La certificazione biologica 2

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La certificazione biologica 2
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Dott. Roberto Cavallerano
Responsabile Bioagricert
Lombardia
www.bioagricert.org
Strumenti di valorizzazione dei prodotti alimentari
I sistemi di certificazione
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Certificazione = dichiarazione
Certificazione determina garanzia
Certificazione comporta valorizzazione
Nell’accezione più ampia del termine
(finanziamenti, apprezzamento economico, competitività di
mercato o istituzionale, posizionamento di mercato, ecc.)
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QUALITA’
Qualità è una convenzione basata su una interpretazione
del concetto
Non esiste una definizione corretta di qualità ma una
interpretazione coerente con le aspettative
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CERTIFICAZIONE
Dichiarazione che, con ragionevole attendibilità, un
determinato oggetto è conforme ad un sistema di regole
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Classificazione
La certificazione è definita da
Un soggetto dichiarante
Un oggetto
Un sistema di regole
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Certificazioni in base al
Soggetto dichiarante
di parte prima
dichiarazione emessa dal soggetto che effettua la produzione
di parte seconda
dichiarazione emessa da un soggetto che rappresenta la produzione
di parte terza
dichiarazione emessa da un soggetto non coinvolto nella produzione
di parte quarta
dichiarazione emessa da un soggetto non coinvolto nel sistema azienda
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Certificazioni di parte terza
Il soggetto dichiarante
 risponde ad uno standard gestionale, decisionale ed
operativo (ISO 45011 e ISO 45012)
deve operare secondo criteri di indipendenza, competenza
ed imparzialità
Ha la responsabilità di garantire la coerenza tra
dichiarazione ed espressione della qualità
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In base all’oggetto di certificazione
Sistema
è certificata la capacità dell’azienda a perseguire il miglioramento
delle prestazioni per quanto attiene alcuni aspetti, di natura:





organizzativo/gestionale (ISO 9001:2000)
ambientale (ISO 14001, EMAS)
etica (SA 8000)
sicurezza alimentare (ISO 22000:2005)
Sicurezza sui luoghi di lavoro (Ohsas18001)
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In base all’oggetto di certificazione
Prodotto
interessa un singolo prodotto (o categoria), per il quale l’azienda è in
grado di assicurare, nel tempo, determinati requisiti.
I requisiti possono essere certificati solo se:
 superano il livello minimo previsto dalla legge,
 sono verificabili e misurabili (oggettivi),
 sono qualificanti il prodotto (per competitività, prezzo
o altro parametro);
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In base all’oggetto di certificazione
Tracciabilità
Si certifica la capacità dell’azienda a ricostruire il
percorso del prodotto, sia per quanto attiene gli
interventi che lo hanno interessato, sia le materie che ne
sono entrate a farne parte.
Anche in questo caso, la certificazione è possibile solo a fronte di un
superamento di quanto stabilito per legge sulla tracciabilità degli
alimenti.
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Per il Sistema di regole
abbiamo certificazione basate su
Sistemi di regole tecniche (norme volontarie)
Certificazioni scelte in totale libertà dall’azienda.
Sono basate su norme emanate da enti riconosciuti a livello nazionale (UNI),
comunitario (CEN) o mondiale (ISO). Nella certificazione di tipo volontario
l’azienda esprime la tendenza alla ricerca di un miglioramento di determinati
aspetti superando quanto richiesto dalla legge
Sistemi di regole legislative ,
di tipo
1. Obbligatorio
2. Facoltativo
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Sistemi di regole legislative , di tipo
1. Obbligatorio, in questo caso la dichiarazione di conformità è emessa da
una istituzione pubblica ed è vincolante per poter procedere alla lavorazione
e alla immissione in commercio. In questa tipologia ricade il nulla osta
sanitario per la lavorazione di prodotti di origine animale.
2. Facoltativo, si tratta di certificazioni in cui l’azienda ha alcuni gradi di
libertà. Il principale dei quali è rappresentato dalla scelta di aderire o meno al
sistema. Una volta aderito, le regole sono imposte da leggi di varia
emanazione. E’ il caso dei segni di qualità legale (DOP, IGP, STG,
Agricoltura Biologica). Possono essere apposti solo quando è verificato il
rispetto delle condizioni imposte dai relativi disciplinari.
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AGRICOLTURA BIOLOGICA PRINCIPI NORMATIVI DI BASE
Base legislativa: Reg. 834/07 e 889/08
e DM nazionali (18354 del 27/11/2009 e altri, oltre che circolari
attuative e note ministeriali)
E’ una certificazione di parte terza
E’ una certificazione di prodotto (mediante validazione del
processo)
E’ una certificazione di filiera
E’ una certificazione regolamentata
Campo di applicazione
• Art. 1 paragrafo due
•
•
•
•
•
Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa
l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul
mercato:
a)
prodotti agricoli vivi o non trasformati;
b)
prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c)
mangimi;
d)
materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti
parte della produzione biologica.
Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come
mangimi.
Campo di applicazione
• Art. 1 paragrafo tre
•
Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in
qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai
prodotti di cui al paragrafo 2.
•
Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente
regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di
queste, norme private, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da
operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla
normativa comunitaria.
Campo di applicazione
• Art. 1 paragrafo quattro
•
Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o
nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel
presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la
preparazione, la commercializzazione, l’etichettatura e il controllo, compresa la
normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.
•
Si legga: fatto salvo il rispetto dei Requisiti Cogenti
Adesione al sistema di controllo
• Art. 28
Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici, gli operatori che
producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo
prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti
sul mercato:
• notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato
membro in cui l’attività stessa è esercitata;
• assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui
all’articolo 27.
PRINCIPI DI BASE
L’Agricoltura Biologica sviluppa l’approccio sistemico all’azienda agricola,
vista come un organismo dove i vari apparati (suolo, colture, ciclo della
sostanza organica, allevamenti, ambiente naturale, flora e fauna) sono
funzionalmente legati ed interagenti.
Principali Obiettivi dell’Agricoltura biologica:
 produrre cibo di alta qualità nutrizionale in quantità sufficiente;
 lavorare con i sistemi naturali piuttosto che cercare di dominarli;
 mantenere e migliorare i cicli biologici all'interno del sistema agricolo
aziendale, coinvolgendo i microrganismi, la flora e la fauna del suolo, gli animali
e le piante;
 mantenere e sviluppare la fertilità biologica dei suoli a lungo termine;
 usare quanto più possibile risorse rinnovabili in sistemi agricoli organizzati a
livello locale;
 lavorare per quanto è possibile in un "sistema chiuso";
 dare ad ogni animale allevato condizioni di vita che gli permettano di esprimere
tutti gli aspetti del loro comportamento innato;
Principali Obiettivi dell’Agricoltura biologica:
 evitare ogni forma di inquinamento che possa derivare dalla attività di produzione;
 mantenere la diversità genetica del sistema agricolo e dell'ambiente circostante
compresa la protezione delle piante e dell'habitat naturale;
 assicurare ai produttori agricoli un sufficiente reddito e soddisfazione dal loro lavoro,
in un ambiente sano;
 considerare il vasto impatto ecologico e sociale dei sistemi agricoli;
Principali obiettivi dell’Agricoltura biologica
 in ogni fase dell'agricoltura biologica è vietato l'impiego di organismi
manipolati geneticamente (DNA modificato con tecniche di ingegneria
genetica) e/o prodotti derivati da tali organismi;
 garantire a tutti coloro che sono coinvolti nella produzione e nella
trasformazione, adeguate gratificazioni e soddisfazioni dal proprio lavoro,
compreso un ambiente di lavoro sicuro;
 progredire verso la formazione di un'intera catena di produzione,
trasformazione e di distribuzione che sia allo stesso tempo socialmente equa
ed ecologicamente responsabile.
TECNICHE COLTURALI
Irrigazione
Le tecniche colturali devono essere finalizzate a limitare, il più possibile, l’uso dell’acqua.
L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per
i terreni e le colture, evitando il crearsi di fenomeni di ruscellamento o ristagni. L'acqua
utilizzata deve essere conforme alle norme vigenti nazionali e locali.
Pacciamatura
Quando la tecnica colturale richiede la pacciamatura del terreno, è raccomandato
l'impiego di materiali organici (paglia, trucioli, ecc.) non trattati chimicamente. Nel caso in
cui vengono impiegati i film plastici, devono essere riciclati.
Avvicendamenti e rotazioni
Nel piano di rotazione aziendale, vanno sistematicamente inserite
colture miglioratrici quali: leguminose annuali o poliennali; colture da
sovescio, colture sarchiate e a radice profonda. Quando è possibile
bisogna effettuare consociazioni con leguminose. E' proibita la mono
successione ad esclusione delle colture pluriennali miglioratrici.
Art. 3 Decreto Mipaf 18354.
In caso di colture seminative, orticole non specializzate e
specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la
medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo
l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei
quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.
Avvicendamenti e rotazioni
La rotazione va argomentata nella relazione tecnica (Art. 63 Reg.
(CE) 889/2008)
La coltura da sovescio deve avere una durata minima di 70 giorni
Casi particolari o dubbi vanno sottoposti a parere dell’OdC
Avvicendamenti e rotazioni
è consentito il ritorno sullo stesso terreno della medesima coltura di leguminosa anche
dopo lo svolgimento di un solo ciclo colturale con altra specie, purché siano rispettate
le seguenti condizioni:
a. le colture che succedono alla leguminosa in parola siano coltivate quali colture
principali, quindi non in coltivazione intercalare;
b. nell’arco dell’intero avvicendamento colturale poliennale, oltre il 50 % della SAU
degli appezzamenti interessati deve essere dedicata alla coltivazione di leguminose;
c. tali appezzamenti devono ricadere in aree “svantaggiate, collinari o di
montagna” per come classificate dalle competenti autorità regionali (zone definite per
applicazione PSR);
d. il complesso della rotazione poliennale deve prevedere la coltivazione di almeno tre
specie vegetali differenti.
Avvicendamenti e rotazioni
Inoltre, si precisa che, in conformità all’art. 3 del DM n 18354, la fase di coltivazione
successiva allo sfalcio di un erbaio misto autunno-vernino, può essere dedicata a
sovescio e pertanto considerata alla stregua di un ulteriore ciclo colturale (erbaio +
sovescio) a condizione che:
a. dall’ultimo sfalcio all’interramento della coltura intercorrano almeno 70 giorni;
b. la miscela di sementi che costituisce l’erbaio deve includere almeno tre diverse
specie ed essere composta da almeno il 50% in peso di leguminose.
Avvicendamenti e rotazioni
In deroga:
- i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale,
triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro
stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due
cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da
sovescio;
- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due
cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura
da sovescio;
- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre
cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da
radice/tubero oppure una coltura da sovescio.
- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata
massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da
radice/tubero oppure da un sovescio.
Controllo delle infestanti
Si raccomanda il controllo delle malerbe con metodi colturali quali pacciamature,
lavorazioni meccaniche e manuali, inerbimento controllato. È consigliata l’adozione di
pratiche quali le false semine.
Per evitare l’eccessiva specializzazione delle infestanti, le rotazioni dovranno
prevedere il più possibile l’alternanza di colture con diverso ciclo di crescita.
Nel caso si rendessero necessari interventi di diserbo, gli unici consentiti sono il
pirodiserbo, il metodo biodinamico. E' proibito l'uso di erbicidi chimici di sintesi.
Disinfezione e disinfestazione del terreno
Per il contenimento della microflora e microfauna indesiderate del terreno (funghi e
nematodi), è consigliata la coltivazione di specie che abbiano effetti inibenti sul loro
sviluppo, quali ad esempio le crucifere.
E' vietata la disinfezione e disinfestazione del terreno con metodi chimici.
Lavorazione del terreno
Le lavorazioni del suolo devono avere come obbiettivo il ripristino della sua struttura,
senza comprometterne la fertilità. Vanno pertanto evitate lavorazioni profonde con
rivoltamento del terreno (arature oltre i 30 cm) che potrebbero causare un eccessivo
interramento della sostanza organica superficiale. Quando è necessario le lavorazioni
profonde devono essere verticali (ripuntatura).
Sono da evitare le lavorazioni su terreno bagnato, ed è sconsigliato l’uso di macchinari
ed attrezzi che potrebbero provocare costipamenti.
Fertilità del suolo e concimazione
Le pratiche per il miglioramento della fertilità sono indirizzate al suolo prima che alle
piante e devono avere l’obbiettivo di mantenere ed incrementare l’attività biologica ed il
contenuto di humus. Pertanto è opportuno prevedere pratiche che prendano in
considerazione:
1) la coltivazione di leguminose e colture miglioratrici, piante sarchiate ed a
radice profonda, inserite nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;
2) una adeguata successione delle colture;
3) la coltivazione di piante da sovescio;
4) l’incorporazione nel terreno di materiale organico compostato in cumulo od
in superficie, di deiezioni animali, preferibilmente prodotte in aziende che applicano i
metodi dell’agricoltura biologica, o comunque da altri allevamenti estensivi il cui sistema
di conduzione non comporti rischi di residui di antibiotici, metalli pesanti, ecc.
Le pratiche colturali (aratura, irrigazione, rotazioni, ecc.) devono essere finalizzate al
mantenimento e/o incremento del contenuto di humus. Si sconsiglia la distruzione
(bruciatura) dei residui culturali.
FERTILIZZANTI MINERALI, AMMENDANTI E CORRETTIVI
L'integrazione con altri concimi organici o minerali naturali, è consentita
unicamente qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o le
fertilizzazioni del terreno non possano essere ottenuti con i mezzi sopra
indicati.
PROPAGAZIONE E SEMINA
Le colture e le varietà in rotazione devono essere scelte considerando i fattori ambientali
e pedologici, dando la preferenza a varietà autoctone o geneticamente resistenti a
malattie e fisiopatie. Tutti i materiali di propagazione, riproduzione, semina, devono
essere stati ottenuti senza il ricorso a tecniche di ingegneria genetica (OGM free).
Materiali di propagazione
I semi o altro materiale di propagazione (marze, bulbi, tuberi, ecc.), nonché le giovani
piante, devono essere stati ottenuti applicando i metodi dell’agricoltura biologica e
pertanto devono essere certificati. Ad eccezione delle piantine orticole da trapianto, che
devono assolutamente essere certificate biologiche, il materiale di propagazione è in
regime di deroga[1].
[1] Per l’acquisto del materiale di riproduzione si deve far riferimento al mercato
nazionale, la richiesta di deroga va fatta all’Ente Nazionale Sementi Elette di Milano
CURE FITOSANITARIE
Interventi preventivi “indiretti”
La nutrizione delle piante e la gestione agronomica dell’azienda, sono i primi interventi di
difesa fitosanitaria. La gestione oculata di questi limitano le popolazioni di parassiti e la
loro dannosità. Devono quindi essere applicati i seguenti metodi di difesa indiretta
preventiva:
1) difesa agronomica, con rotazioni appropriate, fertilizzazione equilibrata, inerbimenti,
irrigazione ridotta, appropriate lavorazioni del suolo e tecniche di potatura adeguate;
2) difesa genetica, con scelta di specie e varietà resistenti (è vietato l’impiego di
materiale OGM);
3) controllo biologico naturale favorendo le condizioni idonee alla riproduzione e
diffusione dei limitatori naturali, con siepi, posti per nidificare e diffusione di predatori e
parassiti.
Interventi diretti
Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale
da compromettere il risultato economico della coltura. Sono vietati tutti gli antiparassitari
ed i fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con prodotti ammessi. Per i
trattamenti devono essere usate irroratrici dedicate alla produzione biologica, o in
alternativa dovranno essere opportunamente pulite e lavate, per evitare il rischio di
inquinamenti. E’ escluso l’uso di sinergizzanti di sintesi.
Prodotti fitosanitari ammessi
Sono utilizzabili in agricoltura biologica solo i prodotti riportati in un elenco
allegato al Reg. CE 889/08.
L’uso è ammesso soltanto in conformità alle disposizioni specifiche della
normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato in cui il prodotto è
utilizzato.
Conversione e certificazione delle produzioni
La conversione è un periodo che contraddistingue i primi anni in cui un’azienda adotta le
tecniche previste nella presente normativa sull’agricoltura biologica.
Una volta notificati i terreni, il sistema produttivo biologico deve essere continuativo, è
vietato il passaggio alterno fra biologico e convenzionale degli appezzamenti.
Durata della conversione e certificazione delle produzioni
Il periodo di conversione è di almeno due anni prima della semina per le colture erbacee
o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto.
La data iniziale per il computo di tale periodo è quella di notifica o della visita di fattibilità
se questa è precedente alla notifica.
Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma in ogni caso non prima di 12
mesi dalla data iniziale, l’azienda può accedere alla certificazione, ma le produzioni
saranno certificate come in conversione all’agricoltura biologica.
STOCCAGGIO E TRASPORTO DELLE PRODUZIONI
Tutti i prodotti biologici aziendali, in particolare nelle aziende miste (con produzioni
biologiche e convenzionali), devono essere gestiti in modo che sia sempre possibile
la corretta e univoca identificazione dei prodotti stessi.
Stoccaggio
Durante lo stoccaggio delle materie prime, deve essere sempre garantita
l’identificazione dei lotti/partite e la separazione da prodotti non biologici, compresi
quelli in conversione all'agricoltura biologica.
Durante lo stoccaggio devono essere applicate le seguenti misure precauzionali:
1) i prodotti biologici devono essere immagazzinati separatamente, fatta eccezione
per i prodotti confezionati ed etichettati in cui è sufficiente delimitare, all'interno dello
stesso magazzino, aree ben identificate per i prodotti biologici;
2) non è ammesso l'uso promiscuo dei magazzini e di silos per lo stoccaggio di
prodotti alla rinfusa (es. cereali, liquidi quali olio e vino, ecc.);
3) prima di iniziare lo stoccaggio di prodotti alla rinfusa gli elevatori, le
conduttore, i magazzini, i silos, ecc. devono essere vuoti e privi di residui
di prodotti non biologici e puliti con metodi appropriati al prodotto;
4) negli ambienti e strutture utilizzate per lo stoccaggio di prodotti biologici,
quando è stoccato il prodotto, non è possibile effettuare trattamenti con
prodotti antiparassitari non ammessi;
5) lo stoccaggio deve essere condotto in modo da prevenire lo sviluppo di
microrganismi e infestanti ed essere adeguato al tipo di prodotto.
Oltre allo stoccaggio a temperatura ambiente sono ammesse le seguenti
tecniche di condizionamento:
-) refrigerazione, congelamento e surgelazione;
-) controllo dell’umidità;
-) atmosfera controllata con argon, anidride carbonica, ossigeno e
azoto;
Trasporto
I prodotti biologici possono essere trasportati in altre unità, comprese i grossisti e
i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il
contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i
sigilli e a condizione che sia apposta un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni
eventualmente previste dalla legge, indichi:
1) il nome e l'indirizzo dell’Operatore responsabile,
2) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione
biologico,
3) il nome o il numero di codice dell’organismo di controllo da cui dipende
l’Operatore
4) l’identificazione della partita attraverso un sistema di codifica
Le informazioni di cui sopra possono figurare anche in un documento di
transazione che inequivocabilmente corrisponde all’imballaggio, al
contenitore o al mezzo di trasporto.
Durante il trasporto deve essere assicurato che il prodotto biologico non
sia mescolato o confuso al prodotto convenzionale od in conversione. Il
trasporto deve essere condotto in modo da prevenire la contaminazione
del prodotto bio con prodotti diversi, pertanto quando i prodotti non sono
confezionati, bisogna richiedere la certificazione di lavaggio del mezzo
di trasporto (es. vino, latte, cereali, ecc.).
Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:
1) Il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un altro Operatore,
entrambi assoggettati al regime di controllo;
2) I prodotti siano muniti di un documento di transazione indicante le
informazioni di cui sopra;
3) L’organismo o l’autorità di controllo dell’Operatore speditore e
dell’Operatore destinatario siano stati informati di tali operazioni di trasporto
e abbiano dato il loro consenso.
Tale accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto.
La documentazione di sistema ed i requisiti – Area prodotti V.
Notifica produzioni vegetali: terreni di nuovo inserimento devono
essere notificati entro 30 giorni
PAP (Piano annuale di produzione): entro il 31 Gennaio di ogni anno
occorre trasmettere il piano annuale di produzione (PAP), in cui si dichiara le
produzioni che si andranno a realizzare. Il PAP può essere variato per
qualsiasi esigenza. Deve essere inviato, in caso di variazione, entro
massimo 15 gg dalla data dell’evento
Relazione Tecnica (art. 63 Reg. CE 889/2008)
Notifica informatizzata
DM 2049/2012
Notifica di variazione (allegato III)
L’operatore presenta notifica di variazione quando intervengono modifiche
rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata.
Si elencano le modifiche che determinano l’obbligo di notifica di variazione:
a) aumento o diminuzione del numero di attività;
b) aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di
produzione);
c) aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione);
d) cambio dell’ODC di riferimento.
Notifica
La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o giuridica
che ha presentato la notifica, non comporta una variazione di
notifica ma una nuova notifica del nuovo soggetto.
E’ necessario presentare la notifica di variazione esclusivamente
per le modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle
superfici catastali e su quelle condotte.
Piano Produzione – Documento giustificativo – Certificato di
conformità informatizzato
DM 1832/2012
La documentazione di sistema ed i requisiti – Area
prodotti vegetali
Registrazioni: Fatture e documenti fiscali devono essere riportati su
apposito registro. In allegato al registro occorre mantenere:
Copia fatture acquisto
Copia fatture vendita
Campione cartellini sementi, mangimi o concimi
Deroghe sementi
La documentazione di sistema ed i requisiti – Area
prodotti vegetali
Materiale di propagazione l’azienda può utilizzare semente,
biologica certificata (la certificazione è riportata sulla confezione o su un
cartellino apposto);
autoprodotta;
convenzionale (in deroga). Possono essere derogati i seguenti materiali, sementi, astoni,
barbatelle, tuberi, bulbi e piantine ortive destinate a porta-seme
Non è possibile deroga sui piantine orticole destinate alla produzione (necessita la certificazione biologica del materiale di
propagazione). Nel caso di acquisto di materiali convenzionali l’azienda deve:
inviare un fax all’ENSE richiedendo deroga per la varietà che intende acquistare;
in caso di tacito consenso, entro 30 gg, si può seminare/impiantare (10 gg per le sementi ortive ed il
materiale di moltiplicazione vegetativo);
La semente deve avere dichiarazione di materiale OGM FREE e va mantenuta copia del cartellino per
dimostrare che si tratta di materiale non trattato con prodotti chimici (semente NT)
La documentazione di sistema ed i requisiti – Area
prodotti vegetali
Colture parallele: il medesimo soggetto giuridico non può coltivare varietà non
perfettamente distinguibili sia in biologico che in convenzionale
Rotazione: La rotazione deve mirare ad accrescere la fertilità del suolo con inserimento di
leguminose. In linea generale, la stessa specie non può succedere a se stessa
Fertilizzazione: possono essere utilizzati solo concimi autorizzati in agricoltura biologica.
Difesa: sono ammessi solo prodotti autorizzati per l’agricoltura biologica (es. rame, zolfo,
piretro, ecc.). E’ da ricordare che i prodotti devono essere registrati per la coltura e per
l’avversità.
Lotta erbe infestanti: sono ammessi solo interventi di tipo meccanico.
Confini e ambiente: le colture di confine non devono rappresentare un rischio i
contaminazione. In caso di rischio occorre prevedere delle protezioni o fasce di rispetto
non oggetto di coltivazione
La documentazione di sistema ed i requisiti – Area
prodotti vegetali
Magazzini: I magazzini devono ospitare solo,
mezzi tecnici consentiti per l’agricoltura biologica (sementi,
fitofarmaci, concimi, mangimi);
produzioni biologiche (aziendali o meno).
E’ derogabile la gestione in caso di azienda mista (bio e
convenzionale). In questo caso i mezzi tecnici (bio e non)
devono essere separati e perfettamente distinguibili.