PDF newsletter
Transcript
PDF newsletter
FOCUS AGCOM: RELAZIONE ANNUALE 2015 SULL’ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO Il 7 luglio scorso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha presentato la propria relazione annuale, specchio dell’azione svolta dall’ente e dei suoi programmi di lavoro. Gli aspetti principali affrontati nel corso della relazione sono i seguenti: (i) le trasformazioni in atto nel settore delle telecomunicazioni a livello europeo e nazionale, (ii) gli effetti della digitalizzazione sull’editoria e i servizi postali, (iii) il ruolo di AGCOM nell’economia e società digitale, (iv) le infrastrutture, lo spettro radioelettrico e la digital divide, (iv) il rapporto tra servizi media e servizio pubblico, (v) il copyright e il commercio elettronico e (vi) la tutela dei consumatori. Quanto al primo punto si riscontrano tre tendenze del mercato delle telecomunicazioni tanto a livello europeo quanto a livello nazionale. Una prima tendenza del mercato europeo è quella al consolidamento. Dal momento che le dimensioni delle imprese europee sono relativamente modeste rispetto ai concorrenti extra-UE e con problemi di indebitamento per affrontare investimenti considerevoli, le acquisizioni e fusioni che coinvolgono le reti di comunicazioni elettroniche sono numerose e trasversali alle diverse piattaforme. Anche in Italia si intravedono negoziati tra le principali imprese del settore delle comunicazioni, finalizzati al consolidamento. Una seconda tendenza dei mercati è l’incremento di joint venture e accordi cooperativi tra gli operatori di telecomunicazioni e imprese operanti in mercati complementari upstream o downstream con la finalità di rafforzare le sinergie e accelerare investimenti. Si faccia l’esempio degli accordi commerciali tra TelCo che inseriscono offerte Video On Demand per stimolare l’attivazione/migrazione di servizi di accesso a banda ultralarga e i principali fornitori di servizi media e contenuti audiovisivi. Anche in Italia le imprese di telecomunicazioni avviano accordi commerciali con operatori televisivi, finalizzate ad arricchire il proprio portafoglio di contenuti video. Una terza tendenza del mercato, che evidenzia il cambiamento dei modelli di business, stimolato dal nuovo sistema digitale, è la nascita di nuove forme di partnership tra i produttori di contenuti (film, musica, editori) e i nuovi operatori della piattaforma Internet (c.d. Over The Top) che, sia direttamente che in qualità di aggregatori, si pongono il comune obiettivo della garanzia della titolarità o qualità dei prodotti in rete. In relazione agli effetti della digitalizzazione sull’editoria e i servizi postali si evidenzia come a fronte delle opportunità offerte al sistema delle comunicazioni elettroniche dai nuovi bisogni e dalle nuove modalità di consumo, la digitalizzazione abbia effetti in controtendenza sulla domanda di servizi tradizionali di comunicazione e informazione, primi tra tutti i prodotti editoriali e i servizi postali. A questi settori è richiesto, più di altri mercati di competenza dell’Autorità, un cambiamento capace di rispondere ai nuovi modelli di domanda nell’ambito delle specificità territoriali. Si pensi soprattutto ai quotidiani che, © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale soffrendo di un declino strutturale, richiedono un radicale ripensamento del disegno istituzionale e regolamentare. L’Autorità ha affrontato queste tematiche nell’ambito dell’indagine conoscitiva “Informazione e internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni”, da cui è partita una prima riflessione verso iniziative che potranno sfociare in opportuni interventi intesi a migliorare il contesto istituzionale e regolamentare di riferimento. Quanto al ruolo di AGCOM nell’economia e società digitale, in uno scenario di profonda trasformazione il ruolo dell’Autorità è destinato a crescere, ma anche a rispondere ad una maggiore complessità. In particolare L’Autorità assume un ruolo centrale nel favorire la realizzazione degli obiettivi del Digital Single Market. In proposito si manifesta ora più che mai la necessità di una riforma ampia della normativa italiana in materia di comunicazioni, informazione e media, essendo il quadro esistente ormai obsoleto rispetto alle sfide imposte dal nuovo sistema. Con riferimento alla questione delle infrastrutture, dello spettro radioelettrico e della digital divide emerge come l’Italia nel 2015 confermi una posizione di arretratezza nell’indicatore di realizzazione della banda larga (2-20 Mbps) fissa sul territorio: a fronte di una infrastrutturazione in linea con la media europea, il livello di penetrazione si presenta più basso, con il 51% delle famiglie che hanno sottoscritto un abbonamento rispetto ad una media europea del 70%. Se per la banda larga il divario è accettabile, gli indicatori sulla banda ultralarga presentano un grado di arretratezza preoccupante rispetto all’Europa. L’Italia registra un livello di copertura del 36% contro il 68% dell’UE-28 e di conseguenza un digital divide doppio rispetto a quello europeo e con situazioni regionali che arrivano al 100% (ovvero totale assenza di reti a banda ultralarga). Tuttavia al contrario delle reti fisse di telecomunicazioni, l’Italia mostra un buon risultato nel mercato delle reti e servizi radiomobili. Per quanto concerne il rapporto tra servizi media e servizio pubblico si può osservare come la televisione in chiaro, stabile rispetto ai livelli del 2010, assorba tuttora una quota significativa delle risorse (26% dei ricavi del Sistema Integrato delle Comunicazioni nel 2014) e si configuri ancora come l’unico mezzo in grado di raggiungere tutte le fasce della popolazione. In proposito si evidenzia come L’Autorità