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ASL CASERTA
Direttore Generale
Paolo Menduni
LINEE GUIDA
SUI SERVIZI MEDICO – LEGALI
TERRITORIALI
AL SERVIZIO DEL CITTADINO
Utile anche per gli Enti
“Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se
questa goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe”.
Madre Teresa di Calcutta
Anno 2012 – 1° Edizione
Redatto dal
Dott. NICOLA ANDRIELLA
1
INDICE
 4
PRESENTAZIONE
 5
PREMESSA
 6
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
 7
DISTRETTI SANITARI ASL CE
 8
ELENCO PRESTAZIONI MEDICO LEGALI
 9
ATTIVITA’ CERTIFICATIVA MEDICO LEGALE
 10 CERTIFICATO ANAMNESTICO PER PATENTI (Codice della strada – legge 29/07/2010 n. 120)
 12 ACCERTAMENTO REQUISITI VISIVI PER IL RILASCIO/RINNOVO PATENTE DI GUIDA.
 13 ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER IL RILASCIO O RINNOVO PORTO D’ARMI
 14 CERTIFICATO ANAMNESTICO PER PORTO D’ARMI
 15 CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI (PASS-INVALIDI)
 16 CERTIFICAZIONE PER VOTO ASSISTITO (Gratuito) + NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 18 CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
 19 CERTIFICATO MEDICO LEGALE DI IDONEITA’ ALL’ADOZIONE O AFFIDO + RELATIVI
ADEMPIMENTI
 24 DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI PERSONALI
(PRIVACY)
 25 CERTIFICATO SUCCESSIVO AGLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI PER ESERCITARE LA
FUNZIONE GENITORIALE
 26 ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA
 27 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ESAMI PER IL RILASCI / RINNOVO CERTIFICAZIONE PER
IDONEITÀ . AUTORIPARATORI - CONDUTTORI DI CALDAIE GENERATRICI DI VAPORE - IMPIEGO
DI “GAS TOSSICI” –
FOCHINI
 28 APPLICAZIONE NUOVE TARIFFE PER TRATTAMENTI MEDICO LEGALI (Decreto n. 3 del 03/03/2011
–
BURC N. 10 del 14/02/2011)
 29 DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011, CONVERTITO IN LEGGE N. 111 DEL -25-08-2011
 30 VISITE NECROSCOPICHE
 32 CREMAZIONE
 35 MODELLO CERTIFICATO NECROSCOPICO
 36 INVALIDITA’CIVILE
 37 LEGGE 80/06 – AGEVOLAZIONI PER MALATI ONCOLOGICI
 39 LEGGE 104\92 DESTINATARI. - PRINCIPALI BENEFICI RICONOSCIUTI.. ACCERTAMENTO
DELL’HANDICAP AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 - I PUNTI FONDAMENTALI E RELATIVI
BENEFICI.
 41 LEGGE 68\99 - DIAGNOSI FUNZIONALE - RICONOSCIMENTO CIECO CIVILE E SORDOMUTO.
 42 COMPITI E FUNZIONI DEL PATRONATO
 43 ALCOOL – DROGA E PATENTE DI GUIDA
 45 SCHEMA SEGNALAZIONE PER MANCANZA DEI REQUISITI PSICO – FISICI PER L’IDONEITÀ
ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI.
 46 COMMISIONI PATENTI SPECIALI
 48 COMPITI E FUNZIONI DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE - INCOLLOCABILITÀ.
2
 51 REFERTO
 52 SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO
 54 ABUSO SUI MINORI
 56 RADIOLOGIA FORENSE
 57 LEGGE 210/92
 58 SCHEDA PROGETTO PILOTA IN AMBITO DI MEDICINA NECROSCOPICA
 62 STUDI PROSPETTICI ALLEGATI
 63 IL CONTRIBUTO DELLA VALUTAZIONE PSICOLOGICA IN AMBITO MEDICO LEGALE
 69 LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI
 75 CONCLUSIONI
3
PRESENTAZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Caserta, attraverso la redazione della Carta dei Servizi
per le prestazioni Medico Legali, intende perseguire una maggiore trasparenza e accessibilità delle
informazioni sui suoi servizi e ottemperare così alla missione di promuovere e facilitare l’accesso al
cittadino ed agli Enti. Il tutto a tutela dell’informazione, partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
che deve conoscere le prestazioni rese dalle UU. OO. Di Medicina legale e gli atti preliminari
necessari al rilascio delle certificazioni . La nostra intenzione è di porre al centro di ogni riflessione le
esigenze dei cittadini, con particolare attenzione a coloro che hanno maggiormente bisogno di cure e
assistenza. Non si tratta, infatti, soltanto di assicurare i livelli essenziali di assistenza ma di migliorarli
e integrarli. Siamo convinti che solo attraverso una reale interazione con l’ambiente sociale di
riferimento sia possibile percepire le esigenze e le richieste del territorio fornendo risposte tempestive
ed efficaci.
La carta dei servizi si ispira ai seguenti principi:
Eguaglianza : I servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, senza distinzione di sesso, razza,
lingua, ceto, religione, opinioni politiche, in conformità con l’articolo 3 della Costituzione il quale
impegna il cittadino e le istituzioni a rispettare la dignità della persona.
Imparzialità : È una specificazione del principio di eguaglianza necessaria ad evitare atteggiamenti di
parzialità ed ingiustizia.
Continuità : I servizi sono erogati in maniera continuativa, con orari standardizzati ed esposti agli
utenti in appositi spazi riservati.
Appropriatezza : Le prestazioni sono appropriate, valide da un punto di vista tecnico-scientifico.
Partecipazione : Ai cittadini è garantita la partecipazione alla gestione del servizio pubblico
attraverso il Piano Attuativo Locale dell’ASL Caserta.
I Direttori dei Distretti Sanitari su indicazione dei Vertici Aziendali hanno innovato la metodologia di
programmazione annuale, sia sotto il profilo economico finanziario, sia sotto quello
dell’organizzazione dei servizi (domanda di salute - organizzazione dell’offerta). Tra i piani di
intervento si sono realizzati l’ abbattimento dei tempi dei attesa, la programmazione quali quantitativa di prestazioni, i criteri per la gestione degli accordi con le strutture private accreditate. La
partecipazione è da intendersi come informazione, personalizzazione e umanizzazione dei servizi.
Efficienza ed efficacia : capacità di ottenere i migliori risultati sulla base delle risorse disponibili.
Il Direttore Generale
Paolo Menduni
4
PREMESSA
La presente guida si propone di informare i cittadini per agevolarne l’accesso alle prestazioni
erogate dalle Unità Operative di Medicina Legale e Invalidità Civile presenti sul territorio
dell’ASL di Caserta.
Indirizzare con consigli pratici, sul funzionamento dei servizi, sulle sedi, sulle modalità di accesso alle
stesse.
Saranno presenti in questa guida anche le innovazioni rese possibili dagli operatori, nel rispetto del
piano di rientro dal deficit della Sanità della Regione Campania.
Il certificato medico è uno dei mezzi informativi più comuni e frequenti dell’attività sanitaria, compete
ai medici in virtù di facoltà o poteri conferiti dalla legge, ha il valore di una testimonianza scritta ed è
vincolato alla verità, alla chiarezza, alla completezza, all’indipendenza di giudizio e al segreto
professionale.
Il medico nel redigere il certificato deve limitarsi a dichiarare i soli fatti inerenti la specifica
destinazione del certificato stesso, garantendo la massima diligenza, la responsabile e indipendente
formulazione del giudizio, nonché la chiara esplicitazione dei dati identificativi dell’utente.
E' importante ricordare che i certificati medici sono esclusi dall’autocertificazione
(DPR 445/2000 art. 49 comma 1).
È altrettanto importante ricordare la responsabilità dei sanitari che redigono la certificazione, che siano
medici convenzionati o dipendenti, sono pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, nel
momento in cui svolgono tale compito.
Le capacità mostrate dai Vertici Aziendali dell’ASL CE, che fattivamente hanno lavorato per il
miglioramento dei servizi, ottimizzando le risorse disponibili e rispettando il patto di stabilità.
La branca medico legale negli ultimi anni ha subito un profondo cambiamento e non si può restare a
guardare rispetto all’evoluzioni avute, si avverte l’esigenza di un adeguamento continuo.
L’iniziativa si proporre di rendere trasparente il rapporto tra servizi sanitari e cittadini attraverso la
definizione di precisi impegni rispetto alla qualità dei servizi resi, mettendo in condizione gli utenti di
conoscere le potenzialità della struttura a cui si rivolgono e di esprimere le proprie valutazioni sulla
qualità delle prestazioni ricevute.
Il Coordinatore
Dott. Nicola Andriella
5
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U. O. R. P.)
L’ASL ha messo a disposizione di tutti i cittadini un ufficio per raccogliere segnalazioni e
suggerimenti sulle sue attività, nonché fornire informazioni di primo livello: è un punto di incontro, di
ascolto e di dialogo tra l’Azienda e il cittadino. L’obiettivo è quello di monitorare il livello di
soddisfazione dei cittadini per prevenire eventuali conflitti e orientare le scelte aziendali. Sono
disponibili on line, sul sito aziendale www.aslcaserta.it i moduli per comunicare le vostre
osservazioni all’ASL, ci serviranno a conoscere sempre meglio le vostre esigenze, per apportare utili
correttivi.
L’informazione è una risorsa fondamentale per orientarsi sui servizi erogati nella sanità. Un cittadino
correttamente informato è in grado di scegliere liberamente e consapevolmente i servizi sanitari
rispondenti ai suoi bisogni di salute.
Al fine di facilitare la comunicazione tra “Utenti ed Azienda”si inseriscono di seguito i numeri
telefonici delle Unità Operative di Relazione col Pubblico.
Recapiti Telefonici delle UU.OO. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Distretto Sanitario 12 – CASERTA
Distretto Sanitario 13 – MADDALONI
Distretto Sanitario 14 – TEANO
Distretto Sanitario 15 – PIEDIMONTE M.
Distretto Sanitario 16 – MARCIANISE
Distretto Sanitario 17 – AVERSA
Distretto Sanitario 18 – GRICIGNANO
Distretto Sanitario 19 – LUSCIANO
Distretto sanitario 20-CASAL DI PRINCIPE
Distretto Sanitario 21– SANTA MARIA C.V.
Distretto Sanitario 22- CAPUA
Distretto Sanitario 23- MONDRAGONE
0823 / 445944 – 67
0823 / 445653 – 17
0823 / 506242 – 49
0823 / 544309
0823 / 518473 – 77
081 / 5001427
081 / 5027261
081 / 5001427
081/8921032
0823 / 891617
0823/996251-52
0823/763293
6
DISTRETTI SANITARI
L' azienda Sanitaria Caserta in seguito alla riorganizzazione dei distretti della Regione Campania è
costituita da 104 comuni aggregati in 12 distretti secondo la tabella sottostante.
Si riportano i recapiti telefonici e i relativi recapiti fax per agevolare la fruizione dei servizi.
Distretto
012
013
014
015
Comuni
Fax
0823/ 321043
Tel. 0823/445050 - 445051
Fax
Arienzo, Cervino, Maddaloni, San Felice A Cancello, Santa Maria A
0823/445635
Vico, Valle Di Maddaloni.
Tel. 0823/445636 -445639
Caianello, Conca Della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Fax
Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, 0823/506210
Tel.
Rocca D'evandro, Roccamonfina, Roccaromana, San Pietro Infine, Sessa 0823/506233
Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Cellole.
0823/506209
Fax
Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Capriati al Volturno,
0823/544325
Castel Campagnano, Castel Di Sasso, Castello Del Matese, Ciorlano,
Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Tel.
0823/544325
Liberi, Piana Di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata
0823/544326
Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Nicola La Strada,
Sannita, Pratella, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito
Sannitico, Sant'angelo D'alife, Valle Agricola.
016
Capodrise, Macerata Campania, Marcianise, Portico Di Caserta, Recale,
San Marco Evangelista.
017
Aversa.
018
Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano Di Aversa, Orta Di Atella,
Sant'arpino, Succivo, Teverola.
019
Frignano, Lusciano, Parete, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa Di
Briano.
020
Casal Di Principe, San Cipriano D'aversa, Villa Literno, Casapesenna.
021
Casapulla, Curti, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro.
022
Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Capua, Giano Vetusto, Pastorano,
Pignataro Maggiore, Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitulazio, Cancello
Arnone, Grazzanise, Santa Maria la Fossa.
023
Carinola, Castel Volturno, Mondragone, Falciano Del Massico.
Fax
0823/518261
Tel. 0823/518278 - 518487
Fax
081/8148472
Tel. 081/5001348
Fax
081/5048258
Tel. 081/8914570
Fax
081/8120140
Tel. 081/8149856
Fax
081/8925664
Tel. 081/8921032
Fax
0823/891618
Tel. 0823/891617
Fax
0823/621940
Tel. 0823/996351 - 996352
Fax
0823/ 763562
(Castel Volturno)
0823/ 775217
(Mondragone) 0823/763293
7
ELENCO PRESTAZIONI MEDICO LEGALI
Certificazioni di competenza del Medico Monocratico dell’ ASL CE :
Certificazioni di primo livello, delegate in sede distrettuale:
certificato medico per conseguimento o conferma validità della patente di guida per moto ed autoveicoli
certificato medico per il conseguimento o conferma validità della patente nautica
certificato medico per il rilascio o rinnovo di autorizzazioni in materia d’ armi.
certificato medico per il rilascio del "contrassegno invalidi"
certificato medico attestante l'impossibilità fisica ad esprimere il voto
certificato medico per esercitare il diritto di voto in sede esente da barriere architettoniche
certificato medico di sana e robusta costituzione (laddove ancora richiesto da Norme particolari)
certificato medico di idoneità all'adozione od affido
certificato medico per esonero dall'uso delle cinture di sicurezza
certificato medico di idoneità per la ritenuta del quinto dello stipendio
certificato per l’uso di generatori di vapore ed impiego di gas tossici.
certificati medici attestanti lo stato di salute del singolo individuo da lui stesso richiesti od altrimenti richiesti
dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza
certificati a rilevanza medico-legale afferenti il D.P.R. n. 285/90
certificati nell’interesse dell’utente.
L’Area di Coordinamento si interessa:
della gestione delle commissioni mediche a competenza provinciale, ove è sancita la presenza specialistica
medico-legale.
fornisce il supporto tecnico specialistico alla gestione di problematiche medico-legali per le commissioni
finalizzate all'accertamento degli stati di invalidità civile, dell'handicap, della disabilità e della commissione
sordomuti e ciechi.
Esprime pareri, in caso di contenziosi, nell’interesse dell’Azienda.
la gestione dell'istruttoria medico-legale delle richieste di indennizzo ai sensi della L. 210/92 effettuata presso
la sede provinciale del Coordinamento dell’Area Funzionale Medico Legale.
8
ATTIVITA’ CERTIFICATIVA MEDICO LEGALE
Adempimenti preliminari per il rilascio e rinnovo delle certificazioni per patenti di guida:
1. Documento d'identità in corso di validità;
2. In caso di rilascio e declassazione è necessaria una foto;
3. Versamento di euro 9.00 su c/c n° 9001 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri
(solo in caso di rinnovo).
4. Obbligo di presentazione certificato anamnestico allegato nella presente guida.
5. Visita Oculistica per il gruppo 1 (di seguito indicato) l’acutezza visiva binoculare
complessiva, anche con correzione ottica, deve essere di almeno 0,7 sommando quella
posseduta perché l’occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2. Si ritiene opportuno
ricordare che il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale
di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di
20 gradi verso l’alto e verso il basso. Vanno valutati, inoltre, eventuali patologie oculari. Il
candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo deve possedere un’acutezza
visiva di non meno di 0,8 raggiungibile anche con lenti correttive. In questi casi il Medico
Monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di
almeno sei mesi. Per quanto attiene il rilascio e il rinnovo della patente di guida per il gruppo
2 , la norma stabilisce che l’utente deve possedere una visione binoculare con un’acutezza
visiva, anche con lenti correttive di almeno 0,8 per l’occhio più valido e di almeno 0,4 per
l’occhio meno valido. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno
160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l’alto e 30
verso il basso.
Ai fini della classificazione dei conducenti di veicoli il D.M. del 30/11/2010 (Allegato 1) ha
stabilito due gruppi:
Gruppo I : conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1.
Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E, e delle sottocategorie
C1, C1 + E, D1 e D1 + E.
6. Pagamento Ticket di euro 28.50 su c/c n° 15917818 intestato a A.S.L. CE Servizio
Tesoreria; Sul versamento va indicato il Centro di Costo della Unità Operativa che ha
effettuato la prestazione.
7. Marca da Bollo di 14,62 euro.
8. Certificato Anamnestico (Allegato)
9
CERTIFICATO MEDICO RELATIVO AI PRECEDENTI MORBOSI
per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli a motore
(art. 119 comma 3 del Codice della Strada come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n°120)
Cognome e Nome …...........................……………………… Codice Fiscale……………………….
