apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016
RG n. 63060/2014
n. 4996/2016 del 18/05/2016
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. Repert.
R.G. 63060/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Silvia Giani
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63060/2014 promossa da:
TARGET COMMUNICATIONS SRL (C.F.02903160584), con il patrocinio dell’avv. D’ADDIO
ANTONIO e dell’avv. RADICE FRANCESCA (RDCFNC73R60I441V) CORSO VENEZIA, 40
20121 MILANO, elettivamente domiciliata in CORSO VENEZIA, 40 20121 MILANO.
attore
contro
DIGICAST S.P.A. (C.F. 12204160159), con il patrocinio dell’avv. PIANO ALESSANDRO e
dell’avv. RIZZO GIUSEPPE (RZZGPP75P15D862W) VIA A. GRAMSCI, 54 00197 ROMA,
elettivamente domiciliata in VIA PALERMO, 1 20121 MILANO.
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016
RG n. 63060/2014
Repert. n. 4996/2016 del 18/05/2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a) Le domande dell’attrice.
L’attrice ha invocato il contratto concluso il 1° febbraio 2008 con Seasons s.r.l., editrice del canale
“Jimmy”, successivamente ceduto - nell’ambito di un trasferimento di azienda - alla Digicast s.p.a.
Detto contratto ha ad oggetto la licenza di diritti di diffusione e riproduzione sulla televisione a
pagamento della prima stagione della serie televisiva Californication (di cui sono state, poi, prodotte
sette ‘stagioni’), diritti che la stessa Target aveva acquistato dalla società Showtime Distribution B.V.
(appartenente alla società CBS Paramount) con un contratto che, all’art. 3 lett. d), prevede la c.d.
clausola life of series o run of series, in virtù della quale il licenziatario assume l’obbligo di acquistare
tutte le serie prodotte nelle stagioni successive alla prima, con un incremento del corrispettivo pari al
3% (c.d. escalator).
Anche nel contratto di licenza con Seasons - poi passato a Digicast - le parti avrebbero introdotto
analoga clausola (cfr art 6.2 condizioni generali del contratto), ma la convenuta non avrebbe
ottemperato all’obbligo di acquisto delle stagioni della serie successiva alla prima: Target, in
adempimento del contratto, aveva inviato, tramite corriere, i nastri magnetici destinati alla messa in
onda televisiva dei primi cinque episodi della seconda stagione, emettendo le fatture relative al
corrispettivo per ogni singolo episodio come pattuito ($36.050,00 oltre IVA per un corrispettivo totale
pari a $ 432.600,00 oltre IVA); la convenuta, tuttavia, aveva sistematicamente rifiutato la consegna dei
nastri e il pagamento delle fatture, dando luogo ad un contenzioso conclusosi con la sentenza n.
12976/2012 (passata in giudicato in data 7 gennaio 2014), che, accogliendo la domanda di Target,
avrebbe accertato l’obbligo di Digicast di acquistare tutte le serie televisive successive alla prima,
condannando Digicast al pagamento delle fatture relative ai primi 5 episodi della seconda serie.
Nelle more della decisione, in data 31.12.2010, Digicast avrebbe unilateralmente deciso di chiudere il
canale ‘Jimmy’(sul quale avrebbe dovuto andare in onda la serie Californication) non acquistando
neppure le successive stagioni, restando, così, inadempiente all’obbligo previsto in contratto e
determinando un deprezzamento della serie (ben al di sotto di quanto versato da Target al proprio dante
causa) che avrebbe impedito a Target di contenere il danno cedendola ‘utilmente’ ad altri licenziatari:
invero ai diversi operatori contattati il prezzo proposto da Target appariva oramai incongruo stante la
scarsa “visibilità” che aveva provocato la mancata messa in onda - da parte dell’inadempiente Digicast
- delle stagioni successive alla prima.
