Mediatore creditizio

Transcript

Mediatore creditizio
MEDIATORE CREDITIZIO
Il “Mediatore creditizio” è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di
consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale
clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies,
comma 1, del TUB).
A differenza degli Agenti in attività finanziaria, i Mediatori creditizi svolgono la propria
attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere
l’indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB).
Per poter esercitare l’attività di mediazione creditizia, è necessario che il mediatore sia
iscritto in un apposito elenco che, a seguito della riforma del credito attuata con il D.lgs. n.
141/2010, è tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Tra i requisiti necessari per
l’iscrizione in tale elenco, è previsto che il mediatore creditizio sia una società, nella forma di
società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o
di società cooperativa, con sede legale e amministrativa in Italia e oggetto sociale con
previsione dell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia in via esclusiva, salve le attività
connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa; oltre a una serie di
requisiti di onorabilità e professionalità indicati specificamente dalla legge.
Il Mediatore creditizio deve necessariamente rivestire la forma societaria e non di persona
fisica
infine, in base all’art. 128-sexies, co. 3, TUB, il mediatore creditizio può svolgere
esclusivamente l'attività indicata al comma 1 (ossia l’attività di mediazione creditizia)
nonché attività connesse o strumentali.