il diritto d`autore
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IL DIRITTO D’AUTORE Il diritto d’autore è il diritto che spetta all’autore di un’opera dell’ingegno (libro, quadro, canzone) di poter disporre della propria opera sia dal punto di vista economico che morale (il libro è di chi l’ha scritto, il quadro di chi l’ha dipinto, la statua di chi l’ha scolpita, la canzone di chi l’ha composta). Quali che siano poi i trasferimenti di proprietario in proprietario degli esemplari materiali delle opere (libri, quadri, dischi, ecc.) il vincolo iniziale tra l’autore e la sua opera rimane. La distinzione tra l’opera considerata come bene immateriale (l’idea) di proprietà dell’autore che l’ha creata e l’opera materiale (gli esemplari del libro, dei dischi, il quadro, ecc.) di proprietà questa di chi abbia acquistato tali beni, rende chiara 1’origine ed il contenuto del diritto d’autore. Il diritto d’autore è un diritto assoluto, che riguarda non il bene materiale in cui si concreta l’idea, ma l’idea stessa realizzata in quella determinata forma quale opera creativa dell’ingegno. Il concetto di diritto d’autore, così come sopra illustrato, si afferma in tempi recenti, in particolare è dopo la rivoluzione francese che in Europa vengono promulgate le prime normative nazionali organiche. In Italia la prima legge che disciplina la tutela della proprietà intellettuale è quella emanata nel 1865 che, confluita nel testo unico del 1881, rimarrà in vigore fino all’emanazione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, che, pur con notevoli e profonde integrazioni e modifiche di adeguamento alle sopravvenute esigenze, costituisce tuttora la base normativa della legislazione speciale della materia. Anche il “codice civile” si occupa del diritto d’autore, agli artt. 2575-2583, formulando solo le linee fondamentali della normativa e rinviando alla Legge speciale 633/41 la disciplina particolare. OGGETTO DEL DIRITTO D’AUTORE OPERE PROTETTE Oggetto del diritto d’autore sono “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresi’ protetti i programmi per elaboratore ……, nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” (art. 1). Come è ben chiaro, elemento caratterizzante e condizione che determina la tutelabilità dell’opera dell’ingegno è il carattere della “creatività”, intesa come apporto di individualità rappresentativa da parte dell’autore, tale da consentire all’opera di presentare un “quid novi” che la distingui dalle opere già esistenti. Il concetto di creatività, pertanto non necessariamente coincide con quello di novità assoluta, ma va individuato in un grado di originalità tale da rendere distinguibile un’opera dall’altra. Nell’opera dell’ingegno si distinguono tre elementi: il contenuto, il modo con il quale l’argomento è affrontato e la forma con la quale è esposto. L’originalità non deve ritrovarsi nell’intrinseco contenuto che può essere veramente nuovo 1 solo nelle opere di fantasia, e lo è spesso parzialmente anche in queste ultime. Più frequentemente essa è data dal modo con il quale l’argomento è trattato (un dato storico o scientifico già noti possono essere illustrati e interpretati in vari modi). Originale deve necessariamente essere la forma dell’esposizione. Potrà trattarsi di un’originalità relativa, non si richiede l’adozione di un nuovo linguaggio o di un nuovo stile, ma un minimo di individualità deve sussistere. L’art. 2, entrando nel particolare, elenca a titolo esemplificativo, una serie di opere comprese nella protezione che possono idealmente distinguersi in tre grandi categorie: - opere letterarie in senso lato destinate alla lettura; - opere oggetto di rappresentazione o esecuzione (musicali, teatrali, cinematografiche, radio- televisive etc.; - opere d’arte figurativa o plastica (scultura, disegno, fotografia, architettura, scenografia, etc.). OPERE COLLETTIVE L’art. 3 tutela le “opere collettive”, definendole come quelle “costituite dalla riunione di opere o parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali...”. Tali opere vengono protette unitariamente come opere originali “indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d’autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte” che mantengono la loro autonomia. ELABORAZIONI L’art. 4 riconosce la protezione del diritto d’autore anche alle elaborazioni di carattere creativo di opere esistenti (traduzioni in altra lingua, la trasformazione da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni o aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. Naturalmente la protezione delle elaborazioni non pregiudica i diritti esistenti sull’opera originaria (per procedere ad una elaborazione sarà sempre necessario avere il consenso dell’autore originario). SOGGETTI DEL DIRITTO L’acquisto del diritto sull’opera da parte dell’autore avviene per la semplice “creazione” intesa “quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (art.6). Pertanto è proprio il momento creativo che rappresenta il titolo originario d’acquisto del diritto d’autore. Per le opere collettive, come sopradescritte, autore è considerato chi organizza e dirige la 2 creazione dell’opera stessa (art.7). Si riconosce poi una presunzione di legge per la titolarità del diritto per colui (o coloro) che, nelle forme d’uso, viene indicato come tale ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione…dell’opera stessa. Salvo naturalmente prova contraria. Sono riconosciuti validi come nome anche il pseudonimo, il nome d’arte, la sigla a condizione che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art.8). A differenza delle opere collettive, per le opere in comunione, cioè quelle nelle quali il contributo di più persone è indistinguibile e inscindibile, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori in misura eguale salvo diverso accordo formulato per iscritto. (art.10). CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE L’art. 2577 del C.C. distingue due aspetti del diritto che l’autore ha sulle opere dell’ingegno: c’è un contenuto di carattere morale, e c’è un diverso contenuto di origine patrimoniale. Il diritto dell’autore allo sfruttamento esclusivo della sua creazione è concettualmente ben distinto dal diritto di veder riconosciuta la paternità dell’opera anche dopo che egli stesso ne abbia ceduto ad altri il godimento (con il contratto di edizione di un libro, con la vendita del quadro, con il permesso di eseguire una sinfonia). I DIRITTI PATRIMONIALI Circa il contenuto patrimoniale, il I comma dell’art. 2577 riconosce all’autore “il diritto esclusivo di pubblicare l’opera”- quale forma iniziale e propedeutica per l’esercizio dei diritti patrimoniali- “e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge”. La Legge 633/41,agli artt. 13 e segg. elenca una serie di facoltà o diritti di contenuto patrimoniale: - il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera prodotta con qualsiasi mezzo (art.13), l’elencazione fatta dalla norma(copiatura, stampa, litografia, fotografia etc. non è esaustiva riguardando ogni mezzo tecnico idoneo ad effettuare copie dell’opera; - il diritto di trascrizione dell’opera orale (art.14) (uso dei mezzi utili a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente); - il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento (art.15); al riguardo è interessante sottolineare che la stessa norma, per mitigare la rigidità delle stesse facoltà, prevede, facendone un’elencazione tassativa, i casi in cui l’utilizzazione dell’opera non è considerata pubblica e come tale sottratta alla potestà patrimoniale dell’autore: entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola, dell’istituto di ricovero purchè non effettuate a scopo di lucro(art.15 II c.); ulteriore limitazioni alle facoltà esclusive riguardano le utilizzazioni nei centri o istituti di assistenza o di volontariato purchè destinate ai soli soci ed invitati, 3 sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro (art.15 III c.) e con particolari prescrizioni finalizzate a verificare le finalità di solidarietà; in questi ultimi casi la norma prevede ugualmente per l’autore il diritto ad un compenso, ma in misura ridotta (art.15 bis); - il diritto di diffusione a distanza comprendente qualsiasi mezzo di comunicazione (dal telefono al satellite) (artt.16 e 16 bis); la norma è stata aggiornata dalla L.248/2000; - il diritto di distribuzione avente per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, l’opera o gli esemplari che la riproducono (art. 17); l’introduzione in commercio dell’opera non significa necessariamente la vendita, ma ogni forma di commercializzazione dell’opera a condizione che sia presente lo scopo di lucro; lo stesso articolo stabilisce, inoltre, il diritto esclusivo di introduzione nel territorio dell’Unione Europea le riproduzioni realizzate nei Paesi extracomunitari, per porle in distribuzione - il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione dell’opera in raccolta; nell’ambito del diritto di traduzione va ricompreso anche il diritto di doppiaggio dell’opera relativamente a quelle cinematografiche ed audiovisive (art.18); - il diritto di noleggio e di dare in prestito l’originale, di copie e di supporti di opere; la norma individua nel conseguimento di un beneficio economico o commerciale la distinzione tra noleggio è prestito, presente nel primo e assente nel secondo; anche nel caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive l’autore conserva il