Mediatore creditizio
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Mediatore creditizio
MEDIATORE CREDITIZIO Il “Mediatore creditizio” è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB). A differenza degli Agenti in attività finanziaria, i Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB). Per poter esercitare l’attività di mediazione creditizia, è necessario che il mediatore sia iscritto in un apposito elenco che, a seguito della riforma del credito attuata con il D.lgs. n. 141/2010, è tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Tra i requisiti necessari per l’iscrizione in tale elenco, è previsto che il mediatore creditizio sia una società, nella forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, con sede legale e amministrativa in Italia e oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia in via esclusiva, salve le attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa; oltre a una serie di requisiti di onorabilità e professionalità indicati specificamente dalla legge. Il Mediatore creditizio deve necessariamente rivestire la forma societaria e non di persona fisica infine, in base all’art. 128-sexies, co. 3, TUB, il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 (ossia l’attività di mediazione creditizia) nonché attività connesse o strumentali.