organizzazione e controllo delle attività di recupero del credito

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organizzazione e controllo delle attività di recupero del credito
LA BANCA NEL SISTEMA DELLE ESECUZIONI
IMMOBILIARI: ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI
Roma, 27 gennaio 2006
dott. Dino Crivellari, Amministratore Delegato e Direttore Generale UGC Banca
PREMESSE
Il funzionamento della giustizia civile incide profondamente sulle scelte finanziarie,
perché contribuisce a determinare la quota del credito effettivamente recuperabile in
caso di insolvenza
L’Italia è un paese a bassa efficienza della procedura civile. Le procedure esecutive
durano in media 5/6 anni, contro un anno nella maggior parte dei paesi europei (es.
Inghilterra e Germania)
Le procedure giudiziali e gli accordi stragiudiziali hanno assunto nella gestione del
contenzioso bancario la stessa rilevanza come procedure di recupero crediti efficaci,
alternative e/o complementari
Le procedure stragiudiziali tuttavia mostrano un più elevato tasso di recupero; per i
crediti garantiti i recuperi sono pari a quelli prodotti dalle procedure esecutive
immobiliari ma in 1/3 del tempo di quest’ultime
In effetti il ricorso agli accordi stragiudiziali, in quasi la metà dei casi, è
principalmente dettato dalla volontà di ridurre i tempi delle procedure giudiziali e
contenere i costi
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L. 80 del 2005 e gli effetti sull’organizzazione delle banche
L’art. 499 cpc è la disposizione che determina le maggiori problematiche
organizzative per il ceto bancario:
Prima della novella legislativa Potevano intervenire nell’esecuzione tutti i creditori
privilegiati o chirografari con o senza titolo esecutivo;
Questa disciplina dell’intervento non creava particolari
problemi organizzativi né significativi oneri di spesa e
rappresentava un fattore di notevole vantaggio,
consentendo a chiunque vantasse ragioni di credito di
partecipare alla distribuzione del ricavato dell’esecuzione
Il debitore esecutato poteva sempre contestare in sede di
distribuzione la sussistenza e l’ammontare di uno o più
crediti
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L. 80 del 2005 e gli effetti sull’organizzazione delle banche
L’art. 499 cpc è la disposizione che determina le maggiori problematiche
organizzative per il ceto bancario:
Novella ex l. 80/05
Conseguenze:
Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei
confronti del debitore vantano un credito fondato su titolo
esecutivo ed i creditori che, al momento del
pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni
pignorati o vantino un diritto di prelazione risultante dai
pubblici registri o un diritto di pegno;
Per la rilevante massa dei crediti chirografari derivanti dalle operazioni bancarie e per
l’escussione delle garanzie fideiussorie accessorie sarebbe stato necessario acquisire un
titolo esecutivo con ripercussioni su:
tempestività dell’intervento
possibilità di partecipare utilmente alla distribuzione
del ricavato
di lievitazione delle spese
Al punto da non rendere più conveniente la tutela
giudiziale nel caso di crediti di lieve entità.
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Il legislatore interviene per “mitigare” gli effetti della norma, ex
l.80/05, sull’organizzazione bancaria
La L. 263/2005 apporta ulteriori modifiche all’ 499 cpc :
Nel processo di esecuzione possono ora intervenire, oltre
ai creditori muniti di titolo esecutivo ed i creditori
sequestratari, o in forza di un diritto di pegno o di
prelazione, anche i creditori di somme di denaro risultati
dalle scritture contabili
Pertanto le banche, ai fini di formulare legittimamente l’intervento, dovranno, laddove non
dispongano di un titolo esecutivo, organizzarsi per acquisire estratti autentici notarili delle
scritture contabili dalle quali risultino i crediti in default.
Il creditore privo di titolo esecutivo che intervenga
nell’esecuzione avrà l’obbligo di notificare, entro 10 giorni
dal deposito, al debitore copia del ricorso e dell’estratto
delle scritture contabili
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Il 5° comma dell’art. 499 cpc “esaspera” il principio generale del favor
debitoris:
L’obbligo di notificazione, a carico del creditore privo di titolo esecutivo, è prodromico
all’esercizio, da parte del debitore, di una facoltà che viene riservata dal legislatore a
quest’ultimo;
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che dispone la vendita, fissa un’udienza per
la comparazione avanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti senza titolo
esecutivo.
All’udienza il debitore potrà o meno comparire:
Ove compaia:
Nel caso di mancata comparizione:
dovrà dichiarare quali crediti intenda
riconoscere in tutto o in parte, indicandone
la misura;
tutti i crediti per i quali ha avuto luogo
l’intervento nell’esecuzione sine titulo si
intenderanno riconosciuti
solo i creditori i cui crediti siano stati
riconosciuti parteciperanno alla
distribuzione del ricavato dalla vendita nella
misura indicata dal debitore
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Quale la sorte per i crediti non riconosciuti?
Il legislatore ha previsto che i creditori i cui crediti non sono stati, in tutto o in parte,
riconosciuti dal debitore, hanno diritto all’accantonamento delle somme che ad essi
spetterebbero, a fronte di un duplice onere:
di farne richiesta
di dimostrare di aver proposto, nel termine
di 30 giorni dall’udienza di comparizione,
l’azione necessaria per munirsi di titolo
esecutivo
A ciò si aggiunga che:
L’accantonamento delle somme venga disposto dal giudice “per tutto il tempo necessario
affinchè i creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un tempo non
superiore a 3 anni”.
Decorso il termine, il giudice dispone la convocazione avanti a sé del debitore, del
creditore procedente e dei creditori intervenuti, eccettuati quelli integralmente soddisfatti, e
di quelli che nel frattempo si siano muniti di titolo esecutivo, e procede alla distribuzione
della somma accantonata
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Quanto all’eventuale somma residua?
Il residuo della somma accantonata eventualmente risultante dal
soddisfacimento dei creditori che si siano muniti di titolo esecutivo, o che
dovesse rimanere una volta decorso il termine per munirsi del titolo, verrà
retrocessa al debitore!!!!
La norma accentua “ingiustificatamente” il principio del favor
debitoris in quanto costringe il creditore, che non sia riuscito nei
termini a munirsi di titolo esecutivo, a
differire ulteriormente la possibilità di soddisfazione e
precludersi ogni possibilità di soddisfazione futura
Nella originaria formulazione la somma residua avrebbe consentito la sia pure parziale
soddisfazione dei creditori non muniti di titolo esecutivo che ora invece viene interamente
restituita al debitore.
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Le valutazioni che la banca dovrà effettuare in sede di opportunità
di un recupero giudiziale di crediti, in specie chirografari
individuare i rapporti sprovvisti di titolo esecutivo e delle
garanzie ad esso collegate;
valutare le dimensione dei crediti per i quali si reputi
opportuna la tutela giudsiziale;
valutare le consistenze patrimoniali dei debitori
principali e dei garanti e i relativi gravami;
valutare l’incidenza delle spese giudiziali;
nei casi valutati opportuni, acquisire prontamente il
titolo esecutivo
Nel processo valutativo comunque assumerà peso preponderante l’atteggiamento del
debitore in ordine al riconoscimento dei crediti, assolutamente aleatorio e
incontrollabile (si pensi ai rapporti di conto corrente e all’eccezione di anatocismo), e la
necessità di acquisire il più celermente possibile ed in tempo utile un titolo
esecutivo, pena l’impossibilità di pervenire, in futuro, alla benchè minima soddisfazione
del credito.
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UNA PUNTUALIZZAZIONE
La L. 80/05 (ex D.L. 35/05) ha
comunque introdotto dei meccanismi
che produrranno anche alcuni effetti
positivi nell’aumentare i recuperi e
ridurre i tempi ma quanto ai costi la
legge è ulteriormente perfettibile!
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LA LEGGE 80 DEL 2005 :
Possibilità
Possibilità di
di acquisire
acquisire informazioni
informazioni
dall’anagrafe
dall’anagrafe tributaria
tributaria ee da
da altre
altre banche
banche
dati
dati pubbliche
pubbliche
(art.
(art. 492,
492, VI
VI comma,
comma, cpc)
cpc)
AUMENTO
Pubblicità
Pubblicità tramite
tramite internet
internet
DEI
(art.
(art. 490,
490, IIII comma,
comma, cpc)
cpc)
RECUPERI
Offerte
Offerte di
di acquisto
acquisto
(art.
(art. 571
571 cpc)
cpc)
Pagamento
Pagamento del
del prezzo
prezzo con
con erogazione
erogazione di
di
finanziamento
finanziamento
(art.
(art. 585,
585, III
III comma,
comma, cpc)
cpc)
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LA LEGGE 80 DEL 2005 :
Nuovo
Nuovo titolo
titolo esecutivo:
esecutivo: scrittura
scrittura privata
privata
autenticata
autenticata
(art.
(art. 474
474 cpc)
cpc)
RIDUZIONE
Nomina
Nomina anticipata
anticipata del
del CTU
CTU
DEI TEMPI
(art.569,
(art.569, II comma,
comma, cpc)
cpc)
In
In sede
sede di
di distribuzione,
distribuzione, in
in caso
caso di
di
controversia
controversia tra
tra ii creditori,
creditori, ilil Giudice
Giudice
provvede
provvede con
con ordinanza
ordinanza
(art.
(art. 512
512 cpc)
cpc)
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LA LEGGE 80 DEL 2005 :
Necessità
Necessità del
del titolo
titolo esecutivo
esecutivo per
per
intervenire
intervenire oo partecipare
partecipare alla
alla
distribuzione
distribuzione del
del ricavato
ricavato
(art.
(art. 499
499 cpc)
cpc)
AUMENTO
Tariffe
Tariffe legali
legali
DEI COSTI
Aumento
Aumento costi
costi per
per visure,
visure, bolli,
bolli, imposte
imposte
ipotecarie
ipotecarie ed
ed imposte
imposte di
di registro,
registro,
contributo
contributo unificato
unificato
(legge
(legge finanziaria
finanziaria 2005)
2005)
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DAL 2003 AL 2005:
LE SPESE PER IL RECUPERO DEL CREDITO
SONO AUMENTATE
DEL 30% !
E’ NECESSARIO AUMENTARE I RECUPERI IN VIA
STRAGIUDIZIALE PERCHE’ NON VI SONO PREVISIONI A BREVE
DI RIDURRE LE TARIFFE DEI LEGALI E LE IMPOSTE
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DA PARTE SUA UGC Banca STA MIGLIORANDO I PROPRI
PROCESSI GESTIONALI SEGUENDO DIVERSE DIRETTRICI
Ha
Ha informatizzato
informatizzato anche
anche ilil processo
processo esecutivo
esecutivo
Valorizza
Valorizza ee favorisce
favorisce le
le attività
attività stragiudiziali
stragiudiziali in
in alternativa,
alternativa, ed
ed in
in
molti
molti casi
casi parallelamente,
parallelamente, alle
alle procedure
procedure esecutive
esecutive
Ha
Ha standardizzato
standardizzato ed
ed automatizzato
automatizzato ii processi
processi gestionali
gestionali al
al fine
fine
di
di sgravare
sgravare ilil gestore
gestore interno
interno dagli
dagli adempimenti
adempimenti procedurali
procedurali ee
così
così “liberare
“liberare intelligenze”
intelligenze”
Ha
Ha introdotto
introdotto numerosi
numerosi ed
ed efficaci
efficaci sistemi
sistemi di
di monitoraggio
monitoraggio
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HA INFORMATIZZATO IL PROCESSO ESECUTIVO ATTRAVERSO
CONTINUE ED INNOVATIVE IMPLEMENTAZIONI NEL SUO SISTEMA
INFORMATIVO
OGNI SINGOLA FASE PROCESSUALE E RELATIVI COSTI E’
MAPPATA (WORK FLOW)
IL LEGALE E’ GUIDATO NELLA COMPILAZIONE DELL’ITER
PROCESSUALE E NEI RELATIVI ADEMPIMENTI
IL LEGALE E’ IN GRADO DI AGGIORNARE IN TEMPO REALE LA
SITUAZIONE PROCESSUALE E, SE NON PROVVEDE, E’ ALLARMATO
CON UN MESSAGGIO (WARNING)
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CONSEGUENZE
SIAMO IN GRADO DI :
MONITORARE I COSTI TEMPO PER TEMPO
CONTROLLARE I TEMPI
AVERE NOTIZIE AGGIORNATE
CERCARE ED INDIVIDUARE SOGGETTI
INTERESSATI ALL’ACQUISTO
AMPLIARE IL MERCATO DI POSSIBILI
ACQUIRENTI
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SISTEMA INFORMATIVO: sede di continue e costanti interazioni tra mandanti,
gestori e operatori esterni (consulenti e legali)
PIU’ UTENTI IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE
POSSONO VISUALIZZARE, CONSULTARE, ARRICCHIRE ED
ESTRARRE DATI, ANCHE SULLA STESSA POSIZIONE
GESTORI INTERNI
CONSULENTI ESTERNI
SOCIETA’ E
BANCHE CAPTIVE
LEGALI ESTERNI
DIREZIONE
CLIENTI NON
CAPTIVE
PERSONALE INTERNO
BASE DATI
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PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’INCIDENZA DELLE ATTIVITA’ DEI
LEGALI ESTERNI
INCIDENZA DELL’ATTIVITA’ DEI LEGALI CONVENZIONATI RISPETTO ALLA
GESTIONE LEGALE COMPLESSIVA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
68%
68%
57%
57%
40%
40%
47%
47%
2004
86%
86%
% pratiche ai Legali
convenzionati
2005
19
Dati aggiornati al 31.12.2004
85%
85%
32%
32%
%Legali convenzionati
2003
70%
70%
77%
77%
% Importo gestito dai
Legali convenzionati
Grazie della cortese
attenzione
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