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Settembre 2011 NOVITÀ IN MATERIA DI DIFFUSIONE DI PROGRAMMI TV VIETATI AI MINORI DI 18 E 14 ANNI Con delibera n. 200/11/CSP del 22 luglio 2011 l’AGCOM ha approvato il regolamento in materia di accorgimenti tecnici idonei ad evitare l’ascolto o la visione di programmi vietati ai minori. Inoltre l’Autorità ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi circa l’art. 34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (“TU”). In precedenza, con decreto del Ministro della Sviluppo economico del 1° aprile 2011, sono stati approvati i criteri generali per la classificazione dei programmi di accesso incondizionato (ex art. 34 comma 1 del TU). Film vietati ai minori di anni 18 o ai quali sia stato negato il nulla osta e programmi classificati per soli adulti L’Autorità ha chiarito che, in base all’articolo 34 del TU, (i) i film senza nulla osta, (ii) i film vietati ai minori di 18 anni e (iii) i programmi che, in base ai criteri di classificazione che ciascuna emittente dovrà adottare, sono classificabili come programmi per adulti rientrano nella categoria dei programmi che “possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografica”. Pertanto, detti programmi possono essere trasmessi solo ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) 2) 3) siano trasmessi ad accesso condizionato; siano trasmessi in un orario compreso tra le 23.00 e le 7.00, e; siano trasmessi previa adozione di misure tecnologiche tali da escludere l’accesso dei minori a tali programmi (parental control). Film vietati ai minori di 14 anni e programmi assimilabili Ai film V.M. 14, in quanto programmi “che possono nuocere [non gravemente, n.d.r.] allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni”, si applica invece il comma 4 dell’art. 34, in base al quale detti programmi “non possono essere trasmessi […] prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00”. Tale norma, nel caso dei programmi V.M. 14, non pone un divieto assoluto, ma va letto in combinato disposto con il comma 2 (“a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”). Ne deriva, secondo l’interpretazione dell’Autorità, che i film V.M. 14 – al pari degli altri contenuti che possono nuocere in maniera non grave allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni – possono essere trasmessi, anche in chiaro: 1) tra le 22.30 e le 7.00, senza limitazioni tecniche; oppure 2) in qualunque orario, inclusa la fascia protetta (dalle 16.00 alle 19.00), a condizione che si adottino “accorgimenti tecnici che escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”. Fasce orarie e misure tecniche da adottare Riassumendo: V.M. 18 – Limitazione oraria (dalle 23.00 alle 7.00) e limitazione tecnica (parental control) operano congiuntamente, per cui non sarà mai possibile trasmettere tali programmi al di fuori della fascia oraria 23.00-7.00; V.M. 14 – Limitazione oraria (dalle 22.30 alle 7.00) o, alternativamente limitazione tecnica (parental control). Quanto alle misure tecniche da adottare, il regolamento stabilisce l’obbligo per i fornitori di servizi media audiovisivi di predisporre una funzione di controllo parentale che ne inibisca specificatamente e selettivamente l’accesso sin dalla prima utilizzazione ed a ogni successiva fruizione salvo la facoltà di eliminazione del controllo. L’abilitazione alla visione può avvenire solo mediante l’inserimento di un codice segreto personale, specifico e individualizzato (il PIN standard predisposto dal produttore del dispositivo di accesso può essere utilizzato solo per l’accesso a una procedura di personalizzazione del codice segreto). I fornitori di servizi audiovisivi rendono note all’utente maggiorenne, con modalità riservate apposite, la funzione di controllo parentale delle procedure per l’impostazione del codice segreto abilitante alla visione. E’ prevista la facoltà di eliminazione del controllo: l’utente può eliminare stabilmente la funzione di controllo mediante procedure che verranno comunicate secondo le predette modalità. L’utente potrà in ogni momento riattivare l’inibizione alla visione nonché personalizzare il PIN. I fornitori dei servizi di media audiovisivi sono tenuti a fornire la descrizione della funzione di controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti web e devono fornire altresì adeguata ed esauriente informazione sulla classificazione dei contenuti di cui al decreto attuativo dell’art. 34 del TU. Destinatari degli obblighi sono i fornitori di servizi di media audiovisivi in chiaro e/o a pagamento, lineari o/e a richiesta che offrono programmi di cui all’art. 34 del TU. Secondo quanto previsto dalla delibera, il regolamento non si applica alle web tv e alle connected tv. Per quel che concerne il termine, i fornitori di servizi di media audiovisivi dovranno adeguarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Per i dispositivi di ricezione già installati e già in commercio i fornitori porranno in essere adeguate attività di informazione atte a sensibilizzare l’utenza circa la necessità di impostare un PIN personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori. BEAUTY CONTEST PER L’ASSEGNAZIONE DEL DIVIDENDO DIGITALE INTERNO E’ scaduto alle 12 del 6 settembre 2011 il termine per presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la domanda di partecipazione al beauty contest per l’assegnazione del cosiddetto dividendo digitale interno, ovvero di cinque frequenze nazionali per la trasmissione in tecnica DVB-T e una sesta per la trasmissione in DVB-H o DVB-T2. Dieci soggetti hanno presentato 17 domande: Canale Italia srl Telecom Italia Media Broadcasting srl Elettronica Industriale spa (gruppo Mediaset) Sky Italia Network Service srl Prima Tv spa Europa Way srl 3lettronica Industriale spa (gruppo 3 Italia) Rai – Radiotelevisione Italiana spa Tivuitalia spa Dbox srl Le frequenze da assegnare – che peraltro saranno rese disponibili all’uso solo dopo il completamento dello switch-over, programmato per gli inizi del 2012 – sono ripartite in tre sottoinsiemi, denominati A, B e C. Il sottoinsieme A comprende tre multiplex da utilizzare con standard DVB-T, per i quali non possono concorrere operatori di rete riconducibili a Rai, Mediaset e Telecom Italia. Il sottoinsieme B comprende invece due frequenze da utilizzare per il DVB-T, alla cui assegnazione possono partecipare tutti gli operatori tranne Sky. Infatti Sky può concorrere ad un solo multiplex del sottoinsieme A e su tale multiplex potrà ospitare solo canali in chiaro. Il terzo sottoinsieme (C) è composto invece da un solo multiplex, da utilizzare per la trasmissione in DVB-H (televisione su terminali mobili) o, alternativamente, in DVB-T2 (standard di nuova generazione, destinato a diffondersi in futuro ma utilizzato attualmente solo da una ristretta cerchia di utenti dotati di appositi decoder, come quelli commercializzati da Centro Europa 7 S.r.l.); all’assegnazione di quest’ultimo mux non possono concorrere operatori già titolari di un mux DVB-H. Inoltre, il regolamento prevede che – all’esito della procedura di gara – nessun operatore potrà controllare più di cinque mux nazionali DVB-T. Ciò però non impedisce, a chi raggiungesse il tetto massimo di cinque multiplex per effetto della gara, di acquistare altri multiplex sul mercato. Qualora Rai, Elettronica Industriale (Mediaset) o Telecom Italia Media Broadcasting raggiungessero cinque multiplex, sarebbero tenuti a destinare il 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex a canali indipendenti. Gli operatori che si aggiudicheranno le frequenze in gara dovranno, entro 5 anni, raggiungere una copertura pari ad almeno l’80% della popolazione. L’esatto adempimento degli impegni assunti nella domanda di partecipazione sarà garantito da apposita fideiussione, che potrà essere escussa, in tutto o in parte, in caso di violazione del disciplinare, ed in particolare dell’obbligo di copertura o del piano editoriale. Le frequenze assegnate tramite il beauty contest si renderanno libere subito dopo il completamento dello switch-over, programmato per gli inizi del 2012. I diritti d’uso saranno assegnati ai vincitori per un periodo di 20 anni (rinnovabili) a partire dalla data di rilascio. Le regole del disciplinare di gara del beauty contest hanno già provocato accese polemiche e dispute non solo politiche, ma anche giurisprudenziali. Sky e Telecom Italia (segnatamente: Telecom Italia Media Broadcasting, Mtv Italia e Telecom Italia Media) hanno infatti presentato a questo riguardo due diversi ricorsi al TAR Lazio. AGCM DECIDE LA SOSPENSIONE DELLA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA DI ITALIA-PROGRAMMI.NET L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua adunanza del 25 agosto 2011, ha intimato alla società Estesa Limited (Estesa Ltd) di sospendere ogni attività diretta a pubblicizzare su Google Adwords o su altri strumenti di pubblicità online la fruizione gratuita di software scaricabili dal sito internet www.italia-programmi.net. La società dovrà chiarire sul suo sito internet che si tratta di un servizio a pagamento e dovrà sospendere ogni attività di sollecito del pagamento del presunto abbonamento annuale nei confronti di quei consumatori che hanno comunicato di non aver mai voluto sottoscrivere un abbonamento, non essendosi neppure resi conto della natura onerosa del servizio offerto. Il provvedimento di AGCM giunge all’esito di un’istruttoria per pratica commerciale scorretta avviata nel mese di luglio 2011 nei confronti della società Estesa Ltd, alla luce delle numerose segnalazioni di singoli cittadini e di associazioni dei consumatori. Secondo tali segnalazioni, digitando sul motore di ricerca Google il nome di un determinato software accompagnato dalla parola “gratis” o “gratuito” o “free”, appariva come primo risultato il link www.italia-programmi.net, selezionando il quale il consumatore veniva indirizzato ad un sito internet dove, sotto la dicitura “scaricalo subito”, venivano richiesti i dati personali utili alla registrazione. Una volta inseriti i propri dati, il consumatore sottoscriveva, sostanzialmente a sua insaputa, un contratto biennale con la società Estesa Ltd, con sede nella Repubblica delle Seychelles, per la fornitura di software al costo annuale di 96 euro, da pagare anticipatamente una volta l’anno. La pagina di registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica poco percettibile. Secondo AGCM, il comportamento del professionista, sopra descritto, assume profili di ingannevolezza, in quanto i consumatori, attraverso la grafica del sito e le modalità di ricerca con cui arrivano sullo stesso, sarebbero indotti a ritenere, contrariamente al vero, che la fruizione dei software avvenga senza spese e che quindi il servizio sia gratuito. Inoltre, decorso il tempo per il recesso, e a volte anche prima di tale termine, senza dare al consumatore alcuna previa conferma del perfezionamento del presunto contratto, la società Estesa Ltd iniziava a sollecitare i pagamenti, con minaccia di intraprendere azioni legali in caso di mancato adempimento, prefigurando a carico del consumatore ingenti costi aggiuntivi non quantificati né quantificabili, aggiungendo, fin da subito, spese ulteriori rispetto al canone di abbonamento, a titolo “di sollecito”. AGCM ha ritenuto tale pratica connotata da profili di aggressività idonea a creare una situazione di notevole pressione psicologica anche nei confronti di persone che, pur consce di non aver volontariamente sottoscritto alcun contratto o di volerne recedere, non vogliono rischiare di trovarsi a sostenere esborsi di ingente e non quantificabile importo, e sono indotti a pagare pur di far cessare le pressanti rivendicazioni economiche del professionista. Secondo AGCM, “dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti in informazioni ingannevoli sulla natura del servizio e da aggressività per indurre i consumatori al pagamento, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito”. Estesa Ltd dovrà comunicare ad AGCM l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del medesimo. **************************** Il Consiglio di Stato salva (provvisoriamente) la LCN Con sentenza n. 6814/2011 pubblicata il 29 luglio 2011, il TAR Lazio ha annullato il regolamento LCN (delibera AGCOM n. 366/10/CONS relativa al Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro ed a pagamento) e i provvedimenti con cui il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni aveva assegnato le posizioni LCN ai singoli canali televisivi. Altra sentenza del TAR Lazio, pubblicata due giorni dopo, ha colpito, in maniera più circoscritta, il medesimo regolamento. AGCOM ha prontamente proposto appello, ottenendo dal Consiglio di Stato la sospensione in via d’urgenza (con decisione monocratica del il 2 agosto) degli effetti della sentenza. La sesta sezione del Consiglio di Stato, in seduta collegiale, con ordinanza n.3642/2011 del 30 agosto scorso, ha confermato la sospensiva disposta dal decreto del 2 agosto 2011: pertanto il regolamento LCN continuerà ad applicarsi (e i canali a cui è stata assegnata una posizione LCN continueranno ad avere il diritto esclusivo di trasmettere su quella posizione) fino alla decisione del Consiglio di Stato sul merito dell’appello.. Nell’ordinanza cautelare il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare che: ”[…] il provvedimento di regolamentazione – impregiudicata ogni valutazione nel merito in ordine alla congruità ed idoneità della fase istruttoria preordinata alla sua adozione – realizza, allo stato, un ordinato e coerente sistema di accesso ai canali di trasmissione televisiva digitale che, nella more della decisione nel merito della presente impugnativa, persegue fini di rilievo pubblico prevalenti su singole posizioni delle emittenti locali che si assumono lese dalla numerazione assegnata, prevenendo situazioni di generale incertezza e, di fatto, di deregolamentazione dell’accesso e dell’ utilizzo dei canali di radiodiffusione digitale”. Agcom presenta i risultati dell’attività nel primo semestre 2011 L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha recentemente presentato i dati relativi all’attività svolta nel primo semestre del 2011. Dai dati presentati è emerso come nel periodo gennaio-luglio 2011, l’AGCOM abbia concluso 178 provvedimenti sanzionatori irrogando multe per un ammontare complessivo di €. 4.625.912,30. Le violazioni contestate hanno riguardato le norme a tutela dei consumatori, la disciplina in materia di pubblicità, gli obblighi di programmazione, le garanzie per i minori e gli utenti, i diritti sportivi, nonché le disposizioni riguardanti il Registro degli Operatori di Comunicazione. Nel periodo considerato, la Direzione Tutela dei Consumatori ha concluso 42 procedimenti sanzionatori ed il Consiglio dell’Agcom ha multato alcuni operatori di comunicazioni elettroniche per un ammontare complessivo di €. 3.022.226 . Nel settore dell’audiovisivo, in seguito all’instaurazione di 122 procedimenti, l’AGCOM ha comminato multe per l’importo di €. 1.357.493,30. I procedimenti hanno riguardato in particolare: • violazioni in materia di pubblicità (affollamento, posizionamento e segnalazione spot), • violazioni degli obblighi di programmazione (Tenuta del registro dei programmi e conservazione delle registrazioni da parte delle emittenti), • • violazione delle norme a garanzia dei minori e degli utenti (messa in onda di trasmissioni pregiudizievoli dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, e di trasmissioni di contenuto pornografico in fascia notturna), violazioni in materia di diritti sportivi. Infine, nello stesso periodo, l’Ufficio Registro Operatori di Comunicazione ha concluso 14 procedimenti sanzionatori per mancate comunicazioni al ROC ed il Consiglio dell’Agcom ha comminato sanzioni per un totale di €.246.193,00. Tra le fattispecie sanzionate: la mancata comunicazione di controllo da parte del soggetto controllante e la tardiva od omessa trasmissione di comunicazione al Registro da parte degli operatori iscritti. AGCOM indice una consultazione pubblica su Rti-Publitalia L’AGCOM ha indetto una consultazione pubblica riguardante l’abolizione dell’obbligo di R.T.I. di avvalersi di una società diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria sui propri canali in digitale terrestre (non in simulcast). In conseguenza di tale obbligo, stabilito da AGCOM nel 2005 a fini di tutela del pluralismo (delibera n. 136/05/CONS), R.T.I. ha cominciato ad avvalersi di Digitalia ’08 S.r.l. per la raccolta pubblicitaria sui propri canali in digitale terrestre (non in simulcast). A sei anni di distanza, con la delibera n. 70/11/CONS del 16 febbraio 2011, l’AGCOM è tornata sui propri passi, ritenendo che le esigenze alla base della decisione del 2005 siano ormai venute meno per due ragioni: 1. rispetto al 2005, oggi la televisione analogica è divenuta residuale rispetto a quella digitale, anche in considerazione dell’imminente beauty contest per l’assegnazione del dividendo digitale; 2. il mercato rilevante posto a base della delibera n. 136/05/CONS è ormai mutato. Nel 2010, infatti, AGCOM stessa ha stabilito che i mercati rilevanti nel settore televisivo sono il mercato della televisione in chiaro e quello della televisione a pagamento, e “la pubblicità non rappresenta un mercato rilevante a se stante, ma una risorsa che, nell’ambito del singolo mezzo, concorre a determinare i ricavi afferenti il settore di riferimento”. Il 14 luglio 2011, su ricorso di Sky, il T.A.R. Lazio ha deciso di sospendere in sede cautelare la delibera n. 70/11/CONS per motivi procedurali. Così AGCOM ha deciso di indire una consultazione pubblica con lo scopo di raccogliere osservazioni e commenti sull’abrogazione del divieto per R.T.I. di affidare a Publitalia la raccolta pubblicitaria per la propria programmazione televisiva in tecnica digitale terrestre (diversa dal simulcast). Tutti i soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni all’Autorità entro il 30 settembre 2011. Domini .xxx: 50 giorni per l’opt-out Da qualche mese l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ente demandato all’individuazione ed assegnazione dei domini dei siti internet, ha esteso il numero di domini registrabili individuando, tra l’altro, un nuovo dominio il .xxx destinato a caratterizzare i siti che offrono contenuti per adulti. L’individuazione della nuova estensione sta ponendo una serie di questioni, in particolare per quelle società titolari di marchi registrati che, non operanti nel settore del porno, subirebbero dei pregiudizi dalla registrazione del proprio brand associato all’estensione .xxx da parte di soggetti terzi. Al fine di mitigare i delicati problemi derivanti dall’introduzione della nuova estensione la società di gestione del dominio, ICM Registry ha previsto una dettagliata procedura per procedere alla registrazione dei