Pertanto l’attrice ha chiesto:
1. la condanna della convenuta all’adempimento del contratto, mediante la corresponsione a suo
favore dell’importo di US$ 2.365.634,76 (Euro 1.737.776,21), pari al prezzo dovuto per ciascuna
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Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
La società Target Communications s.r.l. (di seguito Target)- società specializzata nella distribuzione
ad emittenti televisive dei diritti di trasmissione di film e serie televisive nazionali e internazionali - ha
convenuto in giudizio Digicast s.p.a., società partecipata al 100% da RCS MediaGroup s.p.a., che opera
nel mercato editoriale curando la realizzazione del palinsesto di propri canali tematici, i quali vengono
successivamente venduti agli ‘operatori di rete’, soprattutto satellitari, per la programmazione e
l'offerta di bouquet in modalità ‘pay per view’.
stagione (35.000 x 12 episodi, aumentato
moltiplicato per 5 stagioni (dalla 3° alla 7°);
ovvero, qualora non si ritenesse dovuto l’aumento del 3%, di una somma non inferiore ad US$
2.100.000,00 (Euro 1.542.643,06) pari al corrispettivo dovuto per la 1° stagione moltiplicato per il
numero delle stagioni non acquistate (3°, 4°, 5°, 6° e 7°); o, ancora, della diversa somma ritenuta
congrua, a fronte della consegna;
oltre accessori e rivalutazione: la mancata corresponsione del corrispettivo da parte di Digicast
avrebbe comportato la perdita degli interessi che Target avrebbe lucrato depositando la somma di
USD 2.100.000 presso la propria Banca, onde la rivalutazione monetaria delle somme dovute
ammonterebbe ad oltre euro 30.000,00;
2. in via subordinata, che il Tribunale accerti e dichiari la risoluzione del contratto predetto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. - alla luce della clausola 9 delle condizioni generali del contratto e del
volontario/doloso inadempimento dello stesso da parte di Digicast - ovvero dell’art.1453 c.c., stante
il grave inadempimento della convenuta, e la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni,
pari a quanto l’attrice avrebbe ricevuto a titolo di corrispettivo contrattuale e, dunque, alle somme
predette.
*
b) Le repliche della convenuta
La convenuta Digicast s.p.a., ha, anzitutto, replicato che l’accordo non la vincolava all’acquisto di tutte
le stagioni della serie televisiva in questione, ma riguardava solo la prima stagione della serie; sicchè il
preteso “obbligo di acquisto”, di cui parte attrice chiede l’adempimento, sarebbe stato in effetti un
impegno preliminare delle parti ‘a negoziare’ l'acquisto delle future stagioni, cui le stesse ben
avrebbero potuto “liberamente rinunciare”.
Ha poi eccepito l’invalidità della clausola di cui all’art. 6.2 del contratto invocato da controparte:
- per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto
- per violazione dell’art. 120 L.d.a., che sancisce la nullità del contratto di edizione che abbia ad
oggetto opere o categorie di opere che l'autore possa creare senza limite di tempo
- per indeterminatezza del prezzo “a partire dalla seconda stagione il fee verrà rinegoziato da
entrambe le parti con una percentuale non superiore al 3%”; aspetto che confermerebbe che le
parti si riservavano una nuova del tutto libera negoziazione del corrispettivo per la seconda
stagione.
In subordine Digicast ha dedotto che il presunto obbligo sarebbe venuto meno per impossibilità
sopravvenuta della prestazione stante la cessazione della programmazione del canale satellitare
“Jimmy”: il canale satellitare “Jimmy” (compreso nell'offerta Mondo Sky della piattaforma satellitare
Sky Italia), cui l’acquisto dei diritti di diffusione televisiva della serie in parola erano specificamente
destinati, avrebbe definitivamente cessato ogni programmazione il 31 dicembre 2010 per effetto della
decisione unilaterale di Sky Italia di non rinnovare il contratto in essere con Digicast.
Detta decisione avrebbe reso “impossibile” la prestazione convenuta (acquisto delle stagioni della serie
successiva alla prima) tanto più per il fatto che tanto il contratto di licenza originario quanto quello
stipulato con Seasons, stabilivano che la serie televisiva sarebbe stata trasmessa in esclusiva sul
territorio specificato dal canale satellitare “Jimmy” cui la serie era destinata: in altre parole secondo la
convenuta sarebbe esistito "un preciso limite contrattuale esplicitato nel contratto circa la destinazione
dei diritti oggetto di licenza" sicché la prestazione sarebbe divenuta “impossibile” alla luce della
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ogni annoRepert.
del 3%, come
convenuto indel
contratto)
la sua esecuzione, se espressamente contemplati nel contratto.