sia coinvolta nel governo del sistema dei media audiovisivi in due principali aree di intervento: la promozione del mercato unico europeo dei servizi audiovisivi e delle opere europee e la tutela del pluralismo sia nei termini di accesso ai media, sia nei termini di vigilanza e contrasto della costituzione di posizioni dominanti. Sotto il primo profilo l’Autorità, nell’anno appena trascorso, ha approfondito il problema dell’adeguatezza della regolamentazione esistente rispetto all’evoluzione del mercato. Risponde a questa esigenza l’Indagine conoscitiva “TV 2.0 nell’era della convergenza”. Dagli studi condotti dall’Autorità emerge come il processo di evoluzione tecnologica in atto vada nella direzione di un superamento della distinzione tra comunicazioni elettroniche e media audiovisivi e della necessità di una sostanziale riforma del quadro normativo nazionale. Sotto il profilo del pluralismo, l’Autorità ha avviato il procedimento di identificazione dei mercati all’interno del SIC attraverso gli strumenti e i criteri tipici dell’analisi della concorrenza. Procederà successivamente alla verifica dell’esistenza di eventuali posizioni dominanti ed alla valutazione di possibili rimedi. Per quanto riguarda il profilo della par condicio, attualmente limitata ai mezzi di comunicazione di massa radiofonici e televisivi, l’Autorità ancora una volta sottolinea come la trasformazione del sistema dell’informazione metta in crisi il modello legislativo “analogico” su cui si fonda la legge n. 28 del 2000, di cui in più occasioni l’Autorità ha richiesto l’aggiornamento. Nel settore radiofonico AGCOM è impegnata a traghettare il sistema dall’analogico al digitale: un passaggio strategico ricco di opportunità, anche industriali ed economiche per il Paese. Anche il servizio pubblico non si sottrae alle sfide poste dal nuovo quadro digitale e convergente. Al riguardo la prossima scadenza della concessione alla RAI, prevista per la metà del 2016, costituisce secondo AGCOM un’occasione per interrogarsi sul ruolo del servizio pubblico nel nuovo contesto. © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale Quanto alla questione del rapporto tra copyright e commercio elettronico, a distanza di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore online, AGCOM traccia un bilancio positivo. Al 12 giugno 2015 sono state presentate 283 istanze di rimozione di contenuti protetti dal diritto d’autore che hanno dato luogo a 165 procedimenti, 162 dei quali già conclusi. Di questi ultimi, oltre la metà sono stati definiti per adeguamento spontaneo. Tuttavia l’incidenza dei provvedimenti di AGCOM sul fenomeno della pirateria non deve essere valutata in ragione del numero di decisioni, ma per gli effetti che ne derivano: con il blocco di sei siti musicali è stato inibito l’accesso ad oltre 5 milioni di file musicali illegalmente disponibili. Infine con riferimento alla tutela dei consumatori, occorre rammentare come l’Autorità nell’anno trascorso abbia avviato l’aggiornamento della regolamentazione a tutela degli utenti nelle comunicazioni elettroniche. A valle delle consultazioni pubbliche, sono in fase di approvazione: il nuovo Regolamento per i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche; le nuove Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza (c.d. Bolletta 2.0); la revisione della normativa in materia di trasparenza delle condizioni economiche e di uso dei servizi telefonici e della televisione a pagamento. Attraverso questi provvedimenti lo scopo dell’Autorità è quello di ridurre le asimmetrie tra consumatori e operatori, sia sotto il profilo contrattuale che della trasparenza informativa, entrambi funzionali alla garanzia del principio generale della libertà negoziale. In esito alla nuova regolamentazione, è intenzione di AGCOM realizzare un “testo unico” delle disposizioni a tutela degli utenti. In prospettiva, l’Autorità prevede di intervenire anche sulla disciplina dei servizi di assistenza ai clienti, essendo consapevole delle opportunità che i social media e le app rappresentano per il customer care, e più in generale, per le attività commerciali delle imprese. AGCM: presentata la relazione annuale per l’anno 2014 Il 18 giugno scorso il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha presentato la relazione annuale sull’attività svolta nel corso del 2014. L’attività dell’AGCM si è rivolta lungo le due direttrici che a livello istituzionale connotano la propria azione: da un lato l’attività di tutela della concorrenza e di verifica del mantenimento dell’assetto concorrenziale del mercato e, dall’altro, l’attività di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, la pubblicità ingannevole e comparativa illecita e le clausole abusive. Con riferimento alla mission antitrust l’AGCM ha irrogato sanzioni per Euro 266 milioni, di cui Euro 186 milioni nel 2014 e 80 milioni nei primi cinque mesi e mezzo dell’anno in corso, rivolgendo, in particolare, l’attenzione ai cartelli anti-concorrenziali ed alle intese, nei procedimenti ripartiti per tipologia come da tabelle che seguono: © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale Tra i settori maggiormente interessati dall’enforcement della disciplina antitrust si segnala il settore farmaceutico. Nel caso Avastin-Lucentis, ad esempio, l’AGCM ha sanzionato con una multa di più di 180 milioni di Euro due case farmaceutiche, la Roche e la Novartis, per intesa restrittiva della concorrenza in quanto, sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le stesse si erano accordate per promuovere la vendita di un farmaco più caro piuttosto che di quello più economico ed avente effetti equivalenti, a danno del servizio sanitario nazionale. Il provvedimento AGCM è attualmente al vaglio degli organi della giustizia amministrativa investiti del ricorso presentato dalle imprese interessate all’intesa. In particolare, il TAR Lazio ha confermato integralmente la decisione dell’AGCM e allo stato pende l’appello al Consiglio di Stato. Altro ambito caratterizzato da numerosi interventi dell’AGCM nell’ultimo periodo è quello degli appalti. Dal 2014 ad oggi, infatti, l’AGCM ha accertato e sanzionato 5 intese aventi ad oggetto la partecipazione a gare di appalto riguardanti gare relative ai contratti di assicurazione del trasporto pubblico locale, ai servizi di post-produzione della RAI, alle forniture di materiali e servizi a Trenitalia, ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. Sul versante dell’attività consultiva, l’AGCM ha inviato 62 segnalazioni tese a favorire la riforma di atti normativi e provvedimenti idonei a dimostrare un’attitudine anticoncorrenziale e 7 pareri rivolti a PA italiane su materie di interesse. Nell’esercizio delle funzioni di controllo dei conflitti di interessi dei membri del Governo, l’AGCM ha trattato 612 casi, di cui 146 riguardanti le incompatibilità patrimoniali, 401 le situazioni di conflitto d’interessi e 65 i divieti post carica. In proposito, il prof. Pitruzzella, presidente AGCM, ha osservato che a livello normativo vanno “ancora attuati gli interventi di riforma necessari a rafforzare le misure a carattere preventivo e i poteri di enforcement dell’AGCM, proseguendo l’iter del disegno di legge in discussione in Parlamento”. E ha aggiunto: “In tal senso appare indispensabile © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale soprattutto una riformulazione della nozione di conflitto d’interessi che dia rilevanza, sulla scorta delle soluzioni a livello internazionale, alla situazione di pericolo”. Altrettanto intensa è stata l’attività dell’AGCM sul versante della tutela dei consumatori. In particolare, AGCM ha chiuso 210 procedimenti per pratiche commerciali scorrette (di cui 163 nel 2014 e 47 nel 2015) ed ha irrogato sanzioni complessivamente pari ad Euro 30 milioni, di cui Euro 19,5 milioni nel 2014, in molteplici settori merceologici (comunicazioni, servizi finanziari, trasporti, grande distribuzione, farmaci, credito al consumo, turismo, formazione, offerte di lavoro, servizi di intermediazione, servizi di vigilanza), come riassunto dal grafico che segue: Nell’ambito dei suddetti settori merceologici l’AGCM ha rivolto la propria attenzione alle fattispecie più disparate: contraffazione, vendite piramidali, forniture non richieste, false citazioni in giudizio, servizi post vendita, claims salutistici e nutrizionali, vendite porta a porta, clausole vessatorie, tutela delle microimprese. In continuità con l’attività svolta nell’anno precedente, a dimostrazione di una tendenza in via di consolidamento anche per il 2015, l’AGCM ha rivolto specifica attenzione alla tutela dei consumatori nell’ambito del commercio elettronico di beni e servizi. Significativi, al riguardo, gli interventi dell’AGCM in tema di correttezza delle recensioni online, volti ad affrontare il problema delle c.d. fake reviews (false recensioni), nell’ambito del quale si inquadrano le sanzioni, complessivamente pari ad Euro 500.000, irrogate nei confronti di TripAdvisor, gestore del sito www.tripadvisor.it. In relazione a tale provvedimento va segnalato che con sentenza depositata il 13 luglio 2015 il TAR Lazio ha annullato il provvedimento sanzionatorio AGCM nei confronti di TrpAdvisor in materia di false recensioni, sostenendo che “Tripadvisor non ha mai comunicato o asserito che tutte le recensioni sono vere e autentiche, richiamando anzi l’impossibilità di controllo capillare e invitando a considerare le “tendenze” delle recensioni e non i singoli apporti, per un uso efficace dello strumento offerto”. Nel corso del 2014, inoltre, l’AGCM ha continuato la propria attività di lotta alla contraffazione, disponendo in sede cautelare, con il supporto investigativo ed operativo del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, l’inibizione dell’accesso, rispetto alle richieste di connessione provenienti dal territorio italiano, a circa 150 siti web attivi nel settore della vendita di prodotti contraffatti e comminando sanzioni complessivamente pari ad Euro 810.000. © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale Da ultimo, appare significativo notare che, come dimostrano le tabelle che seguono, l’attività di gran lunga preponderante nell’ambito della tutela dei consumatori, tanto per numero di procedimenti avviati quanto per entità delle sanzioni irrogate, riguarda la repressione delle pratiche commerciali scorrette, mentre un ruolo marginale sembra rivestito, nell’attività di controllo e vigilanza esercitata dall’AGCM, dall’azione in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Garante Privacy: presentata la relazione annuale per l’anno 2014 Il 23 giugno 2015 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“Garante Privacy”) ha presentato la relazione sull’operato sul diciottesimo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa privacy. La relazione traccia un bilancio del lavoro svolto dall’Autorità e indica le azioni da intraprendere per assicurare un’effettiva protezione dei dati personali, soprattutto a seguito dello sviluppo di tecnologie di raccolta e uso dei dati personali sempre più invasive. 1. GLI INTERVENTI PIÙ RILEVANTI Cookies. Si è concluso il lavoro iniziato dall’Autorità nel 2013 in tema di utilizzo trasparente dei cookies: con provvedimento generale dell’8 maggio 2014, n. 229, entrato in vigore lo scorso 2 giugno 2015, il Garante Privacy ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l’informativa sull’uso dei cookies e ha fornito indicazioni per acquisirne il consenso, quando richiesto (si veda al riguardo la nostra newsletter del mese di giugno 2015. Inoltre, l’Autorità ha predisposto una sezione dedicata del proprio sito web (consultabile al seguente link) che raccoglie i provvedimenti principali in materia nonché informazioni utili per gli operatori in relazione agli obblighi previsti in materia di uso di cookies. © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale Trattamento di dati personali attraverso internet. A fronte di informative sul trattamento dei dati personali e di form di registrazione a servizi vari disponibili su alcuni siti web non conformi al dettato del Codice Privacy, l’Ufficio del Garante Privacy ha emanato dei provvedimenti dal contenuto inibitorio e prescrittivo. In particolare, si segnala il provvedimento 25 settembre 2014 n. 427 adottato in relazione alla ricezione di messaggi promozionali via email da parte di utenti che avevano prestato il proprio consenso al solo scopo di ottenere l’iscrizione ad un servizio di newsletter online. Inoltre, il Garante Privacy, primo tra i Garanti europei, ha impartito prescrizioni a Google, Inc. volte ad assicurare la conformità alla normativa privacy italiana dei trattamenti di dati personali svolti attraversi i diversi servizi forniti dalla società (tra cui il motore di ricerca, la posta elettronica, la diffusione di filmati tramite YouTube e il proprio social network), predisponendo altresì un protocollo per verificare l’attuazione delle misure prescritte. Mobile payment. Facendo seguito all’attività conoscitiva svolta nel 2013 in merito ai nuovi servizi di pagamento attraverso il telefono cellulare, il Garante ha adottato, dopo una preliminare fase di consultazione pubblica, un provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell’ambito dei servizi di mobile remote payment (provvedimento 22 maggio 2014, n. 258), volto a delineare un primo quadro organico di regole (si veda al riguardo la nostra newsletter del mese di luglio 2014). App mediche. Su input del Global Privacy Enforcement Network (GPEN), il Garante Privacy (membro del Gruppo) ha svolto il 13 e 14 maggio 2014 un’indagine (cd. sweep) su alcune applicazioni mediche scaricabili su smartphone e tablet per verificare il grado di trasparenza sull’uso delle informazioni degli utenti, le autorizzazioni loro richieste per scaricare le applicazioni e il rispetto della normativa italiana sulla protezione dei dati. I risultati dello sweep sono stati poi resi pubblici con una lettera congiunta delle Autorità che hanno partecipato all’iniziativa, indirizzata alle maggiori piattaforme e operatori del mercato delle app. Diritto all’oblio. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Google Spain del 13 maggio 2014 in relazione al cd. diritto all’oblio (si veda, in argomento, la nostra newsletter del mese di giugno 2014, nonché il numero di dicembre 2014) il Garante ha adottato alcuni provvedimenti su segnalazioni pervenute dopo il mancato accoglimento da parte di Google di richieste di deindicizzazione di pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. Le segnalazioni e i ricorsi pervenuti al Garante hanno riguardato, in particolare, la richiesta di deindicizzazione di articoli relativi a vicende processuali ancora recenti e, in alcuni casi, non concluse. Fascicolo sanitario elettronico e dossier sanitari. L’Autorità ha confermato il suo ruolo di primario attore istituzionale nell’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) secondo canoni conformi ai principi che governano la protezione dei dati personali e, in particolare, alle “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario” approvate con provvedimento del 16 luglio 2009, n. 25. Sul versante del dossier sanitario, data la vasta diffusione di tale strumento sul territorio nazionale e le diverse segnalazioni ricevute, si sono resi necessari numerosi interventi da parte dell’Autorità volti a verificare il rispetto, da parte dei sistemi in uso, delle misure indicate dal Garante Privacy nelle citate Linee guida. Trasparenza amministrativa. Per quanto riguarda il tema della trasparenza e della pubblicazione in internet di dati personali, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, e considerate le numerose istanze ricevute, il Garante ha adottato le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (provvedimento 15 maggio 2014, n. 243). Il Garante ha sottolineato che rimane ferma la regola generale sancita dal Codice Privacy secondo cui i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è previsto da una specifica disposizione di legge o di regolamento. In presenza di un obbligo di pubblicazione online, le pubbliche amministrazioni © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale devono selezionare i dati personali da inserire negli atti e documenti oggetto di pubblicazione e verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati nonché, nel caso dei dati sensibili, di indispensabilità. Uso di nuove tecnologie sul posto di lavoro. I principali interventi del Garante nel corso del 2014 sono stati diretti a fornire indicazioni sul corretto uso di smartphone e tablet aziendali in dotazione ai lavoratori nonché ad assicurare tutele nel mercato del lavoro online. In particolare, il Garante si è pronunciato in più occasioni in relazione all’utilizzo di tecnologie di localizzazione in ambito lavorativo, come ad esempio applicazioni informatiche che consentono di localizzare geograficamente dispositivi mobili (smartphone) forniti in dotazione ai dipendenti, individuando le condizioni di liceità di tale utilizzo nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza contenuta nello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Trattamento di dati biometrici. A seguito di consultazione pubblica, il 12 novembre 2014 il Garante ha adottato un provvedimento generale in materia di dati biometrici (si veda al riguardo la nostra newsletter di marzo 2015, disponibile al seguente link. Il provvedimento, nel rispetto del principio di minimizzazione e con l’individuazione di numerose misure di sicurezza, ha identificato alcune tipologie di trattamento che, per le finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano della verifica preliminare da parte dell’Autorità (è il caso, ad esempio, di forme di autenticazione informatica, per il controllo di accesso fisico ad aree “sensibili”, per la sottoscrizione di documenti informatici nonché per scopi cd. facilitativi). Call center e telefonate mute. Il Garante ha continuato ad occuparsi del fenomeno delle chiamate ‘mute’, ossia telefonate promozionali nelle quali, a causa dell’arbitraria e non corretta impostazione dei sistemi automatizzati di chiamata utilizzati dai call center, il destinatario, dopo aver risposto, non trova dall’altro capo del filo alcun operatore. A fronte di tale fenomeno, il Garante ha adottato il provvedimento 20 febbraio 2014 n. 83, il quale prevede, tra l’altro, l’obbligo per i call center di censire correttamente e secondo criteri uniformi le chiamate mute effettuate, da interrompersi entro un massimo di 3 secondi dalla risposta dell’utente. Inoltre, il numero di chiamate mute considerate tollerabili non può essere superiore al 3% di tutte le chiamate andate a buon fine, percentuale misurata in ogni singola campagna di telemarketing; a seguito di una chiamata muta, l’utente non potrà essere ricontattato prima di cinque giorni e comunque al contatto successivo dovrà essere prevista una modalità di instradamento automatico della chiamata in modo da assicurare la presenza di un operatore. Riforma della normativa privacy UE. Il Garante ha svolto un ruolo attivo nel dibattito sulla revisione del quadro normativo europeo sulla protezione dei dati personali (in particolare, in vista dell’adozione di un Regolamento che sostituirà la Direttiva del 1995 e di una Direttiva che dovrà disciplinare il trattamento di dati per finalità di giustizia e di polizia), partecipando quale esperto tecnico alle riunioni del competente Gruppo di lavoro (DAPIX) del Consiglio dell’Unione europea. 2. I NUMERI DEL 2014 Nel 2014 il Garante Privacy ha adottato 628 provvedimenti collegiali, un numero leggermente in aumento rispetto all’anno precedente (si parla di circa il 3% in più). Il 2014 è stato caratterizzato per un calo sia nel numero di ispezioni effettuate, 385,il 6% in meno rispetto all’anno precedente, ma anche per le violazioni amministrative contestate, registrando una diminuzione di circa il 33%. Le ispezioni, condotte con la collaborazione del Nucleo privacy della Guardia di Finanza, hanno riguardato principalmente i seguenti settori: laboratori analisi, società farmaceutiche, app mediche, © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale sistema informativo della fiscalità, gestori dei nodi di scambio di dati internet, sim card illecitamente intestate, banche, call center. Nell’ambito delle 577 violazioni amministrative contestate è da segnalare l’elevata presenza di casi di trattamento illecito di dati, legati soprattutto al marketing telefonico e all’uso di dati personali senza consenso; all’omessa comunicazione, agli interessati e al Garante, di violazioni subite dalle banche dati di gestori di telefonia e comunicazione elettronica (data breach); all’omessa o inidonea informativa agli utenti sul trattamento dei loro dati; al trattamento dei dati in violazione delle misure minime di sicurezza. In aumento rispetto al 2013 l’ammontare delle sanzioni amministrative irrogate dal Garante, con cifre che sfiorano i cinque milioni di euro (quasi un milione in più rispetto al 2013). Solo in 39 casi il Garante ha dovuto procedere alla comunicazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria, essenzialmente per omessa adozione delle misure di sicurezza o per violazioni del codice penale o delle condizioni previste nell’ambiente di lavoro. Il testo completo della Relazione del 2014 è disponibile al seguente link. Il Tribunale di Milano conferma il blocco di Uberpop Il collegio della sezione specializzata in materia di impresa “A” del Tribunale di Milano con ordinanza del 2 luglio scorso sul reclamo presentato dalle diverse società del gruppo Uber evocate in giudizio contro l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 25 maggio scorso, di cui avevamo parlato nello scorso numero della nostra newsletter, ha confermato l’ordinanza emessa determinando il blocco sull’intero territorio nazionale del servizio denominato Uberpop. La decisione che si segnala conferma l’impianto argomentativo seguito dal primo giudice e riconosce, dunque, la sussistenza di un’attività in concorrenza sleale esercitata da Uber nei confronti delle cooperative di tassisti. In particolare il Tribunale chiarisce alcuni aspetti significativi nella valutazione giuridica delle condotte contestate. Secondo il Tribunale: la predisposizione dell’app Uber è equiparabile al tradizionale servizio di radiotaxi “[…] ancorché realizzata con modalità più moderne”; la previsione di un prezzo per le corse variabile a seconda delle condizioni di domanda e offerta, come nel servizio Uberpop, esclude che tale fenomeno sia inquadrabile nell’ambito della sharing economy; il servizio non ha effetti positivi in termini di inquinamento atmosferico e di concentrazione del traffico, come sostenuto da alcune associazioni di consumatori intervenute nel giudizio a sostegno delle tesi di Uber, in quanto secondo il Tribunale, in mancanza di Uber, i clienti del servizio si rivolgerebbero ai servizi di trasporto pubblico locale; la violazione di norme pubblicistiche consente il risparmio di costi a vantaggio di Uber consistendo in ciò stesso l’attività in concorrenza sleale condotta in danno dei tassisti. E’ interessante segnalare come il Tribunale di Milano nella decisione segnalata, sollecitato dalle difese proposte da Uber, ha avuto modo di esprimersi seppur incidentalmente sulla recente segnalazione indirizzata al governo e al parlamento da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti proprio sul trasporto pubblico non di linea. Nella richiamata segnalazione l’autorità propone una serie di modifiche puntuali alla normativa vigente nell’intento di favorire lo sviluppo di “servizi tecnologici per la mobilità”. In relazione a tale proposta il Tribunale rileva come comunque Uberpop non rispetta i requisiti ivi contemplati, seppur non ancora vigenti e che, quindi, il richiamo a tale segnalazione appare non conferente. © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale Stante i limitatissimi mezzi di ulteriore impugnazione offerti dal nostro ordinamento all’ordinanza segnalata ora la parola non può che passare al legislatore, ove intenda affrontare il tema alla luce delle questioni proposte dalla vicenda Uberpop come avvertito dallo stesso Tribunale di Milano. Conclusioni dell’Avvocato Generale CJEU: la pagina internet di un quotidiano contenente materiale audiovisivo non costituisce un servizio di media audiovisivo (Causa C-347/14) L’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Maciej Szpunar ha rassegnato in data 1 luglio 2015 le proprie conclusioni nell’ambito della causa C-347/14, proponendo l’interpretazione secondo cui né la pagina Internet di un quotidiano contenente materiale audiovisivo, né alcuna sezione di tale pagina Internet, costituiscono un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi media audiovisivi, o più comunemente “direttiva AVMS”). La causa nasce dalla proposizione di due domande di pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia Amministrativa austriaca con sede a Vienna (Verwaltungsgerichtshof) nel giudizio d’appello di un procedimento amministrativo interno che coinvolge la società New Media Online GmbH. La New Media Online GmbH gestisce la testata online Tiroler Tageszeitung, versione online dell’omonimo giornale quotidiano. Il sito contiene la sezione “Video”, che raccoglie circa 300 video, afferenti a contenuti pubblicati sempre sul sito e originanti da varie fonti. L’Autorità per le Comunicazioni austriaca (Kommunikationsbehörde) ha ravvisato una violazione delle disposizioni interne derivanti dalla trasposizione della direttiva AVMS qualificando tale servizio di fornitura di contenuti multimediali come servizio di media audiovisivo on demand e pertanto soggetto agli obblighi di cui alla direttiva. Nel procedimento d’appello della decisione che rigettava il reclamo proposto dalla New Media Online GmbH, il 18 luglio 2014 la Corte di Giustizia Amministrativa austriaca ha proposto le seguenti domande pregiudiziali alla Corte di Giustizia: (i) (ii) se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva AVMS debba essere interpretato nel senso che è possibile ravvisare la necessaria comparabilità, quanto alla forma e al contenuto, di un servizio esaminato con la radiodiffusione televisiva, se tali servizi sono proposti anche mediante trasmissioni televisive che possono essere considerate mezzi di comunicazione di massa destinate a essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale sono idonee ad esercitare un impatto evidente; se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva AVMS debba essere interpretato nel senso che, nel caso delle versioni elettroniche dei quotidiani, è possibile, per quanto attiene alla determinazione dell’obiettivo principale di un servizio offerto, far riferimento a una sezione in cui sono messi a disposizione principalmente dei filmati di breve durata ivi raccolti che, in altre sezioni del sito Internet del mezzo elettronico in parola, sono impiegati soltanto a integrazione dei contributi di testo del quotidiano online. Dapprima, l’Avvocato Generale ha affermato che lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo è quello di fornire programmi, ovverosia elementi della televisione tradizionale, ma, nel caso in esame, tali programmi sono forniti a richiesta dell’utente e non in maniera continuativa (c.d. on demand). Inoltre, come riportato nel preambolo della summenzionata direttiva, è indicato che la stessa non intende ricomprendere i portali Internet nell’ambito del suo scopo, pertanto, secondo l’Avvocato Generale, la testata Tiroler Tageszeitung non rientra tra i servizi oggetto delle disposizioni della direttiva AVMS per tre ordini di ragioni: 1) i servizi Internet non sono un’evoluzione dei servizi televisivi, ma un fenomeno del tutto © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale nuovo; 2) i portali Internet di informazione, quali la testata online in oggetto, non permettono di essere visionati separatamente dal contenuto al quale afferiscono, benché gli stessi siano poi raccolti e collezionati in una sezione separata del sito; 3) il portale della Tiroler Tageszeitung si può qualificare come “versione elettronica di giornale”. Da ciò, nell’opinione dell’Avvocato Generale, si deduce che i siti web dei giornali, quand’anche contengano materiale audiovisivo, non sono servizi di media audiovisivi, ricompresi tra gli scopi della direttiva. Secondo l’Avvocato Generale ciò non significa, tuttavia, che i contenuti pubblicati su Internet, compresi i contenuti audiovisivi, non possano o non debbano affatto essere soggetti ad una normativa relativamente alle questioni come la tutela dei minori e dell’ordine pubblico, la pubblicità e le regole della