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Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016 RG n. 63060/2014 n. 4996/2016 del 18/05/2016 SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. Repert. R.G. 63060/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Anna Tavassi Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Silvia Giani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63060/2014 promossa da: TARGET COMMUNICATIONS SRL (C.F.02903160584), con il patrocinio dell’avv. D’ADDIO ANTONIO e dell’avv. RADICE FRANCESCA (RDCFNC73R60I441V) CORSO VENEZIA, 40 20121 MILANO, elettivamente domiciliata in CORSO VENEZIA, 40 20121 MILANO. attore contro DIGICAST S.P.A. (C.F. 12204160159), con il patrocinio dell’avv. PIANO ALESSANDRO e dell’avv. RIZZO GIUSEPPE (RZZGPP75P15D862W) VIA A. GRAMSCI, 54 00197 ROMA, elettivamente domiciliata in VIA PALERMO, 1 20121 MILANO. convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. pagina http://bit.ly/2aKroNx 1 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 - Sezione specializzata in materia di impresa A - Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016 RG n. 63060/2014 Repert. n. 4996/2016 del 18/05/2016 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a) Le domande dell’attrice. L’attrice ha invocato il contratto concluso il 1° febbraio 2008 con Seasons s.r.l., editrice del canale “Jimmy”, successivamente ceduto - nell’ambito di un trasferimento di azienda - alla Digicast s.p.a. Detto contratto ha ad oggetto la licenza di diritti di diffusione e riproduzione sulla televisione a pagamento della prima stagione della serie televisiva Californication (di cui sono state, poi, prodotte sette ‘stagioni’), diritti che la stessa Target aveva acquistato dalla società Showtime Distribution B.V. (appartenente alla società CBS Paramount) con un contratto che, all’art. 3 lett. d), prevede la c.d. clausola life of series o run of series, in virtù della quale il licenziatario assume l’obbligo di acquistare tutte le serie prodotte nelle stagioni successive alla prima, con un incremento del corrispettivo pari al 3% (c.d. escalator). Anche nel contratto di licenza con Seasons - poi passato a Digicast - le parti avrebbero introdotto analoga clausola (cfr art 6.2 condizioni generali del contratto), ma la convenuta non avrebbe ottemperato all’obbligo di acquisto delle stagioni della serie successiva alla prima: Target, in adempimento del contratto, aveva inviato, tramite corriere, i nastri magnetici destinati alla messa in onda televisiva dei primi cinque episodi della seconda stagione, emettendo le fatture relative al corrispettivo per ogni singolo episodio come pattuito ($36.050,00 oltre IVA per un corrispettivo totale pari a $ 432.600,00 oltre IVA); la convenuta, tuttavia, aveva sistematicamente rifiutato la consegna dei nastri e il pagamento delle fatture, dando luogo ad un contenzioso conclusosi con la sentenza n. 12976/2012 (passata in giudicato in data 7 gennaio 2014), che, accogliendo la domanda di Target, avrebbe accertato l’obbligo di Digicast di acquistare tutte le serie televisive successive alla prima, condannando Digicast al pagamento delle fatture relative ai primi 5 episodi della seconda serie. Nelle more della decisione, in data 31.12.2010, Digicast avrebbe unilateralmente deciso di chiudere il canale ‘Jimmy’(sul quale avrebbe dovuto andare in onda la serie Californication) non acquistando neppure le successive stagioni, restando, così, inadempiente all’obbligo previsto in contratto e determinando un deprezzamento della serie (ben al di sotto di quanto versato da Target al proprio dante causa) che avrebbe impedito a Target di contenere il danno cedendola ‘utilmente’ ad altri licenziatari: invero ai diversi operatori contattati il prezzo proposto da Target appariva oramai incongruo stante la scarsa “visibilità” che aveva provocato la mancata messa in onda - da parte dell’inadempiente Digicast - delle stagioni successive alla prima. Pertanto l’attrice ha chiesto: 1. la condanna della convenuta all’adempimento del contratto, mediante la corresponsione a suo favore dell’importo di US$ 2.365.634,76 (Euro 1.737.776,21), pari al prezzo dovuto per ciascuna pagina http://bit.ly/2aKroNx 2 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 La società Target Communications s.r.l. (di seguito Target)- società specializzata nella distribuzione ad emittenti televisive dei diritti di trasmissione di film e serie televisive nazionali e internazionali - ha convenuto in giudizio Digicast s.p.a., società partecipata al 100% da RCS MediaGroup s.p.a., che opera nel mercato editoriale curando la realizzazione del palinsesto di propri canali tematici, i quali vengono successivamente venduti agli ‘operatori di rete’, soprattutto satellitari, per la programmazione e l'offerta di bouquet in modalità ‘pay per view’. stagione (35.000 x 12 episodi, aumentato moltiplicato per 5 stagioni (dalla 3° alla 7°); ovvero, qualora non si ritenesse dovuto l’aumento del 3%, di una somma non inferiore ad US$ 2.100.000,00 (Euro 1.542.643,06) pari al corrispettivo dovuto per la 1° stagione moltiplicato per il numero delle stagioni non acquistate (3°, 4°, 5°, 6° e 7°); o, ancora, della diversa somma ritenuta congrua, a fronte della consegna; oltre accessori e rivalutazione: la mancata corresponsione del corrispettivo da parte di Digicast avrebbe comportato la perdita degli interessi che Target avrebbe lucrato depositando la somma di USD 2.100.000 presso la propria Banca, onde la rivalutazione monetaria delle somme dovute ammonterebbe ad oltre euro 30.000,00; 2. in via subordinata, che il Tribunale accerti e dichiari la risoluzione del contratto predetto ai sensi dell’art. 1456 c.c. - alla luce della clausola 9 delle condizioni generali del contratto e del volontario/doloso inadempimento dello stesso da parte di Digicast - ovvero dell’art.1453 c.c., stante il grave inadempimento della convenuta, e la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni, pari a quanto l’attrice avrebbe ricevuto a titolo di corrispettivo contrattuale e, dunque, alle somme predette. * b) Le repliche della convenuta La convenuta Digicast s.p.a., ha, anzitutto, replicato che l’accordo non la vincolava all’acquisto di tutte le stagioni della serie televisiva in questione, ma riguardava solo la prima stagione della serie; sicchè il preteso “obbligo di acquisto”, di cui parte attrice chiede l’adempimento, sarebbe stato in effetti un impegno preliminare delle parti ‘a negoziare’ l'acquisto delle future stagioni, cui le stesse ben avrebbero potuto “liberamente rinunciare”. Ha poi eccepito l’invalidità della clausola di cui all’art. 6.2 del contratto invocato da controparte: - per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto - per violazione dell’art. 120 L.d.a., che sancisce la nullità del contratto di edizione che abbia ad oggetto opere o categorie di opere che l'autore possa creare senza limite di tempo - per indeterminatezza del prezzo “a partire dalla seconda stagione il fee verrà rinegoziato da entrambe le parti con una percentuale non superiore al 3%”; aspetto che confermerebbe che le parti si riservavano una nuova del tutto libera negoziazione del corrispettivo per la seconda stagione. In subordine Digicast ha dedotto che il presunto obbligo sarebbe venuto meno per impossibilità sopravvenuta della prestazione stante la cessazione della programmazione del canale satellitare “Jimmy”: il canale satellitare “Jimmy” (compreso nell'offerta Mondo Sky della piattaforma satellitare Sky Italia), cui l’acquisto dei diritti di diffusione televisiva della serie in parola erano specificamente destinati, avrebbe definitivamente cessato ogni programmazione il 31 dicembre 2010 per effetto della decisione unilaterale di Sky Italia di non rinnovare il contratto in essere con Digicast. Detta decisione avrebbe reso “impossibile” la prestazione convenuta (acquisto delle stagioni della serie successiva alla prima) tanto più per il fatto che tanto il contratto di licenza originario quanto quello stipulato con Seasons, stabilivano che la serie televisiva sarebbe stata trasmessa in esclusiva sul territorio specificato dal canale satellitare “Jimmy” cui la serie era destinata: in altre parole secondo la convenuta sarebbe esistito "un preciso limite contrattuale esplicitato nel contratto circa la destinazione dei diritti oggetto di licenza" sicché la prestazione sarebbe divenuta “impossibile” alla luce della pagina http://bit.ly/2aKroNx 3 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016 RG n. 63060/2014 n. 4996/2016 18/05/2016 ogni annoRepert. del 3%, come convenuto indel contratto) la sua esecuzione, se espressamente contemplati nel contratto. Peraltro, già dal momento in cui Sky aveva annunciato l'intenzione di non rinnovare il contratto in essere con Seasons Srl relativo