di 6 euro);
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- nuove unità locali di società semplici agricole: 20 euro (incremento di 2 euro);
- nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero: 110 euro.
Nel caso di pagamento tramite modello F24 occorre utilizzare il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “ICI ed
altri tributi locali”. Come anno di riferimento, va riportato il 2011; nella casella “Codice ente/codice comune” deve essere
indicata la sigla della provincia della CCIAA a cui è indirizzato il pagamento. Se sono dovuti diritti a diverse Camere di
commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio e i relativi codici di
riferimento richiesti.
L’importo dovuto non è rateizzabile ma può essere compensato con eventuali crediti fiscali e contributivi.
DPS : SCADENZA 31.3.2011
Entro questa data andava aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Ve ne siete ricordati?
°-°-°-°
UNA RIFLESSIONE SUI COSTI DELLA BUROCRAZIA
E per finire con un (amaro) sorriso, secondo un'analisi di Confesercenti sono 694 le scadenze delle tasse che
complessivamente attendono nel 2011 i contribuenti italiani. Gli appuntamenti con il fisco interessano 103 giorni
distribuiti su tutti i 12 mesi dell’anno e Luglio è il più ‘tartassato’ (74 scadenze, di cui 45 nel solo giorno 16!) Nella media
mensile si contano quasi 57,8 adempimenti fiscali: 2,75 al giorno per ciascuna delle 252 giornate lavorative del 2011.
l’Italia, oltre ad essere al terzo posto tra i 33 Paesi OCSE per il peso della pressione fiscale (solo Danimarca e Svezia
fanno registrare una pressione fiscale più elevata), è cosi’ diventata anche la patria degli adempimenti fiscali.
Con buona pace della piu’ volte sbandierata semplificazione.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori
approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.
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