Stralci Normativi inerenti l`intermediazione del credito

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Stralci Normativi inerenti l`intermediazione del credito
Stralci Normativi inerenti l’intermediazione del credito
SEGNALAZIONE
Da circolare OAM 01/2013
Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha innovato la disciplina della c.d. “attività
di segnalazione” individuando, come presupposto necessario per il suo svolgimento, l’iscrizione negli
elenchi gestisti da questo Organismo; questa attività, pertanto, risulta preclusa ai soggetti non iscritti,
come, ad esempio, nel caso degli agenti immobiliari.
Tale presupposto è stato ulteriormente ribadito con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento del Tesoro Direzione Valutario Antiriciclaggio e Antiusura, emanata in data 30/10/2012 Prot. DT 85076- “decreto legislativo 141/2010 e successive modificazioni – chiarimenti in merito all’entrata
in vigore di alcune disposizioni” nonché con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento del Tesoro, emanata in data 21/12/2012 – Prot. DT 100578 – “Decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, e successive modificazioni – Attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di
soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.
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Agente in attività finanziaria che segnala un altro Agente in attività finanziaria.
(..) In sostanza, è del tutto ammissibile una segnalazione tra soggetti che per conto dello stesso
intermediario distribuiscono (uno in via diretta e uno in via indiretta) un prodotto o servizio relativo alla
concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.
Una risposta in senso difforme comporterebbe la elusione della disciplina del monomandato posta dal
sopracitato art. 128-quater, comma 4, del TUB.
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Agente in attività finanziaria che segnala l’attività svolta da un Mediatore creditizio.
(..) Il principio dell’incompatibilità tra le due figure vale a ricaduta anche nei riguardi dell’attività di
segnalazione.
Ne deriva che il sistema normativo così delineato esclude l’ammissibilità di una segnalazione svolta tra un
Agente in attività finanziaria e un Mediatore creditizio.
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Mediatore creditizio che segnala un altro mediatore creditizio.
(..) Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che
ne possano compromettere l'indipendenza.”.
Ne consegue che, non sussistendo limitazioni normative in merito, risulta del tutto ammissibile una
segnalazione operata tra Mediatori creditizi.
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Mediatore creditizio che segnala un Agente in attività finanziaria.
(..) Ne consegue che sulla base del sistema normativo delineatosi, un Mediatore creditizio non può
segnalare ad un proprio cliente prodotti e servizi per i quali un determinato Agente in attività finanziaria ha
ricevuto un mandato da parte di un intermediario bancario o finanziario.
Tale esclusione trova conferma, infine, nel dettato letterale dell’art. 128-sexies, comma 1, del TUB, secondo
il quale il mediatore mette in relazione il cliente unicamente con una banca o intermediario finanziario
previsto dal Titolo V del TUB.
Da Circolare MEF DT 100578 21/12/12
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La suesposta rappresentazione degli elementi che caratterizzano ed individuano la figura del mediatore
creditizio è di ausilio a chiarire come l’attività c.d. di segnalazione svolta da alcune categorie professionali
sia riconducibile a quella propria della mediazione creditizia.
A sostegno di tale interpretazione appare opportuno rilevare come lo stesso decreto in parola abbia abolito
il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, il quale espressamente prevedeva che la raccolta, nell'ambito della specifica
attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite
convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte, tra gli altri, di soggetti iscritti in ruoli,
albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali,
non integrava la mediazione creditizia.
Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto pacifico che l’esercizio dell’attività di “segnalazione” è
subordinato all’iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM.
Ciò posto, è stata da alcune parti sostenuto che la normativa sopra richiamata non impedisce, comunque, a
soggetti non iscritti nel richiamato elenco di segnalare il nominativo di un proprio cliente ad una società di
mediazione, nel caso in cui il cliente necessiti di un affidamento, purché il primo non illustri al cliente
medesimo i prodotti finanziari gestiti dal mediatore creditizio.
(..)la circostanza che il privato non conferisca formalmente alcun mandato di mediazione e non sia,
pertanto, "apertamente e direttamente" obbligato al pagamento di alcun corrispettivo (provvigione) per la
mediazione, non vale ad escludere che il rapporto contrattuale atipico che si instaura tra "segnalatore" e
"segnalato" sia inquadrabile, inequivocabilmente, in termini di mediazione. Anche nelle ipotesi di contratti
atipici, ciò che rileva, nella sostanza, è la configurabilità di una fattispecie che risulti sufficientemente
determinata (e lecita) sotto il profilo della causa, dell’interesse perseguito dalle parti attraverso l’accordo e
dell’oggetto, a nulla rilevando che il privato non conosca, nel dettaglio, le caratteristiche specifiche dei
prodotti finanziari verso cui viene, di fatto, indirizzato. Rientra nella stessa fattispecie anche la cosiddetta
“segnalazione di pregi”.
Per completezza, si ricorda che con circolare DT 85076 del 30 ottobre 2012, questa amministrazione ha già
individuato il termine a decorrere dal quale l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui
all’art. 128-quater sarà necessaria per lo svolgimento della cd. segnalazione.
Da Circolare MEF DT 85076 del 30/10/12
1. Obbligo di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti assicurativi e
nell’elenco delle società di mediazione da parte dei broker assicurativi nonché svolgimento della
cosiddetta “attività di segnalazione”.
L'art. 128-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), introdotto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, nel definire l’attività di agente in attività
finanziaria, ne riserva l’esercizio (al comma 2) ai soli soggetti iscritti in uno specifico elenco tenuto
dall'Organismo (OAM) istituito ai sensi dell'art. 128-undecies del citato TUB.
Il successivo articolo 17, comma 4-bis, stabilisce, altresì, la compatibilità dell’attività di agenzia in attività
finanziaria con quella di agenzia di assicurazione, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel
relativo elenco o registro.
Analogamente, nel comma 4-quater è prevista la compatibilità dell’attività di mediazione creditizia con le
attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, sempreché siano rispettati gli obblighi di
iscrizione nel proprio elenco o registro. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline
di settore e Inoltre, sulla base delle nuove disposizioni, l’iscrizione nell’apposito elenco costituisce
presupposto necessario per lo svolgimento della cosiddetta attività di "segnalazione", che risulta pertanto
esclusa ai soggetti non iscritti, come, ad esempio, nel caso degli agenti immobiliari.
ESONERO ISCRIZIONE OAM
DL 179/2012 art 22 c.9bis Modifica al D.Lgs. n. 141 del 2012
Il comma 9-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, inserisce un nuovo comma 1-ter all’articolo
12 del D.Lgs. 141 del 2010 (il quale, oltre alla disciplina di recepimento della direttiva in materia di credito al
consumo ha operato specifiche innovazioni all’interno del Testo Unico Bancario in materia creditizia
riguardante gli operatori del settore). In particolare, al fine dichiarato di favorire la liberalizzazione e la
concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, si prevede che non costituisce esercizio di agenzia in
attività finanziaria la promozione e il collocamento, su mandato diretto di banche e intermediari
finanziari, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti
di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari. Si prevede, inoltre, che il
soggetto mandante debba curare l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari e
assicurare il rispetto da parte loro della disciplina in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti con i clienti (prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385); il
soggetto mandante, infine, risponde per i danni cagionati dagli agenti assicurativi mandatari nell'esercizio
dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Tale nuovo comma 1-ter ricalca la disciplina prevista per i promotori finanziari dal comma 1-bis dell’articolo
12 del D.Lgs. n. 141 del 2012, i quali nel proporre contratti di finanziamento o di servizi di pagamento per
conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico non sono qualificati come agenti in attività
finanziaria (il comma 1-bis è stato introdotto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 169 del 2012).
COLLABORAZIONE INTERMEDIARI
D.L. 179 del 18-10-2012
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10. Al fi ne di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il
grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a) , b) , d) ,
dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell’elenco annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono
adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo
dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione
del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia
fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi,
una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in
collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza
e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fi ne di garantire
adeguata informativa ai consumatori