trasmissione degli eventi importanti; a suo avviso, però, dovrebbe trattarsi di disposizioni adeguate alla peculiarità di Internet, in particolare alla sua natura multimediale. L’occasione per farlo potrebbe essere quella rappresentata dai lavori sul nuovo pacchetto legislativo riguardante il mercato digitale, annunciato di recente dalla Commissione. Il testo completo delle domande pregiudiziali proposte e delle conclusioni dell’Avvocato Generale può essere reperito al seguente indirizzo. BREVI Sic 2013: ricavi complessivi per 17,6 miliardi di euro Con Delibera n. 358/15/CONS dell’8 giugno 2015 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (“SIC”) relativa all’anno 2013. Il valore complessivo del SIC per il 2013 è pari a circa 17,6 miliardi di Euro, con una flessione che, rispetto ai 19,1 miliardi di euro raggiunti nel 2012 risulta nell’ordine del 7,5%. L’area radiotelevisiva rappresenta, con oltre il 49% nel 2013, il segmento del SIC di maggiori dimensioni, peso che aumenta rispetto al 47,3% del 2012. Si riduce di 2,2 punti percentuali (dal 30,8 al 28,6%) l’incidenza dell’editoria nel suo complesso, mentre cresce la pubblicità online, l’area economica che tra quelle che compongono il SIC ha registrato la flessione più contenuta (-1,4%). Le risorse destinate al settore cinematografico scendono a 870 milioni circa e si confermano, come per il 2012, pari al 4,9% del SIC. I ricavi imputabili alla pubblicità esterna si riducono a poco più di 350 milioni (-5,9%), mentre le aree relative al “below the line”, con una riduzione media del 9,4%, scendono nel complesso a 1,2 miliardi di euro (pari a circa il 7% del SIC). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze Il 23 giugno 2015 è stato pubblicato il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (“PNRF”), che si sostituisce al precedente piano del 2008. © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale Redatto sulla base dell’art. 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (“UIT”), il PNRF è una sorta di piano regolatore dell’utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia, disciplinando in tempo di pace l’uso delle bande di frequenza in ambito nazionale. Lo scopo principale del PNRF, infatti, è l’attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenza oggetto del piano (le frequenze comprese fra 0 e 3000 GHz), oltre che indicare per ciascun servizio nell’ambito delle singole bande l’autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili. Le ultime modifiche al PNRF sono state apportate dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ed hanno comportato il recepimento nella legislazione nazionale dei provvedimenti approvati dall’Unione Europea (obbligatori) e i provvedimenti della CEPT (Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni), implementati su base volontaria. Le modifiche sono oggetto di coordinamento preventivo con gli utilizzatori delle bande di frequenza interessate, soprattutto se destinate dall’uso del Ministero della Difesa. Il testo completo alla versione ufficiale del Piano è scaricabile al link. Rapporto UE sull’attuazione del quadro regolatorio relativo alle comunicazioni elettroniche Il 19 giugno 2015 la Commissione europea, nel quadro del Digital Agenda Scoreboard (strumento che misura lo stato di digitalizzazione dei Paesi europei), ha pubblicato il proprio rapporto annuale per il 2014 relativo allo stato di implementazione del quadro regolatorio europeo sulle comunicazioni elettroniche. Il rapporto contiene un capitolo introduttivo sul mercato europeo, che affronta questioni relative allo sviluppo del mercato, alla regolamentazione, alla banda larga e alla gestione dello spettro, a problemi istituzionali, alla tutela dei consumatori, al servizio universale e alla net neutrality. Dopo questa sezione generale, il rapporto fornisce un’analisi del mercato delle comunicazioni elettroniche in ciascuno Stato membro, dedicandogli un apposito capitolo. Il testo in inglese della versione ufficiale del rapporto è reperibile al seguente link. Al via la consultazione pubblica UE sulla Direttiva sui servizi di media audiovisivi Il 6 luglio 2015 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (cd. Direttiva sui servizi di media audiovisivi). La consultazione ha l’obiettivo di raccogliere il punto di vista dei vari stakeholders (autorità nazionali di regolamentazione, emittenti, produttori, fornitori di contenuti, prestatori di servizi di telecomunicazioni, organizzazioni della società civile, università e cittadini) su una serie di questioni relative alla citata Direttiva, nell’ottica di procedere ad una revisione delle norme esistenti. La revisione della Direttiva figura nel programma della Commissione europea per il controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (cd. Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT), ed era stata inserita tra le azioni previste nella comunicazione della Commissione relativa alla Strategia per il mercato unico digitale per l’Europa del 6 maggio 2015. © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale Nel 2013 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul libro verde “Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori”, all’esito della quale sono stati individuati i seguenti aspetti che dovranno essere presi in considerazione nella valutazione e nella revisione della Direttiva sui servizi di media audiovisivi: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) garantire condizioni di parità per i servizi di media audiovisivi; fornire un livello ottimale di tutela dei consumatori; assicurare la tutela dell'utente e il divieto di incitamento all’odio e di discriminazione; promuovere il contenuto audiovisivo europeo; rafforzare il mercato unico; rafforzare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, l’accesso alle informazioni e l’accessibilità al contenuto per le persone con disabilità. La consultazione pubblica si chiuderà il 30 settembre 2015. Le modalità di partecipazione sono descritte al seguente link. Cyber security: il Parlamento tedesco adotta misure ad hoc In Germania la cyber security è divenuta un tema di stringente attualità con ricorrenti notizie di attacchi di hacker, spionaggio e altre attività criminali, aventi ad oggetto i sistemi informatici di alcune infrastrutture critiche nazionali. L’allarme dell’opinione pubblica sul tema ha condotto il Parlamento tedesco (Bundestag) ad approvare l’IT Security Act, il cui obiettivo è di assicurare la sicurezza dei sistemi informatici in alcuni settori chiave come quello energetico, alimentare, idrico, sanitario, finanziario e dei trasporti. L’IT Security Act prevede l’obbligo per gli operatori di tali infrastrutture strategiche di adottare misure specifiche in materia di cyber security in linea con il costante progresso tecnologico, nei limiti di costo ragionevoli. Gli operatori dovranno inoltre inviare ogni due anni all’Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica un audit, contente le informazioni sulle misure concretamente adottate e i bugs registrati nei loro sistemi informatici. È inoltre previsto l’obbligo di notificare all’Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica eventuali violazioni della sicurezza nonché il nominativo del referente aziendale in materia di sicurezza informatica. Specifiche previsioni riguardano, infine, i fornitori di servizi audiovisivi, i quali dovranno adottare misure volte a impedire l’accesso non autorizzato ai sistemi utilizzati per la fornitura del servizio e il trattamento illecito dei dati personali. La violazione degli obblighi in materia di cyber security sarà punita con una sanzioni amministrativa, il cui massimo ammontare sarà pari ad Euro 100.000,00. Il testo legislativo entrerà in vigore in seguito all’approvazione del Consiglio federale (Bundesrat) anche se alcune previsioni dello stesso saranno applicabili soltanto decorsi due anni dalla sua entrata in vigore. Farmaci: dal 1 luglio 2015 inizia la vendita online In attuazione della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo n. 17/2014, anche in Italia è stata prevista la facoltà di vendere online i medicinali che non prevedono l’obbligo di prescrizione. © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale La vendita online potrà essere effettuata a partire dal 1 luglio 2015, ovvero un anno dopo la pubblicazione del Regolamento di esecuzione della Commissione europea del 24 giugno 2014, n. 699. Le farmacie e gli esercizi commerciali (già dotati di separato titolo alla vendita di farmaci) che intendono commercializzare online dovranno preventivamente ottenere una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla provincia autonoma. Gli operatori dovranno inoltre utilizzare un “logo” in conformità alle linee guida definite dall’Unione europea nel citato Regolamento di esecuzione, al fine di garantire ai consumatori la verifica della effettiva autorizzazione. A questo proposito e secondo una nota del 23 giugno 2015 del Ministero della Salute, a breve verrà emesso un decreto “con il quale verrà definito il logo identificativo nazionale delle farmacie e degli esercizi commerciali ex Decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223”. In considerazione dei forti rischi per la salute dei consumatori derivanti dalla vendita di medicinali contraffatti online, il Ministero della Salute, su proposta dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ha previsto la creazione di una task force per svolgere attività di controllo e repressione delle vendite online illegali. FLASH NEWS DAL WEB Civil liberties MEPs to debate concerns over French surveillance law Cheaper mobile calls and open internet: MEPs and ministers strike informal deal End of roaming charges: presidency strikes a deal with European Parliament AG Szpunar considers that the website of a daily newspaper containing audiovisual material is not an audiovisual service French Data Protection Authority Publishes Results of the Cookie Inspections European Data Protection Supervisor's Annual Report for 2014 Garante privacy interviene sul dossier sanitario elettronico Some observations of the Italian Competition Authority on the entrustment of payment services by means of smartphones EU Commission Launches Public Consultation on Audiovisual Media Services Directive L'Italia aderisce al brevetto europeo ad effetti unitari AGCOM: Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T EU Parliament Issues Non-Binding Resolution on the EU Copyright Reform © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale OECD Digital Economy Outlook 2015 AGCOM: Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità EU Commission Releases Report on Protection and Enforcement of IP Rights in Third Countries ECJ Declares Italian Law on Labeling Requirements for Leather Products' Origin Contrary to EU Law Enforcement of IP Rights: ECJ Places Limits on Invoking Banking Secrecy in Counterfeiting Case CJEU: A request for injunction from the owner of a SEP might constitute an abuse of dominant position #patent Italian Civil Aviation Authority (ENAC) Releases New Regulation on Drones EU Parliament's Civil Liberties Committee Approves Amended Version of the Draft EU Rules on Passenger Name Record (PNR) to Address Privacy Safeguards AGCOM: Consultazione pubblica sulla definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali I numeri precedenti sono disponibili online sul sito. Se desideri iscriverti al servizio clicca qui. © 2015 Portolano Cavallo Studio Legale