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Settembre 2011
NOVITÀ IN MATERIA DI DIFFUSIONE DI PROGRAMMI TV VIETATI AI MINORI DI 18 E 14 ANNI
Con delibera n. 200/11/CSP del 22 luglio 2011 l’AGCOM ha approvato il regolamento in materia
di accorgimenti tecnici idonei ad evitare l’ascolto o la visione di programmi vietati ai minori. Inoltre
l’Autorità ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi circa l’art. 34 del Testo Unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (“TU”). In precedenza, con decreto del Ministro della Sviluppo economico del 1°
aprile 2011, sono stati approvati i criteri generali per la classificazione dei programmi di accesso
incondizionato (ex art. 34 comma 1 del TU).
Film vietati ai minori di anni 18 o ai quali sia stato negato il nulla osta e programmi classificati per soli
adulti
L’Autorità ha chiarito che, in base all’articolo 34 del TU, (i) i film senza nulla osta, (ii) i film vietati
ai minori di 18 anni e (iii) i programmi che, in base ai criteri di classificazione che ciascuna emittente
dovrà adottare, sono classificabili come programmi per adulti rientrano nella categoria dei programmi
che “possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano
scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografica”.
Pertanto, detti programmi possono essere trasmessi solo ove ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
1)
2)
3)
siano trasmessi ad accesso condizionato;
siano trasmessi in un orario compreso tra le 23.00 e le 7.00, e;
siano trasmessi previa adozione di misure tecnologiche tali da escludere l’accesso dei
minori a tali programmi (parental control).
Film vietati ai minori di 14 anni e programmi assimilabili
Ai film V.M. 14, in quanto programmi “che possono nuocere [non gravemente, n.d.r.] allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni”, si applica invece il comma 4 dell’art. 34, in base al quale detti
programmi “non possono essere trasmessi […] prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00”. Tale norma,
nel caso dei programmi V.M. 14, non pone un divieto assoluto, ma va letto in combinato disposto con il
comma 2 (“a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali
programmi”).
Ne deriva, secondo l’interpretazione dell’Autorità, che i film V.M. 14 – al pari degli altri contenuti
che possono nuocere in maniera non grave allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni –
possono essere trasmessi, anche in chiaro:
1)
tra le 22.30 e le 7.00, senza limitazioni tecniche; oppure
2)
in qualunque orario, inclusa la fascia protetta (dalle 16.00 alle 19.00), a condizione che si
adottino “accorgimenti tecnici che escludano che i minorenni che si trovano nell’area di
diffusione assistano normalmente a tali programmi”.
Fasce orarie e misure tecniche da adottare
Riassumendo:
V.M. 18 – Limitazione oraria (dalle 23.00 alle 7.00) e limitazione tecnica (parental control)
operano congiuntamente, per cui non sarà mai possibile trasmettere tali programmi al di fuori della
fascia oraria 23.00-7.00;
V.M. 14 – Limitazione oraria (dalle 22.30 alle 7.00) o, alternativamente limitazione tecnica
(parental control).
Quanto alle misure tecniche da adottare, il regolamento stabilisce l’obbligo per i fornitori di
servizi media audiovisivi di predisporre una funzione di controllo parentale che ne inibisca
specificatamente e selettivamente l’accesso sin dalla prima utilizzazione ed a ogni successiva fruizione
salvo la facoltà di eliminazione del controllo.
L’abilitazione alla visione può avvenire solo mediante l’inserimento di un codice segreto
personale, specifico e individualizzato (il PIN standard predisposto dal produttore del dispositivo di
accesso può essere utilizzato solo per l’accesso a una procedura di personalizzazione del codice
segreto). I fornitori di servizi audiovisivi rendono note all’utente maggiorenne, con modalità riservate
apposite, la funzione di controllo parentale delle procedure per l’impostazione del codice segreto
abilitante alla visione.
E’ prevista la facoltà di eliminazione del controllo: l’utente può eliminare stabilmente la funzione
di controllo mediante procedure che verranno comunicate secondo le predette modalità. L’utente potrà
in ogni momento riattivare l’inibizione alla visione nonché personalizzare il PIN.