Peraltro, già dal momento in cui Sky aveva annunciato l'intenzione di non rinnovare il contratto in
essere con Seasons Srl relativo la diffusione del canale Jimmy, Digicast aveva informato Target: in
particolare con lettera del 24.2.2009 aveva comunicato che, in ragione della cessazione della
programmazione del canale tematico entro la fine del 2009 non aveva “interesse a concludere in futuro
nuovi contratti per l'acquisto dei diritti sulle stagioni della serie successiva alla prima della serie
Californication”.
Sicché Target avrebbe potuto e dovuto tempestivamente opporre a Showtime l'imminente causa di
impossibilità sopravvenuta della propria stessa prestazione e conseguentemente il venir meno di
qualsiasi propria obbligazione futura.
Ha chiesto, quindi:
a. in via principale, di accertare l’insussistenza dell’obbligazione di acquisto di tutte le stagioni
successive della serie televisiva Californication in tesi di controparte inadempiuta;
b. in via subordinata, di accertare che detta obbligazione si sarebbe estinta per impossibilità
sopravvenuta della prestazione e/o dei mezzi di esecuzione della stessa, quantomeno a far
data dal 01.01.2011 (data di cessazione del canale televisivo “Jimmy”);
c. in via ulteriormente subordinata, di accertare che il danno lamentato dall’attrice è alla stessa
imputabile: in via esclusiva ex art. 1227, 2° co. c.c., ovvero in via di concorso, riducendo, in
questo secondo caso, l’entità della condanna ex art. 1227, 1° co. c.c.
*
c) La decisione del Collegio
c.1) le eccezioni preliminari.
Con la prima memoria parte attrice invoca l’art. 2909 c.c. ovvero il fatto che su alcune questioni
oggetto di controversia sarebbe già intervenuto un accertamento con efficacia di giudicato per effetto
della sentenza n. 12976/2012 del Tribunale di Milano avente ad oggetto una controversia tra le stesse
parti ed a proposito dell’esecuzione dello stesso contratto.
Sul punto si osserva che come afferma la Corte di Legittimità “la locuzione giurisprudenziale ‘minima
unità suscettibile di acquisire la stabilità dei giudicato interno’ individua la sequenza logica costituita
dal fatto, dalla norma e dell'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto
sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico” (Cass. n. 2217 del
4.2.2016); sicchè, alla luce della sentenza predetta, che si è espressamente pronunciata sulla questione
dell’interpretazione del contratto e degli obblighi che ne derivano e sulla validità della clausola di cui
all’art. 6.2, “è incontrovertibile la circostanza dell'esistenza del contratto tra le parti, del suo contenuto
e degli obblighi imposti (in particolare quello di acquistare tutte le serie della trasmissione successive
alla prima), della validità delle clausole ivi contenute, della determinabilità dell'oggetto”, come
riconosce la stessa parte convenuta a pag. 3 della memoria 183 VI co n.2 c.c.
Quanto all’eccezione relativa alla estinzione dell’obbligazione di acquisto per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, si osserva:
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giurisprudenza che equipara l'impossibilità della prestazioneRepert.
all'impossibilità
dei mezzi chedel
attengono
i. non essendo “eccezione
comma c.p.c., come parte attrice ha infondatamente dedotto, rilevando che è stata introdotta in
giudizio solo all’udienza di prima comparizione: nel nostro ordinamento le eccezioni in senso
stretto – ovvero quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte – si identificano o in quelle per le quali
la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore
dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del
titolare, e, quindi, una manifestazione di volontà della parte (Cass. 18602 del 05/08/2013);
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al creditore, incidendo sulla finalità
essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, costituisce, invece, un presupposto di
estinzione dell'obbligazione, che può/deve essere rilevata dal giudice ex art. 112 c.p.c., in quanto
questi è tenuto a pronunciare sul fondamento della domanda che implica la sussistenza del titolo
dedotto a fondamento della stessa1;
ii. essa, tuttavia, proprio in quanto eccezione ‘in senso lato’ che attiene alla causa petendi riguarda una
questione (l’estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio) che deve ritenersi anch’essa coperta
dal giudicato: invero “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto,
e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le
possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte
specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”; nella
specie parte convenuta Digicast aveva già prospettato il fatto della cessazione della
programmazione del canale satellitare “Jimmy” quale preteso fatto estintivo dell’obbligazione (pur
invocando diversi argomenti logico-giuridici: il venir meno di un “presupposto” del contratto e/o
l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione); tanto che la sentenza passata in giudicato sul
punto rileva che “La volontà di procedere ad una diversa pianificazione degli investimenti alla luce
delle circostanze invocate dalla Digicast, doveva semmai costituire oggetto di una nuova
previsione contrattuale da concordare con Target. Nel caso in esame, invece, Digicast, si è limitata
ad esprimere una dichiarazione unilaterale (con lettera del 24 febbraio 2009, doc. 2 del fascicolo
di parte convenuta) nella quale, in violazione del contratto del 1 febbraio 2008, dichiarava di non
voler procedere all'esecuzione degli accordi per cui la causa”; sicché ora Digicast non può
riproporre quel medesimo fatto come estintivo dell’obbligazione sotto il diverso profilo giuridico
dell’“impossibilità sopravvenuta, non imputabile, della prestazione”, poiché si tratta di un profilo
che, comunque, era deducibile e/o rilevabile nel giudizio precedente, quale “precedente logico,
essenziale e necessario, della pronuncia”;
iii. benché quanto precede assorba ogni altra questione relativa al ‘merito’ dell’eccezione, si osserva per completezza - che dai documenti di causa non risulta affatto che la cessazione della
programmazione del canale ‘Jimmy’ - compreso nell'offerta Mondo Sky della piattaforma
satellitare Sky Italia in ragione di un accordo con Digicast - sia stato frutto di “una scelta
unilaterale di Sky” (questione, sulla quale, peraltro, non si è affatto pronunciato in precedenza il
Tribunale come affermato da Digicast): anzitutto nella lettera del 24 febbraio 2009 (doc.4 conv.) la
convenuta semplicemente comunicava a Target "che il canale satellitare tematico Jimmy per il cui
palinsesto la serie Californication era stata originariamente da noi selezionata, cesserà la propria
programmazione entro la fine del 2009. Per tale ragione vi rappresentiamo sin d'ora che, allo
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Per una pronuncia in termini Cass. n. 6450/2004
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in senso stretto” non è soggetta
alla preclusione
di cui all’art.
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sulle stagioni della serie successiva alla prima", senza far, quindi, alcun riferimento a decisioni di
terzi determinanti agli effetti della chiusura della programmazione in questione, e tantomeno ad una
impossibilità sopravvenuta di adempiere, bensì al venir meno dell’interesse ad adempiere; anche
con la lettera 20 maggio 2009 - con cui Digicast riscontra la diffida ricevuta da Target per l'acquisto
dei diritti in questione - il legale della società non invoca affatto l'intervenuta decisione di terzi, ma
insiste semplicemente nel fatto che Digicast aveva tempestivamente comunicato la cessazione
dell’intera programmazione del canale televisivo satellitare cui la serie televisiva era destinata “e
che per tale ragione essa non avrebbe avuto più alcun interesse all'acquisto delle stagioni della
serie Californication successive alla prima”, aggiungendo “che nessun contratto poteva dirsi
perfezionato ab origine fra le parti dal momento che il preteso obbligo di acquisto da Lei invocato
in nome e per conto della Target altro non era che un impegno preliminare delle parti a negoziare
l'acquisto delle future stagioni”(doc.7 conv.);
dal doc. 17, poi, si evince che Digicast, già nell’ottobre 2008, stava cercando di negoziare con Axn
Italy (cfr e-mail tra Aloe Anna Maria di Digicast e Mattia Cavanna di Axn) la concessione in sublicenza dei diritti sulla serie Californication, evidentemente nell’ambito di un ripensamento degli
investimenti compiuti e della programmazione sul proprio canale Jimmy; mentre dal doc. 16 si trae
solo notizia del fatto che nel gennaio 2010 (ben dopo le lettere di cui sopra) Sky comunicava a RCS
(cui Digicast appartiene) che stavano “completando un emendamento contrattuale per formalizzare
la sostituzione di Jimmy con DOVE. Essendo scaduti i termini temporali previsti dal contratto per
la sostituzione automatica, riteniamo infatti che si debba procedere con un opportuno
emendamento”;
da nessuna documento, quindi, emergono fatti che possano fondare l'allegazione di parte convenuta
- che era onerata della relativa prova - circa il fatto che la cessazione della programmazione del
canale sia dovuta ad una scelta unilaterale di Sky.
Analoghe considerazioni quanto al giudicato ed alla sua efficacia, anche con riguardo a quanto era
deducibile a proposito della validità della clausola 6.2 del contratto oggetto di causa, valgono per
l’eccezione di invalidità della stessa per contrarietà all’art. 120 l.d.a, che, comunque, è palesemente
infondata in quanto la convenuta non è “autore” dell'opera oggetto del contratto, bensì acquirente della
stessa; ed, infatti, “il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il
deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto
esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di
eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e
necessari, della pronuncia” (Cass. 14535 del 16/08/2012), quale la validità della clausola posta a
fondamento della pretesa contrattuale la cui nullità - in termini di violazione dell’art. 120 l.d.a.- era
rilevabile d’ufficio.
c.2) La domanda di adempimento.
Stante quanto precede va accolta la domanda di adempimento del contratto formulata in principalità da
parte attrice, che ha dichiarato di essere pronta a completare la fornitura come contrattualmente pattuito
dopo aver ricevuto il pagamento del corrispettivo dovuto.
Nel contratto era stato pattuito un canone di licenza pari a USD 35.000 x 12 = USD 420.000, oltre IVA,
se dovuta; era, inoltre, previsto che “a partire dalla seconda stagione , il fee verrà rinegoziato da
entrambe le parti con una percentuale non superiore al 3%”. Si deve, perciò, ritenere senz'altro dovuto
il corrispettivo "base" pattuito (USD 420.000), moltiplicato per il numero delle stagioni successive alla
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stato, la scrivente non avrà interesse a concludere in futuro
nuovi contratti
per l'acquistodel
dei 18/05/2016
diritti
quale le parti non hanno effettuato nessuna rinegoziazione né, quindi, raggiunto alcun accordo. Digicast
deve, quindi, corrispondere a Target la somma di USD 420.000 (somma base contrattualmente
convenuta) x 5 stagioni = USD 2.100.000,00, da convertirsi in euro secondo il tasso di cambio in
vigore all’atto della pronuncia, oltre IVA (ad emissione di fattura) ed interessi di mora nella misura
legale dalla data della domanda al saldo.
Non è, invece, dovuta alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria, poiché l'attrice non ha
dimostrato che la disponibilità anticipata della somma avrebbe prodotto un danno in termini
depauperamento patrimoniale ulteriore rispetto a quello che il riconoscimento degli interessi di mora
mira a riparare.
L'accoglimento della domanda di adempimento in via principale esclude l'esame delle subordinate
domande svolte onde ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della
convenuta e il risarcimento del danno; ciò esclude qualunque rilevanza delle argomentazioni difensive
di parte convenuta volte ad accertare l’imputabilità esclusiva all’attrice del danno preteso ovvero il suo
concorso colposo nella determinazione dello stesso ex art. 1227 1° e 2° c.c.
d.) Spese. Le spese seguono la soccombenza, onde la convenuta deve essere condannata a rifondere
quelle sostenute da parte attrice che, in considerazione delle tariffe e dell’impegno difensivo in
concreto profuso, si liquidano in euro 20.000,00 per compensi, oltre 15% sui compensi per spese
forfettarie, euro 1.733,00 per spese documentate (C.U., marca da bollo, notifica), CPA e Iva come per
legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa – A così
decide:
a) dichiara l’efficacia vincolante del contratto inter partes concluso il 1.2.2008 e, per, l’effetto,
b) condanna Digicast spa a corrispondere in favore di Target Communications s.r.l. la somma di USD
2.100.000,00, da convertirsi in euro secondo il tasso di cambio in vigore all’atto della pronuncia,
oltre IVA ed interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
c) condanna Digicast s.p.a. a rifondere all’attrice Target Communications s.r.l le spese di lite
liquidate in euro 20.000,00, per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie, euro
1.733,00 per spese documentate (C.U., marca da bollo, notifica), CPA e Iva come per legge.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2016
Il Giudice Relatore
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prima oggetto della richiesta (3°, 4°, 5°, 6°,7°), mentre va escluso
l'aumento
percentuale, indel
ordine
al