Il nuovo elenco clienti e fornitori Chiarimenti
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Il nuovo elenco clienti e fornitori Chiarimenti
n° 40 del 04 novembre 2011 circolare n° 567 del 03 novembre 2011 referente BERENZI/mr Il nuovo elenco clienti e fornitori Chiarimenti Come noto il Decreto Legge incentivi (D.L 31 maggio 2010, n. 78) ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le cessioni e gli acquisti di beni, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto dell’ IVA). Tale importo è elevato a 3.600 euro (al lordo dell’IVA) per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione (ossia quelle generalmente documentate da scontrino o ricevuta fiscale). L’obbligo comunicativo che riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (c.d. operazioni B2B) che quelle effettuate nei confronti di acquirenti/committenti privati (c.d. operazioni B2C) decorre, in via generale, dal 2010. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che: per l’anno 2010, la comunicazione deve essere effettuata con esclusivo riferimento alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (non devono quindi essere comunicate le operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale) i cui corrispettivi sono pari o superiori a 25.000 euro; per l’anno 2011 sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino o ricevuta fiscale effettuate fino al 30 giugno 2011. Conseguentemente, l’obbligo di rilevazione delle operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale, decorre dalle operazioni effettuate dall’1 luglio 2011; la trasmissione telematica delle operazioni relative all’anno 2010, è prorogata al 31 dicembre 2011. Con lo stesso provvedimento sono state anche integralmente sostituite le specifiche tecniche di invio della comunicazione. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifici quesiti formulati da operatori professionali e associazioni di categoria, ha fornito utili chiarimenti concernenti la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000/3.600 euro. In particolare i chiarimenti più significativi riguardano i criteri per l’individuazione delle operazioni rilevanti e le modalità di trasmissione telematica dei dati. Si riporta di seguito una breve sintesi delle risposte più significative. pagina 512 Software di compilazione Per semplificare gli obblighi di comunicazione, l’Agenzia ha comunicato che metterà a disposizione gratuitamente, oltre al software di controllo già disponibile, anche il software per la compilazione della comunicazione. Contratti collegati Nel caso di contratti tra loro collegati la verifica del superamento della soglia (3.000/3.600 euro) deve essere effettuata sulla base dell’ammontare complessivo dei contratti e non con riferimento all’ammontare annuo (come invece previsto per i contratti periodici). In tale caso il contribuente dovrà comunicare l’importo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo del singolo contratto è inferiore alla soglia, indicando quale modalità di pagamento il codice “2 = importo frazionato” . A titolo di esempio due operazioni collegate di importo pari a 2.000 euro ciascuna, dovranno essere segnalate anche se effettuate in due anni solari diversi. Contratti collegati nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate Per i contratti stipulati dal consorzio con le imprese consorziate, devono essere comunicate le operazioni rese e ricevute, anche se inferiori alla soglia, nel caso in cui il valore del singolo contratto stipulato con il consorziato sia almeno pari a 3.000 euro. Al contrario, non rileva in alcun modo il valore dell’eventuale contratto originariamente stipulato dal consorzio con il committente. Contratti da cui derivano corrispettivi periodici Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, in linea di principio occorrerebbe compilare un’unica riga del tracciato record, indicando l’importo complessivo delle operazioni rese o ricevute, se i relativi corrispettivi dovuti in un anno solare sono almeno pari a 3.000 euro. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per rendere più agevole l’invio della comunicazione, il contribuente può comunicare ogni singola operazione compilando un autonomo record di dettaglio. Contribuenti minimi Per i contribuenti minimi, l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA viene meno quando, in corso d’anno, si verifica la fuoriuscita dal regime semplificato. L’obbligo di comunicare le operazioni effettuate a partire dalla data in cui vengono meno i requisiti scatta se si realizzano ricavi/compensi superiori a 45.000 euro (oltre il 50% rispetto al limite di legge dei 30.000 euro). Negli altri casi di fuoriuscita del regime l’adempimento comunicativo è dovuto a partire dall’anno successivo. Viene inoltre precisato che l’esonero dalla comunicazione per i contribuenti minimi non si estende ai fornitori o ai clienti di quest’ultimi. Pertanto il soggetto passivo IVA che riceve una fattura, che supera le soglie rilevanti, da un contribuente minimo è tenuto a comunicare tale operazione, anche se la stessa non genera analogo obbligo in capo al soggetto che ha emesso il documento. Lotto, giochi e corrispettivi delle farmacie Poiché sono operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere comunicati, se di importo pari o superiore a 3.000 euro: i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento; le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi; i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati; i corrispettivi delle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL. Data dell’operazione da indicare nella comunicazione La data dell’operazione da indicare nella comunicazione è normalmente la data di registrazione della relativa fattura. Tuttavia, il contribuente può scegliere di fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che può essere antecedente rispetto alla data di registrazione, come per esempio in presenza di fattura differita emessa entro il 15 gennaio 2012 per una fornitura di beni consegnati mediante DDT nel mese di dicembre 2011. In tale caso nell’elenco potrà essere indicato sia l’anno 2012 (data di registrazione) che l’anno 2011 (data di effettuazione dell’operazione). L’Agenzia precisa infatti che il software di controllo dei file che formano la comunicazione ammette date che siano dell’anno in corso o di quello immediatamente precedente. Fatturazione differita In caso di fatturazione differita riepilogativa di diverse operazioni effettuate con la medesima controparte, l’obbligo comunicativo scatta in base all’importo indicato nella fattura riepilogativa e non a quello relativo alle singole operazioni indicate nei singoli DDT o in altra documentazione sottostante alla fattura. In pratica il superamento del limite di 3.000 euro va verificato avendo riguardo alla fattura riepilogativa differita che deve essere considerata “come il documento che rappresenta l’operazione oggetto di comunicazione”. Operazioni esenti Gli istituti finanziari, come banche e assicurazioni, che si avvalgono dell’opzione per la dispensa degli adempimenti contabili sono tenuti alla comunicazione per le operazioni attive e passive esenti se di importo superiore alla soglia. Cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa Per le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, per le quali il cedente abbia emesso autofattura, anche riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nello stesso mese a favore di soggetti diversi, occorre indicare nel campo “codice fiscale della controparte” la partita IVA del cedente. Fatture cointestate In caso di fatture cointestate l’operazione deve essere comunicata distintamente per ogni cointestatario. Per verificare il superamento del limite di 3.000 euro occorre considerare l’importo totale della fattura. Nel caso in cui l’importo relativo al singolo cointestatario sia inferiore al predetto limite, nel campo dell’elenco intitolato “Modalità di pagamento” deve essere indicato: “Importo frazionato”. Fatture con sconto Le fatture che presentano sin dalle origini uno sconto condizionato vanno comunicate, se superiori alla soglia, per l’importo corrispondente alla somma incassata al netto dello sconto. Operazioni soggette al “reverse charge” Per le operazioni fatturate in regime di “reverse charge”, in relazione alle quali l’imposta non viene indicata in fattura perché assolta dal cessionario (es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati strumentali con l’opzione per l’imposta), il limite il cui superamento comporta l’obbligo di comunicazione è di 3.000 euro. Fatture riepilogative Nel caso di una fattura riepilogativa in cui siano documentate operazioni di natura diversa (es. cessioni di beni e prestazioni di sevizi) che determinano un valore superiore alla soglia, la fattura deve essere segnalata con riferimento all’importo complessivo, indicando quale tipologia di operazione quella prevalente. Operazioni poste in essere con i privati Nel caso di contratti collegati, contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici nonché prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi viene precisato che, ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti privati a decorrere dall’1 luglio 2011, per il superamento del limite di 3.600 euro vanno considerate solo le operazioni effettuate da tale data. Non assumono, quindi, rilevanza quelle effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, dal momento che il monitoraggio di tali operazioni decorre dal 1° luglio 2011. Inoltre viene precisato che le segnalazioni prive del codice fiscale del privato o di un codice fiscale formalmente non corretto bloccheranno l’invio del file. Note di variazione Con riferimento alle note di variazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: conformemente a quanto affermato in una precedente circolare, le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione emesse nello stesso anno solare, purché l’importo rettificato sia superiore alla soglia; i record di dettaglio 4 e 5 riguardano esclusivamente le note di variazione relative a operazioni già comunicate e non quelle effettuate nello stesso anno in cui viene emesso o ricevuto il documento rettificativo; il contribuente ha la facoltà di comunicare le operazioni al netto delle note di variazione emesse o ricevute dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della comunicazione; le note di variazione in diminuzione registrate in un anno successivo a quello della fattura originaria non devono essere comunicate nel caso in cui tale fattura non sia stata comunicata in quanto inferiore alla soglia comunicativa. devono invece essere indicate nell’elenco le variazioni in aumento relative a fatture di anni precedenti, non oggetto di comunicazione in quanto di importo inferiore a 3.000 euro, nel caso in cui per effetto di tali note di addebito l’operazione originaria diviene pari o superiore a 3.000 euro. A tale proposito l’Agenzia precisa che se a titolo di esempio nell’anno 2011 sia stata emessa fattura per un’operazione di 2.490 euro (+ IVA), (non riportata nell’elenco per il 2011 in quanto inferiore a 3.000 euro) e nell’anno 2012 venisse emessa nota di addebito, per la suddetta fattura, di 520 euro, nell’elenco per il 2012 andrebbe inserita la nota di addebito di 520 euro in quanto, a causa della stessa, l’operazione originaria supera la soglia di 3.000 euro. Spedizione internazionale di merci I servizi strettamente legati ad operazioni di importazione ed esportazione (ad esempio servizi di spedizione e il trasporto), devono essere comunicati se di importo superiore alla soglia di 3.000 euro. Tuttavia se tale limite viene superato per la presenza di operazioni escluse da IVA art. 15 (esempio dazi, diritti doganali), non sorge l’obbligo di segnalazione. Inoltre viene precisato che non devono essere, in ogni caso, comunicate le operazioni effettuate in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli INTRASTAT e i dati presenti nel sistema VIES. Passaggi interni di beni I passaggi interni di beni tra attività separate non devono essere oggetto di comunicazione. Ricevute fiscali emesse nei confronti di un soggetto passivo IVA L’operazione documentata da ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo IVA, (ad esempio ricevuta fiscale emessa da un albergo ad un’impresa) deve essere indicata nell’elenco, evidenziando separatamente imponibile ed IVA. A tal fine è necessario scorporare l’imposta dal totale del corrispettivo indicato nella ricevuta fiscale. Distinti saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini