Dichiarazioni di intento

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Dichiarazioni di intento
DICHIARAZIONI DI INTENTO
Nuovo modello dal 1° marzo 2017
E’ stato rivisto, con effetto dal 1° marzo 2017, il modello di dichiarazione di intento che
utilizzano gli esportatori abituali per acquistare “senza IVA” nel limite del plafond.
L’eliminazione della casella relativa al periodo obbliga ad indicare un importo.
È stato approvato un nuovo modello di dichiarazione di intento di acquistare o importare beni e
servizi senza applicazione dell’IVA con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2
dicembre 2016.
Il nuovo modello è utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare
a partire dal 1° marzo 2017.
Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di
effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’IVA ma nelle motivazioni del
provvedimento si legge che consentono tuttavia “un più puntuale monitoraggio ed una migliore
analisi del rischio delle operazioni con dichiarazione di intento, anche al fine di contrastare
fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.
Si riporta di seguito la dichiarazione valida fino al 28 febbraio 2017:
Il dichiarante compila:
• il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il
relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente
all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente
conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo
impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla
dichiarazione d’intento;
• il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza
dell’importo ivi indicato;
• i campi 3 e 4, se la dichiarazione d’intento si riferisce alle operazioni comprese in un
determinato periodo (che non può comunque eccedere l’anno solare) da specificare.
Mentre la dichiarazione a partire dal 1 marzo 2017 sarà solo più per importi:
Il dichiarante compila:
• il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il
relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente
all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente
conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo
impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla
dichiarazione d’intento;
• il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza
dell’importo ivi indicato.
Attenzione
Con risoluzione 120 del 22 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate specifica che nel caso in cui
nella vecchia dichiarazione inviata ad esempio a dicembre, sia indicato il periodo ad esempio dal
1/01/2017 al 31/12/2017, la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da
effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una
nuova dichiarazione di intento utilizzando il nuovo modello.
Nel caso in cui sia stati compilati gli altri campi della dichiarazione di intento (ad esempio
operazioni fino a concorrenza di euro) questa ha validità anche per le operazioni di acquisto
effettuate dopo il 1 marzo 2017.
Il soggetto che riceve la dichiarazione di intento con l’indicazione di “operazioni fino a
concorrenza di euro xxxx” non deve mai superare l’importo indicato. L’esportatore che necessita
di superare tale importo produrrà una nuova dichiarazione.
Chi può acquistare con dichiarazione di intento?
Può acquistare beni e servizi con dichiarazione di intento il soggetto definito “esportatore
abituale” che ha effettuato cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie per più del 10%
del volume d’affari.
Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di fabbricati, di aree fabbricabili e beni e servizi con iva
indetraibile. Inoltre qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con
riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo
17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, (ad es: servizi di pulizia di edifici, installazione di
impianti, fornitura pallet) relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del
reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Tali operazioni,
pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e
non ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633. (Cm 14/2015, par. 9)
Importo acquistabile
Il volume degli acquisti effettuabili con dichiarazione di intento chiamato “plafond” è pari al volume
delle cessioni all’esportazione e intracomunitarie effettuate nell’anno (plafond fisso o solare) o nei
12 mesi precedenti (plafond mobile).
Adempimenti dell’esportatore abituale
Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione,
unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata
al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).
La numerazione delle dichiarazioni d’intento deve essere distinta per competenza, con separata
annotazione rispetto a quella dell’anno precedente, come da R.M. 355803/1985: le dichiarazioni
d’intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l’anno 2017, saranno perciò numerate dal
ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2017, 2/2017 … rispetto a quella
attribuita nel 2016.
Utilizzo dichiarazione di intento in dogana per importazioni
Con risoluzione del 20 maggio 2015 l’Agenzia delle Dogane Prot. 58510/RU chiarisce che le
operazioni di importazione possono essere fatte con la dispensa dalla consegna in dogana della
copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica
all’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di intento per le operazioni di importazione può essere compilata
alternativamente:
• il campo 1 “Una sola operazione per un importo fino a euro”. Occorre inserire il “valore
presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che
tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del
suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, in quanto l’importo effettivo è quello
risultante dalla dichiarazione doganale collegata la dichiarazione d’intento.
• il campo 2 “Operazioni fino a concorrenza di euro”, inserendo in quest’ultimo caso l’importo
corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di
utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.
Gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione
d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione
d’intento valida per più operazioni doganali. Le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate
presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale.
Adempimenti del fornitore
Il fornitore dell’esportatore abituale deve numerare la dichiarazione di intento ricevuta e deve
riportare gli estremi in apposito registro (non vidimato e non bollato). Deve poi verificare la
ricevuta di presentazione inserendo il protocollo nella funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di
intento” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il numero di protocollo della dichiarazione
d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:
- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)
Per la validità della dichiarazione di intento si fa riferimento all’effettuazione delle operazioni,
quindi, per la vendita di beni, la dichiarazione deve arrivare prima della consegna o spedizione, per
le prestazioni di servizi, la dichiarazione deve arrivare prima del pagamento.
La fattura emessa come operazione non imponibile art. 8, primo comma, lettera c) dpr 633/1972,
riporterà gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta.
Occorrerà applicare una marca da bollo da 2 euro nel caso in cui l’importo fatturato sia superiore a
77,47 euro.
Adempimenti dichiarativi
L’esportatore abituale in sede di dichiarazione annuale iva andrà ad indicare nel quadro VC
l’utilizzo del plafond (le immagini si riferiscono alla dichiarazione annuale iva disponibile relativa al
2015):
Il fornitore dell’esportatore abituale andrà invece ad indicare le dichiarazioni di intento ricevute nel
quadro VI della dichiarazione:
Sanzioni
Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell’esportatore abituale che effettua
cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver verificato
telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. (art. 7, comma 4-bis DLgs
471/1997)
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e
approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
23/12/2016