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COMUNICATO CAPDI & LSM N°20 del 17 novembre 2016 Nuovo Disegno di Legge sulla professione del laureato in SM Carissimi colleghi Presentato al Senato della Repubblica, da alcuni parlamentari del Gruppo Misto, primo firmatario il Sen. Maurizio Romani, il DdL N.2475 “Disposizioni in materia di riconoscimento e regolamentazione delle professioni relative alle attività motorie, nonché delega al Governo per l’istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie” Il DdL, l’ennesimo (almeno una decina i DdL presentati negli ultimi 15 anni tra la Camera dei Deputati e il Senato), prevede l’istituzione di 4 figure professionali, che corrispondono prevalentemente ai profili d’uscita delle classi di laurea in SM e precisamente: il chinesiologo di base L-22, il chinesiologo sportivo LM-68, il manager dello sport LM-47 e il chinesiologo clinico LM-67. Nelle palestre e impianti sportivi è prevista l’istituzione di un responsabile (LM) che “vigili sulle attività tecnico-scientifiche e sui requisiti del personale istruttore operante nella struttura” e la presenza di almeno un professionista qualificato in possesso di una laurea in SM L-22. Interessante è la proposta che per accedere ai corsi di laurea in SM si preveda il “… superamento di test di ammissione comprendenti una prova inerente le capacità fisico-motorie, determinante ai fini del giudizio finale, una visita medico-sportiva…..” sembra essere ritornati al vecchio e amato ISEF. A proposito di ISEF, il DdL sembra essersi dimenticato che nel mercato ci sono ancora i diplomati ISEF (e questo almeno per una trentina d’anni) perché proprio non vengono citati!! Sotto le osservazioni inviate al Senatore Romani In allegato i DdL presentati nell’ultimo periodo Allegati: -DdL C. 3309 deputato Sbrollini e altri -DdL S. 2177 senatrice Idem e altri CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067 -DdL S. 2475 senatore Romani e altri Un abbraccio Flavio Cucco Presidente Capdi & LSM Venezia 17 novembre 2016 Si prega di non rispondere a questa mail Gentile Senatore Maurizio Romani Le scrivo in qualità di presidente della Capdi & LSM – Confederazione delle associazioni dei diplomati ISEF e laureati Scienze motorie – l’associazione nazionale che raccoglie attualmente N. 29 associazioni territoriali di diplomati ISEF e LSM e conta complessivamente, compresi i soci individuali Capdi, poco meno di tremila soci. La Capdi & LSM rappresenta la categoria degli insegnanti di Educazione fisica e di Scienze motorie e sportive ed è associazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione quale Ente di formazione del personale della scuola. Da anni ci battiamo per un riconoscimento della professione del diplomato ISEF e laureato in SM, avendo tra l’altro seguito negli ultimi 15 anni, i diversi DdL presentati sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, fornendo, anche in diverse audizioni, osservazioni e spunti per un inquadramento normativo che miri a tutelare maggiormente il diritto alla salute dei cittadini che utilizzano i servizi motori e sportivi, chiarendo le competenze e i ruoli degli operatori. A tal riguardo plaudiamo alla presentazione al Senato del Ddl N. 2475, che vede la sua persona quale primo firmatario “Disposizioni in materia di riconoscimento e regolamentazione delle professioni relative alle attività motorie, nonché delega al Governo per l’istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie” CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067 Sempre con spirito di collaborazione inviamo alcune osservazioni al Ddl In tutto l’articolato non si nomina mai la figura del diplomato ISEF. Ricordiamo che gli Istituti Superiori di EF hanno licenziato, durante gli anni della loro vita, quasi 90 mila diplomati e che molti di questi sono inseriti (oltre che nella scuola) nella “professione reale”, sia in ambito sportivo nella preparazione (anche olimpica) fisica e tecnica, sia nella gestione di impianti sportivi e palestre, pubbliche o private. Pensiamo che qualunque nuova regolamentazione debba tener conto della realtà nella quale essa va ad intervenire per non creare danni e per non svilire professionalità consolidate. A tal fine si propone di aggiungere la terminologia di diploma ISEF là dove si cita la classe di laurea L-22. Così nell’ articolo N.1 – comma 2 e art 6 comma 2 e conseguentemente nell’istituzione del registro relativo alla figura professionale del chinesiologo di base (art 7 comma 1) Così per l’esercizio sia della professione di chinesiologo sportivo all’art 2 che per quella di manager dello sport all’art 3, si stabilisca una moratoria per le situazioni professionali già esistenti. Per quanto riguarda la Istituzione e definizione della professione sanitaria di chinesiologo clinico di cui all’art 4 è necessario specificare bene gli ambiti di pertinenza del LSM per non incrociare quelli del fisioterapista. A tal fine si propone di valutare i risultati dell’intesa siglata tra fisioterapisti e laureati in SM nel Documento Finale del Tavolo di lavoro istituito da Ministro Balduzzi nel 2012 presso il Ministero della Salute, tra laureati in fisioterapia e laureati in scienze motorie. Tavolo composto dal Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Regioni, rappresentanze professionali dei fisioterapisti e dei laureati in SM (tra queste anche la Capdi & LSM) La Capdi & LSM si dichiara disponibile eventualmente ad incontrarla per approfondire nel merito il Ddl Un cordiale saluto Flavio Cucco Presidente Capdi & LSM [email protected] cell 340.8822577 CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067 CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – [email protected] - fax: 0532.17.12.067 N. 2475 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIETRO, BISINELLA, BIGNAMI, FUCKSIA e MASTRANGELI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2016 Disposizioni in materia di riconoscimento e regolamentazione delle professioni relative alle attività motorie, nonché delega al Governo per l’istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie ONOREVOLI SENATORI. -- Di recente l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016-2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal Global action plan far the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020 (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari. I benefici per la salute derivanti dall'attività fisica, ampiamente dimostrati dall'evidenza scientifica, comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete, svolge un ruolo importante nella gestione di talune affezioni croniche e produce effetti positivi anche sulla salute mentale riducendo le reazioni da stress, ansia e depressione. L'attività fisica rappresenta un fattore determinante per il dispendio energetico ed è quindi essenziale ai fini dell'equilibrio energetico e del controllo del peso. Nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza, l'attività fisica è necessaria allo sviluppo di capacità motorie essenziali ed è menzionata anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. In età adulta, l'attività fisica mantiene il tono muscolare e migliora la salute dell'apparato cardiorespiratorio e di quello osseo. In età avanzata, l'attività fisica aiuta a mantenersi sani, agili e autosufficienti a livello funzionale e favorisce la partecipazione sociale. Può inoltre aiutare a prevenire le cadute e facilitare i percorsi di riabilitazione per chi è affetto da malattie croniche, divenendo una componente importante di una vita sana. Alla fine degli anni novanta, con la legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il termine «Scienze motorie», confermato poi con l'istituzione della laurea in scienze motorie quale evoluzione del Diploma dell'istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.). Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, le discipline caratterizzanti i corsi di studio sono sia teoriche, afferenti oltre che all'ambito motorio, ai settori biomedico, giuridico, economico, della metodologia didattica e psicopedagogico, sia pratiche, afferenti al settori motorio e sportivo. La laurea in scienze motorie prevede un primo ciclo di tre anni ed un secondo magistrale di due anni, articolato in diversi indirizzi di approfondimento. Il corso di studi di primo livello consente ai laureati di acquisire le competenze necessarie per operare in ambiti pubblici e privati finalizzati al mantenimento della migliore efficienza fisica nelle varie fasi della vita, alla preparazione fisica nella discipline sportive, praticate a livello amatoriale ed agonistico, e allo sviluppo delle capacità e delle competenze motorie in età evolutiva e adulta. Il laureato in scienze delle attività motorie e sportive si configura dunque come esperto del movimento, come studioso del corpo e della motricità e, se messo nelle giuste condizioni di farlo, può rivestire un ruolo fondamentale nella definizione di programmi di prevenzione primaria rappresentando così un punto di riferimento per interventi di educazione sanitaria sul territorio. Il percorso di laurea magistrale prevede l'acquisizione di competenze in merito alla progettazione, conduzione e gestione delle attività motorie nonché competenze manageriali che rendono il laureato magistrale particolarmente adatto alla supervisione delle attività di enti di promozione sportiva ed alloro coordinamento. Un inquadramento normativo chiaro, che miri a coinvolgere personale qualificato nelle strutture dove si praticano a vario titolo attività motorie e sportive, combina la necessità di veder maggiormente tutelato il diritto alla salute attraverso la garanzia del corretto svolgimento delle attività fisico-motorie con l'esigenza conseguente di evitare che l'abuso di una professione così importante permetta a persone non qualificate di svolgere attività che potrebbero compromettere, anche seriamente, la salute di chi vi si affida. La figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale. Il presente disegno di legge mira dunque a identificare i laureati in scienze motorie quali professionisti dell'esercizio fisico nell'ambito della prevenzione della salute, prevedendo il riconoscimento professionale delle competenze acquisite durante il percorso universitario ed individuando le attività e gli ambiti nei quali è necessario impiegare personale appositamente formato. Il disegno di legge prevede quindi l'istituzione di diverse figure professionali, disciplinate sulla base delle diverse competenze acquisite durante i differenziati percorsi universitari. In primo luogo viene istituita la figura del chinesiologo di base, per la quale è necessario aver conseguito la laurea in scienze motorie di primo livello. In secondo luogo si prevede l'istituzione della figura professionale del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, rispettivamente regolamentate sulla base delle conoscenze acquisite durante Il corso di laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport ed in management dello sport. Considerazioni ulteriori devono invece riguardare l'indirizzo magistrale relativo alle scienze motorie preventive e adattate, il quale consente ai laureati di secondo livello di utilizzare avanzati strumenti culturali metodologici e tecnico pratici con ampi poteri decisionali e di autonomia. Le competenze acquisite con questo specifico indirizzo di laurea magistrale permettono a chi la consegue di progettare, gestire ed attuare programmi specifici dove l'esercizio fisico è concepito a fini rieducativi per il mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico e dello stato ottimale di salute, anche quale coadiuvante nel trattamento di specifiche patologie croniche che possono trarre beneficio dall'attività sportiva. In questo senso il laureato magistrale in scienze motorie preventive e adattate è in grado di svolgere un ruolo fondamentale all'interno di un'equipe riabilitativa multidisciplinare che, comprendendo varie professionalità, ha come fine condiviso la costruzione di un progetto terapeutico riabilitativo che tenga conto di tutti gli aspetti del ripristino delle funzionalità motorie. Un'equipe che, interagendo nelle diverse fasi del trattamento, non dimentichi la fase postrieducativa e di ri-atletizzazione. Si prevede quindi l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione del chinesiologo clinico cui possono accedere coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate, o titoli equipollenti. In un'ottica di tutela della salute incentrata sulla promozione della prevenzione si prevede dunque all'articolo 6 che le attività motorie debbano essere necessariamente pianificate e messe in atto da personale qualificato, all'interno di tutte le strutture, sia pubbliche che private, che a vario titolo intendano svolgere al proprio interno attività motorie e sportive. L'obiettivo è quindi quello di garantire che queste attività vengano svolte correttamente e con la supervisione di un professionista. In particolare si affida ad un responsabile di struttura la responsabilità di verificare e vigilare sulla formazione del personale istruttore, contribuendo così ad instaurare un circolo virtuoso che ha come fine ultimo la garanzia per gli utenti della massima professionalità. Professionalità garantita inoltre dalla presenza di registri regionali presso i quali diviene possibile iscriversi solo a condizione di possedere specifici requisiti. Infine, per assicurare le condizioni per una crescita sana durante la delicata fase dello sviluppo è indispensabile affidare l'insegnamento dell'educazione motoria, anche nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, ad un professionista che possa essere nella scuola l'esperto del movimento, del corpo e della motricità e possa dunque rivestire un ruolo determinante nell'educazione alla salute ed alla corporeità. Una figura che garantisca il più alto livello di formazione agli alunni e che sia in grado di valorizzare le finalità educative dell'attività sportiva. Per tutte le ragioni espresse si auspica una celere approvazione del presente disegno di legge. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Istituzione della professione di chinesiologo di base) 1. Ai fini di una maggiore tutela della salute, attraverso il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, della rieducazione motoria attiva, della socializzazione e della prevenzione, nonché del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce di età, è istituita la figura professionale del chinesiologo di base. 2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1. 3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha per oggetto: a) la conduzione, la gestione e la valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica; c) il rispetto delle normative antidoping, in collaborazione con i Nuclei antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, dell'adeguata diffusione delle informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente. Art. 2. (Istituzione della professione di chinesiologo sportivo) 1. Al fine di garantire i più alti standard di formazione dei professionisti operanti nell'ambito delle attività motorie e sportive di livello agonistico è istituita la figura professionale del chinesiologo sportivo. 2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, classe di laurea LM-68. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1. 3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha per oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino al livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra; c) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione fisica presso i centri di addestramento delle Forze Armate e dei corpi impegnati, a vario titolo, nel garantire la sicurezza. Art. 3. (Istituzione della professione di manager dello sport) 1. Al fine di garantire la massima professionalità nell'organizzazione e nella gestione delle strutture nelle quali si pratichino a vario titolo attività motorie e sportive è istituita la figura professionale del manager dello sport. 2. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, classe di laurea LM-47. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1. 3. L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgano attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative. Art. 4. (Istituzione e definizione della professione sanitaria di chinesiologo clinico) 1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di chinesiologo clinico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma è necessario il possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, classe di laurea LM-67, o di titoli equipollenti alla laurea abilitante. 2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. 3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo clinico ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e l'attuazione: a) di attività per la prevenzione primaria e secondaria nonché di programmi di rieducazione motoria attiva, relativi alla prevenzione di vizi posturali e al recupero motorio post riabilitativo finalizzato alla stabilizzazione muscolare ed articolare ed al mantenimento dell'efficienza fisica; b) di attività motorie adatte a soggetti diversamente abili o con limitazioni funzionali stabilizzate derivanti da patologie che possono trarre vantaggio dall'esercizio fisico, nonché malattie croniche in condizioni clinicamente stabili. 4. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, l'albo per la professione di chinesiologo clinico. Possono iscriversi all'albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Art. 5. (Disposizioni concernenti la formazione universitaria) 1. Nell’ambito della propria autonomia, le facoltà universitarie di scienze delle attività motorie e sportive possono favorire l’uniformità dei propri piani di studio, relativi sia ai corsi di laurea magistrali che a quelli triennali, al fine di migliorare la formazione degli studenti, di assicurare una maggiore competitività a livello internazionale, nonché di agevolare la comunicazione e la collaborazione tra le università. 2. L'accesso ai corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, compresi i corsi delle lauree magistrali, è subordinato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, al superamento di test di ammissione comprendenti una prova inerente le capacità fisico-motorie, determinante ai fini del giudizio finale, una visita medico-sportiva ed una prova scritta generale relativa ai programmi di studio del corso di studi, che attribuisca un punteggio massimo non superiore a quello relativo alla prova fisico-motoria. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto il contenuto dei tests di ammissione di cui al presente comma. Art. 6. (Tutela della salute nell'esercizio delle attività motorie) 1. Al fine di garantire la salute dei cittadini, le strutture private destinate a qualsiasi titolo allo svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione di includere nel proprio organico un responsabile che vigili sulle attività tecnico-scientifiche e sui requisiti del personale istruttore operante nella struttura. Per l'esercizio della funzione di responsabile è necessario il conseguimento della laurea magistrale in scienze motorie, classi di laurea LM-47, LM67, LM-68. 2. Presso le strutture destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, le società sportive, anche non professionistiche, le associazioni sportive, le scuole di formazione alle discipline sportive, i centri destinati alla preparazione degli atleti professionisti e non professionisti, i centri di formazione militare e le scuole di polizia, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un professionista qualificato in possesso di una laurea in scienze motorie, classe di laurea L-22, o di titoli equipollenti. Il responsabile di cui al comma 1 è altresì competente al controllo dei titoli di cui al primo periodo nonché delle modalità di impiego degli istruttori o dei preparatori. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle strutture pubbliche che, a qualunque titolo, intendono svolgere attività fisico-motorie. Alle medesime strutture è comunque consentito il ricorso alle figure professionali di cui alla presente legge anche mediante consulenze specifiche. Art. 7. (Istituzione del registri relativi alle figure professionali di chinesiologo di base, di chinesiologo sportivo e di manager dello sport) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i registri relativi alle figure professionali di chinesiologo di base, di chinesiologo sportivo e di manager dello sport, ai quali possono avere accesso i professionisti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. 2. Le funzioni di controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero della salute i quali, in caso di accertata violazione, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva è disposta la chiusura definitiva della struttura. Art. 8. (Delega al Governo per l'istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire presso la scuola dell'infanzia e presso la scuola primaria la figura dell'insegnante specializzato in scienze motorie, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) conseguimento obbligatorio della laurea magistrale in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea LM-47, LM-67 e LM-68, o equipollenti, come previsto per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado; b) conseguimento obbligatorio dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria; c) obbligatorio superamento di un apposito concorso per titoli ed esami. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché del corrispondenti mezzi di copertura. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, con la procedura prevista dai commi 2 e 3. 5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2177 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, ALBANO, BERGER, BERTUZZI, BIANCO, BISINELLA, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ, COLLINA, CONTE, CORSINI, CUOMO, D’ADDA, DALLA TOR, DE BIASI, DEL BARBA, DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, FRAVEZZI, GATTI, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MARAN, Mauro Maria MARINO, MARTINI, MASTRANGELI, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORELLANA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, ROMANO, Gianluca ROSSI, SANTINI, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, SUSTA, VACCARI, VALDINOSI, VATTUONE, ZANONI e ZAVOLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2015 Delega al Governo in materia di disciplina delle competenze professionali nel settore delle attività motorie e sportive ONOREVOLI SENATORI. -- Lo sport dilettantistico e amatoriale nel nostro Paese soffre di alcune carenze strutturali, dal punto di vista normativo, che senza dubbio richiedono l'intervento da parte del legislatore nazionale. Un punto che merita la massima attenzione riguarda la verifica e l'accertamento delle qualità delle competenze professionali di chi lavora nel settore sportivo dove, spesso, sembrano vigere le regole proprie del mondo del «far west», situazione nella quale non esistono leggi o norme specifiche e in cui ciascun soggetto cerca di ottenere al massimo il proprio vantaggio, anche a costo di danneggiare gli altri. Nella speranza che le forze politiche sappiano presto delineare un percorso condiviso per un approccio legislativo complessivo al mondo dello sport per il benessere della comunità, in cui poter valutare adeguatamente le diverse esigenze del settore alla quali non è stata ancora data, in via compiuta, una risposta effettiva, il presente progetto di legge intende intervenire al fine di dirimere una questione certamente annoverabile tra quelle principali, ovvero la regolamentazione dell'esercizio professionale delle attività motorie e sportive. Spesse volte, infatti, accade che associazioni e società sportive dilettantistiche non richiedano il possesso di determinati requisiti per l'accesso alle professioni e, a tal fine, si fanno valere titoli o certificazioni rilasciati per il tramite di corsi di formazione non adeguati. Tali titoli abilitanti, attraverso i quali non è infrequente ottenere un posto di lavoro, celano però potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini, dal momento in cui vengono utilizzati al pari di certificazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati da enti federali o enti equiparabili) o di percorsi di studi riconosciuti, nonostante l'articolo 32 della Costituzione disponga la tutela della salute, da parte della Repubblica, come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». In questo senso, la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute in base a prescrizioni mediche, fatto in sé assai positivo, sta rendendo ulteriormente utile negli ultimi anni un'organica trattazione di tale materia. La frequenza a tali corsi, privi di alcun riconoscimento o certificazione da parte degli enti cui compete l'organizzazione e la gestione dello sport nel nostro Paese, non può essere assunta a requisito valido ai fini dell'esercizio dell'insegnamento, teorico e pratico, di qualsiasi disciplina sportiva o attività motoria. Invero, spesso essi hanno una durata di pochi mesi e sono fruibili dietro pagamento di cifre piuttosto elevate da parte dei partecipanti, nella speranza che tale percorso possa servire, in concreto, per accedere al mondo del lavoro nel settore sportivo. Persistendo, dunque, la mancanza di una adeguata regolamentazione all'accesso professionale, si permette la sostanziale equiparazione, nel mondo dello sport dilettantistico, tra certificazioni rilasciate tramite tali corsi inadeguati e titoli di specializzazione accademica. Per tali ragioni, nel nostro Paese si rischia di perpetrare quello svuotamento di significato, peraltro già in atto, strettamente connesso alle opportunità professionali che conseguono all'ottenimento della laurea in scienze motorie (o del diploma ISEF). Vale ulteriormente ricordare in questa sede come la ratio della legge 18 giugno 2002, n. 136, recante equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive, si possa ricondurre all'esigenza di assicurare la parità delle condizioni di accesso «ai pubblici concorsi ed alle attività professionali» (articolo 1, comma 1), riferimento quest'ultimo spesso superato dai fatti, nel momento in cui ai fini dell'accesso a tali attività possono tranquillamente non servire né l'uno (il diploma ISEF) né l'altra (la laurea in scienze motorie). La questione tuttora insoluta si riferisce, quindi, alla reali garanzie che l'ordinamento vigente assicura (o non assicura) rispetto all'esercizio delle attività professionali nel settore delle attività motorie e sportive, su cui non può ulteriormente tralasciarsi l'inosservanza relativa alla certificazione delle competenze. Per esempio, come è possibile tutelare la salute, la sicurezza e la formazione degli allievi e delle allieve iscritti ad una scuola di danza quando è possibile che ivi accedano insegnanti del tutto in provvisati, senza alcun titolo riconosciuto e semplicemente per il tramite di un corso di abilitazione? La regolamentazione dell'esercizio delle attività professionali nel mondo dello sport, non essendo individuati -- se non per specifici casi -- requisiti ad hoc per l'esercizio della professione, è un'esigenza realmente non rinviabile, essendo possibile, per tornare all'esempio sopra indicato, aprire una scuola di danza ed ivi educare, formare e preparare, pur nella mancanza di idonei titoli o certificazioni validi ai fini dell'insegnamento. Quindi, nella mancanza della certezza che allievi ed allieve di diverse discipline sportive siano istruiti da docenti qualificati e preparati, ovvero che tale processo sia affidato a persone in possesso dei necessari requisiti professionali, indispensabili ai fini dello svolgimento corretto, tecnico e teorico, delle attività, viene meno l'assicurazione della migliore tutela psico-fisica e didattica, nonché di adeguate garanzie verso coloro che si rivolgono direttamente o che mandano i propri figli a praticare uno sport o a svolgere un'attività motoria. Non è certamente un mistero come lo sport, anche a livello amatoriale e dilettantistico, sia uno strumento utile alla salvaguardia e allo sviluppo della salute fisica e psichica della persona, alla promozione dell'integrazione sociale, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, allo sviluppo delle capacità cognitive, nonché veicolo fondamentale per rafforzare la prevenzione contro ogni forma di violenza, razzismo, discriminazione, intolleranza o mancanza di correttezza. Anche il «Libro Bianco sullo sport», prima importante iniziativa su scala europea che ha fornito orientamenti strategici sul ruolo della pratica sportiva nell'Unione europea, ha definito il tempo impiegato praticando attività sportive (a scuola e all'università) come produttore di benefici sanitari ed educativi «che occorre promuovere». È pertanto assolutamente necessario che lo Stato, oltre ad incentivare con tutti i mezzi a propria disposizione la formazione di una cultura sportiva nazionale (intesa come coscienza individuale più diffusa possibile dell’importanza dello sport), assicuri che coloro che sono chiamati in prima persona a svolgere attività di formazione siano adeguatamente preparati. Se dunque occorre, da un lato, combattere il progressivo assottigliamento della realtà dell'associazionismo locale, primo approccio allo sport per moltissimi cittadini italiani e punto di riferimento nel mondo sportivo dilettantistico (e verso cui si dovrebbero attuare politiche di sviluppo), non si può permettere, dall'altro, l'utilizzo di istruttori non adeguatamente formati all'insegnamento. È di altrettanta importanza rispetto all'esigenza di salvaguardare la migliore tutela della salute pubblica, singola e collettiva, l'assicurazione, per via normativa, che l'accesso al mondo delle professioni legate all'attività motoria e sportiva sia fondato sul possesso di competenze e requisiti certificati e comprovati, altro obiettivo primario della presente proposta. Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli ISEF (Istituti superiori di educazione fisica) e l'istituzione dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. Il corso di laurea in Scienze motorie permette l'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai principali àmbiti dell'educazione motoria e sportiva, comprendendo, quindi insegnamenti e attività inerenti all'area delle discipline motorie e sportive nonché agli insegnamenti relativi all'area biomedica, giuridico-economica, psicopedagogica-sociale. Tra gli esempi che si possono citare, l'Università degli Studi di Roma «Foro Italico», in sede di presentazione della laurea in scienze motorie e sportive -- 1st Level Degree in Sport Sciences (Classe L22), specifica che il corso (triennale) «è stato progettato per consentire ai laureati di conoscere e promuovere in autonomia i programmi di allenamento e di attività motoria individuali e di gruppo, nei diversi contesti sociali e secondo i diversi obiettivi graduando adeguatamente i programmi e i carichi di lavoro in funzione del genere, dell'età, della condizione fisica e delle altre specifiche caratteristiche dell'utenza». In poche parole, l'obiettivo dei corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi quinquennali, è quello creare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche, scientifiche, teoriche e pratiche adeguate. Prescindendo da sbocchi professionali maggiormente rivolti al lato manageriale o a quelli relativi ai percorsi scolastici, che non si intende prendere in considerazione in questa sede (se non, parzialmente, in merito ai primi), occorre sottolineare come molti tra questi professionisti possano essere impiegati come allenatori e tecnici sportivi o istruttori di discipline sportive motorie. Tuttavia, per le ragioni sopra richiamate, tale sbocco professionale rischia di essere inficiato in mancanza di una normativa relativa alla certificazione delle competenze conseguite. Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II, nella parte della nostra Carta fondamentale che tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra patte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che l'ordinamento sportivo spetti alla legislazione concorrente tra Stato e regioni e, quindi, la possibilità che il legislatore nazionale inquadri i princìpi generali della materia entro i quali possa muoversi il legislatore regionale, secondo il riparto delle competenze compiuto dalla riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta nel dicembre 2009, l’Unione europea ha acquisito per la prima volta una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione europea, tra l'altro, contribuisce alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani. Oltre ad una mera inopportunità legata alla constatazione di fatto che l'accesso all'insegnamento delle attività motorie e sportive possa essere eccessivamente «libero» per quanto riguarda alcune discipline (in sintesi, perché l'insegnante di danza non deve avere i medesimi requisiti del maestro di sci o dell'insegnante di nuoto?), si potrebbe constatare una grave mancanza nell'ordinamento nazionale che, in assenza di un intervento normativo avente come oggetto l'istituzione e la disciplina delle professioni nel settore delle attività motorie e sportive, rischierebbe di permanere in posizione «non allineata» rispetto ai princìpi esposti in sede europea e in sede nazionale, causando tale evenienza una serie di ricadute negative, che minano nel profondo gli obiettivi legati alla trasposizione fattuale dei suddetti princìpi. Sviluppare per intero il «sistema sport» nel nostro Paese, difatti, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile il momento della certificazione delle competenze scientifiche necessarie per permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale procedimento sarebbe funzionale a scoraggiare al massimo grado il lavoro sommerso, piaga che affligge senza dubbio il settore dello sport. Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 stabilisce le finalità della proposta, tra cui garantire adeguate condizioni di salute e di benessere del cittadino nell'espletamento delle attività motorie e valorizzare le competenze professionali dei laureati in scienze motorie, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni e ferme restando competenze e attribuzioni degli operatori sanitari. L'articolo 2 contiene una delega al Governo, di concerto con il CONI, per l'emanazione di apposite linee guida finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio delle professioni legate alle attività motorie e sportive, prevedendo: a) l'obbligatorietà della presenza di figure professionali abilitate ai fini dell'insegnamento o, in alternativa, di soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle diverse discipline; b) la definizione delle modalità di assunzione di tali figure; c) la previsione di sanzioni per chi non ottemperi a tali obblighi; d) l'istituzione di una apposita commissione per l'insegnamento delle attività motorie e sportive volta ad aggiornare, almeno ogni tre anni, le linee guida. L'idea delle linee guida è strettamente legata all'esigenza di definire, per ogni attività motoria e sportiva, i requisiti necessari validi ai fini dell'insegnamento, e tale sede è stata ritenuta quella maggiormente adatta per scegliere la direzione che l'ordinamento del nostro Paese intende intraprendere in materia di professioni all'interno del mondo sportivo. Ovvero se, per alcune professioni, conviene seguire l'esempio tracciato dal legislatore nel solco della legge 8 marzo 1991, n. 81, che reca disposizioni specifiche per la professione di maestro di sci; oppure se si decide, nell'ottica liberalizzante degli ultimi anni, di prevedere una normativa meno stringente, sulla quale imperniare in ogni caso – e tenuto conto delle grandi differenze che qualificano l'accesso alle professioni nelle diverse discipline motori e sportive – il suddetto processo di certificazione. Si è deciso di non prevedere in via diretta, ex lege, l'istituzione della professione in quanto tale configurazione, priva di una finalità specifica, potrebbe risultare effettivamente vana qualora non si provveda a definire, in modo chiaro e non equivoco, quali siano i requisiti indispensabili per accedere all'insegnamento delle diverse discipline sportive e delle attività legate alla funzione motoria. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge ha il fine di garantire le condizioni di salute e di benessere di cittadine e cittadini di ogni fascia d'età nell'espletamento delle attività motorie, sia amatoriali che professionali, tutelare l'istituzione e la regolamentazione delle attività professionali nel settore delle attività motorie e sportive, favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze professionali nelle scienze e nelle attività motorie e sportive, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di professioni e ordinamento sportivo, ferme restando le competenze e le attribuzioni degli operatori in ambito sanitario. Art. 2. (Delega al Governo in materia di istituzione, definizione ed esercizio della professione di esperto delle attività motorie e sportive) 1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), è delegato ad adottare un decreto legislativo recante linee guida finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio delle attività motorie e sportive che si svolgono all'aperto o all'interno di centri, di impianti di società, di associazioni sportive dilettantistiche e di enti di promozione sportiva, ovvero di palestre, di strutture sanitarie e sociopedagogiche, di centri di rieducazione e riabilitazione, nonché presso qualsiasi altra struttura pubblica e privata, all’interno della quale siano esercitate, con carattere di continuità, attività motorie, anche di recupero e di riabilitazione funzionale o sociale, e sportive, al fine di stabilire i requisiti necessari per l'insegnamento teorico e pratico delle diverse discipline secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) obbligatorietà della presenza di figure professionali abilitate ai fini dell'insegnamento delle diverse attività motorie e sportive all'interno delle strutture di cui all’alinea del presente comma, che abbiano conseguito specifici titoli di studio ovvero, in assenza di questi, che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle diverse discipline; b) definizione delle modalità di assunzione delle figure di cui alla lettera a), in relazione alle specifiche attività svolte; c) previsioni di sanzioni ricollegabili alla mancata presenza, nelle strutture di cui all’alinea del presente comma, delle figure di cui alla lettera a); d) istituzione di una commissione per l'insegnamento delle attività motorie e sportive volta ad aggiornare almeno triennalmente le linee guida di cui all’alinea del presente comma. 2. Lo schema di decreto legislativo di cui alla presente legge è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.