INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE La newsletter in sintesi

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INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE La newsletter in sintesi
Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 309-5
Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 lug 2007,
Direttore responsabile Antonio Zama
ott 09
n.7770
PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected]
PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO
Università di Parma:
INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Venerdì 23 ottobre 2009, ore 9.30-18.30, Parma
Programma ed iscrizioni sul sito www.lexmeeting.it
La newsletter in sintesi
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Ludovico Maria Capuano:
LE REAL ESTATE INVESTMENT COMPANIES
- Davide Prinari:
LA SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA
- Walter Giacardi:
GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
- Anna Rita Caruso:
DOMANDA PER ASSEGNO FAMIGLIARE E AUTORIZZAZIONE DELL'INPS
- Francesco Barracca:
IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE ... UN DIRITTO TROPPO AFFIEVOLITO
Friedrich Schiller
MARIA STUART
RASSEGNA DI NOTIZIE
- CASSAZIONE PENALE:
DONAZIONE DI IMMOBILE PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO
- GARANTE PRIVACY:
MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI INTERNET DEL DIPENDENTE
- AVVOCATO GENERALE UE:
LECITA ATTIVITÀ DI GOOGLE
- AVVOCATO GENERALE UE:
CONCLUSIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI ESECUZIONE
DELL'OBBLIGAZIONE
- GARANTE PRIVACY:
ACCESSO NON AUTORIZZATO A DATI BANCARI E MISURE DI SICUREZZA
- CASSAZIONE TRIBUTARIA:
NATURA DEL PROCESSO E LIMITI POSTI AL GIUDICE
- CASSAZIONE TRIBUTARIA:
CRITERI PER APPLICAZIONE IRAP
- CORTE DEI CONTI:
CONDANNA PER LESIONE ALL'IMMAGINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- MINISTERO FINANZE:
SAGGIO INTERESSI PER RITARDO NEI PAGAMENTI
Philip Matyszak
ROMA ANTICA PER 20 SESTERZI AL GIORNO
FOCUS
- CORTE DEI CONTI:
RISARCIMENTO DEL DANNO PER ASSENZE DI DIPENDENTE ASL
Bryan Ward-Perkins
LA CADUTA DI ROMA E LA FINE DELLA CIVILITA'
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: RIDUZIONE DEI RITI E RIFORMA DEL
PROCESSO TRIBUTARIO - Maurizio Villani
- MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: LOTTERIE, PESCHE E TOMBOLE - Donato
Vozza
- LA FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIPOSI SETTIMANALI - Riccardo Girotto
- BREVE SINTESI DEI DIRITTI FONDAMENTALI SANCITI DAL "GRUNDGESETZ"
(COSTITUZIONE) DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - Armin Kapeller
Miguel de Cervantes Saavedra
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA
APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO
- Diritto dei mercati finanziari:
LE REAL ESTATE INVESTMENT COMPANIES
Una nuova opportunità per gli investitori del Real Estate?
Avv. Ludovico Maria Capuano
- Diritto processuale amministrativo:
LA SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA
Avv. Davide Prinari
- Diritto penale, procedura penale, diritto della famiglia e delle successioni:
GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Avv. Walter Giacardi
- Diritto della famiglia e delle successioni, diritto della previdenza:
DOMANDA PER ASSEGNO FAMIGLIARE E AUTORIZZAZIONE DELL'INPS
Dott.ssa Anna Rita Caruso
- Diritto amministrativo, diritto della proprietà privata e dei diritti reali:
IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE ... UN DIRITTO TROPPO AFFIEVOLITO
Dott. Francesco Barracca
Friedrich Schiller
(1759-1805)
MARIA STUART
Atto I - Scena VII
MARIA
Voglio essere giusta con voi! Siatelo anche voi con me... Si dice che vogliate il bene di
questo stato, della vostra Regina, che siate incorruttibile, vigile, infaticabile .... Voglio
crederlo. Non vi governa l'interesse personale, ma solo la volontà di giovare al vostro
sovrano, al Paese. Appunto per questo, nobile lord, fate attenzione che l'interesse dello
stato non vi appaia giustizia. Non dubito che accanto a voi, tra i miei giudici, siedano
ancora dei nobili uomini. Ma essi sono protestanti, zelanti del bene dell'Inghilterra, e
devono giudicare me, la regina di Scozia, la papista! L'Inglese non può essere giusto con lo
Scozzese: è un antichissimo detto... perciò fin dai remoti tempi dei padri è consuetudine
che nessun Inglese possa testimoniare in giudizio contro uno Scozzese, e nessuno Scozzese
contro un Inglese. Dalla necessità è nata questa strana legge; un significato profondo è
nelle antiche usanze: si deve rispettarle, milord... la natura ha gettato questi due popoli
focosi sulla stessa zattera nell'Oceano, ma l'ha spartita in modo ineguale, imponendo loro di
lottare per essa. Solo l'angusto letto del Tweed separa questi spiriti appassionati;spesso il
sangue dei combattenti si è mischiato alle sue onde. Da mille anni, la mano alla spada, essi
si guardano minacciosi dalle due sponde. Non c'è stato nemico che abbia attaccato
l'Inghilterra al quale gli Scozzesi non si siano alleati; non c'è stata guerra civile che abbia
incendiato le città della Scozia a cui gli Inglesi non abbiano dato la loro esca. E quest'odio
non si spegnerà fino a che un solo Parlamento non riunirà fraternamente i due popoli, ed un
solo scettro governerà tutta l'isola.
[Traduzione di Maria Segre Consigli, Milano, Edizioni per il Club del Libro, 1962, p.323].
RASSEGNA DI NOTIZIE
Diritto
penale,
diritto
processuale
civile:
CASSAZIONE
PENALE:
DONAZIONE DI IMMOBILE PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO
Il caso presentato all'attenzione della Cassazione è emblematico: un debitore,
successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare dona l'immobile
pignorato al proprio figlio e provvede alla trascrizione dell'atto di donazione.
Rileva la Cassazione che "Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione
assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo di indisponibilità
relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare
tale vincolo d'indisponibilità. la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva
e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra
creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da
quello
anteriore
della
notificazione".
Pertanto: "non può ritenersi che l'immobile donato dall'imputato-debitore al proprio figlio
sia stato sottratto al pignoramento in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata,
al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato. La condotta ascritta
aIl'imputato non può d'altra parte inquadrarsi neppure del primo comma dell'art 388 c.p.,
che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella
quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e
che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di
esecuzione forzata. Difetta nella condotta del prevenuto la modalità simulatorla o
fraudolenta
del
fatto
tipico".
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 28 settembre 2009,
n.38099).
GARANTE
MONITORAGGIO
Diritto
DEGLI
della
ACCESSI
INTERNET
DEL
privacy:
PRIVACY:
DIPENDENTE
Interessante e circostanziato provvedimento del Garante privacy nel delicato argomento del
controllo della navigazione dei dipendenti. Nel caso di specie, il datore di lavoro privato
effettuava l'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo di un sistema di web proxy server,
appositamente installato e configurato dal responsabile del Ced pro-tempore al fine di
monitorare la navigazione del dipendente nell'arco temporale di circa nove mesi, e
configurato con modalità tali da registrare gli "accessi a tutti i siti web visitati", con
evidenziazione
anche
dei
relativi
domìni.
Più in particolare, i log di accesso ai siti sono risultati essere elaborati quotidianamente da
un software dche generava la relativa reportistica in un formato di più semplice lettura e
analisi", tale da consentire al titolare del trattamento di venire a conoscenza e memorizzare
"in chiaro": il sito visitato ("accessed site"); il numero di connessioni ("connect"); la
dimensione complessiva delle pagine visualizzate in rapporto al numero di connessioni
effettuate in un periodo predefinito, espressa sia in termini analitici ("bytes") che
percentuali ("%bytes"); il rapporto (in percentuale) tra i dati richiesti dal client provenienti
dalla cache e quelli provenienti direttamente dal server ("in-cache-out"); il tempo trascorso
sulle pagine visitate, espresso sia in termini analitici ("elapsed time" e "milisec") che
percentuali
("%time").
Secondo il Garante "l'installazione di un software con funzionalità appositamente
configurate per il tracciamento (sistematico e continuativo) degli accessi ad
Internet da parte dell'interessato - con la conseguente memorizzazione di tutte le
pagine web visualizzate dal reclamante - risulta essere avvenuta in violazione
dell'art. 4, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta l'impiego di
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
rilevato, inoltre, che la società non ha neanche provveduto a svolgere gli adempimenti
previsti dal secondo comma della medesima disposizione, in relazione alle funzionalità che
mediante il software installato legittimamente possono essere perseguite per "esigenze
organizzative
e
produttive"".
Il Garante ha pertanto ritenuto che il trattamento, limitatamente agli accessi effettuati alla
rete Internet, non risulta essere stato effettuato lecitamente dalla società e che non risulta
essere stato lecitamente svolto neanche sotto il profilo della pertinenza e non eccedenza
delle informazioni raccolte, tenuto conto che il monitoraggio effettuato dalla società
(peraltro diretto ed esclusivo nei confronti del reclamante) risulta essere stato prolungato e
costante.
(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 2 aprile 2009:
Monitoraggio degli accessi Internet del dipendente).
Diritto
AVVOCATO
LECITA
comunitario,
diritto
ATTIVITÀ
della
concorrenza
GENERALE
DI
e
della
pubblicità:
UE:
GOOGLE
Le cause giunte all'attenzione della Corte di Giustizia, di cui l'Avvocato Generale propone la
soluzione che vedremo, vertono, come riassume lo stesso Avvocato, "su parole chiave che
coincidono con marchi d'impresa registrati. Più specificamente, i titolari dei marchi cercano
di inibire la selezione di tali parole chiave da parte degli inserzionisti. Essi tentano inoltre di
impedire che i gestori del motore di ricerca facciano apparire annunci in risposta a tali
parole chiave, dato che ciò può comportare, oltre alla visualizzazione dei risultati naturali
per i loro siti, anche quella di siti di prodotti concorrenti o addirittura contraffatti. La
questione, quale è stata sottoposta alla Corte, è se l'uso di una parola chiave che coincide
con un marchio possa essere considerato, di per sé, un uso di tale marchio subordinato al
consenso
del
titolare".
In sostanza "la soluzione definirà i limiti entro i quali si possono utilizzare parole chiave che
coincidono con marchi di impresa al di fuori del controllo dei titolari degli stessi. In altre
parole, ci si chiede cosa si possa fornire e cosa si possa trovare nel cyberspazio quando si
digita una parola chiave che coincide con un marchio". Si può quindi ben comprendere
l'importanza della decisione della Corte di Giustizia e, per ora, della soluzione proposta
dall'Avvocato
Generale,
secondo
cui:
1) La selezione da parte di un operatore economico, mediante un accordo di
posizionamento a pagamento su Internet, di una parola chiave che, se utilizzata in una
ricerca, comporta la visualizzazione di un collegamento che propone il rinvio a un sito
gestito da detto operatore economico al fine di offrire in vendita prodotti o servizi, e che
riproduce o imita un marchio registrato da terzi per prodotti identici o simili, senza
l'autorizzazione del titolare del marchio, non costituisce di per sé una violazione del diritto
esclusivo garantito a quest'ultimo dall'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi
d'impresa.
2) L'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 e l'art. 9, n. 1, lett. a) e b), del
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario
devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio non può vietare al
prestatore di un servizio di posizionamento a pagamento di mettere a disposizione degli
inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati o di predisporre in
base al contratto di posizionamento collegamenti pubblicitari a siti creati e visualizzati in
modo
favorevole,
sulla
base
di
tali
parole
chiave.
3) Nel caso in cui si tratti di marchi notori, il loro titolare non può opporsi a tale uso in forza
degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
4) Si deve escludere che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento fornisca
un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
fornite dal destinatario del servizio ai sensi dell'art. 14 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno
(«Direttiva
sul
commercio
elettronico»).
(Avvocato Generale UE, Conclusioni 22 settembre 2009: lecita attività di Google).
Diritto
comunitario,
diritto
AVVOCATO
GENERALE
CONCLUSIONI
SULLA
DETERMINAZIONE
DEL
DELL'OBBLIGAZIONE
processuale
LUOGO
DI
civile:
UE:
ESECUZIONE
L'Avvocato Generale ha proposto la propria soluzione alla domanda di pronuncia
pregiudiziale formulata dalla Corte federale di cassazione tedesca riguardante
l'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
civile
e
commerciale.
In particolare, per la Corte federale occorre stabilire se i giudici tedeschi siano competenti
nel decidere il ricorso per risarcimento danni presentato dalla una società stabilita a Plauen
(Germania) avverso luna società stabilita a Villastone (Italia). Dal luglio 2001 al dicembre
2003, la seconda acquistava dalla prima componenti di impianti airbag, i cui pezzi ed
elementi necessari erano prevalentemente acquistati da fornitori a monte del processo
produttivo. Relativamente alla fabbricazione e alla consegna di questi componenti, che
secondo gli accordi la ricorrente nella causa principale era tenuta a consegnare alla
convenuta nella causa principale, a seguito di ordine di spedizione, franco fabbrica di
Colleferro (Italia), le parti concludevano cinque contratti quadro di forniture, ciascuno
riferito ad un determinato tipo di autoveicolo. La società italiana recedeva dai diversi
contratti alla fine del 2003; in seguito a ciò, la società tedesca, considerando tali recessi
alla stregua di inadempimenti contrattuali, presentava un ricorso per risarcimento danni
dinanzi al Landgericht Chemnitz, che all'epoca dei fatti era il giudice competente in
considerazione del luogo di produzione. Tale giudice respingeva la domanda in quanto
irricevibile, per carenza di competenza giurisdizionale internazionale dei tribunali tedeschi.
L'appello della ricorrente nella causa principale avverso tale pronuncia veniva respinto
dall'Oberlandesgericht Dresden. La ricorrente nella causa principale proponeva
successivamente un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio, con
l'autorizzazione
del
giudice
d'appello.
L'Avvocato Generale propone alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte
dalla
Corte
federale
nel
modo
seguente:
«1) L'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che i contratti relativi alla
consegna di beni da fabbricare o da produrre devono definirsi compravendite di beni, anche
qualora l'acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all'approvvigionamento, alla
trasformazione e alla consegna di tali beni, segnatamente riguardo alla garanzia della
qualità
di
fabbricazione.
2) I termini «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto» di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), primo trattino,
del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che indicano il luogo in cui
i beni sono o avrebbero dovuto essere consegnati materialmente all'acquirente».
(Avvocato Generale UE, Conclusioni 24 settembre 2009, Competenza
giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Competenza "in materia contrattuale" - Determinazione del luogo di esecuzione
dell'obbligazione - Criteri di distinzione tra compravendita di beni e prestazione di
servizi).
GARANTE
ACCESSO NON
Diritto
della
AUTORIZZATO A DATI BANCARI E MISURE
privacy:
PRIVACY:
DI SICUREZZA
L'importanza di una attenta applicazione delle misure di sicurezza ed in particolare di una
politica di privilegi che gestisca le credenziali di accesso ai sistemi informatici in maniera
rigorosa risulta evidente dalla lettura di un recente provvedimento del Garante, su
segnalazione promossa da una cointestataria di un conto corrente le cui somme sono state
pignorate da un creditore, nonostante fosse stato acceso da poco tempo, a seguito
dell'estinzione
di
un
precedente
rapporto.