diritto ad ottenere un’equa remunerazione (art.18 bis); da sottolineare che, il diritto esclusivo di autorizzare sia il noleggio che il prestito, non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione degli originali o delle copie dell’opera. CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI I diritti patrimoniali sono diritti esclusivi trasmissibili che l’autore può trasferire ad altri per atto tra vivi o mortis causa come qualsiasi altro diritto a contenuto patrimoniale. Tali diritti, essendo indipendenti tra di loro, possono essere ceduti anche singolarmente, in quanto l’art. 19, stabilendo il principio di indipendenza dei diritti patrimoniali, statuisce che “l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti”; il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che questi ultimi riguardano sia l’opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti ( ad es. l’autore di un’opera letteraria in più volumi, potrà cedere il diritto di traduzione solo per un volume anziché per tutta l’opera). L’autore può disporre dei propri diritti patrimoniali, in tutti i modi e forme consentite dalla legge, al compimento del 16° anno di età (art.108). Per il trasferimento dei diritti in argomento è obbligatoria la forma scritta (art.110) Particolari norme specifiche sono previste direttamente dalla L. 633/41 per il “contratto di edizione” mediante il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicazione per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, di un opera dell’ingegno (artt. 118 e segg.). La norma prevede due tipologie di contratto di edizione: 4 -il contratto per edizione, nel quale si conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo; -il contratto a termine dove, invece, devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. DURATA DEI DIRITTI PATRIMONIALI Al contrario dei diritti morali imprescrittibili, i diritti patrimoniali hanno una durata limitata nel tempo, oltre la vita dell’autore sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art.25); il previgente termine di 50 anni è stato innalzato dalla L. 52 del 6/2/96. Nel caso di opere in comunione di cui all’art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche la durata dei diritti spettanti a ciascuno dei coautori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo. Nel caso di opere collettive, la durata dei diritti spettanti ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno; la durata dell’opera considerata come un tutto è di 70 anni dalla prima pubblicazione (art.26). I diritti sulle opere cinematografiche hanno una durata di 70 anni dopo il decesso dell’ultima persona sopravvissuta tra regista e autori della sceneggiatura ivi compreso l’autore della colonna sonora quando questa è stata composta specificatamente per quell’opera (art.32). Scaduto il termine di durata dei diritti patrimoniali l’opera cade in pubblico dominio, e quando questa si presta alla pubblicazione o diffusione, chiunque può trarne giovamento pur senza il consenso degli eredi o aventi causa dell’autore e senza dover loro alcun compenso. NORME PARTICOLARI PER TALUNE CATEGORIE D’OPERE (artt.33 e segg.) - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali, opere coreografiche e pantomimiche Salvo particolari e diversi accordi tra i coautori: a) l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale; b) nelle opere liriche il valore della parte musicale rappresenta i ¾ del valore complessivo; c) nelle operette, nelle composizioni musicali con parole, balli e balletti il valore si considera uguale; d) ciascuno dei collaboratori in generale ha diritto di utilizzare separatamente la propria opera con alcune eccezioni; e) l’autore della parte letteraria non può disporne per congiungerla ad altro testo musicale, a meno che: 1) il testo consegnato al compositore non venga posto in musica entro un anno ( 5 anni per operette o opera lirica); 2) dopo che l’opera è stata musicata essa non è rappresentata o eseguita entro gli stessi termini; 3) allorché, dopo una prima rappresentazione o esecuzione, l’opera non venga più utilizzata per due anni (dieci anni per opera lirica, operetta, poema sinfonico) 5 L’autore della parte musicale può, invece, utilizzare altrimenti la musica. f) nelle opere coreografiche, pantomimiche, riviste musicali ed opere similari in cui la parte musicale non ha funzione principale l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte coreografica e nelle riviste all’autore della parte letteraria. - Opere collettive, riviste e giornali a) sempre salvo diversi accordi, in tali opere il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore b) il collaboratore di opera collettiva ha diritto che il suo nome figuri nella riproduzione dell’opera; c) nei giornali tale diritto non compete al personale della redazione; d) il direttore del giornale ha il diritto di modificare la forma dell’articolo e, nei casi di articoli senza indicazioni degli autori, può sopprimere o ridurre parti dell’articolo stesso. - Opere cinematografiche a) si considerano coautori dell’opera cinematografica il soggettista, lo sceneggiatore, l’autore della musica ed il regista; b) l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta al produttore; però questi non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni, traduzioni senza il consenso degli autori; c) gli autori della colonna sonora (parole e musica) hanno il diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l’opera un compenso separato (attualmente riscosso tramite la S.I.A.E. nella misura del 2,10 % dell’incasso netto; d) in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un “equo compenso” a carico delle imprese di emissione per le utilizzazioni via etere, via cavo, via satellite; e) spetta altresì un “equo compenso” per gli autori delle traduzioni o adattamenti delle opere espresse originariamente in lingua straniera. f) Gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con le loro qualificazioni personali e del loro contributo nell’opera siano menzionati nella proiezione. - Opere registrate su apparecchi meccanici a) l’autore ha il diritto di adattare e di registrare l’opera sopra il disco, la pellicola o altro mezzo riproduttore. b) di riprodurre, di distribuire, noleggiare, dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l’opera mediante l’impiego del disco o altro strumento, nonché di autorizzare la comunicazione via satellite e la ritrasmissione via cavo d) la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione o la comunicazione via cavo o satellite. -Norme particolari si occupano specificatamente dei “programmi per elaboratori” e “banche 6 dati” che come si è già detto vengono considerate a tutti gli effetti “opere dell’ingegno” soggette al diritto d’autore”. UTILIZZAZIONI LIBERE Utilizzazioni libere sono quelle forme nelle quali il diritto dell’autore sull’opera utilizzata viene limitato soprattutto nella parte patrimoniale ed in alcuni casi perfino reso inefficace. Si è visto come le utilizzazioni effettuate non a scopo di lucro nell’ambito ordinario della famiglia, dell’istituto di ricovero etc. (art.15) non siano soggette all’autorizzazione degli autori ed al pagamento dei compensi. La Legge 633/41, prevede altri casi in cui , per motivi obiettivi di circolazione dell’opera o per interessi generali sovrastanti quelli del singolo, l’utilizzazione delle opere dell’ingegno è libera a determinate condizioni: a) gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso già pubblicati possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, salvo se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché venga indicata la rivista o il giornale da cui sono tratti, compreso il nome dell’autore; b) i discorsi in pubblico con le medesime prescrizioni; c) nelle procedure giudiziarie; d) nel caso di riproduzione di singole opere o brani di opere per uso prettamente personale fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione in pubblico; e) il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale; f) il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani per scopi di critica, di discussione, di insegnamento nei limiti entro cui non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera, sempre però con la prescrizione di indicare la fonte e gli autori originari; g) esenzione totale è prevista per tutte le esecuzioni musicali, purchè non effettuate a scopo di lucro, da parte delle bande e fanfare dei corpi armati dello Stato (Banda dei Carabinieri, Guardia di Finanza etc.) - REPROGRAFIA In ultimo merita particolare attenzione la reprografia, cioè la riproduzione delle opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Tale forma di utilizzazione dell’opera dell’ingegno è stata recentemente regolamentata dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248 che ha integrato e modificato la Legge 633/41. Prima di tale regolamentazione, la fotocopiatura era vietata con previsione di sanzioni penali e civili; ma ciò nonostante l’attività illegale, soprattutto da parte delle copisterie, era particolarmente diffusa e prospera a danno degli autori e degli altri soggetti (editori, librai, distributori) che operavano nella legalità. La nuova normativa (art.68 IV c.) consente adesso la possibilità di fotocopiare opere dell’ingegno in piena legalità, solo per uso personale e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. 7 La riproduzione “per uso personale” si intende quella effettuata a scopo di lettura, studio, consultazione e non per uso di natura commerciale o di distribuzione al pubblico anche gratuitamente. A fronte di tale utilizzazione, i responsabili dei centri di riproduzione corrispondono un compenso agli autori ed editori che viene riscosso tramite la S.I.A.E. alla quale la legge ha affidato compiti di vigilanza ai fini di prevenzione ed accertamento delle violazioni di legge. Anche le riproduzioni effettuate, sempre ad uso personale, nell’ambito delle biblioteche pubbliche (universitarie, scolastiche) sono soggette alla limitazione del 15% ad eccezione delle opere, presenti nelle biblioteche, che siano rare o fuori commercio. Mentre il compenso del diritto d’autore previsto per i centri privati è determinato per ogni pagina riprodotta, per le biblioteche pubbliche il compenso viene determinato forfettariamente ( per esempio, per le università il compenso è annuo e sulla base del numero degli studenti iscritti). Sanzioni molto severe sono previste per le violazioni delle norme in materia: -sospensione dell’attività di fotocopiatura o riproduzione da sei mesi ad un anno e la sanzion e pecuniaria da due a dieci milioni di lire (art.171 n.3); -sanzione pecuniaria di £ 300.000 per colui che duplica abusivamente. I DIRITTI MORALI Riguardo all’aspetto morale, il capoverso dell’art.2577 afferma che ” l’autore, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” Le caratteristiche ed il contenuto di tale aspetto morale, costituito da una serie di facoltà per l’autore vengono specificate dalla Legge speciale con gli artt. 20-24 nella sez. II del capo III che non a caso è titolata “Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore. Diritto morale dell’autore.” Il richiamo al riconoscimento e difesa della più caratterizzante forma della soggettività umana già preannuncia, nel titolo, il riconoscimento del legame inscindibile che unisce l’autore alla propria opera. Il primo comma dell’art. 20 ricalca pari pari l’art. 2577 II c.. Le caratteristiche che si evidenziano dalla lettura degli articoli 20-24 è che i diritti morali non sono sottoposti ad alcun termine di durata (imprescrittibilità) e, in quanto legati alla sfera soggettiva dell’autore, non sono cedibili (inalienabilità art,22). Altra caratteristica è quella relativa alla completa distinzione e autonomia rispetto ai diritti patrimoniali; anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, l’autore conserva il “diritto di paternità”; tale diritto si estrinseca a sua volta con diverse facoltà: - facoltà di identificazione per la quale l’autore può decidere se identificarsi con il proprio nome, utilizzare uno pseudonimo o mantenere l’anonimato; facoltà di rivendicazione della paternità dell’opera in qualsiasi momento e nei confronti di chiunque si possa qualificare come autore dell’opera. Tale diritto può essere fatto valere anche dopo la morte dell’autore, senza alcun limite di tempo, dal coniuge e dai figli ed in mancanza dagli altri congiunti ascendenti, discendenti e collaterali. 8 IL DIRITTO DI RIVELAZIONE L’autore di un’opera anonima o pseudonima conserva sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in caso di giudizio la sua qualità di autore (art.21). Tale norma conferma pienamente il vincolo assoluto che lega indissolubilmente l’autore alla propria opera; l’autore può decidere di rimanere nell’anonimato, di utilizzare uno pseudonimo, ma può in qualsiasi momento decidere di rivelarsi; perfino nel caso di precedente patto contrario, l’autore che si riveli mantiene il diritto di veder indicato il proprio nominativo in occasione di tutte le forme di manifestazione o annuncio al pubblico della propria opera (art.21 II c.) (inalienabilità). IL DIRITTO DI PUBBLICAZIONE DELLE OPERE INEDITE Il diritto di pubblicare le opere inedite, nel caso di morte dell’autore, spetta agli eredi o legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietato la pubblicazione postuma dell’opera o l’abbia affidata ad altri (art.24); nel caso in cui l’autore non abbia disposto alcuna volontà, si ritiene che i successori possano disporre liberamente la pubblicazione dell’opera. IL DIRITTO DI PATERNITA’ E INTEGRITA’ DELL’OPERA L’autore, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, si è detto (art.2577 cc II c.), conserva il diritto di : - rivendicare la paternità dell’opera (diritto alla paternità); opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Unica eccezione a tale diritto riguarda le opere di architettura (art.20 II c.) nelle quali l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. L’argomento della difesa dell’integrità dell’opera risulta spesso attuale soprattutto nel caso di opere cinematografiche, si pensi ad esempio alla problematica connessa all’inserimento di spot pubblicitari nei passaggi televisivi. IL DIRITTO DI RITIRO DELL’OPERA L’autore ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio, ma solo quando ricorrano “gravi ragioni morali” (art. 2582); naturalmente devono essere motivi molto rilevanti per indurre l’autore a ricorrere a tale facoltà definita “diritto al pentimento”. La stessa norma prevede che in questi casi l’autore deve indennizzare chi ha acquistato i diritti di utilizzazione economica dell’opera. 