Il diritto d`autore e la sua tutela - Università degli Studi del Piemonte

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Il diritto d`autore e la sua tutela - Università degli Studi del Piemonte
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
Il diritto d’autore e la sua tutela
Indice di sezione
Obiettivi
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1. Il diritto d’autore: aspetti generali
1.1 La normativa
1.2 Cosa si intende per diritto d’autore
1.3 Le categorie di opere protette
2. La reprografia e la tutela del prodotto editoriale
2.1 La fotocopia nelle biblioteche
3. Le utilizzazioni libere e la tutela del diritto d’autore in
Internet
3.1 La citazione di link
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Il diritto d’autore e la sua tutela
Obiettivi
In questa sezione sarà trattata brevemente la questione del diritto d’autore: cosa si intende, da quale
normativa è regolato, quali sono le indicazioni pratiche per farne un uso corretto.
In particolare, si affronterà l’argomento in relazione all’uso di materiale coperto da diritto d’autore da parte
dei docenti universitari, curando soprattutto due casi: la fotocopia e la citazione di materiale recuperato da
Internet.
1. Il diritto d’autore: aspetti generali
L’utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione comporta la necessità di sviluppare ad hoc materiali
didattici e/o materiali fruibili su Web.
Nella situazione in cui i contenuti interni a un prodotto multimediale sono acquisiti da una fonte esterna, il
processo di produzione, diffusione e consumo necessita di essere analizzato anche dal punto di vista della
legislazione sul diritto d’autore.
1.1 La normativa
Le principali fonti della normativa in materia di diritto d’autore, a livello nazionale, sono costituite dal codice
civile, che dedica ai diritti sulle opere dell’ingegno alcune disposizioni di carattere generale (artt. 25752583), e dalla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio, con il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n.
1369. La legge speciale 22 aprile 1941 n. 633 è stata successivamente aggiornata e integrata seguendo
l’evoluzione e i progressi della scienza e delle tecnologie: un profondo aggiornamento della legislazione si è
avuto con la legge 18 agosto 2000, n. 248 e con il decreto legislativo 68 del 9 aprile 2003 che
recepisce la direttiva europea 29/2001/CE.
Altra importante fonte normativa è rappresentata dalle convenzioni internazionali per la protezione del
diritto d’autore, le cui disposizioni sono state recepite nell’ordinamento giuridico italiano. A livello
internazionale, vale la pena ricordare alcune tappe fondamentali:
-
il 9 settembre 1886 viene istituita la Convenzione di Berna sulla proprietà letteraria e artistica,
più volte modificata fino all’ultima stesura (Parigi, 1971): i principali paesi europei, fra cui l’Italia, e alcuni
extraeuropei si costituiscono in Unione per la protezione reciproca dei diritti degli autori;
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a Stoccolma, il 14 luglio 1967 viene istituita l’Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale (OMPI/WIPO), cui partecipano paesi di tutto il mondo (alla data del 15 luglio 1999 i paesi
aderenti sono 171);
-
a Marrakech, il 15 aprile 1994 vengono ratificati gli atti del cosiddetto Uruguay Round, che prevedono
l’accordo TRIPS, cioè la protezione del diritto d’autore negli scambi commerciali internazionali, nel
quadro della World Trade Organization.
Non va, inoltre, dimenticato che il diritto d’autore è stato incluso nella Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo (art. 27, secondo comma) approvata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948. L’articolo 27, nel suo complesso, riconosce da un lato il diritto
d’autore, dall’altro il diritto alla ricerca e alla cultura per tutti, introducendo così il principio dell’equilibrio, su
cui si baseranno le eccezioni o utilizzazioni libere nella legislazione ordinaria:
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ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici;
-
ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia l’autore.
1.2 Cosa si intende per diritto d’autore
Il diritto d’autore può essere inteso in senso soggettivo come l’insieme dei diritti e delle facoltà che
l’ordinamento giuridico riconosce all’autore delle opere dell’ingegno aventi carattere creativo e, in senso
oggettivo, come il complesso delle norme giuridiche che regolano l’esercizio e la durata di questi diritti e
facoltà e ne assicurano la protezione.
Il codice civile (artt. 2575-2583) stabilisce che “formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e che “il
titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale”.
