ferrando mantovani
Transcript
ferrando mantovani
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO A pag. 211 il paragrafo n. 31 su «La frode nelle assicurazioni» va aggiornato nei seguenti termini. L’originario art. 642 è stato sostituito, dalla L. n. 273/2002, col seguente: «Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri, l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela della persona offesa. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».1 Duplice è la ratio: a) ampliare, stante il dilagante fenomeno delle frodi assicurative (specie nel campo degli incidenti stradali) la portata applicativa della precedente fattispecie criminosa per farvi rientrare una serie di ipotesi di frode ivi non rientranti; b) apportare, da un lato, un aumento del massimo edittale della pena detentiva e, dall’altro, eliminare la pena pecuniaria e rendere perseguibile a querela i delitti del secondo comma (ma anche i delitti del primo capoverso, poiché la previsione della procedibilità a querela, pur essendo stata inserita non in un autonomo comma, ma alla fine del secondo comma, deve considerarsi riferibile anche ai delitti del primo comma, poiché la disparità di trattamento sarebbe irragionevole, non presentando tali delitti un disvalore maggiore e, perciò, contrastante col principio di eguaglianza; onde la suddetta collocazione deve considerarsi una delle consuete imperfezioni tecnico-legislative). Lo stesso dicasi, per analoga ragione circa l’aggravante del conseguimento dell’intento. A) Circa l’elemento oggettivo, l’ampliamento consiste: 1 Pagliaro, Principi di dir. pen., Parte spec., Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, 387; G. V. De FrancescoMaspero, in Comm. breve al c. p., Padova, 2003, 2221. 1) nella previsione, accanto all’originale ipotesi di danneggiamento fraudolento (distruzione, dispersione, ecc.) della cosa propria assicurata, delle ipotesi della falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Per quanto concerne la falsificazione e l’alterazione, si ritiene: a) che si tratti di falsità materiale (cioè di immutazione del vero che cade sulla materialità del documento), onde la falsità ideologica (che cade sul contenuto dell’atto) darebbe luogo, se ne ricorrono gli estremi, a truffa (consumata o tentata); b) che la «falsificazione» si riferisca alla formazione interamente falsa della polizza o della documentazione suddetta, che può consistere nella totale formazione dell’atto falso (cioè, in genere, nella contraffazione ossia nell’imitazione secondo un modello prestabilito) o nella totale soppressione di un atto vero; c) che l’«alterazione» si riferisca all’arbitraria modificazione (mediante aggiunta, soppressione, sostituzione di segni linguistici) del documento genuino, che viene ad assumere un significato diverso da quello originario; 2) nella previsione, accanto alle originarie ipotesi della mutilazione della propria persona (l’autolesione personale o aggravamento della lesione da infortunio), delle ipotesi della denuncia di un sinistro non accaduto o della distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Si ritiene: a) che deve trattarsi, anche qui, di assicurazione contro gli infortuni, cioè concernere danni alla persona assicurata; b) che la denuncia di un sinistro non accaduto costituisca una falsità ideologica (poiché in tale documento, genuino in quanto proveniente dal soggetto sottoscrittore e non alterato nella sua materialità, si dichiara l’accadimento di un sinistro non accaduto); c) che la falsificazione, la distruzione, ecc. dei suddetti elementi probatori o documenti sembrano riferirsi soltanto alla falsità materiale; d) che la lacuna incriminatrice è colmata dalla truffa (consumata o tentata) o da eventuali fattispecie di falso. B) Circa l’elemento soggettivo, anche rispetto alle nuove ipotesi criminose si tratta di reato a dolo specifico, poiché esso richiede: a) la coscienza e volontà di falsificare o alterare una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto assicurativo, oppure di denunciare un sinistro non avvenuto o distruggere, falsificare o precostituire elementi di prova o documentazione relativi al sinistro, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo (l’originario art. 642 parlava, impropriamente, di «prezzo» di una assicurazione, o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione (finalità, quest’ultima, aggiunta per evitare lacune incriminatici: così ad es. nel caso di frode per pagare un premio minore).