Il nuovo elenco clienti e fornitori Chiarimenti

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Il nuovo elenco clienti e fornitori Chiarimenti
n° 40 del 04 novembre 2011
circolare n° 567 del 03 novembre 2011
referente BERENZI/mr
Il nuovo elenco clienti e fornitori
Chiarimenti
Come noto il Decreto Legge incentivi (D.L 31 maggio 2010, n. 78) ha introdotto l’obbligo di
comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento, le cessioni e gli acquisti di beni, nonché le prestazioni di
servizi rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto
dell’ IVA).
Tale importo è elevato a 3.600 euro (al lordo dell’IVA) per le operazioni non soggette
all’obbligo di fatturazione (ossia quelle generalmente documentate da scontrino o ricevuta
fiscale).
L’obbligo comunicativo che riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (c.d.
operazioni B2B) che quelle effettuate nei confronti di acquirenti/committenti privati (c.d.
operazioni B2C) decorre, in via generale, dal 2010.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:
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per l’anno 2010, la comunicazione deve essere effettuata con esclusivo riferimento alle
operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (non devono quindi essere comunicate le
operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale) i cui corrispettivi sono pari o
superiori a 25.000 euro;
per l’anno 2011 sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA
documentate da scontrino o ricevuta fiscale effettuate fino al 30 giugno 2011.
Conseguentemente, l’obbligo di rilevazione delle operazioni documentate da scontrino o
ricevuta fiscale, decorre dalle operazioni effettuate dall’1 luglio 2011;
la trasmissione telematica delle operazioni relative all’anno 2010, è prorogata al 31
dicembre 2011. Con lo stesso provvedimento sono state anche integralmente sostituite
le specifiche tecniche di invio della comunicazione.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifici quesiti formulati da operatori
professionali e associazioni di categoria, ha fornito utili chiarimenti concernenti la
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000/3.600
euro.
In particolare i chiarimenti più significativi riguardano i criteri per l’individuazione delle
operazioni rilevanti e le modalità di trasmissione telematica dei dati.
Si riporta di seguito una breve sintesi delle risposte più significative.
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Software di compilazione
Per semplificare gli obblighi di comunicazione, l’Agenzia ha comunicato che metterà a
disposizione gratuitamente, oltre al software di controllo già disponibile, anche il software
per la compilazione della comunicazione.
Contratti collegati
Nel caso di contratti tra loro collegati la verifica del superamento della soglia (3.000/3.600
euro) deve essere effettuata sulla base dell’ammontare complessivo dei contratti e non con
riferimento all’ammontare annuo (come invece previsto per i contratti periodici). In tale
caso il contribuente dovrà comunicare l’importo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di
riferimento, anche se il corrispettivo del singolo contratto è inferiore alla soglia, indicando
quale modalità di pagamento il codice “2 = importo frazionato” . A titolo di esempio due
operazioni collegate di importo pari a 2.000 euro ciascuna, dovranno essere segnalate
anche se effettuate in due anni solari diversi.
Contratti collegati nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate
Per i contratti stipulati dal consorzio con le imprese consorziate, devono essere
comunicate le operazioni rese e ricevute, anche se inferiori alla soglia, nel caso in cui il
valore del singolo contratto stipulato con il consorziato sia almeno pari a 3.000 euro. Al
contrario, non rileva in alcun modo il valore dell’eventuale contratto originariamente
stipulato dal consorzio con il committente.
Contratti da cui derivano corrispettivi periodici
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione e altri contratti da
cui derivano corrispettivi periodici, in linea di principio occorrerebbe compilare un’unica riga
del tracciato record, indicando l’importo complessivo delle operazioni rese o ricevute, se i
relativi corrispettivi dovuti in un anno solare sono almeno pari a 3.000 euro. A tale
proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per rendere più agevole l’invio della
comunicazione, il contribuente può comunicare ogni singola operazione compilando un
autonomo record di dettaglio.
Contribuenti minimi
Per i contribuenti minimi, l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA viene
meno quando, in corso d’anno, si verifica la fuoriuscita dal regime semplificato. L’obbligo di
comunicare le operazioni effettuate a partire dalla data in cui vengono meno i requisiti
scatta se si realizzano ricavi/compensi superiori a 45.000 euro (oltre il 50% rispetto al limite
di legge dei 30.000 euro). Negli altri casi di fuoriuscita del regime l’adempimento
comunicativo è dovuto a partire dall’anno successivo.
Viene inoltre precisato che l’esonero dalla comunicazione per i contribuenti minimi non si
estende ai fornitori o ai clienti di quest’ultimi. Pertanto il soggetto passivo IVA che riceve
una fattura, che supera le soglie rilevanti, da un contribuente minimo è tenuto a
comunicare tale operazione, anche se la stessa non genera analogo obbligo in capo al
soggetto che ha emesso il documento.
Lotto, giochi e corrispettivi delle farmacie
Poiché sono operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere comunicati, se di importo pari o
superiore a 3.000 euro:
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i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da
intrattenimento;
le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi;
i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati;
i corrispettivi delle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.
Data dell’operazione da indicare nella comunicazione
La data dell’operazione da indicare nella comunicazione è normalmente la data di
registrazione della relativa fattura.
Tuttavia, il contribuente può scegliere di fare riferimento alla data di effettuazione
dell’operazione che può essere antecedente rispetto alla data di registrazione, come per
esempio in presenza di fattura differita emessa entro il 15 gennaio 2012 per una fornitura di
beni consegnati mediante DDT nel mese di dicembre 2011.
In tale caso nell’elenco potrà essere indicato sia l’anno 2012 (data di registrazione) che
l’anno 2011 (data di effettuazione dell’operazione).
L’Agenzia precisa infatti che il software di controllo dei file che formano la comunicazione
ammette date che siano dell’anno in corso o di quello immediatamente precedente.
Fatturazione differita
In caso di fatturazione differita riepilogativa di diverse operazioni effettuate con la
medesima controparte, l’obbligo comunicativo scatta in base all’importo indicato nella
fattura riepilogativa e non a quello relativo alle singole operazioni indicate nei singoli DDT o
in altra documentazione sottostante alla fattura. In pratica il superamento del limite di 3.000
euro va verificato avendo riguardo alla fattura riepilogativa differita che deve essere
considerata “come il documento che rappresenta l’operazione oggetto di comunicazione”.
Operazioni esenti
Gli istituti finanziari, come banche e assicurazioni, che si avvalgono dell’opzione per la
dispensa degli adempimenti contabili sono tenuti alla comunicazione per le operazioni
attive e passive esenti se di importo superiore alla soglia.
Cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Per le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, per le quali il
cedente abbia emesso autofattura, anche riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nello
stesso mese a favore di soggetti diversi, occorre indicare nel campo “codice fiscale della
controparte” la partita IVA del cedente.
Fatture cointestate
In caso di fatture cointestate l’operazione deve essere comunicata distintamente per ogni
cointestatario. Per verificare il superamento del limite di 3.000 euro occorre considerare
l’importo totale della fattura. Nel caso in cui l’importo relativo al singolo cointestatario sia
inferiore al predetto limite, nel campo dell’elenco intitolato “Modalità di pagamento” deve
essere indicato: “Importo frazionato”.
Fatture con sconto
Le fatture che presentano sin dalle origini uno sconto condizionato vanno comunicate, se
superiori alla soglia, per l’importo corrispondente alla somma incassata al netto dello
sconto.
Operazioni soggette al “reverse charge”
Per le operazioni fatturate in regime di “reverse charge”, in relazione alle quali l’imposta non
viene indicata in fattura perché assolta dal cessionario (es. subappalto in edilizia, cessioni
di fabbricati strumentali con l’opzione per l’imposta), il limite il cui superamento comporta
l’obbligo di comunicazione è di 3.000 euro.
Fatture riepilogative
Nel caso di una fattura riepilogativa in cui siano documentate operazioni di natura diversa
(es. cessioni di beni e prestazioni di sevizi) che determinano un valore superiore alla soglia,
la fattura deve essere segnalata con riferimento all’importo complessivo, indicando quale
tipologia di operazione quella prevalente.
Operazioni poste in essere con i privati
Nel caso di contratti collegati, contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici nonché prestazioni unitarie che prevedono
acconti e saldi viene precisato che, ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate con
soggetti privati a decorrere dall’1 luglio 2011, per il superamento del limite di 3.600 euro
vanno considerate solo le operazioni effettuate da tale data. Non assumono, quindi,
rilevanza quelle effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, dal momento che il
monitoraggio di tali operazioni decorre dal 1° luglio 2011.
Inoltre viene precisato che le segnalazioni prive del codice fiscale del privato o di un codice
fiscale formalmente non corretto bloccheranno l’invio del file.
Note di variazione
Con riferimento alle note di variazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
ƒ conformemente a quanto affermato in una precedente circolare, le operazioni devono
essere comunicate al netto di eventuali note di variazione emesse nello stesso anno
solare, purché l’importo rettificato sia superiore alla soglia;
ƒ i record di dettaglio 4 e 5 riguardano esclusivamente le note di variazione relative a
operazioni già comunicate e non quelle effettuate nello stesso anno in cui viene emesso
o ricevuto il documento rettificativo;
ƒ il contribuente ha la facoltà di comunicare le operazioni al netto delle note di variazione
emesse o ricevute dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento
della comunicazione;
ƒ le note di variazione in diminuzione registrate in un anno successivo a quello della fattura
originaria non devono essere comunicate nel caso in cui tale fattura non sia stata
comunicata in quanto inferiore alla soglia comunicativa.
ƒ devono invece essere indicate nell’elenco le variazioni in aumento relative a fatture di
anni precedenti, non oggetto di comunicazione in quanto di importo inferiore a 3.000
euro, nel caso in cui per effetto di tali note di addebito l’operazione originaria diviene pari
o superiore a 3.000 euro. A tale proposito l’Agenzia precisa che se a titolo di esempio
nell’anno 2011 sia stata emessa fattura per un’operazione di 2.490 euro (+ IVA), (non
riportata nell’elenco per il 2011 in quanto inferiore a 3.000 euro) e nell’anno 2012 venisse
emessa nota di addebito, per la suddetta fattura, di 520 euro, nell’elenco per il 2012
andrebbe inserita la nota di addebito di 520 euro in quanto, a causa della stessa,
l’operazione originaria supera la soglia di 3.000 euro.
Spedizione internazionale di merci
I servizi strettamente legati ad operazioni di importazione ed esportazione (ad esempio
servizi di spedizione e il trasporto), devono essere comunicati se di importo superiore alla
soglia di 3.000 euro. Tuttavia se tale limite viene superato per la presenza di operazioni
escluse da IVA art. 15 (esempio dazi, diritti doganali), non sorge l’obbligo di segnalazione.
Inoltre viene precisato che non devono essere, in ogni caso, comunicate le operazioni
effettuate in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli INTRASTAT e i dati
presenti nel sistema VIES.
Passaggi interni di beni
I passaggi interni di beni tra attività separate non devono essere oggetto di comunicazione.
Ricevute fiscali emesse nei confronti di un soggetto passivo IVA
L’operazione documentata da ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo IVA, (ad
esempio ricevuta fiscale emessa da un albergo ad un’impresa) deve essere indicata
nell’elenco, evidenziando separatamente imponibile ed IVA. A tal fine è necessario
scorporare l’imposta dal totale del corrispettivo indicato nella ricevuta fiscale.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini