Anno 2015 - ODCEC di Vasto

Transcript

Anno 2015 - ODCEC di Vasto
Anno 2015
N.RF104
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
Pag. 1 / 3
OGGETTO
DICHIARAZIONE DI INTENTO IN DOGANA – NUOVE ISTRUZIONI
RIFERIMENTI
SITO WEB AGENZIA ENTRATE; NOTA DOGANE N. 46452/RU DEL 20/04/2015
CIRCOLARE DEL
22/04/2015
L’AGENZIA HA AGGIORNATO LE ISTRUZIONI DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO
CONSENTENDO IMPORTAZIONI FINO A CONCORRENZA DEL PLAFOND DISPONIBILE
Lo scorso 20/04/2015, l’Agenzia ha modificato le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni di intento
riferite al modello approvato lo scorso 12/12/2014 sulla base della disciplina di cui al DLgs.175/2014.
In particolare, le “nuove” istruzioni recepiscono il contenuto della RM 38/2015 secondo cui:
 è possibile presentare in Dogana un’unica dichiarazione di intento
 relativa a più operazioni di importazione
 fino a concorrenza del plafond utilizzabile nell'anno di riferimento.
Pertanto, a seguito della suddetta risoluzione, anche per le importazione (analogamente all'acquisto di beni
e servizi da soggetti nazionali), potrà essere compilato alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 della
dichiarazione di intento, inserendo in quest’ultimo caso l'ammontare del plafond IVA che si presume di
utilizzare per effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) nel periodo di riferimento.
Nonostante la modifica alle istruzioni, l’Agenzia delle Dogane, con la nota 46452/2015 ha affermato che:
a) con una successiva Nota:
 sarà comunicata la data a partire dalla quale saranno disponibili le procedure da utilizzare in Dogana per
le dichiarazioni di intento relative a più importazioni.
 saranno diramate le istruzioni relative l’attivazione dei controlli bloccanti che consentiranno la
dispensa dalla consegna in Dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento trasmessa alle
Entrate e delle relative ricevute di presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento
b) dal 21/04 sono stati attivati dei controlli bloccanti "che comporteranno il rifiuto della registrazione
della dichiarazione doganale" in caso di mancato rispetto delle modalità di compilazione di cui alla
Nota 17631/2015, fornendo indicazioni dell’errore riscontrato. Ciò in quanto è stato riscontrato
un’altissima percentuale di errori, da parte degli importatori, nel riportare gli estremi delle dichiarazioni
di intento; la corretta indicazione di tali estremi costituisce, infatti, requisito imprescindibile per i
controlli incrociati con la banca dati delle dichiarazioni presentate alle Entrate.
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
Come noto, per effetto del cd Decreto “Semplificazioni” (DLgs.175/2014), ricade ora sull’esportatore abituale
l’obbligo di comunicare al Fisco le dichiarazioni d’intento emesse; in particolare si rammenta che:
ESPORTATORE
ABITUALE
 deve comunicare telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse
 deve inviare al fornitore/Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di
presentazione di avvenuta presentazione della stessa
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected]
Redazione Fiscale
FORNITORE
Info Flash 104/2015
Pag. 2 / 3
 potrà effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo aver
riscontrato in via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento
all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale;
 dovrà riepilogare le dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale
Con la recente RM 38/2015, l’Agenzia semplifica la presentazione delle dichiarazioni d’intento in Dogana.
In particolare, dopo aver richiamato la RM 355235/85 in base alla quale per le importazioni di beni la
dichiarazione d’intento va presentata in Dogana per ogni singola operazione, si precisa che l’art. 20 DLgs
175/2014 prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati
delle dichiarazioni d’intento, fornendo così un nuovo strumento per l’attività di controllo.
Tali nuova modalità di controllo permettono di “superare” il contenuto della RM 355235/85.
Tenuto conto delle norme applicabili e dei rafforzati strumenti di controllo, l’Agenzia ammette quindi che,
analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali:
 una dichiarazione di intento possa riguardare diverse operazioni doganali di importazione
 fino a concorrenza del plafond da utilizzarsi nell’anno di riferimento
LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
A seguito delle nuove indicazioni, l’Agenzia ha provveduto ad “aggiornare” le istruzioni per la compilazione
del modello DI, consentendo all’esportatore abituale che intende importare beni senza applicazione
dell’IVA di compilare nel riquadro “Dichiarazione” alternativamente il campo 1 o il campo 2 indicando:
campo 1
campo 2
l’ammontare della quota parte del plafond Iva che si presume di utilizzare per effettuare
importazioni nel periodo di riferimento.
Si rammenta, infatti, che nell’importo da indicare a campo 1, dovendo far riferimento
all’“imponibile doganale”, l’esportatore abituale deve tener conto anche, ad esempio, dei
diritti doganali e delle spese di inoltro nel territorio comunitario.
Secondo le Dogane (Nota 17631/2015), la “cautela” nella quantificazione di detto
ammontare è un invito a stimare l’importo “in eccesso” piuttosto che “in difetto”, fermo
restando che l’effettivo utilizzo del plafond sarà quello risultante dalla bolletta doganale.
l’ammontare che si intende “destinare” alle importazioni
Nota: gli importi da indicare nei campi contenuti nella dichiarazione vanno indicati alla al centesimo di euro.
X
2015
BENI
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected]
Redazione Fiscale
Info Flash 104/2015
Pag. 3 / 3
X
PRECISAZIONI DALLE DOGANE
Nonostante la modifica apportata alle istruzioni a seguito della RM 38/2015, l’Agenzia delle Dogane, con la
recente nota n.46452/2015 ha affermato che non sono ancora disponibili le procedure da utilizzare in
Dogana per le dichiarazioni di intento con riferimento a più importazioni.
Tuttavia, la stessa Agenzia delle Dogane con successiva Nota comunicherà:
 la data a partire dalla quale saranno disponibili le procedure che permettono l’utilizzo in Dogana della
dichiarazione di intento valida per più operazioni.
 le istruzioni relative all’attivazione dei controlli bloccanti che consentiranno la dispensa dalla consegna
in Dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento, già trasmesse telematicamente alle Entrate
In attesa dell’attivazione di tali procedure, l’Agenzia rende noto che, dal 21/04/2015, sono attivati dei
controlli bloccanti laddove nella dichiarazione di importazione non siano correttamente indicati i singoli
che la compongono, con riferimento a ciascuna dichiarazione di intento corrispondente.
Ciò in considerazione del fatto che:
 l’Agenzia ha riscontrato un’altissima percentuale di errori, da parte degli importatori, nel riportare gli
estremi delle dichiarazioni di intento
 la corretta indicazione di tali estremi costituisce requisito imprescindibile per i controlli incrociati con la
banca dati delle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate.
Per cui fino a quando “non si ridurrà la percentuale di errori di compilazione di compilazione riguardanti gli
estremi della dichiarazione d’intento”, non sarà consentito l’utilizzo lettere di intento per più operazioni.
La corretta compilazione della casella 44 del DAU (“Documenti presentati/Certificati”), alla luce delle nuove
modalità di trasmissione delle lettere di intento, è stata diffusa con la nota Dogane n. 17631/2015.
In particolare, per quanto riguarda l’importo dell’operazione per la quale è stata presentata la lettera di
intento, l’importatore dovrà indicare:
 un “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA
 tenendo conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell’imponibile.
Solo a conclusione dell’operazione doganale, può essere determinato l’importo esatto della base
imponibile IVA della merce da importare; infatti, a norma dell’art.69 DPR 633/72 concorrono a determinare
tale importo, oltre al valore di fattura, i dazi, l’assicurazione e il trasporto della merce a destino (elementi
che non sono noti al momento di presentazione della lettera di intento).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected]