Assicurazione dei lavori di costruzione

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Assicurazione dei lavori di costruzione
Allianz Suisse Società di Assicurazioni
Condizioni generali (CG)
Assicurazione dei lavori di costruzione
Edizione gennaio 2006
Indice
A Estensione dell assicurazione
D Premio
A1
Oggetto dell assicurazione
D14
A2
Rischi assicurati
A3
Interessi assicurati
A4
Limitazioni
E15
Obblighi in caso di sinistro
A5
Somme d assicurazione
E16
Valutazione del danno
A6
Indennizzo e franchigia
E17
Procedura peritale
E18
Pretese risarcitorie nei confronti di terzi
Scadenza, mora e conteggio
E Sinistro
B Durata contrattuale, luogo di assicurazione e disdetta
F Varie
B7
Inizio
B8
Fine
F19
Comunicazioni
B9
Luogo di assicurazione
F20
Prescrizione, Foro competente
B10
Disdetta in caso di sinistro
F21
Diritto applicabile
B11
Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54
LCA)
C Obblighi nel corso della durata contrattuale
C12
Obblighi
C13
Aggravamento e diminuzione del rischio
Indice analitico
Agenti atmosferici
A4.1 lett. a
Incidenti di cantiere
Area fabbricabile e masse di terreno
A1.2 lett. c
Inizio
Assicurazioni complementari
A1.2
B7
Mancanza di ermeticità
Attrezzi edili
A1.2 lett. b
Materiale per impalcature
Beni mobili
A1.2 lett. e
Norme SIA
Cambiamento di proprietà
Cartelloni di cantiere
B11
C12
Premio
C12
Prestazioni edilizie
A6.2 lett. b
Primo rischio
Costruzioni esistenti
A1.2 lett. d
Residui precedenti
Danni causati da eventi naturali
A2.1 lett. c, A2.2
Rivoluzione, ribellione, insurrezione
Danni da incendio
A2.1 lett. c, A2.2
Sinistro
A6.1 lett. b
Spese di sgombero
Danno totale
A6.1 lett. b
Spese supplementari
Difetti estetici
A4.1 lett. d
Terremoti
A4.2
A5.3
A4.1 lett. g
A4.2
A1.1, A6.1 lett. b
Terrorismo
B8
A6.3
A2.1 lett. b
Guerra
A1.1, A5.2
E15
Danno parziale
Furto
F19
A4.1 lett. e
D14
Costi irrinunciabili
Franchigia
A1.2 lett. a
A3, C12 lett. a
Pene convenzionali
Condizioni particolari
Fine
A4.1 lett. c
Obbligo di notifica
A1.2 lett. g
Condizioni complementari
Disordini interni
A2.1 lett. a
A6.2 lett. a
A4.2
A4.2
Tettoie di emergenza
A1.2 lett. f
Versamento anticipato
A4.1 lett. f
Vizi
A4.1 b
A4.2
A Estensione dell assicurazione
A1 Oggetto dell assicurazione
1.1
Le spese di sgombero ai sensi dell art. A6.1 lett. b delle CG sono
incluse nell assicurazione, senza accordi speciali, per il 5% della
somma assicurata per le prestazioni edilizie (minimo 20 000 franchi).
Sono assicurate le prestazioni edilizie, compresi tutti i relativi materiali ed elementi strutturali, se inclusi nella somma assicurata.
Salvo convenzione contraria, I assicurazione copre l opera "chiavi
in mano", comprese tutte le prestazioni edilizie appaltate dal committente e quelle fornite dal committente stesso.
SECA006I
1.2
In base a convenzione speciale, sono inoltre assicurati:
a) il materiale per impalcature (materiale per puntellazioni, palancole, armature e casserature, opere ausiliarie, baracche, recinzioni del cantiere e protezioni);
1
_
b) gli attrezzi, gli utensili e le macchine edili, ad eccezione di
oggetti semoventi e natanti, gru, veicoli a motore e aeromobili;
_
c) l area fabbricabile e le masse di terreno, se non fanno parte
delle prestazioni assicurate;
e) i beni mobili;
f)
f)
le tettoie di emergenza;
g) i cartelloni di cantiere.
