Il governo della Mezzaluna

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Il governo della Mezzaluna
Ciro Sbailò
Il governo della Mezzaluna
Il diritto pubblico dell’Islam
Considerazioni introduttive
Euno Edizioni / Kore University Press
© copyright 2011 - 1 edizione
Euno Edizioni
© copyright 2012 - 2 edizione riveduta
Euno Edizioni
94013 Leonforte (En) / Via Mercede 25
Tel. 0935 905300 - Fax 0935 901672
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Kore University Press
Università Kore di Enna
94100 Enna
Isbn: 978-88-97085-73-7
Finito di stampare nel novembre 2012
da Fotograf - Palermo
Sommario
Premessa
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LA SFIDA DELL’ISLAM AL DIRITTO PUBBLICO OCCIDENTALE
Introduzione
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Parte prima
Il punto di vista occidentale
sull’Islam e il declino della sovranità
1. La limitazione come fonte di legittimazione
del potere in Occidente
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2. Il paradigma garantista della separazione dei poteri
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3. La Nazione come strumento nelle mani dello Stato
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4. Stato e Nazione, Stato-Nazione
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5. L’identità comunitaria nell’Islam
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6. Diritto occidentale e diritto islamico:
la comune radice e l’intima differenza nell’età della
crisi della dicotomia pubblico/privato
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Parte seconda
Fondamenti del diritto pubblico islamico
1. Unicità di Dio e partizione della scienza giuridica
55
2. Din Wa Dawla: la polarità politico-religiosa dell’Islam
61
3. La norma fondamentale
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4. Il principio comunitario. La Umma
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5. Il Corano e la Sunna nel sistema delle fonti:
il problema della mediazione esegetica
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6. Sovranità divina e principio di legalità
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7. L’«interpretazione» e il «consenso»
nel dibattito tra le scuole giuridiche
95
8. Interpretazione dinamica del diritto e
spazio pubblico nell’Islam contemporaneo
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9. Il costituzionalismo nell’esperienza giuspubblicistica
dei Paesi islamici
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Conclusioni
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Bibliografia
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Premessa
Raccolgo in questo volumetto alcune riflessioni introduttive sul diritto pubblico islamico. La novità, rispetto alla prima edizione, consiste nella suddivisione del lavoro in tre
parti: 1) considerazioni introduttive; b) ricostruzione del diritto islamico; c) gli ordinamenti costituzionali contemporanei nel Nord Africa.
Dedico questo volumetto alla memoria di due illustri
esponenti della cultura italiana del XX secolo, un filosofo e
un giurista: Luigi Pareyson e Giorgio Lombardi. Di nessuno
dei due sono stato allievo nel senso «tecnico», avendoli conosciuti solo nell’ultimo periodo della loro esistenza. Avevano diverse cose in comune. Erano entrambi piemontesi, cattolici e di sicura sensibilità liberale. Entrambi hanno dato vita a scuole illustri nelle loro discipline, dalle quali sono usciti allievi che sono a loro volta divenuti maestri. Conobbi Pareyson a metà degli anni Ottanta e l’ho frequentato fino a
poco prima della sua scomparsa. Fu lui a indirizzarmi verso
il diritto, in particolare dopo un confronto sul problema del
«fondamento», muovendo da una riflessione sul commento
talmudico al primo verso della Torah. Da lui ho imparato a
trattare con rispetto, ma anche con «familiarità», i classici,
vale a dire a usarli come materia viva. La sua Ontologia della libertà è, per me, un punto di riferimento costante. Ho co-
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IL GOVERNO DELLA MEZZALUNA
nosciuto Lombardi molto più tardi, in questo secolo, quando
ormai la mia strada era tracciata. Da lui ho appreso l’importanza di incanalare lo sforzo analitico e la vis speculativa
verso la comparazione «concreta» tra i sistemi giuridici, e
cioè non limitata ai modelli, ma estesa alle esperienze politiche e culturali. Da entrambi ho imparato la differenza tra
l’apertura e il gusto del confronto, da un lato, e il mero relativismo, dall’altro. Dedico queste pagine alla loro memoria.