Per quanto riguarda la titolarità del diritto, il diritto d’autore spetta, in via originaria, al creatore
dell’opera:
-
per le opere collettive è considerato autore chi organizza e dirige la creazione dell’opera;
-
per le opere di elaborazione è considerato autore l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro;
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per le opere realizzate con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone la titolarità del diritto
d’autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Il diritto d’autore sorge nel momento in cui l’autore crea la sua opera e la esprime in una determinata
forma, indipendentemente dalla qualità artistica dell’opera e dalla volontà dell’autore. A differenza del
sistema a copyright, quindi, l’acquisto soggettivo dei diritti non è subordinato ad atti formali di registrazione
(ricordiamo che, nel diritto anglosassone, il copyright costituisce soltanto il diritto dell’autore a vedersi
riconosciuto il corrispettivo economico per l’utilizzazione della sua opera intellettuale). In ciò la proprietà
intellettuale delle opere d’ingegno si distingue dalla titolarità delle invenzioni, che si acquisisce con la
registrazione del marchio o del brevetto.
Nel diritto d’autore inteso in senso classico, un autore, per il solo fatto di aver creato della conoscenza,
esercita sulla sua opera di natura intellettuale un duplice diritto:
-
un diritto morale, di carattere personale e quindi inalienabile. I diritti morali attengono alla difesa della
personalità dell’autore. Essi tutelano l’opera d’ingegno da atti che possano arrecare pregiudizio alla
persona dell’autore riguardo a: paternità dell’opera, integrità dell’opera (modifica, deformazione,
decurtazioni), l’onore e la reputazione della figura dell’autore. I diritti morali sono imprescrittibili,
irrinunciabili, inalienabili e sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre (possono essere fatti
valere anche dagli eredi);
-
un diritto patrimoniale, articolato in una serie di facoltà di utilizzazione dell’opera, tra loro autonome
ed esclusive.
L’aspetto patrimoniale del diritto d’autore è rappresentato dalla possibilità di trarre vantaggi di ordine
economico dall’utilizzazione dell’opera dell’ingegno. Affinché questa possibilità astratta diventi concreta
occorre che l’opera si esteriorizzi attraverso la pubblicazione, intesa come prima comunicazione a un
pubblico indifferenziato in una delle forme in cui può esprimersi l’attività creativa umana. La legge
speciale pone il diritto di pubblicare l’opera al primo posto tra i diritti patrimoniali spettanti all’autore, in
quanto è con la pubblicazione che ha inizio l’utilizzazione dell’opera e quindi la sua protezione. I diritti
patrimoniali si riferiscono a pubblicazione, utilizzazione economica, riproduzione, trascrizione,
esecuzione, rappresentazione, recitazione, diffusione, traduzione, rielaborazione, noleggio e prestito
dell’opera.
Si tratta di diritti esclusivi sull’opera, che l’autore può cedere ad altri: nessuno può esercitare tali diritti se
non autorizzato dall’autore. I diritti di utilizzazione economica sono alienabili e possono essere acquistati,
venduti, trasmessi. A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali hanno una durata limitata nel
tempo. Il periodo normale di tutela dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno
comprende la vita dell’autore e settant’anni dopo la sua morte. Alla scadenza del termine di
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Il diritto d’autore e la sua tutela
protezione legale l’opera cade in pubblico dominio e quindi può essere liberamente utilizzata da
chiunque in ogni forma e modo, senza che occorra richiedere a qualcuno l’autorizzazione preventiva o
corrispondere compensi o diritti per l’utilizzazione.
Tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno sono trasferibili. La trasmissione deve essere
provata per iscritto. La forma scritta è quindi richiesta ai fini probatori e non della validità del trasferimento.
La cessione, da parte dell’autore, del diritto di pubblicare l’opera per le stampe – presupposto indispensabile
per la pubblicazione di opere protette – avviene normalmente attraverso il contratto di edizione, previsto
e disciplinato in modo particolareggiato dalla legge sul diritto d’autore. La cessione di questo diritto, come
pure degli altri diritti di contenuto economico spettanti all’autore (diritto di traduzione, diritto di elaborazione,
diritto di rappresentazione, ecc.) può essere effettuata anche in altre forme contrattuali, tipiche e atipiche,
desumibili dalle disposizioni del codice civile.
