La certificazione biologica 2
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La certificazione biologica 2
AGRICOLTURA BIOLOGICA Dott. Roberto Cavallerano Responsabile Bioagricert Lombardia www.bioagricert.org Strumenti di valorizzazione dei prodotti alimentari I sistemi di certificazione 2 Certificazione = dichiarazione Certificazione determina garanzia Certificazione comporta valorizzazione Nell’accezione più ampia del termine (finanziamenti, apprezzamento economico, competitività di mercato o istituzionale, posizionamento di mercato, ecc.) 3 QUALITA’ Qualità è una convenzione basata su una interpretazione del concetto Non esiste una definizione corretta di qualità ma una interpretazione coerente con le aspettative 4 CERTIFICAZIONE Dichiarazione che, con ragionevole attendibilità, un determinato oggetto è conforme ad un sistema di regole 5 Classificazione La certificazione è definita da Un soggetto dichiarante Un oggetto Un sistema di regole 6 Certificazioni in base al Soggetto dichiarante di parte prima dichiarazione emessa dal soggetto che effettua la produzione di parte seconda dichiarazione emessa da un soggetto che rappresenta la produzione di parte terza dichiarazione emessa da un soggetto non coinvolto nella produzione di parte quarta dichiarazione emessa da un soggetto non coinvolto nel sistema azienda 7 Certificazioni di parte terza Il soggetto dichiarante risponde ad uno standard gestionale, decisionale ed operativo (ISO 45011 e ISO 45012) deve operare secondo criteri di indipendenza, competenza ed imparzialità Ha la responsabilità di garantire la coerenza tra dichiarazione ed espressione della qualità 8 In base all’oggetto di certificazione Sistema è certificata la capacità dell’azienda a perseguire il miglioramento delle prestazioni per quanto attiene alcuni aspetti, di natura: organizzativo/gestionale (ISO 9001:2000) ambientale (ISO 14001, EMAS) etica (SA 8000) sicurezza alimentare (ISO 22000:2005) Sicurezza sui luoghi di lavoro (Ohsas18001) 9 In base all’oggetto di certificazione Prodotto interessa un singolo prodotto (o categoria), per il quale l’azienda è in grado di assicurare, nel tempo, determinati requisiti. I requisiti possono essere certificati solo se: superano il livello minimo previsto dalla legge, sono verificabili e misurabili (oggettivi), sono qualificanti il prodotto (per competitività, prezzo o altro parametro); 10 In base all’oggetto di certificazione Tracciabilità Si certifica la capacità dell’azienda a ricostruire il percorso del prodotto, sia per quanto attiene gli interventi che lo hanno interessato, sia le materie che ne sono entrate a farne parte. Anche in questo caso, la certificazione è possibile solo a fronte di un superamento di quanto stabilito per legge sulla tracciabilità degli alimenti. 11 Per il Sistema di regole abbiamo certificazione basate su Sistemi di regole tecniche (norme volontarie) Certificazioni scelte in totale libertà dall’azienda. Sono basate su norme emanate da enti riconosciuti a livello nazionale (UNI), comunitario (CEN) o mondiale (ISO). Nella certificazione di tipo volontario l’azienda esprime la tendenza alla ricerca di un miglioramento di determinati aspetti superando quanto richiesto dalla legge Sistemi di regole legislative , di tipo 1. Obbligatorio 2. Facoltativo 12 Sistemi di regole legislative , di tipo 1. Obbligatorio, in questo caso la dichiarazione di conformità è emessa da una istituzione pubblica ed è vincolante per poter procedere alla lavorazione e alla immissione in commercio. In questa tipologia ricade il nulla osta sanitario per la lavorazione di prodotti di origine animale. 2. Facoltativo, si tratta di certificazioni in cui l’azienda ha alcuni gradi di libertà. Il principale dei quali è rappresentato dalla scelta di aderire o meno al sistema. Una volta aderito, le regole sono imposte da leggi di varia emanazione. E’ il caso dei segni di qualità legale (DOP, IGP, STG, Agricoltura Biologica). Possono essere apposti solo quando è verificato il rispetto delle condizioni imposte dai relativi disciplinari. 13 AGRICOLTURA BIOLOGICA PRINCIPI NORMATIVI DI BASE Base legislativa: Reg. 834/07 e 889/08 e DM nazionali (18354 del 27/11/2009 e altri, oltre che circolari attuative e note ministeriali) E’ una certificazione di parte terza E’ una certificazione di prodotto (mediante validazione del processo) E’ una certificazione di filiera E’ una certificazione regolamentata Campo di applicazione • Art. 1 paragrafo due • • • • • Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati; b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi; d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica. Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. Campo di applicazione • Art. 1 paragrafo tre • Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2. • Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria. Campo di applicazione • Art. 1 paragrafo quattro • Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l’etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali. • Si legga: fatto salvo il rispetto dei Requisiti Cogenti Adesione al sistema di controllo • Art. 28 Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato: • notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; • assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27. PRINCIPI DI BASE L’Agricoltura Biologica sviluppa l’approccio sistemico all’azienda agricola, vista come un organismo dove i vari apparati (suolo, colture, ciclo della sostanza organica, allevamenti, ambiente naturale, flora e fauna) sono funzionalmente legati ed interagenti. Principali Obiettivi dell’Agricoltura biologica: produrre cibo di alta qualità nutrizionale in quantità sufficiente; lavorare con i sistemi naturali piuttosto che cercare di dominarli; mantenere e migliorare i cicli biologici all'interno del sistema agricolo aziendale, coinvolgendo i microrganismi, la flora e la fauna del suolo, gli animali e le piante; mantenere e sviluppare la fertilità biologica dei suoli a lungo termine; usare quanto più possibile risorse rinnovabili in sistemi agricoli organizzati a livello locale; lavorare per quanto è possibile in un "sistema chiuso"; dare ad ogni animale allevato condizioni di vita che gli permettano di esprimere tutti gli aspetti del loro comportamento innato; Principali Obiettivi dell’Agricoltura biologica: evitare ogni forma di inquinamento che possa derivare dalla attività di produzione; mantenere la diversità genetica del sistema agricolo e dell'ambiente circostante compresa la protezione delle piante e dell'habitat naturale; assicurare ai produttori agricoli un sufficiente reddito e soddisfazione dal loro lavoro, in un ambiente sano; considerare il vasto impatto ecologico e sociale dei sistemi agricoli; Principali obiettivi dell’Agricoltura biologica in ogni fase dell'agricoltura biologica è vietato l'impiego di organismi manipolati geneticamente (DNA modificato con tecniche di ingegneria genetica) e/o prodotti derivati da tali organismi; garantire a tutti coloro che sono coinvolti nella produzione e nella trasformazione, adeguate gratificazioni e soddisfazioni dal proprio lavoro, compreso un ambiente di lavoro sicuro; progredire verso la formazione di un'intera catena di produzione, trasformazione e di distribuzione che sia allo stesso tempo socialmente equa ed ecologicamente responsabile. TECNICHE COLTURALI Irrigazione Le tecniche colturali devono essere finalizzate a limitare, il più possibile, l’uso dell’acqua. L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture, evitando il crearsi di fenomeni di ruscellamento o ristagni. L'acqua utilizzata deve essere conforme alle norme vigenti nazionali e locali. Pacciamatura Quando la tecnica colturale richiede la pacciamatura del terreno, è raccomandato l'impiego di materiali organici (paglia, trucioli, ecc.) non trattati chimicamente. Nel caso in cui vengono impiegati i film plastici, devono essere riciclati. Avvicendamenti e rotazioni Nel piano di rotazione aziendale, vanno sistematicamente inserite colture miglioratrici quali: leguminose annuali o poliennali; colture da sovescio, colture sarchiate e a radice profonda. Quando è possibile bisogna effettuare consociazioni con leguminose. E' proibita la mono successione ad esclusione delle colture pluriennali miglioratrici. Art. 3 Decreto Mipaf 18354. In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. Avvicendamenti e rotazioni La rotazione va argomentata nella relazione tecnica (Art. 63 Reg. (CE) 889/2008) La coltura da sovescio deve avere una durata minima di 70 giorni Casi particolari o dubbi vanno sottoposti a parere dell’OdC Avvicendamenti e rotazioni è consentito il ritorno sullo stesso terreno della medesima coltura di leguminosa anche dopo lo svolgimento di un solo ciclo colturale con altra specie, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a. le colture che succedono alla leguminosa in parola siano coltivate quali colture principali, quindi non in coltivazione intercalare; b. nell’arco dell’intero avvicendamento colturale poliennale, oltre il 50 % della SAU degli appezzamenti interessati deve essere dedicata alla coltivazione di leguminose; c. tali appezzamenti devono ricadere in aree “svantaggiate, collinari o di montagna” per come classificate dalle competenti autorità regionali (zone definite per applicazione PSR); d. il complesso della rotazione poliennale deve prevedere la coltivazione di almeno tre specie vegetali differenti. Avvicendamenti e rotazioni Inoltre, si