Il governo della Mezzaluna
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Il governo della Mezzaluna
Ciro Sbailò Il governo della Mezzaluna Il diritto pubblico dell’Islam Considerazioni introduttive Euno Edizioni / Kore University Press © copyright 2011 - 1 edizione Euno Edizioni © copyright 2012 - 2 edizione riveduta Euno Edizioni 94013 Leonforte (En) / Via Mercede 25 Tel. 0935 905300 - Fax 0935 901672 www.eunoedizioni.it [email protected] Kore University Press Università Kore di Enna 94100 Enna Isbn: 978-88-97085-73-7 Finito di stampare nel novembre 2012 da Fotograf - Palermo Sommario Premessa 7 LA SFIDA DELL’ISLAM AL DIRITTO PUBBLICO OCCIDENTALE Introduzione 11 Parte prima Il punto di vista occidentale sull’Islam e il declino della sovranità 1. La limitazione come fonte di legittimazione del potere in Occidente 17 2. Il paradigma garantista della separazione dei poteri 23 3. La Nazione come strumento nelle mani dello Stato 31 4. Stato e Nazione, Stato-Nazione 35 5. L’identità comunitaria nell’Islam 39 6. Diritto occidentale e diritto islamico: la comune radice e l’intima differenza nell’età della crisi della dicotomia pubblico/privato 41 Parte seconda Fondamenti del diritto pubblico islamico 1. Unicità di Dio e partizione della scienza giuridica 55 2. Din Wa Dawla: la polarità politico-religiosa dell’Islam 61 3. La norma fondamentale 67 4. Il principio comunitario. La Umma 71 5. Il Corano e la Sunna nel sistema delle fonti: il problema della mediazione esegetica 77 6. Sovranità divina e principio di legalità 83 7. L’«interpretazione» e il «consenso» nel dibattito tra le scuole giuridiche 95 8. Interpretazione dinamica del diritto e spazio pubblico nell’Islam contemporaneo 109 9. Il costituzionalismo nell’esperienza giuspubblicistica dei Paesi islamici 115 Conclusioni 123 Bibliografia 125 Premessa Raccolgo in questo volumetto alcune riflessioni introduttive sul diritto pubblico islamico. La novità, rispetto alla prima edizione, consiste nella suddivisione del lavoro in tre parti: 1) considerazioni introduttive; b) ricostruzione del diritto islamico; c) gli ordinamenti costituzionali contemporanei nel Nord Africa. Dedico questo volumetto alla memoria di due illustri esponenti della cultura italiana del XX secolo, un filosofo e un giurista: Luigi Pareyson e Giorgio Lombardi. Di nessuno dei due sono stato allievo nel senso «tecnico», avendoli conosciuti solo nell’ultimo periodo della loro esistenza. Avevano diverse cose in comune. Erano entrambi piemontesi, cattolici e di sicura sensibilità liberale. Entrambi hanno dato vita a scuole illustri nelle loro discipline, dalle quali sono usciti allievi che sono a loro volta divenuti maestri. Conobbi Pareyson a metà degli anni Ottanta e l’ho frequentato fino a poco prima della sua scomparsa. Fu lui a indirizzarmi verso il diritto, in particolare dopo un confronto sul problema del «fondamento», muovendo da una riflessione sul commento talmudico al primo verso della Torah. Da lui ho imparato a trattare con rispetto, ma anche con «familiarità», i classici, vale a dire a usarli come materia viva. La sua Ontologia della libertà è, per me, un punto di riferimento costante. Ho co- 7 IL GOVERNO DELLA MEZZALUNA nosciuto Lombardi molto più tardi, in questo secolo, quando ormai la mia strada era tracciata. Da lui ho appreso l’importanza di incanalare lo sforzo analitico e la vis speculativa verso la comparazione «concreta» tra i sistemi giuridici, e cioè non limitata ai modelli, ma estesa alle esperienze politiche e culturali. Da entrambi ho imparato la differenza tra l’apertura e il gusto del confronto, da un lato, e il mero relativismo, dall’altro. Dedico queste pagine alla loro memoria. Roma-Enna, 6 novembre 2012 8 LA SFIDA DELL’ISLAM AL DIRITTO PUBBLICO OCCIDENTALE Introduzione Molte delle difficoltà che si incontrano nello studio del diritto islamico derivano da una cattiva conoscenza del diritto europeo e americano. Diciamo «cattiva» e non «scarsa», non a caso. Si può avere una conoscenza vastissima di tutto il nostro diritto, dei suoi concetti così come delle sue istituzioni, senza che ci si interroghi sui paradigmi che lo fanno funzionare. Diamo tante cose per scontate e ci muoviamo, come Immanuel Kant diceva di sé, nel «sonno dogmatico». Il sonno dogmatico non è dato dalla poca conoscenza, ma dalla conoscenza acritica. Acritico, qui, non vuol dire semplicistico. Si può essere davvero molto complicati e complessi, estremamente problematici, senza tuttavia cogliere l’essenza delle questioni. Basti leggere certi trattati della tarda scolastica (non tutti, solo alcuni, ché anche sulla tarda scolastica ci sono molti pregiudizi). Prima di David Hume, si ragionava dando per scontato il rapporto tra causa ed effetto tra due palle di biliardo poste sul tavolo verde. Hume dimostrò che quel rapporto non era affatto sicuro e affidabile. Kant si svegliò e provò un senso di sgomento e di meraviglia di fronte alla mente umana, che, pur nell’incertezza dell’empiria, riusciva a formulare giudizi sintetici a priori, ovvero a fare scienza. Egli non diede per scontati i 11 LA SFIDA DELL’ISLAM AL DIRITTO PUBBLICO OCCIDENTALE paradigmi con cui avevano lavorato Galileo e Newton. Li volle portare alla luce e comprendere. Il confronto con la cultura islamica ci costringe, oggi, a riflettere sui fondamenti del nostro diritto. In generale, i processi di globalizzazione mettono in crisi i fondamenti della nostra cultura giuridica e politica, non nel senso che ne intacchino la solidità, ma nel senso che ne portano a nudo la struttura, costringendoci a fare i conti con ciò su cui quella struttura poggia, vale a dire con il sottosuolo del nostro diritto. Per ragioni che qui ci pare superfluo ricordare, il confronto con l’«altro» è, per gli occidentali, soprattutto un confronto con l’Islam. Sottolineiamo, qui, solo come con la fine della Guerra Fredda l’Islam si sia manifestato come un fenomeno geopolitico e culturale in forte evoluzione, in grado di sfidare l’Occidente sia sullo scacchiere internazionale sia nelle grandi metropoli. Ciò comporta la necessità, da parte degli intellettuali e degli uomini politici occidentali, di comprendere questa cultura, soprattutto nei suoi aspetti «evolutivi». Sarebbe superfluo specificare che cosa si intenda, qui, con le espressioni «Occidente» e «Islam». Sennonché, si sta diffondendo molto l’uso di affermazioni come «ci sono molti Occidenti» e « ci sono molti Islam». A fronte di ciò, ci pare utile ribadire che, malgrado il carattere di pluralità interna sia della civiltà islamica sia di quella occidentale, è sempre bene disporre, come si spiega nel Sofista platonico, di definizioni univoche, anche se non rigide. Per «Occidente», dunque, intendiamo qui la civiltà euro-americana, nata dall’incontro tra la tradizione cristiana e la cultura classica, consolidatasi nelle proprie categorie giuridiche fondamentali nell’età della rivoluzione scientifica, delle scoperte geografiche e della formazione del moderno capitalismo, e diffusasi, oltre che in Europa e nelle Americhe, anche in numerose altre parti del pianeta, per effetto, prima, della colonizzazione e, poi, della globalizzazione. «Europeo», in questo senso, sinonimo di «occidentale». Per «Islam» intendiamo qui la civiltà nata dalla predicazione del Profeta Mu12 INTRODUZIONE hammad nel VII secolo nella Penisola arabica, sulla base di una originale rielaborazione sia della tradizione mosaica sia di quella evangelica, consolidatasi nelle sue categorie giuridiche fondamentali tra l’XI e il XII secolo, diffusa in tutto il Medio Oriente, in gran parte dell’Africa e dell’Asia e con importanti presenze nelle grandi metropoli occidentali. Il problema principale nel confronto con l’Islam è, infatti, rappresentato dalla presenza di molti «false friends» concettuali. Concetti come «tolleranza», «dialogo» o «democrazia» hanno significati diversi nel linguaggio politico dell’Islam e in quello europeo, ma non tanto diversi da poter essere distinti sempre con chiarezza o addirittura contrapposti. Nel «secolo d’oro» dell’Islam, i califfi sostenevano che i degni eredi della cultura greca erano i musulmani, non i bizantini, considerati una brutta copia dei loro antenati. La legittimità dell’espansione dell’Islam non era costruita in termini di carattere meramente religioso. L’Islam, anche nelle sue manifestazioni più radicali e integralistiche, non ha mai pensato se stesso se non come realtà universale, in grado di andare «oltre» l’Occidente. Si continua a pensare all’Islam come a una religione che guarda al passato mentre, non da oggi, la civiltà islamica sfida la cultura giuridica dell’Occidente sul suo stesso terreno, quello della razionalizzazione dei conflitti sociali, dell’efficiente organizzazione dei pubblici poteri e della sottrazione dell’uomo alle forze della natura e all’arbitrio del potere. Il fondamento su cui poggia tale ambizione è, ovviamente, diverso da quello che regge il diritto occidentale. Ma si tratta, in ogni caso, di un fondamento costruito con i «mattoni concettuali» nati dall’incontro tra la tradizione ebraica, la filosofia greca e la Rivelazione cristiana. È proprio tale intima familiarità che impedisce, spesso, di impostare in maniera razionale il rapporto tra cultura giuridica islamica e cultura giuridica occidentale. La più profonda opposizione, infatti, è possibile solo laddove esiste una comune radice: il bianco e il nero sono opposti, perché si tratta di due colori, così come il giorno si con13 LA SFIDA DELL’ISLAM AL DIRITTO PUBBLICO OCCIDENTALE trappone alla notte, in quanto sono parte di un unico ciclo diurno. In questo caso, la «comune radice» è ciò che essenzialmente divide. Per questo, la comprensione del diritto islamico deve muovere, innanzitutto, da una riflessione sul diritto occidentale. Quando si fa un confronto tra l’organizzazione dei poteri pubblici in Occidente e quella dei Paesi islamici, si mette l’accento sulla laicità dei primi e sul carattere «confessionale» dei secondi. Nei Paesi occidentali ci sarebbe, infatti, una netta separazione tra la sfera politica e quella religiosa, mentre in ambito islamico quelle due sfere tenderebbero sostanzialmente a coincidere. Si tratta di un modo molto superficiale di vedere le cose. È come se si collocasse la civiltà giuridica occidentale e quella islamica su una medesima linea evolutiva, con la seconda in una posizione retrograda rispetto alla prima, sicché ai musulmani non resterebbe altro che «progredire» verso il modello occidentale. Noi riteniamo invece che si debba tenere conto del fatto che esiste una via specificatamente islamica alla secolarizzazione e che questa non conduce necessariamente a un avvicinamento tra cultura politica islamica e cultura politica europea. Nessun confronto è possibile, se prima non si riconosce e si accetta l’«alterità» dell’«altro», se non ci si prende cura della «differenza» che ad esso, fondamentalmente, ci unisce. Per introdurci allo studio del diritto islamico, prenderemo, dunque, le mosse da una ricognizione su alcuni concetti fondamentali del diritto occidentale, muovendo dall’opera di Max Weber, non a caso un buon lettore di Kant e, come tale, in grado di provare meraviglia e interesse di fronte a ciò che a tutti pare ovvio. Su questa base cercheremo di capire le linee fondamentali del diritto islamico, con riferimento all’Islam sunnita, tenendo presente soprattutto la dimensione giuspubblicistica. Il nostro scopo non è di mettere insieme un compendio di diritto pubblico islamico, ma solo di fornire alcune linee introduttive allo studio di quest’ultimo. 14