Anno 2015 - ODCEC di Vasto
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Anno 2015 N.RF104 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 3 OGGETTO DICHIARAZIONE DI INTENTO IN DOGANA – NUOVE ISTRUZIONI RIFERIMENTI SITO WEB AGENZIA ENTRATE; NOTA DOGANE N. 46452/RU DEL 20/04/2015 CIRCOLARE DEL 22/04/2015 L’AGENZIA HA AGGIORNATO LE ISTRUZIONI DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO CONSENTENDO IMPORTAZIONI FINO A CONCORRENZA DEL PLAFOND DISPONIBILE Lo scorso 20/04/2015, l’Agenzia ha modificato le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni di intento riferite al modello approvato lo scorso 12/12/2014 sulla base della disciplina di cui al DLgs.175/2014. In particolare, le “nuove” istruzioni recepiscono il contenuto della RM 38/2015 secondo cui: è possibile presentare in Dogana un’unica dichiarazione di intento relativa a più operazioni di importazione fino a concorrenza del plafond utilizzabile nell'anno di riferimento. Pertanto, a seguito della suddetta risoluzione, anche per le importazione (analogamente all'acquisto di beni e servizi da soggetti nazionali), potrà essere compilato alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 della dichiarazione di intento, inserendo in quest’ultimo caso l'ammontare del plafond IVA che si presume di utilizzare per effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) nel periodo di riferimento. Nonostante la modifica alle istruzioni, l’Agenzia delle Dogane, con la nota 46452/2015 ha affermato che: a) con una successiva Nota: sarà comunicata la data a partire dalla quale saranno disponibili le procedure da utilizzare in Dogana per le dichiarazioni di intento relative a più importazioni. saranno diramate le istruzioni relative l’attivazione dei controlli bloccanti che consentiranno la dispensa dalla consegna in Dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento trasmessa alle Entrate e delle relative ricevute di presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento b) dal 21/04 sono stati attivati dei controlli bloccanti "che comporteranno il rifiuto della registrazione della dichiarazione doganale" in caso di mancato rispetto delle modalità di compilazione di cui alla Nota 17631/2015, fornendo indicazioni dell’errore riscontrato. Ciò in quanto è stato riscontrato un’altissima percentuale di errori, da parte degli importatori, nel riportare gli estremi delle dichiarazioni di intento; la corretta indicazione di tali estremi costituisce, infatti, requisito imprescindibile per i controlli incrociati con la banca dati delle dichiarazioni presentate alle Entrate. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE Come noto, per effetto del cd Decreto “Semplificazioni” (DLgs.175/2014), ricade ora sull’esportatore abituale l’obbligo di comunicare al Fisco le dichiarazioni d’intento emesse; in particolare si rammenta che: ESPORTATORE ABITUALE deve comunicare telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse deve inviare al fornitore/Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione di avvenuta presentazione della stessa CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] Redazione Fiscale FORNITORE Info Flash 104/2015 Pag. 2 / 3 potrà effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo aver riscontrato in via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale; dovrà riepilogare le dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale Con la recente RM 38/2015, l’Agenzia semplifica la presentazione delle dichiarazioni d’intento in Dogana. In particolare, dopo aver richiamato la RM 355235/85 in base alla quale per le importazioni di beni la dichiarazione d’intento va presentata in Dogana per ogni singola operazione, si precisa che l’art. 20 DLgs 175/2014 prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento, fornendo così un nuovo strumento per l’attività di controllo. Tali nuova modalità di controllo permettono di “superare” il contenuto della RM 355235/85. Tenuto conto delle norme applicabili e dei rafforzati strumenti di controllo, l’Agenzia ammette quindi che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali: una dichiarazione di intento possa riguardare diverse operazioni doganali di importazione fino a concorrenza del plafond da utilizzarsi nell’anno di riferimento LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI A seguito delle nuove indicazioni, l’Agenzia ha provveduto ad “aggiornare” le istruzioni per la compilazione del modello DI, consentendo all’esportatore abituale che intende importare beni senza applicazione dell’IVA di compilare nel riquadro “Dichiarazione” alternativamente il campo 1 o il campo 2 indicando: campo 1 campo 2 l’ammontare della quota parte del plafond Iva che si presume di utilizzare per effettuare importazioni nel periodo di riferimento. Si rammenta, infatti, che nell’importo da indicare a campo 1, dovendo far riferimento all’“imponibile doganale”, l’esportatore abituale deve tener conto anche, ad esempio, dei diritti doganali e delle spese di inoltro nel territorio comunitario. Secondo le Dogane (Nota 17631/2015), la “cautela” nella quantificazione di detto ammontare è un invito a stimare l’importo “in eccesso” piuttosto che “in difetto”, fermo restando che l’effettivo utilizzo del plafond sarà quello risultante dalla bolletta doganale. l’ammontare che si intende “destinare” alle importazioni Nota: gli importi da indicare nei campi contenuti nella dichiarazione vanno indicati alla al centesimo di euro. X 2015 BENI CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected] Redazione Fiscale Info Flash 104/2015 Pag. 3 / 3 X PRECISAZIONI DALLE DOGANE Nonostante la modifica apportata alle istruzioni a seguito della RM 38/2015, l’Agenzia delle Dogane, con la recente nota n.46452/2015 ha affermato che non sono ancora disponibili le procedure da utilizzare in Dogana per le dichiarazioni di intento con riferimento a più importazioni. Tuttavia, la stessa Agenzia delle Dogane con successiva Nota comunicherà: la data a partire dalla quale saranno disponibili le procedure che permettono l’utilizzo in Dogana della dichiarazione di intento valida per più operazioni. le istruzioni relative all’attivazione dei controlli bloccanti che consentiranno la dispensa dalla consegna in Dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento, già trasmesse telematicamente alle Entrate In attesa dell’attivazione di tali procedure, l’Agenzia rende noto che, dal 21/04/2015, sono attivati dei controlli bloccanti laddove nella dichiarazione di importazione non siano correttamente indicati i singoli che la compongono, con riferimento a ciascuna dichiarazione di intento corrispondente. Ciò in considerazione del fatto che: l’Agenzia ha riscontrato un’altissima percentuale di errori, da parte degli importatori, nel riportare gli estremi delle dichiarazioni di intento la corretta indicazione di tali estremi costituisce requisito imprescindibile per i controlli incrociati con la banca dati delle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate. Per cui fino a quando “non si ridurrà la percentuale di errori di compilazione di compilazione riguardanti gli estremi della dichiarazione d’intento”, non sarà consentito l’utilizzo lettere di intento per più operazioni. La corretta compilazione della casella 44 del DAU (“Documenti presentati/Certificati”), alla luce delle nuove modalità di trasmissione delle lettere di intento, è stata diffusa con la nota Dogane n. 17631/2015. In particolare, per quanto riguarda l’importo dell’operazione per la quale è stata presentata la lettera di intento, l’importatore dovrà indicare: un “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA tenendo conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell’imponibile. Solo a conclusione dell’operazione doganale, può essere determinato l’importo esatto della base imponibile IVA della merce da importare; infatti, a norma dell’art.69 DPR 633/72 concorrono a determinare tale importo, oltre al valore di fattura, i dazi, l’assicurazione e il trasporto della merce a destino (elementi che non sono noti al momento di presentazione della lettera di intento). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [email protected]