precisa che, in conformità all’art. 3 del DM n 18354, la fase di coltivazione successiva allo sfalcio di un erbaio misto autunno-vernino, può essere dedicata a sovescio e pertanto considerata alla stregua di un ulteriore ciclo colturale (erbaio + sovescio) a condizione che: a. dall’ultimo sfalcio all’interramento della coltura intercorrano almeno 70 giorni; b. la miscela di sementi che costituisce l’erbaio deve includere almeno tre diverse specie ed essere composta da almeno il 50% in peso di leguminose. Avvicendamenti e rotazioni In deroga: - i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. - le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. Controllo delle infestanti Si raccomanda il controllo delle malerbe con metodi colturali quali pacciamature, lavorazioni meccaniche e manuali, inerbimento controllato. È consigliata l’adozione di pratiche quali le false semine. Per evitare l’eccessiva specializzazione delle infestanti, le rotazioni dovranno prevedere il più possibile l’alternanza di colture con diverso ciclo di crescita. Nel caso si rendessero necessari interventi di diserbo, gli unici consentiti sono il pirodiserbo, il metodo biodinamico. E' proibito l'uso di erbicidi chimici di sintesi. Disinfezione e disinfestazione del terreno Per il contenimento della microflora e microfauna indesiderate del terreno (funghi e nematodi), è consigliata la coltivazione di specie che abbiano effetti inibenti sul loro sviluppo, quali ad esempio le crucifere. E' vietata la disinfezione e disinfestazione del terreno con metodi chimici. Lavorazione del terreno Le lavorazioni del suolo devono avere come obbiettivo il ripristino della sua struttura, senza comprometterne la fertilità. Vanno pertanto evitate lavorazioni profonde con rivoltamento del terreno (arature oltre i 30 cm) che potrebbero causare un eccessivo interramento della sostanza organica superficiale. Quando è necessario le lavorazioni profonde devono essere verticali (ripuntatura). Sono da evitare le lavorazioni su terreno bagnato, ed è sconsigliato l’uso di macchinari ed attrezzi che potrebbero provocare costipamenti. Fertilità del suolo e concimazione Le pratiche per il miglioramento della fertilità sono indirizzate al suolo prima che alle piante e devono avere l’obbiettivo di mantenere ed incrementare l’attività biologica ed il contenuto di humus. Pertanto è opportuno prevedere pratiche che prendano in considerazione: 1) la coltivazione di leguminose e colture miglioratrici, piante sarchiate ed a radice profonda, inserite nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale; 2) una adeguata successione delle colture; 3) la coltivazione di piante da sovescio; 4) l’incorporazione nel terreno di materiale organico compostato in cumulo od in superficie, di deiezioni animali, preferibilmente prodotte in aziende che applicano i metodi dell’agricoltura biologica, o comunque da altri allevamenti estensivi il cui sistema di conduzione non comporti rischi di residui di antibiotici, metalli pesanti, ecc. Le pratiche colturali (aratura, irrigazione, rotazioni, ecc.) devono essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto di humus. Si sconsiglia la distruzione (bruciatura) dei residui culturali. FERTILIZZANTI MINERALI, AMMENDANTI E CORRETTIVI L'integrazione con altri concimi organici o minerali naturali, è consentita unicamente qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o le fertilizzazioni del terreno non possano essere ottenuti con i mezzi sopra indicati. PROPAGAZIONE E SEMINA Le colture e le varietà in rotazione devono essere scelte considerando i fattori ambientali e pedologici, dando la preferenza a varietà autoctone o geneticamente resistenti a malattie e fisiopatie. Tutti i materiali di propagazione, riproduzione, semina, devono essere stati ottenuti senza il ricorso a tecniche di ingegneria genetica (OGM free). Materiali di propagazione I semi o altro materiale di propagazione (marze, bulbi, tuberi, ecc.), nonché le giovani piante, devono essere stati ottenuti applicando i metodi dell’agricoltura biologica e pertanto devono essere certificati. Ad eccezione delle piantine orticole da trapianto, che devono assolutamente essere certificate biologiche, il materiale di propagazione è in regime di deroga[1]. [1] Per l’acquisto del materiale di riproduzione si deve far riferimento al mercato nazionale, la richiesta di deroga va fatta all’Ente Nazionale Sementi Elette di Milano CURE FITOSANITARIE Interventi preventivi “indiretti” La nutrizione delle piante e la gestione agronomica dell’azienda, sono i primi interventi di difesa fitosanitaria. La gestione oculata di questi limitano le popolazioni di parassiti e la loro dannosità. Devono quindi essere applicati i seguenti metodi di difesa indiretta