I fornitori dei servizi di media audiovisivi sono tenuti a fornire la descrizione della funzione di
controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti web e devono fornire altresì
adeguata ed esauriente informazione sulla classificazione dei contenuti di cui al decreto attuativo
dell’art. 34 del TU.
Destinatari degli obblighi sono i fornitori di servizi di media audiovisivi in chiaro e/o a
pagamento, lineari o/e a richiesta che offrono programmi di cui all’art. 34 del TU.
Secondo quanto previsto dalla delibera, il regolamento non si applica alle web tv e alle
connected tv.
Per quel che concerne il termine, i fornitori di servizi di media audiovisivi dovranno adeguarsi
entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Per i dispositivi di ricezione già installati e già in
commercio i fornitori porranno in essere adeguate attività di informazione atte a sensibilizzare l’utenza
circa la necessità di impostare un PIN personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da
parte dei minori.
BEAUTY CONTEST PER L’ASSEGNAZIONE DEL DIVIDENDO DIGITALE INTERNO
E’ scaduto alle 12 del 6 settembre 2011 il termine per presentare al Ministero dello Sviluppo Economico
la domanda di partecipazione al beauty contest per l’assegnazione del cosiddetto dividendo digitale
interno, ovvero di cinque frequenze nazionali per la trasmissione in tecnica DVB-T e una sesta per la
trasmissione in DVB-H o DVB-T2.
Dieci soggetti hanno presentato 17 domande:
Canale Italia srl
Telecom Italia Media Broadcasting srl
Elettronica Industriale spa (gruppo Mediaset)
Sky Italia Network Service srl
Prima Tv spa
Europa Way srl
3lettronica Industriale spa (gruppo 3 Italia)
Rai – Radiotelevisione Italiana spa
Tivuitalia spa
Dbox srl
Le frequenze da assegnare – che peraltro saranno rese disponibili all’uso solo dopo il
completamento dello switch-over, programmato per gli inizi del 2012 – sono ripartite in tre sottoinsiemi,
denominati A, B e C.
Il sottoinsieme A comprende tre multiplex da utilizzare con standard DVB-T, per i quali non
possono concorrere operatori di rete riconducibili a Rai, Mediaset e Telecom Italia.
Il sottoinsieme B comprende invece due frequenze da utilizzare per il DVB-T, alla cui
assegnazione possono partecipare tutti gli operatori tranne Sky. Infatti Sky può concorrere ad un solo
multiplex del sottoinsieme A e su tale multiplex potrà ospitare solo canali in chiaro.
Il terzo sottoinsieme (C) è composto invece da un solo multiplex, da utilizzare per la trasmissione
in DVB-H (televisione su terminali mobili) o, alternativamente, in DVB-T2 (standard di nuova
generazione, destinato a diffondersi in futuro ma utilizzato attualmente solo da una ristretta cerchia di
utenti dotati di appositi decoder, come quelli commercializzati da Centro Europa 7 S.r.l.);
all’assegnazione di quest’ultimo mux non possono concorrere operatori già titolari di un mux DVB-H.
Inoltre, il regolamento prevede che – all’esito della procedura di gara – nessun operatore potrà
controllare più di cinque mux nazionali DVB-T. Ciò però non impedisce, a chi raggiungesse il tetto
massimo di cinque multiplex per effetto della gara, di acquistare altri multiplex sul mercato.
Qualora Rai, Elettronica Industriale (Mediaset) o Telecom Italia Media Broadcasting
raggiungessero cinque multiplex, sarebbero tenuti a destinare il 40% della capacità trasmissiva del
quinto multiplex a canali indipendenti.
Gli operatori che si aggiudicheranno le frequenze in gara dovranno, entro 5 anni, raggiungere
una copertura pari ad almeno l’80% della popolazione. L’esatto adempimento degli impegni assunti
nella domanda di partecipazione sarà garantito da apposita fideiussione, che potrà essere escussa, in
tutto o in parte, in caso di violazione del disciplinare, ed in particolare dell’obbligo di copertura o del
piano editoriale.
Le frequenze assegnate tramite il beauty contest si renderanno libere subito dopo il
completamento dello switch-over, programmato per gli inizi del 2012. I diritti d’uso saranno assegnati ai
vincitori per un periodo di 20 anni (rinnovabili) a partire dalla data di rilascio.
Le regole del disciplinare di gara del beauty contest hanno già provocato accese polemiche e
dispute non solo politiche, ma anche giurisprudenziali. Sky e Telecom Italia (segnatamente: Telecom
Italia Media Broadcasting, Mtv Italia e Telecom Italia Media) hanno infatti presentato a questo riguardo
due diversi ricorsi al TAR Lazio.
AGCM DECIDE LA SOSPENSIONE DELLA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA DI
ITALIA-PROGRAMMI.NET
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua adunanza del 25 agosto
2011, ha intimato alla società Estesa Limited (Estesa Ltd) di sospendere ogni attività diretta a
pubblicizzare su Google Adwords o su altri strumenti di pubblicità online la fruizione gratuita di software
scaricabili dal sito internet www.italia-programmi.net. La società dovrà chiarire sul suo sito internet che
si tratta di un servizio a pagamento e dovrà sospendere ogni attività di sollecito del pagamento del
presunto abbonamento annuale nei confronti di quei consumatori che hanno comunicato di non aver
mai voluto sottoscrivere un abbonamento, non essendosi neppure resi conto della natura onerosa del
servizio offerto.
Il provvedimento di AGCM giunge all’esito di un’istruttoria per pratica commerciale scorretta
avviata nel mese di luglio 2011 nei confronti della società Estesa Ltd, alla luce delle numerose
segnalazioni di singoli cittadini e di associazioni dei consumatori. Secondo tali segnalazioni, digitando
sul motore di ricerca Google il nome di un determinato software accompagnato dalla parola “gratis” o
“gratuito” o “free”, appariva come primo risultato il link www.italia-programmi.net, selezionando il quale
il consumatore veniva indirizzato ad un sito internet dove, sotto la dicitura “scaricalo subito”, venivano
richiesti i dati personali utili alla registrazione.
Una volta inseriti i propri dati, il consumatore sottoscriveva, sostanzialmente a sua insaputa, un
contratto biennale con la società Estesa Ltd, con sede nella Repubblica delle Seychelles, per la fornitura
di software al costo annuale di 96 euro, da pagare anticipatamente una volta l’anno. La pagina di
registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica poco percettibile. Secondo
AGCM, il comportamento del professionista, sopra descritto, assume profili di ingannevolezza, in quanto
i consumatori, attraverso la grafica del sito e le modalità di ricerca con cui arrivano sullo stesso,
sarebbero indotti a ritenere, contrariamente al vero, che la fruizione dei software avvenga senza spese e
che quindi il servizio sia gratuito.
Inoltre, decorso il tempo per il recesso, e a volte anche prima di tale termine, senza dare al
consumatore alcuna previa conferma del perfezionamento del presunto contratto, la società Estesa Ltd
iniziava a sollecitare i pagamenti, con minaccia di intraprendere azioni legali in caso di mancato
adempimento, prefigurando a carico del consumatore ingenti costi aggiuntivi non quantificati né
quantificabili, aggiungendo, fin da subito, spese ulteriori rispetto al canone di abbonamento, a titolo “di
sollecito”. AGCM ha ritenuto tale pratica connotata da profili di aggressività idonea a creare una
situazione di notevole pressione psicologica anche nei confronti di persone che, pur consce di non aver
volontariamente sottoscritto alcun contratto o di volerne recedere, non vogliono rischiare di trovarsi a
sostenere esborsi di ingente e non quantificabile importo, e sono indotti a pagare pur di far cessare le
pressanti rivendicazioni economiche del professionista.
Secondo AGCM, “dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la
necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra
descritte, consistenti in informazioni ingannevoli sulla natura del servizio e da aggressività per indurre i
consumatori al pagamento, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di
merito”.
Estesa Ltd dovrà comunicare ad AGCM l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione
e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del medesimo.
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Il Consiglio di Stato salva (provvisoriamente) la LCN
Con sentenza n. 6814/2011 pubblicata il 29 luglio 2011, il TAR Lazio ha annullato il regolamento
LCN (delibera AGCOM n. 366/10/CONS relativa al Piano di numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre in chiaro ed a pagamento) e i provvedimenti con cui il Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni aveva assegnato le posizioni LCN ai singoli canali
televisivi. Altra sentenza del TAR Lazio, pubblicata due giorni dopo, ha colpito, in maniera più
circoscritta, il medesimo regolamento.
AGCOM ha prontamente proposto appello, ottenendo dal Consiglio di Stato la sospensione in
via d’urgenza (con decisione monocratica del il 2 agosto) degli effetti della sentenza.
La sesta sezione del Consiglio di Stato, in seduta collegiale, con ordinanza n.3642/2011 del 30
agosto scorso, ha confermato la sospensiva disposta dal decreto del 2 agosto 2011: pertanto il
regolamento LCN continuerà ad applicarsi (e i canali a cui è stata assegnata una posizione LCN
continueranno ad avere il diritto esclusivo di trasmettere su quella posizione) fino alla decisione del
Consiglio di Stato sul merito dell’appello..
Nell’ordinanza cautelare il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare che: ”[…] il
provvedimento di regolamentazione – impregiudicata ogni valutazione nel merito in ordine alla
congruità ed idoneità della fase istruttoria preordinata alla sua adozione – realizza, allo stato, un
ordinato e coerente sistema di accesso ai canali di trasmissione televisiva digitale che, nella more della
decisione nel merito della presente impugnativa, persegue fini di rilievo pubblico prevalenti su singole
posizioni delle emittenti locali che si assumono lese dalla numerazione assegnata, prevenendo
situazioni di generale incertezza e, di fatto, di deregolamentazione dell’accesso e dell’ utilizzo dei canali
di radiodiffusione digitale”.
Agcom presenta i risultati dell’attività nel primo semestre 2011
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha recentemente presentato i dati relativi
all’attività svolta nel primo semestre del 2011.
Dai dati presentati è emerso come nel periodo gennaio-luglio 2011, l’AGCOM abbia concluso 178
provvedimenti sanzionatori irrogando multe per un ammontare complessivo di €. 4.625.912,30.
Le violazioni contestate hanno riguardato le norme a tutela dei consumatori, la disciplina in
materia di pubblicità, gli obblighi di programmazione, le garanzie per i minori e gli utenti, i diritti sportivi,
nonché le disposizioni riguardanti il Registro degli Operatori di Comunicazione.
Nel periodo considerato, la Direzione Tutela dei Consumatori ha concluso 42 procedimenti
sanzionatori ed il Consiglio dell’Agcom ha multato alcuni operatori di comunicazioni elettroniche per un
ammontare complessivo di €. 3.022.226 .
Nel settore dell’audiovisivo, in seguito all’instaurazione di 122 procedimenti, l’AGCOM ha
comminato multe per l’importo di €. 1.357.493,30.
I procedimenti hanno riguardato in particolare:
• violazioni in materia di pubblicità (affollamento, posizionamento e segnalazione spot),
• violazioni degli obblighi di programmazione (Tenuta del registro dei programmi e
conservazione delle registrazioni da parte delle emittenti),
•
•
violazione delle norme a garanzia dei minori e degli utenti (messa in onda di trasmissioni
pregiudizievoli dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, e di trasmissioni di
contenuto pornografico in fascia notturna),
violazioni in materia di diritti sportivi.
Infine, nello stesso periodo, l’Ufficio Registro Operatori di Comunicazione ha concluso 14 procedimenti
sanzionatori per mancate comunicazioni al ROC ed il Consiglio dell’Agcom ha comminato sanzioni per
un totale di €.246.193,00.
Tra le fattispecie sanzionate: la mancata comunicazione di controllo da parte del soggetto
controllante e la tardiva od omessa trasmissione di comunicazione al Registro da parte degli operatori
iscritti.
AGCOM indice una consultazione pubblica su Rti-Publitalia
L’AGCOM ha indetto una consultazione pubblica riguardante l’abolizione dell’obbligo di R.T.I. di
avvalersi di una società diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria sui propri canali in digitale
terrestre (non in simulcast). In conseguenza di tale obbligo, stabilito da AGCOM nel 2005 a fini di tutela
del pluralismo (delibera n. 136/05/CONS), R.T.I. ha cominciato ad avvalersi di Digitalia ’08 S.r.l. per la
raccolta pubblicitaria sui propri canali in digitale terrestre (non in simulcast). A sei anni di distanza, con
la delibera n. 70/11/CONS del 16 febbraio 2011, l’AGCOM è tornata sui propri passi, ritenendo che le
esigenze alla base della decisione del 2005 siano ormai venute meno per due ragioni:
1. rispetto al 2005, oggi la televisione analogica è divenuta residuale rispetto a quella digitale,
anche in considerazione dell’imminente beauty contest per l’assegnazione del dividendo
digitale;
2. il mercato rilevante posto a base della delibera n. 136/05/CONS è ormai mutato. Nel 2010,
infatti, AGCOM stessa ha stabilito che i mercati rilevanti nel settore televisivo sono il mercato
della televisione in chiaro e quello della televisione a pagamento, e “la pubblicità non
rappresenta un mercato rilevante a se stante, ma una risorsa che, nell’ambito del singolo
mezzo, concorre a determinare i ricavi afferenti il settore di riferimento”.
Il 14 luglio 2011, su ricorso di Sky, il T.A.R. Lazio ha deciso di sospendere in sede cautelare la
delibera n. 70/11/CONS per motivi procedurali. Così AGCOM ha deciso di indire una consultazione
pubblica con lo scopo di raccogliere osservazioni e commenti sull’abrogazione del divieto per R.T.I. di
affidare a Publitalia la raccolta pubblicitaria per la propria programmazione televisiva in tecnica digitale
terrestre (diversa dal simulcast).
Tutti i soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni all’Autorità entro il 30
settembre 2011.
Domini .xxx: 50 giorni per l’opt-out
Da qualche mese l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ente
demandato all’individuazione ed assegnazione dei domini dei siti internet, ha esteso il numero di domini
registrabili individuando, tra l’altro, un nuovo dominio il .xxx destinato a caratterizzare i siti che offrono
contenuti per adulti.
L’individuazione della nuova estensione sta ponendo una serie di questioni, in particolare per
quelle società titolari di marchi registrati che, non operanti nel settore del porno, subirebbero dei
pregiudizi dalla registrazione del proprio brand associato all’estensione .xxx da parte di soggetti terzi.
Al fine di mitigare i delicati problemi derivanti dall’introduzione della nuova estensione la società
di gestione del dominio, ICM Registry ha previsto una dettagliata procedura per procedere alla
registrazione dei siti.
La società in questione, con il programma denominato Sunrise 2, ha previsto la possibilità, per i
titolari di marchi registrati non appartenenti al settore del porno, di escludere il proprio brand dal novero
dei domini registrabili con l’estensione .xxx attraverso una procedura di opt-out.
La procedura sarà attiva per 50 giorni, dal 7 settembre al 28 ottobre 2011, e previo il pagamento
di una somma una tantum consentirà ai soggetti interessati di escludere il proprio marchio registrato dal
novero dei domini registrabili con l’estensione .xxx. In mancanza di opt-out il marchio sarà disponibile
per la registrazione con la nuova estensione che partirà, con modalità differenziate, dall’8 novembre
2011. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della società di gestione www.icmregistry.com.
Disegno di legge per la modifica di alcune disposizioni in materia di responsabilità degli ISP
È stato di recente presentato alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge n. 4511 “Modifica
degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, in materia di responsabilità e di obblighi
dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.
Il disegno di legge intende estendere la responsabilità degli hosting provider per omessa
rimozione dei contenuti illeciti alle ipotesi in cui la segnalazione non provenga dalle autorità competenti
ma da un qualsiasi soggetto interessato. La proposta di legge precisa infatti che tutte le informazioni di
cui dispone l’hosting provider - comprese quelle che sono state fornite dai soggetti titolari dei diritti
violati - sono in grado di metterlo al “corrente di fatti e circostanze che rendono manifesta l’illiceità
dell’attività o dell’informazione”.
Tra le altre novità vi è il richiamo ad un generico dovere di diligenza che sussiste in capo ad ogni
internet service provider e che si concretizza anche con l’adozione, in via preventiva, di una serie di filtri
“tecnicamente adeguati” il cui scopo è quello di impedire l’accesso ad informazioni dirette a
promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti e servizi che violano diritti di
proprietà industriale o la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita o di fornitura particolari
o che richiedono la prescrizione medica.
Infine, il disegno di legge sottolinea che, in virtù delle disposizioni contenute nel Codice della
proprietà industriale e nella Legge sul diritto d'autore, è possibile intraprendere nei confronti del
provider azioni inibitorie dirette a far cessare o ad impedire una violazione, anche laddove essi non
possano essere ritenuti civilmente o penalmente responsabili.
Consiglio di Stato: il messaggio promozionale incompleto non è sempre ingannevole
Con sentenza depositata in data 5 settembre 2011, il Consiglio di Stato, Sez. VI, si è pronunciato
in materia di ingannevolezza di un messaggio promozionale.
La vicenda trae origine da una segnalazione inviata all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) da parte di un consumatore, relativa alla presunta ingannevolezza di un messaggio
pubblicitario telefonico, diffuso da una società che svolge attività di vendita al dettaglio soprattutto
attraverso l’organizzazione di manifestazioni per soli fini di pubblicità, nel periodo 21-24 maggio 2007.
In particolare, si lamentava l’incompletezza dell’informazione data nella telefonata, in quanto in essa si
prospettava la consegna di un paio di scarpe per bambini a titolo di omaggio promozionale, senza
specificare alcun onere da parte dei partecipanti, nell’ambito di una manifestazione che si sarebbe
tenuta in quel periodo, mentre in realtà la consegna di tale paio di scarpe era subordinata alla
partecipazione ad una presentazione di un’enciclopedia. Condizione, questa, non comunicata all’atto
del messaggio telefonico.
AGCM (con provvedimento n. 17815 del 27 dicembre 2007) ha ritenuto il messaggio
ingannevole, in quanto idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla reale natura dell’iniziativa
e del prodotto che costituisce l’oggetto principale della promozione (l’enciclopedia). AGCM aveva quindi
irrogato alla società una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 9.100,00. Avverso il
provvedimento di AGCM la società ha presentato un ricorso al TAR, il quale ha annullato il medesimo,
ritendendo che nessun consumatore medio, ragionevolmente avveduto, può “ritenere che il ritiro di un
omaggio, dichiaratamente di natura promozionale, nel corso di una esposizione commerciale, non
comporti, quantomeno, l’onere, al fine di assicurarsi il suddetto beneficio, di assistere alla presentazione
di un qualche prodotto tra quelli commercializzati dalla società”, conseguendone la non ingannevolezza
del messaggio pubblicitario (sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 4323/2010).
Su ricorso di AGCM il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, confermando la sentenza del
TAR sopra citata, ha affermato che pur dovendosi ritenere il contenuto informativo della telefonata
promozionale non del tutto completo, essendo prevista soltanto come eventuale l’informazione sulla
promozione della enciclopedia, una tale parziale incompletezza “non risulta, nel contesto del caso di
specie, di grado tale da indurre in errore il consumatore fino ad incidere sulla sua libertà di scelta
consapevole pregiudicandone il comportamento economico”. Il Consiglio di Stato ha dato rilevanza alla
circostanza per cui il modello di istruzione sul contenuto della telefonata prevedeva l’informazione,
necessaria ed esplicita, che l’iniziativa sarebbe stata volta a promuovere prodotti di varie aziende e a
pubblicizzare l’azienda e i prodotti in esposizione per farli meglio conoscere, rendendosi con ciò
evidente che all’omaggio si sarebbe accompagnata la presentazione di prodotti, al fine di predisporre al
loro acquisto.
Si è concluso, quindi, per la sufficienza della informazione data al consumatore, dal momento
che a questi è stata resa nota la connessione tra il previsto omaggio e la promozione di prodotti, e che
la consegna dell’omaggio in ogni caso era subordinata alla presentazione di altri beni.
Marchio – Capacità del marchio contraffatto di trarre in inganno
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31676 del 9 agosto 2011 resa in sede penale, afferma
che, per escludere il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto
dall’art. 474 del codice penale a tutela della fede pubblica, non è sufficiente valutare l’evidenza del falso
al momento dell’acquisto (nel caso di specie il prezzo, la confezione, la vendita all’interno di un mercato
rionale), ma è necessario avere ulteriori riscontri.
La Cassazione avverte che “il falso può ritenersi grossolano solo quando i suoi requisiti materiali
intrinseci siano tali da far escludere la sua originalità non solo allo specifico compratore, ma all’intera
collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento
e avvedutezza. Pertanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere apprezzata
non con riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro
successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti”. Nella fattispecie, la Corte di
Cassazione ribalta la decisione con cui il GIP di Firenze aveva escluso il reato di ricettazione di orologi
con marchi contraffatti in base alla consapevolezza del falso al momento dell’acquisto.
Rappresentazioni televisive di vicende giudiziarie
In data 18 luglio 2011 il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia
di rappresentazioni televisive di vicende giudiziarie ha emanato un regolamento contenente le
procedure cui il Comitato di applicazione del Codice dovrà attenersi nello svolgimento dei procedimenti
istruttori di sua competenza, nella deliberazione e nella redazione dei provvedimenti conclusivi.
I contenuti del regolamento concernono:
• le segnalazioni al Comitato in caso di programma non conforme alle disposizioni del
Codice;
• la valutazione preventiva di ammissibilità delle segnalazioni;
• la comunicazione della segnalazione all’emittente, garanzie di difesa e svolgimento
dell’istruttoria;
• la convocazione del Comitato;
• le riunioni del Comitato e deliberazioni.
La delibera è pubblicata nel sito dell’AGCOM.
Sulla responsabilità del gestore di un forum di discussione
Il Tribunale di Bologna, con decisione dell’11 agosto 2011, ha ritenuto che (i) il gestore di un forum
di discussione non è responsabile per i contenuti pubblicati dagli utenti e ritenuti, diffamatori da terzi e
(ii) la possibilità di chiedere ed ottenere – a prescindere dalla responsabilità del gestore del forum – in
via d’urgenza, ex art. 16, comma 3 del D.lgs. 70/2003, un provvedimento finalizzato all’ottenimento dei
dati necessari all’identificazione degli autori dei post è subordinata all’accertamento del carattere
effettivamente diffamatorio del post medesimo.
Nella fattispecie, il Tribunale ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale si chiedeva la
rimozione di pagine contenenti, a parere del ricorrente, espressioni diffamatorie nei confronti del
proprio marchio, nell’ambito di un forum di discussione gestito da Yahoo!.
Il Giudice, esclusa la responsabilità di Yahoo! in quanto mero intermediario della comunicazione
ha altresì negato al ricorrente la possibilità di ottenere dal gestore del forum i dati necessari ad
identificare gli utenti autori dei post in quanto i post incriminati, pur esprimendo giudizi negativi nei
confronti dell’azienda del ricorrente, rappresentavano un corretto esercizio del diritto di critica,
riferendosi a fatti veri – o dei quali comunque il ricorrente non era stato in grado di provare la falsità –
ed erano formulati con toni “continenti”, anche in considerazione del carattere informale del contesto,
carattere che, secondo il magistrato, imporrebbe di valutare la ricorrenza di detto requisito con
“maggiore tolleranza”.
Il Garante Privacy e la tutela dei lavoratori: le violazioni dell’Istituto Poligrafico
Il Garante ha emanato un provvedimento che ha posto fine al trattamento illecito dei dati
personali dei dipendenti da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Oggetto del provvedimento è stato il trattamento dei dati personali dei lavoratori nell’ambito dei
sistemi di comunicazione elettronica quali internet, la posta elettronica aziendale e la telefonia VoIP.
L’attività del Garante si è inoltre focalizzata sull’attuazione da parte della società delle misure prescritte
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni
di amministratore di sistema in relazione ai menzionati sistemi di comunicazione elettronica.
Tra le diverse violazioni riscontrate dal Garante, figurava un’attività di profilazione dei dipendenti
idonea a rivelare i dati sensibili degli stessi: la società si serviva di un software che impediva ai
dipendenti la navigazione su siti web considerati inconferenti con l’attività lavorativa ma al contempo
memorizzava, per ciascun utente, i dati relativi all’accesso e ai tentativi di accesso ai diversi siti web. La
società aveva poi memorizzato per un tempo indeterminato i numeri di telefono chiamati da ogni
dipendente tramite VoIP e la durata delle singole conversazioni. I suddetti trattamenti costituivano
altresì una violazione delle disposizioni contenute nello Statuto dei lavorati in materia di controllo a
distanza.
Il provvedimento del Garante ha disposto che i dati trattati dall’Istituto in violazione di legge non
potranno più essere utilizzati. Sarà possibile conservare le informazioni finora raccolte solamente ai fini
di un’eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria. È stato inoltre ordinato alla società di
fornire idonea informativa ai dipendenti sulle modalità d’uso e di archiviazione della posta elettronica; le
identità degli amministratori di sistema dovranno essere rese note o conoscibili e le loro operazioni
dovranno essere tracciabili. L’Autorità ha poi avviato un procedimento sanzionatorio per violazione degli
obblighi di informativa e inosservanza dei provvedimenti del Garante. Il provvedimento è stato infine
trasmesso alla magistratura per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che
eventualmente riterrà configurabili.
Il Garante privacy inglese sulle iniziative assunte da Google in materia di privacy protection
Il Garante per la protezione dei dati personali inglese (ICO- Information Commissioner’s Office) in
una recente dichiarazione ha espresso il proprio apprezzamento in ordine alle modifiche intervenute
nella policy aziendale di Google in materia di protezione dei dati personali.
L’attenzione del Garante inglese si era soffermata sulle attività del motore di ricerca nello scorso
anno allorquando, attraverso le autovetture utilizzate per mappare le località ricomprese nel servizio
Street View, Google aveva raccolto i dati relativi alle reti Wifi presenti nei diversi luoghi mappati.
Il Garante inglese Christopher Graham nel presentare i risultati di un audit svolto nel mese di
luglio nei confronti della società di Mountain View ha riconosciuto come il motore di ricerca abbia
correttamente adottato le misure richieste dal Garante per adeguarsi alle normativa inglese in materia di
data protection.
Il Garante ha sottolineato come Google abbia adottato alcune “buone pratiche” in materia di
privacy senz’altro meritevoli di considerazione. In particolare:
• per ogni nuovo progetto è prevista una dettagliata analisi dell’impatto che lo stesso può
determinare in materia di privacy protection,
• la struttura aziendale è stata modificata in modo da assicurare la presenza di un esperto in
materia di privacy per ogni funzione aziendale,
• sono stati previsti corsi di formazione avanzati in materia di privacy dedicati agli ingegneri,
• sono stati previsti specifici training in materia di privacy dedicati a tutti i dipendenti della società.
Al contempo il Garante inglese ha segnalato la necessità di proseguire nella direzione intrapresa
elevando il livello di protezione della riservatezza in alcuni particolari ambiti di attività assicurando:
• l’adozione per ogni prodotto o servizio offerto di una “Privacy Story” che dia all’utente la
possibilità di comprendere come i propri dati personali sono gestiti da Google,
•
il miglioramento delle condizioni di protezione della riservatezza per ogni nuovo progetto
avviato,
•
il miglioramento della formazione dei propri dipendenti, ed in particolare, degli ingegneri
chiamati a realizzare prodotti e servizi che siano in grado di assicurare un elevato livello di
protezione della riservatezza in favore degli utenti interessati.