COME SI CALCOLA IL SALDO 1) RICAVARE LA BASE IMPONIBILE
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COME SI CALCOLA IL SALDO 1) RICAVARE LA BASE IMPONIBILE
COME SI CALCOLA IL SALDO 1) RICAVARE LA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU Per i fabbricati la base imponibile si ottiene applicando alla e rendita catastale, aumentata del 5%, i moltiplicatori sotto riportati: BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI Categoria catastale Base imponibile = A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 – A8 - A9 - C/2 - C/6 - C/7 B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – B7 – B8 – C/3 – C/4 – C/5 (rendita catastale + 5%) x 160 (rendita catastale + 5%) x 140 C/1 (rendita catastale + 5%) x 55 D1 – D2 –D3 – D4 – D6 – D7 – D8 – D9 – D10 (rendita catastale + 5%) x 60 A/10 – D/5 (rendita catastale + 5%) x 80 Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene applicando alla e rendita aumentata del 5%, i moltiplicatori sotto riportati: Soggetti Possessori BASE IMPONIBILE DEI TERRENI Base imponibile = Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola Terreni agricoli posseduti da altri soggetti (reddito dominicale + 25%) x 110 Previsti 4 scaglioni: vedasi “esempi e casi particolari” (reddito dominicale + 25%) x 135 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Comune ha determinato, ai soli fini indicativi, per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse (allegato valori aree). Il valore agricolo medio da utilizzare, nei casi previsti, per il 2012 è di € 5,40 al mq. 2) MOLTIPLICARE LA BASE IMPONIBILE PER L’ALIQUOTA CORRISPONDENTE Per la rata di acconto dell’anno 2012 sono state applicate le aliquote di legge: aliquota di base: 0,76 % per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, i terreni agricoli e le aree fabbricabili; aliquota ridotta : 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze; aliquota ridotta : 0,2% per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola. Per il SALDO si devono applicare le aliquote deliberate dal comune come indicato in tabella: Descrizione Aliquota di base Abitazione principale e relative pertinenze (1) Abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli dei figli, nonni) Altre abitazioni di categoria A (che non costituiscono abitazione principale) Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnate dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari Immobili con categoria D05 Fabbricati rurali ad uso strumentale Terreni agricoli Aree fabbricabili Aliquota IMU 0,86 % 0,50 % 0,50 % Aliquota rid. per rimoz. amianto 0,96 % 0,50 % 0,86 % 0,50 % 1,06 % 0,20 % 0,86 % 1,06 % 0,50 % 0,10 % - 0,50 % 0,20 % 0,46 % (1) L’abitazione principale è l’immobile (accatastato nelle categorie da A1 a A9) nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Non è possibile considerare abitazione principale più di un’abitazione. Le pertinenze dell'abitazione principale sono classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali (non è più possibile considerare pertinenza dell’abitazione principale più di un garage). Se un contribuente possiede due pertinenze accatastate nella stessa categoria, una potrà essere considerata insieme all’abitazione principale (aliquota 0,50 %), mentre all’altra dovrà essere applicata l’aliquota di base (aliquota 0,86 %). Dal totale dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze si detraggono: - € 200 rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di persone contribuenti che possiedono l’immobile e che vi risiedono. - € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni (massimo 8 figli), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa abitazione (rapportati ai mesi di utilizzo e suddivisi in parti uguali tra i genitori conviventi proprietari dell’abitazione) fino ad un massimo di € 400. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indifferentemente dalla quota di possesso. CASI SPECIFICI a) ABITAZIONE IN USO GRATUTITO Non è possibile assimilare l’immobile dato in uso gratuito a parenti all’abitazione principale. Per le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli dei figli, nonni), adibite ad abitazione principale, ai fini del calcolo dell’IMU, è prevista l’aliquota agevolata pari allo 0,50 %, senza nessuna detrazione. I proprietari che pagano l’IMU sull’immobile dato in uso gratuito per il 2012, lo devono comunicare entro il 31 dicembre 2012 al comune, compilando l’apposito modulo (modulo di concessione in uso gratuito). L’eventuale cessazione (o modifica) della cessione in uso gratuito deve essere deve essere presentata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la cessazione(o modifica) stessa (modulo di cessazione uso gratuito). L’aliquota da utilizzare per il versamento del saldo (17/12/2012): 0,50%. b) IMMOBILI SU CUI VENGONO FATTI INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO I proprietari che hanno provveduto alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto dai loro immobili dall’anno 2012, ai fini del calcolo dell’IMU, possono applicare un’aliquota agevolata. I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare apposita comunicazione predisposta dall’ufficio comunale (modulo di denuncia rimozione amianto), entro il 31 dicembre 2012 (anno di esecuzione e completamento lavori , compreso smaltimento) . Le aliquote da utilizzare per il versamento del saldo (17/12/2012) in caso di rimozione amianto: - 0,20% per abitazione principale e pertinenze(con relative detrazioni) - 0,46% per abitazione in uso gratuito - 0,10% per fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,50% per tutti gli altri immobili (sono esclusi terreni ed aree fabbricabili) c) ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN MODO PERMANENTE IN CASA DI RIPOSO Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per questi immobili si deve presentare la dichiarazione IMU. L’aliquota da utilizzare per il versamento del saldo(17/12/2012): 0,50% + detraz.per ab.principale d) UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Per questi immobili si deve presentare la dichiarazione IMU. L’aliquota da utilizzare per il versamento del saldo(17/12/2012): 0,50% + detraz.per ab.principale e) CONIUGI SEPARATI Nel caso di coniugi separati l'I.M.U. dovrà essere pagata per intero da chi ha in assegnazione la casa coniugale (dal momento del decreto di assegnazione), anche se non risulta proprietario, usufruendo dell’aliquota agevolata dell’abitazione principale dello 0,50 % e delle relative detrazioni. Per questi immobili si deve presentare la dichiarazione IMU. L’aliquota da utilizzare per il versamento del saldo(17/12/2012): 0,50% + detraz.per ab.principale f) IMMOBILI DICHIARATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) la base imponibile è ridotta del 50%. Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU. L’aliquota va applicata sulla base imponibile ridotta del 50% g) FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50% (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni). L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (modulo di immobile inagibile/inabitabile). Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU. L’aliquota va applicata sulla base imponibile ridotta del 50% h) COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA E ALLOGGI ALER Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica: - l’aliquota dello 0,86 % - la detrazione prevista per l’abitazione principale € 200 (rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di proprietari). Non si applica l’ulteriore detrazione per i figli conviventi minori di 26 anni. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato. Verificare casi in cui deve essere presentata dichiarazione IMU. L’aliquota da utilizzare per il versamento del saldo(17/12/2012): 0,86% + detraz. Prevista i) TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni: - del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500; - del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500 - del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 3) EFFETTUARE IL CALCOLO L’IMU si paga in base alla quota di possesso e ai mesi dell’anno solare in cui si possiede l’immobile, quindi: a) se un contribuente nell’anno 2012 possiede un immobile solo per una quota, sull’intero valore dell’immobile (base imponibile) deve calcolare solo la percentuale corrispondente alla sua quota di possesso b) se un contribuente possiede l’immobile solo per alcuni mesi del 2012 deve: - calcolare il valore dell’immobile (base imponibile) come sopra indicato - dividere il valore per 12 (mesi) e moltiplicare il valore ottenuto per i mesi di effettivo possesso dell’immobile nell’anno 2012 (in caso di possesso dell’immobile per una porzione di mese superiore a 15 giorni il mese va conteggiato per intero, per possesso dell’immobile per meno di 15 giorni, il mese non va conteggiato). Il valore così ottenuto è la base imponibile su cui applicare l’aliquota IMU specifica. Se il contribuente è entrato in possesso dell’immobile dopo la metà di giugno 2012, l’IMU dovuta sarà calcolata in base ai mesi di possesso e saldata in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012. ESEMPIO DI CALCOLO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE A SALDO Rendita abitazione € 1.000,00 + 5% x 160 =€ 168.000.00 x 0,5% = Rendita pertinenza € 100,00 + 5% x 160 =€ 16.800.00 x 0,5% = I.M.U. totale lorda Detrazione I.M.U. netta Maggiore detrazione (es. per 1 figlio minore di 26 anni) I.M.U. totale IMU VERSATA IN ACCONTO I.M.U. netta € 840,00 + € 84,00 € 924,20 € 200,00 € 724,00 € 50,00 € 674,00 € 244,00 € 430,00 Esempi applicazione detrazione per abitazione principale: Detrazione di €200 rapportati al numero di proprietari che vi risiedono -Due persone abitano nell’abitazione principale, ma solo uno dei due è unico proprietario dell’abitazione. Cosa succede:solo il proprietario deve pagare l’IMU su questa abitazione, usufruendo della detrazione di 200 €. - Abitazione posseduta per l’intero 2012 da 3 persone, ognuna delle quali quindi ha un 33% di possesso, ma solo per due di queste è abitazione principale perché vi risiedono, mentre il terzo possessore non vi risiede. Cosa succede: tutti e tre pagano l’IMU sull’abitazione,ma i due che vi risiedono la pagano usufruendo dell’aliquota dello 0,50% (abitazione principale) e di 100 € ciascuno di detrazione , mentre il terzo proprietario paga l’IMU applicando l’aliquota dello 0,96% non usufruendo di alcuna detrazione. - Il contribuente è unico possessore dell’abitazione principale, ma solo per alcuni mesi del 2012. Cosa succede: deve dividere 200 € x 12 (mesi) e moltiplicare per il numero dei mesi di possesso (per es. se ha posseduto l’abitazione principale solo per 5 mesi potrà detrarre (200/12)x5= € 83,33. - Detrazione di €50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, con dimora abituale e residenza anagrafica La detrazione di 50 € deve essere sempre rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali tra i genitori conviventi e proprietari dell’abitazione ( fino a un massimo di 8 figli, pari a € 400). Se il figlio ha compiuto 26 anni il 7 maggio 2012. Cosa succede: dall’IMU per l’abitazione principale e sue pertinenze possono essere calcolati 4 mesi di detrazione: (50 euro/12 mesi) x 4 mesi in cui ha avuto 25 anni. Se il figlio avesse compiuto 26 anni dal 16 al 31 maggio, si sarebbero contati 5 mesi di detrazione. 4) ESEGUIRE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA L'I.MU. si versa con il modello F24 presso banche e uffici postali, senza commissioni o con apposito bollettino di C/C postale con spese di commissioni. I titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche. Il nuovo modello F24 è disponibile in versione cartacea presso banche e uffici postali, ed in formato,sia cartaceo che elettronico, è sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Sull’IMU annua ricalcolata per ogni tipo di immobile, si deve calcolare la % del Comune e la % dello Stato e da ciascuno di questi due importi si sottrae quanto è già stato versato al Comune e allo Stato in acconto. La differenza deve essere versata con gli appositi Codici Tributo. Attenzione: tutti gli importi, devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano uguali a zero. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annua risulta inferiore a euro 12,00. Nell’F24 va compilata una riga per ogni codice di versamento quindi, se si devono fare versamenti per più immobili (dello stesso comune) con lo stesso codice tributo, si dovrà sommare in una stessa riga tutti gli importi dovuti con quel codice (per esempio: se un contribuente possiede un’abitazione principale con un garage e una cantina, deve compilare un’unica riga in cui specifica il codice tributo 3912 e in cui somma gli importi dovuti e le detrazioni sia per l’abitazione che per le pertinenze). Indicazioni per la compilazione del saldo con modello F24 semplificato: – inserire il codice fiscale del contribuente e i dati anagrafici; (Il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede,ecc.” va compilato solo da chi esegue il pagamento in caso di persona defunta, sotto tutela, ecc.. ); – nello spazio “Sezione” scrivere “EL” (ente locale); – nello spazio “cod.tributo”indicare il codice tributo come da tabella indicata nella pagina seguente; – nello spazio “codice ente“ inserire il codice G721 ( per immobili nel Comune di Pizzighettone ) ; – nello spazio “ravv.” nulla (barrare la casella solo se il pagamento si riferisce a un ravvedimento ); – nello spazio “immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione; – lasciare in bianco il campo “acc.” dell’acconto; – nello spazio “saldo” barrare la casella (se il pagamento si riferisce al saldo); – nello spazio "rateazione/mese rif." indicare “0101” solo per i cod.tributo 3912 e 3913. Per tutti gli altri codici lasciare in bianco; – nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); – nello spazio “anno di riferimento” indicare 2012 (in caso di ravvedimento, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata); – nello spazio “detrazione” indicare l’eventuale detrazione a cui si ha diritto nel saldo; – nello spazio “importi a debito versati” indicare l’importo a dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna “detrazione”) deve indicare l’imposta al netto della stessa. – nello spazio “saldo finale” indicare la somma di tutti gli importi. Devono essere indicati i nuovi codici tributo creati per l'IMU che sono stati istituiti con risoluzione n. 35/2012 dell'Ag.Entrate che sono indicati di seguito, tenendo in considerazione che una parte dell'IMU versata è trattenuta dallo Stato, pertanto è molto importante indicare i codici corretti. CODICI TRIBUTO E ALIQ. PER IL VERSAMENTO SUDDIVISI TRA COMUNE E STATO: - di abitazione principale e relative pertinenze: tutto al Comune =>Cod. 3912; - di fabbricati rurali ad uso strumentale: tutto al Comune =>Cod. 3913; - di terreni agricoli: l'importo che si versa va diviso in 2 parti e vanno compilate due righe dell'F24: 0,38 % allo Stato => cod. 3915 e differenza al Comune => cod. 3914; - di aree fabbricabili:l'importo che si versa va diviso in 2 parti e vanno compilate due righe dell'F24: 0,38 % allo Stato => cod. 3917 e differenza al Comune => cod. 3916; - di altri fabbricati: l'importo che si versa va diviso in 2 parti e vanno compilate due righe dell'F24: 0,38 % allo Stato => cod. 3919 e differenza al Comune => cod. 3918; Tipo di immobile (senza ulteriori riduzioni aliquota per rimozione e smaltimento amianto) Abitazione principale e relative pertinenze Unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero (*) Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (*) Abitazioni date in uso gratuito (*) % aliquota totale % aliquota Comune 0,50 % 0,50 % 0,50 % codice Comune % aliquota Stato codice Stato 3912 0,00% - 0,50 % 3912 0,00% - 0,50 % 0,50 % 3912 0,00% - 0,50 % 0,12 % 3918 0,38% 3919 Immobili delle coop.edilizie a proprietà indivisa adibiti ad ab. principale dei soci assegnatari e 0,86 % 0,86 % 3918 0,00% alloggi assegnati da ALER(*) Altre abitazioni A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 – 0,96 % 0,58 % 3918 0,38% 3919 A8 - A9 (che non sono abitaz. principale) Immobili di categoria D5 1,06 % 0,68 % 3918 0,38% 3919 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 0,20 % 3913 0,00% 0,86 % 0,48 % 3918 0,38% 3919 Aliquota di base (tutti gli altri immobili) Terreni agricoli 0,86 % 0,48 % 3914 0,38% 3915 Aree fabbricabili 1,06 % 0,68 % 3916 0,38% 3917 (*) vedere regolamento per l’individuazione delle caratteristiche necessarie e/o comunicazioni/dichiarazioni da fare. Tipo di immobile (su cui nel 2012 sono stati fatti interventi di rimozione e smaltimento amianto da comunicare entro il 31/12/2012 con apposito modulo predisposto dal comune) Abitazione principale e relative pertinenze Unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero (*) Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (*) Abitazioni date in uso gratuito (*) % aliquota totale % aliquota Comune 0,20 % 0,20 % 0,20 % codice Comune % aliquota Stato codice Stato 3912 0,00% - 0,20 % 3912 0,00% - 0,20 % 0,20 % 3912 0,00% - 0,46 % 0,08 % 3918 0,38% 3919 Immobili delle coop.edilizie a proprietà indivisa adibiti ad ab. principale dei soci assegnatari e 0,50 % 0,50 % 3918 0,00% alloggi assegnati da ALER(*) Altre abitazioni A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 0,50 % 0,12 % 3918 0,38% 3919 A8 - A9 (che non sono abitaz. principale) Immobili di categoria D5 0,50 % 0,12 % 3918 0,38% 3919 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 0,10 % 3913 0,00% 0,50 % 0,12 % 3918 0,38% 3919 Aliquota di base (tutti gli altri immobili) (*) vedere regolamento per l’individuazione delle caratteristiche necessarie e/o comunicazioni/dichiarazioni da fare. COSA FARE IN CASO DI MANCATO O ERRATO VERSAMENTO ACCONTO RAVVEDIMENTO OPEROSO (versamento tardivo entro un anno dalla scadenza dei versamenti) I contribuenti che non hanno versato l’acconto IMU (o versato in misura inferiore) devono ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso aggiungendo l’importo degli interessi e della sanzione a quello dell’imposta. Per completezza riportiamo anche gli altri codici F24 relativi all’IMU: - nel caso di pagamento degli interessi dovuti da accertamento va indicato il codice 3923; - nel caso di pagamento della sanzione dovuta da accertamento va indicato il codice 3924. - nel caso di ravvedimento operoso (versamento tardivo entro un anno dalla scadenza dei versamenti): l'importo degli interessi e della sanzione va sommato a quello dell'imposta e versato col codice relativo all'imposta dovuta. 5) PRESENTARE DICHIARAZIONE IMU (SE DOVUTA) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto. Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2012, la presentazione della dichiarazione IMU è stata prorogata più volte e, ad oggi, la proroga è slittata al 03 febbraio 2012: - vedere modello dichiarazione IMU - vedere istruzioni dichiarazione IMU.