Definizione modalità tecniche e termini della comunicazione all

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Definizione modalità tecniche e termini della comunicazione all
Definizione modalità tecniche e termini della comunicazione
all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche ed i termini
relativi alle comunicazioni, da effettuare per l’anno 2012 e successivi all’Anagrafe
tributaria, delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010
(convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) e succ. modifiche
Il provvedimento precisa che per i soggetti passivi IVA costituiscono oggetto di
comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, i corrispettivi relativi:
a) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali
sussiste l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo
dell’operazione effettuata;
b) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non
sussiste l’obbligo di emissione dalla fattura, sempreché l’importo unitario
dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA;
c) alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli
articoli 22 (commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (agenzie di
viaggio) nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea,
ovvero dello spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal
territorio dello Stato, d’importo pari o superiore a 1.000 euro.
Viene, quindi, specificato che l’emissione della fattura in sostituzione di altro
idoneo documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale) comporta, comunque,
l’obbligo di comunicazione dell’operazione con le modalità proprie della fatturazione,
anche se d’importo inferiore alla soglia di 3.600 euro, al lordo IVA.
Particolare rilievo per i settori della vendita al dettaglio, delle prestazioni
alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi assume
la previsione che - relativamente agli anni 2012 e 2013 - consente di comunicare le
operazioni attive per le quali viene emessa fattura solo se d’importo unitaria pari o
superiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.
Talune operazioni sono oggettivamente escluse dall’obbligo di comunicazione.
Tra queste quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe
Tributaria, nonché le operazioni d’importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei
confronti di contribuenti non soggetti passivi di IVA, non documentate da fatture, il cui
pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Sono previste due modalità di effettuazione della comunicazione: in forma
analitica oppure in forma aggregata. L’opzione si esercita tramite il modello allegato al
provvedimento in trattazione ed è vincolante per l’intero contenuto della
comunicazione, anche nel caso di invio sostitutivo.
L’opzione per l’invio dei dati in forma aggregata non è tuttavia consentita per
talune categorie di operazioni, tra le quali vale menzionare gli acquisti di beni e di
prestazioni di servizi legati al turismo, in precedenza individuate alla lettera c).
Al punto 6, sono elencati gli elementi informativi da indicare nella
comunicazione analitica, sia:
- per quanto riguarda ciascuna cessione o prestazione resa o ricevuta relativamente
alla quale sussiste l’obbligo di emissione di fattura;
- in riferimento a ciascuna cessione o prestazione resa o ricevuta d’importo pari o
superiore a 3.600 euro, al lordo IVA, in ordine alla quale non sussiste l’obbligo di
emissione della fattura, nonchè alle operazioni in contante legate al turismo appena
citate.
Con riguardo alla prima delle due categorie di operazioni sopra elencate, si
ritiene utile sottolineare che i soggetti che, in luogo delle fatture emesse o ricevute
d’importo inferiore a 300 euro, annotano nei registri IVA il documento riepilogativo di
cui all’art. 6, commi 1 e 6, del DPR n. 695/1996, devono indicare nella comunicazione
analitica i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento,
ammontare complessivo imponibile delle operazioni e ammontare complessivo
dell’imposta.
Ai fini della comunicazione analitica degli elementi informativi richiesti occorre
far riferimento al momento della registrazione dell’operazione nei registri IVA o, in
mancanza, a quello di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’art. 6 del
DPR n. 633/1972.
Gli elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati relativamente
alle operazioni documentate da fattura, in riferimento a ciascuna controparte e
distintamente per le operazioni attive e passive, sono elencati al punto 7.
Nell’individuazione degli elementi da trasmettere occorre far riferimento alla data di
emissione o di ricezione del documento.
I termini per l’invio della comunicazione telematica sono stabiliti come
appresso:
- per le comunicazioni relative all’anno 2012, i soggetti che effettuano le liquidazioni
IVA mensilmente devono trasmettere la comunicazione entro il 12 novembre 2013,
mentre gli altri soggetti devono trasmetterla entro il 21 novembre 2013;
- per le comunicazioni relative all’anno 2013 e successivi, i soggetti che effettuano la
liquidazione mensile IVA devono trasmettere la detta comunicazione entro il 10
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre gli altri soggetti devono
trasmettere la comunicazione entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento.
La comunicazione va effettuata in conformità al modello allegato al provvedimento del
Direttore dell’Ag. delle Entrate, secondo le istruzioni e le modalità ivi indicate. Esso è
gratuitamente disponibile, in formato elettronico, sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.