Caf Cisl - Brochure Contratti di Locazione_WEB

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Caf Cisl - Brochure Contratti di Locazione_WEB
Documenti necessari
per la registrazione
di un nuovo contratto:
CO LOCAZ
fotocopia del documento di identità e
codice fiscale del Locatore/i
di
fotocopia del documento di identità e
codice fiscale del Conduttore/i
estremi catastali dell’immobile/i da locatore
(visura catastale) o atto (compravendita, donazione,
dichiarazione di successione sentenza ecc) da cui si
evincono gli estremi catastali dell’immobile da locare
originale dell’Attestato della Prestazione
Energetica (APE).
Documenti necessari per gli
adempimenti successivi
fotocopia del documento di identità e
codice fiscale del Locatore/i;
fotocopia del documento di identità e
codice fiscale del Conduttore/i;
copia del contratto di locazione
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Numero Verde
800-249307
www.cafcisl.it
Registrazione
contratti di affitto
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili
(compresi quelli relativi a fondi rustici) devono essere
obbligatoriamente registrati dall’affittuario (Conduttore) o dal
proprietario (Locatore) qualunque sia l’ammontare del canone
pattuito.
L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai
contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
La registrazione dei contratti di locazione
deve essere
effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua
decorrenza (se anteriore) e può avvenire nei seguenti modi:
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola
con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione circa l’Attestazione della
Prestazione Energetica dell'edificio (APE).
La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto,
fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità
immobiliari (Dl 145/2013), nel caso di affitto di beni immobili
diversi dall’uso abitativo (negozi, uffici ecc). Non è invece
necessario per l’affitto di box auto, garage, cantine ecc.
A) utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia,modalità
obbligatoria per gli agenti immobiliari
e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli
altri contribuenti,
purché abilitati ai servizi telematici;
B) richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è
necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle
Entrate e compilare il modello RLI;
C) incaricando un intermediario abilitato
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
o un delegato.
Per le locazioni fra privati di immobili a uso abitativo, c'è anche
la possibilità di optare per il regime facoltativo denominato
“cedolare secca”, che prevede il versamento di un'imposta
sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali (per la parte derivante
dal reddito dell’immobile), nonchè delle imposte di registro e di
bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione.
Tipologie di Contratti ad Uso Abitativo
AFFITTI A
CANONE CONCORDATO
AFFITTI A
CANONE LIBERO
ORDINARI
DURATA
CANONE
4+4 anni
di rinnovo automatico
Liberamente stabilito
nella contrattazione
tra le parti
3+2 anni
di rinnovo automatico
A STUDENTI UNIVERSITARI
Da 6 mesi a 3 anni +
rinnovo automatico
dello stesso periodo
alla prima scadenza
Tetto massimo stabilito in accordi territoriali
TRANSITORI
Da 1 a 18 mesi
Tetto massimo
stabilito in accordi
territoriali
Cedolare
Secca
Imposta
di registro
La “cedolare secca” è un regime fiscale facoltativo e
consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Per i contratti
per i quali si è optato per la “cedolare secca” non dovranno
essere pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo,
ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe
dei contratti di locazione. L’opzione per la “cedolare secca” non
sostituisce comunque l’imposta di registro per la cessione del
contratto di locazione.
L’imposta di registro che grava sui contratti di locazione
ordinari (senza opzione per la “cedolare secca”) è pari al
2% del canone annuo con un minimo di imposta pari ad euro
67,00; è inoltre dovuta l’imposta di bollo, variabile dal numero di
pagine e di copie del contratto, con un minimo di 32,00 euro.
L’opzione per “cedolare secca” può essere esercitata entro 30
giorni dalla scadenza dell’annualità, in presenza di un contratto
ordinario,
dandone
comunicazione
scritta
(attraverso
Raccomandata R/R) da inviare al Conduttore.
La scelta della cedolare implica la rinuncia da parte del locatore
di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la
variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno
precedente.
Nel caso dei contratti ordinari, sia a canone libero che
agevolato, locatore e conduttore dovranno, entro 30 giorni
dalla scadenza annuale del contratto corrispondere
l’imposta di registro del 2% sul canone annuale.
A differenza della prima registrazione e della proroga,
l’imposta da versare è pari al 2% qualunque sia il suo
ammontare, senza essere ragguagliato all’imposta
minima (67,00 euro).
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21%
sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’ prevista
un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone
concordato relativi ad abitazioni ubicate:
A) nei comuni con carenze di disponibilità abitative, si tratta,
in pratica delle 11 aree metropolitane citate in precedenza e
dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni
capoluogo di Provincia
B) nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl
102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl
47/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia
applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni
per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28
maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di
eventi calamitosi.
Nel caso di contratti agevolati l’imposta del 2% si calcola sul
70% del canone annuo. L’imposta di bollo è assolta per
intero.
I contratti agevolati, o a canone concordato, riguardano
i contratti-tipo stipulati nelle 11 aree metropolitane
(Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) e nei comuni
con queste confinanti, nei Comuni Capoluogo di
Provincia e nei Comuni definiti "ad alta densità
abitativa" da una delibera del CIPE aggiornata a
febbraio 2004.
Il calcolo del canone concordato dipende da una
serie di fattori oggettivi che dipendono dalla
superficie, dalla posizione, dalla dotazione di
particolari elementi costruttivi quali doppi vetri,
impianto
di
riscaldamento
autonomo,
arredamento, ecc. e dai valori indicati
nell'Accordo Territoriale siglato in ogni Comune
ad alta densità abitativa dalle associazioni di
categoria che tutelano, rispettivamente,
gli interessi di proprietari immobiliari e inquilini.
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