INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE La newsletter in sintesi
Transcript
INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE La newsletter in sintesi
Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 309-5 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 lug 2007, Direttore responsabile Antonio Zama ott 09 n.7770 PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO Università di Parma: INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE Venerdì 23 ottobre 2009, ore 9.30-18.30, Parma Programma ed iscrizioni sul sito www.lexmeeting.it La newsletter in sintesi APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Ludovico Maria Capuano: LE REAL ESTATE INVESTMENT COMPANIES - Davide Prinari: LA SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA - Walter Giacardi: GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI - Anna Rita Caruso: DOMANDA PER ASSEGNO FAMIGLIARE E AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - Francesco Barracca: IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE ... UN DIRITTO TROPPO AFFIEVOLITO Friedrich Schiller MARIA STUART RASSEGNA DI NOTIZIE - CASSAZIONE PENALE: DONAZIONE DI IMMOBILE PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO - GARANTE PRIVACY: MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI INTERNET DEL DIPENDENTE - AVVOCATO GENERALE UE: LECITA ATTIVITÀ DI GOOGLE - AVVOCATO GENERALE UE: CONCLUSIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - GARANTE PRIVACY: ACCESSO NON AUTORIZZATO A DATI BANCARI E MISURE DI SICUREZZA - CASSAZIONE TRIBUTARIA: NATURA DEL PROCESSO E LIMITI POSTI AL GIUDICE - CASSAZIONE TRIBUTARIA: CRITERI PER APPLICAZIONE IRAP - CORTE DEI CONTI: CONDANNA PER LESIONE ALL'IMMAGINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MINISTERO FINANZE: SAGGIO INTERESSI PER RITARDO NEI PAGAMENTI Philip Matyszak ROMA ANTICA PER 20 SESTERZI AL GIORNO FOCUS - CORTE DEI CONTI: RISARCIMENTO DEL DANNO PER ASSENZE DI DIPENDENTE ASL Bryan Ward-Perkins LA CADUTA DI ROMA E LA FINE DELLA CIVILITA' CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: RIDUZIONE DEI RITI E RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO - Maurizio Villani - MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: LOTTERIE, PESCHE E TOMBOLE - Donato Vozza - LA FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIPOSI SETTIMANALI - Riccardo Girotto - BREVE SINTESI DEI DIRITTI FONDAMENTALI SANCITI DAL "GRUNDGESETZ" (COSTITUZIONE) DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - Armin Kapeller Miguel de Cervantes Saavedra DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Diritto dei mercati finanziari: LE REAL ESTATE INVESTMENT COMPANIES Una nuova opportunità per gli investitori del Real Estate? Avv. Ludovico Maria Capuano - Diritto processuale amministrativo: LA SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA Avv. Davide Prinari - Diritto penale, procedura penale, diritto della famiglia e delle successioni: GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI Avv. Walter Giacardi - Diritto della famiglia e delle successioni, diritto della previdenza: DOMANDA PER ASSEGNO FAMIGLIARE E AUTORIZZAZIONE DELL'INPS Dott.ssa Anna Rita Caruso - Diritto amministrativo, diritto della proprietà privata e dei diritti reali: IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE ... UN DIRITTO TROPPO AFFIEVOLITO Dott. Francesco Barracca Friedrich Schiller (1759-1805) MARIA STUART Atto I - Scena VII MARIA Voglio essere giusta con voi! Siatelo anche voi con me... Si dice che vogliate il bene di questo stato, della vostra Regina, che siate incorruttibile, vigile, infaticabile .... Voglio crederlo. Non vi governa l'interesse personale, ma solo la volontà di giovare al vostro sovrano, al Paese. Appunto per questo, nobile lord, fate attenzione che l'interesse dello stato non vi appaia giustizia. Non dubito che accanto a voi, tra i miei giudici, siedano ancora dei nobili uomini. Ma essi sono protestanti, zelanti del bene dell'Inghilterra, e devono giudicare me, la regina di Scozia, la papista! L'Inglese non può essere giusto con lo Scozzese: è un antichissimo detto... perciò fin dai remoti tempi dei padri è consuetudine che nessun Inglese possa testimoniare in giudizio contro uno Scozzese, e nessuno Scozzese contro un Inglese. Dalla necessità è nata questa strana legge; un significato profondo è nelle antiche usanze: si deve rispettarle, milord... la natura ha gettato questi due popoli focosi sulla stessa zattera nell'Oceano, ma l'ha spartita in modo ineguale, imponendo loro di lottare per essa. Solo l'angusto letto del Tweed separa questi spiriti appassionati;spesso il sangue dei combattenti si è mischiato alle sue onde. Da mille anni, la mano alla spada, essi si guardano minacciosi dalle due sponde. Non c'è stato nemico che abbia attaccato l'Inghilterra al quale gli Scozzesi non si siano alleati; non c'è stata guerra civile che abbia incendiato le città della Scozia a cui gli Inglesi non abbiano dato la loro esca. E quest'odio non si spegnerà fino a che un solo Parlamento non riunirà fraternamente i due popoli, ed un solo scettro governerà tutta l'isola. [Traduzione di Maria Segre Consigli, Milano, Edizioni per il Club del Libro, 1962, p.323]. RASSEGNA DI NOTIZIE Diritto penale, diritto processuale civile: CASSAZIONE PENALE: DONAZIONE DI IMMOBILE PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO Il caso presentato all'attenzione della Cassazione è emblematico: un debitore, successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare dona l'immobile pignorato al proprio figlio e provvede alla trascrizione dell'atto di donazione. Rileva la Cassazione che "Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità. la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione". Pertanto: "non può ritenersi che l'immobile donato dall'imputato-debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato. La condotta ascritta aIl'imputato non può d'altra parte inquadrarsi neppure del primo comma dell'art 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta nella condotta del prevenuto la modalità simulatorla o fraudolenta del fatto tipico". (Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 28 settembre 2009, n.38099). GARANTE MONITORAGGIO Diritto DEGLI della ACCESSI INTERNET DEL privacy: PRIVACY: DIPENDENTE Interessante e circostanziato provvedimento del Garante privacy nel delicato argomento del controllo della navigazione dei dipendenti. Nel caso di specie, il datore di lavoro privato effettuava l'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo di un sistema di web proxy server, appositamente installato e configurato dal responsabile del Ced pro-tempore al fine di monitorare la navigazione del dipendente nell'arco temporale di circa nove mesi, e configurato con modalità tali da registrare gli "accessi a tutti i siti web visitati", con evidenziazione anche dei relativi domìni. Più in particolare, i log di accesso ai siti sono risultati essere elaborati quotidianamente da un software dche generava la relativa reportistica in un formato di più semplice lettura e analisi", tale da consentire al titolare del trattamento di venire a conoscenza e memorizzare "in chiaro": il sito visitato ("accessed site"); il numero di connessioni ("connect"); la dimensione complessiva delle pagine visualizzate in rapporto al numero di connessioni effettuate in un periodo predefinito, espressa sia in termini analitici ("bytes") che percentuali ("%bytes"); il rapporto (in percentuale) tra i dati richiesti dal client provenienti dalla cache e quelli provenienti direttamente dal server ("in-cache-out"); il tempo trascorso sulle pagine visitate, espresso sia in termini analitici ("elapsed time" e "milisec") che percentuali ("%time"). Secondo il Garante "l'installazione di un software con funzionalità appositamente configurate per il tracciamento (sistematico e continuativo) degli accessi ad Internet da parte dell'interessato - con la conseguente memorizzazione di tutte le pagine web visualizzate dal reclamante - risulta essere avvenuta in violazione dell'art. 4, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta l'impiego di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; rilevato, inoltre, che la società non ha neanche provveduto a svolgere gli adempimenti previsti dal secondo comma della medesima disposizione, in relazione alle funzionalità che mediante il software installato legittimamente possono essere perseguite per "esigenze organizzative e produttive"". Il Garante ha pertanto ritenuto che il trattamento, limitatamente agli accessi effettuati alla rete Internet, non risulta essere stato effettuato lecitamente dalla società e che non risulta essere stato lecitamente svolto neanche sotto il profilo della pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, tenuto conto che il monitoraggio effettuato dalla società (peraltro diretto ed esclusivo nei confronti del reclamante) risulta essere stato prolungato e costante. (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 2 aprile 2009: Monitoraggio degli accessi Internet del dipendente). Diritto AVVOCATO LECITA comunitario, diritto ATTIVITÀ della concorrenza GENERALE DI e della pubblicità: UE: GOOGLE Le cause giunte all'attenzione della Corte di Giustizia, di cui l'Avvocato Generale propone la soluzione che vedremo, vertono, come riassume lo stesso Avvocato, "su parole chiave che coincidono con marchi d'impresa registrati. Più specificamente, i titolari dei marchi cercano di inibire la selezione di tali parole chiave da parte degli inserzionisti. Essi tentano inoltre di impedire che i gestori del motore di ricerca facciano apparire annunci in risposta a tali parole chiave, dato che ciò può comportare, oltre alla visualizzazione dei risultati naturali per i loro siti, anche quella di siti di prodotti concorrenti o addirittura contraffatti. La questione, quale è stata sottoposta alla Corte, è se l'uso di una parola chiave che coincide con un marchio possa essere considerato, di per sé, un uso di tale marchio subordinato al consenso del titolare". In sostanza "la soluzione definirà i limiti entro i quali si possono utilizzare parole chiave che coincidono con marchi di impresa al di fuori del controllo dei titolari degli stessi. In altre parole, ci si chiede cosa si possa fornire e cosa si possa trovare nel cyberspazio quando si digita una parola chiave che coincide con un marchio". Si può quindi ben comprendere l'importanza della decisione della Corte di Giustizia e, per ora, della soluzione proposta dall'Avvocato Generale, secondo cui: 1) La selezione da parte di un operatore economico, mediante un accordo di posizionamento a pagamento su Internet, di una parola chiave che, se utilizzata in una ricerca, comporta la visualizzazione di un collegamento che propone il rinvio a un sito gestito da detto operatore economico al fine di offrire in vendita prodotti o servizi, e che riproduce o imita un marchio registrato da terzi per prodotti identici o simili, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, non costituisce di per sé una violazione del diritto esclusivo garantito a quest'ultimo dall'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. 2) L'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 e l'art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio non può vietare al prestatore di un servizio di posizionamento a pagamento di mettere a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati o di predisporre in base al contratto di posizionamento collegamenti pubblicitari a siti creati e visualizzati in modo favorevole, sulla base di tali parole chiave. 3) Nel caso in cui si tratti di marchi notori, il loro titolare non può opporsi a tale uso in forza degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. 4) Si deve escludere che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento fornisca un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio ai sensi dell'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»). (Avvocato Generale UE, Conclusioni 22 settembre 2009: lecita attività di Google). Diritto comunitario, diritto AVVOCATO GENERALE CONCLUSIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL DELL'OBBLIGAZIONE processuale LUOGO DI civile: UE: ESECUZIONE L'Avvocato Generale ha proposto la propria soluzione alla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte federale di cassazione tedesca riguardante l'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In particolare, per la Corte federale occorre stabilire se i giudici tedeschi siano competenti nel decidere il ricorso per risarcimento danni presentato dalla una società stabilita a Plauen (Germania) avverso luna società stabilita a Villastone (Italia). Dal luglio 2001 al dicembre 2003, la seconda acquistava dalla prima componenti di impianti airbag, i cui pezzi ed elementi necessari erano prevalentemente acquistati da fornitori a monte del processo produttivo. Relativamente alla fabbricazione e alla consegna di questi componenti, che secondo gli accordi la ricorrente nella causa principale era tenuta a consegnare alla convenuta nella causa principale, a seguito di ordine di spedizione, franco fabbrica di Colleferro (Italia), le parti concludevano cinque contratti quadro di forniture, ciascuno riferito ad un determinato tipo di autoveicolo. La società italiana recedeva dai diversi contratti alla fine del 2003; in seguito a ciò, la società tedesca, considerando tali recessi alla stregua di inadempimenti contrattuali, presentava un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Landgericht Chemnitz, che all'epoca dei fatti era il giudice competente in considerazione del luogo di produzione. Tale giudice respingeva la domanda in quanto irricevibile, per carenza di competenza giurisdizionale internazionale dei tribunali tedeschi. L'appello della ricorrente nella causa principale avverso tale pronuncia veniva respinto dall'Oberlandesgericht Dresden. La ricorrente nella causa principale proponeva successivamente un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio, con l'autorizzazione del giudice d'appello. L'Avvocato Generale propone alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dalla Corte federale nel modo seguente: «1) L'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che i contratti relativi alla consegna di beni da fabbricare o da produrre devono definirsi compravendite di beni, anche qualora l'acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all'approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna di tali beni, segnatamente riguardo alla garanzia della qualità di fabbricazione. 2) I termini «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che indicano il luogo in cui i beni sono o avrebbero dovuto essere consegnati materialmente all'acquirente». (Avvocato Generale UE, Conclusioni 24 settembre 2009, Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Competenza "in materia contrattuale" - Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Criteri di distinzione tra compravendita di beni e prestazione di servizi). GARANTE ACCESSO NON Diritto della AUTORIZZATO A DATI BANCARI E MISURE privacy: PRIVACY: DI SICUREZZA L'importanza di una attenta applicazione delle misure di sicurezza ed in particolare di una politica di privilegi che gestisca le credenziali di accesso ai sistemi informatici in maniera rigorosa risulta evidente dalla lettura di un recente provvedimento del Garante, su segnalazione promossa da una cointestataria di un conto corrente le cui somme sono state pignorate da un creditore, nonostante fosse stato acceso da poco tempo, a seguito dell'estinzione di un precedente rapporto. Il Garante ha precisato che "nell'ambito di controlli ispettivi disposti dall'Autorità nei confronti delle banche coinvolte, al fine di verificare (tra l'altro) gli accessi che hanno interessato il menzionato conto corrente, ... sono risultati effettuati accessi indebiti, compiuti da un terminale posto presso la filiale di Pomigliano D'Arco, agenzia presso la quale il conto corrente era già stato estinto. In particolare, tali accessi, relativi all'"esposizione movimenti da data e saldo", sono stati effettuati immotivatamente con le credenziali del direttore pro-tempore della filiale, che risulta "collocato a riposo a far data dal 31 dicembre 2007. Gli accertamenti hanno altresì permesso di appurare che tali accessi sono stati effettuati da un terminale "che consente l'interoperabilità tra filiali della stessa area geografica (nella fattispecie Napoli e provincia)"; tale interoperabilità "di norma è assegnata esclusivamente all'unità organizzativa di area territoriale" e non alle filiali come quella di Pomigliano d'Arco. Rispetto alla rilevata anomalia i rappresentanti della banca hanno dichiarato essere stati intrapresi "ulteriori accertamenti in ordine alle cause dell'errata configurazione del terminale"". Nel caso di specie è pertanto risultato evidente che "è stato effettuato, in assenza di consenso dell'interessata o di altro legittimo presupposto, un trattamento illecito di dati riferiti alla segnalante (artt. 11, lett. a), 23 e 24 del Codice), nelle forme della consultazione effettuata, in tre distinte circostanze (in data 26 febbraio e 12 marzo 2007) mediante le credenziali di autenticazione dell'allora direttore di filiale, discostandosi dalle istruzioni impartite (artt. 4, comma 1, lett. h), 30, 167 e 169 del Codice). Tale trattamento illecito è peraltro stato possibile, nelle forme in cui è avvenuto, anche grazie all'utilizzo di una postazione erroneamente configurata (che consentiva la visualizzazione anche a livello di filiale di informazioni relative alla clientela prevista per i terminali utilizzati presso unità organizzative di "area territoriale"), tenuto conto del modello tecnico-organizzativo interno predisposto dalla banca: ciò in violazione degli artt. 3 e 31 ss. del Codice, norme che prescrivono misure (organizzative e di sicurezza) finalizzate alla riduzione di accessi non autorizzati o non conformi alle finalità del trattamento". Pur rilevando che la banca ha adottato le misure di sicurezza "minime" a protezione dei dati dei clienti trattati con l'ausilio di strumenti elettronici conformi a quanto prescritto dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalle regole 1-26 dell'Allegato B) al Codice, il Garante ha prescritto "alla banca di adottare idonee misure organizzative e, ai sensi dell'art. 31 del Codice, di sicurezza, tese sia a garantire la scrupolosa vigilanza sull'operato degli incaricati, sia a sensibilizzare gli incaricati al rispetto delle istruzioni ricevute anche nel corso delle iniziative formative (prescritte dalla regola 19.6 dell'Allegato B) al Codice)". (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 23 luglio 2009: accesso non autorizzato a dati bancari e misure di sicurezza). CASSAZIONE NATURA DEL Diritto PROCESSO E LIMITI POSTI tributario: TRIBUTARIA: AL GIUDICE La Cassazione ha chiarito la natura del processo tributario ed i limiti posti al giudice, ivi compresa l'esclusione del potere equitativo. La Cassazione ha chiarito che "dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione I sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 15825/06, 17127/07)". Nel caso di specie la Cassazione ha accolto il ricorso giudicando che "il giudice tributario, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi accertati", dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo". (Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 1 settembre 2009, n.19079). CASSAZIONE CRITERI Diritto PER APPLICAZIONE tributario: TRIBUTARIA: IRAP La Cassazione Tributaria ha accolto il ricorso di un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stato negato al ricorrente il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998/2001. In particolare la Cassazione ha giudicato che il ricorso "con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell 'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, è manifestamente fondato, poiché, premesso che è pacifico in causa che il ricorrente, all' epoca che interessa, usufruiva di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale, la sentenza impugnata non è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, letto c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". (Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 31 agosto 2009, n.18973). - Diritto amministrativo, diritto tributario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni: CORTE DEI CONTI: CONDANNA PER LESIONE ALL'IMMAGINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Interessante pronuncia della Corte dei Conti Piemonte che condanna al risarcimento del danno da lesione dell'immagine, quantificati in euro 2000, un direttore tributario in servizio presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. In particolare, al direttore è stato contestato di aver assunto a favore di alcune ditte l'incarico di tenerne la contabilità e di fornire alle medesime la necessaria consulenza fiscale, percependo dalle medesime un compenso non inferiore a venti milioni di lire, in palese violazione delle tassative norme di legge e contrattuali concernenti l'attività dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria. Il direttore era già stato sanzionato con il licenziamento sotto il profilo disciplinare, mentre sotto il profilo penale il relativo procedimento (per l'ipotetico reato di concussione) si è concluso con l'archiviazione. Leggiamo insieme i passaggi della pronuncia in merito al danno all'immagine. "In merito alla sussistenza del danno, è da condividere l'osservazione del Pubblico Ministero secondo cui il comportamento in esame lede la credibilità, il prestigio e l'immagine dell'apparato fiscale, tanto più in considerazione del ruolo di responsabilità rivestito dal convenuto, ingenerando l'intollerabile sospetto che i contribuenti "assistiti" o "seguiti" privatamente dal convenuto medesimo possano essere stati in qualche misura favoriti o che, comunque, in casi della specie possa restare incerto il confine dell'interesse privato (sia del contribuente, sia del funzionario pubblico) in contrapposizione all'interesse pubblico sovrano (affidato alle cure dell'Agenzia). Il conseguente danno d'immagine per l'Agenzia delle entrate è di agevole percezione, tanto più ove si tenga a mente che, per nozione di comune esperienza, il rumor e le "voci" dapprima sull'avvio di una indagine penale (di cui, in effetti, ha dato conto la stampa locale) ed in seguito sull'emergere delle attività "collaterali" del signor N. e sul suo conseguente licenziamento disciplinare si sono inevitabilmente diffuse, specie tra gli "addetti ai lavori" in ambito locale, ingenerando, da un lato, all'esterno, il convincimento che alcuni dipendenti dell'amministrazione fiscale operino in violazione di legge e perseguendo il proprio vantaggio personale; dall'altro lato, all'interno, il senso di sdegno, frustrazione e perdita di autorevolezza degli altri dipendenti dell'Agenzia i quali quotidianamente, con dedizione e rettitudine, operano nell'interesse esclusivo della collettività. Ne deriva, in definitiva, la proiezione di un'immagine negativa dell'Agenzia delle entrate ed il consolidamento della visione di un apparato tributario immancabilmente distorto e distolto dal perseguimento in via esclusiva dell'interesse pubblico. Comportamenti illeciti, qual è quello posto in essere dal signor N., appaiono direttamente lesivi di valori primari di rilievo costituzionale quali il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica (artt. 97 e 98 Cost.), per tacere poi della materia, di primaria importanza, entro cui gli illeciti stessi nella fattispecie vengono a collocarsi, vale a dire quella tributaria (cfr. art. 53 Cost.). Si tratta di valori e diritti fondamentali che definiscono l'identità stessa della Repubblica ed in relazione ai quali, per giurisprudenza pacifica, va ammesso il risarcimento anche del danno c.d. "non patrimoniale" (v. SS.RR., sent. 10/QM del 23 aprile 2003, i cui contenuti restano attuali anche dopo Cass., SS.UU., sent. 26972 dell'11 novembre 2008; in tema, v. Sez. Piemonte, sent. 3 del 19 gennaio 2009). Per quanto qui specificamente interessa, si è da ultimo riconosciuta e confermata, a prescindere dal nomen iuris concretamente utilizzato dal Giudice, piena legittimità del risarcimento (anche) dei danni non patrimoniali in generale, a fronte di illeciti sia contrattuali sia extracontrattuali, anche al di fuori delle ipotesi "tipiche" previste dalla legge (cfr. art. 2059 c.c.), purché conseguenti alla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona (anche giuridica, ed anche pubblica). Né potrebbe assumere rilievo, con riguardo alla specifica fattispecie in giudizio, la riconduzione sistematica del danno non patrimoniale alla categoria del "danno-conseguenza" (che deve essere allegato e provato) piuttosto che al "danno-evento" (che identifica il danno con l'evento dannoso, in re ipsa). ... Venendo, peraltro, alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, la condanna richiesta dalla Procura in somma "non inferiore" a diecimila euro appare incongrua, per eccesso, tenuto conto delle caratteristiche concrete dell'illecito in giudizio, anche in raffronto a ben più gravi fattispecie delittuose pure conosciute da questa Corte. In particolare: alla luce delle allegazioni e delle deduzioni svolte dalla difesa del convenuto; tenuto nella dovuta considerazione che i fatti non hanno avuto alcun rilievo penale; valutata l'assenza di diffusione della notizia dell'illecito a mezzo stampa (salvo il menzionato articolo sull'avvio delle indagini penali, poi archiviate); considerato che, al di là del mero pregiudizio d'immagine, la Procura non ha contestato la sussistenza di altra lesione patrimoniale in capo all'amministrazione (in particolare, non constando che il signor N. abbia in qualche modo "pilotato" o "addomesticato" alcun controllo fiscale a favore dei suoi "clienti" e in danno dell'Agenzia); preso atto della positiva attestazione rilasciata in favore del convenuto dal dirigente dell'Ufficio di omissis in data 12 maggio 2004; rilevato che, in concreto, la cerchia di contribuenti interessati alle prestazioni del convenuto era, comunque, assai modesta, non essendo l'attività di questi assimilabile, per quantità e qualità dei rapporti, all'impianto abusivo di un vero e proprio studio commerciale; valutato il presumibile costo di iniziative volte, in ambito locale, al ripristino dell'immagine degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate coinvolti; tutto ciò considerato e soppesato, pur ribadendo la astratta gravità dei fatti in contestazione, nella specie appare equo limitare la liquidazione del danno all'immagine all'importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), da intendersi già comprensivo di rivalutazione monetaria, con maggiorazione degli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al saldo". (Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, Sentenza 2 luglio 2009, n.144). MINISTERO SAGGIO Diritto INTERESSI processuale PER RITARDO civile: FINANZE: PAGAMENTI NEI Il Ministero delle Finanze ha determinato il tasso degli interessi valevole per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per il semestre in corso. Il Ministero delle finanze ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il saggio d'interesse applicabile per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9 punti percentuali a seconda dei beni oggetto di transazione), è pari all'1,00% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2009. Ciò significa che il saggio di interesse a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali sarà dell'8%. Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data è la seguente: 08.08.2002 31.12.2002 tasso applicabile 01.01.2003 30.06.2003 tasso applicabile 01.07.2003 31.12.2003 tasso applicabile 01.01.2004 30.06.2004 tasso applicabile 01.07.2004 31.12.2004 tasso applicabile 01.01.2005 30.06.2005 tasso applicabile 01.07.2005 31.12.2005 tasso applicabile 01.01.2006 30.06.2006 tasso applicabile 01.07.2006 31.12.2006 tasso applicabile 01.01.2007 30.06.2007 tasso applicabile 01.07.2007 31.12.2007 tasso applicabile 01.01.2008 30.06.2008 tasso applicabile 01.07.2008 31.12.2008 tasso applicabile 01.01.2009 30.06.2009 tasso applicabile 01.07.2009 - 31.12.2009 tasso applicabile del 8,00%. del del del del del del del del del 10,35 9.85 9,10 9,02 9,01 9,09 9.05 9,25 9,83 del del del del del %; %; %; %; %; %; %; %; %; 10,58%; 11,07%; 11,20%; 11,10%; 9,50%; (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato: Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2009, n.199). Philip Matyszak ROMA ANTICA PER 20 SESTERZI AL GIORNO Poiché il Governo di Roma si preoccupa esclusivamente dell'ordine pubblico, il compito di cambattere la criminalità è lasciato al Signor Rossi di turno. E al suo vicino. E a chiunque altro si trovi nella città. Ogni abitante conosce bene il genere di cartelli che potete leggere a destra. Potrebbe sembrare sorprendente che la vita in una città come Roma vada avanti senza una forza di polizia, ma in realtà sono i cittadini a mettere in atto una loro forma di sorveglianza del circondario, e a procedere sommariamente con chi commette reati. A Roma la vita è vissuta sotto gli occhi di tutti, ed è quindi meno facile che altrove farla franca. I guadagni ritenuti illeciti devono essere giustificati, anche perché le vittime di furti proclamano ad alta voce le loro perdite e offrono sostanziose ricompense in cambio di informazioni, tanto che molto spesso alla vittima basta una rapida indagine per stabilire l'identità del colpevole. A questo punto entra in azione il sistema clientelare. Per capire come funziona, immaginiamo che un visitatore abbia portato con sé a Roma un pregiato mantello di lana gallica. Entra in una taverna, se lo toglie e lo appoggia da una parte perché la giornata è calda: un momento dopo si accorge che è sparito. Non può chiamare la polizia perché non esiste. L'oste, preso atto che si tratta di un turista, insiste che non è affar suo. Il visitatore torna al suo alloggio furibondo e senza mantello. Il padrone dell'alloggio è addolorato, non tanto per la perdita quanto per il trattamento subito da un ospite che abita sotto il suo tetto. Prende contatto con un amico, che è a sua volta amico del patrono dell'oste. È anche possibile che vengano chiamati in causa gli edili, che hanno il potere di far chiudere le osterie mal gestite. Sottoposto a queste pressioni, l'oste confessa che un cliente abituale (tale Lucio, che abita in via delle Lanterne) ha la mano lesta, e che Pupina, la cameriera, ha sentito dire che oggi sfoggia un abbigliamento all'ultimo grido. Il padrone di Casa si consulta brevemente con il maggiordomo, il quale a sua volta dà istruzioni a cinque massicci schiavi domestici. La piccola spedizione parte da casa e vi fa ritorno a tempo debito, con un mantello. Senza pensare neppure per un attimo che potrebbe aver rovinato la giornata a un Lucio completamente innocente, il nostro visitatore esamina il soprabito, ne riconosce i tratti distintivi, e ne dichiara il possesso. Se, per un malaugurato evento, Lucio fosse per puro caso venuto in possesso, legalmente, di un identico mantello, in questo momento starà facendo indignate rimostranze al suo patrono, che invierà un messaggero affinché la questione si risolva in modo civile. Se tutti i tentativi si rivelano infruttuosi, allora il caso finisce davanti al giudice. [Garzanti, Milano 2009, pagine 86-87] FOCUS - Diritto amministrativo, risarcimento CORTE RISARCIMENTO DEL diritto tributario, DANNO diritto della responsabilità civile e del dei danni: DEI CONTI: PER ASSENZE DI DIPENDENTE ASL La Corte dei Conti di Perugia ha emesso una interessante pronuncia nei confronti di un dipendente con qualifica di assistente amministrativo di una ASL colpevole di reiterate ed ingiustificate assenze dal lavoro. Innanzitutto, la Corte dei Conti ha rilevato che "pur non escludendo di poter giustificare talune di queste assenze imputandole a cause di forza maggiore oppure ad altre cause, la sistematicità con cui sono state poste in essere, la loro sommatoria e la rilevanza anche singolare di alcune di esse (per la durata di 1 ora e 30 minuti), facciano ritenere sussistente il danno patrimoniale, quantificabile in via equitativa ex articolo 1226 c.c. almeno in € 500.00, che deve essere risarcito dall'odierno convenuto, essendo superata la soglia dell'antidoverosità e quindi sussistendo l'illecito contabile". Più innovativa la parte della pronuncia dedicata al danno all'immagine. La Corte ha ritenuto di dover confermare il consolidato orientamento della Cassazione, nonostante "la recentissima sentenza n. 26972 pronunciata dalla Cassazione in data 24 giugno/11 novembre 2008, in quanto i concetti in essa espressi, riferiti al danno non patrimoniale nei rapporti privati, non sono estensibili al danno all'immagine provocato alla p.a. da soggetto legato da rapporto di servizio, che è "patrimoniale" in senso stretto e discende da responsabilità contrattuale, se non altro per l'assoluta diversità ontologica che esiste tra persone fisiche e persone giuridiche (la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 744 del 1999)>> (cfr. Sezione Umbria n. 44 del 2009; Sezione Terza d'Appello n. 143/2009)". Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nel caso di specie, "anche con riferimento al danno all'immagine alla luce delle considerazioni generali appena ricordate il Collegio ritiene che la condotta del Tizio abbia prodotto senza dubbio un danno, considerato che - come già rilevato - siamo di fronte ad un comportamento che ha ampiamente superato la soglia minima di inadempienza nei rapporti verso la pubblica amministrazione. Se si considera poi che i fatti sono avvenuti in un paese piccolo, dove i pubblici dipendenti sono osservabili dalla comunità, come il convenuto lo è stato dai carabinieri, non vi è dubbio circa la sussistenza del danno conseguente alla lesione all'immagine dell'Amministrazione sanitaria in conseguenza della condotta tenuta dal convenuto. Il danno all'immagine, formatosi in relazione al fatto conclamato che trova conferma in una straordinaria quantità di verifiche fatte dai carabinieri che in un piccolo centro come Cascia non hanno quasi potuto evitare di accorgersi con quanta frequenza e con quanta naturalezza il soggetto si assentava dal posto di lavoro durante l'orario di servizio viene dalla Procura attrice quantificato in € 10.000,00, importo che è condiviso anche dal Collegio, stante la disinvoltura e l'abitualità delle assenze ed il clamor che dalle stesse deve fuor di dubbio essere derivato considerato il piccolo centro ed il fatto che il convenuto non aveva problemi ad attendere anche a funzioni rese al pubblico (negozio del figlio) o personali durante le assenze". In merito invece al danno da disservizio, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'assunto della Procura, secondo cui "la mera sottrazione di energie lavorative dal servizio abbia inciso negativamente sul servizio stesso generando un danno da disservizio, cioè un'alterazione della normale efficienza ed efficacia del servizio, uno stato disfunzionale dello stesso", pur non essendo sbagliato, sia generico, "in quanto manca la prova in concreto di quali disagi, di quali disservizi, ritardi o malfunzionamenti siano dipesi dalla condotta del soggetto, senza la quale il Collegio non può che assolvere il convenuto almeno per la partita di danno da disservizio, trattandosi tra l'altro di un dipendente amministrativo e non facente parte del personale medico o paramedico, le cui assenze potrebbero in astratto aver determinato dei ritadi nell'espletamento di pratiche che tuttavia, per poter essere valutati dal Collegio, devono essere allegati e provati". (Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria, Sentenza 5 agosto 2009, n.100). Bryan Ward-Perkins LA CADUTA DI ROMA E LA FINE DELLA CIVILITA' I popoli che invasero l'impero d'Occidente occuparono o estorsero con la minaccia della forza la massima parte dei territori in cui si stabilirono, senza alcun accordo formale sulla divisione delle risorse con i loro nuovi sudditi romani. L'idea che la maggior parte del territorio romano venisse loro ceduta nel quadro di trattati formali, qual è formulata da certi storici recenti, è un puro e semplice errore. Dovunque si abbiano testimonianze di una certa ampiezza, quali quelle provenienti dalle province del Mediterraneo, la norma era indubbiamente la conquista o la resa alla minaccia della forza, e non un accordo pacifico. Un trattato fra il governo romano e i Visigoti, che stanziava questi ultimi in Aquitania nel 419, figura in primo piano in tutte le recenti discussioni sulla «integrazione». Ma gli storici che presentano tale accordo come un vantaggio per entrambi, Romani e Visigoti, non aggiungono che il territorio concesso nel 419 era minuscolo a paragone di quello che in seguito i Visigoti estorsero, con l'uso o la minaccia della forza, al governo di Roma e ai provinciali romani. L'accordo stipulato nel 419 era basato sulla valle della Garonna tra Tolosa e Bordeaux. Ma alla fine del secolo i Visigoti avevano ormai esteso il loro potere in tutte le direzioni, conquistando o estorcendo un'area assai più vasta: tutta la Gallia sudoccidentale fino ai Pirenei; la Provenza, comprese e due grandi città di Marsiglia ed Arles; Clermont e l'Alvernia; e quasi tutta la penisola iberica. A Clermont troviamo qualche testimonianza della risposta locale alla loro espansione. Il vescovo e la nobiltà della città organizzarono una resistenza armata che fu per qualche tempo vigorosa ed efficace. Clermont si arrese ai Visigoti per ordine del governo romano in Italia, che sperava di salvare in questo modo la Provenza e le città strategicamente assai più importanti di Marsiglia e di Arles. Una lonte, per a verità molto partigiana, riferisce che durante un assedio i cittadini di Clermont si ridussero, piuttosto che arrendersi, a mangiare l'erba per non morire di fame. Tutto ciò è molto diverso da una pacifica e leale integrazione dei Visigoti nella vita provinciale della Gallia romana. [Editori Laterza, Bari, 2008, pagine 19 e 20] CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - Diritto tributario e diritto processuale civile: RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: RIDUZIONE DEI RITI E RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO Maurizio Villani - Diritto pubblico, diritto regionale e degli enti locali: MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: LOTTERIE, PESCHE E TOMBOLE Donato Vozza - Diritto del lavoro: LA FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIPOSI SETTIMANALI Riccardo Girotto - Diritto costituzionale, diritto dei Paesi dell'Unione Europea: BREVE SINTESI DEI DIRITTI FONDAMENTALI SANCITI DAL "GRUNDGESETZ" (COSTITUZIONE) DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA Armin Kapeller Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA Da quanto mi avete fatto sapere, fratelli carissimi, sono venuto a conoscere chiaramente che quantunque vi abbiano castigati per le vostre colpe, voi però non andate volentieri a soffrire il castigo, anzi di molto mal animo e contro il vostro deciso volere; e forse è vero altresì che l'uno per essersi perduto di animo nella torture, l'altro per non avere avuto danaro, e quale per poco favore, quale per poco senno dei giudici, a tutti insomma per non aver potuto far valere le vostre ragioni siete ora condotti a patire contro giustizia. Tutto ciò mi si affaccia in modo che mi dice, mi persuade e mi sforza a mostrarvi il fine per cui il cielo mi ha messo al mondo, e mi fece professare l'ordine di cavalleria che esercito, ed il voto che ho fatto di soccorrere i bisognosi e di sollevare gli oppressi contro i prepotenti. Ma perché la prudenza insegna di non adoperare la forza dove le buone maniere potrebbero conseguire lo stesso effetto, voglio prima pregare queste signore guardie e il signor commissario che si compiacciano di sciogliervi da quei ceppi e lasciarvi andare alla buona ventura, che non mancherà al re di trovare chi lo serve in migliori occasioni, sembrandomi assai mal fatto porre in ischiavitù quelli che furono fatti liberi da Dio e dalla natura.» Volto poscia alle guardie, proseguì di tal guisa: - Si aggiunge, signore guardie, che nulla hanno commesso queste povere genti contro voi; lasciate dunque che ciascuno se ne vada col suo peccato, che Dio nel cielo non obblia né la punizione dei delinquenti né il premio dei buoni; né conviene che gli onesti uomini si facciano carnefici degli altri uomini dai quali non ricevettero verun danno. Vi comando dunque mansuetamente e con quiete che a ciò vi risolviate, perché facendolo ve ne sarò grato: ma in caso diverso vi costringeranno a farlo per forza questa lancia e questa spada mercé il valore del mio braccio. [Don Chisciotte della Mancia - Capitolo XXII - Don Chisciotte libera molti disgraziati ch'erano a loro malgrado condotti dove non avrebbero voluto andare, traduzione da Liber Liber: http://www.liberliber.it/biblioteca/c/cervantes/] DI INTERESSE SU FILODIRITTO VAI ALL'ARCHIVIO DELLE NOTIZIE DEL GIORNO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews VAI ALLA PAGINA CON LE NOVITA' DI ARTEDIRITTO: http://www.filodiritto.com/artediritto/artivisive/artivisive.htm VAI ALLA PAGINA CON LE NEWSLETTER DI FILODIRITTO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionewsletter VISITA LA SEZIONE DELLE CITAZIONI GIURIDICHE: http://www.filodiritto.com/ SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE AGLI ALTRI SITI INSERISCI LE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TUO SITO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=tickernews PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO NOTE LEGALI AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico. *** INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196) I dati personali trattati sono esclusivamente costituiti dall'indirizzo di posta elettronica rilasciato dall'interessato a ricevere la newsletter di Filodiritto. I dati sono trattati con strumenti elettronici. Non sono trattati altri dati e non sono utilizzati cookies. Gli accessi ed i contatti ai siti internet Filodiritto e Studilegali sono contabilizzati in forma aggregata e comunque anonima. Titolare del trattamento dei dati è INFOROMATICA S.r.l.. Incaricati del trattamento sono Antonio Zama, Direttore Responsabile di Filodiritto e Barbara Farinelli Amministratore Unico di Inforomatica. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica. La cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dall'archivio e pertanto il rifiuto a ricevere la newsletter di Filodiritto può essere compiuto e manifestato direttamente dall'interessato seguendo le istruzioni dall'Home Page di Filodiritto. Siamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. Per revocare l'iscrizione alla newsletter di Filodiritto CLICCARE QUI.