siti. La società in questione, con il programma denominato Sunrise 2, ha previsto la possibilità, per i titolari di marchi registrati non appartenenti al settore del porno, di escludere il proprio brand dal novero dei domini registrabili con l’estensione .xxx attraverso una procedura di opt-out. La procedura sarà attiva per 50 giorni, dal 7 settembre al 28 ottobre 2011, e previo il pagamento di una somma una tantum consentirà ai soggetti interessati di escludere il proprio marchio registrato dal novero dei domini registrabili con l’estensione .xxx. In mancanza di opt-out il marchio sarà disponibile per la registrazione con la nuova estensione che partirà, con modalità differenziate, dall’8 novembre 2011. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della società di gestione www.icmregistry.com. Disegno di legge per la modifica di alcune disposizioni in materia di responsabilità degli ISP È stato di recente presentato alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge n. 4511 “Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”. Il disegno di legge intende estendere la responsabilità degli hosting provider per omessa rimozione dei contenuti illeciti alle ipotesi in cui la segnalazione non provenga dalle autorità competenti ma da un qualsiasi soggetto interessato. La proposta di legge precisa infatti che tutte le informazioni di cui dispone l’hosting provider - comprese quelle che sono state fornite dai soggetti titolari dei diritti violati - sono in grado di metterlo al “corrente di fatti e circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione”. Tra le altre novità vi è il richiamo ad un generico dovere di diligenza che sussiste in capo ad ogni internet service provider e che si concretizza anche con l’adozione, in via preventiva, di una serie di filtri “tecnicamente adeguati” il cui scopo è quello di impedire l’accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti e servizi che violano diritti di proprietà industriale o la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita o di fornitura particolari o che richiedono la prescrizione medica. Infine, il disegno di legge sottolinea che, in virtù delle disposizioni contenute nel Codice della proprietà industriale e nella Legge sul diritto d'autore, è possibile intraprendere nei confronti del provider azioni inibitorie dirette a far cessare o ad impedire una violazione, anche laddove essi non possano essere ritenuti civilmente o penalmente responsabili. Consiglio di Stato: il messaggio promozionale incompleto non è sempre ingannevole Con sentenza depositata in data 5 settembre 2011, il Consiglio di Stato, Sez. VI, si è pronunciato in materia di ingannevolezza di un messaggio promozionale. La vicenda trae origine da una segnalazione inviata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) da parte di un consumatore, relativa alla presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario telefonico, diffuso da una società che svolge attività di vendita al dettaglio soprattutto attraverso l’organizzazione di manifestazioni per soli fini di pubblicità, nel periodo 21-24 maggio 2007. In particolare, si lamentava l’incompletezza dell’informazione data nella telefonata, in quanto in essa si prospettava la consegna di un paio di scarpe per bambini a titolo di omaggio promozionale, senza specificare alcun onere da parte dei partecipanti, nell’ambito di una manifestazione che si sarebbe tenuta in quel periodo, mentre in realtà la consegna di tale paio di scarpe era subordinata alla partecipazione ad una presentazione di un’enciclopedia. Condizione, questa, non comunicata all’atto del messaggio telefonico. AGCM (con provvedimento n. 17815 del 27 dicembre 2007) ha ritenuto il messaggio ingannevole, in quanto idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla reale natura dell’iniziativa e del prodotto che costituisce l’oggetto principale della promozione (l’enciclopedia). AGCM aveva quindi irrogato alla società una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 9.100,00. Avverso il provvedimento di AGCM la società ha presentato un ricorso al TAR, il quale ha annullato il medesimo, ritendendo che nessun consumatore medio, ragionevolmente avveduto, può “ritenere che il ritiro di un omaggio, dichiaratamente di natura promozionale, nel corso di una esposizione commerciale, non comporti, quantomeno, l’onere, al fine di assicurarsi il suddetto beneficio, di assistere alla presentazione di un qualche prodotto tra quelli commercializzati dalla società”, conseguendone la non ingannevolezza del messaggio pubblicitario (sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 4323/2010). Su ricorso di AGCM il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, confermando la sentenza del TAR sopra citata, ha affermato che pur dovendosi ritenere il contenuto informativo della telefonata promozionale non del tutto completo, essendo prevista soltanto come eventuale l’informazione sulla promozione della enciclopedia, una tale parziale incompletezza “non risulta, nel contesto del caso di specie, di grado tale da indurre in errore il consumatore fino ad incidere sulla sua libertà di scelta consapevole pregiudicandone il comportamento economico”. Il Consiglio di Stato ha dato rilevanza alla circostanza per cui il modello di istruzione sul contenuto della telefonata prevedeva l’informazione, necessaria ed esplicita, che l’iniziativa sarebbe stata volta a promuovere prodotti di varie aziende e a pubblicizzare l’azienda e i prodotti in esposizione per farli meglio conoscere, rendendosi con ciò evidente che all’omaggio si sarebbe accompagnata la presentazione di prodotti, al fine di predisporre al loro acquisto. Si è concluso, quindi, per la sufficienza della informazione data al consumatore, dal momento che a questi è stata resa nota la connessione tra il previsto omaggio e la promozione di prodotti, e che la consegna dell’omaggio in ogni caso era subordinata alla presentazione di altri beni. Marchio – Capacità del marchio contraffatto di trarre in inganno La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31676 del 9 agosto 2011 resa in sede penale, afferma che, per escludere il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto dall’art. 474 del codice penale a tutela della fede pubblica, non è sufficiente valutare l’evidenza del falso al momento dell’acquisto (nel caso di specie il prezzo, la confezione, la vendita all’interno di un mercato rionale), ma è necessario avere ulteriori riscontri. La Cassazione avverte che “il falso può ritenersi grossolano solo quando i suoi requisiti materiali intrinseci siano tali da far escludere la sua originalità non solo allo specifico compratore, ma all’intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. Pertanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti”. Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ribalta la decisione con cui il GIP di Firenze aveva escluso il reato di ricettazione di orologi con marchi contraffatti in base alla consapevolezza del falso al momento dell’acquisto. Rappresentazioni televisive di vicende giudiziarie In data 18 luglio 2011 il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazioni televisive di vicende giudiziarie ha emanato un regolamento contenente le procedure cui il Comitato di applicazione del Codice dovrà attenersi nello svolgimento dei procedimenti istruttori di sua competenza, nella deliberazione e nella redazione dei provvedimenti conclusivi. I contenuti del regolamento concernono: • le segnalazioni al Comitato in caso di programma non conforme alle disposizioni del Codice; • la valutazione preventiva di ammissibilità delle segnalazioni; • la comunicazione della segnalazione all’emittente, garanzie di difesa e svolgimento dell’istruttoria; • la convocazione del Comitato; • le riunioni del Comitato e deliberazioni. La delibera è pubblicata nel sito dell’AGCOM. Sulla responsabilità del gestore di un forum di discussione Il Tribunale di Bologna, con decisione dell’11 agosto 2011, ha ritenuto che (i) il gestore di un forum di discussione non è responsabile per i contenuti pubblicati dagli utenti e ritenuti, diffamatori da terzi e (ii) la possibilità di chiedere ed ottenere – a prescindere dalla responsabilità del gestore del forum – in via d’urgenza, ex art. 16, comma 3 del D.lgs. 70/2003, un provvedimento finalizzato all’ottenimento dei dati necessari all’identificazione degli autori dei post è subordinata all’accertamento del carattere effettivamente diffamatorio del post medesimo. Nella fattispecie, il Tribunale ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale si chiedeva la rimozione di pagine contenenti, a parere del ricorrente, espressioni diffamatorie nei confronti del proprio marchio, nell’ambito di un forum di discussione gestito da Yahoo!. Il Giudice, esclusa la responsabilità di Yahoo! in quanto mero intermediario della comunicazione ha altresì negato al ricorrente la possibilità di ottenere dal gestore del forum i dati necessari ad identificare gli utenti autori dei post in quanto i post incriminati, pur esprimendo giudizi negativi nei confronti dell’azienda del ricorrente, rappresentavano un corretto esercizio del diritto di critica, riferendosi a fatti veri – o dei quali comunque il ricorrente non era stato in grado di provare la falsità – ed erano formulati con toni “continenti”, anche in considerazione del carattere informale del contesto, carattere che, secondo il magistrato, imporrebbe di