DICHIARAZIONI DI INTENTO La nuova procedura e la

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DICHIARAZIONI DI INTENTO La nuova procedura e la
DICHIARAZIONI DI INTENTO
La nuova procedura e la verifica on line
L’ultimo controllo sulle dichiarazioni di intento con validità 2015, prevede che si debba
verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate che la dichiarazione sia stata inviata
correttamente. Di seguito la procedura da seguire.
Fino all’11 febbraio 2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al
proprio cedente o prestatore secondo le precedenti modalità. In tal caso il fornitore non dovrà
verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Dal 12 febbraio 2015 non saranno più accettate le “vecchie” dichiarazioni di intento.
Inoltre le dichiarazioni di intento inviate con il precedente modello che esplicano però effetti
successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere reinviate con il nuovo modello
obbligatoriamente a partire dal 12 febbraio 2015 e dovrà essere riscontrata l’avvenuta
presentazione all’Agenzia.
Il riscontro della nuova dichiarazione di intento dovrà essere effettuato on line sul sito
dell’Agenzia delle Entrate indicando i dati ricavati dalla “ricevuta di presentazione dichiarazione
d’intento (mod. IVI15)” consegnata dal cliente.
Nel progressivo dichiarazione occorrerà indicare il numero che compare dopo il protocollo
dichiarazione composto da 17 caratteri e separato da questo da un trattino (es: - 000001).
Se il risultato della verifica è positivo è possibile emettere regolare fattura non imponibile.
L’emissione della fattura nei confronti di “esportatori abituali” è non imponibile IVA in base
all’articolo 8, primo comma, lettera c) del DRR 633/1972 e prevede l’applicazione di una marca
da bollo da 2 euro, se l’importo della fattura supera 77,47 euro.
Sono definiti “esportatori abituali” i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od
operazioni intracomunitarie per più del 10% del volume d’affari nell’anno solare precedente
(utilizzo plafond fisso) oppure nei dodici mesi precedenti (utilizzo del plafond mobile).
Questi soggetti hanno la facoltà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’iva nel limite
del plafond, cioè del valore delle cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie nell’anno
precedente. Non possono essere acquistati senza il pagamento dell’iva i fabbricati (anche in
dipendenza di contratti di appalto per la costruzione o di leasing come precisato dalla CM 145 del
1998, paragrafo 7), le aree fabbricabili ed i beni con iva indetraibile.
Per poter usufruire di questa facoltà, il cliente deve inviare una “dichiarazione di intento” con la
relativa ricevuta di invio all’agenzia delle entrate, al fornitore prima dell’effettuazione
dell’operazione con la relativa ricevuta di invio. L’effettuazione dell’operazione coincide con:
-
la consegna o spedizione della merce nella vendita di beni (o emissione della fattura se precedente);
Il pagamento della prestazione nei servizi (o emissione della fattura se precedente).
La dichiarazione di intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal
fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o
ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del dpr 633/1972 e conservata a
norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture
emesse in base ad essa.
La numerazione deve essere distinta con conseguente separata annotazione rispetto a quella
dell’anno precedente (risoluzione ministeriale n. 355803 del 26 luglio 1985) Le dichiarazioni di
intento ricevute nel mese di dicembre con validità a partire dall’anno 2015 verranno numerate dal
ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2015, 2/2015 … rispetto a quella
dell’anno precedente 2014.
Se sulle fatture emesse, su dichiarazione di intento, non sono indicati i numeri ad essa attribuiti
dal compratore che l’ha rilasciata e neanche dal venditore che la emette senza Iva in base ad
essa, si applica la sanzione unica per irregolarità formali, da 258 a 2.065 euro (CM 8/D del
2003 “protocollo procedurale plafond iva”).
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione del decreto semplificazioni (quindi entro
metà aprile), l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana
della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.
Il cedente o prestatore riepilogherà nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento ricevute.
Sanzioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2015
Articolo 7, comma 4-bis del DLgs 471-1997 è sostituito da:
È punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200%, fermo l’obbligo di pagamento del tributo,
il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni (di cui all’articolo 8, primo comma lettera
c) dpr 633/1972) prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di
intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia delle entrate.
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Servizio Fiscale Tributario
10/02/2015