Data e Luogo di Nascita………………………………… Professione………………………………
A) AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI (1)
SI’¬
NO¬
(specificare)
…………………………………………………………………………………………………………
B) MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
SI’¬
NO¬
(specificare)
…………………………………………………………………………………………………………
Sindrome delle apnee notturne
SI’¬
NO¬
O2 terapia in atto
SI’¬
NO¬
C) DIABETE (2)
Terapia con insulina SI’¬
SI’¬
NO¬
NO¬
D) MALATTIE ENDOCRINE
SI’¬
NO¬
(specificare)
………………………………………………………………………………………………………..
E) ALTERAZIONI FUNZIONALI DELL’APPARATO OSTEOARTICOLARE SI’¬ NO¬
(specificare)………………………………………………………………………………………
F) MALATTIE DEL SANGUE
SI’¬
NO¬
(specificare)
…………………………………………………………………………………………………………
G) INSUFFICIENZA RENALE (3)
SI’¬
NO¬
…………………………………………………………………………………………………………
H) TRAPIANTO D’ORGANO
SI’¬
NO¬
…………………………………………………………………………………………………………
I) ALTERAZIONI DELL’APPARATO VISIVO (4)
SI’¬
NO¬
(specificare)………………………………………………………………………………………
L) ALTERAZIONI DELL’APPARATO AUDITIVO
SI’¬
NO¬
(specificare) ………………………………………………………………………………………
M) MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
SI’¬
NO¬
Centrale………………………………………………………………………………………..
Decadimento cognitivo………………......………………………………………………..
Epilessia (5) .…………………………......……Periferico……………………………………
N) INFERMITA’ DI NATURA PSICHICA
SI’¬
NO¬
Insufficienza mentale …...……………………………………………………………………..
Psicosi / Disturbi di Personalità ..……………………………………………………………...
Depressione…………...………………………………………………………………………..
Altre……………………………………...……………………………………………………
In cura presso strutture psichiatriche territoriali?
O) SOSTANZE PSICOATTIVE
SI’¬
NO¬
SI’¬
NO¬
IN PASSATO¬
IN PASSATO¬
10
Abuso di alcool …….…...……………………………………………………………………..
Uso di stupefacenti……………....……………………………………………………………
Uso di sostanze psicotrope (6) ..……………………………………………………………….
In cura presso SERT o NOA?
SI’¬ NO¬
IN PASSATO¬
P) PORTATORE DI PROTESI? (7)
SI’¬ NO¬
(specificare)
…………………………………………………………………………………………………………
……………. lì ……………………
Dichiarazione del richiedente
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a
definire il mio stato di salute
……………………………………
Firma del richiedente
………………………………………
Firma e timbro del Medico di Fiducia
NOTE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE
Barrare con una X le caselle interessate (precisando anche eventuali patologie pregresse).
(1) Specificare se soffre di ipertensione arteriosa, pregresso IMA, aritmie, se portatore di PM o ICD, se affetto da
valvulopatie, etc.
(2) Specificare le eventuali complicanze (oculari, nervose, cardiovascolari, etc.)
(3) Specificarne la gravità e l’eventuale trattamento dialitico.
(4) Ad esempio glaucoma, maculopatie, alterazioni del campo visivo, etc.
(5) Indicare la data dell’ultima crisi e l’eventuale terapia in atto.
(6) Ad esempio antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici, etc.
(7) Ad esempio protesi acustiche, protesi valvolari cardiache, protesi vascolari, etc.
(8) Luogo e data del rilascio.
IMPORTANTE
Sono di competenza della Commissione Medica Locale (Commissione Provinciale) gli
accertamenti di idoneità psico-fisica per tutti i soggetti:
con minorazioni fisiche invalidanti e/o requisiti visivi o uditivi al di sotto del minimo previsto per
la patente normale; affetti da determinate affezioni cardiovascolari, determinate forme di diabete
mellito, disturbi endocrini gravi, epilessia, dipendenza pregressa da alcool, stupefacenti o sostanze
psicotrope, insufficienza renale corretta da trattamento dialitico o da trapianto, malattie nervose,
malattie psichiche, gravi malattie del sangue, ecc.
11
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana , 28 – 81100 Caserta
Partita Iva 02203730615
Distretto N° _______
VISITA OCULISTICA
Prot. n° _____________ del _____________
Accertamento requisiti visivi per il rilascio/rinnovo patente di guida.
(Decreto 30 Novembre 2010 Ministero Infrastrutture e Trasporti)
Il sig./sig.ra ______________________________________ nato/a _________________________
il __________________ e residente in _________________________________________________
alla via __________________________________________________________ n° _____________
identificato a mezzo _________________________________ n° ___________________________
rilasciato da ___________________________________________________ il ________________
ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi di idoneità alla guida
Acutezza visiva VN OD ___________ OS ___________
VC OD __________ con _________ OS ___________ con ___________
Campo visivo
gradazione (espressa in gradi) visione orizzontale
__________________
gradazione (espressa in gradi) visione verso DX
__________________
gradazione (espressa in gradi) visione verso SX
__________________
gradazione (espressa in gradi) visione verso l'alto
__________________
gradazione (espressa in gradi) visione verso il basso __________________
Senso cromatico
sufficiente
insufficiente
Visione crepuscolare
sufficiente
insufficiente
Sensibilità all'abbagliamento: idoneo al tempo di recupero SI
Idonea sensibilità al contrasto SI
Diplopia SI
NO
NO
NO
Presenza di malattia oftalmica a carattere progressivo
Lì ________________
SI
NO
Il Dirigente Medico
12
Adempimenti preliminari per il rilascio o rinnovo porto d’armi
1. Documento d'identità in corso di validità.
2. Certificato anamnestico del Medico Curante di data non anteriore a tre mesi.
3. Visita Psichiatrica con relazione.
4. Esami ematologici di routine più esami tossicologici – alcolemia - CDT.
5. Esami a richiesta del Medico Monocratico che possono variare a seconda dell’utenza.
6. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da
effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate. Il certificato, da compilarsi secondo il
modello indicato nel Decreto, viene consegnato all'interessato
7. Pagamento Ticket di euro 28.50 su c/c n° 15917818 intestato a A.S.L. CE Servizio Tesoreria;
Sul versamento va indicato il Centro di Costo della Unità Operativa che ha effettuato la
prestazione.
8. Marca da Bollo di 14,62 euro.
9. Allegato modello di Certificato Anamnestico che viene compilato dal Medico Curante e/o
Medico di Fiducia.
NB
E’ importante segnalare l’inidoneità all’uso delle armi all’Autorità Competente.
Tale necessità nasce dall’esigenza di evitare che l’utente si rivolga ad altra struttura
autorizzata e possa impropriamente ottenere la certificazione.
13
CERTIFICATO ANAMNESTICO
CERTIFICATO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLE
CONDIZIONI PSICOFISICHE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI FUCILE PER
USO CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A VOLO, AL PORTO D’ARMI PER DIFESA
PERSONALE (da redigere da parte del medico di fiducia di cui all’art.25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833
Istituzione del Servizio sanitario nazionale)
Cognome ……………………………………………… Nome ……………………………………………….
Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………………….
Numero tessera assistito ………………………………………………………………………………………...
Professione ……………………………………………………………………………………………………...
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
NO
PREGRESSA
IN ATTO
NO
PREGRESSA
IN ATTO
NO
PREGRESSA
IN ATTO
centrale
periferico
postumi invalidanti
epilessia
altri
TURBE PSICHICHE
da malattie
da traumatismi
post operatorie
da ritardo mentale grave
da psicosi
della personalità
SOSTANZE PSICOATTIVE
abuso da alcool
uso di stupefacenti
uso di sostanze psicotrope
dipendenza da alcool
dipendenza da stupefacenti
dipendenza da sostanze psicotrope
Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati di cui sopra,
conscio delle sanzioni cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Luogo e data del rilascio ………………………………………………………………………………………..
il dichiarante il medico
…………………………………………….. …………………………………………
(timbro e firma)
Note per la corretta compilazione del certificato anamnestico
(1) barrare con una x la casella interessata
(2) indicare la data dell’ultima crisi avuta dai soggetti epilettici
(3) specificare le modalità d’uso
NB: il presente certificato anamnestico è valido unicamente al fine dell’accertamento dei requisiti psico fisici
minimi per il rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a
volo o al porto d’arma per difesa personale.
14
CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI (PASS-INVALIDI)
QUALI DOCUMENTI PRESENTARE
Al fine dell'accertamento dei requisiti sanitari che danno diritto al rilascio del contrassegno speciale il richiedente
deve presentare, al momento della visita, la seguente documentazione:
1. documento d'identità in corso di validità;
2. patente di guida, se in possesso;
3. documentazione sanitaria riguardante le patologie che determinano la grave compromissione della
capacità di deambulazione;
4. se riconosciuto invalido civile, fotocopia del relativo verbale;
5. Pagamento Ticket di euro 28.50 su c/c n° 15917818 intestato a A.S.L. CE Servizio Tesoreria;
Sul versamento va indicato il Centro di Costo della Unità Operativa che ha effettuato la
prestazione.
RIESAME DEL GIUDIZIO
Avverso il giudizio sfavorevole espresso dal sanitario dell'ambulatorio medico del Distretto di appartenenza
territoriale, è ammessa la possibilità di riesame da parte del collegio medico.
SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA
Se il soggetto che richiede il contrassegno speciale di circolazione e sosta dei veicoli è titolare di patente di guida
e l'esito della visita, degli accertamenti clinici, strumentali, di laboratorio fa sorgere al medico dubbi sulla
persistenza dei requisiti psicofisici circa l'idoneità e la sicurezza della guida dei veicoli, l'ufficio legale della ASL
procede alla segnalazione all'ufficio della MCTC della necessità di procedere alla revisione della patente di guida
del soggetto visitato, come previsto dall'art. 128 del Codice della Strada.
REGOLE PARTICOLARI PER PERSONE NON VEDENTI O NON AUTONOME
In due casi il verbale d'invalidità sostituisce la certificazione dell'ufficio medico legale della ASL, con
rilascio diretto del contrassegno speciale.
soggetti riconosciuti ciechi civili dall'apposita Commissione Medica Provinciale.
soggetti riconosciuti invalidi civili dall'apposita Commissione Medica con necessità di assistenza continua
o con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
15
CERTIFICAZIONE PER VOTO ASSISTITO ( Gratuito )
Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che in conseguenza di ciò non possono esercitare
autonomamente il diritto di voto, possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da
un altro elettore, membro della propria famiglia o di un altro elettore liberamente scelto, perché l'uno
o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune stesso o di un qualsiasi altro Comune italiano.
L'impedimento che consente il voto con accompagnatore (il cosiddetto voto assistito) è soltanto
quello che riguarda l'uso delle mani o della vista (quindi non vedenti parziali o totali, amputati alle
mani, affetti da paralisi che impedisca il movimento delle mani). Sono pertanto escluse patologie che
non determinano grave impedimento fisico, come morbo di Alzheimer, demenza senile e simili.
Per votare con l'aiuto di un accompagnatore occorre presentare al seggio :
- certificato medico, rilasciato dal competente funzionario medico incaricato dall'ASL, attestante che
l'elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo
La documentazione sanitaria viene rilasciata dal Servizio di Medicina Legale. In caso di infermità
solo temporanea, la documentazione medica certificante l'infermità deve essere esibita al Presidente
del seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione. Nel caso in cui, al contrario, la
menomazione sia permanente, e l'elettore abbia sempre necessità di assistenza per esprimere il proprio
voto, egli può richiedere all'ufficio Elettorale del suo Comune l'annotazione permanente del diritto di
voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale.
Alla domanda va allegata la documentazione sanitaria attestante l'impossibilità permanente al voto
autonomo (certificazione di "Cieco civile" o "Cieco di guerra", oppure, per le altre patologie fisiche,
apposita certificazione rilasciata dal medico designato dall' A.S.L.)
Normativa di riferimento
Legge 5 febbraio 2003, n. 17
"Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità"
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2003, n. 33)
L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa
documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente
simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
16
Normativa di riferimento per il voto domiciliare
Legge 7 maggio 2009 , n. 46
"Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione." (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2009, n. 105).
Articolo 1.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti
impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli
elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono
ammessi al voto nelle predette dimore»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il
ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria
locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti
l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui
al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale
dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi».
17
CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
Adempimenti preliminari per il rilascio:
1. Documento d’identità in corso di validità.
2. Esami ematologici di routine.
3. Certificato Anamnestico del Medico Curante
4. Rx Torace AP – LL.
5. Visita Cardiologia con ECG.
6. Ogni ulteriore documentazione sanitaria ritenuta utile dal Medico Legale.
7. Pagamento Ticket di euro 28.50 su c/c n ° 15917818 intestato a A.S.L. CE Servizio
Tesoreria; Sul versamento va indicato il Centro di Costo della Unità Operativa che ha
effettuato la prestazione.
8. In base all’impiego della certificazione, in molti casi, è opportuno richiedere anche la visita
psichiatrica
Fac – simile.
Oggetto: certificazione medico legale.
Si certifica che il Sig………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………………………il……………………………………….
Residente a ……………………………………………………………………………………………
Documento di riconoscimento…………………………………………………………………………
N ° ……………………………………….rilasciato il…………………………………………………
Da………………………………………………………………………………………………………..
Sulla base della visita clinica effettuata in data odierna, non presenta, allo stato attuale, segni di
alterazioni patologiche. Non malattie infettive e contagiose in atto.
È idoneo/a a svolgere le mansioni di……………………………………………………………..
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
li……………
Il medico legale
18
CERTIFICATO MEDICO LEGALE DI IDONEITA’ ALL’ADOZIONE O AFFIDO
Tra le prestazioni necessarie allo svolgimento dell’iter adottivo rientra l’accertamento
dello stato di salute delle coppie candidate all’adozione. A conclusione di tale accertamento,
da effettuarsi da parte del Servizio/Unità Operativa di Medicina legale dell’Azienda U.S.L.
competente per territorio di residenza dei coniugi, il medico rilascerà l’apposito certificato.
Adempimenti
1.
Iter per l’adozione nazionale e internazionale
Prima informazione:
la coppia interessata ad acquisire informazioni sulle procedure adottive nella Regione Campania si
rivolge all'assistente sociale e/o all’équipe adozione del proprio territorio di residenza (primo accesso
informativo). Durante il colloquio si accennerà anche al percorso per l’accertamento dello stato di
salute delle coppie disponibili ad adottare.
La coppia, se interessata a proseguire il percorso, accederà al corso di formazione - gratuito - di ambito
provinciale (durante il corso sono trattati anche gli aspetti sanitari relativi alle coppie e ai bambini
adottabili).
La coppia inizia l’indagine psico-sociale, durante la quale sono trattate le condizioni psico-fisiche dei
coniugi (copia della documentazione relativa agli accertamenti sanitari viene consegnata dai coniugi
all’equipè adozioni.
La relazione psicosociale effettuata dall’equipè adozioni viene inviata al Tribunale per i Minorenni.
I coniugi presentano al Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di disponibilità all’adozione
internazionale e/o la domanda di adozione nazionale corredata dai documenti e dal certificato medico
relativo agl’accertamenti sanitari.
Audizione con i Giudici Onorari del Tribunale per i Minorenni.
Emissione del Decreto di idoneità o di non idoneità all’adozione internazionale.
19
DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI ANAMNESTICI
(Da firmare in presenza del medico esaminatore)
Il sottoscritto/a ____________________________________________________nato/a il
___________
a _____________________________ prov. ( ____ ) residente in
_______________________________
prov. ( ____ ) in Via/ Piazza ______________________________________________________ n°
___
Professione
__________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento ______________________________ n°
_________________________
Rilasciato da _____________________________________________________ il
_________________
nell’ambito dell’accertamento medico/legale finalizzato alla valutazione della idoneità psicofisica all’adozione, in relazione agli stati patologici sotto elencati
DICHIARA
 di essere stato riconosciuto invalido civile o del lavoro
( Si )
( No )
( Si )
( No )
se Si, indicare con quale percentuale
_________________________________________________
 di essere affetto da patologie dell’apparato cardiocircolatorio
Se Si, indicare quali
_______________________________________________________________
 di essere affetto da patologie dell’apparato respiratorio
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere affetto da diabete
( Si )
( No )
se Si, specificare se insulinodipendente
( Si )
( No )
 di essere affetto da patologie endocrine
( Si )
( No )
Se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere affetto da patologie psichiche
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di fare/ o di aver fatto uso di sostanze psicoattive
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere affetto da patologie del Sistema Nervoso
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
20
 di essere affetto da Epilessia o crisi epilettiche
( Si )
( No )
se Si, specificare con che frequenza e quando si è manifestata l’ultima _______________________
 di essere affetto da malattie ematologiche
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere affetto da malattie autoimmuni
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere affetto da malattie infettive
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
di essere affetto da malattie gastrointestinali
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere affetto da malattie osteoarticolari
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere affetto da patologie dell’apparato uro-genitale
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere da patologie dell’apparato riproduttivo
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 di essere affetto da patologie di tipo oncologico
( Si )
( No )
se Si, indicare quali _______________________________________________________________
 Altre osservazioni _____________________________________________________________
DICHIARA
inoltre, di aver riferito fedelmente i propri precedenti morbosi ed eventuali invalidità legalmente
riconosciute.
Data ______________________
Firma _________________________________
N.B. la dichiarazione mendace a pubblico ufficiale costituisce reato ai sensi dell’art. 495 del codice penale. Sono possibili
ulteriori accertamenti e controlli incrociati.
Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto della normativa
vigente sulla privacy ( Decreto legislativo 30/06/2003, N° 196).
Data ______________________
Firma _________________________________
21
NOTA PER IL MEDICO ACCERTATORE:
 Nel questionario anamnestico che verrà somministrato dal medico accertatore, alla voce “altre
osservazioni “, in caso di malattie oncologiche potrà essere opportuno indicare informazioni
relative alla prognosi e al decorso della malattia ( indicando ad es. da quanti anni è stata
diagnosticata la malattia e come è stata curata), se ci sono state recidive , ecc.
 In relazione alle patologie dell’apparato riproduttivo gli approfondimenti dovranno essere tesi
a riportare a riscontrare se sono stati effettuati interventi chirurgici ( ad es. relativi al cambiamento
di sesso).
 Relativamente a ogni patologia sarà utile accertare come essa potrebbe incidere sulla qualità
della vita dei candidati ed eventualmente sulle possibilità di contribuire a una crescita e a uno
sviluppo equilibrati del/la bambino/a o del ragazzo/a che potrebbe adottare.
ESAME OBIETTIVO
(Organi e apparati da valutare )
Di _________________________________________________
Funzioni cognitive
___________________________________________________________________
Psiche e sensorio
____________________________________________________________________
Apparato cardiovascolare
____________________________________________________________
Apparato respiratorio
_______________________________________________________________
Sistema nervoso centrale e periferico
___________________________________________________
Apparato linfoghiandolare
___________________________________________________________
Apparato urogenitale
________________________________________________________________
Apparato locomotore
________________________________________________________________
Rachide cervico-dorso.lombo-sacrale
___________________________________________________
22
Apparato visivo
____________________________________________________________________
Apparato uditivo
___________________________________________________________________
Esami o visite specialistiche richiesti:
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_
Eventuali osservazioni in merito al colloquio clinico effettuato
________________________________
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________________________
_
Luogo e Data
Firma del
Medico Certificatore
23
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI PERSONALI
(PRIVACY)
Il sottoscritto/a ____________________________________________________nato/a il
___________
a _____________________________ prov. ( ____ ) residente in
_______________________________
prov. ( ____ ) in Via/ Piazza ______________________________________________________ n°
___
Professione
__________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento ___________________________ n°
____________________________
Nell’ambito dell’accertamento medico legale di idoneità psico-fisica all’adozione, ai sensi dell’art. 22,
comma 4 della Legge 184/83 e s.m.
DICHIARA
 di acconsentire all’effettuazione dell’esame diagnostico per HIV, ai sensi della Legge 5/6/90 n°
135,
per HIV e HBC, nonché di altri esami diagnostici eventualmente richiesti da Stati Esteri;
di acconsentire alla eventuale comunicazione di tutti gli accertamenti, effettuati presso l’Unità
Operativa di Medicina Legale, al servizio sociale competente per l’indagine psico-sociale e al
Tribunale per i Minorenni competente, qualora venisse richiesta;
 di acconsentire al Trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi e nel rispetto della normativa
vigente sulla privacy (Decreto legislativo 30/06/2003, n° 196).
Data _________________
Firma
___________________________________
24
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana , 28 – 81100 Caserta
Partita Iva 02203730615
CERTIFICATO RELATIVO AGLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI MEDICI
SI CERTIFICA
Che il/la Sig./ra
______________________________________________________________________
Nato/a a
____________________________________________________________________________
Residente a
_________________________________________________________________________
Professione ________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento
__________________________________________________________
Rilasciato da _____________________________________________________ il
_________________
Sulla scorta dei dati anamnestici, della documentazione sanitaria esibita e degli accertamenti sanitari
effettuati, all’atto della visita medica, risulta che:
 Non sussistono patologie clinicamente rilevabili che controindichino la funzione genitoriale.

La patologia clinicamente rilevata è stabilizzata, non induce incisiva riduzione della capacità di
lavoro, di guadagno, di relazione, consentendo di attendere dal punto di vista sanitario alla
funzione
genitoriale.
 La patologia clinicamente rilevata è controindicata da punto di vista sanitario, la funzione
genitoriale.
La documentazione sanitaria relativa ai richiedenti, i quali provvedeano a consegnarla all’equipè
adozioni incaricata di svolgere la successiva indagine psico-sociale.
Copia degli esiti degli accertamenti sono depositati agli atti del Servizio.
Osservazioni:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
25
ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA
Il Decreto Legislativo del 13 marzo 2006 n. 150 ha modificato l'art. 172 del CdS, recependo la direttiva
2003/20/CE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei
veicoli.
La cintura di sicurezza, dispositivo concepito per ridurre il rischio di lesioni da traffico, fa parte di un sistema
integrato che comprende anche il sedile ergonomico e il poggiatesta. Nel caso di incidente stradale, in particolare
nel traffico cittadino, la mancata ritenuta della cintura di sicurezza può comportare conseguenze gravi, come
lesioni cranio facciali, fratture vertebrali, traumatismi polifratturativi, derivanti dall'urto del capo e del corpo
contro le strutture rigide dell'abitacolo.
Le cinture di sicurezza devono essere allacciate sempre, correttamente, dal conducente e dai passeggeri; il nastro
deve poggiare senza intoppi sulle ossa del bacino e raggiungere la metà della clavicola, senza avvicinarsi troppo
al collo.
Adempimenti preliminari per il rilascio
1. Documento d’identità in corso di validità.
2. Documentazione sanitaria attestante la patologia per la quale si chiede l’esenzione
3. Pagamento Ticket di euro 28.50 su c/c n° 15917818 intestato a A.S.L. CE Servizio
Tesoreria; Sul versamento va indicato il Centro di Costo della Unità Operativa che ha
effettuato la prestazione.
N. B.
E’ importante aver presente che i sanitari autorizzati al rilascio della certificazione idonea ad ottenere l’esonero
dell’utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida di autoveicoli, informino gli utenti sulle conseguenze che
potrebbero determinarsi per mancato utilizzo delle stesse, in caso di incidente stradale.
Richiedere, prima del rilascio, autocertificazione da parte degli utenti della corretta informazione resa, da far
sottoscrivere e conservare agli atti.
26
PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ AL LAVORO
PER LE ATTIVITÀ DI:
AUTORIPARATORI - CONDUTTORI DI CALDAIE GENERATRICI DI VAPORE
IMPIEGO DI “GAS TOSSICI” – FOCHINI
Per il rilascio del certificato è necessario aver effettuato (in qualsiasi struttura pubblica o privata, a
scelta) e consegnare al momento della visita, in originale:
1) I referti dei seguenti esami specialistici:
· visita cardiologia con ECG
· emocromo con formula l. e piastrine, creatinina, glicemia, ASAT,ALAT, gamma GT
· esame urine completo
· spirometria
· radiografia standard del torace
· visita ORL con Audiometria
· Certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica (da ritirare negli ambulatori di Igiene Pubblica)
Per fochini, impiego di “gas tossici”, conduttori di caldaie generatrici di vapore, anche:
· visita oculistica (visus normale e corretto, fundus, tono, visione colori)
· certificato anamnestico da parte del Medico curante attestante l’assenza di malattie fisiche o
psichiche, e di segni di intossicazione alcolica o da sostanze psicotrope e stupefacenti”
2) i seguenti documenti:
· ricevuta del versamento di € 28,50 sul c/c postale n. 15917818 intestato ad Azienda Sanitaria Locale
di Caserta, eseguito
dal datore di lavoro (indicare nella causale: “visita medica idoneità lavorativa”)
· documento di identità
· richiesta di visita medica di idoneità.
27
APPLICAZIONE NUOVE TARIFFE PER TRATTAMENTI MEDICO LEGALI
Ai fini di fare chiarezza sugli importi da versare in caso di richiesta di certificazioni Medico Legali si elenca
testualmente quanto contenuto nel Decreto della Regione Campania dove vengono adottate le nuove tariffe.
In applicazione del Decreto della nuova normativa come da decreto n° 3 del 03/03/2011 - Regione
Campania (adozione del tariffario regionale) BURC N° 10 del 14/02/2011.
Testualmente da Decreto:
Nel tariffario in oggetto relativo alle prestazioni medico legali vengono stabilite le nuove tariffe da adottare per le
stesse, in particolare al n° 74 – 75 – 76 si definiscono le tariffe delle visite medico legali comprensive di IVA,
ossia:
74. Visite medico collegiali, richieste da pubblici o privati, previste da leggi o regolamenti ( DPR. N° 461/01 e
successive modifiche ed integrazioni, ecc). L’accesso domiciliare comporta un aumento della tariffa pari al 10 %.
Tariffario euro 125,27 + IVA
75. Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o polizza infortuni euro 170,82 + IVA.
76. Visita medico legale con rilascio di certificazione (idoneità alla guida, esonero cinture di sicurezza, porto
d’armi ecc. come da LEA e successive modificazioni ed integrazioni. Contrassegno H ecc.) euro 28,50 + IVA
(5,70 euro) per un totale di euro 34,20.
Si precisa che sono fatte salve le certificazioni a titolo gratuito allorquando espressamente previste da norme o
regolamenti.
Va espressamente modificato attraverso gli uffici Ticket i modelli di ricevute fiscali che non devono esprimere
solo il totale della somma che l’utente deve corrispondere bensì distinguere la quota fissa e l’IVA (es. per le
certificazioni medico legali euro 28,50 + 5,70 di IVA = 34,20).
Gli stessi uffici vengono incaricati settimanalmente del pagamento degli importi IVA da corrispondere
all’Agenzia delle entrate competente per territorio.
Pertanto le certificazioni vanno rilasciate dopo la presentazione da parte dell’utente della ricevuta fiscale.
La voce 78 del tariffario regionale specifica il costo delle visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per
malattia che saranno effettuate secondo il percorso sotto specificato:
A. Il personale delle Unità Operative Medicina Legale e I.C. riceve la richiesta di visita di controllo, il
Dirigente sanitario la effettua e comunica il risultato con la compilazione di un referto che consegna il giorno
successivo al competente ufficio;
B.
Il personale delle U.O.M.L.I.C. a cadenza settimanale – quindicinale compila una distinta da inviare ad
ogni datore di lavoro specificando la cifra per ogni visita ed il totale che deve versare all’Azienda sanitaria
utilizzando un bollettino postale su cui è annotato il N° del conto corrente postale ed il centro costo specifico
della Unità Operativa che ha effettuato la prestazione inserito nella busta insieme alla copia dei referti;
C.
La distinta inviata al datore di lavoro deve contenere la seguente annotazione:
il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della distinta, comunicando anche via fax
la ricevuta di pagamento.
D. Il personale delle U.O.M.L.I.C. a cadenza mensile invierà l’elenco delle distinte
all’area economico-finanziaria aziendale che effettuato i controlli degli avvenuti
pagamenti, in caso di insolvenza, attiverà l’ufficio legale.
Al fine di garantire una completa applicazione del Decreto si propone:
I. Il personale medico effettua nelle fasce orarie previste (9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 le visite fiscali così
come per Legge; per gli agenti di Polizia penitenziaria effettuerà i controlli nelle fasce orarie dalle ore
10.00
– 12.00 e dalle 17.00 – 19.00, per l’altro personale rispetterà i rispettivi contratti di lavoro).
II. E’ auspicabile un minimo di 6 visite (secondo le esigenze) con un rimborso di euro 15.00 lordo escluso il
carburante.
E.
I sanitari incaricarti sono autorizzati all’uso del proprio autoveicolo per espletare
tale compito istituzionale dando comunicazione ai singoli dirigenti delle polizze RCA e
delle targhe delle autovetture.
F.
Il personale del comparto presente nelle U.O.M.L.I.C deve effettuare il percorso amministrativo evitando di
ricorrere al lavoro straordinario salvo casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione scritta dei
Responsabili.
28
Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011-08-25
Controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti – regime di reperibilità –
assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita,
tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso
richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a
quelle non lavorative. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di
controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all’amministrazione. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per
l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata
mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione. “ La norma rimette alla discrezionalità del dirigente
responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti
strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella
valutazione stessa. Infatti, la disposizione prevede che nell’ambito dell’obiettivo generale della
prevenzione e del contrasto dell’assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della
condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita. Quanto al
primo aspetto, nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di
carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere
personalistico. In ordine all’aspetto economico, l’introduzione di questo elemento di valutazione
consente di tener conto anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente, ma che in realtà
rappresentano un problema molto risalente) connesse alla copertura finanziaria per l’effettuazione
delle visite (sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009).In sostanza, l’amministrazione dovrà
decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda
delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da
sopportare per l’effettuazione della visita stessa. Considerato che, secondo il regime previgente,
l’amministrazione doveva richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di
assenza anche per assenze di un solo giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali, con la nuova
norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione dell’amministrazione,
per tener conto della situazione contingente, fermo restando l’obbligo di disporre la visita sin dal
primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
29
VISITE NECROSCOPICHE
La Diagnosi Di Morte
Essendo un atto certamente diagnostico, come tale può essere redatta solo da personale medico.
Al riguardo, possono verificarsi tre circostanze:
a) decesso a domicilio.
La diagnosi di morte deve essere posta dal Medico di Medicina Generale (negli orari di servizio) o dal
Medico di Continuità Assistenziale (nei competenti giorni e orari), così come, peraltro, espressamente
previsto per quest’ultimo dal comma 16 dell’art. 67 dell’ACN del 23.03.2005.
La diagnosi di morte deve essere effettuata dopo le 15 ore. È necessario compilare la scheda ISTAT.
La statistica sui decessi e sulle cause di morte è un'indagine importante che rileva informazioni di
carattere sanitario e demosociali per tutti i decessi verificatisi in Italia. Sulle schede di morte il medico
che certifica il decesso deve quindi indicare la sequenza morbosa che ha condotto alla morte e gli
eventuali altri stati morbosi rilevanti. Il certificato necroscopico è di competenza del medico
necroscopo in servizio presso le UU. OO. di Medicina Legale e I. C. dell’ASL, sia durante il normale
orario di servizio, che in reperibilità.
b) decesso in luogo pubblico.
La diagnosi di morte può essere effettuata anche dai Sanitari del “118” (mediante invio di
autoambulanza medicalizzata).
c) decesso per morte violenta in luogo pubblico.
Se trattasi di morte violenta in luoghi pubblici, bisogna chiamare l’Autorità Giudiziaria, che attiverà il
Medico Legale, secondo il turno di reperibilità depositato in Procura e/o altro Sanitario Fiduciario del
Giudice di turno.
PERCORSO VISITE NECROSCOPICHE TERRITORIALI
La visita necroscopica è eseguita dal Medico Legale.
Il riscontro autoptico va fatto in caso di morte da causa non nota non prima che siano trascorse 24 ore
dal decesso (48 ore in caso di morte improvvisa); nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né
sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi ,a conservazione in celle frigorifere, né essere
inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di
decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il Medico Legale avrà accertato la morte con
ECG, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti (art. 8 del DPR n.285/90).
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui ci sia dubbio di morte apparente, l’osservazione va
protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Legale non accerti la morte nei modi previsti dall’art.8 (art.
9, DPR n.285/90). In caso di morte per malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere presenta segni di
putrefazione, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore (art.10 DPR n.285/90).
30
Accertamento di morte da parte del Medico Necroscopo viene eseguito ai sensi del DPR n. 285 del
10.9.1990 ( art. 4,8,9,10 e11).
Le funzioni di medico necroscopo sono espletate dal Medico Legale, che ha il compito di accertare la
morte e redigere l’apposito certificato necroscopico in duplice copia dopo aver preso visione della
constatazione di decesso e della scheda ISTAT. La visita del Medico Legale deve sempre essere
effettuata non prima delle 15 ore e non dopo le trenta ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art. 8,
9 e 10 del DPR n.285/90.
Il Medico Legale deve valutare la documentazione inerente al decesso che gli viene recapitata dal
personale degli uffici anagrafe dei Comuni e spesso attraverso questi da un familiare del defunto.
Inoltre il Medico Legale deve eseguire accertamenti tanatologici su incarico dell’Autorità Giudiziaria
e partecipa al Collegio Medico per l’accertamento della morte cerebrale con rilascio del relativo
certificato necroscopico e, se del caso, messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della salma.
- la segnalazione di decessi, ovvero la ''messa a disposizione'' di cadaveri per l'Autorità Giudiziaria,
dovrà essere fatta dai medici con atto scritto, eventualmente preceduto da segnalazione telefonica,
secondo le modalità previste da C.P.P.
· direttamente alla Procura della Repubblica competente,
· oppure tramite il Posto di Polizia.
31
CREMAZIONE
Negli ultimi anni si assiste ad un incremento degli atti testamentari di persone che in vita hanno
espresso la volontà ed il desiderio di essere cremati dopo la loro morte. Questo atto testamentario
viene custodito da un notaio o con testamento olografo consegnato ad una persona di fiducia che si
incarichi di farlo valere. Anche nella nostra provincia di Caserta vi è un notevole aumento di tali
richieste, forse per uina nuova sensibilità sviluppata sul fenomeno della morte.
Pertanto la cremazione (rituale più seguito nel mondo) presenta aspetti etici e pratici:
1 ) è frutto di una scelta personale;
2 ) è versatile quanto a cerimonia e collocazione delle ceneri;
3 ) fa guadagnare spazio;
4 ) riduce i costi per il singolo e la collettività.
Per la Legge Italiana tutte le operazioni di polizia mortuaria soggiacciono sempre a preventiva
autorizzazione. Si parla di “autorizzazione”, intendendo con essa il provvedimento amministrativo con
il quale la Pubblica Amministrazione, in funzione preventiva e su istanza di parte, provvede alla
rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo
preesistente in capo al destinatario. Come noto i principi legislativi da assumere a riferimento in
materia di cremazione sono quelli stabiliti dall’articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
“Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie” e dagli Artt. 78 e seguenti del Regolamento
Nazionale di Polizia Mortuaria DPR 285/90.
L’autorizzazione alla cremazione e alla sepoltura si collocano su due ambiti distinti, ed hanno finalità
diverse, così come ha confermato lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia con nota n. 1/50/FG 33
(92) 114 del 12 giugno 1992. La competenza dirigenziale risulta, oggi, perfino non derogabile, se non
per espressa disposizione di legge, tuttavia per rendere più efficiente la macchina comunale la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento sino alla
stessa sottoscrizione finale degli atti autorizzativi può esser trasferita ad altri dipendenti comunali
(subordinati rispetto al dirigente) in servizio presso la stessa unità. E’ il comune nel quale è avvenuto
il decesso a rilasciare l’autorizzazione alla cremazione, naturalmente, se si ignora la località in cui si
sia consumato il trapasso l’autorizzazione spetta al comune in cui la salma, prima ed il cadavere, poi,
sono stati deposti per il periodo d’osservazione. Per la sua intrinseca irreversibilità la cremazione è
sottoposta ad un particolare meccanismo autorizzatorio, in cui elemento costitutivo soggettivo è la
volontà di procedere alla cremazione di un defunto, in quanto le spoglie umane non sono né di
32
proprietà pubblica né res nullius (ossia cosa di nessuno) e la loro tutela assume riflessi di natura
penale. La cremazione eseguita senza autorizzazione configurerebbe, oltre ad una violazione
regolamentare, la fattispecie criminosa di distruzione di cadavere.
La cremazione da effettuarsi in territorio italiano richiede il preventivo rilascio di un’autorizzazione
amministrativa, il cui inadempimento comporta l’immediata segnalazione al procuratore della
Repubblica (art. 75 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
La legge italiana regola il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione su più piani, riconducibili a due
principali:

La volontà, con ulteriori livelli distintivi (testamento una volta pubblicato, autonoma volontà
dei familiari, adesione ad una SO.CREM.);

La definitiva rimozione anche del solo sospetto che la morte sia dovuta a reato, ottenuta, in via
ordinaria, attraverso apposito certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopo (di
solito spetta a quest’ultimo la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di eventuali notizie di reato,
ma questa responsabilità di informare la magistratura ai sensi dell’Art. 365 Codice Penale sorge in
capo a qualunque sanitario).
In sostanza la norma nazionale con l’Art. 79 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285 stabilisce che
occorre una determinata verifica in certe situazioni funerarie estreme come, appunto la cremazione
con cui si può eliminare definitivamente ogni prova in caso di morte per reato, ed il tipo di soggetto
legittimato a compierla. E’, allora, il medico curante o il necroscopo, a certificare l’assenza di
sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Il DPR 285/90 chiede l’autenticazione della la firma da parte del coordinatore sanitario. Ciò dare a chi
autorizza la cremazione (dipendente del Comune a ciò incaricato) questa certezza: la firma apposta dal
medico è proprio del soggetto che la può apporre. Cosicché il ruolo del coordinatore sanitario (leggasi
responsabile del servizio ASL, dopo il riordino del Servizio sanitario nazionale nel 1992 come già
giustamente rilevato dalla stessa circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24), citato dal DPR 285/90,
è solo quello di autenticare la firma del medico il quale attesta la morte per cause non dovute a
Se la morte è violenta (la violenza si qualifica come un evento in cui vi sia una certa forza e brutalità
contro natura, non necessariamente correlata a un reato o ad un sospetto di reato) o, peggio ancora è
stata prodotta da un omicidio, occorre il Nulla Osta alla sepoltura della Procura della Repubblica e
diventa superfluo il certificato di cui sopra firmato dal medico curante o da quello necroscopo.
Abbiamo, quindi 4 possibili fattispecie:
33
a) la morte dovuta a reato; b) la morte dovuta a sospetto di reato; c) la morte per causa violenta; d) la
morte sospetta di causa violenta.
Questo Nulla Osta, tuttavia non è sufficiente per procedere alla cremazione, se esso non riporta
espressamente che il cadavere può essere cremato.
Difatti l’Autorità Giudiziaria può consentire l’ effettuazione dei funerali e la temporanea sepoltura,
riservandosi di procedere ad ulteriori indagini nell’interesse della giustizia in un secondo momento.
In questo frangente non viene consentita la cremazione del cadavere, ma unicamente la sepoltura a
sistema di inumazione o di tumulazione, che consentono in tempi successivi ulteriori indagini previa,
rispettivamente, esumazione od estumulazione.
Senza Nulla Osta della Autorità Giudiziaria (in questi casi) il comune non può autorizzare la
cremazione. La cremazione, così come il diritto di scegliere il proprio sepolcro, e la tipologia della
tomba, è annoverata tra i diritti della personalità.
Si può cremare in Italia il cadavere di una persona di altra nazionalità se e solo se la legge di quella
Nazione contempla la possibilità di cremare i defunti della propria popolazione.
Dopo il 27 ottobre 1990 il diritto di scelta della cremazione è possibile anche ai familiari del de cuius,
in forza dell’Art. 79 comma 2 DPR 285/90, purché, ovviamente, non vi sia una un desiderio contrario
espresso e documentato in vita dal defunto.
CERTIFICAZIONE PER LA CREMAZIONE DELLE SALME
Il sottoscritto dott……………………………………………….in previsione della cremazione
della
salma
di……………………………………..nato
a………………………..il…………………………...
Deceduto
nel
Comune
di…………………………………..in
data……………………………………..
Certifico che questi non era portatore di stimolatore cardiaco o apparecchiature similari
Data…….
Il medico curante
e/o il medico necroscopo
34
CERTIFICATO NECROSCOPICO
ASL CASERTA
IO SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………………………………..
DELEGATO/A A SVOLGERE LE FUNZIONI DI MEDICO NECROSCOPO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 74 DEL DPR 3 NOVEMBRE 2000, N. 396, E DELL’ARTICOLO 4 DEL DPR 10
SETTEMBRE
1990, N. 285,
CERTIFICO
CHE ALLE ORE …………. DEL GIORNO ……………………………………………… IN …………………………
AL SEGUENTE INDIRIZZO ………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
HO ACCERTATO LA REALTA’ DELLA MORTE
DEL/DELLA
SIG./SIG.RA ………………………………………………………………………………………………
NATO/A NEL
IL
COMUNE DI ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
GIÀ RESIDENTE IN VITA NEL
AL SEGUENTE INDIRIZZO
COMUNE DI ……………………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
AVENTE LA CITTADINANZA
ITALIANA
ESTERA (SPECIFICARE: ……………………………………………………)
IDENTIFICATO MEDIANTE
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
IL DECESSO RISULTA AVVENUTO IL GIORNO ………………………………………….. ALLE ORE …………………..
IL SEPPELLIMENTO POTRÀ AVERE LUOGO:
TRASCORSE
24 ORE DAL DECESSO (ARTICOLO
8 DEL DPR 10 SETTEMBRE 1990, N. 285)
TRASCORSE 48 ORE DAL DECESSO (ARTICOLO 9 DEL DPR 10 SETTEMBRE 1990, N. 285)
24 ORE PER IL SEGUENTE MOTIVO:
DECAPITAZIONE, MACIULLAMENTO, ECG ISOELETTRICO PER 20 MINUTI (ARTICOLO 8 DEL DPR 10
SETTEMBRE 1990, N. 285)
INIZIATA PUTREFAZIONE O MORTE DOVUTA A MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA (ARTICOLO 10 DEL DPR 10
SETTEMBRE 1990, N. 285)
SI POTRÀ PROCEDERE ALLA SEPOLTURA
TRATTANDOSI DI MORTE VIOLENTA.
SOLO
PREVIO
NULLA-OSTA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA,
ALLEGO ALLA PRESENTE LA SCHEDA DI MORTE ISTAT
Caserta, ……………………………………
TIMBRO E FIRMA DEL
MEDICO NECROSCOPO
35
INVALIDITA’ CIVILE
Destinatari
invalidi civili titolari di assegno mensile (art. 19, Legge 118/71)
invalidi civili titolari di pensione di invalidità totale (art. 19, Legge 118/71)
sordomuti titolari di pensione non reversibile (art. 10, Legge 381/70)
Al compimento del 65° anno di età, i titolari di queste prestazioni, perdono tali provvidenze e
acquisiscono automaticamente il diritto all'assegno sociale erogato dall’INPS (art. 3, Legge 335/95).
Trasformazione delle provvidenze economiche di invalidità civile in assegno o pensione sociale
Al compimento del 65°anno di età cessa la corresponsione dell’assegno mensile o della pensione di
invalidità civile o della pensione per i sordomuti, per coloro che ne erano già titolari , e in sostituzione è
concesso l’assegno sociale.
Principali benefici riconosciuti.
Legge 80/06.
Accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104/92 i punti fondamentali e relativi benefici.
Diagnosi funzionale ai sensi della legge 68/99.
Riconoscimento di cieco civile e sordomuto.
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI IMPORTI E
LIMITI REDDITUALI 2011
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 30 dicembre 2010, n. 167 ha
ridefinito, per l’anno 2011, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli
invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti di reddito. Nella tabella sono riportati gli
importi 2011 in euro, comparati con quelli del 2010
Principali benefici riconosciuti
Importo
Pensione ciechi civili assoluti
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
Pensione ciechi civili parziali
Pensione invalidi civili totali
Pensione sordi
Assegno mensile invalidi civili parziali
Indennità mensile frequenza minori
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
Indennità comunicazione sordi
Indennità speciale ciechi ventesimisti
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
2011
281,46
260,27
260,27
260,27
260,27
260,27
260,27
807,35
487,39
243,10
189,63
467,43
2010
277,57
256,67
256,67
256,67
256,67
256,67
256,67
783,60
480,47
239,97
185,25
460,97
Limite di reddito
2011
15.305,79
15.305,79
15.305,79
15.305,79
15.305,79
4.470,70
4.470,70
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
2010
15.154,24
15.154,24
15.154,24
15.154,24
15.154,24
4.408,95
4.408,95
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
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LEGGE 80/06
Riconoscimento invalidità civile e handicap - Art.6 della Legge 80/06 Malati oncologici
L'articolo 6, comma 3-bis della, Legge 9 marzo 2006, n. 80, prevede un procedimento più breve per le
persone affette da patologie oncologiche. L'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap deve
essere effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato.
Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti,
mentre la Commissione medica di verifica ha la facoltà di sospenderne gli effetti fino all'esito di
ulteriori accertamenti.
Indennità di accompagnamento per le persone affette da patologie oncologiche
La Corte di Cassazione con Sentenza del 27 maggio 2004, n. 10212 ha già stabilito che l'indennità di
accompagnamento deve essere riconosciuta anche alle persone affette da patologie oncologiche che,
per effetto della chemioterapia non sono capaci di badare a se stesse.
Il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi (inferiori al mese)
Così era stato stabilito dalla suddetta sentenza, la quale conferma che la normativa in vigore, Legge 11
febbraio 1980 n. 18, non vieta il riconoscimento del diritto di accompagnamento per brevi periodi.
La domanda e l’iter della pratica
Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o
minore (senza limiti di età) che abbia una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o
di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.
La menomazione è caratterizzata dall'anomalia, difetto o perdita (che può essere momentanea o
permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, compreso il sistema delle funzioni
mentali.
La domanda
La domanda deve essere presentata per via telematica all’INPS di Caserta che provvederà alla
calendarizzazione attribuendo la visita alla Commissione Medica della ASL competente per territorio,
ossia quella di effettiva residenza dell'interessato.
Alla domanda va allegata
la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. deve essere compilata dal
medico di fiducia e spedita telepaticamente. I patronati e/o gli organi autorizzati provvederanno
alla compilazione telematica della domanda amministrativa.
Inoltre bisognerà esibire in sede di visita medico legale documentazione di carattere clinico sanitario, a sostegno di quanto attestato dal certificato medico.
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Nel caso di domanda intesa ad ottenere:
Indennità di accompagnamento: E' necessario che tali certificazioni mediche contengano le
seguenti diciture: "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita" oppure "persona impossibilitata a deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore".
Indennità di frequenza: Bisogna che sul certificato medico sia indicata la seguente dicitura:
"difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Per i minori e gli interdetti: La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o il
tutore.
Visita domiciliare - Impossibilità di presentarsi a visita
Nel caso l'interessato si trovi nell'impossibilità di presentarsi presso la commissione medica, può
chiedere la visita domiciliare, motivando l'impedimento con idonea documentazione medica (art. 1,
comma 7, DPR 698/94).
Se la persona invalida non è in grado di presentarsi a visita, per giustificati motivi, può richiedere
attraverso il medico di fiducia visita domiciliare; questo certificato dovrà essere spedito
telepaticamente. (compilazione del modello D).
farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare.
Questo impedimento non deve essere inteso necessariamente come un problema legato soltanto alla
capacità deambulatoria, ma deve essere riferito all'insieme di situazioni, che sono già state specificate
nella documentazione medica, che rendono difficoltoso lo spostamento dell'invalido.
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LEGGE 104/92
Scopo e Obiettivo
La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è stata, e continua ad essere, una legge fondamentale per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Gli scopi che la legge persegue sono:
a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla
vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona
handicappata.
La legge n. 104 persegue l’obiettivo, grazie ad un coordinamento fra Stato, Regioni e Comuni, di
rimuovere le cause invalidanti, di promuovere l’autonomia e realizzare l’integrazione sociale. Tali
obiettivi, secondo il legislatore, sono perseguibili non solo attraverso un considerevole sviluppo della
ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica con la garanzia di un
tempestivo intervento di prevenzione e di riabilitazione, ma, anche, con un adeguato sostegno
psicologico ed economico per la persona handicappata e per le famiglie promuovendo inoltre il
superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei
servizi previsti dalla presente legge.
LEGGE 104/92
Questa legge, più nota comunemente come legge 104, si occupa: dell’ Assistenza; dell’ Integrazione
Sociale; dei Diritti di tutte le persone che, a causa del proprio stato,subiscono una condizione tale da
determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.
Il concetto di handicap non sostituisce ma va ad innovare, il concetto di invalido civile poichè guarda
all’uomo nella sua globalità in rapporto con la società che gli è intorno.
I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92
L’ intento della Legge 104 è quello di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con
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handicap ed una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti
a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.
Di facile intuizione risulta il fatto che parte dei benefici sono fruibili da tutte le persone con handicap
mentre altri benefici sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’handicap.
In realtà alcuni benefici sono previsti da altre disposizioni che però dipendono dal riconoscimento di
persona handicappata. I benefici che si possono ottenere tramite la Legge 104 sono :
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE
portatore di handicap legge 104/92 art. 33, possibilità di scelta di:
n. 3 giorni di permesso mensile,
in alternativa è ammissibile n. 2 ore di permesso al giorno.
PERMESSI LAVORATIVI
Per assistere con continuità un familiare in situazione di gravità (Legge 104/92 art. 33 comma 3). Come
previsto dal citato articolo possono fruire di tre giorni mensili di permesso parenti o affini, entro il terzo
grado di parentela, conviventi (nonché il coniuge) di una persona disabile riconosciuta in situazione di
gravità ai sensi dell' art. 3 comma 3 della legge 104/1992.
Tale disposizione varia a seconda delle amministrazioni di appartenenza.
AGEVOLAZIONI PER I GENITORI
Legge 104 art, 1, 2, 3
Figlio minore di 3 anni
Prolungamento astensione facoltativa se non ricoverato in istituti specializzati.
Alternativa riposi orari (2 ore giornaliere).
Figlio minore tra i 3 e i 18 anni.
Permesso mensile di 3 giorni
La domanda deve essere presentata all'INPS ( ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ) di
appartenenza, alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata dall'ASL dalla quale risulta
il riconoscimento di stato di handicap ai sensi dell' art. 3 comma 3 della legge 104/1992.
Detrazioni fiscali;
Detrazioni di spese sanitarie;
IVA agevolata al 4% per l’acquisto di protesi, sussidi e strumenti tecnologici (telefono cellulare,
computer );
l’esenzione dal pagamento della tassa governativa telefonia mobile;
IVA agevolata al 4% per l’acquisto e la trasformazione di veicoli per il trasporto di persone con
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handicap; l’esenzione dal pagamento del bollo auto;
Permessi lavorativi retribuiti per la persona con handicap grave ,o per chi assiste un famigliare con
handicap in stato di gravità.
LEGGE 68/99
La diagnosi funzionale della persona disabile distinta in due momenti:
I)
la valutazione analitica delle capacità residue relative a specifici ambiti, che sono: a) attività
mentali e relazionale, b) informazione, c) postura-locomozione- atti motori, d) capacità nel tollerare
attività fisiche associate a resistenza, e) capacità sensoriali, f) capacità a tollerare situazioni di lavoro; g)
capacità a tollerare condizioni ambientali lavorative.
II)
La definizione della capacità globale attuale e potenziale.
Segue una relazione conclusiva nella quale vengono formulati suggerimenti in ordine a eventuali forme di
sostegno e strumenti tecnici, necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro del soggetto disabile.
RICONOSCIMENTO CECITÀ CIVILE E SORDOMUTISMO
La norma di riferimento (Legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7.)
Chi può chiedere il riconoscimento dello stato di cecità civile o di sordomutismo
Tutti i cittadini residenti sul territorio della Provincia di Trento affetti da gravi deficit sensoriali visivi
e/o uditivi, purchè tali deficit non siano già stati riconosciuti dipendenti da causa di lavoro, da causa di
servizio, da causa di guerra o per i quali non siano state riconosciute le provvidenze economiche
previste a favore degli invalidi civili. In caso di decesso avvenuto successivamente alla presentazione
della domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile e prima della effettuazione della visita medica
i legittimi eredi dei soggetti aventi diritto.
Destinatari degli interventi economico-assistenziali sono i cittadini affetti da:
A) cecità parziale (o con residuo visivo) che è la condizione di chi possiede un residuo visivo che, in
entrambi gli occhi, non deve essere superiore ad un ventesimo (1/20), anche con l’eventuale correzione;
B) cecità assoluta: che è la condizione di chi è totalmente privo della vista o di chi ha un visus ridotto
alla mera percezione dell’ombra e della luce;
C) sordomutismo (o sordità pre-linguale) che è la condizione di chi è affetto da sordità congenita o
acquisita durante l’età evolutiva (da 0 a 12 anni), che renda o abbia reso difficoltoso l’apprendimento
del linguaggio parlato.
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COMPITI E FUNZIONI DEL PATRONATO
Il ruolo previsto dalla legge italiana per il patronato è quello di tutelare i diritti individuali di qualsiasi
cittadino presente sul territorio nazionale. L'attività di assistenza e consulenza di un patronato è mirata
al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle
in materia di emigrazione e immigrazione. La legge prevede inoltre che tali istituti possano svolgere
attività di supporto autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero. Hanno inoltre la facoltà di poter
accedere a banche dati dei vari enti preposti all'erogazione della prestazione, previa autorizzazione
dell'assistito.I patronati ricevono un finanziamento pubblico, attraverso un fondo specifico accantonato
presso gli istituti di previdenza. Tale fondo è composto da una percentuale dei contributi versati dai
lavoratori dipendenti in ogni anno. Il finanziamento è trasferito ai patronati in maniera proporzionale
all'attività svolta, verificata dal ministero del lavoro attraverso i propri ispettori. La quota percentuale,
oggi pari allo 0,226%, è versata su un conto del Ministero del lavoro che provvede, con decreto, a
ripartire i fondi tra i patronati, in base all’attività svolta. Il finanziamento è accordato con un sistema “a
punteggio”, che riconosce punti solo per alcune tipologie di pratiche ed a condizione che la pratica
stessa abbia avuto esito positivo. L'attività di patronato è sottoposta al controllo del Ministero del lavoro
che verifica annualmente la quantità-qualità dell’attività svolta e la rispondenza degli uffici ai parametri
stabiliti dalla legge per l’Italia e per l’estero.
Richiesta ticket
» Compilazione e presentazione domande per traverse, pannoloni, carrozzine, lettini, protesi
» Domanda per legge104 persona handicappata
» Domanda per accompagnatore
» Domanda per ciechi e sordomuti
» Domanda per indennità di frequenza
» Domanda per invalidità civile al lavoro
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ALCOOL – DROGA E PATENTE DI GUIDA
Alcool zero per neopatentati e conducenti professionali, stretta sulle minicar, notifiche in 90 giorni,
rateizzazione delle multe oltre i 200 euro per i meno abbienti, guida accompagnata a 17 anni, una prova
pratica per condurre i ciclomotori e un esame per recuperare i punti persi sulla patente.
Solo nei casi meno gravi e cioè quando il livello di alcol nel sangue supera il limite di legge (0,5
grammi per litro) ma resta sotto lo 0,8. In questa fascia la guida in stato d'ebrezza non è più reato ma un
illecito amministrativo e quindi non è più competente il tribunale ma il prefetto o il giudice di pace. La
multa va da 500 a 2000 euro con possibilità di sospensione della patente da 3 a 6 msei. Per chi ha un
livello di alcol nel sangue compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la multa va da 800 a 3200 euro,
l'arresto da 3 a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
Cosa succede se il livello di alcol è superiore a 1,5 grammi per litro?
In questo caso le sanzioni diventano più gravi: la multa va da 1500 a 6000 euro, il minimo della pena è
6 mesi di arresto e c'è la revoca della patente nel caso di nuova violazione nel giro di 2 anni. Con la
sentenza di condanna c'è la confisca del mezzo e la macchina non può essere più affidata in custodia al
trasgressore.
Cosa succede se provoco un incidente mentre sono ubriaco?
Vengono raddoppiate tutte le sanzioni per coloro che hanno da 0,5 grammi di alcol per litro di sangue in
su. Raddoppia anche il fermo amministrativo del mezzo che passa da 90 a180 giorni. Per una soglia
superiore a 1,5 grammi di alcol per sangue, scatta anche la revoca della patente.
Per alcune categorie esiste il divieto assoluto di bere alcolici?
Si, i neopatentati, nei primi 3anni dopo aver preso la patente, non possono mettersi al volante dopo aver
bevuto alcolici. È un importante novità della riforma che abbassa da 0,5 a 0 grammi per litro di sangue
la soglia di tolleranza dei neopatentati. Dunque rientrano automaticamente tutti i giovani al di sotto dei
21 anni. Il divieto assoluto riguarda anche i tassisti, i camionisti e conducenti di autobus in maniera
assoluta per tutta l'attività lavorativa.
Cosa succede in caso di violazione del divieto assoluto da parte di queste categorie?
Se il livello nel sangue è sotto lo 0,5 grammi per litro, la multa va da 155 a 624 euro. Se il livello è
compreso tra 0,5 e 0,8, le sanzioni vengono aumentate di un terzo rispetto agli altri guidatori: multa da
500 a 2000 euro. Se il livello di alcol è superiore a 0,8 per litro, le sanzioni vengono aumentate alla
metà rispetto a quelle degli altri guidatori: la multa può arrivare a 6000 euro.
Queste categorie possono subire il ritiro della patente?
Ai camionisti e agli autisti di autobus viene revocata la patente solo se il livello di alcol nel sangue è
superiore a 1,5 grammi per litro. Ai tassisti e ai neopatentati viene revocata in caso di seconda
infrazione nel giro di 3 anni. In ogni caso, per chi supera 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, viene
disposta la confisca del mezzo.
43
Cosa succede se rifiuto di fare il test?
Se faccio parte di una delle categorie per cui esiste il divieto assoluto di bere alcol alla guida, le sanzioni
vengono aumentate di fino alla metà rispetto a quelle previste per gli altri guidatori: multa da 1500 a
6000 euro, arresto da 6mesi a 1 anno. In tutti i casi scatta la confisca del mezzo e la patente viene
sospesa dai 6 mesi ai 2 anni e si può arrivare fino a 4 se la macchina non è del conducente. C'è il ritiro
della patente alla seconda condanna per rifiuto del test nel giro di due anni.
Quali sono le sanzioni per chi guida sotto l'effetto di droga?
L'arresto è da 6 mesi ad 1 anno, la sospensione della patente va da 1 a 2 anni e la multa da 1500 a 6000
euro. La revoca della patente avviene solo in caso di recidiva nel giro di 3 anni. Tutte le sanzioni
vengono aumentate fino allà metà rispetto a quelle previste se chi guida sotto l'effetto di droghe fa pare
della categoria per cui è prevista la regola dell'alcol zero. In questi casi scatta inoltre la revoca della
patente con ritiro immediato. Per tutti i guidatori è prevista la confisca del mezzo, tranne nel caso in cui
appartenga ad un'altra persona.
Cosa succede se provoco un incidente mentre guido sotto effetto di droghe?
Viene ritirata immediatamente la patente ai fini della revoca. È inoltre previsto il raddoppio dell perne:
l'arresto va da 1 a 2 anni e la multa arriva ad un massimo di 12000 euro.
Esistono dei test antidroga su strada?
Si e viene fatto con un campione di saliva. Per chi rifiuta di sottoporsi al test la multa va da 1500 a 6000
euro e l'arresto da 6 mesi a 1 anno.
È previsto un test antidroga al momento dell'esame della patente?
No, ma è previsto un certificato che dovrà attestare il non abuso di sostenze alcoliche e il non uso di
droghe. Tutti lo devono presentare al momento del primi rilascio della patente. Inoltre tale certificato
deve essere presentato in sede di rinnovo della patente da parte di camionisti, conducenti di autobus e
tassisti.
ETILOMETRO E GUIDA
L'etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore dell'alcool, ovvero
dell'etanolo contenuto nel sangue. In Italia sono omologati gli apparecchi in grado di misurare tale
concentrazione attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata.
La concentrazione alcoolemica viene indicata in g/l, in modo da determinare il superamento dei limiti
fissati dal codice della strada attualmente pari a 0,5 g/l.
44
SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER MANCANZA DEI REQUISITI
PSICO – FISICI PER L’IDONEITÀ
ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI.
All’Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta
Via Appia Antica – Loc. Ponteselice
81020 S. Nicola La Strada
OGGETTO: segnalazione dati anagrafici di utente titolare di patente di guida, i cui requisiti psicofisici non sono più conformi alla normativa vigente (art. 119 e 126 del D. L. 30/04/1992, n. 285 –
Codice della Strada)
Si comunica che il/la Sig………………………………………nato/a a ……………………………….
Il……………………………, residente in……………………………………….via…………………..
Titolare di patente di guida………………………….n………………………………rilasciata dalla
Prefettura/ dall’ufficio della Motorizzazione Civile di…………………………….in data…………
In occasione di visita medica presso l’ASL CE, si è diagnosticata una patologia che può
pregiudicare la sicurezza alla guida di veicoli e rende necessaria la visita presso la Commissione
Medica Locale di Caserta, al fine di accertare la persistenza dei requisiti psico – fisici per l’idoneità
alla guida di veicoli.
Tale comunicazione viene trasmessa per l’adozione dei provvedimenti di competenza (art. 128 del
Codice della Strada.
Data ……………….
Il medico ASL
45
Commissione Medica Locale Patenti
Le patenti di guida speciali vengono rilasciate a persone disabili o affette da particolari patologie, anche
di carattere temporaneo. Tali patenti abilitano alla guida con particolari prescrizioni o adattamenti in
relazione alla patologia da cui si è affetti.
Richiedenti:
La Commissione, istituita ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada (CdS) e a carattere provinciale,
ha il compito di accertare i requisiti psichici e fisici di quei candidati o conducenti:
- affetti da malattie (diabete mellito pluricomplicato, difetti visivi e uditivi, malattie psichiche,
cardiopatie, epilessia, trapianti d’organo, malattie neurologiche di varia natura ecc.);
- affetti da patologie che possono interferire sull’idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli
arti e/o importanti deficit neurologici;
con problemi di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti o per abuso degli stessi (anche per uso
occasionale) su richiesta delle Autorità competenti;
- ai quali sia stata disposta la sospensione o la revoca della patente a seguito di intervento delle Forze di
Polizia;
- ultra-60enni titolari di patente D o DE, nel caso in cui gli stessi intendano confermare le stesse
categorie superiori;
- ultra-65enni titolari di patente C o CE.
Gli utenti sopra specificati si presentano alla commissione per:
Conseguimento della patente (primo rilascio)
Rinnovo (per scadenza)
Revisione (è il caso in cui viene disposto un accertamento da una autorità competente, anche se la
patente non è in scadenza, per sopravvenute patologie, per infrazioni al Codice della Strada o per eventi
che mettono in dubbio le capacità psico-fisiche del patentato).
Come si accede alla Commissione:
Gli utenti che si trovano in una delle condizioni esplicitate nella premessa, muniti di auto-dichiarazione
debitamente compilata e sottoscritta (in caso di rinnovo o revisione) si presentano alla segreteria .
L’utente deve presentare referti di esami e/o risultanze di visite specialistiche da effettuarsi
obbligatoriamente presso strutture pubbliche e con data non anteriore a 3 (TRE) mesi dal momento della
visita.
L’accesso agli accertamenti è direttamente gestito dal CUP ed il loro costo è a totale carico del
richiedente, come previsto dalla normativa (art. 330 comma 6 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada“) e non possono essere posti, quindi, in alcun
caso nemmeno in regime di esenzione a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Gli utenti segnalati per violazione dell’art. 187 CdS (uso di sostanze stupefacenti) si rivolgono
direttamente alla Segreteria della Commissione presso la Medicina Legale in Area Saint Goben CE
Documenti da presentare:
Conseguimento (Rilascio):
Una foto formato tessera; Carta di identità in corso di validità;
Certificato anamnestico del proprio medico di medico di medicina generale;
Una marca da bollo di euro 14,62;
Originali di referti di esami e/o risultanze di visite specialistiche effettuati e con data non anteriore a 3
mesi (30 giorni per certificato sull’epilessia) dal momento della visita
Attestazione di versamento in favore dell’Azienda ASL CE.
Patenti di guida in originale .
46
Allegato alla circolare 28.10.2010 prot. n. 86959
All'Ufficio della motorizzazione
di ..............................................
Oggetto: Richiesta permesso provvisorio di guida per:
[ ] rinnovo di validità di patente speciale ex art. 37, co. 4, legge n. 448 del 1998
[ ] rinnovo di validità della patente presso commissione medica locale ex art. 59, co. 1, della legge n.
120 del 2010
Il sottoscritto ……………………………………………… nato il ......../......./........ a
………………………………………………… (prov. .............) e residente a
………………………………………………………………. (prov. ..........................) in
via…………………………………………………… n. …………….., dovendosi sottoporre a visita per
il rinnovo della patente di guida [speciale] (barrare se non ricorre il caso) n. ……………………...… di
cat. …………….., rilasciata in data .........../............../................ presso la commissione medica locale di
………………………, il giorno ........../......../................
CHIEDE il rilascio del permesso provvisorio di guida di cui all'oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d. P.R. 28.12.2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA di non aver presentato analoga richiesta di rilascio di permesso provvisorio presso altri
uffici della motorizzazione nonché di non aver prenotato altra visita medica presso commissione medica
locale diversa da quella summenzionata.
Allega:
- marca da bollo;
- fotocopia della prenotazione della visita (l'originale deve essere esibito);
- fotocopia della patente (l'originale deve essere esibito).
Data ……………………
AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto
………………………………………
Spazio riservato all'Ufficio
Prot. n. …………… del ……………
Viste la patente di guida e la documentazione esibita
SI AUTORIZZA
Il Sig. ………………………………, titolare della patente di guida [speciale] (barrare se non ricorre il
caso) n. ……………………… di cat. ……………, a condurre i veicoli cui abilita la patente di guida
stessa fino alla data:
[ ] di convocazione per la visita in commissione medica locale (ex art. 59, co. 1, L. n. 120/2010);
[ ] di effettuazione degli accertamenti sanitari (ex art. 37, co. 4, L. n. 448/1998).
Il funzionario
…………………
47
COMPITI E FUNZIONI DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE
Trattamenti di inabilità x dipendente Pubblici
Sono sostanzialmente tre i percorsi che sono stati predisposti in merito agli accertamenti sanitari collegiali
ai fini pensionistici per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni:
1) uno per l’inabilità a qualsiasi lavoro proficuo (L. 174/91);
2) uno per l’inabilità pensionistica (L. 335/95);
3) un ultimo per le pensioni privilegiate e equo Indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio
(DPR 461/01).
INABILITA’ A QUALSIASI LAVORO PROFICUO
( AI SENSI DELLA L. 274/91)
Trattamenti di inabilità
Ai sensi dell’art. 13 L. 274/91 il Collegio Medico istituito presso le ASL è competente per la valutazione
dello stato di inabilità totale e permanente a qualsiasi lavoro proficuo e per la valutazione dello stato di
inabilità alla mansione specifica, non derivanti da causa di servizio, per dipendenti iscritti alla cassa
pensioni C.P.D,E.I. (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti delle scuole elementari pubbliche comunali) e
C.P.U.G.(Cassa per le pensioni agli uffici giudiziari) gestite dall’Ente Previdenziale INPDAP.
Inidoneità alle mansioni
INIDONIETA’ TEMPORANEA. Relativamente ai giudizi di inidoneità temporanea (parziale o totale)
formulati dal Collegio Medico, si ricorda che, alla scadenza del periodo di inidoneità, prima di adibire il
dipendente all’attività lavorativa specifica è opportuno che il datore di lavoro richieda al Collegio Medico
un ulteriore accertamento di idoneità.