la diffusione del canale Jimmy, Digicast aveva informato Target: in particolare con lettera del 24.2.2009 aveva comunicato che, in ragione della cessazione della programmazione del canale tematico entro la fine del 2009 non aveva “interesse a concludere in futuro nuovi contratti per l'acquisto dei diritti sulle stagioni della serie successiva alla prima della serie Californication”. Sicché Target avrebbe potuto e dovuto tempestivamente opporre a Showtime l'imminente causa di impossibilità sopravvenuta della propria stessa prestazione e conseguentemente il venir meno di qualsiasi propria obbligazione futura. Ha chiesto, quindi: a. in via principale, di accertare l’insussistenza dell’obbligazione di acquisto di tutte le stagioni successive della serie televisiva Californication in tesi di controparte inadempiuta; b. in via subordinata, di accertare che detta obbligazione si sarebbe estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o dei mezzi di esecuzione della stessa, quantomeno a far data dal 01.01.2011 (data di cessazione del canale televisivo “Jimmy”); c. in via ulteriormente subordinata, di accertare che il danno lamentato dall’attrice è alla stessa imputabile: in via esclusiva ex art. 1227, 2° co. c.c., ovvero in via di concorso, riducendo, in questo secondo caso, l’entità della condanna ex art. 1227, 1° co. c.c. * c) La decisione del Collegio c.1) le eccezioni preliminari. Con la prima memoria parte attrice invoca l’art. 2909 c.c. ovvero il fatto che su alcune questioni oggetto di controversia sarebbe già intervenuto un accertamento con efficacia di giudicato per effetto della sentenza n. 12976/2012 del Tribunale di Milano avente ad oggetto una controversia tra le stesse parti ed a proposito dell’esecuzione dello stesso contratto. Sul punto si osserva che come afferma la Corte di Legittimità “la locuzione giurisprudenziale ‘minima unità suscettibile di acquisire la stabilità dei giudicato interno’ individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dell'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico” (Cass. n. 2217 del 4.2.2016); sicchè, alla luce della sentenza predetta, che si è espressamente pronunciata sulla questione dell’interpretazione del contratto e degli obblighi che ne derivano e sulla validità della clausola di cui all’art. 6.2, “è incontrovertibile la circostanza dell'esistenza del contratto tra le parti, del suo contenuto e degli obblighi imposti (in particolare quello di acquistare tutte le serie della trasmissione successive alla prima), della validità delle clausole ivi contenute, della determinabilità dell'oggetto”, come riconosce la stessa parte convenuta a pag. 3 della memoria 183 VI co n.2 c.c. Quanto all’eccezione relativa alla estinzione dell’obbligazione di acquisto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, si osserva: pagina http://bit.ly/2aKroNx 4 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016 RG n. 63060/2014 n. 4996/2016 18/05/2016 giurisprudenza che equipara l'impossibilità della prestazioneRepert. all'impossibilità dei mezzi chedel attengono i. non essendo “eccezione comma c.p.c., come parte attrice ha infondatamente dedotto, rilevando che è stata introdotta in giudizio solo all’udienza di prima comparizione: nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto – ovvero quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte – si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare, e, quindi, una manifestazione di volontà della parte (Cass. 18602 del 05/08/2013); l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al creditore, incidendo sulla finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, costituisce, invece, un presupposto di estinzione dell'obbligazione, che può/deve essere rilevata dal giudice ex art. 112 c.p.c., in quanto questi è tenuto a pronunciare sul fondamento della domanda che implica la sussistenza del titolo dedotto a fondamento della stessa1; ii. essa, tuttavia, proprio in quanto eccezione ‘in senso lato’ che attiene alla causa petendi riguarda una questione (l’estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio) che deve ritenersi anch’essa coperta dal giudicato: invero “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”; nella specie parte convenuta Digicast aveva già prospettato il fatto della cessazione della programmazione del canale satellitare “Jimmy” quale preteso fatto estintivo dell’obbligazione (pur invocando diversi argomenti logico-giuridici: il venir meno di un “presupposto” del contratto e/o l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione); tanto che la sentenza passata in giudicato sul punto rileva che “La volontà di procedere ad una diversa pianificazione degli investimenti alla luce delle circostanze invocate dalla Digicast, doveva semmai costituire oggetto di una nuova previsione contrattuale da concordare con Target. Nel caso in esame, invece, Digicast, si è limitata ad esprimere una dichiarazione unilaterale (con lettera del 24 febbraio 2009, doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) nella quale, in violazione del contratto del 1 febbraio 2008, dichiarava di non voler procedere all'esecuzione degli accordi per cui la causa”; sicché ora Digicast non può riproporre quel medesimo fatto come estintivo dell’obbligazione sotto il diverso profilo giuridico dell’“impossibilità sopravvenuta, non imputabile, della prestazione”, poiché si tratta di un profilo che, comunque, era deducibile e/o rilevabile nel giudizio precedente, quale “precedente logico, essenziale e necessario, della pronuncia”; iii. benché quanto precede assorba ogni altra questione relativa al ‘merito’ dell’eccezione, si osserva per completezza - che dai documenti di causa non risulta affatto che la cessazione della programmazione del canale ‘Jimmy’ - compreso nell'offerta Mondo Sky della piattaforma satellitare Sky Italia in ragione di un accordo con Digicast - sia stato frutto di “una scelta unilaterale di Sky” (questione, sulla quale, peraltro, non si è affatto pronunciato in precedenza il Tribunale come affermato da Digicast): anzitutto nella lettera del 24 febbraio 2009 (doc.4 conv.) la convenuta semplicemente comunicava a Target "che il canale satellitare tematico Jimmy per il cui palinsesto la serie Californication era stata originariamente da noi selezionata, cesserà la propria programmazione entro la fine del 2009. Per tale ragione vi rappresentiamo sin d'ora che, allo 1 Per una pronuncia in termini Cass. n. 6450/2004 pagina http://bit.ly/2aKroNx 5 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016 RG n. 63060/2014 Repert. n. 4996/2016 del167 18/05/2016 in senso stretto” non è soggetta alla preclusione di cui all’art. 2° sulle stagioni della serie successiva alla prima", senza far, quindi, alcun riferimento a decisioni di terzi determinanti agli effetti della chiusura della programmazione in questione, e tantomeno ad una impossibilità sopravvenuta di adempiere, bensì al venir meno dell’interesse ad adempiere; anche con la lettera 20 maggio 2009 - con cui Digicast riscontra la diffida ricevuta da Target per l'acquisto dei diritti in questione - il legale della società non invoca affatto l'intervenuta decisione di terzi, ma insiste semplicemente nel fatto che Digicast aveva tempestivamente comunicato la cessazione dell’intera programmazione del canale televisivo satellitare cui la serie televisiva era destinata “e che per tale ragione essa non avrebbe avuto più alcun interesse all'acquisto delle stagioni della serie Californication successive alla prima”, aggiungendo “che nessun contratto poteva dirsi perfezionato ab origine fra le parti dal momento che il preteso obbligo di acquisto da Lei invocato in nome e per conto della Target altro non era che un impegno preliminare delle parti a negoziare l'acquisto delle future stagioni”(doc.7 conv.); dal doc. 17, poi, si evince che Digicast, già nell’ottobre 2008, stava cercando di negoziare con Axn Italy (cfr e-mail tra Aloe Anna Maria di Digicast e Mattia Cavanna di Axn) la concessione in sublicenza dei diritti sulla serie Californication, evidentemente nell’ambito di un ripensamento degli investimenti compiuti e della programmazione sul proprio canale Jimmy; mentre dal doc. 16 si trae solo notizia del fatto che nel gennaio 2010 (ben dopo le lettere di cui sopra) Sky comunicava a RCS (cui Digicast appartiene) che stavano “completando un emendamento contrattuale per formalizzare la sostituzione di Jimmy con DOVE. Essendo scaduti i termini temporali previsti dal contratto per la sostituzione automatica, riteniamo infatti che si debba procedere con un opportuno emendamento”; da nessuna documento, quindi, emergono fatti che possano fondare l'allegazione di parte convenuta - che era onerata della relativa prova - circa il fatto che la cessazione della programmazione del canale sia dovuta ad una scelta unilaterale di Sky. Analoghe considerazioni quanto al giudicato ed alla sua efficacia, anche con riguardo a quanto era deducibile a proposito della validità della clausola 6.2 del contratto oggetto di causa, valgono per l’eccezione di invalidità della stessa per contrarietà all’art. 120 l.d.a, che, comunque, è palesemente infondata in quanto la convenuta non è “autore” dell'opera oggetto del contratto, bensì acquirente della stessa; ed, infatti, “il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass. 14535 del 16/08/2012), quale la validità della clausola posta a fondamento della pretesa contrattuale la cui nullità - in termini di violazione dell’art. 120 l.d.a.- era rilevabile d’ufficio. c.2) La domanda di adempimento. Stante quanto precede va accolta la domanda di adempimento del contratto formulata in principalità da parte attrice, che ha dichiarato di essere pronta a completare la fornitura come contrattualmente pattuito dopo aver ricevuto il pagamento del corrispettivo dovuto. Nel contratto era stato pattuito un canone di licenza pari a USD 35.000 x 12 = USD 420.000, oltre IVA, se dovuta; era, inoltre, previsto che “a partire dalla seconda stagione , il fee verrà rinegoziato da entrambe le parti con una percentuale non superiore al 3%”. Si deve, perciò, ritenere senz'altro dovuto il corrispettivo "base" pattuito (USD 420.000), moltiplicato per il numero delle stagioni successive alla pagina 6 di 7 http://bit.ly/2aKroNx Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016 RG n. 63060/2014 Repert. n. 4996/2016 stato, la scrivente non avrà interesse a concludere in futuro nuovi contratti per l'acquistodel dei 18/05/2016 diritti quale le parti non hanno effettuato nessuna rinegoziazione né, quindi, raggiunto alcun accordo. Digicast deve, quindi, corrispondere a Target la somma di USD 420.000 (somma base contrattualmente convenuta) x 5 stagioni = USD 2.100.000,00, da convertirsi in euro secondo il tasso di cambio in vigore all’atto della pronuncia, oltre IVA (ad emissione di fattura) ed interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo. Non è, invece, dovuta alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria, poiché l'attrice non ha dimostrato che la disponibilità anticipata della somma avrebbe prodotto un danno in termini depauperamento patrimoniale ulteriore rispetto a quello che il riconoscimento degli interessi di mora mira a riparare. L'accoglimento della domanda di adempimento in via principale esclude l'esame delle subordinate domande svolte onde ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e il risarcimento del danno; ciò esclude qualunque rilevanza delle argomentazioni difensive di parte convenuta volte ad accertare l’imputabilità esclusiva all’attrice del danno preteso ovvero il suo concorso colposo nella determinazione dello stesso ex art. 1227 1° e 2° c.c. d.) Spese. Le spese seguono la soccombenza, onde la convenuta deve essere condannata a rifondere quelle sostenute da parte attrice che, in considerazione delle tariffe e dell’impegno difensivo in concreto profuso, si liquidano in euro 20.000,00 per compensi, oltre 15% sui compensi per spese forfettarie, euro 1.733,00 per spese documentate (C.U., marca da bollo, notifica), CPA e Iva come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa – A così decide: a) dichiara l’efficacia vincolante del contratto inter partes concluso il 1.2.2008 e, per, l’effetto, b) condanna Digicast spa a corrispondere in favore di Target Communications s.r.l. la somma di USD 2.100.000,00, da convertirsi in euro secondo il tasso di cambio in vigore all’atto della pronuncia, oltre IVA ed interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; c) condanna Digicast s.p.a. a rifondere all’attrice Target Communications s.r.l le spese di lite liquidate in euro 20.000,00, per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie, euro 1.733,00 per spese documentate (C.U., marca da bollo, notifica), CPA e Iva come per legge. Milano, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2016 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessandra Dal Moro dott. Marina Anna Tavassi pagina http://bit.ly/2aKroNx 7 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Sentenza n. 6230/2016 pubbl. il 18/05/2016 RG n. 63060/2014 Repert. n. 4996/2016 18/05/2016 prima oggetto della richiesta (3°, 4°, 5°, 6°,7°), mentre va escluso l'aumento percentuale, indel ordine al