1.3 Le categorie di opere protette
Per quanto riguarda le categorie delle opere protette, la legge 633/41 indica le opere di ingegno a
carattere creativo delle quali è disposta la protezione (artt. 1-2-3-4-5). In particolare l’art. 1 stabilisce che:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna
sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell'autore.”
Le opere d’ingegno protette si dividono in:
opere originarie (art. 2)
opere derivate:
-
opere collettive (raccolta di contributi creativi o coordinamento di più autori: enciclopedie, antologie,
riviste e giornali);
-
opere elaborate (elaborazioni di opere originali: traduzioni, trasformazioni letterarie, rifacimenti,
adattamenti).
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Pertanto, le opere protette da diritto d’autore sono, schematicamente, le seguenti:
-
opere letterarie, scientifiche, didattiche e religiose;
-
opere drammatiche;
-
opere musicali;
-
opere liriche;
-
opere coreografiche, pantomimiche;
-
opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno;
-
programmi per elaboratore (software);
-
opere fotografiche;
-
disegni e opere dell’architettura;
-
banche dati;
-
disegno industriale;
-
opere multimediali;
-
siti Web.
Si noti che le opere multimediali e i siti Web non sono esplicitamente protetti in quanto categorie
definite dalla legge e si ricorre quindi all’analogia con le opere collettive. Secondo alcuni, però, l’opera
multimediale può anche essere assimilata, in base alla sua natura giuridica e a seconda dei casi, a un’opera
in comunione (composta da una serie di contributi inscindibili), un’opera composta (composta da opere
che hanno una propria autonoma dignità), un’opera derivata (elaborazione di opere preesistenti).
La legge 633/41 dispone, inoltre, norme particolari per specifiche categorie di opere, quali:
-
le opere drammatico-musicali, con autori distinti per le diverse parti;
-
le opere collettive, le riviste e i giornali, dove il diritto spetta all’editore;
-
le opere cinematografiche, che hanno diversi autori (del soggetto, della sceneggiatura, della musica,
della regia, ecc.), dove il diritto spetta al produttore;
-
le opere radiodiffuse, le opere registrate su supporto meccanico, come i dischi, i programmi per
elaboratore.
Sono esclusi dalla protezione legale:
-
opere di dominio pubblico (opere per le quali è già trascorso il periodo di protezione legale: settant’anni
dalla morte dell’autore o altro);
-
atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche;
-
opere prive di apporto creativo.
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I modi di tutela giudiziaria del diritto d’autore sono quelli previsti dall’art. 108 e ss. e 156 e ss. della
legge speciale che consistono:
-
nell’accertamento del diritto e nell’interdizione della violazione;
-
nel risarcimento del danno e nella rimozione dello stato di fatto da cui risulta la lesione;
-
infine, nel sequestro di ciò che costituisce oggetto della violazione.
Le considerazioni appena formulate mostrano come si possa facilmente incorrere in una serie di problemi se
si viola, anche involontariamente, il diritto d’autore.
È nostra intenzione, pertanto, fornire al personale universitario alcune indicazioni pratiche in materia di
diritto d’autore, illustrando le disposizioni principali che regolano due aree tematiche di particolare
importanza per le attività di didattica universitaria tradizionale e online:
-
la reprografia e la tutela del prodotto editoriale;
-
le utilizzazioni libere e la tutela del diritto d’autore in Internet.
2. La reprografia e la tutela del prodotto editoriale
La legge del 18 agosto 2000, n. 248, che integra e modifica la legge sul diritto d’autore, contiene alcune
disposizioni che disciplinano la reprografia, cioè la riproduzione delle opere dell’ingegno mediante
fotocopia, xerocopia o simili (in particolare artt. 16-68-68 bis).
Le esigenze da salvaguardare erano, da un lato, quella di tutelare i diritti degli autori e degli editori in un
settore in cui non esiste alcuna possibilità di reale controllo sull’utilizzo delle opere e, dall’altro, quella di non
precludere al pubblico l’accesso a opere o parti di opere per soddisfare le proprie legittime necessità.