CONCESSIONE DI ULTERIORE PERIODO DI MALATTIA
Si ricorda inoltre che il Collegio Medico della ASL di Caserta esprime un giudizio anche in ordine alle
richieste di concessione di ulteriori 18 mesi di malattia non retribuiti “in casi particolarmente gravi”, così
come previsto dai CCNL.
Richiesta accertamenti
L’accertamento può essere richiesto dal datore di lavoro a dal lavoratore, tramite il datore di lavoro.
L’esito dell’accertamento, con riferimento al giudizio di idoneità e privo del giudizio specifico, verrà
inviato al datore di lavoro e al dipendente.
Normativa
L. 8 agosto 1991, n. 274
Circolare del Ministero del Tesoro 15 Novembre 1991, n. 9/LP, (punto 4)
Circolare INPDAP, 29 marzo 1996, n. 21 (paragrafo 7)
D.M. 8 maggio 1997, n. 187, art. 2 comma 12 e circolare INPDAP 24/10/1997 n° 57
INABILITA’ PENSIONISTICA
(AI SENSI DELLA L. 335/95)
Introduzione
La LEGGE 335 dell’08 agosto 1995 (G.U. del 16 agosto 1995) ha in parte colmato la differenza di
trattamento tra gli impiegati civili dello stato e i dipendenti delle aziende private, introducento una forma
pensionistica d’inabilità del tutto simile a quella prevista dalla Legge 222/1984 ( revisione della disciplina
della invalidità pensionabile) prevedendo che per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, di cui all’art. 1 del D.Lvo 03 02 1993 n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell’assicurazioni generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, cessati dal servizio nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, la pensione fosse calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del
48
compimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo.
Invece “…conseguentemente, gli accertamenti relativi alla sussistenza o meno della condizione richiesta
dall’art. 13 L. 274/91, cioè della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, continuano ad
essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le ASL”
Organismi di accertamento (vedi quadro sinottico finale ai sensi D.M. 12/02/2004)
Normativa
Legge 335/1995, pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1995
Decreto del Ministero del Tesoro dell’8 maggio 1997, n. 187 in G.U. 30 giugno 1997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PENSIONI PRIVILEGIATE ED EQUO INDENNIZZO
PER INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO
(AI SENSI DEL DPR 461/01)
Introduzione
Il DPR n. 461/2001 (GU n. 5 del 07/01/2002) è Regolamento recante semplificazione dei precedenti:
per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria
per l’attribuzione dell’equo indennizzo
per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie dei dipendenti degli
Enti Pubblici non economici, regionali e locali.
Organismi di accertamento (vedi quadro sinottico finale ai sensi DM 12/02/2004)
Competenza della Commissione Medica ASL
La Commissione Medica ASL, istituita ai sensi dell’art. 6 DPR 461/2001, è competente per il riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo
indennizzo,nei confronti dei dipendenti di Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, nonché per
l’accertamento sella inidoneità e di altre forme di inabilità, non dipendenti da causa di servizio, ai fini del cambio
mansioni, della dispensa del servizio e dell’eventuale conseguimento di trattamenti pensionistici.
Gli accertamenti vengono effettuati in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in
quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso l’ Azienda Sanitaria Locale competente, in relazione al
luogo di residenza dei pensionati.
Quest’ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti, in
relazione alla residenza dell’avente diritto.
Competenza territoriale
DIPENDENTE PUBBLICO NON
COMMISSIONE
ECONOMICO
IN SERVIZIO
LOUGO ULTIMA SESSIONE
PENSIONATO
LUOGO DI RESIDENZA
DECEDUTO
LOUGO DI RESIDENZA DELL’AVENTE DIRITTO
Normativa
Normativa di riferimento in relazione al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, per la
concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo:
DPR n. 461 del 29 ottobre 2001
Decreto Ministero del Tesoro e delle Finanze del 12 febbraio 2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUADRO SINOTTICO FINALE
(ai sensi del DM del 12/02/2004, pubblicato nella GU n. 44 del 23 febbraio 2004)
Il DM del 12 febbraio 2004 ha:
fissato i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario
regolati dell’art. 9 DPR nr 461 del 29/10/2001:
approvato i modelli dei verbali (con le specificazioni sulla tipologia degli accertamenti sanitari e sulla
modalità di svolgimento dei lavori) utilizzabili anche per trasmissione in via telematica.
Le pratiche di accertamento sanitario, originate da domanda dei dipendenti, sono assegnate alla C.M.O.,
alla ASL, alle CMV territorialmente competente, secondo le indicazioni delle tabelle allegate al Decreto
(vedi quadro sinottici finale).
L’accertamento dello stato di inabilità vede pertanto coinvolte istituzioni diverse, ciascuna dotata di
strutture sanitarie proprie e precisamente:
CMO (Commissione Medica Ospedaliera) competente per.
o
Causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata degli appartenenti alle forze armate,
o
dei corpi di polizia e dei dipendenti civili del Ministero della Difesa e dell’Interno.
ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per :
causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata degli Enti pubblici non economici,
inabilità qualsiasi attività lavorativa (L. 335/95) degli Enti pubblici non economici,
o
inabilità a proficuo lavoro (L. 274/91 art. 13 commissione integrata dal medico
o
rappresentante le casse Pensioni)
o
Idoneità alla mansione (CCNL)
EX CMV(attualmente operante in Napoli Centro Direzionale) competente per :
causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata degli Enti pubblici economici
o
inabilità a qualsiasi attività lavorativa (Legge 335/95) degli Enti pubblici economici
o
idoneità e utilizzo in compiti diversi del personale scolastico (289/2002)
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REFERTO
Il referto, definito come l'atto mediante il quale ogni esercente una professione sanitaria rende noti
all'autorità giudiziaria competente i casi, in cui ha prestato la propria assistenza od opera, che presentino
le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio, rientra tra le attività doverose cui il medico è
sottoposto, tanto che, come disciplinato dall'art. 365 c.p.1, l'inadempimento di tale obbligo è penalmente
sanzionabile.
Oggetto del referto sono quei "casi che possano presentare i caratteri di delitto perseguibile d'Ufficio, e
ciò anche quando l'autore sia persona non imputabile. Sono esclusi pertanto i casi nei quali si procede
solo a querela della persona offesa".
Al riguardo, sembra opportuno mettere in evidenza la differenza che specifica il referto dalla denuncia,
tenendo presente che, mentre il referto ha il fine proprio di prevenire e contrastare la criminalità, la
denuncia si propone un fine eminentemente preventivo e clinico-statistico.
Differenti oltre che le finalità, sono anche i contenuti, in quanto la denuncia reca informazioni circa gli
elementi del fatto, con indicazioni riguardanti la fonte della notizia e la data di acquisizione della stessa
e i dati riguardanti la persona autrice del fatto e la persona offesa, ma non reca giammai dati di natura
biologica, a differenza del referto che è estremamente dettagliato in questo senso, fornendo un giudizio
diagnostico ed uno prognostico delle lesioni, nonché un'analisi approfondita sulla natura, sulla causa e
sulle conseguenze delle stesse, come disposto al comma 2 dell'art. 334 c.p.p..
L'obbligo di denuncia interessa, come sancito dall'art. 331 c.p.p., tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati
di pubblico servizio che, durante l'espletamento del proprio servizio, abbiano notizia di un reato
perseguibile d'ufficio, pertanto interessa "i medici, e gli esercenti le professioni sanitarie in genere, che
rivestano anche temporaneamente le qualifiche di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio".
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SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO
I quattro tempi operativi:
Atto di accesso ed ispezione dei luoghi scena del crimine e loro pertinenza
Descrizione verbalizzata dello stato dei luoghi delle cose e del cadavere
documentazione foto-planimetrica dei luoghi, delle cose e del cadavere.
Ricerca, rilievo, repertazione e prelievo di tracce ed elementi materiali attinenti al reato, alla
vittima o al reo.
Le sei domande fondamentali
1. Cosa è successo.
2. Quando è accaduto
3. Dove
4. Con che cosa
5. In che modo
6. Perché è accaduto
Sopralluogo giudiziario ( o sopralluogo di polizia giudiziaria, considerato che l'attività è svolta
materialmente proprio dalla polizia giudiziaria ) si intende definire l'insieme di tutte quelle operazioni
compiute dalla polizia giudiziaria, eventualmente coadiuvata da personale tecnico-scientifico, volte ad
analizzare, in un ambiente, l'effettivo svolgimento di un reato avvenuto in un tempo precedente, allo
scopo di conservare le tracce e le cose pertinenti al reato e risalire così al responsabile.
Il sopralluogo risponde in modo puntuale alle esigenze contenute nel combinato disposto degli articoli
357, primo comma, 348 e 354 del Codice di procedura penale.
A tal riguardo, risultano particolarmente interessanti le definizioni fornite per descrivere l'attività
prevista degli articoli 348 e 354 del C. p. p.
In ordine alla attività di cui all'articolo 354 del C. p. p. afferma più sinteticamente che: "Gli
accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone sono atti per mezzo dei quali l'ufficiale di
polizia giudiziaria procede alla diretta osservazione dei luoghi, cose e persone, allo scopo di accertare le
tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato".
Il sopralluogo può costituire anche una forma particolare di attività delegata dall'Autorità giudiziaria
alla polizia, eventualmente coadiuvata da ausiliari giudiziari (Consulenti tecnici del Pubblico
Ministero). In tali casi, il sopralluogo è finalizzato a ricostruire con maggiore precisione la scena del
fatto se non, addirittura, ad individuarla per la prima volta.
La finalità del sopralluogo consiste nel fornire elementi di prova basati su esiti di attività oggettive
di investigazione. Alla prima attività di conservazione dello stato dei luoghi e delle cose, segue, infatti,
52
la serie di operazioni tecnico/giuridiche che si possono riassumere in:
a) esame descrittivo della scena, da verbalizzare con gli altri atti compiuti;
b) riproduzione tramite rilievi grafici ( in scala adeguata o con l'ausilio di planimetrie )e fotografici ( le
fotografie si eseguono dal generale al particolare );
c) riproduzioni video;
d) rilevamento e posizionamento sulla scena di cadaveri, corpi, oggetti, veicoli;
e) raccolta e descrizione sul posto di ogni elemento presente sulla scena, fotografando e numerando
ciascun reperto( cosiddetta repertazione );
f) raccolta delle dichiarazioni di persone che abbiano assistito al fatto e/o scoperto per primi il fatto;
g) esame delle tracce di sangue, dei liquidi biologici, delle lesioni sui cadaveri o sui corpi, dei vestiti;
h) raccolta e catalogazione delle impronte digitali e/o palmari e plantari;
i) ricerca ed esame di tracce di qualsiasi natura e provenienza ( per es. pneumatici );
l) ricerca, rinvenimento e descrizione accurata di armi, esplosivi, oggetti adatti a ferire o uccidere;
m) annotazione in negativo sull'eventuale assenza di tracce che, invece, dovrebbero essere sulla scena
del fatto o che non dovrebbero esserci ( si tratta dei casi in cui il fatto sia stato commesso altrove, come
il rinvenimento di cadavere ucciso in altro luogo o di scene del crimine appositamente costruite dal o
dai colpevoli per ingannare gli inquirenti ).
Nel nostro Paese, di norma l'analisi della scena del fatto è eseguita in collaborazione con le specialità di
polizia scientifica ( Ris per i Carabinieri ), mentre esami e test specifici sono di esclusiva competenza
degli organi scientifici, dotati di appositi laboratori con strumentazioni in continuo rinnovamento. La
specialità di polizia scientifica è incardinata nella Direzione centrale anticrimine che opera con tre
servizi, di cui uno appunto è quello di polizia scientifica.
53
ABUSO SUI MINORI
“Si parla di abuso sessuale quando un bambino/a è coinvolto in attività sessuali che non può
comprendere, per le quali è psicologicamente impreparato e per le quali non può dare il proprio
consenso e/o che violano le leggi o i tabù sociali. Le attività sessuali possono includere tutte le forme
di contatto oro-genitale, genitale o anale con il minore, o abusi senza contatto diretto quali
l’esibizionismo, il voyeurismo o il coinvolgimento del bambino/a nella produzione di materiale
pornografico. L’abuso sessuale include uno spettro di attività che va dallo stupro
all’abuso sessuale meno intrusivo”.
La rilevazione, la diagnosi, la presa in carico e il trattamento dell’abuso sessuale dei bambini
costituiscono problemi complessi in cui si intrecciano aspetti medici, psicologici, sociali e giuridici.
Ne consegue che la diagnosi di abuso sessuale deve essere sempre una diagnosi multidisciplinare.
I segni anali e/o genitali devono essere interpretati alla luce della storia, dell’età del bambino/a e della
diagnosi differenziale. Sono pochi, peraltro, i segni diagnostici per trauma o contatto sessuale.
In presenza di un racconto che orienta per l’esistenza di abuso sessuale, il mancato rilievo di segni anali
e/o genitali non esclude la possibilità che il bambino/a sia vittima di abuso sessuale. In questi casi è
sempre necessario effettuare una segnalazione al Servizio Sociale competente (rete dei servizi).
La possibilità di una valutazione medica dovrebbe essere presa in considerazione
nelle seguenti circostanze:
• quando un bambino/a o un adulto raccontano una storia di abuso sessuale;
• quando si riscontrano lesioni che possano essere correlate con un sospetto abuso sessuale;
• quando si diagnostica una malattia sessualmente trasmissibile in un soggetto prepubere;
L’abuso sessuale nei bambini prepuberi
• quando si effettua una diagnosi di maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico o trascuratezza
grave;
• quando si rileva un disturbo comportamentale in presenza di una storia di sospetto abuso sessuale;
• quando il soggetto è fratello o sorella di una vittima di abuso sessuale.
In tutti i casi è necessario che il professionista adotti una metodologia in due fasi:
• effettui un’attenta osservazione delle eventuali lesioni e le descriva dettagliatamente;
• consideri le ipotesi diagnostiche relative alle lesioni osservate (diagnosi differenziale).
La specificità del segno rilevato va definita in base alla coerenza con gli elementi anamnestici raccolti
(valore predittivo).
Si ricorda che il coinvolgimento di minori in attività sessuale configura ipotesi di reato che, nella
maggioranza dei casi, è perseguibile d’ufficio.
54
La visita medica
Una valutazione dei segni di abuso può avvenire in diversi contesti:
• una visita medica effettuata per altri motivi in cui emergano segni fisici sospetti;
• una visita medica effettuata sulla base di un sospetto di abuso sessuale da parte di un genitore;
• una visita medica richiesta dai Servizi;
• una visita medica richiesta dall’autorità giudiziaria.
Nei primi due casi la visita medica deve essere seguita dall’attivazione dei Servizi e/o dalla
segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
Gli obiettivi della valutazione clinica sono:
• individuare quadri clinici e/o lesioni genitali ed extragenitali di natura traumatica
o infettiva che necessitino o no di trattamento;
• rassicurare, quando possibile, il bambino/a sul suo stato di salute fisica. Tale aspetto, insieme ad
un’adeguata valutazione dei bisogni psicologici e sociali, è importante al fine di contribuire al percorso
di recupero della vittima;
• raccogliere i reperti di interesse medico legale
Competenze del professionista che effettua la visita
È improbabile che tutti i professionisti coinvolti nelle cure del bambino/a possiedano le competenze
professionali ed emotive necessarie a garantire un adeguato percorso diagnostico assistenziale per le
vittime di abuso sessuale.
I rischi derivanti da un’errata diagnosi di abuso sessuale (falsi negativi e falsi positivi) fanno sì che si
debba garantire che la valutazione sia condotta da professionisti con specifiche competenze e inseriti in
un’organizzazione che possa prevedere un secondo parere.
I professionisti che effettuano la valutazione dei casi di sospetto abuso sessuale devono possedere le
seguenti competenze:
 abilità comunicative per relazionarsi con il bambino/a sospetta vittima di abuso sessuale e con gli
adulti che si occupano di lui/lei;
 abilità tecniche: saper effettuare un esame obiettivo generale e dell’apparato ano-genitale e saperlo
documentare; conoscere le diagnosi differenziali dei segni fisici associati all’abuso; saper redigere una
relazione contenente la descrizione e l’interpretazione dei reperti clinici.
55
RADIOLOGIA FORENSE
A seguito della fusione delle ASL della Provincia di Caserta in un’unica azienda, per una migliore
organizzazione delle attività territoriali extra-ospedaliere insistenti sull’intero territorio aziendale è operante un
servizio di Radiologia Forense.
Tale attività va ad integrare i compiti delle Radiologie Distrettuali e colma una carenza nella richiesta e nella
effettuazione di indagini diagnostiche aventi finalità medico legali.
A tal fine si precisa che, presso il CUP del Distretto Sanitario n. 12 (Caserta – tel. 0823-454193-5947-5941-5156)
è attivata da alcuni mesi una linea di prenotazione per indagini diagnostiche (Radiologia - ecografia addominali e
– muscolo - tendinee ed osteoarticolari) con finalità medico-legali.
L’intero territorio aziendale, tramite le articolazioni distrettuali e delle varie UU. OO. può usufruire del Servizio.