valutare la ricorrenza di detto requisito con “maggiore tolleranza”. Il Garante Privacy e la tutela dei lavoratori: le violazioni dell’Istituto Poligrafico Il Garante ha emanato un provvedimento che ha posto fine al trattamento illecito dei dati personali dei dipendenti da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. Oggetto del provvedimento è stato il trattamento dei dati personali dei lavoratori nell’ambito dei sistemi di comunicazione elettronica quali internet, la posta elettronica aziendale e la telefonia VoIP. L’attività del Garante si è inoltre focalizzata sull’attuazione da parte della società delle misure prescritte ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema in relazione ai menzionati sistemi di comunicazione elettronica. Tra le diverse violazioni riscontrate dal Garante, figurava un’attività di profilazione dei dipendenti idonea a rivelare i dati sensibili degli stessi: la società si serviva di un software che impediva ai dipendenti la navigazione su siti web considerati inconferenti con l’attività lavorativa ma al contempo memorizzava, per ciascun utente, i dati relativi all’accesso e ai tentativi di accesso ai diversi siti web. La società aveva poi memorizzato per un tempo indeterminato i numeri di telefono chiamati da ogni dipendente tramite VoIP e la durata delle singole conversazioni. I suddetti trattamenti costituivano altresì una violazione delle disposizioni contenute nello Statuto dei lavorati in materia di controllo a distanza. Il provvedimento del Garante ha disposto che i dati trattati dall’Istituto in violazione di legge non potranno più essere utilizzati. Sarà possibile conservare le informazioni finora raccolte solamente ai fini di un’eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria. È stato inoltre ordinato alla società di fornire idonea informativa ai dipendenti sulle modalità d’uso e di archiviazione della posta elettronica; le identità degli amministratori di sistema dovranno essere rese note o conoscibili e le loro operazioni dovranno essere tracciabili. L’Autorità ha poi avviato un procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di informativa e inosservanza dei provvedimenti del Garante. Il provvedimento è stato infine trasmesso alla magistratura per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che eventualmente riterrà configurabili. Il Garante privacy inglese sulle iniziative assunte da Google in materia di privacy protection Il Garante per la protezione dei dati personali inglese (ICO- Information Commissioner’s Office) in una recente dichiarazione ha espresso il proprio apprezzamento in ordine alle modifiche intervenute nella policy aziendale di Google in materia di protezione dei dati personali. L’attenzione del Garante inglese si era soffermata sulle attività del motore di ricerca nello scorso anno allorquando, attraverso le autovetture utilizzate per mappare le località ricomprese nel servizio Street View, Google aveva raccolto i dati relativi alle reti Wifi presenti nei diversi luoghi mappati. Il Garante inglese Christopher Graham nel presentare i risultati di un audit svolto nel mese di luglio nei confronti della società di Mountain View ha riconosciuto come il motore di ricerca abbia correttamente adottato le misure richieste dal Garante per adeguarsi alle normativa inglese in materia di data protection. Il Garante ha sottolineato come Google abbia adottato alcune “buone pratiche” in materia di privacy senz’altro meritevoli di considerazione. In particolare: • per ogni nuovo progetto è prevista una dettagliata analisi dell’impatto che lo stesso può determinare in materia di privacy protection, • la struttura aziendale è stata modificata in modo da assicurare la presenza di un esperto in materia di privacy per ogni funzione aziendale, • sono stati previsti corsi di formazione avanzati in materia di privacy dedicati agli ingegneri, • sono stati previsti specifici training in materia di privacy dedicati a tutti i dipendenti della società. Al contempo il Garante inglese ha segnalato la necessità di proseguire nella direzione intrapresa elevando il livello di protezione della riservatezza in alcuni particolari ambiti di attività assicurando: • l’adozione per ogni prodotto o servizio offerto di una “Privacy Story” che dia all’utente la possibilità di comprendere come i propri dati personali sono gestiti da Google, • il miglioramento delle condizioni di protezione della riservatezza per ogni nuovo progetto avviato, • il miglioramento della formazione dei propri dipendenti, ed in particolare, degli ingegneri chiamati a realizzare prodotti e servizi che siano in grado di assicurare un elevato livello di protezione della riservatezza in favore degli utenti interessati.