La nuova normativa riguarda, naturalmente, le opere protette dalla legge sul diritto d’autore. Ricordiamo,
inoltre, che la durata della protezione legale è per tutta la vita dell’autore e fino al 31 dicembre del 70o anno
dopo la sua morte (in caso esistano più coautori la durata si determina sulla vita del coautore che muore per
ultimo).
Le opere non più protette sono di pubblico dominio e possono essere riprodotte liberamente (tuttavia non è
lecito – art. 2598 c.c.: concorrenza sleale – riprodurre la composizione grafica dell’opera).
Va ricordato, per i libri stranieri tradotti in lingua italiana, che la durata della tutela deve essere calcolata
tenendo conto che il traduttore è da considerare a pieno titolo tra gli autori dell’opera tradotta: la durata di
protezione delle traduzioni si prolunga quindi fino a 70 anni dopo la morte del traduttore.
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Il diritto d’autore e la sua tutela
La legge consente, ora, la fotocopia di opere dell’ingegno pubblicate per le stampe, purché
effettuata:
-
per uso personale: cioè per propri scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o
per farne copie da distribuire ad altri, anche gratuitamente; è vietata, comunque, ogni utilizzazione fatta
in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica che spettano all’autore;
-
entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicità. A tale proposito, ricordiamo che le pagine di introduzione e la prefazione sono parte
integrante del testo, quindi il 15% va calcolato sul numero totale delle pagine di un libro, esclusa la
pubblicità e comprese l’introduzione, la prefazione, l’indice e la bibliografia.
2.1 La fotocopia nelle biblioteche
La fotocopia di opere tutelate può essere anche effettuata all’interno delle biblioteche pubbliche
limitatamente, però, alle opere presenti nelle biblioteche stesse e sempre nei limiti del 15%. Il limite del
15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono rare o, comunque, fuori commercio (cioè fuori
dai cataloghi editoriali): in questo caso le opere possono essere fotocopiate integralmente.
Sono, invece, libere le fotocopie delle opere presenti nelle biblioteche effettuate per “i servizi di biblioteca”,
cioè per i servizi interni e non per quelli forniti agli utenti: sono pertanto considerate libere le fotocopie che
vengono messe a disposizione del pubblico per evitare il deterioramento degli originali.
Le legge prevede che i compensi da corrispondere tramite la SIAE agli aventi diritto (autori e editori) siano in
forma forfetaria, limitatamente a quanto incassato per il servizio (che quindi non potrà essere gratuito)
senza altre spese a carico dello Stato o degli enti da cui dipendono le biblioteche.
Le medesime disposizioni valgono per le biblioteche universitarie.
A tale proposito, la SIAE e le Associazioni degli autori e degli editori hanno concluso un accordo-quadro con
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in cui sono state fissate la misura e le modalità di
riscossione dei compensi per la fotocopiatura delle opere presenti nelle biblioteche pubbliche delle Università
rappresentate dalla CRUI.
Si intendono compresi nell’accordo i servizi di riproduzione eventualmente concessi in outsourcing, a
condizione che il servizio avvenga all’interno delle Università e attenga all’attività svolta dalle biblioteche.
Sono escluse dal campo di applicazione dell’accordo le riproduzioni effettuate all’interno dell’Università da
soggetti esterni che svolgono il servizio di fotocopiatura con macchinari e/o con personale proprio, con
rischio imprenditoriale proprio, sia pure con il permesso delle Università, senza corrispettivo per le
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Università, oppure con corrispettivo non correlato al numero di copie eseguite. Questa attività, se svolta,
rientra nel regime previsto per le copisterie e i centri di fotocopie.
3. Le utilizzazioni libere e la tutela del diritto d’autore in Internet
Il secondo aspetto che prendiamo in considerazione riguarda la protezione del diritto d’autore in Internet.
Attualmente si applica anche a Internet la legislazione sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633, secondo
la quale chi ha realizzato l’opera ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica della stessa in ogni forma e
modo originale o derivato.
Ne consegue che la riproduzione e la diffusione su reti telematiche delle opere dell’ingegno
devono essere autorizzate dagli autori.
Tuttavia, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge sul diritto d’autore è possibile riprodurre
liberamente, in tutto o in parte, a determinate condizioni, opere protette senza che occorra il consenso
dell’autore o dei suoi aventi causa. Questa limitazione ai diritti patrimoniali dell’autore trova la sua
giustificazione in un interesse collettivo che la legge considera prevalente rispetto all’interesse economico
dell’autore.
L’art. 70 della suddetta legge prevede che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti
giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica
dell’opera”.
Inoltre: “il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore, e, se si tratta di traduzione, del
traduttore qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.”
Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di opere di autori morti da oltre settant’anni.
La legge sul diritto d’autore, inoltre, prevede altri due casi in cui è consentita la libera utilizzazione,
nell’esercizio dell’attività editoriale, di opere protette, entrambi giustificati dall’interesse pubblico
dell’informazione:
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il primo consiste nella possibilità di riprodurre in giornali o riviste, indicando la fonte, articoli di
attualità, di carattere economico, politico o religioso, apparsi sulla stampa periodica, purché
la riproduzione non sia stata espressamente vietata (art. 65);
-
il secondo riguarda la riproduzione, sempre su giornali o periodici e sempre con obbligo di
citazione della fonte, di discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti
in pubbliche assemblee o comunque in pubblico (art. 66).
In particolare, per quanto riguarda gli articoli di giornale, l’art. 101 stabilisce inoltre che la riproduzione
di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in
materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti:
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la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle
agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del
bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne
abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia;
-
la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da
parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Le esigenze della giustizia, infine, rendono lecita la riproduzione di opere o parti di opere nei
procedimenti giudiziari o amministrativi (art. 67).
3.1 Citazione di link
In conclusione, riteniamo utile formulare alcune considerazioni sulla possibilità di inserire nelle proprie
pagine web riferimenti a link esterni (cioè collegamenti a siti diversi da quello che si sta visionando).
È innanzitutto necessario distinguere tra le varie tipologie di link esterni:
-
surface linking: è il classico link che consiste nel trasferire il visitatore alla homepage di un altro sito;
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deep linking: consiste in rimandi a risorse presenti in rete senza passare per la homepage del sito
“linkato” e aprendole direttamente in un frame della propria pagina;
-
framing: utilizza la struttura a frame di un sito e consiste nel far comparire, all’interno di una delle
cornici (in genere la principale, quella dedicata ai contenuti), la pagina di un altro sito.
Ricordiamo che per “frame” s’intende un’area dello schermo, all’interno della finestra del browser, che
visualizza una pagina Web.
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Il surface linking è generalmente consentito e non si rilevano casi di giurisprudenza contraria, anche
perché è certamente interesse di un sito essere “suggerito” da altri (si favorisce così un aumento della
visibilità del sito stesso).
Il deep linking, invece, è oggetto di discussione. Generalmente questa operazione è considerata illecita,
per violazione del diritto d'autore (le risorse sembrano infatti essere produzione del sito in cui si aprono) e
del principio del copyright (le risorse sembrano essere proprietà del sito in cui si aprono). Inoltre, saltando la
pagina principale (homepage), per andare direttamente ai contenuti del sito esterno, spesso si fanno
perdere a quest’ultimo i benefici di natura pubblicitaria normalmente concentrati proprio nella pagina di
benvenuto. Tuttavia, le decisioni della giurisprudenza sono state finora piuttosto contrastanti. Le sentenze
favorevoli a questa forma di collegamento ipertestuale si fondano sulla motivazione che non emergono profili
di illiceità o concorrenza sleale ove appaia chiaro al visitatore che ci si trova in una pagina diversa da quella
che si stava visitando, tenendo conto anche del fatto che la pratica di indirizzare a pagine interne di un altro
sito è assai comune e caratteristica del Web.
Sulla assoluta illiceità del framing non vi sono invece molte contestazioni, posto che la pagina esterna viene
visualizzata all’interno della struttura grafica del sito che si sta visionando, portando così il visitatore a
ritenere di non esserne mai uscito e inducendo nello stesso confusione in ordine all’individuazione dell’autore
della pagina stessa (si configurerebbe in tal modo una fattispecie di concorrenza sleale, così come prevista
dall’art. 2598 c.c.).
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