preventiva: 1) difesa agronomica, con rotazioni appropriate, fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, irrigazione ridotta, appropriate lavorazioni del suolo e tecniche di potatura adeguate; 2) difesa genetica, con scelta di specie e varietà resistenti (è vietato l’impiego di materiale OGM); 3) controllo biologico naturale favorendo le condizioni idonee alla riproduzione e diffusione dei limitatori naturali, con siepi, posti per nidificare e diffusione di predatori e parassiti. Interventi diretti Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il risultato economico della coltura. Sono vietati tutti gli antiparassitari ed i fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con prodotti ammessi. Per i trattamenti devono essere usate irroratrici dedicate alla produzione biologica, o in alternativa dovranno essere opportunamente pulite e lavate, per evitare il rischio di inquinamenti. E’ escluso l’uso di sinergizzanti di sintesi. Prodotti fitosanitari ammessi Sono utilizzabili in agricoltura biologica solo i prodotti riportati in un elenco allegato al Reg. CE 889/08. L’uso è ammesso soltanto in conformità alle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato in cui il prodotto è utilizzato. Conversione e certificazione delle produzioni La conversione è un periodo che contraddistingue i primi anni in cui un’azienda adotta le tecniche previste nella presente normativa sull’agricoltura biologica. Una volta notificati i terreni, il sistema produttivo biologico deve essere continuativo, è vietato il passaggio alterno fra biologico e convenzionale degli appezzamenti. Durata della conversione e certificazione delle produzioni Il periodo di conversione è di almeno due anni prima della semina per le colture erbacee o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale per il computo di tale periodo è quella di notifica o della visita di fattibilità se questa è precedente alla notifica. Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma in ogni caso non prima di 12 mesi dalla data iniziale, l’azienda può accedere alla certificazione, ma le produzioni saranno certificate come in conversione all’agricoltura biologica. STOCCAGGIO E TRASPORTO DELLE PRODUZIONI Tutti i prodotti biologici aziendali, in particolare nelle aziende miste (con produzioni biologiche e convenzionali), devono essere gestiti in modo che sia sempre possibile la corretta e univoca identificazione dei prodotti stessi. Stoccaggio Durante lo stoccaggio delle materie prime, deve essere sempre garantita l’identificazione dei lotti/partite e la separazione da prodotti non biologici, compresi quelli in conversione all'agricoltura biologica. Durante lo stoccaggio devono essere applicate le seguenti misure precauzionali: 1) i prodotti biologici devono essere immagazzinati separatamente, fatta eccezione per i prodotti confezionati ed etichettati in cui è sufficiente delimitare, all'interno dello stesso magazzino, aree ben identificate per i prodotti biologici; 2) non è ammesso l'uso promiscuo dei magazzini e di silos per lo stoccaggio di prodotti alla rinfusa (es. cereali, liquidi quali olio e vino, ecc.); 3) prima di iniziare lo stoccaggio di prodotti alla rinfusa gli elevatori, le conduttore, i magazzini, i silos, ecc. devono essere vuoti e privi di residui di prodotti non biologici e puliti con metodi appropriati al prodotto; 4) negli ambienti e strutture utilizzate per lo stoccaggio di prodotti biologici, quando è stoccato il prodotto, non è possibile effettuare trattamenti con prodotti antiparassitari non ammessi; 5) lo stoccaggio deve essere condotto in modo da prevenire lo sviluppo di microrganismi e infestanti ed essere adeguato al tipo di prodotto. Oltre allo stoccaggio a temperatura ambiente sono ammesse le seguenti tecniche di condizionamento: -) refrigerazione, congelamento e surgelazione; -) controllo dell’umidità; -) atmosfera controllata con argon, anidride carbonica, ossigeno e azoto; Trasporto I prodotti biologici possono essere trasportati in altre unità, comprese i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi: 1) il nome e l'indirizzo dell’Operatore responsabile, 2) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, 3) il nome o il numero di codice dell’organismo di controllo da cui dipende l’Operatore 4) l’identificazione della partita attraverso un sistema di codifica Le informazioni di cui sopra possono figurare anche in un documento di transazione che inequivocabilmente corrisponde all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto. Durante il trasporto deve essere assicurato che il prodotto biologico non sia mescolato o confuso al prodotto convenzionale od in conversione. Il trasporto deve essere condotto in modo da prevenire la contaminazione del prodotto bio con prodotti diversi, pertanto quando i prodotti non sono confezionati, bisogna richiedere la certificazione di lavaggio del mezzo di trasporto (es. vino, latte, cereali, ecc.). Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora: 1) Il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un altro Operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo; 2) I prodotti siano muniti di un documento di transazione indicante le informazioni di cui sopra; 3) L’organismo o l’autorità di controllo dell’Operatore speditore e dell’Operatore destinatario siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto. La documentazione di sistema ed i requisiti – Area prodotti V. Notifica produzioni vegetali: terreni di nuovo inserimento devono essere notificati entro 30 giorni PAP (Piano annuale di produzione): entro il 31 Gennaio di ogni anno occorre trasmettere il piano annuale di produzione (PAP), in cui si dichiara le produzioni che si andranno a realizzare. Il PAP può essere variato per qualsiasi esigenza. Deve essere inviato, in caso di variazione, entro massimo 15 gg dalla data dell’evento Relazione Tecnica (art. 63 Reg. CE 889/2008) Notifica informatizzata DM 2049/2012 Notifica di variazione (allegato III) L’operatore presenta notifica di variazione quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata. Si elencano le modifiche che determinano l’obbligo di notifica di variazione: a) aumento o diminuzione del numero di attività; b) aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione); c) aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione); d) cambio dell’ODC di riferimento. Notifica La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica, non comporta una variazione di notifica ma una nuova notifica del nuovo soggetto. E’ necessario presentare la notifica di variazione esclusivamente per le modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle superfici catastali e su quelle condotte. Piano Produzione – Documento giustificativo – Certificato di conformità informatizzato DM 1832/2012 La documentazione di sistema ed i requisiti – Area prodotti vegetali Registrazioni: Fatture e documenti fiscali devono essere riportati su apposito registro. In allegato al registro occorre mantenere: Copia fatture acquisto Copia fatture vendita Campione cartellini sementi, mangimi o concimi Deroghe sementi La documentazione di sistema ed i requisiti – Area prodotti vegetali Materiale di propagazione l’azienda può utilizzare semente, biologica certificata (la certificazione è riportata sulla confezione o su un cartellino apposto); autoprodotta; convenzionale (in deroga). Possono essere derogati i seguenti materiali, sementi, astoni, barbatelle, tuberi, bulbi e piantine ortive destinate a porta-seme Non è possibile deroga sui piantine orticole destinate alla produzione (necessita la certificazione biologica del materiale di propagazione). Nel caso di acquisto di materiali convenzionali l’azienda deve: inviare un fax all’ENSE richiedendo deroga per la varietà che intende acquistare; in caso di tacito consenso, entro 30 gg, si può seminare/impiantare (10 gg per le sementi ortive ed il materiale di moltiplicazione vegetativo); La semente deve avere dichiarazione di materiale OGM FREE e va mantenuta copia del cartellino per dimostrare che si tratta di materiale non trattato con prodotti chimici (semente NT) La documentazione di sistema ed i requisiti – Area prodotti vegetali Colture parallele: il medesimo soggetto giuridico non può coltivare varietà non perfettamente distinguibili sia in biologico che in convenzionale Rotazione: La rotazione deve mirare ad accrescere la fertilità del suolo con inserimento di leguminose. In linea generale, la stessa specie non può succedere a se stessa Fertilizzazione: possono essere utilizzati solo concimi autorizzati in agricoltura biologica. Difesa: sono ammessi solo prodotti autorizzati per l’agricoltura biologica (es. rame, zolfo, piretro, ecc.). E’ da ricordare che i prodotti devono essere registrati per la coltura e per l’avversità. Lotta erbe infestanti: sono ammessi solo interventi di tipo meccanico. Confini e ambiente: le colture di confine non devono rappresentare un rischio i contaminazione. In caso di rischio occorre prevedere delle protezioni o fasce di rispetto non oggetto di coltivazione La documentazione di sistema ed i requisiti – Area prodotti vegetali Magazzini: I magazzini devono ospitare solo, mezzi tecnici consentiti per l’agricoltura biologica (sementi, fitofarmaci, concimi, mangimi); produzioni biologiche (aziendali o meno). E’ derogabile la gestione in caso di azienda mista (bio e convenzionale). In questo caso i mezzi tecnici (bio e non) devono essere separati e perfettamente distinguibili.