Reati NON informatici

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Reati NON informatici
Reati NON informatici
Dario Zucchini
Ingiuria
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Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona
presente commette il reato di ingiuria. Incorre nello
stesso reato chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti,
o disegni, diretti alla persona offesa.
Diffamazione 1:N
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Si può parlare di diffamazione ogni qual volta un qualcuno offende la
reputazione di qualcun altro, diffondendo notizie disonorevoli sul suo
conto.
Nel caso specifico dei reati non informatici, si parla del reato di diffamazione
quando all’interno di una comunicazione con più persone si diffondono
notizie o commenti volti a denigrare una persona.
Si ha questa tipologia di comunicazione sia quando un soggetto prende
contatti direttamente con altre persone, come nel caso ad esempio dei
social network o delle chat line nella forma di comunicazione “da uno a
molti”, sia ogni volta in cui, con la pubblicazione su una pagina Web, si
intende diffondere la comunicazione al più alto numero di persone possibili.
Il reato è disciplinatod all'art. 595 cp.
L’articolo parla di un’aggravante nel caso in cui l’offesa sia recata con
un “mezzo di pubblicità” come l’inserimento, ad esempio, in un sito
Web di una informazione o una valutazione su un soggetto. Infatti questo
specifico mezzo di pubblicità, dà origine ad un inquantificabile numero di
“contatti” di utenti della Rete, generando una incontrollabile e inarrestabile
diffusione della notizia.
Minacce e molestie
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Il reato di minaccia consiste nell’indirizzare ad una persona scritti o
disegni a contenuto intimidatorio per via telematica. Il reato è
disciplinato dall'art. 612 cp. si basa sulle stesse modalità di comunicazione
e diffusione prima descritte per l’ingiuria. Inoltre, approfittando delle difficoltà
oggettive di ricondurre il contenuto di una e-mail ad un soggetto
individuabile, può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via
telematica anche per finalità illecite ben più gravi: come ad esempio
obbligare qualcuno a “fare, tollerare o omettere qualche
cosa” (Violenza privata: art. 610 cp.) o per ottenere un ingiusto profitto
(Estorsione: art. 629 cp.).
Sull’onda di questa tipologia di reati, è utile descrivere anche quello di
Molestie e disturbo alle persone, disciplinato dall'art. 660 cp. che si fonda
sul contattare, da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati
sono stati “diffusi” per via telematica. Prendiamo l’esempio della comparsa
del nominativo di una persona su una bacheca elettronica, accompagnato
da informazioni non veritiere: ciò potrebbe indurre altre persone ignare a
contattare la persona per le ragioni “legate” alle informazioni su questa
fornite.
Trattamento illecito dei dati
personali
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L’utilizzo di Internet è caratterizzato da numerose
occasioni di raccolta dei dati personali del navigatore.
Si pensi alle problematiche di tutela dei dati personali
connesse:
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alla raccolta visibile di dati personali on line, mediante
richiesta di compilazione di generici formulari elettronici
o di veri e propri ordini di beni e servizi
alla raccolta invisibile ed automatica dei dati mediante
utilizzo di registri elettronici per controllare la
“navigazione” degli utilizzatori di Internet
alla raccolta invisibile ed automatica dei dati mediante
dispositivi software (cookie) in grado di ricostruire
accuratamente i comportamenti dell’utilizzatore.
Trattamento illecito dei dati
personali
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In merito alla raccolta e al trattamento dei dati
personali via Internet si fa riferimento al rispetto
dei principi indicati nella L 675/96. Riguardo a
ciò è possibile individuare alcuni parametri di
valutazione della liceità del trattamento dei dati
personali:
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il principio di liceità e trasparenza del trattamento dei
dati personali;
il principio dell’informativa all’interessato;
il principio del consenso dell’interessato;
il principio della notificazione al Garante del
trattamento di dati personali da parte del titolare;
il principio di sicurezza del trattamento.
Violazione dei diritti d'autore
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chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la
composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma
avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a
fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni.
Un primo caso di violazione del diritto d’autore si può verificare quando una copia non
autorizzata di un’opera digitale è caricata su un server e messa a disposizione degli
utenti. In questo caso, colui che riproduce e fornisce l’opera senza l’autorizzazione da
parte del suo autore è considerato soggetto responsabile. Talvolta questa figura non
risulta facilmente identificabile e quindi punibile.
Un ulteriore possibile violazione del diritto d’autore si verifica quando l’utente ottiene il
documento messo a disposizione in Rete e ne fa un uso illegittimo, come ad
esempio, rivenderlo a terzi o distribuirlo sulla Rete facendone più copie non
autorizzate.
La legge italiana sul diritto d'autore consente, con riferimento alle opere musicali e al
software proprietario, all'acquirente di effettuare una sola copia ad uso personale.
Tale copia, salvo autorizzazione della casa di produzione, non può essere ceduta ad
altre persone.
La duplicazione abusiva, (senza autorizzazione), è sanzionata penalmente e
civilmente e colpisce ugualmente anche chi duplica abusivamente non a scopo di
lucro, bensì per un semplice fine di risparmio personale.
Violazione dei diritti d'autore
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non è considerata a fini di lucro l’utilizzazione di
riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di
studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi
per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte
da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro,
né l’utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche
di testi musicali che non siano acquistabili sul
mercato.
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Un ulteriore aggiornamento è rappresentato dal
decreto legislativo 09/04/2003 num. 68.