Tassazione di immobili e attività finanziarie all`estero: le istruzioni

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Tassazione di immobili e attività finanziarie all`estero: le istruzioni
n° 29 del 20 luglio 2010
circolare n° 469 del 17 luglio 2012
referente BERENZI/mr
Tassazione di immobili e attività finanziarie
all’estero: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare 28/E del 2 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto alcuni dubbi
riguardanti le nuove imposte sugli immobili e sulle attività finanziarie all’estero, cosiddette
“Ivie” ed “Ivafe”. L'Agenzia, con riferimento all'Ivie, descrive le regole di determinazione
della base imponibile; con riguardo all'Ivafe, chiarisce le modalità di applicazione
dell'imposta ai conti correnti detenuti in Paesi dell’Unione Europea e in Paesi dello Spazio
Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Rinviando all’unità informativa "Immobili e attività finanziarie all'estero: pubblicati i codici
tributo" per una visione d’insieme dell’Ivie e dell’Ivafe, in questa sede si evidenziano le
principali novità interpretative contenute nella circolare n. 28/E.
Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie)
Con riferimento all'Ivie, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardanti l'ambito
soggettivo, il calcolo e il versamento dell'imposta.
Soggetti passivi
L'Ivie è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia per gli immobili detenuti all'estero.
Viene precisato che sono soggetti passivi:
ƒ il proprietario di immobili ;
ƒ il titolare di altro diritto reale di godimento su immobili (usufrutto, uso o abitazione,
ƒ enfiteusi, superficie). Non è soggetto passivo, pertanto, il titolare della nuda proprietà;
ƒ il concessionario di aree demaniali;
ƒ l’utilizzatore di immobili detenuti in leasing.
ƒ In pratica, dal punto di vista della soggettività passiva, l’Ivie ricalca la disciplina Imu.
Base imponibile
La base imponibile viene individuata con modalità diverse a seconda del Paese di
ubicazione
dell’immobile:
ƒ come regola generale, la base imponibile Ivie è data dal costo di acquisto e, in
mancanza, dal valore di mercato;
ƒ per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
ƒ che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia) si applica
una regola particolare: in questi Paesi la base imponibile Ivie è data dal valore
catastale su cui è calcolata l’imposta estera, indicata nella tabella 1 allegata alla
circolare n. 28/E;
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ƒ nei paesi dell’Unione Europea nei quali non è possibile individuare un valore catastale
(Belgio, Francia, Irlanda, Malta), il contribuente determina la base imponibile
alternativamente: applicando la regola generale, ossia prendendo il costo di acquisto e,
in mancanza, il valore di mercato; oppure calcolando una sorta di "valore catastale
virtuale” pari al reddito medio ordinario eventualmente previsto dalla legislazione locale
estera moltiplicato per i coefficienti Imu.
Paese di ubicazione dell’immobile
Base imponibile Ivie
Paesi extra Ue ed extra SEE (regola Costo di acquisto e, in mancanza, valore di
generale)
mercato
Paesi Ue e Paesi SEE che garantiscono Valore catastale
un adeguato scambio di informazioni
(Islanda e Norvegia)
Paesi Ue in cui non è possibile individuare Costo e, in mancanza, valore di mercato
un valore catastale (Belgio, Francia, (regola generale)
Irlanda, Malta)
oppure
Valore catastale “virtuale” dato dal reddito
medio ordinario previsto dalla legislazione
estera locale moltiplicato per i coefficienti
Imu
Modalità di calcolo
L’Ivie è pari allo 0,76% del valore dell’immobile, ragguagliato al periodo e alla percentuale
di possesso.
Il contribuente, però, non è tenuto al versamento dell’imposta se l’importo della stessa,
calcolata sul valore complessivo dell’immobile, indipendentemente dal periodo e dalla
quota di possesso e senza tener conto delle detrazioni riconosciute per le imposte pagate
all’estero, non supera i 200 euro. In tal caso non solo non sussiste l’obbligo di versamento
dell’imposta, ma non sussiste neppure l’obbligo di dichiarare i dati dell’immobile nel quadro
RM dell’Unico, fermo restando però l’obbligo di compilare il modulo RW.
Detrazioni per crediti d’imposta
Dall’Ivie dovuta per il 2011 è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare,
l’eventuale imposta patrimoniale pagata all’estero nel medesimo anno. Con riferimento
agli immobili detenuti in Europa, L’Agenzia delle Entrate, nella tabella 1 allegata alla
circolare n. 28/E, fornisce l’elenco delle imposte patrimoniali che danno diritto allo
scomputo dall’Ivie.
Non è possibile detrarre i tributi municipali destinati al pagamento dei servizi locali forniti
dalle amministrazioni pubbliche (per es. il tributo per la raccolta rifiuti) in quanto tali
imposte, pur essendo commisurate al valore dell’immobile, non sono finalizzate a colpire la
ricchezza patrimoniale.
Per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi dello Spazio Economico
Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia), dopo
aver detratto l’imposta patrimoniale, è possibile scomputare anche l’eventuale eccedenza
dell’imposta reddituale estera non utilizzata ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Ai fini
dichiarativi, nel quadro RM, sez. XVI, colonna 6, dell’Unico, bisogna indicare l’importo
complessivo del credito d’imposta dato dalla somma dell’imposta patrimoniale e
dell’imposta reddituale non recuperata ai sensi dell’art. 165.
Modalità e termini di versamento
L'Ivie deve essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo delle imposte
sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta di riferimento.
Per il 2011, quindi, l'imposta doveva essere versata entro il 18 giugno 2012, termine
prorogato a 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, dal D.P.C.M. 6 giugno 2012. Il
versamento può essere effettuato dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 maggiorando le
somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Non sono dovuti acconti ed
è consentito rateizzare l'imposta.
Se il debito d'imposta relativo all'Ivie non è superiore a 12 euro, il versamento non deve
essere effettuato.
Imposta sulle attività finanziarie all'estero (Ivafe)
Con riferimento all'Ivafe, l'Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti:
ƒ soggettività passiva: sono soggetti passivi le persone fisiche che detengono attività
finanziarie all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Inoltre,
rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'Ivafe anche i frontalieri, sebbene
esonerati dalla compilazione del quadro RW;
ƒ conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'UE o in Paesi dello SEE che
ƒ garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda): l'imposta è
dovuta in misura fissa pari a euro 34,20 e va ragguagliata ai giorni e, nel caso di
cointestazione, alla percentuale di possesso. Tale imposta va applicata con riferimento a
ciascun conto corrente (o libretto di risparmio) detenuto all'estero. L'imposta in misura
ƒ fissa non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo non supera i 5.000 euro;
ƒ credito d'imposta: dall'Ivafe è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito d'imposta pari all’imposta patrimoniale versata nell'anno di
riferimento nello Stato estero. Se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni
che preveda, per le imposte patrimoniali, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza
del possessore, non è possibile scomputare dall'Ivafe l'imposta patrimoniale pagata
all'estero. Per quest'ultima è possibile chiedere il rimborso all'Amministrazione fiscale del
Paese in cui la suddetta imposta è stata pagata;
ƒ versamento: l'Ivafe va versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo delle
imposte derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo di riferimento. Per il 2011, quindi,
il termine di versamento era il 18 giugno 2012, prorogato al 9 luglio 2012, senza
ƒ maggiorazione, dal D.P.C.M. 6 giugno 2012. Il versamento può essere fatto dal 10
luglio 2012 al 20 agosto 2012 maggiorando l'imposta dello 0,4% a titolo di interesse
corrispettivo. Non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare l'imposta. Se il debito
d'imposta relativo all'Ivafe è non superiore a 12 euro, il versamento non deve essere
effettuato.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini