LE FINANZE SPIEGANO LE NOVITÀ IVA 1994

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LE FINANZE SPIEGANO LE NOVITÀ IVA 1994
3/09/1994
CIRCOLARI
n. 30
Si tratta delle modifiche operanti dal 1° gennaio 1994 introdotte dal D.L. 557/93
LE
FINANZE
SPIEGANO
NOVITÀ IVA 1994
LE
Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare n. 142/E del 9/08/1994
INDICE
PAG.
1. Rettifica della detrazione di imposta
2. Prestazioni di pubb
licità e sponsorizzapubblicità
zione
3. Prestazioni di smaltimento dei rifiuti ur
ur-vizi di vigilanza e custodia di
bani e ser
servizi
cui al R.D
.L. 26/10/1935, n. 1952
R.D.L.
4. Disposizioni relative al settore dell'edilizia
5. Pr
odotti farmaceutici
Prodotti
6. Ele
vazione dell'aliquota Iv
a dal 12% al 13%
Elev
Iva
2532
2534
2534
2535
2536
2537
Ecco il testo della circolare n. 142/E del 9/08/1994 del
Ministero delle Finanze con oggetto «Iva, modificazioni introdotte dal decreto legge n. 557 del 30/12/1993,
conv. con mod. dalla legge n. 133 del 26/02/1994, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994».
PREMESSA
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133, contiene, tra l’altro, disposizioni modificative della disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto, precipuamente finalizzate a razionalizzare determinati profili della normativa previgente e a recepire
più compiutamente le prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie.
Si forniscono di seguito i necessari chiarimenti in merito
alle disposizioni recate dal provvedimento in commento
in materia di rettifica della detrazione, di prestazioni di
pubblicità e sponsorizzazione, di smaltimento di rifiuti
urbani, di servizi di vigilanza e custodia e in materia di
aliquote concernenti, in particolare, il settore dell’edilizia
e i prodotti farmaceutici.
1. Rettifica della detrazione d’imposta
1.1. Beni ammortizzabili acquisiti
mediante contratti di appalto.
L’art. 19 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede
l’obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta, operata
in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili, in cia-
scuno dei quattro anni successivi a quello dell’acquisto
stesso, nel caso in cui, in ragione del mutamento del rapporto proporzionale tra l’ammontare delle operazioni esenti
di cui all’art. 10 del citato decreto e il volume di affari
complessivo realizzato dal soggetto acquirente del bene
strumentale in ciascuno dei detti quattro anni, la percentuale di detraibilità subisce una variazione superiore a 10
punti rispetto a quella applicata nell’anno di acquisto dei
detti beni.
L’art. 2, comma 1, lettera c), del provvedimento in oggetto ha disciplinato le modalità di effettuazione della rettifica della detrazione nei casi in cui i beni vengano acquisiti
mediante contratti d’appalto, anziché di compravendita.
In particolare, con la norma aggiunta al primo comma del
citato art. 19-bis, è stato precisato che in dette ipotesi la
rettifica della detrazione deve essere operata a decorrere
dall’anno di entrata in funzione del bene ammortizzabile.
È stato in tal modo risolto, in via normativa, il problema
dell’individuazione del momento dal quale deve decorrere, nell’ipotesi sopra considerata, il periodo di rettifica
della detrazione.
Infatti, in mancanza di specifica disposizione al riguardo,
la disciplina della detrazione operata ai sensi dell’art. 19,
anche con eventuale applicazione della percentuale di
indetraibilità prevista dal terzo comma, consentiva,
segnatamente nei casi di appalti di durata pluriennale, l’elusione della finalità cui è diretta la norma contenuta nell’art.
19-bis. Questa disposizione, come è noto, mira a determinare, mediante successiva rettifica, l’entità dell’imposta
non detraibile relativa a beni ammortizzabili, corrispondente al rapporto effettivo tra le operazioni esenti effettuate dal soggetto e il volume d’affari, rapporto considerato nel periodo temporale di quattro anni, ritenuto indicativo in relazione all’utilizzazione dei beni ammortizzabili stessi. La nuova disciplina si rende applicabile ai beni
ammortizzabili entrati in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1994, per cui la rettifica della detrazione coinvolge
l’imposta assolta per rivalsa negli anni precedenti in relazione ai beni stessi. A tal fine, nell’anno di entrata in funzione dei beni ammortizzabili e nei tre anni successivi, i
soggetti interessati sono tenuti a eseguire la rettifica delle
detrazioni di imposta già effettuate negli anni precedenti.