Tale attività :
1. E’ unica nel suo genere e non risulta che vi siano ulteriori strutture pubbliche ad effettuarla;
2. La normativa prevede, altresì, che tutte le indagini diagnostiche con finalità medico-legali, eseguite
sempre su prescrizione medica, siano gravate da IVA al 21%. (I costi delle indagini sono gli stessi previsti dal
Tariffario Regionale Vigente, a cui va aggiunta l’aliquota IVA ).
Le prescrizioni di cui sopra devono indicare
“obbligatoriamente” la dizione : indagine richiesta per finalità medico-legali ed il costo delle stesse, si
ripete, non rientra tra quelli previsti per i LEA.
3. Tra le competenze della Radiologia Forense rientrano, peraltro, anche eventuali pareri di Istituto con
finalità medico-legali di indagini eseguite presso altre sedi (ad es. Riletture TAC e RM con richiesta di
quesiti specifici come ad es. compatibilità di nesso casuale, retrodatazioni di fratture vertebrali,
compatibilità di patologie connesse a malattie professionali ecc.)
Ulteriori eventuali precisazioni possono essere richieste al personale amministrativo nella persona
della dott.ssa DANIELA GUIDA
dal lunedì al venerdì nelle ore antimeridiane al n ° 0823-445035.
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LEGGE 210/92 – NOTE SALIENTI SUL
RISARCIMENTO DANNI DA EMODERIVATI
Il Ministero della salute eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da
vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi della legge 210/1992 e
successive modificazioni.
L’INDENNIZZO
L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla
tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e
da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una
seconda che integra la prima, detta appunto INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste,
come riportato sopra e precisato dalla legge, è l’indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi
essere successivamente integrato come specifica il comma 2.
Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento
dell'indennizzo previsto dall'art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse
modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo
ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso (art.1, comma
2, legge 238/97).
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il risarcimento del danno costituisce una materia completamente diversa dall’indennizzo previsto dalla
legge 210/92.
L’indennizzo assume il significato di misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si
accompagna una funzione assistenziale.
Il risarcimento del danno trova invece il proprio presupposto nell'accertamento di una responsabilità
colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito dal Codice Civile all’articolo
2043.
L’ufficio VIII della Programmazione sanitaria è competente ai fini della esecuzione di eventuali
sentenze giudiziarie di condanna nella suddetta materia.
57
SCHEDA PROGETTO PILOTA
dell’ Area di Coordinamento Area Funzionale
Medicina Legale ed Invalidi Civili ASL CE
Riduzione periodo di osservazione dei cadaveri in particolari condizioni di disagio .
RIFERIMENTO NORMATIVO
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" (Pubblicato in
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239.
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Articolo 8 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti
conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano
trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo
quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di
elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve
le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
OBIETTIVO
Realizzare sul territorio dell’ASL di Caserta quanto previsto dall’art. 8, ossia l’accertamento della morte
mediante l’ausilio di elettrocardiografo. La morte è uno stato definitivo che coincide con l'arresto
assoluto ed irreversibile delle attività vitali. Il concetto di morte è infatti legato alla perdita delle
funzioni indispensabili per la vita (cardiaca, respiratoria e nervosa) e alla irreversibilità di tale perdita.
1) Nei casi di morte improvvisa e/o di morte apparente.
2) Nei casi in cui il corpo sia in condizioni tali da poter ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3) Nei casi in cui il defunto si trova in abitazioni inadatte.
4) Nei casi in cui sia pericoloso (anche per una prevenzione igienico sanitaria) mantenere il corpo
per il periodo prescritto dei osservazione.
5) Pazienti neoplastici trattati con chemio e radioterapia
Fenomeni cadaverici.
1. Fenomeni abiotici. Dipendono dalla cessazione delle attività vitali e perciò sono segni negativi, sono
suddivisi in:
a) immediati, in quanto si rendono evidenti appena si arrestano le funzioni cardiaca, respiratoria e
nervosa;
58
b) consecutivi, che compaiono ad una certa distanza dalla morte per effetto e come conseguenza diretta
della cessazione delle attività vitali, mentre perdurano i fenomeni della vita residua.
2. Fenomeni trasformativi. Determinano profonde trasformazioni dell'aspetto e della struttura del
cadavere, sono perciò segni positivi e si suddividono in:
a) ordinari, rappresentati da processi che portano alla distruzione autolitica e putrefattiva della materia
organica e alla decomposizione del cadavere;
b) speciali, consistenti in processi legati a condizioni ambientali particolari, le quali provocano una
decomposizione anomala del cadavere, talora temporanea, altre volte definitiva.
Ipostasi. Col cessare della circolazione il sangue si deposita nelle regioni declivi del cadavere e riempie
i vasi del derma facendo comparire nella cute una colorazione rosso vinosa (macchie o lividure
cadaveriche). Ciò determina un contrasto fra le parti elevate che impallidiscono e restano asciutte e
quelle declivi che diventano umide, succulente e colorate.
Fenomeni trasformativi del cadavere
Lo stato cadaverico, se dal punto di vista dell'individuo configura una situazione statica e irreversibile
qual’ è la morte, sotto il profilo biologico si connota in verità per una continua evoluzione trasformativa
che, se non intervengono fattori esterni artificiali, in genere dura anni e ha percorsi variabili. Le cause
dei fenomeni trasformativi del cadavere sono endogene ed esogene. Quelle endogene sono costituite
dallo stesso disfacimento autolitico delle singole cellule e dei tessuti, dovuto alla cessazione della
circolazione, e sono variabilmente influenzate dalle cause e modalità della morte. Le cause esogene, la
cui molteplicità dà luogo alla varietà delle trasformazioni e dei tempi in cui si verificano, sono costituite
dalla temperatura esterna, che a sua volta dipende dalle latitudini e dalle stagioni, dall'inquinamento
batterico, dal luogo e dalle modalità di conservazione. I fenomeni negativi consecutivi sono costituiti
dalla cessazione dell'eccitabilità neuromuscolare, da una serie di complesse modificazioni biochimiche
che portano all'acidificazione dei liquidi organici e ai tre fenomeni più evidenti costituiti dalle ipostasi
cadaveriche (livor mortis), dal raffreddamento progressivo del corpo fino al raggiungimento della
temperatura ambiente (algor mortis) e dalla rigidità cadaverica (rigor mortis).
RESPONSABILE
Dott. Nicola Andriella
Personale coinvolto
Dott. Nicola Andriella
Dott Barone Giovanni
Dott. Cicala Romolo
Dott. Carchia Mauro
Dott Trasacco Alfredo
59
Dott ssa Caterina Galante
Dott. Ssa Giuseppina Sammarco
INDICATORI DI PRESTAZIONE
Volendo sollevare le famiglie, soprattutto nei grossi centri ed in casi particolari, dai disagi conseguenti
alla morte del congiunto, attraverso un accelerazione delle fasi burocratiche successive legate al
decesso. Numero di interventi richiesti. Somministrazione di questionario per valutare gli aspetti legati
all’accertamento compiuto.
Documenti da produrre:
a) Domanda scritta dei familiari.
b) Constatazione del decesso.
c) Scheda Istat.
d) Certificato necroscopico.
MODALITA’ OPERATIVE
Su chiamata dei familiari del defunto e su richiesta scritta motivata, si attiva la procedura
dell’accertamento di morte a mezzo elettrocardiogramma secondo quanto descritto nell’art 8, sopra
indicato. I sanitari che partecipano al presente progetto potranno attivare un infermiere professionale di
fiducia per le operazioni previste. Trattandosi di normativa nazionale non sono previste azioni
correttive. Su richiesta delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri afferenti all’ASL CE, sempre
per casi particolari, si potrà attivare la procedura del progetto.
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO DELL’ASL CE
Trattandosi di problematica che può interessare l’intero territorio dell’ASL di Caserta ci si propone di
concentrare l’attuazione del progetto sui Distretti Sanitari di Caserta e di Teano. Su richieste specifiche
e motivate si potrà intervenire anche sul rimanente territorio.
COSTO DEL PROGETTO
Le spese per la realizzazione del presente progetto ricadranno a carico dei richiedenti.
Per l’effettuazione della visita medico legale domiciliare e l’elettrocardiogramma (registrazione di 20
minuti) + gli altri adempimenti, i richidenti pagheranno un tickets di euro 60/00 (euro sessanta) sul
cento di costo dell’ Area di Coordinamento (B24301), sugli appositi bollettini predisposti dalla ASL di
Caserta.
REPORT FINALE
Il Progetto inizia nel mese di Ottobre 2012 si concluderà dopo 12 mesi con l’esibizione dell’attività
60
svolta, eventuali vantaggi e commenti.
Rappresenta un’ opportunità di lavorare per un fine comune, migliorare aspetti pratici in momenti
delicati della nostra vita. Naturalmente si renderà necessario un consuntivo sull’attività svolta.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Sarà valutato sugli obiettivi indicati con una relazione finale.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Cicala Romolo
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dott. Nicola Andriella
61
CONTRIBUTO PER
LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
PER IL SETTORE INVALIDI CIVILI
IL CONTRIBUTO DELLA VALUTAZIONE PSICOLOGICA
LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE INTEGRATA
DEI PAZIENTI ONCOLOGICI
STUDI PROSPETTICI
ALLEGATI
62
IL CONTRIBUTO DELLA VALUTAZIONE PSICOLOGICA
IN AMBITO MEDICO LEGALE
Nicola Andriella1 Giovanni Caiazzo2 Cristina Giacca2
1
2
Coordinatore Area Medico Legale Asl Caserta
Psicologo Psicodiagnosta Clinico-Forense
Abstract
Negli ultimi vent’anni si è affermata l’importanza dei tests psicologici nella valutazione delle demenze
e delle patologie psichiatriche gravemente invalidanti. Il presente studio osservazionale vuole
evidenziare quanto sia importante l’interazione tra medici legali e psicologi. Lo studio nasce dalla
necessità di individuare nuovi strumenti valutativi in ambito psicopatologico, che si basi su criteri
standardizzati e non generici. Il fine è il miglioramento dell’ampia discrezionalità che inevitabilmente
produce l’attuale sistema di valutazione.
Attraverso l’uso di strumenti testologici (MMSE, IADL, ADL, SCID–I), per la valutazione di aspetti
psichici e dell’autonomia del soggetto, si intende evidenziare il contributo della valutazione psicologica
in ambito medico-legale.
Premessa
La valutazione sanitaria dell’invalidità civile parte dall’analisi della menomazione, ne definisce la
misura e ne individua i riflessi negativi sulla capacità lavorativa.
La valutazione corrisponde ad una percentuale e i criteri utilizzati sono quelli previsti dal D.Lgs del 5
Febbraio del 1992.
All’interno delle tabelle del suddetto decreto ministeriale, viene individuata per ogni menomazione una
percentuale di invalidità, indicata in un valore fisso o in un intervallo tra un minimo e massimo.
Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno dato un nuovo significato al bisogno di concedere i
benefici della Legge 18/80 e 508/88 per i pazienti che necessitano di assistenza continua per
l’espletamento degli atti quotidiani della vita.
In particolare si è affermato il concetto che per atti quotidiani della vita, si intende anche
l’organizzazione della vita di relazione, che è limitata nel paziente psichiatrico e nel paziente affetto da
demenza. Ciò
rende importante la necessità di un supervisore per l’organizzazione della vita di
relazione. Questo concetto cambia in modo significativo le valutazioni medico-legali per le demenze e
per le patologie psichiatriche gravi come ad es. le psicosi.
Spesso le commissioni non tengono conto di questo nuovo principio espresso dalla Corte di Cassazione,
adottato, tuttavia in quasi tutti i contenziosi presso i tribunali previdenziali, attraverso i giudizi espressi
dai CTU. Negli ultimi venti anni si è affermata l’importanza dei tests psicologici nella valutazione delle
demenze e delle patologie psichiatriche gravemente invalidanti. Il presente studio vuole evidenziare
63
quanto sia importante una nuova metodologia di interazione tra psicologi e medici legali. Nel caso della
demenza e delle patologie inerenti l’apparato psichico, la valutazione in ambito medico-legale, è
finalizzata alla “stima del danno funzionale permanente”.
Con il termine demenza si intende un disturbo globale e cronico, che coinvolge tutte le funzioni
cognitive e comporta una perdita rispetto alle prestazioni precedenti la condizione premorbosa. La
malattia, nella sua progressione, può coinvolgere ogni funzione cognitiva, ma induce anche disturbi
nella sfera comportamentale e psicopatologica.
La valutazione di questa patologia deve avvenire nel rispetto di un criterio multidimensionale che
consideri la persona nella sua integrità e nel rispetto dei criteri diagnostico-clinici del DSM IV-TR,
ovvero mediante la valutazione delle funzioni cognitive, dei sintomi non cognitivi, della depressione,
delle eventuali co-morbilità somatiche associate ed attraverso l’esame dello stato funzionale della
persona.
La necessità di disporre di strumenti di valutazione multidimensionale per descrivere e misurare le
difficoltà persistenti è un’esigenza ampiamente sentita in ambito Medico-Legale.
Pertanto le scale attualmente più in uso, quali il MMSE1, ADL e IADL, dovrebbero essere utilizzate
come screening.
Il MMSE (Folstein et al., 1975) è uno strumento orientativo che aiuta ad investigare in maniera
sommaria le funzioni cognitive e fornisce in pochi minuti un indicazione di massima circa le principali
attività cognitive di un soggetto. Tra le scale che valutano l’autonomia dei soggetti nelle attività
strumentali e proprie della vita quotidiana vengono impiegate anche l’ADL (activities of daily living)
e l’IADL (instrumental activities of daily living). Si tratta di interviste semistrutturate individuali e
familiari, che pur fornendo informazioni generiche sull’adattamento del soggetto agli atti quotidiani,
non consentono un’osservazione diretta, ma possono aiutare nella valutazione medico legale. Con il
termine psicosi si intende una malattia mentale con grave alterazione della personalità, caratterizzata da
allucinazioni, delirio, perdita del contatto con il mondo esterno (Zingarelli, 2009). Per la valutazione
delle suddette patologie psicotiche, è stato impiegato il Modulo C della SCID I CV (Structural Clinical
Interview for DSM-IV Axis I Disorders). Si tratta di un’intervista semi-strutturata per la formulazione
delle diagnosi dell’Asse I del DSM-IV.
1
Mini Mental State Examination (MMSE, Folstein et al., 1975).
64
Lo studio
Obiettivo e ipotesi di lavoro
Il nostro studio si è proposto di osservare l’utilità di nuove metodologie valutative in ambito
psicopatologico, che si basi su criteri standardizzati e non generici. Il fine è il miglioramento dell’ampia
discrezionalità che inevitabilmente produce l’attuale sistema.
A partire dall’utilizzo di strumenti di valutazione globale: MMSE, IADL, ADL, sia delle funzioni
cognitive, che dell’autonomia del soggetto si intende stabilire l’eventuale grado di correlazione tra
obiettività clinica, riscontro diagnostico e valutazione in ambito medico-legale. Essendo inoltre tali
strumenti, metodi valutativi globali, ci proponiamo di evidenziare eventuali limiti degli stessi che, non
consentono di ottenere una stima precisa delle funzioni cognitive compromesse e residue. Pertanto la
valutazione dell’invalidità civile in ambito psicopatologico dovrebbe essere supportata da protocolli
valutativi specifici psicodiagnostici, tali da consentire un’attenta misurazione quantitativa e qualitativa,
per obiettivare con criteri standardizzati le psicopatologie, riducendo così gli attuali margini di
discrezionalità. Recentemente, si sta affermando l’importanza del supporto preventivo dello psicologo
per agevolare le valutazioni delle Commissioni Sanitarie.
Metodologia
Il Campione
Su una popolazione di circa 96000 abitanti nel Distretto Sanitario n° 14 di Teano, che abbraccia 19
Comuni, il numero di domande presentate ed esaminate, nel corso dell’anno 2010, è stato di 2106. Tale
numero non prevede le domande ancora in itinere. Per il presente studio, si è deciso di esaminare un
campione di 100 soggetti di ambo i sessi., Per i soggetti con demenza (50 soggetti) età compresa tra i 65
e i 85 anni. Per i soggetti con psicosi (50 soggetti) età compresa tra i 35 e i 65 anni. Il reclutamento dei
soggetti è stato effettuato in modo randomizzato e suddiviso equamente in base al sesso. Il campione è
stato estrapolato dagli utenti del DS 14 ASL CE.
Metolodogia
Ai soggetti con demenza sono stati somministrati: MMSE, ADL, IADL. Ai soggetti con sindromi
psicotiche è stato somministrato il Modulo C della SCID – I, per la diagnosi dei Disturbi Psicotici.
I soggetti sono stati prima valutati da una piccola equipè (un medico legale esperto con uno psicologo/a)
e successivamente dalla Commissione Medica di I istanza.
L’equipè di psicologi ha valutato il campione mediante un colloquio anamnestico e clinico con pazienti
e familiari e successivamente somministrato, a seconda della patologia certificata (demenza o sindrome
psicotica), dei test (MMSE, ADL, IADL) e/o interviste semistrutturate (SCID I – Modulo C). Il risultato
di tale valutazione è stato omesso alla Commissione Medica al fine di evitare possibili influenze. Lo
studio ha avuto una durata di circa sei mesi.
65
Risultati
L’età media dell’intero campione con diagnosi di demenza è di 79,5 anni. L’età media del gruppo con
giudizio della Commissione Medica di I istanza di demenza non grave è di 76,1 anni, ds ± 8,90. L’età
media del gruppo demenza grave è 83,7 anni, d.s. ± 7,68.
Nella valutazione della demenza, l’equipè Medico Legale – Psicologi ha ottenuto i seguenti risultati
testologici: gruppo con demenza non grave sono MMSE: 19,02 ± 5,91; ADL 4,60 ± 3,23; IADL 5,05 ±
2,61. I risultati testologici del gruppo con demenza grave sono MMSE 12,9 ± 6,49; ADL 2,37 ± 2,19;
IADL 0,95 ± 1,84; (Tabella 1 e 2, Grafico 1 e 2).
Dalla valutazione delle sindromi psicotiche, la medesima equipe ha ottenuto i seguenti risultati:
il gruppo formato da soggetti affetto da sindromi psicotiche non gravi è risultato essere il 78% del
campione (39 soggetti su 50); il gruppo di soggetti affetto da sindromi psicotiche gravi è risultato essere
il 22 % (11 soggeti su 50). La commissione Medica di I Istanza ha giudicato gli stessi soggetti con
sindromi psicotiche non gravi il 76 % (38 soggetti su 50) mentre il restante 24 % (12 soggetti su 50)
del campione è stato giudicato come grave. Vedi Tabella 3 .
Tabella 1. Risultati MMSE, ADL e IADL.
Tabella 2.
Età media
Gruppi
MMSE
ADL
IADL
Demenza non grave*
19,02 ± 5,91
4,60 ± 3,23
5,05 ± 2,61
Demenza
Grave
12,9 ± 6,49
2,37 ± 2,19
0,95 ± 1,84
Grafico 1. Età media.
Demenza non grave
76,10 ± 8,90
Demenza grave
83,70 ± 7,68
Sindromi Psicotiche non gravi
45,6 ± 9,8
Sindromi Psicotiche gravi
40,3 ± 10,3
Grafico2. Punteggi Demenza.
Tabella 3.
Giudizi
Commissione
Medica
Giudizi
Valutazione
Psicologica integrata
Differenza
quantitativa
giudizi
Demenza non grave*
28
33
+ 18% (5)
Demenza grave
22
17
- 23% (-5)
Psicosi**
38
39
+3 % (+1)
Psicosi***
12
11
- 9% (-1)
Campione
parziale
Campione
totale
50
100
50
* Questa categoria fa riferimentoi alle condizioni dementigene di gravità lieve o media.
** Questa categoria fa riferimento alle condizioni psicotiche, la cui gravità non soddisfa i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento.
*** Questa categoria fa riferimento alle condizioni psicotiche, la cui gravità soddisfa i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento.
66
Grafico 3.
Grafico 4.
Grafico 5.
Grafico 6.
.
Grafico 7.
Grafico 8.
Conclusioni
Dall’analisi dei soggetti esaminati emerge: per il campione relativo alle demenze, una maggiore
incidenza nel sesso femminile. Del tutto sovrapponibile l’incidenza delle patologie psicotiche sia nel
sesso femminile che maschile. I soggetti esaminati ai fini del possibile riconoscimento di un’invalidità
civile presentano spesso documentazione clinica con diagnosi di demenza, in assenza di valutazione
neuropsicologica.
Lo scopo dello studio è quello di migliorare i giudizi valutativi nell’ambito dell’Invalidità civile, per
colmare il gap prodotto dalla mancanza di tests appropriati che possano quantificare le difficoltà
persistenti dei pazienti nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
La valutazione psicopatologica è finalizzata ad una nuova visione preliminare alla valutazione delle
patologie invalidanti.
E’ possibile, in tal modo, identificare la gravità delle compromissioni funzionali e tradurle in un
giudizio medico-legale più confacente alla reale gravità della patologia in esame.
67
Il tutto a beneficio di una maggiore obiettivazione documentabile delle menomazioni in ambito
psicopatologico, fondata su criteri misurabili e standardizzati, riducendo il rischio di sovrastimare o
sottostimare i deficit presentati dai pazienti.
Questo studio ha evidenziato la validità della proposta di interazione tra medici legali e psicologi ai fini
valutativi.
BIBLIOGRAFIA
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Gerontologist 9:179-186, 1969.
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Rozzini R., Frisoni G.B., Bianchetti A., Zanetti O., Trabucchi M., Phisical Performance Test and activities of daily
Living scales in the assessment of health status in ederlt people. J Am Geriatr Soc 1993; 41: 1109-13.
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Text Revision
-
SCID I - modulo C. Michael B. First, Robert L. Spitzer, Miriam Gibbon e Janet B.W. Williams. Giunti-OS, 2000.
68
LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE INTEGRATA DEI PAZIENTI ONCOLOGICI
Nicola Andriella1 Giovanni Caiazzo2 Cristina Giacca2
1
2
Coordinatore Area Medico Legale Asl Caserta
Psicologo Clinico - Forense
ABSTRACT
La scala di Karnofsky viene impiegata per la valutazione del danno prodotto dalla malattia oncologica,
con il limite principale che evidenzia le disabilità fisiche, sottovalutando gli aspetti psicologici e
relazionali del paziente.
Lo studio osservazionale: è stato svolto su una popolazione di circa 96000 abitanti nel Distretto
Sanitario
n° 14 di Teano. E' stato selezionato un campione di 100 pazienti, di cui 50 di sesso maschile e 50 di
sesso femminile.
Risultati: Il gruppo di soggetti con indice di Karnofsky < 50 nella scala per la misura dell’ansia ha
ottenuto punteggi classificabili come lieve-medio per il 38% e grave per il 62%. La scala della
depressione ha dato i seguenti risultati: l’11% depressione lieve, il 32% depressione media e il 57%
depressione grave.
Conclusioni: La valutazione medico legale dei pazienti oncologici, in un ottica bio-psico-sociale,
richiede, anche l'esame del funzionamento cognitivo e sociale;delle capacità di adattamento; della
presenza di psicopatologie concomitanti. Le precedenti funzioni rappresentano indicatori importanti
per la valutazione della qualità della vita del paziente colpito da patologia oncologica.
INTRODUZIONE
Il paziente oncologico presente un complesso invalidante che incide su tutti gli aspetti della vita.
Questo studio parte dall’osservazione di 100 malati oncologici. Intende stabilire, ai fini di una
valutazione integrata sia le disfunzioni organiche che psichiche. Il paziente deve essere considerato in
un’ottica biopsicosociale che interpreta la malattia come un evento complesso, modulato da diverse
variabili su cui attuare interventi mirati. La condizione di sofferenza del malato risulta essere una
combinazione di reazioni psicologiche e vissuti emozionali, influenzati da variabili quali: credenze,
aspettative ed esperienze dell’individuo. Gli attuali parametri medico-legali, utilizzati per la valutazione
del danno nel malato oncologico, risultano basati prevalentemente su evidenze fisiche rilevabili
oggettivamente. La psico-oncologia ha evidenziato costrutti finora tralasciati; come ad esempio
l’accettazione dello stato di malattia. Questa disciplina si occupa dei processi psichici implicati
nell'adattamento dei pazienti alla malattia e della qualità di vita, con una particolare attenzione alla
soggettività del malato.
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Il presente studio vuole porre in evidenza, nell'ambito medico legale, l'importanza sia dei bisogni fisici
che psicologici e sociali, e puntare ad una integrazione della scala di Karnofsky con test diagnostici
idonei ad integrare la precedente e ponendo l'attenzione su ansia e depressione che in tutti i casi
accompagnano le patologie oncologiche.
LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO E LA SCALA DI KARNOFSKY
La scala di Karnofsky è una scala di valutazione sanitaria per i pazienti oncologici che permette di
stimare la comprimissione funzionale attraverso tre parametri: limitazione dell'attività, cura di se stessi,
autodeterminazione. La valutazione dello stato di salute dei pazienti è necessaria per decidere la
migliore cura possibile (prolungamento della vita, restituzione funzionale, terapie palliative).
La scala è suddivisa in tre categorie generali (da autonomo a non autonomo), a loro volta suddivise in
subcategorie (da normale a deceduto). Il punteggio è su base decimale, dove cento rappresenta il
punteggio massimo
(nessuna limitazione) e zero rappresenta il punteggio minimo (massima
limitazione). Gli oncologi, quindi, su richiesta delle Commissioni Sanitarie esprimono dei valori
orientativi su parametri valutativi fisici con questa scala che ha un indice che va da zero a cento. Le
commissioni sanitarie, inoltre, si orientano a concedere i benefici dell'assistenza continua con una
valore medio intorno al 50 %.
Il disagio psicologico del paziente oncologico non dipende primariamente da un disturbo
psicopatologico ma è generato dalla preoccupazione di aver contratto una patologia da esito incerto.
Nella reazione alla stessa concorrono
diversi fattori, tra i quali: l'età, grado di supporto sociale
disponibile, meccasnismi di coping.
Ansia, angoscia, demoralizzazione, tensione, irritabilità e rabbia sono reazioni comuni sia nei pazienti
sia nei loro familiari; esse possono essere considerate “normali” in risposta all’esperienza della malattia
e non vanno necessariamente inquadrate come disturbi psicopatologici. Tuttavia in alcune persone si
verifica la slatentizzazione di disturbi preesistenti quali: disturbi d’ansia, disturbi depressivi, disturbi
della sfera sessuale, disturbi psicotici, etc.
Alla luce di quanto detto, si può tentare di migliorare la valutazione, affiancando alla scala di
Karnofsky, strumenti che misurino dimensioni psicologiche e sociali implicate nella patologia
oncologica. Pertanto, il ruolo dello psicologo è quello di contribuire alla valutazione dell’incidenza
della patologia oncologica su:
Funzionamento cognitivo;
Funzionamento sociale;
Capacità di adattamento;
Psicopatologie;
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DISEGNO GENERALE DELLO STUDIO
Su una popolazione di circa 96000 abitanti nel Distretto Sanitario n° 14 di Teano, che abbraccia 19
Comuni, sono stati selezionati in modo randomizzato un campione di 100 pazienti di ambo i sessi, di
cui 50 di sesso maschile e 50 di sesso femminile scelti tra i pazienti che hanno contratto patologia
oncologica negli anni 2009/2010/2011.
I soggetti del campione hanno presentato istanza per il riconoscimento dell’invalidità civile ai sensi
della Legge 80/06 e rispondono ai requisiti necessari alla somministrazione degli strumenti testologici
individuati per la realizzazione del presente studio.
LO STUDIO OSSERVAZIONALE
Metodo e Strumenti
La gravità della “patologia oncologica” è stata misurata con la Scala di Karnofsky. Karnofsky DA,
Burchenal JH, (Columbia Univ Press, 1949).
La variabile “depressione” è stata misurata con la scala C.D.Q. Krug e Laughlin (O.S., 1979).
La variabile “ansia” è stata misurata con la scala STAI –Y1 e Y2, Charles D. Spielberger, R.L. Gorsuch
e R.E. Lushene (O.S., 1989).
RISULTATI
L’età dei pazienti scelti come campione va da 50 a 80 anni.
Il gruppo più rappresentativo del campione è quello compreso tra i 50 e i 60 anni.
L'età media dell'intero campione è 54, 3 anni, ds ± 8,7.
L’età media del gruppo con indice di Karnofsky > a 50 è di 71, 2 anni, ds ± 6,4 (Tabella 1).
L’età media del gruppo con indice di Karnofsky < a 50 è 50,5 anni, d.s. ± 8,6; (Tabella 1).
Il 57 % (n° 57 soggetti) del campione (di ambedue i sessi) ha ottenuto un punteggio sulla scala di
Karnofsky > 50. Il restante 43% (n°43 soggetti) con punteggi Karnofsky <50.
Il gruppo di soggetti con punteggi Karnofsky > 50 è risultato essere per il 46% di sesso maschile, e per
il rimanente 54%; di sesso femminile. Il gruppo di soggetti con punteggi Karnofsky <50 è risultato
essere per il 56% di sesso maschile e per il rimanente 44% di sesso femminile.
Il gruppo di soggetti con indice di Karnofsky >50 ha ottenuto punteggi nella scala per la misura
dell’ansia classificabili per il 15% come ansia non significativa; per il 58% come lieve – media; per il
27 % come ansia grave. Nella scala della depressione, il 23% del campione ha ottenuto valori
classificabili come lieve; il 46% media e il 27% grave.
Il gruppo di soggetti con indice di Karnofsky < 50 nella scala per la misura dell’ansia ha ottenuto
punteggi classificabili lieve-medio per il 38% e grave per il 62%. Nella scala della depressione, l’11%
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ha ottenuto punteggi classificabili come depressione lieve, il 32% come media e il 57% come grave.
Tabella 1.
Soggetti con
indice di
ETA’ MEDIA
DS
71,2
6,4
50,5
8,6
karnofsky > 50
Soggetti con
Indice di
Karnofsky < 50
Tabella 2.
PAZIIENTI ONCOLOGICI
Campione totale 100 soggetti
Soggetti con
indice di karnofsky > 50
57 % (57)
Gruppi considerati per sesso
M = 46 % (26)
Soggetti con
Indice di Karnofsky < 50
Gruppi considerati per sesso
F = 54 % (31)
43 % (43)
M = 56 % (24)
F = 44 % (19)
Indice Karnofsky < 50 *
Indice karnofsky > 50
0
15 %
38 %
58 %
62 %
27 %
11 %
23 %
32 %
46 %
57 %
31 %
Tabella 3.
Ansia non significativa
Ansia lieve-medio
Ansia grave
Depressione lieve
Depressione media
Depressione grave
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Grafico 1.
Grafico 3.
Grafico 2.
Grafico 4.
CONCLUSIONI
I risultati sopra riportati, documentano l’alta incidenza di disturbi e/o sintomi psicopatologici nelle
patologiche oncologiche. Tale comorbilità evidenzia l’importanza della loro misurazione in un processo
integrato di valutazione, in quanto utili alla quantificazione della percentuale di invalidità civile. E’
interessante notare come via sia una maggiore gravità delle dimensioni psicopatologiche nei soggetti
con indice di karnofsky < 50, ovvero in quei pazienti che presentano maggiori limitazioni funzionali.
Alla luce del presente studio si può asserire che la valutazione medico legale dei pazienti oncologici, in
un ottica bio-psico-sociale, consente una migliore valutazione.
Si ritiene importante i risultati sopra riportati, in quanto avvalorano l'importanza dell'integrazione tra
scienze mediche e scienze psicologiche.
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BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
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Biondi M., Costantini A., Grassi L., La mente e il cancro. Insidie e risorse della psiche nelle patologie tumorali, Roma, Ed. Il
Pensiero Scientifico,1995.
Crocetti G. (a cura), Ascolto terapeutico e comunicazione in psiconcologia, Roma, Ed. Borla, 2002.
Karnofsky DA, Burchenal JH. The Clinical Evaluation of Chemotherapeutic Agents in Cancer. In: MacLeod CM (Ed), Evaluation of
Chemotherapeutic Agents. Columbia Univ Press, 1949:196.
Grassi L., Biondi M., Costantini A., Manuale pratico di Psico-oncologia, Roma, Ed. Il Pensiero Scientifico, 2003.
Guex P., Psicologia e cancro. Un approccio globale al malato e alla sua famiglia,Milano, Ed. Franco Angeli, 1991.
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Sanavio E., Cornoldi C., Psicologia clinica, Bologna, Ed. Il Mulino, 2001.
Verger, E., M. Salamero, and C. Conill, Can Karnofsky Performance Stastus be transformed to the Eastern Cooperative Oncology
Group Scoring Scale and vice-versa. European Journal of Cancer, 1992. 28A(8-9): p. 1328-1330.
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CONCLUSIONI
La progressiva diffusione negli ultimi anni di raccomandazioni, linee guida e protocolli testimonia
l’esigenza della comunità scientifica di ordinare il sapere medico in sistemi conoscitivi, operativi e
strategici finalizzati all’innalzamento degli standards di qualità. Incontra la prima difficoltà laddove non
è possibile rinvenire una definizione universale di linee guida anche se generalmente si considerano alla
stregua di “asserti sviluppati in modo sistematico allo scopo di aiutare le decisioni del medico e del
paziente riguardo alle cure sanitarie più adatte” (OMS) ovvero raccomandazioni di comportamento
clinico prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere medici e pazienti, nel decidere
quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche. Il loro carattere
non vincolante che le differenzia profondamente dai protocolli determina sovente ricadute giuridiche e
medico-legali di rilevante entità laddove se ne faccia uso per procedere all’accertamento di una presunta
responsabilità professionale.
Lo scrivente si augura che le notizie riportate nella presente guida vengano considerate come un utile
strumento di indirizzo e sostegno applicabile in determinate e precise situazioni ( ma non sempre
comunque e ovunque), lasciando necessariamente spazio alla abilità, preparazione culturale, buon senso e
sensibilità del singolo professionista. In un’ottica medico-legale, le raccomandazioni contenute nelle linee
guida pur importanti per garantire uniformità ai comportamenti professionali alla luce delle migliori
conoscenze ed evidenze disponibili, devono essere tradotte nella pratica clinica quotidiana dal singolo
medico e centrate sullo specifico paziente.
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