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Provincia di Salerno Commissione per le pari opportunità della Provincia di Salerno Non c’é Pace Senza Giustizia Provincia di Salerno Non c’é Pace Senza Giustizia Commissione per le pari opportunità della Provincia di Salerno a cura di Antonella Dentamaro Stampa: xpress, roma Fotografie e progetto grafico Aurelio Candido nelle immagini: Una manifestazione festosa di donne e uomini contro le mutilazioni genitali femminili che si è tenuta a Gibuti in occasione della Conferenza internazionale contro le mutilazioni genitali femminili organizzata da “Non c’è Pace Senza Giustizia nel 2006 introduzione Introduzione In Italia, del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili si parla solo da qualche anno. É invece sempre più importante averne una conoscenza esatta, perché il nostro è un Paese con un alto tasso di immigrazione dal continente africano e la nostra società è in via di trasformazione. Anche per i nostri cittadini immigrati è necessario avere informazioni corrette sulle leggi che riguardano questa pratica tradizionale, nonché sugli strumenti che le istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione delle donne che vogliono sottrarsi alla pratica o hanno bisogno di assistenza legale e sociosanitaria. Questa pubblicazione ha lo scopo di informare su cosa sono le mutilazioni genitali femminili, quali le conseguenze che esse producono, quali sono le iniziative internazionali per l’abbandono di questa pratica tradizionale e quali sono le leggi in vigore in Italia e in Africa. Cosa sono le mutilazioni genitali femminili (MGF) Cosa sono le mutilazioni genitali femminili Le mutilazioni dei genitali femminili (MGF) sono una pratica tradizionale presente in 28 paesi dell’Africa Sub-sahariana e in Egitto, che consiste nell’ablazione totale o parziale del clitoride, delle piccole labbra e – nella forma nota con il nome di infibulazione – nelle cucitura delle grandi labbra in modo da restringere l’apertura vaginale lasciando solo un piccolo foro per il passaggio del flusso mestruale e dell’urina. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che siano già state sottoposte alla pratica 130 milioni di donne nel mondo e che 3 milioni di bambine siano a rischio ogni anno. Le MGF hanno gravi conseguenze sul piano psicofisico sia immediate – con il rischio di emorragie a volte mortali, infezioni, shock – che a lungo termine, quali cisti, difficoltà nei rapporti sessuali e nel parto con il rischio di morte per la madre o per il bambino. Esistono quattro tipi di MGF: - la circoncisione (I tipo), che consiste nella resezione del prepuzio clitorideo con o senza l’escissione di parte o dell’intera clitoride; - l’escissione (II tipo), ovvero la resezione del prepuzio e della clitoride e la rimozione parziale o totale delle piccole labbra; - l’infibulazione o circoncisione faraonica (III tipo), la forma di mutilazione genitale tipica dei paesi del Corno d’Africa e che consiste nella escissione parziale o totale dei genitali esterni. I due lati della vulva vengono poi cuciti con una sutura o con spine, riducendo in tal modo la dimensione dell’orifizio della vulva e lasciando solo un piccolo passaggio nell’estremità inferiore, per l’emissione del flusso mestruale e dell’urina. - Il quarto tipo include varie pratiche di manipolazione degli organi genitali femminili: piercing, pricking, incisione della clitoride e/o delle labbra; allungamento della clitoride e/o delle labbra; cauterizzazione per ustione della clitoride e dei tessuti circostanti; raschiatura dell’orifizio vaginale (angurya cuts) o taglio della vagina (gishiri cuts); introduzione di sostanze corrosive nella vagina per causare sanguinamento oppure immissione di erbe allo scopo di restringere la vagina. Le MGF si applicano a tutte le donne di un determinato gruppo etnico o di una determinata società e si svolgono secondo tempi e periodicità stabilite. In genere le bambine vengono operate in una determinata stagione o mese dell’anno secondo scadenze periodiche, che variano da una etnia all’altra. Anche l’età in cui vengono fatti gli interventi cambia a seconda delle etnie e del tipo di mutilazione. In genere la clitoridectomia viene praticata nel periodo della primissima infanzia (dal 3° al 40° giorno di vita) soprattutto nelle società cristiane e tra i 4 e i 14 anni nelle società musulmane e animiste. L’età dell’infibulazione varia invece dai 3 ai 12 anni e rari sono i casi di interventi nel periodo neo-natale. Origine delle MGF Nonostante questa pratica sia spesso attribuita ai dettami della fede musulmana o cristiana, le MGF precedono storicamente l’avvento di queste religioni e non possono quindi trovare giustificazione in esse. Secondo alcune ipotesi, l’escissione risale all’antico Egitto, ma la si ritrova anche a Roma, dove era praticata sulle schiave e appare legata ad aspetti patrimoniali del corpo femminile. Sempre a Roma troviamo l’infibulazione - un termine d’origine latina - che inizialmente designava un’operazione esclusivamente maschile. Si trattava di una specie di spilla - fibula - che veniva applicata ai giovani per impedire loro di avere rapporti sessuali. Ma il centro della diffusione dell’infibulazione femminile sembra che sia stato l’Egitto faraonico, come attesterebbe la denominazione di “circoncisione faraonica”. Comunque ad oggi l’origine delle mutilazioni dei genitali femminili sembra destinata a restare indeterminata. L’unica cosa certa è che non è stato l’Islam a introdurre in Africa le mutilazioni dei genitali femminili che erano già presenti in loco assai prima della sua diffusione. Si tratta infatti di usanze indigene profondamente radicate nelle società locali e preesistenti alla penetrazione dell’Islam nell’Africa Sub-sahariana e centroorientale. Origine delle MGF Significati e simboli Significati e simboli Al di là delle origini lontane, le MGF sono un istituto tuttora molto attivo nel determinare la vita di relazione e di scambi su cui si basa l’organizzazione sociale di gran parte delle società africane Il profondo radicamento delle MGF è dovuto a una complessa serie di fattori che pur variando da un’etnia all’altra presentano alcuni tratti comuni. Si tratta del ruolo fondamentale che tale tipo di pratiche tradizionali ha nella costruzione dell’identità di genere e nella formazione dell’appartenenza etnica, oltre che nella definizione dei rapporti tra i sessi e le generazioni. Per pratiche tradizionali si intende quegli atti abituali, di uso comune, che sono stati trasmessi dalla generazione passata e che con molta probabilità saranno passati a quella successiva. Le mutilazioni dei genitali femminili sono pratiche tradizionali che rientrano nell’ambito dei riti di passaggio, ovvero di quelle pratiche cerimoniali che guidano, controllano e regolamentano i mutamenti di status, di ruolo o di età delle persone e così facendo scandiscono le varie fasi del ciclo di vita trasformandole in un percorso ordinato e dotato di senso. In particolare esse sono una componente fondamentale dei riti di iniziazione attraverso cui nelle società tradizionali si diventa “donna”. Le mutilazioni dei genitali femminili sono anche la porta di accesso alla propria comunità, sono un rituale di ingresso come lo è ad esempio il battesimo per i cattolici, e come tali costituiscono un punto di non ritorno, che separa chi è dentro da chi sta fuori. Questo vale per tutti i membri di una comunità, uomini e donne, anche se vigono modalità di accesso distinte. Nelle società africane non sono infatti solo i corpi femminili a essere segnati o mutilati, ma anche quelli dei giovani maschi. L’importanza del contesto L’importanza del contesto Il contesto che conferisce senso alla pratica culturale delle mutilazioni dei genitali femminili è un sistema complesso di strategie matrimoniali, fondate sul prezzo della sposa, a cui si accompagnano una serie di tratti secondari che variano da un’etnia all’altra. In altre parole le mutilazioni dei genitali femminili sono una componente fondamentale del matrimonio in Africa, poiché contribuiscono a regolare la gestione delle risorse e la rete complessa degli scambi e delle relazioni sociali. La famiglia del futuro marito versa alla famiglia della futura moglie un compenso in cambio di una donna illibata, intatta, vergine, possibilmente chiusa oppure escissa a dovere in modo da scoraggiarne desideri e rapporti prematrimoniali. Queste sono tutte condizioni indispensabili pena il rinvio della malcapitata alla sua famiglia di origine la prima notte di nozze. Tenere presente questo complesso sistema economico-simbolico significa smettere di guardare alle mutilazioni dei genitali femminili come a una pratica culturale fuori contesto, o ad una stravaganza esotica in grado solo di rimandarci alla categoria dei “fenomeni culturali”. Qualcosa sta cambiando L’origine oscura delle MGF è resa ancora più oscura dal silenzio che le ha sempre circondate e che ha contribuito a farne un argomento tabù per le genti africane, ma anche a proteggerle dalla curiosità indiscreta di noi occidentali. In questo silenzio rientra anche la tacita complicità dell’Occidente che ha preferito in maniere diverse ignorare le MGF, trincerandosi dietro una inusuale forma di rispetto delle tradizioni locali. Da qualche anno però il silenzio ha lasciato il posto ad un dibattito che sta trasformando le MGF in una nuova questione sociale legata al rispetto dei diritti umani e alla salvaguardia della salute delle donne e delle bambine. Questa fuoriuscita dal cono d’ombra è il risultato di anni di campagne di sensibilizzazione promosse da organizzazioni africane ed internazionali, oltre che dalle varie agenzie delle Nazioni Unite, ma è anche il risultato dei provvedimenti legislativi presi da alcuni governi locali. In un’ottica più generale è il segnale che anche questa pratica arcaica e segreta è ormai entrata nell’area dei processi di modernizzazione di molte popolazioni africane. Qualcosa sta cambiando Diffusione del fenomeno in Africa il fenomeno in Africa I dati più affidabili ed esaurienti sulla prevalenza delle mutilazioni genitali femminili sono forniti dalle indagini DHS (Demographics and Health Surveys) e dalle indagini MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys). Attualmente tali dati sono disponibili per 18 paesi. Prevalenza delle MGF tra le donne di età tra 15 e 49 anni Paese Tipo e data dell’indagine Tasso di prevalenza nazionale delle MGF (%) Benin Burkina Faso Ciad (provvisorio) Costa d’Avorio Egitto* Eritrea Etiopia Ghana Guinea Kenya Mali Mauritania Niger Nigeria Repubblica Centroafricana Sudan*+ Tanzania Yemen* DHS 2001 DHS 2003 DHS 2004 DHS 1998-9 DHS 2003 DHS 2002 DHS 2000 DHS 2003 DHS 1999 DHS 2003 DHS 2001 DHS 2000-1 DHS 1998 DHS 2003 17 77 45 45 97 89 80 5 99 32 92 71 5 19 MICS 2000 36 MICS 2000 DHS 1996 DHS 1997 90 18 23 * Il campione è composto di donne che sono state sposate + Le indagini sono state condotte nel Sudan settentrionale La legge in Italia La legge in Italia Il 9 gennaio 2006 è entrata in vigore la legge numero 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. Questa legge è composta di due parti: una prima parte che prevede azioni a livello nazionale ed internazionale per prevenire nonché per favorire l’abbandono definitivo della pratica e una seconda parte che punisce chi pratica le MGF. É particolarmente significativo il fatto che il Parlamento italiano abbia scelto di strutturare la legge sottolineando la priorità degli aspetti di prevenzione a quelli sanzionatori: è l’unica legge al mondo infatti che prevede fondi da destinare in campagne informative, preventive e di assistenza sanitaria. promuovere l’abbamdono dellepratiche Cosa prevede la legge italiana per promuovere l’abbandono della pratica delle MGF Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è preposto al coordinamento delle attività di prevenzione, assistenza e informazione sulle MGF. Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, e il Ministero degli Affari Esteri hanno la responsabilità di condurre le attività e di investire i fondi previsti per la loro attuazione. L’informazione Campagne informative La legge prevede le seguenti campagne di informazione: - campagne rivolte ai cittadini immigrati dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di MGF; - iniziative da condurre insieme alle organizzazioni no profit e con le comunità di immigrati per sviluppare l’integrazione socioculturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; - organizzazione di corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza; programmi di aggiornamento sulle MGF per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo; - promozione del monitoraggio dei casi di MGF presso le strutture sanitarie e i servizi sociali. Formazione del personale sanitario Formazione del personale sanitario Il Ministero della Salute ha il compito di redigere le linee guida destinate al personale medico e sanitario relative alla prevenzione, all’assistenza e alla riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a questa pratica. numero verde Istituzione di un numero verde Il Ministero dell’Interno ha il compito di istituire un numero verde al quale chiunque può rivolgersi per chiedere informazione sui centri di assistenza, sulle organizzazioni che si occupano di MGF o anche per segnalare casi di mutilazione dei genitali femminili verificatisi sul territorio italiano. Cooperazione Programmi di cooperazione internazionale Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo finalizzati alla promozione dei diritti delle donne condotti dal Ministero degli Affari Esteri, sono previsti progetti di formazione e informazione nei paesi a tradizione escissoria volti a scoraggiare tali pratiche. Inoltre è prevista la creazione di centri antiviolenza che possano dare accoglienza alle donne che vogliano sottrarsi a tali pratiche o che vogliano sottrarvi le proprie figlie o parenti minorenni. Come la legge italiana punisce chi pratica le MGF Come la legge italiana punisce chi pratica le MGF La legge sancisce che praticare le MGF in Italia è un reato. Le sanzioni previste dall’articolo 583bis del Codice Penale sono le seguenti: - reclusione da tre a sette anni; - la pena è aumentata di un terzo se la pratica viene commessa a danno di una minore e anche se essa è praticata a fini di lucro; - queste disposizioni si applicano anche qualora la mutilazione venga praticata all’estero ai danni di una cittadina italiana o di una cittadina straniera residente in Italia; - le stesse disposizioni si applicano anche qualora la mutilazione venga praticata all’estero da un cittadino italiano o un cittadino straniero residente in Italia; - qualora sia un medico o un paramedico a praticare la mutilazione, oltre alle pene detentive è prevista anche l’interdizione alla professione da tre a dieci anni. La legge negli altri Paesi occidentali I Paesi europei che hanno leggi specifiche contro Gli altri Paesi le MGF, oltre all’Italia, sono la Svezia, la Gran Bretagna e la Norvegia. Vi sono altri paesi che proibiscono le MGF nell’ambito delle norme contro la violenza sui minori o contro le violenze fisiche in generale: Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti. Le MGF nel contesto delle Nazioni Unite La condanna della pratica delle MGF nel contesto internazionale si articola sotto tre aspetti: - la tutela dei diritti umani (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani); - la tutela dei diritti della donna (Dichiarazione di Pechino sui diritti delle Donne); - la tutela dei diritti dei bambini (Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini). Numerosi sono i documenti ufficiali delle Nazioni Unite che condannano la pratica: ciascuno di essi richiama innanzitutto l’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel contesto delle Nazioni Unite “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a punizioni crudeli, inumane e degradanti”, per poi articolarsi in modo più dettagliato nel riferimento esplicito alle mutilazioni genitali femminili. Il Protocollo di Maputo Il protocollo di Maputo Nel luglio del 2003 l’Unione Africana ha adottato il Protocollo aggiuntivo alla Carta africana dei diritti umani che riguarda i diritti delle donne. In questo documento, entrato in vigore nel dicembre 2005, vengono specificate le misure relative all’eliminazione delle discriminazioni contro le donne. In particolare nell’articolo 5 del Protocollo si specifica che le pratiche definite tradizionali e gravemente lesive per le donne, comprese le MGF, devono essere proibite e condannate: Articolo 5 Eliminazione delle pratiche pregiudizievoli Gli Stati Parti proibiscono e condannano ogni forma di pratiche pregiudizievoli che si ripercuotono negativamente sui diritti umani delle donne e contrari agli standard internazionalmente riconosciuti. Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa o di altro tipo per eliminare tali pratiche, comprese le seguenti: sensibilizzazione in tutti i settori sociali in tema di pratiche pregiudizievoli attraverso l’informazione, l’educazione formale e informale e programmi di recupero; proibizione, anche attraverso provvedimenti legislativi forniti di adeguata sanzione, tutte le forme di mutilazioni genitali femminili, scarificazioni, trattamento medico o paramedico delle mutilazioni genitali femminili e ogni altra pratica, al fine di sradicarle; previsione delle forme necessarie di sostegno alle vittime delle pratiche pregiudizievoli attraverso servizi essenziali quali servizi medici, legali, sostegno giudiziario, assistenza emotiva e psicologica, nonché formazione professionale al fine di rendere le donne capaci di sostenersi reciprocamente; protezione delle donne che corrono il rischio di essere sottoposte a pratiche pregiudizievoli o ad ogni altra forma di violenza, abuso e intolleranza. Le leggi in Africa Tutti i paesi membri dell’Unione Africana che ratificano il Protocollo di Maputo si impegnano ad attuare le sue disposizioni a livello nazionale, modificando o emanando nuove leggi in accordo con esso. A 31 ottobre 2007, i paesi membri che hanno ratificato il documento sono i seguenti: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Comoros, Gibuti, Gambia, Libia, Lesotho, Mali, Malawi, Mozambico, Mauritania, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sud Africa, Senegal, Seychelles, Tanzania, Togo, Zambia. Le leggi in Africa Grazie alle campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle MGF molti paesi africani hanno emanato leggi che vietano la pratica e prevedono pesanti sanzioni per coloro che sottopongono le bambine alla mutilazione degli organi genitali. Tali disposizioni si accordano a quanto previsto dal Protocollo di Maputo, il documento dell’Unione Africana sui diritti delle donne che vede crescere di giorno in giorno l’adesione dei paesi membri dell’UA. Benin Legge n. 2003-03 approvata il 3 marzo del 2003. Essa vieta e prevede sanzioni nei confronti della pratica delle mutilazioni genitali femminili. Burkina Faso Legge n. 43\96\ADP emanata il 13 novembre del 1996. Essa vieta e punisce coloro che violano l’integrità fisica e psicologica delle bambine con la pratica delle mutilazioni genitali femminili, con una detenzione che va da sei mesi a tre anni. Camerun non esiste una legge specifica sulle MGF e nessuna disposizione del Codice Penale. Tuttavia esistono disposizioni che riguardano i danni corporali agli articoli 277-281 del Codice Penale. Repubblica Centroafricana nel 1996 il Presidente della Repubblica ha emanato un’ordinanza che proibisce la pratica delle MGF. Ciad Legge n. 6\PR\2002. Tale legge riguarda la promozione della salute riproduttiva e prevede anche disposizioni contro le MGF. Costa d’Avorio Legge che vieta le MGF, approvata nel 1998. Repubblica Democratica del Congo non esistono disposizioni specifiche sulle MGF ma gli articoli 46-48 del Codice Penale sulle ingiurie corporali intenzionali può essere richiamato anche per le MGF. Gibuti nel 1995 è stato emendato il Codice Penale con l’inclusione della proibizione delle MGF. All’articolo 333 sono punibili tutti gli atti di violenza verso le donne con la detenzione fino a 5 anni. Egitto un decreto ministeriale del 1996 proibisce le MGF. Eritrea con il proclama n. 158/2007, l’Eritrea mette al bando la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Tale disposizione prevede, oltre a pesanti multe in denaro, la detenzione da un minimo di due fino a un massimo di dieci anni in caso di morte della bambina. Ghana all’art. 26 (2) della Costituzione sono proibite tutte le pratiche tradizionali lesive per il fisico o la mente delle persone. All’art 39 (2) sono vietate tutte le pratiche tradizionali che sono ingiuriose e dannose. Nel 1994 un’emendamento del Codice Penale ritiene le MGF un reato penale. All’Art 69 A si impone una detenzione fino a tre anni. Guinea nel febbraio del 2006 è stata approvata una legge contro le MGF. Al capitolo 2 della legge è prevista una sanzione per chi pratica le MGF sia con il metodo tradizionale che con soluzioni medicalizzate. All’articolo 9 è invece previsto dai sei ai due anni di detenzione per chi pratica le MGF. Kenya il Children Act n.8 del 2001 proibisce le mutilazioni genitali femminili sulle bambine sotto i 18 anni. Mali la legge n.02-044 del 24 giugno del 2002 sulla salute riproduttiva mette al bando le MGF. L’ordinanza 04-019 incorpora le disposizioni del Protocollo di Maputo nella legge. Mauritania con l’ordinanza n.015-2005 al capitolo II articolo 12 del Codice Penale si proibiscono le pratiche di MGF sulle bambine e sulle ragazze al di sotto dei 18 anni. La pena prevista è di 4 anni di carcere. Niger la Legge n. 025-2003 emenda il Codice Penale e vieta tutte le forme di MGF (articoli 232.1-232.3). Nigeria non esistono ancora leggi federali che vietano le MGF. Tuttavia alcuni stati hanno emanato disposizioni che le proibiscono, come gli stati di Edo, Ogun, Cross River, Osun, Rivers. Senegal nel gennaio del 1999 è stato emendato il Codice Penale e all’art 299 le MGF vengono proibite e rese penalmente perseguibili. Tanzania il Codice Penale è stato emendato nel 1998. All’art 169 le MGF vengono rese penalmente perseguibili. Togo la legge n. 98-016 proibisce la pratica. All’articolo 3 si dichiara che tutte le persone che eseguono MGF sono punibili per danno fisico causato intenzionalmente con la detenzione da 2 mesi a 5 anni. All’articolo 5 si prevede che quando le MGF provocano la morte della vittima la pena prevista va dai 5 ai 10 anni. All’articolo 6 si prevedono pene da 1 mese ad 1 anno per coloro che non rendono noto all’autorità pubblica della perpetrazione di MGF, inclusi parenti o complici. Il progetto internazionale patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri italiano “Costruire un movimento globale per l’abbandono delle mutilazioni genitali femminili in una generazione” Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha finanziato, nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, un progetto internazionale che vede la collaborazione tra UNICEF, Non c’è Pace Senza Giustizia, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo e l’organizzazione senegalese TOSTAN. Questo progetto è destinato ai paesi dell’Africa Subsahariana e prevede una serie di attività nell’ambito dell’informazione, della prevenzione e della promozione di leggi sulle mutilazioni genitali femminili. Le iniziative che verranno condotte da Non c’è Pace Senza Giustizia nell’ambito del progetto coordinato da UNICEF, avranno come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo di un contesto sociale e politico favorevole all’abbandono delle FGM intervenendo in modo specifico nell’ambito della promozione e della protezione dei diritti delle donne e delle bambine. In particolare gli obiettivi specifici saranno i seguenti: - contribuire a sviluppare la capacità dei paesi membri dell’Unione Africana nella revisione, stesura e rafforzamento di leggi specifiche contro le MGF; - promuovere e favorire la cooperazione e la collaborazione tra Governi e società civile nei paesi affetti dalla pratica; - promuovere la ratifica del Protocollo di Maputo e sollecitare dichiarazioni pubbliche di impegno per l’abbandono delle MGF ai più alti livelli di governo nazionale e regionale. Il progetto è destinato all’Africa Sub-sahariana e prevede una intensa collaborazione con diverse organizzazioni locali di grande esperienza sul territorio. Esso comprende un complesso lavoro di studio e documentazione, alcuni appuntamenti pubblici in collaborazione con i governi e il distaccamento di esperti giuridici presso i paesi selezionati per assistere i legislatori nella stesura di disegni di legge contro le MGF o nell’adeguamento delle leggi interne al Protocollo di Maputo. Non c’è Pace Senza Giustizia Non c’è Pace Senza Giustizia (NPSG) è un’associazione senza fini di lucro, costituita nel 1994 a seguito di una campagna del Partito Radicale Transnazionale (PRT) per l’istituzione del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia e del Tribunale Penale Internazionale, che lavora per la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto e della giustizia internazionale. Gli attuali campi di azione di NPSG includono la promozione delle riforme democratiche nella regione del Medio Oriente e Nord Africa, attraverso la creazione di un dialogo costruttivo tra governi, parlamenti e società civile; una campagna per la ratifica e l’effettiva implementazione del Protocollo di Maputo sui diritti delle donne in Africa e in particolare sull’eradicazione delle mutilazioni genitali femminili; il rafforzamento di un efficace sistema di giustizia penale internazionale per la prevenzione, la deterrenza e il perseguimento di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. La strategia di NPSG è volta a diffondere consapevolezza e a stimolare il dibattito pubblico, anche attraverso l’organizzazione di eventi quali conferenze o seminari in cooperazione con governi e società civile. Inoltre, NPSG offre, attraverso il lavoro di esperti legali, assistenza tecnica ai governi in occasione di negoziati su documenti relativi ai diritti umani nonché per l’adattamento delle diverse legislazioni nazionali. Infine, NPSG ha una lunga esperienza sul campo di attività di conflict mapping e di documentazione di vaste violazioni del diritto umanitario. Fonti e link utili Parte dell’introduzione sulle origini e i contesti delle MGF è basata su quanto riportato nella pubblicazione “Antropologia delle mutilazioni genitali femminili” di Carla Pasquinelli, AIDOS, 2000 I dati della tabella sulla prevalenza delle MGF in Africa sono stati tratti dalla pubblicazione “Cambiare una convenzione sociale dannosa: la pratica dell’escissione/mutilazione genitale femminile”, Digest Innocenti, Firenze 2005 (http://www.unicef-icdc.org/cgibin/unicef/download_insert.sql?PDFName=&ProductID=399 &DownloadAddress=/publications/pdf/) Legge nr. 7 del 9 gennaio 2006 (http://www.camera.it/parlam/leggi/elelenum.htm) Il rapporto sulle leggi in vigore in Africa è tratto da “FGM legislation for 25 African countries”, Non c’è Pace Senza Giustizia, 2005 (pubblicato al seguente indirizzo: http://www.npwj.org) La traduzione in italiano dell’articolo 5 del Protocollo di Maputo è tratta dall’archivio “Pace Diritti Umani” dell’Università di Padova (http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_strumenti/sched a.asp?id=83&menu=strumenti) L’elenco costantemente aggiornato dei paesi che ratificano il Protocollo di Maputo si trova sul sito dell’Unione Africana (www.africa-union.com) Per una panoramica completa delle attività condotte da Non c’è Pace Senza Giustizia per l’abbandono delle mutilazioni genitali femminili, visitare la pagina speciale all’indirizzo http://www.npwj.org (gran parte del materiale è disponibile in lingua inglese). Indirizzi e recapiti Assessorato alle politiche sociali e pari opportunità Provincia di Salerno Via Roma 104 – 84121 Salerno Telefono 089 614416 fax 089 239947 email: [email protected] Commissione Pari opportunità Provincia di Salerno Via Roma 104 – 84121 Salerno Telefono 089 6144452 fax 089 226195 email: [email protected] Non c’è Pace Senza Giustizia Via di Torre Argentina, 76 – 00186 Roma Telefono 06-68803613 fax 06-68803609 Email: [email protected] Website: www.npwj.org In Italia, del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili si parla solo da qualche anno. É invece sempre più importante averne una conoscenza esatta, perché il nostro è un Paese con un alto tasso di immigrazione dal continente africano e la nostra società è in via di trasformazione. Anche per i nostri cittadini immigrati è necessario avere informazioni corrette sulle leggi che riguardano questa pratica tradizionale, nonché sugli strumenti che le istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione delle donne che vogliono sottrarsi alla pratica o hanno bisogno di assistenza legale e sociosanitaria. Questa pubblicazione ha lo scopo di informare su cosa sono le mutilazioni genitali femminili, quali le conseguenze che esse producono, quali sono le iniziative internazionali per l’abbandono di questa pratica tradizionale e quali sono le leggi in vigore in Italia e in Africa.