Roma-Enna, 6 novembre 2012
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LA SFIDA DELL’ISLAM
AL DIRITTO PUBBLICO OCCIDENTALE
Introduzione
Molte delle difficoltà che si incontrano nello studio del
diritto islamico derivano da una cattiva conoscenza del diritto europeo e americano. Diciamo «cattiva» e non «scarsa», non a caso. Si può avere una conoscenza vastissima di
tutto il nostro diritto, dei suoi concetti così come delle sue
istituzioni, senza che ci si interroghi sui paradigmi che lo
fanno funzionare. Diamo tante cose per scontate e ci muoviamo, come Immanuel Kant diceva di sé, nel «sonno dogmatico». Il sonno dogmatico non è dato dalla poca conoscenza, ma dalla conoscenza acritica. Acritico, qui, non vuol
dire semplicistico. Si può essere davvero molto complicati e
complessi, estremamente problematici, senza tuttavia cogliere l’essenza delle questioni. Basti leggere certi trattati
della tarda scolastica (non tutti, solo alcuni, ché anche sulla
tarda scolastica ci sono molti pregiudizi). Prima di David
Hume, si ragionava dando per scontato il rapporto tra causa ed effetto tra due palle di biliardo poste sul tavolo verde.
Hume dimostrò che quel rapporto non era affatto sicuro e
affidabile. Kant si svegliò e provò un senso di sgomento e di
meraviglia di fronte alla mente umana, che, pur nell’incertezza dell’empiria, riusciva a formulare giudizi sintetici a
priori, ovvero a fare scienza. Egli non diede per scontati i
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LA SFIDA DELL’ISLAM AL DIRITTO PUBBLICO OCCIDENTALE
paradigmi con cui avevano lavorato Galileo e Newton. Li
volle portare alla luce e comprendere. Il confronto con la
cultura islamica ci costringe, oggi, a riflettere sui fondamenti del nostro diritto. In generale, i processi di globalizzazione mettono in crisi i fondamenti della nostra cultura giuridica e politica, non nel senso che ne intacchino la solidità,
ma nel senso che ne portano a nudo la struttura, costringendoci a fare i conti con ciò su cui quella struttura poggia,
vale a dire con il sottosuolo del nostro diritto. Per ragioni
che qui ci pare superfluo ricordare, il confronto con l’«altro»
è, per gli occidentali, soprattutto un confronto con l’Islam.
Sottolineiamo, qui, solo come con la fine della Guerra Fredda l’Islam si sia manifestato come un fenomeno geopolitico
e culturale in forte evoluzione, in grado di sfidare l’Occidente sia sullo scacchiere internazionale sia nelle grandi metropoli. Ciò comporta la necessità, da parte degli intellettuali e degli uomini politici occidentali, di comprendere questa
cultura, soprattutto nei suoi aspetti «evolutivi».
Sarebbe superfluo specificare che cosa si intenda, qui,
con le espressioni «Occidente» e «Islam». Sennonché, si sta
diffondendo molto l’uso di affermazioni come «ci sono molti Occidenti» e « ci sono molti Islam». A fronte di ciò, ci pare utile ribadire che, malgrado il carattere di pluralità interna sia della civiltà islamica sia di quella occidentale, è sempre bene disporre, come si spiega nel Sofista platonico, di
definizioni univoche, anche se non rigide. Per «Occidente»,
dunque, intendiamo qui la civiltà euro-americana, nata dall’incontro tra la tradizione cristiana e la cultura classica,
consolidatasi nelle proprie categorie giuridiche fondamentali nell’età della rivoluzione scientifica, delle scoperte geografiche e della formazione del moderno capitalismo, e diffusasi, oltre che in Europa e nelle Americhe, anche in numerose altre parti del pianeta, per effetto, prima, della colonizzazione e, poi, della globalizzazione. «Europeo», in questo senso, sinonimo di «occidentale». Per «Islam» intendiamo qui la civiltà nata dalla predicazione del Profeta Mu12
INTRODUZIONE
hammad nel VII secolo nella Penisola arabica, sulla base di
una originale rielaborazione sia della tradizione mosaica sia
di quella evangelica, consolidatasi nelle sue categorie giuridiche fondamentali tra l’XI e il XII secolo, diffusa in tutto il
Medio Oriente, in gran parte dell’Africa e dell’Asia e con
importanti presenze nelle grandi metropoli occidentali.
Il problema principale nel confronto con l’Islam è, infatti, rappresentato dalla presenza di molti «false friends» concettuali. Concetti come «tolleranza», «dialogo» o «democrazia» hanno significati diversi nel linguaggio politico dell’Islam e in quello europeo, ma non tanto diversi da poter essere distinti sempre con chiarezza o addirittura contrapposti. Nel «secolo d’oro» dell’Islam, i califfi sostenevano che i
degni eredi della cultura greca erano i musulmani, non i bizantini, considerati una brutta copia dei loro antenati. La legittimità dell’espansione dell’Islam non era costruita in termini di carattere meramente religioso. L’Islam, anche nelle
sue manifestazioni più radicali e integralistiche, non ha mai
pensato se stesso se non come realtà universale, in grado di
andare «oltre» l’Occidente. Si continua a pensare all’Islam
come a una religione che guarda al passato mentre, non da
oggi, la civiltà islamica sfida la cultura giuridica dell’Occidente sul suo stesso terreno, quello della razionalizzazione
dei conflitti sociali, dell’efficiente organizzazione dei pubblici poteri e della sottrazione dell’uomo alle forze della natura e all’arbitrio del potere. Il fondamento su cui poggia tale ambizione è, ovviamente, diverso da quello che regge il
diritto occidentale. Ma si tratta, in ogni caso, di un fondamento costruito con i «mattoni concettuali» nati dall’incontro tra la tradizione ebraica, la filosofia greca e la Rivelazione cristiana. È proprio tale intima familiarità che impedisce, spesso, di impostare in maniera razionale il rapporto
tra cultura giuridica islamica e cultura giuridica occidentale.
La più profonda opposizione, infatti, è possibile solo laddove esiste una comune radice: il bianco e il nero sono opposti, perché si tratta di due colori, così come il giorno si con13
LA SFIDA DELL’ISLAM AL DIRITTO PUBBLICO OCCIDENTALE
trappone alla notte, in quanto sono parte di un unico ciclo
diurno. In questo caso, la «comune radice» è ciò che essenzialmente divide. Per questo, la comprensione del diritto islamico deve muovere, innanzitutto, da una riflessione sul diritto occidentale. Quando si fa un confronto tra l’organizzazione dei poteri pubblici in Occidente e quella dei Paesi islamici, si mette l’accento sulla laicità dei primi e sul carattere «confessionale» dei secondi. Nei Paesi occidentali ci sarebbe, infatti, una netta separazione tra la sfera politica e
quella religiosa, mentre in ambito islamico quelle due sfere
tenderebbero sostanzialmente a coincidere. Si tratta di un
modo molto superficiale di vedere le cose. È come se si collocasse la civiltà giuridica occidentale e quella islamica su
una medesima linea evolutiva, con la seconda in una posizione retrograda rispetto alla prima, sicché ai musulmani
non resterebbe altro che «progredire» verso il modello occidentale. Noi riteniamo invece che si debba tenere conto
del fatto che esiste una via specificatamente islamica alla secolarizzazione e che questa non conduce necessariamente a
un avvicinamento tra cultura politica islamica e cultura politica europea.
Nessun confronto è possibile, se prima non si riconosce e
si accetta l’«alterità» dell’«altro», se non ci si prende cura
della «differenza» che ad esso, fondamentalmente, ci unisce.
Per introdurci allo studio del diritto islamico, prenderemo,
dunque, le mosse da una ricognizione su alcuni concetti fondamentali del diritto occidentale, muovendo dall’opera di
Max Weber, non a caso un buon lettore di Kant e, come tale, in grado di provare meraviglia e interesse di fronte a ciò
che a tutti pare ovvio. Su questa base cercheremo di capire
le linee fondamentali del diritto islamico, con riferimento all’Islam sunnita, tenendo presente soprattutto la dimensione
giuspubblicistica. Il nostro scopo non è di mettere insieme
un compendio di diritto pubblico islamico, ma solo di fornire alcune linee introduttive allo studio di quest’ultimo.
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