ferrando mantovani

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ferrando mantovani
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
A pag. 211 il paragrafo n. 31 su «La frode nelle assicurazioni» va aggiornato nei
seguenti termini.
L’originario art. 642 è stato sostituito, dalla L. n. 273/2002, col seguente: «Chiunque,
al fine di conseguire per sé o per altri, l’indennizzo di un’assicurazione o comunque
un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora
od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione
richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se
stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale
prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge,
falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al
sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela
della persona offesa. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se
il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua
attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».1
Duplice è la ratio: a) ampliare, stante il dilagante fenomeno delle frodi assicurative (specie nel campo degli incidenti
stradali) la portata applicativa della precedente fattispecie criminosa per farvi rientrare una serie di ipotesi di frode ivi
non rientranti; b) apportare, da un lato, un aumento del massimo edittale della pena detentiva e, dall’altro, eliminare la
pena pecuniaria e rendere perseguibile a querela i delitti del secondo comma (ma anche i delitti del primo capoverso,
poiché la previsione della procedibilità a querela, pur essendo stata inserita non in un autonomo comma, ma alla fine del
secondo comma, deve considerarsi riferibile anche ai delitti del primo comma, poiché la disparità di trattamento sarebbe
irragionevole, non presentando tali delitti un disvalore maggiore e, perciò, contrastante col principio di eguaglianza;
onde la suddetta collocazione deve considerarsi una delle consuete imperfezioni tecnico-legislative). Lo stesso dicasi,
per analoga ragione circa l’aggravante del conseguimento dell’intento.
A) Circa l’elemento oggettivo, l’ampliamento consiste:
1
Pagliaro, Principi di dir. pen., Parte spec., Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, 387; G. V. De FrancescoMaspero, in Comm. breve al c. p., Padova, 2003, 2221.
1) nella previsione, accanto all’originale ipotesi di danneggiamento fraudolento
(distruzione, dispersione, ecc.) della cosa propria assicurata, delle ipotesi della
falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la
stipulazione di un contratto di assicurazione.
Per quanto concerne la falsificazione e l’alterazione, si ritiene: a) che si tratti di falsità materiale (cioè di immutazione
del vero che cade sulla materialità del documento), onde la falsità ideologica (che cade sul contenuto dell’atto) darebbe
luogo, se ne ricorrono gli estremi, a truffa (consumata o tentata); b) che la «falsificazione» si riferisca alla formazione
interamente falsa della polizza o della documentazione suddetta, che può consistere nella totale formazione dell’atto
falso (cioè, in genere, nella contraffazione ossia nell’imitazione secondo un modello prestabilito) o nella totale
soppressione di un atto vero; c) che l’«alterazione» si riferisca all’arbitraria modificazione (mediante aggiunta,
soppressione, sostituzione di segni linguistici) del documento genuino, che viene ad assumere un significato diverso da
quello originario;
2) nella previsione, accanto alle originarie ipotesi della mutilazione della propria
persona (l’autolesione personale o aggravamento della lesione da infortunio), delle
ipotesi della denuncia di un sinistro non accaduto o della distruzione, falsificazione,
alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione relativi al
sinistro.
Si ritiene: a) che deve trattarsi, anche qui, di assicurazione contro gli infortuni, cioè concernere danni alla persona
assicurata; b) che la denuncia di un sinistro non accaduto costituisca una falsità ideologica (poiché in tale documento,
genuino in quanto proveniente dal soggetto sottoscrittore e non alterato nella sua materialità, si dichiara l’accadimento
di un sinistro non accaduto); c) che la falsificazione, la distruzione, ecc. dei suddetti elementi probatori o documenti
sembrano riferirsi soltanto alla falsità materiale; d) che la lacuna incriminatrice è colmata dalla truffa (consumata o
tentata) o da eventuali fattispecie di falso.
B) Circa l’elemento soggettivo, anche rispetto alle nuove ipotesi criminose si tratta di
reato a dolo specifico, poiché esso richiede: a) la coscienza e volontà di falsificare o
alterare una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto
assicurativo, oppure di denunciare un sinistro non avvenuto o distruggere, falsificare
o precostituire elementi di prova o documentazione relativi al sinistro, al fine di
conseguire per sé o per altri l’indennizzo (l’originario art. 642 parlava,
impropriamente, di «prezzo» di una assicurazione, o comunque un vantaggio
derivante da un contratto di assicurazione (finalità, quest’ultima, aggiunta per evitare
lacune incriminatici: così ad es. nel caso di frode per pagare un premio minore).