In pratica, in ciascuno dei quattro anni decorrenti da quel-
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lo di entrata in funzione del bene ammortizzabile si calcola, per ciascun bene e sulla base del pro-rata di ognuno dei
quattro anni, l’imposta detraibile riferita agli anni precedenti, nei quali sono state effettuate detrazioni di imposta
afferenti il bene ammortizzabile (qualora naturalmente sia stata applicata una percentuale di detrazione che risulta
variata, per almeno 10 punti rispetto a quella dell’anno di rettifica). La differenza di imposta così calcolata formerà
oggetto di rettifica, in più o in meno, per la quota di 1/5.
Si ritiene utile fornire qui di seguito un esempio di rettifica della detrazione relativamente a un
bene ammortizzabile entrato in funzione nell’anno 1994, ma realizzato sulla base di un contratto di appalto le cui singole prestazioni sono state effettuate in anni diversi.
Anno di imposta cui si
riferiscono le fatture
relative alle prestazioni di
appalto
Imposta assolta per
rivalsa sulle fatture relative
al bene acquisito
mediante appalto
Percentuale di
detrazione operata
sulla base
del pro-rata dell'anno
Importo
della
detrazione
operata
1
2
3
4
1990
1991
1992
1993
1994
900.000
1.000.000
1.200.000
800.000
1.400.000
100%
20%
40%
10%
40%
900.000
200.000
480.000
80.000
560.000
Ipotesi di
percentuale di
detrazione
dell'anno
Iva detraibile sulla base della percentuale dell'anno riferita a quella assolta
per rivalsa in ciascuno degli anni
precedenti
Differenza d'imposta Quota d'imposta Importo
comples. di
rettificabile
rispetto a quella
rettifica
nell'anno pari
detratta nell'anno di
riferito a
ad un quinto
competenza
ciascun anno
1
1994
1995
1996
2
40%
28%
32%
3
1990
1991
1992 variazione
10%
360.000
400.000
non superiore
a 10 punti
5
6
--— 20.000
— 540.000
+ 200.000
— 108.000
+ 40.000
--+ 48.000
-----
1993
320.000
--+ 240.000
1990
1991 variazione
252.000
— 548.000
— 109.600
---
non superiore
a 10 punti
1992
1993
1994
336.000
224.000
392.000
--— 144.000
+ 144.000
— 168.000
--— 28.800
+ 28.800
— 33.600
--—163.200
-----
1990
1991
1992
1993
1994 variazione
288.000
320.000
384.000
256.000
— 612.000
+ 120.000
— 96.000
+ 176.000
— 122.400
+ 24.000
— 19.200
+ 35.200
--— 82.400
-----
---
---
---
— 810.000
— 162.000
---
--— 360.000
--— 72.000
--— 318.000
--— 420.000
--— 84.000
-----
1990
1991 variazione
1997
4
1992
1993 variazione
1994
non superiore
a 10 punti
90.000
non superiore
a 10 punti
120.000
non superiore
a 10 punti
140.000
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1.2. Beni ammortizzabili acquisiti in seguito ad
atti di fusione, scissione, cessione di azienda o
conferimenti aziendali.
L’art. 2, lettera c), n. 2), del provvedimento in esame ha
aggiunto nell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 una
disposizione con la quale si precisano le modalità per operare le rettifiche della detrazione nelle ipotesi in cui i beni
ammortizzabili, in seguito ad atti di fusione, scissione,
cessione d’azienda o di complessi aziendali ovvero di
operazioni di conferimento, sono acquisiti da un soggetto
tenuto a eseguire rettifiche della detrazione dell’imposta
relativa ai detti beni ai sensi del citato art. 19-bis. La norma precisa che il quadriennio durante il quale vanno effettuate le rettifiche decorre dall’anno successivo a quello
in cui singoli beni sono stati acquistati, rispettivamente,
dalla società incorporata, da quella fusa o scissa ovvero
dal soggetto che abbia ceduto o conferito aziende o complessi aziendali o conferito singoli beni ammortizzabili.
Pertanto la rettifica va effettuata relativamente ai beni
ammortizzabili acquistati nel quadriennio precedente a
quello in cui sono stati posti in essere gli atti di fusione,
scissione, ecc. Quanto alla decorrenza della nuova disciplina si dispone espressamente che questa si rende applicabile alle suddette operazioni poste in essere dal 1° gennaio 1994.
Atteso che per eseguire le operazioni di rettifica occorre
avere cognizione della data di acquisto dei beni ammortizzabili, dell’ammontare della relativa imposta e delle
rettifiche eventualmente già operate, la disposizione in
commento obbliga il soggetto che cede l’azienda o i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, ovvero effettui conferimenti, anche di singoli beni ammortizzabili, a comunicare al cessionario o alla società
conferitaria gli elementi necessari per porre questi ultimi
nelle condizioni di eseguire le relative rettifiche cui sono
tenuti.
2. Prestazioni di pubblicità
e sponsorizzazione
Il comma 1, lettera d), dell’art. 2 reca la riformulazione
del quinto comma dell’art. 74 del richiamato decreto n.
633 del 1972 concernente la determinazione della base
imponibile e della detrazione forfettaria nel settore dello
spettacolo, dei giochi e dei trattenimenti pubblici, salva
l’opzione per la determinazione dell’imposta con le normali modalità.
La nuova formulazione della disposizione non modifica i
criteri di determinazione della base imponibile dell’imposta sugli spettacoli sanciti dall’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in ordine ai quali sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 9, prot. 400107, del 15 febbraio
1974, ma tende esclusivamente a modificare l’entità della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, prevista in
via generale in misura pari a due terzi dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, relativamente alle operazio-
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ni di pubblicità e sponsorizzazione.
La modifica concerne, quindi, esclusivamente la misura
della detrazione dell’imposta che, relativamente alle prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione eventualmente poste in essere dagli operatori interessati, da due terzi
viene ora ridotta a un decimo dell’imposta afferente i
corrispettivi delle prestazioni stesse.
Restano immutate anche le particolari modalità di annotazione dei proventi, di liquidazione e di riscossione del
tributo, gli esoneri dagli obblighi previsti nel titolo secondo del citato D.P.R. n. 633 del 1972, salvo quello di fatturazione delle dette prestazioni, nonché l’obbligo di conservazione delle fatture e la disciplina applicabile per il
contenzioso.
3. Prestazioni di smaltimento dei rifiuti
urbani e servizi di vigilanza e custodia di cui
al R.D.L. 26 ottobre 1935, n. 1952.
L’art. 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in commento, abrogando i numeri 17) e 26) dell’art. 10 del D.P.R.
n. 633 del 1972, ha escluso dal regime di esenzione dall’Iva le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e le prestazioni di servizi di vigilanza e custodia di cui al R.D.L. 26 ottobre 1935, n. 1952.
Queste modifiche adeguano l’ordinamento interno alle
disposizioni comunitarie recate dalla VI direttiva Cee, le
quali non prevedono che le dette operazioni siano esentate dall’applicazione dell’imposta.
3.1. Prestazioni di smaltimento di rifiuti urbani.
In correlazione alla soppressione del numero 17) dell’art.
10, con l’art. 4, comma 1, lett. b), n. 7) del D.L. n. 557 del
1993 è stato aggiunto alla tabella A), parte III, allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 127sexiesdecies), allo scopo di rendere soggette all’aliquota
Iva del 9% le «prestazioni di smaltimento, previste dall’art.
1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e
speciali di cui all’art. 3, commi primo e secondo, dello
stesso decreto».
Con la modifica non si è inteso assoggettare al tributo il
servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti svolto dai comuni nell’esercizio delle attività dirette al perseguimento
dei propri fini istituzionali, servizio per il quale viene posto
a carico del cittadino-utente il pagamento di una tassa. In
questo rapporto, infatti l’attività svolta dai comuni è carente del requisito della commercialità, che costituisce il
presupposto per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La norma è invece diretta a disciplinare oggettivamente le prestazioni rese da soggetti eventualmente incaricati dell’esecuzione del servizio di smaltimento, con l’effetto che gli enti pubblici, ove commettano a terzi l’esecuzione del servizio stesso, restano incisi dell’onere derivante dall’applicazione del tributo.
Lo smaltimento dei rifiuti, come definito dell’art. 1, del
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citato decreto presidenziale n. 915 del 1982, concerne «le
varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione
di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la
rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione
dei medesimi, nonché l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo».
Per effetto della citata modifica normativa viene oggettivamente disposto l’assoggettamento all’Iva con aliquota
ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 1994, delle prestazioni
di smaltimento dei rifiuti che, ai sensi della disposizione
contenuta nel richiamato art. 3, commi primo e secondo,
del decreto presidenziale n. 915 del 1982, sono attribuite
alla competenza dei comuni.
In relazione a quanto sopra si precisa che sono imponibili
all’Iva le prestazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, quelle concernenti lo smaltimento dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti da attività artigianali,
commerciali e di servizi che per quantità e qualità sono
dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, nonché quelli costituiti dai residui dell’attività di trattamento dei rifiuti e dai
residui della depurazione degli effluenti, qualora derivino
dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
Torna altresì utile precisare che, tra i residui dell'attività
di trattamento dei rifiuiti di cui sopra, sono da comprendere le scorie derivanti dall'incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39,
comma 1, della legge 22 febbraio 1984, n. 146, sono da
considerare rifiuti assimilati agli urbani anche gli accessori per l’informatica e i rifiuti speciali indicati al n. 1,
punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio
1984, adottata dal comitato interministeriale di cui all’art.
5 del ripetuto D.P.R. n. 915 del 1982. Conseguentemente
le prestazioni di smaltimento di quest’ultima categoria di
rifiuti, già assoggettate all’Iva in base all’aliquota ordinaria, a decorrere dal 19 marzo 1994 sono soggette all’aliquota ridotta del 9%.
Si precisa, infine, che, per evitare l’impatto negativo sul
costo del servizio pubblico svolto dai comuni, è stato previsto che per l’anno 1994 l’aliquota Iva sulle prestazioni
di smaltimento è stabilita nella misura ridotta del 4% per
tutte le ipotesi sopra considerate.
Esulano, invece, dall’applicazione della predetta aliquota
agevolata (e sono soggette di conseguenza all’aliquota Iva
ordinaria del 19%) le prestazioni di sgombero della neve
dal suolo pubblico o da aree soggette a uso pubblico, di
pulizia di cantine, fontane, monumenti, ecc., di spurgo di
pozzi neri, nonché la pulizia dei cassonetti, la
disidratazione dei fanghi e ogni altra prestazione connessa a quella di smaltimento dei rifiuti, ma commissionata
separatamente dal contratto avente a oggetto lo smaltimento.
Si precisa che i soggetti i quali nel corso dell’anno 1993
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hanno svolto prestazioni di smaltimento rientranti nell’esenzione di cui al citato art. 10, n. 17), del D.P.R. n.
633 del 1972, e hanno di conseguenza operato la riduzione della detrazione, in applicazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 19 del decreto stesso, a
decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono più tenuti, neppure provvisoriamente, a operare la riduzione della detrazione, sempreché, beninteso, non pongano in essere altre
operazioni esenti dal tributo ai sensi del richiamato art.
10.
3.2. Prestazioni di vigilanza e custodia di cui al
R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.
Il nuovo trattamento di esclusione dall’ambito di applicazione del tributo delle prestazioni di vigilanza e custodia
di cui al R.D.L. n. 1952 del 1935, già esenti dal tributo ai
sensi dell’art. 10, n. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, risulta dalle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del citato art. 2, comma 1, in base alle quali tali prestazioni
restano escluse sia dal regime di esenzione Iva sia dal
novero di quelle effettuate nell’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 5 del richiamato decreto presidenziale
n. 633 del 1972. Ciò in considerazione delle particolari
modalità di esecuzione delle dette prestazioni rese da persone fisiche, autorizzate ai sensi del citato R.D.L. n. 1952
del 1935.
4. Disposizioni relative al settore dell’edilizia
Nell’art. 4 del provvedimento in oggetto sono contenute
disposizioni che modificano la disciplina relativa alle aliquote Iva applicabili a talune operazioni proprie del settore dell’edilizia.
Mentre si rinvia alla circolare n. 1/E, prot. n. 480/93 (in
"Finanza & Fisco Settimanale" n. 12 del 26/03/1994, pag.
1105), emanata in data 2 marzo 1994, con la quale è stato
trattato, in modo organico e compiuto, il regime impositivo del particolare settore dell’edilizia, si ritiene comunque opportuno fornire indicazioni circa le principali innovazioni introdotte dal decreto legge in esame relativamente
al detto comparto. In particolare, con il comma 1, lettera
a), n. 1), del richiamato art. 4, è stato riformulato, con
l’intento di migliorarne la leggibilità, il testo del n. 24)
della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633. Tale norma stabilisce l’applicabilità dell’aliquota
ridotta del 4% alle cessioni di beni, escluse le materie
prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in
economia, dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2
luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali, nonché, fino al 31 dicembre 1996, per la
realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio
pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici che
hanno colpito, nei mesi di aprile e di maggio del 1984,
talune zone delle regioni Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. In relazione agli interventi da ultimo ci-
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tati, collegati ai terremoti del 1984, va tenuto presente che
l’agevolazione relativa alle cessioni dei beni finiti non è
accompagnata dalla previsione di applicabilità dell’aliquota del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi agli interventi medesimi. Le dette prestazioni restano quindi assoggettate all’aliquota ordinaria
ovvero all’aliquota ridotta nelle ipotesi di cui appresso si
dirà, in cui gli interventi realizzati siano oggettivamente
riconducibili alle fattispecie di recupero agevolato di cui
all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con il comma 1, lettera a), n. 4, del citato art. 4 del provvedimento in commento è stato inoltre riformulato il n.
39) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del
1972. Il testo risultante dalla modifica stabilisce che le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione di fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni,
sono assoggettabili all’aliquota Iva ridotta del 4% solo se
rese nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di
costruzione di immobili per la successiva rivendita ovvero di persone fisiche che commettono la costruzione della
prima casa, ricorrendo nei loro confronti le condizioni
previste dalla nota II-bis aggiunta all’art. 1 della tariffa,
parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, per la fruizione della relativa
agevolazione introdotta dal D.L. 23 maggio 1993, n. 155,
convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (in "Finanza
& Fisco Settimanale" n. 29 del24/07/1993, pag. 5). Resta
inoltre confermata l’applicabilità dell’aliquota del 4% per
gli appalti relativi alla realizzazione delle costruzioni rurali, mentre non è più prevista l’applicazione della predetta aliquota del 4% alle prestazioni derivanti da contratti di
appalto aventi a oggetto la realizzazione degli interventi
di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Infatti la materia degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ha formato oggetto di rilevanti modifiche. In particolare, con la lettera
b) del comma 1 dell’art. 4 del richiamato provvedimento
sono stati riformulati i numeri 127-terdecies), 127quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, mentre con la
lettera a) dello stesso comma 1 è stato soppresso il n. 25)
della parte II della richiamata tabella.
La nuova disciplina, risultante dal coordinamento delle
disposizioni introdotte, comporta l’applicazione dell’aliquota Iva del 9% alle prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto concernenti la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31
della legge n. 457 del 1978 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) a prescindere dalla tipologia degli edifici e delle
opere oggetto degli interventi stessi (fino al 31 dicembre
1993 l’aliquota del 9% era, invece, prevista per le presta-
zioni relative a interventi effettuati su opere di
urbanizzazione ed equiparate, nonché sugli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, mentre l’aliquota del 4% era applicabile ai recuperi realizzati sugli
edifici di diversa tipologia, quali case d’abitazione, negozi, uffici, edifici industriali ecc.).
La medesima aliquota del 9% prevista per le cessioni di
beni, diversi dalle materie prime e semilavorate, forniti
per la realizzazione dei predetti interventi di recupero,
nonché per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di qualunque tipologia, sui quali sono stati realizzati gli
interventi in discorso, effettuate dalle imprese che li hanno eseguiti, salva l’applicazione dell’aliquota del 4% nelle ipotesi di cessione di case di abitazione non di lusso
effettuate nei confronti di acquirenti la «prima casa».
L’art. 4 del provvedimento in oggetto ha, inoltre, previsto, mediante opportune modifiche dei numeri 26) della
citata tabella A, parte II, e 127-undecies) della parte III
della medesima tabella, l’applicazione dell’aliquota del
9% per le assegnazioni fatte ai soci da cooperative e loro
consorzi, nell’ipotesi in cui non ricorrano, in capo agli
assegnatari, i requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa.
Si fa presente infine che con il recente D.L. n. 468 del 26
luglio 1994, sono state introdotte, in via transitoria, modifiche ad alcune delle disposizioni in materia di aliquota
Iva illustrate nel presente paragrafo, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi relative alle opere di
manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione edilizia e a opere interne effettuate su unità immobiliari a uso abitativo.
In relazione a tali ulteriori innovazioni verranno forniti
chiarimenti con apposita circolare. (vedi a pag. 2568).
5. Prodotti farmaceutici
Con l’art. 4, comma 1, lettera b), n. 1, è stato riformulato
il n. 114) della tabella A), parte III, allegata al decreto n.
633 del 1972, in conseguenza della nuova disciplina introdotta con l’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
la quale ha previsto che le specialità medicinali e i prodotti galenici sono «erogabili» dal Servizio sanitario nazionale e nel contempo ha disposto l’abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, del prontuario terapeutico del
servizio stesso, previsto dall’art. 30 della legge 23 dicembre 1975, n. 833, e successive modificazioni. Detto prontuario era costituito dai medicinali «prescrivibili» dal Servizio sanitario, come tali a suo carico, e soggetti all’aliquota Iva del 9%.
Considerato che per effetto della nuova disciplina è venuto meno il riferimento ai prodotti farmaceutici compresi
nel cennato prontuario terapeutico, il legislatore, ai fini
della determinazione dell’aliquota Iva applicabile, ha ritenuto opportuno, con la nuova formulazione del citato n.
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114), fare esclusivo riferimento alla natura oggettiva dei
prodotti stessi. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1994,
sono soggetti all’aliquota Iva del 9% tutti i prodotti medicinali pronti per l’uso, umano o veterinario, nonché le
sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di
cui le farmacie debbono essere obbligatoriamente fornite
secondo la Farmacopea ufficiale. Restano invece soggetti
al 19% i prodotti omeopatici e i medicinali da banco e di
auto-medicazione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
6. Elevazione dell’aliquota Iva
dal 12% al 13%
L’art. 4, comma 3, del decreto legge in esame dispone
l’aumento al 13% dell’aliquota Iva del 12% introdotta,
per taluni beni e servizi, con il D.L. 13 maggio 1991, n.
151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e, successivamente, con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (in "Finanza &
Fisco Mese" di Novembre 1993, pag. 22).
Con il comma 4 dello stesso articolo 4 è stata infine prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 13% anche per
le operazioni concernenti:
a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande. Tali operazioni erano in
precedenza soggette all’aliquota ordinaria del 19%. Si precisa che l’aliquota del 13% per le dette somministrazioni
rese negli alberghi di lusso si rende applicabile solo alle
somministrazioni che, in quanto effettuate nei confronti
dei clienti alloggiati, assumono natura accessoria alle prestazioni alberghiere, mentre le somministrazioni negli esercizi classificati di lusso effettuate nei confronti di clienti
non alloggiati continuano a essere soggette all’aliquota
ordinaria del 19%;
n. 30
b) i servizi telefonici per utenze private compresi
quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a
disposizione del pubblico, nonché il servizio radiomobile
pubblico di comunicazione per utenze residenziali.
Si sottolinea che le prestazioni telefoniche in discorso restano soggette all’aliquota Iva del 9% fino al 31 dicembre
1994 in quanto il comma 8 dell’art. 4 del decreto legge in
commento ha disposto la soppressione del n. 124) della
tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 solo
a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Le richiamate misure concernenti l’istituzione dell’aliquota
Iva del 12%, ora elevata al 13%, sono state adottate in
ossequio alle indicazioni contenute nelle disposizioni comunitarie, da ultimo nella direttiva sull’armonizzazione
della aliquote n. 92/77/Cee del 19 ottobre 1992. Trattasi
di beni e servizi che, non oltre il termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 1996, dovranno essere assoggettati ad aliquota ordinaria.
Si è ritenuto opportuno di iniziare un processo graduale
di avvicinamento all’aliquota ordinaria al fine di evitare
sensibili effetti inflattivi.
Per quanto concerne, in particolare, le operazioni effettuate nei confronti dello stato e degli altri soggetti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del ripetuto decreto n.
633 del 1972, si precisa che l’ultimo comma del successivo art. 16 dispone che le modifiche di aliquote non comportano rettifiche delle fatture che, anteriormente al pagamento dei relativi corrispettivi, siano state emesse, ai sensi dell’art. 21, e registrate secondo le modalità e nei termini indicati nel successivo art. 23, con conseguente versamento dell’imposta ai sensi dell’art. 27. Le rettifiche,
invece, debbono essere effettuate da parte dei soggetti che,
al fine di evitare i suddetti adempimenti anteriormente al
pagamento dei relativi corrispettivi, hanno annotato le
anzidette fatture nel registro delle fatture in sospeso.
ELENCO DEI BENI E SER
VIZI SOGGETTI ALL
’IV
A
SERVIZI
ALL’IV
’IVA
CON L
’ALIQ
UO
TA DEL 13%
L’ALIQ
’ALIQUO
UOT
A) Decreto legge 13/05/1991, n. 151, conv.
con mod. dalla legge 12/07/1991, n. 202
Cessioni e importazioni di beni
a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro
guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche e aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d. ex 03.03). Astici, ostriche e aragoste
preparati o conservati (v.d. ex 16.05);
b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione di cani o gatti, condizionate per la vendi-
ta al minuto (v.d. ex 23.07);
c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti;
altre piante o radici vive, comprese le talee e le marze
(v.d. 06.01 - 06.02);
d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi,
greggi, non pelati né spaccati, né altrimenti preparati;
saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
e) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura
o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili (v.d.
19.05);
f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente
Finanza & Fisco 2537
3/09/1994
CIRCOLARI
sgrossato (v.d. 44.03);
g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno
tropicale (v.d. ex 44.04);
h) sughero, materiale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d.
45.01);
i) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data
del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03,
65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957,
n. 757, e successive modificazioni;
l) calzature;
m) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d.
16.03). Salse, condimenti composti, preparazioni per zuppe, minestre, brodi, preparati (v.d. 21-04 - ex 21.05);
n) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati.
B - Decreto legge 30/08/1993, n. 331, conv.
con mod. dalla legge 29/10/1993, n. 427
B1. cessioni e importazioni di beni:
a) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
b) mosti di uve parzialmente fermentati anche
mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole; mosti
di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07
22.04 - ex 22.05);
c) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli
contenenti più del 22% in volume di alcole; vini liquorosi
e alcolizzati, vermouth e altri vini di uve fresche
aromatizzati con parti di piante e con sostanze aromatiche
con esclusione di quelli contenenti più del 22% in volume
di alcole (v.d ex 22.05 - ex 22.06);
d) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
e) panelli, sansa di olive e altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie, panelli e altri
residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d.
23.04);
f) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
g) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita
(v.d. ex 33.01);
h) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
i) pelli gregge, ancorché salate, degli animali della
specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01);
l) carboni fossili; comprese le mattonelle, gli ovoidi
e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d.
27.02); coke e semicoke di carbon fossile e lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 A e B); coke di petrolio (v.d.
27.14 B):
m) materiali audiovisivi e strumenti musicali per
uso didattico;
n. 30
n) materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
o) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal consiglio nazionale delle ricerche;
p) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della
legge 1/06/1939, n. 1089, e successive modificazioni;
q) materie prime e semilavorate per l’edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti
e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi
quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe, manufatti e prefabbricati in gesso cemento e laterocemento,
ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri
composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per
recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in
pvc, prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per
rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati,
quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermealizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bitumosi e bitumati,
quali conglomerati bituminosi;
r) bevande a base di vino, indicate nel decreto del
ministro dell’agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988,
n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e a essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole.
B2. prestazioni di servizi:
a) noleggi di film posti in essere nei confronti degli
esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all’art. 44 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni;
b) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a
titolo oneroso, svolta in forma professionistica di cui
all’art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
c) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli
atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
C - Decreto legge 30/12/1993, n. 557, conv.
con mod. dalla legge 26/02/1994, n. 133
Prestazioni di servizi
a) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni
di alimenti e bevande; servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici
e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio
radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali (9% fino al 31/12/1994).
Finanza & Fisco 2538