Il Garante ha precisato che "nell'ambito di controlli ispettivi disposti dall'Autorità nei
confronti delle banche coinvolte, al fine di verificare (tra l'altro) gli accessi che hanno
interessato il menzionato conto corrente, ... sono risultati effettuati accessi indebiti,
compiuti da un terminale posto presso la filiale di Pomigliano D'Arco, agenzia presso la
quale il conto corrente era già stato estinto. In particolare, tali accessi, relativi
all'"esposizione movimenti da data e saldo", sono stati effettuati immotivatamente con le
credenziali del direttore pro-tempore della filiale, che risulta "collocato a riposo a far data
dal 31 dicembre 2007. Gli accertamenti hanno altresì permesso di appurare che tali
accessi sono stati effettuati da un terminale "che consente l'interoperabilità tra
filiali della stessa area geografica (nella fattispecie Napoli e provincia)"; tale
interoperabilità "di norma è assegnata esclusivamente all'unità organizzativa di
area territoriale" e non alle filiali come quella di Pomigliano d'Arco. Rispetto alla
rilevata anomalia i rappresentanti della banca hanno dichiarato essere stati
intrapresi "ulteriori accertamenti in ordine alle cause dell'errata configurazione
del
terminale"".
Nel caso di specie è pertanto risultato evidente che "è stato effettuato, in assenza di
consenso dell'interessata o di altro legittimo presupposto, un trattamento illecito di dati
riferiti alla segnalante (artt. 11, lett. a), 23 e 24 del Codice), nelle forme della consultazione
effettuata, in tre distinte circostanze (in data 26 febbraio e 12 marzo 2007) mediante le
credenziali di autenticazione dell'allora direttore di filiale, discostandosi dalle istruzioni
impartite (artt. 4, comma 1, lett. h), 30, 167 e 169 del Codice). Tale trattamento illecito è
peraltro stato possibile, nelle forme in cui è avvenuto, anche grazie all'utilizzo di una
postazione erroneamente configurata (che consentiva la visualizzazione anche a livello di
filiale di informazioni relative alla clientela prevista per i terminali utilizzati presso unità
organizzative di "area territoriale"), tenuto conto del modello tecnico-organizzativo interno
predisposto dalla banca: ciò in violazione degli artt. 3 e 31 ss. del Codice, norme che
prescrivono misure (organizzative e di sicurezza) finalizzate alla riduzione di accessi non
autorizzati
o
non
conformi
alle
finalità
del
trattamento".
Pur rilevando che la banca ha adottato le misure di sicurezza "minime" a protezione dei dati
dei clienti trattati con l'ausilio di strumenti elettronici conformi a quanto prescritto dagli
artt. 33 e 34 del Codice e dalle regole 1-26 dell'Allegato B) al Codice, il Garante ha
prescritto "alla banca di adottare idonee misure organizzative e, ai sensi dell'art. 31 del
Codice, di sicurezza, tese sia a garantire la scrupolosa vigilanza sull'operato degli incaricati,
sia a sensibilizzare gli incaricati al rispetto delle istruzioni ricevute anche nel corso delle
iniziative formative (prescritte dalla regola 19.6 dell'Allegato B) al Codice)".
(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 23 luglio 2009:
accesso non autorizzato a dati bancari e misure di sicurezza).
CASSAZIONE
NATURA
DEL
Diritto
PROCESSO
E
LIMITI
POSTI
tributario:
TRIBUTARIA:
AL
GIUDICE
La Cassazione ha chiarito la natura del processo tributario ed i limiti posti al giudice, ivi
compresa
l'esclusione
del
potere
equitativo.
La Cassazione ha chiarito che "dalla natura del processo tributario - il quale non è
annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di
"impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto
impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione
resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice
tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di
carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve
esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione I
sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle
domande
di
parte
(Cass.
15825/06,
17127/07)".
Nel caso di specie la Cassazione ha accolto il ricorso giudicando che "il giudice tributario,
riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, non offre tuttavia alcuna
verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i
ricavi ed i corrispettivi accertati", dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere
equitativo".
(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 1 settembre 2009, n.19079).
CASSAZIONE
CRITERI
Diritto
PER
APPLICAZIONE
tributario:
TRIBUTARIA:
IRAP
La Cassazione Tributaria ha accolto il ricorso di un contribuente avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale dell'Umbria con la quale, in accoglimento dell'appello
dell'Ufficio, è stato negato al ricorrente il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni
1998/2001.
In particolare la Cassazione ha giudicato che il ricorso "con il quale si denuncia la violazione
della normativa istitutiva dell 'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, è
manifestamente fondato, poiché, premesso che è pacifico in causa che il ricorrente, all'
epoca che interessa, usufruiva di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal
padre nell'ambito del proprio studio professionale, la sentenza impugnata non è conforme
al principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del
combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, letto c), del d.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art.
49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo
qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della
"autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il
contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e
non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità
ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque
accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".
(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 31 agosto 2009, n.18973).
- Diritto amministrativo, diritto tributario, diritto della responsabilità civile e del
risarcimento
dei
danni:
CORTE
DEI
CONTI:
CONDANNA PER LESIONE ALL'IMMAGINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Interessante pronuncia della Corte dei Conti Piemonte che condanna al risarcimento del
danno da lesione dell'immagine, quantificati in euro 2000, un direttore tributario in servizio
presso
l'ufficio
locale
dell'Agenzia
delle
entrate.
In particolare, al direttore è stato contestato di aver assunto a favore di alcune ditte
l'incarico di tenerne la contabilità e di fornire alle medesime la necessaria consulenza
fiscale, percependo dalle medesime un compenso non inferiore a venti milioni di lire, in
palese violazione delle tassative norme di legge e contrattuali concernenti l'attività dei
dipendenti dell'amministrazione finanziaria. Il direttore era già stato sanzionato con il
licenziamento sotto il profilo disciplinare, mentre sotto il profilo penale il relativo
procedimento (per l'ipotetico reato di concussione) si è concluso con l'archiviazione.
Leggiamo
insieme
i
passaggi
della
pronuncia
in
merito
al
danno
all'immagine.
"In merito alla sussistenza del danno, è da condividere l'osservazione del Pubblico Ministero
secondo cui il comportamento in esame lede la credibilità, il prestigio e l'immagine
dell'apparato fiscale, tanto più in considerazione del ruolo di responsabilità
rivestito dal convenuto, ingenerando l'intollerabile sospetto che i contribuenti
"assistiti" o "seguiti" privatamente dal convenuto medesimo possano essere stati
in qualche misura favoriti o che, comunque, in casi della specie possa restare
incerto il confine dell'interesse privato (sia del contribuente, sia del funzionario
pubblico) in contrapposizione all'interesse pubblico sovrano (affidato alle cure
dell'Agenzia).
Il conseguente danno d'immagine per l'Agenzia delle entrate è di agevole percezione, tanto
più ove si tenga a mente che, per nozione di comune esperienza, il rumor e le "voci"
dapprima sull'avvio di una indagine penale (di cui, in effetti, ha dato conto la stampa locale)
ed in seguito sull'emergere delle attività "collaterali" del signor N. e sul suo conseguente
licenziamento disciplinare si sono inevitabilmente diffuse, specie tra gli "addetti ai lavori" in
ambito locale, ingenerando, da un lato, all'esterno, il convincimento che alcuni dipendenti
dell'amministrazione fiscale operino in violazione di legge e perseguendo il proprio
vantaggio personale; dall'altro lato, all'interno, il senso di sdegno, frustrazione e perdita di
autorevolezza degli altri dipendenti dell'Agenzia i quali quotidianamente, con dedizione e
rettitudine, operano nell'interesse esclusivo della collettività. Ne deriva, in definitiva, la
proiezione di un'immagine negativa dell'Agenzia delle entrate ed il consolidamento della
visione di un apparato tributario immancabilmente distorto e distolto dal perseguimento in
via
esclusiva
dell'interesse
pubblico.
Comportamenti illeciti, qual è quello posto in essere dal signor N., appaiono direttamente
lesivi di valori primari di rilievo costituzionale quali il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione pubblica (artt. 97 e 98 Cost.), per tacere poi della materia, di primaria
importanza, entro cui gli illeciti stessi nella fattispecie vengono a collocarsi, vale a dire
quella tributaria (cfr. art. 53 Cost.). Si tratta di valori e diritti fondamentali che definiscono
l'identità stessa della Repubblica ed in relazione ai quali, per giurisprudenza pacifica, va
ammesso il risarcimento anche del danno c.d. "non patrimoniale" (v. SS.RR., sent. 10/QM
del 23 aprile 2003, i cui contenuti restano attuali anche dopo Cass., SS.UU., sent. 26972
dell'11 novembre 2008; in tema, v. Sez. Piemonte, sent. 3 del 19 gennaio 2009). Per
quanto qui specificamente interessa, si è da ultimo riconosciuta e confermata, a
prescindere dal nomen iuris concretamente utilizzato dal Giudice, piena legittimità del
risarcimento (anche) dei danni non patrimoniali in generale, a fronte di illeciti sia
contrattuali sia extracontrattuali, anche al di fuori delle ipotesi "tipiche" previste dalla legge
(cfr. art. 2059 c.c.), purché conseguenti alla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili
della persona (anche giuridica, ed anche pubblica). Né potrebbe assumere rilievo, con
riguardo alla specifica fattispecie in giudizio, la riconduzione sistematica del danno non
patrimoniale alla categoria del "danno-conseguenza" (che deve essere allegato e provato)
piuttosto che al "danno-evento" (che identifica il danno con l'evento dannoso, in re ipsa). ...
Venendo, peraltro, alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 del codice
civile, la condanna richiesta dalla Procura in somma "non inferiore" a diecimila euro appare
incongrua, per eccesso, tenuto conto delle caratteristiche concrete dell'illecito in giudizio,
anche in raffronto a ben più gravi fattispecie delittuose pure conosciute da questa Corte. In
particolare: alla luce delle allegazioni e delle deduzioni svolte dalla difesa del convenuto;
tenuto nella dovuta considerazione che i fatti non hanno avuto alcun rilievo penale; valutata
l'assenza di diffusione della notizia dell'illecito a mezzo stampa (salvo il menzionato articolo
sull'avvio delle indagini penali, poi archiviate); considerato che, al di là del mero pregiudizio
d'immagine, la Procura non ha contestato la sussistenza di altra lesione patrimoniale in
capo all'amministrazione (in particolare, non constando che il signor N. abbia in qualche
modo "pilotato" o "addomesticato" alcun controllo fiscale a favore dei suoi "clienti" e in
danno dell'Agenzia); preso atto della positiva attestazione rilasciata in favore del convenuto
dal dirigente dell'Ufficio di omissis in data 12 maggio 2004; rilevato che, in concreto, la
cerchia di contribuenti interessati alle prestazioni del convenuto era, comunque, assai
modesta, non essendo l'attività di questi assimilabile, per quantità e qualità dei rapporti,
all'impianto abusivo di un vero e proprio studio commerciale; valutato il presumibile costo
di iniziative volte, in ambito locale, al ripristino dell'immagine degli uffici periferici
dell'Agenzia delle entrate coinvolti; tutto ciò considerato e soppesato, pur ribadendo la
astratta gravità dei fatti in contestazione, nella specie appare equo limitare la liquidazione
del danno all'immagine all'importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), da
intendersi già comprensivo di rivalutazione monetaria, con maggiorazione degli interessi
legali
dal
deposito
della
presente
sentenza
fino
al
saldo".
(Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, Sentenza 2 luglio 2009,
n.144).
MINISTERO
SAGGIO
Diritto
INTERESSI
processuale
PER
RITARDO
civile:
FINANZE:
PAGAMENTI
NEI
Il Ministero delle Finanze ha determinato il tasso degli interessi valevole per i ritardi di
pagamento
nelle
transazioni
commerciali
per
il
semestre
in
corso.
Il Ministero delle finanze ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto
Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il saggio d'interesse applicabile per i ritardi nei
pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9
punti percentuali a seconda dei beni oggetto di transazione), è pari all'1,00% per il
semestre 1° luglio - 31 dicembre 2009. Ciò significa che il saggio di interesse a favore del
creditore nei casi di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali sarà dell'8%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai
contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale
data
è
la
seguente:
08.08.2002
31.12.2002
tasso
applicabile
01.01.2003
30.06.2003
tasso
applicabile
01.07.2003
31.12.2003
tasso
applicabile
01.01.2004
30.06.2004
tasso
applicabile
01.07.2004
31.12.2004
tasso
applicabile
01.01.2005
30.06.2005
tasso
applicabile
01.07.2005
31.12.2005
tasso
applicabile
01.01.2006
30.06.2006
tasso
applicabile
01.07.2006
31.12.2006
tasso
applicabile
01.01.2007
30.06.2007
tasso
applicabile
01.07.2007
31.12.2007
tasso
applicabile
01.01.2008
30.06.2008
tasso
applicabile
01.07.2008
31.12.2008
tasso
applicabile
01.01.2009
30.06.2009
tasso
applicabile
01.07.2009 - 31.12.2009 tasso applicabile del 8,00%.
del
del
del
del
del
del
del
del
del
10,35
9.85
9,10
9,02
9,01
9,09
9.05
9,25
9,83
del
del
del
del
del
%;
%;
%;
%;
%;
%;
%;
%;
%;
10,58%;
11,07%;
11,20%;
11,10%;
9,50%;
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato: Saggio degli interessi da
applicare a favore del creditore nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni
commerciali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2009, n.199).
Philip Matyszak
ROMA ANTICA PER 20 SESTERZI AL GIORNO
Poiché il Governo di Roma si preoccupa esclusivamente dell'ordine pubblico, il compito di
cambattere la criminalità è lasciato al Signor Rossi di turno. E al suo vicino. E a chiunque
altro si trovi nella città.
Ogni abitante conosce bene il genere di cartelli che potete leggere a destra. Potrebbe
sembrare sorprendente che la vita in una città come Roma vada avanti senza una forza di
polizia, ma in realtà sono i cittadini a mettere in atto una loro forma di sorveglianza del
circondario, e a procedere sommariamente con chi commette reati. A Roma la vita è vissuta
sotto gli occhi di tutti, ed è quindi meno facile che altrove farla franca. I guadagni ritenuti
illeciti devono essere giustificati, anche perché le vittime di furti proclamano ad alta voce le
loro perdite e offrono sostanziose ricompense in cambio di informazioni, tanto che molto
spesso alla vittima basta una rapida indagine per stabilire l'identità del colpevole. A questo
punto entra in azione il sistema clientelare.
Per capire come funziona, immaginiamo che un visitatore abbia portato con sé a Roma un
pregiato mantello di lana gallica. Entra in una taverna, se lo toglie e lo appoggia da una
parte perché la giornata è calda: un momento dopo si accorge che è sparito. Non può
chiamare la polizia perché non esiste. L'oste, preso atto che si tratta di un turista, insiste
che non è affar suo. Il visitatore torna al suo alloggio furibondo e senza mantello.
Il padrone dell'alloggio è addolorato, non tanto per la perdita quanto per il trattamento
subito da un ospite che abita sotto il suo tetto. Prende contatto con un amico, che è a sua
volta amico del patrono dell'oste. È anche possibile che vengano chiamati in causa gli edili,
che hanno il potere di far chiudere le osterie mal gestite. Sottoposto a queste pressioni,
l'oste confessa che un cliente abituale (tale Lucio, che abita in via delle Lanterne) ha la
mano lesta, e che Pupina, la cameriera, ha sentito dire che oggi sfoggia un abbigliamento
all'ultimo grido.
Il padrone di Casa si consulta brevemente con il maggiordomo, il quale a sua volta dà
istruzioni a cinque massicci schiavi domestici. La piccola spedizione parte da casa e vi fa
ritorno a tempo debito, con un mantello. Senza pensare neppure per un attimo che
potrebbe aver rovinato la giornata a un Lucio completamente innocente, il nostro visitatore
esamina il soprabito, ne riconosce i tratti distintivi, e ne dichiara il possesso. Se, per un
malaugurato evento, Lucio fosse per puro caso venuto in possesso, legalmente, di un
identico mantello, in questo momento starà facendo indignate rimostranze al suo patrono,
che invierà un messaggero affinché la questione si risolva in modo civile. Se tutti i tentativi
si rivelano infruttuosi, allora il caso finisce davanti al giudice.
[Garzanti, Milano 2009, pagine 86-87]
FOCUS
- Diritto amministrativo,
risarcimento
CORTE
RISARCIMENTO
DEL
diritto
tributario,
DANNO
diritto della responsabilità civile e del
dei
danni:
DEI
CONTI:
PER
ASSENZE
DI
DIPENDENTE
ASL
La Corte dei Conti di Perugia ha emesso una interessante pronuncia nei confronti di un
dipendente con qualifica di assistente amministrativo di una ASL colpevole di reiterate ed
ingiustificate assenze dal lavoro. Innanzitutto, la Corte dei Conti ha rilevato che "pur non
escludendo di poter giustificare talune di queste assenze imputandole a cause di forza
maggiore oppure ad altre cause, la sistematicità con cui sono state poste in essere, la loro
sommatoria e la rilevanza anche singolare di alcune di esse (per la durata di 1 ora e 30
minuti), facciano ritenere sussistente il danno patrimoniale, quantificabile in via equitativa
ex articolo 1226 c.c. almeno in € 500.00, che deve essere risarcito dall'odierno convenuto,
essendo superata la soglia dell'antidoverosità e quindi sussistendo l'illecito contabile".
Più innovativa la parte della pronuncia dedicata al danno all'immagine. La Corte ha ritenuto
di dover confermare il consolidato orientamento della Cassazione, nonostante "la
recentissima sentenza n. 26972 pronunciata dalla Cassazione in data 24 giugno/11
novembre 2008, in quanto i concetti in essa espressi, riferiti al danno non patrimoniale nei
rapporti privati, non sono estensibili al danno all'immagine provocato alla p.a. da soggetto
legato da rapporto di servizio, che è "patrimoniale" in senso stretto e discende da
responsabilità contrattuale, se non altro per l'assoluta diversità ontologica che esiste tra
persone fisiche e persone giuridiche (la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 744 del
1999)>> (cfr. Sezione Umbria n. 44 del 2009; Sezione Terza d'Appello n. 143/2009)".
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nel caso di specie, "anche con riferimento al danno
all'immagine alla luce delle considerazioni generali appena ricordate il Collegio ritiene che la
condotta del Tizio abbia prodotto senza dubbio un danno, considerato che - come già
rilevato - siamo di fronte ad un comportamento che ha ampiamente superato la soglia
minima di inadempienza nei rapporti verso la pubblica amministrazione. Se si considera poi
che i fatti sono avvenuti in un paese piccolo, dove i pubblici dipendenti sono osservabili
dalla comunità, come il convenuto lo è stato dai carabinieri, non vi è dubbio circa la
sussistenza del danno conseguente alla lesione all'immagine dell'Amministrazione sanitaria
in conseguenza della condotta tenuta dal convenuto. Il danno all'immagine, formatosi in
relazione al fatto conclamato che trova conferma in una straordinaria quantità di verifiche
fatte dai carabinieri che in un piccolo centro come Cascia non hanno quasi potuto evitare di
accorgersi con quanta frequenza e con quanta naturalezza il soggetto si assentava dal
posto di lavoro durante l'orario di servizio viene dalla Procura attrice quantificato in €
10.000,00, importo che è condiviso anche dal Collegio, stante la disinvoltura e l'abitualità
delle assenze ed il clamor che dalle stesse deve fuor di dubbio essere derivato considerato il
piccolo centro ed il fatto che il convenuto non aveva problemi ad attendere anche a funzioni
rese al pubblico (negozio del figlio) o personali durante le assenze".
In merito invece al danno da disservizio, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'assunto della
Procura, secondo cui "la mera sottrazione di energie lavorative dal servizio abbia inciso
negativamente sul servizio stesso generando un danno da disservizio, cioè un'alterazione
della normale efficienza ed efficacia del servizio, uno stato disfunzionale dello stesso", pur
non essendo sbagliato, sia generico, "in quanto manca la prova in concreto di quali disagi,
di quali disservizi, ritardi o malfunzionamenti siano dipesi dalla condotta del soggetto,
senza la quale il Collegio non può che assolvere il convenuto almeno per la partita di danno
da disservizio, trattandosi tra l'altro di un dipendente amministrativo e non facente parte
del personale medico o paramedico, le cui assenze potrebbero in astratto aver determinato
dei ritadi nell'espletamento di pratiche che tuttavia, per poter essere valutati dal Collegio,
devono essere allegati e provati".
(Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria, Sentenza 5
agosto 2009, n.100).
Bryan Ward-Perkins
LA CADUTA DI ROMA E LA FINE DELLA CIVILITA'
I popoli che invasero l'impero d'Occidente occuparono o estorsero con la minaccia della
forza la massima parte dei territori in cui si stabilirono, senza alcun accordo formale sulla
divisione delle risorse con i loro nuovi sudditi romani. L'idea che la maggior parte del
territorio romano venisse loro ceduta nel quadro di trattati formali, qual è
formulata da certi storici recenti, è un puro e semplice errore. Dovunque si
abbiano testimonianze di una certa ampiezza, quali quelle provenienti dalle
province del Mediterraneo, la norma era indubbiamente la conquista o la resa alla
minaccia della forza, e non un accordo pacifico.
Un trattato fra il governo romano e i Visigoti, che stanziava questi ultimi in Aquitania nel
419, figura in primo piano in tutte le recenti discussioni sulla «integrazione». Ma gli storici
che presentano tale accordo come un vantaggio per entrambi, Romani e Visigoti, non
aggiungono che il territorio concesso nel 419 era minuscolo a paragone di quello che in
seguito i Visigoti estorsero, con l'uso o la minaccia della forza, al governo di Roma e ai
provinciali romani. L'accordo stipulato nel 419 era basato sulla valle della Garonna tra
Tolosa e Bordeaux. Ma alla fine del secolo i Visigoti avevano ormai esteso il loro potere in
tutte le direzioni, conquistando o estorcendo un'area assai più vasta: tutta la Gallia
sudoccidentale fino ai Pirenei; la Provenza, comprese e due grandi città di Marsiglia ed
Arles; Clermont e l'Alvernia; e quasi tutta la penisola iberica. A Clermont troviamo qualche
testimonianza della risposta locale alla loro espansione. Il vescovo e la nobiltà della città
organizzarono una resistenza armata che fu per qualche tempo vigorosa ed efficace.
Clermont si arrese ai Visigoti per ordine del governo romano in Italia, che sperava di
salvare in questo modo la Provenza e le città strategicamente assai più importanti di
Marsiglia e di Arles. Una lonte, per a verità molto partigiana, riferisce che durante un
assedio i cittadini di Clermont si ridussero, piuttosto che arrendersi, a mangiare l'erba per
non morire di fame. Tutto ciò è molto diverso da una pacifica e leale integrazione dei
Visigoti nella vita provinciale della Gallia romana.
[Editori Laterza, Bari, 2008, pagine 19 e 20]
CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO
- Diritto tributario e diritto processuale civile:
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: RIDUZIONE DEI RITI E RIFORMA DEL
PROCESSO TRIBUTARIO
Maurizio Villani
- Diritto pubblico, diritto regionale e degli enti locali:
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: LOTTERIE, PESCHE E TOMBOLE
Donato Vozza
- Diritto del lavoro:
LA FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIPOSI SETTIMANALI
Riccardo Girotto
- Diritto costituzionale, diritto dei Paesi dell'Unione Europea:
BREVE SINTESI DEI DIRITTI FONDAMENTALI SANCITI DAL "GRUNDGESETZ"
(COSTITUZIONE) DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Armin Kapeller
Miguel de Cervantes Saavedra
(1547-1616)
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA
Da quanto mi avete fatto sapere, fratelli carissimi, sono venuto a conoscere chiaramente
che quantunque vi abbiano castigati per le vostre colpe, voi però non andate volentieri a
soffrire il castigo, anzi di molto mal animo e contro il vostro deciso volere; e forse è vero
altresì che l'uno per essersi perduto di animo nella torture, l'altro per non avere
avuto danaro, e quale per poco favore, quale per poco senno dei giudici, a tutti
insomma per non aver potuto far valere le vostre ragioni siete ora condotti a
patire contro giustizia. Tutto ciò mi si affaccia in modo che mi dice, mi persuade e mi
sforza a mostrarvi il fine per cui il cielo mi ha messo al mondo, e mi fece professare l'ordine
di cavalleria che esercito, ed il voto che ho fatto di soccorrere i bisognosi e di sollevare gli
oppressi contro i prepotenti. Ma perché la prudenza insegna di non adoperare la forza dove
le buone maniere potrebbero conseguire lo stesso effetto, voglio prima pregare queste
signore guardie e il signor commissario che si compiacciano di sciogliervi da quei ceppi e
lasciarvi andare alla buona ventura, che non mancherà al re di trovare chi lo serve in
migliori occasioni, sembrandomi assai mal fatto porre in ischiavitù quelli che furono fatti
liberi da Dio e dalla natura.»
Volto poscia alle guardie, proseguì di tal guisa: - Si aggiunge, signore guardie, che nulla
hanno commesso queste povere genti contro voi; lasciate dunque che ciascuno se ne
vada col suo peccato, che Dio nel cielo non obblia né la punizione dei delinquenti
né il premio dei buoni; né conviene che gli onesti uomini si facciano carnefici degli
altri uomini dai quali non ricevettero verun danno. Vi comando dunque
mansuetamente e con quiete che a ciò vi risolviate, perché facendolo ve ne sarò
grato: ma in caso diverso vi costringeranno a farlo per forza questa lancia e
questa spada mercé il valore del mio braccio.
[Don Chisciotte della Mancia - Capitolo XXII - Don Chisciotte libera molti disgraziati
ch'erano a loro malgrado condotti dove non avrebbero voluto andare, traduzione da Liber
Liber: http://www.liberliber.it/biblioteca/c/cervantes/]
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CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128
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171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo
scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico.
***
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003,
N.196)
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