2 capitolato biathlon all GC
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2 capitolato biathlon all GC
Approvato con deliberazione giuntale associazione intercomunale alta val degano val pesarina comuni di: Comeglians Forni Avoltri Ovaro Prato Carnico Rigolato COMUNE DI FORNI AVOLTRI PROVINCIA DI UDINE GESTIONE DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA’ COMMERCIALE DELLA PALAZZINA SERVIZI DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI BIATHLON E SERVIZI CONNESSI CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 1. Oggetto della gestione sono i locali adibiti ad attività commerciale (bar-ristorante, locali ad uso del gestore e spogliatoi sotto tribuna) della palazzina servizi dell’impianto sportivo di biathlon, sito in località Piani di Luzza, ed i servizi connessi all’attività dell’impianto stesso e cioè noleggio sci, pattini, mountain bike e scuola sci da fondo e tiro (servizi da fornire con personale qualificato) ed altri eventuali da concordarsi con il Comune. 2. I locali oggetto della gestione e le caratteristiche degli stessi, localizzati in località Piani di Luzza e censiti al NCT al Fg. 36 Mapp. 29 (S1, T, 2° e 3°), come meglio evidenziati nelle planimetrie allegate al presente capitolato sono di seguito elencati: Piano interrato (scantinato) - Collegamento tra piano terra e piano interrato riservato al gestore; - Locale centrale termica con possibilità di accesso dal garage; - N. 2 locali adibiti a cantina a servizio della cucina; Piano terra - Locale adibito a bar ristorante arredato con banco mescita completo di attrezzatura fissa e arredamento; - Locale adibito a cucina completo di arredamento; - Locali ripostiglio, disimpegno e spogliatoio e servizi igienici; - Locale servizi igienici ad uso pubblico; 2° Piano - Locali ad uso del gestore con n. 5 vani utili e relativi servizi igienici; 3° Piano (sotto-tetto) - Locali ad uso del gestore con n. 2 vani utili. Riscaldamento a GPL e centrale termica a biomasse legnose. Spogliatoi sotto tribuna - n. 2 locali adibiti a spogliatoio con servizi igienici e doccia; - Locale servizi igienici ad uso pubblico; Riscaldamento a GPL. Dirette pertinenze della palazzina servizi e della tribuna 3. I suddetti locali sono provvisti di certificazione APE (Attestazione della Prestazione Energetica) come da documentazione depositata agli atti comunali prot. n. 7439 del 23.04.2014. 4. La palazzina servizi comprende altresì locali concessi in comodato d’uso all’ASD M. Coglians per essere utilizzati per finalità sportive-ricreative. A tale proposito, le modalità di conduzione della centrale termica a biomasse legnose e degli impianti funzionanti a gas, vanno concordate con la suddetta Associazione Sportiva. ART. 2 - TIPO DI APPALTO 1. Il Comune provvede all’affidamento della gestione mediante pubblico incanto da aggiudicarsi mediante procedura aperta procedura aperta (ex asta), con le modalità di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. 827/1924 con presentazione di offerte segrete, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, secondo gli elementi di valutazione che saranno previsti dal bando di gara. L’aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso venisse presentata una sola offerta . 2. La gestione viene disciplinata dalle disposizioni di apposito contratto e, per quanto non previsto in tale contratto, da quelle del presente Capitolato il quale, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto medesimo, dalle disposizioni normative del Codice Civile e dalla normativa di settore. ART. 3- AUTORIZZAZIONI E LICENZE 1. Il gestore, prima di iniziare l’attività, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, nullaosta, ecc. prescritti dalle vigenti normative. ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 1. Il contratto di gestione avrà la durata di anni sei decorrenti dall’01.07.2015 al 30.06.2021 o dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva all’01.07.2015. Il contratto scade automaticamente il 30.06.2021 o dopo sei anni dalla data di sottoscrizione del contratto,se successiva. 2. La gestione dei locali oggetto del presente capitolato, deve essere garantita per almeno 9 mesi per ciascuna annualità contrattuale, e comunque in occasione dell’organizzazione di eventi sportivi, e/o manifestazioni di particolare rilevanza su richiesta dell’amministrazione comunale. 3. Viene data facoltà al gestore di recedere dal contratto dandone avviso motivato almeno sei mesi prima in cui il recesso deve avere esecuzione mediante lettera raccomandata. ART. 5 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE 1. Il corrispettivo di gestione è costituito dall’importo a base d’asta di € 600,00 (seicento/00) mensili incrementato della percentuale di aumento offerto. Il relativo versamento, da effettuarsi tramite bonifico sul c/c bancario intestato al Comune presso la Banca Popolare Friuladria, codice IBAN IT 27 B 05336 63760 000035307880, dovrà essere eseguito mensilmente ed anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. 2. A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, il corrispettivo verrà annualmente aggiornato in relazione alle variazioni degli indici ISTAT. ART. 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE 1. Il gestore si impegna a gestire la struttura con diligenza e decoro attenendosi anche alle prescrizioni che al riguardo il Comune volesse impartirgli. L’attività economica del gestore deve sottostare alle norme fiscali in vigore. Il gestore può assumere proprio personale dipendente, secondo le normative vigenti, che rimane a suo esclusivo carico e responsabilità, ed è l’unico responsabile dei fornitori; nulla questi possono pretendere dal Comune. 2. Il gestore ha l’obbligo di provvedere agli adempimenti tendenti al funzionamento in condizioni di sicurezza degli impianti di riscaldamento e delle pertinenze del serbatoio GPL. In particolare dovrà provvedere alla periodica pulizia delle camere di combustione e delle canne fumarie mediante asporto della cenere e della fuliggine. Alle verifiche periodiche di legge provvederà il Comune a mezzo ditta incaricata. Gli oneri relativi verranno addebitati quota parte al gestore che provvederà al rimborso. Il gestore ha altresì l’obbligo di provvedere, a sue spese e mediante ditta abilitata, ai controlli periodici semestrali degli estintori. 3. Non possono essere ceduti a terzi diritti e doveri derivanti dal contratto. Il gestore non potrà cedere o subaffittare in tutto od in parte l’esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle pertinenze e delle dipendenze per adibirli ad uso diverso da quello indicato nel contratto. 4. Restano a carico del gestore gli obblighi ed oneri connessi all’ottenimento e/o rinnovo di licenze, autorizzazioni, permessi, nullaosta, ecc. 5. Dovrà garantire l’apertura dei locali nel periodo concordato e di cui al punto 4.2. 6. Dovrà sorvegliare i locali, anche nel periodo di chiusura, mediante periodici controlli. Nessun compenso è dovuto al gestore per lo svolgimento della sorveglianza. Nei periodi di chiusura, le chiavi di accesso dei locali devono essere facilmente reperibili da parte del Comune per necessità urgenti. 7. Dovrà inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità a leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di pubblici esercizi nonché quelle di sicurezza, igiene del lavoro e simili ed in particolare al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. 8. Dovrà collaborare con gli incaricati della produzione di neve artificiale, assicurando la vigilanza degli impianti durante il funzionamento e con gli organizzatori in occasione delle manifestazioni sportive, nella commercializzazione degli skipass e per la riscossione di quanto derivante dall’utilizzo degli impianti da parte del pubblico. Dovrà altresì garantire la sua collaborazione al Comune in occasione di eventuali lavori di ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali senza nulla pretendere. 9. Il gestore prende atto ed accetta che, in occasione di manifestazioni/eventi sportivi, sarà funzionante il chiosco di ristoro esterno, gestito da terzi autorizzati dal Comune. 10. Il gestore dovrà consentire l’accesso ai locali da parte degli addetti alle manutenzioni degli impianti di telefonia e connettività internet presenti nell’immobile palazzina servizi. 11. In caso di mancato funzionamento, anche parziale, dell’impianto di biathlon, dovuto a qualsiasi motivo, al gestore non è riconosciuto alcun risarcimento. ART. 7 - LOCALI , PERTINENZE E LORO MANUTENZIONI 1. I locali oggetto del presente capitolato, gli arredi ed attrezzature, saranno consegnati al gestore, previa redazione di verbali di consegna e di inventario. I locali predetti saranno tenuti dal gestore costantemente e per tutta la durata del contratto, nel medesimo stato di conservazione o di manutenzione nel quale verranno consegnati, salvo l’inevitabile deperimento determinato dall’uso. In particolare il gestore dovrà mantenere in efficienza i locali e adottare ogni utile accorgimento per evitare il congelamento degli impianti idro-sanitari, tubazioni, scarichi, eccetera. 2. Alla scadenza del contratto, il gestore dovrà riconsegnare ogni cosa nell’identico stato in cui è stata ricevuta ed indennizzare il Comune dei deterioramenti e delle perdite imputabili ad esso gestore o ai suoi dipendenti o a terzi. 3. Qualora, previa formale autorizzazione scritta del Comune, venissero eseguiti dal gestore a sue spese lavori di adattamento e di abbellimento dei beni oggetto della gestione, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio del Comune senza che il gestore possa vantare diritto di indennità o rimborsi di sorta. Il Comune ha diritto a richiedere il ripristino a spese del gestore nell’eventualità di esecuzione di modifiche eseguite senza il consenso del Comune. Nessun bene di proprietà comunale può essere rimosso dai locali. Il gestore non può asportare o distruggere i beni divenuti inutilizzabili per naturale deperimento. 4. Saranno a carico del gestore le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei locali oggetto del presente capitolato, di ogni impianto strumentale all’esercizio della gestione. La manutenzione straordinaria dei locali è a carico del Comune. Il Comune si riserva di valutare, di volta in volta, la natura (straordinaria o ordinaria) delle manutenzioni da eseguirsi sui locali e sulle attrezzature in dotazione. 5. Il gestore sarà responsabile dei danni che, per inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, potrebbero derivare ai locali ed alle attrezzature. 6. Il gestore dovrà accettare, senza nulla pretendere, le modificazioni e/o ristrutturazioni ai locali dell’esercizio che il Comune ritenesse di operare e non potrà eseguire, né permettere che altri eseguano, varianti nei detti locali, senza preventivo consenso del Comune stesso. 7. Il gestore dovrà dare immediata notizia scritta al Comune di ogni danneggiamento o deperimento dei beni o di furto. 8. Il gestore deve tenere i beni oggetto della gestione e le relative pertinenze, attrezzature ed accessori in stato decoroso ed in perfetta pulizia. In particolare, il gestore dovrà avere costantemente estrema cura delle pertinenze annesse alla palazzina servizi ed alla tribuna, comprese le scalinate ed i percorsi d’ingresso, sia durante la stagione estiva che invernale. In particolare nella stagione invernale dovrà provvedere con tempestività allo sgombero della neve dei siti di accesso e dalle uscite/vie di sicurezza e, nella stagione estiva, alla cura e sfalcio dei prati situati nelle pertinenze della palazzina servizi e della tribuna spogliatoi. Il gestore è responsabile della funzionalità e della pulizia delle uscite di sicurezza. 9. Provvederà il Comune allo sgombero della neve dalla strada di accesso all’impianto sportivo di biathlon e dai parcheggi ad uso della struttura, fatta salva in ogni caso l’attività di sgombero neve dalla viabilità comunale ed aree ad uso pubblico sul territorio comunale, alla quale verrà comunque data priorità. ART. 8 - MOBILI, ARREDAMENTI, ATTREZZATURE 1. I locali affidati in gestione, sono ammobiliati ed attrezzati come specificato nell’inventario depositato presso il Comune stesso. Il gestore sarà tenuto a dotare l’esercizio, a sue spese, di quanto altro occorre per la buona e decorosa conduzione del medesimo. I mobili e le attrezzature facenti parte dei locali oggetto della gestione dovranno essere restituiti al cessare della concessione nello stato risultante all’atto della consegna, salvo l’inevitabile deperimento d’uso. Alle ulteriori attrezzature (bicchieri, piatti, pentolame, stoviglie, attrezzatura ad uso cucina, biancheria per i letti, materiale per i servizi igienici, ecc.) provvederà il gestore, senza che per questo sia dovuto un compenso, ed alla fine della gestione rimarranno di sua proprietà. 2. Il gestore dovrà tenere i locali, nonché i mobili e tutto il materiale destinato alle attività di esercizio in stato decoroso ed in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia d’igiene e di sanità pubblica, a tutte le norme e disposizioni vigenti. ART. 9 – SPESE ESERCIZIO 1. Sono a carico del gestore tutte le spese di gestione, nessuna esclusa ed eccettuata (a titolo esemplificativo: energia elettrica, gas, telefono, riscaldamento, servizio idrico, manutenzione semestrale estintori, pulizia caldaia, tributi, premi assicurativi, approvvigionamenti, manutenzioni ordinarie beni mobili ed immobili, ecc.). Il gestore provvederà all’intestazione a proprio nome di tutti i contratti di fornitura. Restano altresì a carico del gestore la manutenzione ordinaria dei locali oggetto del contratto e le operazioni igieniche di disinfestazione e disinfezione del materiale e dei locali ad uso pubblico, nonché le operazioni periodiche di pulizia delle fosse biologiche e condensa grassi della palazzina servizi. 2. Spettano al gestore tutti i proventi derivanti dalla gestione dei locali oggetto del presente capitolato , e quelli derivanti dai servizi di cui al punto 1.1. ART. 10 - VIGILANZA SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 1. I funzionari incaricati dal Comune hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali per vigilare sull’andamento della gestione e per gli accertamenti sull’osservanza delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato. ART. 11 - RESPONSABILITA’ PER DANNI E ASSICURAZIONI 1. Il Comune non si costituisce né può essere considerato, in nessun modo, depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il gestore detiene nei locali, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del gestore, anche nel periodo di chiusura dei locali. 2. Il gestore risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi dipendenti, di collaboratori o di terzi, possa derivare al Comune. 3. Il gestore dovrà provvedere alla stipulazione di congrue polizze assicurative per tutti i normali rischi e, separatamente, per la responsabilità civile verso terzi. Inoltre, il gestore dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa (incendio-danneggiamenti) con garanzia “rischio locativo” per un valore immobiliare di € 1.080.000.00 (Immobili € 980.000,00 e contenuto € 100.000,00). Copia di quest’ultima polizza dovrà essere depositata in Comune all’atto della sottoscrizione del contratto. ART. 12 - CAUZIONE 1. A garanzia del contratto e prima della relativa sottoscrizione dello stesso, il gestore presenterà una cauzione definitiva di entità pari a dodici mensilità del corrispettivo di cui al punto 5.1, avente validità per la durata dell’intero contratto; detta cauzione dovrà essere presentata secondo una delle modalità previste dalla L.348/82 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di inadempienze il Comune di avvale di propria autorità della cauzione ed il gestore deve reintegrarla nel termine stabilito dal Comune, se deficitaria. La cauzione verrà restituita al termine della gestione, successivamente alla verifica dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, in seguito ad apposito atto e comunque non oltre 90 giorni dal termine della durata contrattuale. ART. 13 - PENALITA’ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SANZIONI 1. La violazione di qualunque disposizione contenuta nel contratto e nel presente Capitolato, o il compimento da parte del gestore o dei suo dipendenti di un atto che abbia compromesso o possa compromettere la gestione, daranno ampia facoltà al Comune di adottare a carico del gestore sanzioni adeguate all’importanza ed alla gravità dell’infrazione, non esclusa l’adozione della risoluzione del contratto. 2. Procedutosi alla contestazione al gestore delle relative infrazioni e presa visione delle eventuali giustificazioni fatte pervenire dal medesimo, il Comune potrà procedere all’applicazione di sanzioni pecuniarie (penalità) nella misura che, a suo giudizio, riterrà proporzionata all’infrazione stessa. 3. Il mancato versamento dei corrispettivi di gestione così come previsto all’art. 5 del presente Capitolato comporterà automaticamente l’applicazione degli interessi di mora. Se il ritardo supera i novanta giorni il comune potrà risolvere il contratto addebitando gli eventuali danni al gestore, anche avvalendosi sulla cauzione costituita a garanzia del contratto. 4. Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di fallimento del gestore. Potrà, però, essere mantenuto in vigore per tutta la durata dell’esercizio provvisorio che fosse accordato al fallito, sotto la responsabilità del curatore nominato dall’Autorità Giudiziaria. 5. ll contratto si intenderà risolto quando l’Amministratore della Società conduttrice venga a perdere la sua qualità , salvo che venga proposta altra persona e il Comune, a suo esclusivo giudizio, dia il benestare. 6. E’ facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi di violazione degli obblighi da parte del gestore: a) Gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, da parte del gestore, delle condizioni del contratto, nonostante formali contestazioni del Comune; b) Inadempienze gravi della gestione quali insufficienza di mezzi e/o di personale, insufficienza nella frequenza e qualità della gestione come prescritto nel presente capitolato; c) Sospensione o abbandono da parte del gestore dei servizi previsti dal Comune; d) Fallimento del gestore o cessione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal contratto, senza preventivo consenso del Comune; e) Ritardo da parte del gestore dei pagamenti dovuti per un importo superiore a tre mensilità del corrispettivo mensile di gestione; f) verificarsi di ragioni di interesse pubblico a sensi della normativa vigente. 7. In caso di risoluzione del contratto, subito dopo la notifica della risoluzione, il comune rientra nella disponibilità dei beni. 8. Sono fatte salve l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed ogni rivalsa di danni, per le quali, oltre che con la cauzione, la ditta appaltatrice risponde con il proprio patrimonio. ART. 14 – ELEZIONE DEL DOMICILIO E CONTROVERSIE 1. Il gestore dovrà eleggere il proprio domicilio a tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi presso la sede del Municipio di Forni Avoltri. 2. In caso di disaccordo tra le parti in merito all’esecuzione del presente contratto la controversia sarà deferita al giudice ordinario del foro di Udine. ART. 15 - SPESE ED ONERI FISCALI Sono a carico del gestore tutte le spese connesse al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese le spese di registrazione (imposta di registro, bolli, diritti segreteria, ecc.).