9 REGISTRI DI PUBBLICITA’ Esiste l’obbligo del deposito di una copia di ogni opera presso l’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del consiglio dei ministri; l’opera risulta quindi registrata nel registro pubblico generale tenuto da detta presidenza. La registrazione non è necessaria per l’acquisto del diritto, ma fa fede sia della pubblicazione dell’opera, sia fino a prova contraria della paternità del suo autore indicato nel registro (artt. 103, 105, 106 della legge). Per le opere drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d’orchestra, basterà una copia della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. In detto registro possono essere registrati anche gli atti tra vivi che trasferiscono i diritti riconosciuti dalla legge . Registri speciali sono costituiti presso la S.I.A.E per le opere cinematografiche e per i programmi informatici LA S.I.A.E. La SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ed EDITORI (S.I.A.E.), fondata nel 1882, è un ente pubblico a base associativa, cui aderiscono volontariamente autori, editore ed altri titolari di diritti d’autore, allo scopo di ottenere la tutela giuridica ed economica delle opere letterarie, drammatiche, musicali, cinematografiche, pittoriche, radiofoniche, televisive, ecc. e cioè di tutte le opere dell’ingegno. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d’autore. Alla S.I.A.E. la legge (art.180) affida in esclusiva la funzione di intermediazione nel campo dell’utilizzazione delle opere dell’ingegno. Ovviamente, proteggendo gli interessi materiali e morali dei suoi associati, sia in Italia che all’estero, la S.I.A.E. contribuisce a promuovere il progresso culturale dl Paese nonché a diffondere il patrimonio letterario ed artistico italiano. NATURA GIURIDICA DELLA S.I.A.E. La legge n.633 del 22 aprile 1941, per la protezione del diritto d’Autore, definisce la S.I.A.E. un ente di diritto pubblico: la dottrina e la giurisprudenza hanno qualificato tale definizione e sono attualmente concordi nel ritenere la Società un ente pubblico economico, come si è detto a base associativa. Come tale, la S.I.A.E. è soggetta alla vigilanza dello Stato, in particolare dal Ministero della Cultura, ma non beneficia di contributi o sovvenzioni statali ed è soggetta all’imposizione fiscale prevista dalla Legge, come qualsiasi operatore. 10 FUNZIONE SOCIALE. FINALITA’ E AMBITO DI COMPETENZA DELLA S.I.A.E. Si tratta, evidentemente, di una funzione sociale, altamente qualificata, che tende a fini privati, ma di interesse generale, che il legislatore non ha esitato a considerare finalità pubbliche, con tutte le conseguenze che da tale considerazione derivano (Ved. Legge n.633 del 22 aprile 1941). La protezione del diritto d’autore si concretizza e viene esercitata per effettuare: a) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere tutelate; b) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; c) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. Oltre a questa attività primaria di intermediazione per la tutela dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, recitazione, riproduzione, registrazione, radiodiffusione e teletrasmissione delle opere dell’ingegno la S.I.A.E. svolge altre attività, complementari, come il deposito delle opere presso il Copyright Office di Washington, il servizio deposito di opere inedite. — — Inoltre, in base all’art.181, la S.I.A.E. può assumere per conto dello Stato e di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti Particolari, importanti servizi sono affidati alla S.I.A.E. nel campo della cinematografia ed in relazione alle provvidenze statali: la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico, la comunicazione alle case cinematografiche dei passaggi e degli incassi dei films italiani e stranieri ed il pubblico registro dei programmi informatici. LA S.I.A.E. attualmente svolge, in regime di convenzione e secondo espressa previsione normativa, attività di cooperazione con l’Amministrazione Finanziaria in materia tributaria per l’Imposta Trattenimenti ed IVA sulle attività di spettacolo e di intrattenimento. Sempre in regime di convenzione, la S.I.A.E. svolge attività di presidio e di vigilanza in materia previdenziale con l’ENPALS e l’INPS. Torino, 28 maggio 2003 11