Le assicurazioni complementari secondo l art. A1.2 lett. b - e delle
CG possono essere stipulate anche sotto forma di copertura combinata con somma assicurata forfetaria.
A2 Rischi assicurati
Sono assicurati:
a) i danni dovuti a incidenti imprevisti in cantiere (danneggiamento o distruzione) verificatisi durante il periodo assicurativo;
c) solo a completamento della copertura assicurativa di un assicurazione incendio per gli stabili cantonale o privata, stipulata per
il progetto di costruzione
_
i danni da incendio:
incendio, fumo (azione repentina e accidentale), fulmine,
esplosione, caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi;
_
i danni causati da eventi naturali:
piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione
della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti
4.2
In caso di eventi bellici e terroristici, violazione della neutralità,
rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o
tumulti) e delle misure che ne conseguono, nonché in caso di
terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell atomo, la Società risponde soltanto se il contraente prova
che il danno non è in alcun modo correlato a tali eventi.
A5 Somme d assicurazione
5.1
alle prestazioni edilizie assicurate ai sensi dell art. A1.1 cpv. 1
CG, nonché ai relativi materiali ed elementi strutturali.
Prestazioni edilizie
La somma assicurata provvisoria deve corrispondere al totale delle
spese previste per le prestazioni edilizie assicurate.
Non sono assicurate le franchigie prescritte dalla legge né
quelle pattuite per contratto.
Per la somma assicurata definitiva è determinante il conteggio
delle prestazioni edilizie assicurate, approvato dal committente.
Tale conteggio deve comprendere anche le prestazioni effettuate
dal committente stesso, i lavori pubblici in appalto, nonché le
modifiche all iter di costruzione e le variazioni di prezzo, subentrate
dopo la firma della proposta assicurativa.
Solo in virtù di accordi speciali, le opere in sovrastruttura per le
quali non sia stata stipulata un assicurazione incendio per gli stabili
e un assicurazione contro i danni causati da eventi naturali, beneficiano di una copertura assicurativa estesa ai danni da incendio e
conseguenti a eventi naturali ai sensi dell art. A2.1 lett. c par. 1 e
2 CG.
La somma assicurata non comprende: le spese per studi preliminari e gare, il costo del terreno e le spese di urbanizzazione
primaria, nonché le spese finanziarie e le tasse.
A3 Interessi assicurati
Per le opere in sovrastruttura e sottostruttura la cui spesa di
costruzione non superi i 2 milioni di franchi si rinuncia a un
conteggio definitivo del premio. Se tuttavia, in caso di sinistro, si
dovesse constatare che la somma assicurata convenuta alla stipula del contratto era nettamente inferiore ai costi di costruzione
previsti, la Società risarcirà il danno solo in relazione al rapporto
tra la somma pattuita e i costi di costruzione previsti.
Sono assicurati i danni che, in base alle norme SIA, s intendono a carico
del committente, dei geologi, degli architetti, degli ingegneri e dei soggetti
preposti alla direzione dei lavori, nonché degli imprenditori che partecipano all opera e dei loro subappaltatori.
A4 Limitazioni
4.1
i danni che devono essere assunti dall assicuratore responsabilità civile di un soggetto partecipante alla costruzione dell opera, anch egli coperto da assicurazione edile. Nell ambito delle
convenzioni della presente polizza, la Società anticipa tuttavia
la prestazione dovuta dall assicuratore responsabilità civile.
L avente diritto deve pertanto cedere alla Società le sue pretese risarcitorie in misura corrispondente all anticipo accordato.
Se la prestazione dell assicuratore della responsabilità civile
non raggiunge l importo dell anticipo versato, l assicurato coperto da assicurazione edile non deve rimborsare alla Società la
relativa differenza.
g) Non sono assicurati i danni e le spese connesse alla mobilitazione e allo smaltimento di eventuali residui precedenti. In caso
di incidenti di cantiere è coperta solo la parte di spese che
sarebbe stata sostenuta anche se il terreno fosse rimasto
incontaminato.
b) le perdite causate dal furto di oggetti assicurati solidali all opera in costruzione. Tali danni devono essere denunciati tempestivamente al competente distretto di polizia;
2.2
le macchie di colore di qualunque origine;
e) le pene convenzionali per il mancato rispetto di termini di
esecuzione e consegna o di altri impegni, nonché altri danni
patrimoniali;
d) le costruzioni esistenti;
2.1
le contaminazioni di acqua cementizia su elementi della
facciata;
5.2
Altri oggetti e spese
Le somme assicurate sono concordate a primo rischio; non viene
sollevata alcuna obiezione di sottoassicurazione.
L assicurazione non copre:
a) i danni dovuti a normali agenti atmosferici, da considerarsi
prevedibili in base alla stagione e alle circostanze locali;
A6 Indennizzo e franchigia
b) le spese per l eliminazione di vizi. Se tuttavia un vizio provoca
un incidente di cantiere imprevisto, la Società versa un indennizzo decurtato delle spese che avrebbero dovuto essere sostenute per eliminare il vizio anche se non si fosse verificato
l infortunio;
Le convenzioni sui prezzi registrate nel contratto d impresa costituiscono
la base per il calcolo dell indennizzo.
c) la mancanza di ermeticità o la permeabilità del cemento o di
un eventuale tenuta, a meno che tali circostanze non si verifichino in seguito al danneggiamento o alla distruzione imprevista di prestazioni edilizie assicurate;
a) in caso di danneggiamento o distruzione di oggetti assicurati,
le spese necessarie al ripristino dello stato esistente immediatamente prima del sinistro, ma in misura non superiore alla
somma assicurata definitiva;
d) le spese per l eliminazione di difetti estetici, anche qualora essi
siano la conseguenza di un evento risarcibile. Per difetto estetico si intende una condizione che disturba l osservatore, senza
tuttavia pregiudicare la funzionalità dell opera ovvero del componente.
b) fino al 5% della somma assicurata per le prestazioni edilizie
(importo minimo di 20 000 franchi), le seguenti spese, se dovute a un sinistro risarcibile e necessarie al ripristino delle condizioni originarie:
_
spese di sgombero
(spese per lo sgombero dei resti di oggetti assicurati dal
luogo del sinistro e per il loro trasporto al più vicino luogo
di deposito, nonché oneri di discarica);
_
spese di ricerca del danno
(spese necessarie alla localizzazione del danno);
_
spese di demolizione e ricostruzione di elementi assicurati
e non danneggiati dell opera, anche se tali operazioni sono
state effettuate successivamente, senza la consapevolezza
del danno.
6.1
Stante quanto sopra, sono esclusi dalla garanzia ad esempio:
_
i nidi di ghiaia in calcestruzzo a vista;
_
le differenze di colore e/o i cambiamenti strutturali su materiali e superfici;
_
i graffi su superfici in vetro, vasche da bagno, piatti doccia,
lavabi, pannelli di cucine, rivestimenti, piastrelle in ceramica, ecc.;
2
La società risarcisce:
In caso di danno totale: il valore attuale immediatamente prima
del sinistro. Si ha un danno totale se le spese per il ripristino
superano il valore attuale dell oggetto danneggiato;
b) i costi irrinunciabili per misure di sicurezza presso lo scavo di
fondazione e la relativa banchina di sterro, che non erano stati
preventivati ma che, in seguito a un franamento dello scavo o
all imprevista instabilità dell area fabbricabile, si rivelano indispensabili (ad es. palancole, paratie o pareti Rühl supplementari, ancoraggi supplementari, elementi di sostegno, materiale
di riempimento addizionale, ecc.);
in caso di danno parziale: le spese di ripristino;
c) se pattuito:
_
per il danneggiamento o la distruzione di cose ai sensi
dell art. A1.2 lett. a - g CG,
c) il deprezzamento conseguente ad operazioni di ripristino o
riparazione. Il valore aggiunto risultante da interventi di riparazione e il valore di eventuali resti vengono dedotti dall ammontare del danno.
in caso di danno totale: il valore attuale immediatamente
prima del sinistro. Si ha un danno totale se le spese per il
ripristino superano il valore attuale dell oggetto danneggiato;
6.3
in caso di danno parziale: le spese di ripristino;
L importo concordato quale franchigia viene dedotto da ogni indennizzo calcolato ai sensi dell art. 6.1 CG. Qualora il danno originato
dal medesimo evento riguardi più oggetti e determini più voci di
costo, la franchigia viene conteggiata una sola volta. Se sono state
concordate più franchigie di diversa entità, viene applicata quella
più elevata.
per un importo in ogni caso non superiore alla somma assicurata convenuta a primo rischio.
6.2
Franchigia
Non sono oggetto di risarcimento:
a) le spese supplementari dovute a modifiche del sistema di
costruzione o a migliorie apportate, con le operazioni di ripristino, rispetto allo stato immediatamente precedente al sinistro;
B Durata contrattuale, luogo di assicurazione e disdetta
B7 Inizio
B10 Disdetta in caso di sinistro
L assicurazione decorre dalla data concordata nella polizza.
Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può
disdire il contratto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in
sede di versamento dell indennità; il contraente, al massimo entro quattro
settimane dalla ricezione della notifica di versamento.
B8 Fine
Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà
dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.
L assicurazione termina:
a) per le prestazioni edilizie, nel momento in cui tutte le prestazioni
assicurate vengono collaudate in base alle norme SIA o s intendono
tali;
In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità
di quest ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà
ricevuto la disdetta.
b) per installazioni di cantiere, attrezzi, utensili e macchine edili, al momento della loro rimozione dal cantiere;
B11 Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà
(art. 54 LCA)
in ogni caso non oltre la data concordata nella polizza.
B9 Luogo di assicurazione
Se l oggetto assicurato cambia proprietario, la garanzia assicurativa è
tutelata in via precauzionale fino alla scadenza contrattuale, a condizione
che l assicuratore non rescinda il contratto entro 14 giorni da quando ha
appreso del passaggio di proprietà.
La garanzia si estende al cantiere designato nella polizza.
Tale garanzia decade con effetto retroattivo al momento del cambiamento
di proprietà se vi è un rimborso del premio ai sensi dell art. 24 LCA
ovvero se sussiste un altra copertura assicurativa per l oggetto in questione.
C Obblighi nel corso della durata contrattuale
C12 Obblighi
b) Per progettazione, calcolo e direzione dei lavori di costruzione in caso
di
_
interventi tecnici sulle fondamenta comprensivi di modifiche al terreno;
_
disposizioni per opere di sottomurazione;
_
interventi sulla struttura portante
Il contraente è ritenuto responsabile affinché gli obblighi formulati nelle
Condizioni generali (CG), nelle Condizioni complementari (CC) e nelle
Condizioni particolari (CP) siano resi noti a tempo debito ai soggetti
preposti allo svolgimento dei lavori di costruzione.
a) I soggetti coinvolti nel progetto di costruzione (in particolare committenti, imprenditori e artigiani, ingegneri e architetti)
_
sono tenuti ad osservare le prescrizioni delle autorità e dell Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
nonché le regole generalmente riconosciute dell edilizia (ad es.
norme SIA);
_
prima di iniziare gli interventi sul terreno (movimentazione terra,
scavo, palificazione, trivellazione, scavi tramite pressa) sono tenuti
a consultare i progetti presso le sedi competenti e a procurarsi le
necessarie informazioni sull esatta ubicazione delle condutture sotterranee.
deve essere interpellato per contratto uno studio ingegneristico indipendente, le cui disposizioni sono vincolanti.
Devono inoltre essere rispettati gli obblighi specificati nelle Condizioni
complementari (CC) e nelle Condizioni particolari (CP).
Qualora venga violata la presente disposizione, decade l obbligo di
prestazione. Tale sanzione non viene applicata qualora risulti dalle
circostanze che la violazione non è imputabile a colpa o che il danno
si sarebbe verificato anche in caso di adempimento degli obblighi
previsti.
c) I soggetti coinvolti nel progetto di costruzione sono tenuti ad adottare,
a proprie spese, tutte le misure atte alla tutela delle opere in base alle
regole generalmente riconosciute dell edilizia, anche se tali misure si
rivelano necessarie solo nel corso di lavori di demolizione o costruzione.
Qualora vengano violate le presenti disposizioni per colpa grave l indennizzo sarà decurtato in proporzione al grado di colpa. Tale riduzione sarà applicata soltanto al soggetto che ha agito per colpa grave.
d) La Società si riserva di visitare il cantiere in qualunque momento, di
prendere visione dei progetti e della documentazione cui fa riferimento
la direzione dei lavori e di richiedere, a propria discrezione, un colloquio con le persone responsabili della costruzione sulle misure già
adottate e su quelle da implementare.
3
C13 Aggravamento e diminuzione del rischio
contratto. Se il contraente adempie correttamente al suo obbligo di comunicazione, l assicurazione si estende anche al rischio aggravato. La Società si riserva tuttavia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni
dalla ricezione della notifica. A partire dall aggravamento del rischio è
dovuto alla Società l eventuale sovrappremio.
Se, durante il periodo assicurativo, si modifica un fatto rilevante dichiarato
nella proposta o in altra forma (ad es. variazione dell iter o dei metodi di
costruzione, ampliamento o estensione dell opera) provocando un sostanziale aggravamento del rischio, il contraente è tenuto a informare tempestivamente la Società. Se il contraente non provvede all invio di tale
notifica, per il periodo successivo la Società non è più vincolata al
In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà proporzionalmente il
premio a datare dalla notifica del contraente.
D Premio
D14 Scadenza, mora e conteggio
Se la diffida rimane senza effetto, l obbligo della società di fornire prestazioni è da ritenersi sospeso dalla scadenza del termine di diffida al
pagamento completo dei premi e delle spese.
Il premio deve essere versato in anticipo per tutta la durata dell assicurazione. Il calcolo del premio si basa sui dati riportati nella proposta assicurativa.
Terminati i lavori di costruzione, per le opere in sovrastruttura e sottostruttura la cui somma di costruzione superi i 2 milioni di franchi, il conteggio
del premio sarà effettuato in base alla somma di costruzione definitiva.
Se il contraente non adempie all obbligo di pagamento, viene diffidato per
iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora,
affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall invio della
diffida.
Si rinuncia a maggiorazioni ovvero rimborsi di premio inferiori a 100
franchi.
E Sinistro
E15 Obblighi in caso di sinistro
periti eleggono a loro volta un arbitro in base alle stesse modalità. Se
una delle parti non procede alla nomina del proprio perito entro
14 giorni dal sollecito scritto, il suddetto perito sarà designato, su
richiesta della controparte, dal presidente del tribunale di prima istanza
competente presso il domicilio della parte richiedente. Lo stesso giudice dovrà inoltre nominare l arbitro, qualora i periti non giungano ad un
accordo sulla scelta della persona a cui affidare tale ruolo.
Qualora si verifichi un evento assicurato, il contraente o l avente diritto
deve:
1. informare tempestivamente la Società;
2. comunicare per iscritto alla Società tutte le informazioni relative alla
causa, all entità e alle circostanze particolari del danno, permettendole
di effettuare qualsiasi inchiesta utile al riguardo;
2. Possono essere ricusati i candidati periti ai quali manchino le competenze necessarie o che siano imparentati o altrimenti legati a una delle
parti. Se il motivo di ricusazione viene contestato, la decisione spetterà al giudice di cui al punto 1. Qualora l opposizione venga accolta,
lo stesso giudice nominerà il perito o l arbitro.
3. fornire i dati che giustificano il suo diritto all indennizzo e l entità
dell obbligo di risarcimento;
4. durante e dopo il sinistro, fare il possibile per conservare e salvare gli
oggetti assicurati, nonché per limitare il danno, in conformità a eventuali disposizioni della Società;
3. Gli accertamenti dei periti dovranno comprendere almeno:
a) la causa certa o, se ciò non fosse possibile, la causa presunta del
danno;
5. evitare di apportare agli oggetti danneggiati modifiche che potrebbero
ostacolare o impedire l accertamento della causa o la stima del sinistro, a meno che tali modifiche non vengano apportate allo scopo di
limitare il danno o nell interesse pubblico.
b) il calcolo dell importo del danno;
c) il valore attuale degli oggetti assicurati immediatamente prima del
sinistro;
Dopo l inoltro dell avviso di sinistro è possibile procedere all immediata
riparazione, qualora tale misura sia indispensabile alla prosecuzione dei
lavori di costruzione e non ostacoli o pregiudichi in maniera sostanziale la
valutazione del danno da parte di un rappresentante della Società. Se il
danno non viene rilevato entro 5 giorni dalla ricezione dell avviso di
sinistro, l avente diritto è libero di procedere alle operazioni di ripristino. I
pezzi danneggiati devono essere tenuti a disposizione della Società.
d) se un difetto ha cagionato un incidente di cantiere, le spese che si
sarebbero dovute sostenere per eliminare tale difetto, anche qualora non si fosse verificato l infortunio;
e) le spese supplementari secondo l art. 6.2 lett. a CG;
f)
il valore dei resti, tenendo conto della possibilità di utilizzarli per la
riparazione o altri scopi.
La Società è esonerata dall obbligo di prestazione nei confronti dell assicurato o dell avente diritto che abbia violato intenzionalmente o per colpa
grave le precedenti disposizioni.
4. Se gli accertamenti dei periti divergono, l arbitro deciderà in merito ai
punti controversi nei limiti dei due accertamenti peritali.
E16 Valutazione del danno
5. Gli accertamenti condotti dai periti nell ambito delle loro competenze
sono vincolanti, salvo non venga provato che essi si scostano manifestamente e in misura considerevole dallo stato di fatto. La parte che
sostiene questa tesi ha l onere della prova.
Sia l avente diritto sia la Società possono richiedere una stima immediata
del danno. L avente diritto deve provare l entità del danno. La valutazione
del danno viene effettuata dalle parti stesse, da un perito che goda della
fiducia di entrambe o mediante procedura peritale. Nell assicurazione per
conto terzi, l accertamento del danno avviene esclusivamente fra il contraente e la Società.
6. Ciascuna delle parti deve sostenere le spese del proprio perito e il
50% di quelle dell arbitro.
7. Secondo gli accertamenti dei periti o la decisione dell arbitro, l indennizzo è calcolato in base alle disposizioni dell art. 6 delle CG, purché
si tratti di un danno risarcibile.
E17 Procedura peritale
E18 Pretese risarcitorie nei confronti di terzi
Ciascuna delle parti può esigere l applicazione della procedura peritale.
Per questa, valgono le seguenti norme:
L avente diritto deve cedere alla Società le pretese risarcitorie che gli
competono nei confronti di terzi, fino a concorrenza dell indennizzo versato.
1. prima di procedere all accertamento del danno, ciascuna delle parti
nomina un perito mediante processo verbale o per iscritto; entrambi i
4
F Varie
F19 Comunicazioni
F21 Diritto applicabile
A norma di legge, per adempiere correttamente all obbligo di notifica
sancito dal contratto, gli assicurati devono inviare le necessarie comunicazioni alla sede competente della Società indicata nella polizza.
Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i
contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.
F20 Prescrizione, Foro competente
1. Le pretese derivanti dal presente contratto cadono in prescrizione due
anni dopo che si è verificato il fatto su cui si fonda l obbligo di
prestazione.
2. In caso di controversie giuridiche, il contraente o l avente diritto può
intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio o
sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
5
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