medicinals tradizionali

Transcript

medicinals tradizionali
Martedì 24 MAGGIO 2016
Le falsità sul riconoscimento dell’osteopatia e
della chiropratica Gentile Direttore,
avendo letto molteplici affermazioni scorrette anche negli interventi dei senatori durante la discussione
in aula del 19 maggio e durante i lavori della XII Commissione Sanità sul provvedimento che intende
riconoscere le figure di osteopata e chiropratico, provo a fornire un piccolo vademecum con alcune
domande e risposte affinché gli Onorevoli Senatori possano votare con maggiori informazioni sul tema.
Il riconoscimento delle professioni sanitarie di Osteopata e Chiropratico è richiesto dall’OMS.
FALSO.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità colloca l’osteopatia nell’ambito delle Medicine Tradizionali
(TM), Complementari ed Alternative (CAM), al pari della chiropratica, agopuntura, ayurveda,
naturopatia, nuad thai, medicina tradizionale cinese, tuina e medicina unani (1).
Nel 2010 l’OMS ha pubblicato dei documenti che indicano degli standard di riferimento (Benchmarks) di
formazione per praticarle (2) (3) ma in nessuno di questi documenti l’OMS stabilisce o suggerisce di
istituire nuove professioni sanitarie in tali ambiti. Lo stesso documento, inoltre, contrariamente a quanto
sostenuto dalle diverse associazioni di osteopati, che lo considerano l’espressione dell’opinione
dell’OMS, non rappresenta affatto le direttive dell’OMS, che infatti non si assume alcuna responsabilità
di ciò che viene indicato in tale documento e che la responsabilità dell’interpretazione è interamente a
carico del lettore (pagina 3 - “the published material is being distributed without warranty of any kind,
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the
reader”).
La professione di Osteopata è riconosciuta in tutto il mondo. FALSO.
Nella Comunità Europea l’osteopatia è riconosciuta come professione sanitaria autonoma solamente in
Francia (recentemente), Finlandia (titolo professionale protetto ma non autorizzato (licensed)
dall’autorità nazionale per il welfare e la salute), Portogallo, in alcuni Cantoni della Svizzera (dal 2007)
e nel Regno Unito dove però la professione di osteopata non fa parte dell’Health & Care Professions
Council (HCPC) che rappresenta le 16 professioni sanitarie non mediche7. Raramente le prestazioni di
osteopatia sono rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale, mentre in Francia l’osteopatia non è mai
rimborsata dal SSN.
In altri Paesi extraeuropei, di tipo prevalentemente anglosassone (Australia, Nuova Zelanda…),
l’osteopatia è strutturata come disciplina autonoma (cioè riferibile ad una professione definibile come
“osteopata”), ma in questi Paesi è consentita una sovrapposizione di competenze tra professioni
diverse, condizione, questa, esclusa dall’ordinamento giuridico italiano. In Brasile, invece, è
recentemente stata riconosciuta come specializzazione della fisioterapia, ed in Spagna una recente
sentenza ha condannato a tre mesi di reclusione un osteopata che praticava tale disciplina senza
essere in possesso della laurea in fisioterapia.
Nei restanti Paesi oppure la pratica dell’osteopatia non è regolamentata, oppure viene previsto uno
status di disciplina autonoma collocata però in ambito non sanitario.
Osteopatia e Chiropratica c'entrano nulla con la Fisioterapia, quindi non ci sono
sovrapposizioni. FALSO.
Osteopati e chiropratici si propongono di “curare con le mani” disturbi di differenti apparati e organi. Il
profilo professionale del Fisioterapista (Decreto Ministeriale 741/94) prevede l'utilizzo di “terapia
manuale” per la “prevenzione, cura e riabilitazione” nelle aree “della motricità, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali” . Quindi la sovrapposizione, che dovrebbe essere vietata dal rispetto del
comma 5 dell'articolo 5 della legge 43 2006, è invece evidente. Vi sono però due differenze sostanziali
tra le due professioni che si vuole andare ad istituire e quella di Fisioterapista.
La prima è relativa al fatto che i presupposti teorici di Osteopatia e Chiropratica sono stati ampiamente
dimostrati come infondati, come riportato in questo autorevole blog , mentre la Fisioterapia affonda le
radici delle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica internazionale in materia di anatomia,
fisiologia, neuroscienze ad altro.
La seconda è relativa al fatto che la Fisioterapia, oltre alla già citata terapia manuale, può utilizzare
esercizi terapeutici, terapie fisiche, educazione terapeutica, proposta di utilizzo di ausili/ortesi, fornendo
quindi alla persona assistita un ventaglio di proposte terapeutiche più ampio e completo.
Riconoscere l'osteopatia e la chiropratica è un atto di tutela della salute dei cittadini perché
ormai migliaia di persone si fanno curare da Osteopati. FALSO.
Se si voleva realmente compiere un atto di tutela della salute dei cittadini si sarebbe dovuto impedire
che fiorissero scuole di osteopatia aperte a chiunque e non solo a professionisti sanitari. Se si voleva
realmente compiere un atto di tutela nei confronti dei cittadini si sarebbero dovuti inviare i Nas in tutti gli
studi dei sedicenti osteopati e chiropratici che finora si sono nascosti dietro il fatto che non esercitavano
attività sanitarie ma pratiche relative al benessere. Gli articoli 4 e 12 del ddl Lorenzin sanciscono di fatto
che chi finora ha praticato osteopatia e chiropratica senza essere in possesso di una laurea abilitante
ad una professione sanitaria, ha compiuto esercizio abusivo di attività sanitaria. E il ddl Lorenzin vuole
di fatto “salvare” questi operatori da giusto inasprimento delle sanzioni sull’abuso di professione
sanitaria.
Dati più recenti, però, registrano un’inversione di tendenza, con un valore del 13,6% del 2005 (5) (6).
Anche i dati EURISPES indicano un calo dal 18,5% dell’anno 2010 al 14,5% dell’anno 2012 (6) (7).
Anche la percentuale di persone che si avvalgono dell’osteopatia e chiropratica è lievemente diminuita,
passando dal 7% (1999) al 6,4% (2005).
E’ però opportuno sottolineare che da un punto di vista scientifico la domanda relativa ad una
determinata pratica terapeutica, non ne sancisce l’efficacia, ed è influenzata anche da altri fattori, quali
l’impatto mediatico di tali proposte sulla popolazione generale ed la relativa disponibilità sul mercato di
centri o studi che le praticano.
Anche i fisioterapisti del 1999 hanno avuto la loro sanatoria, quindi perchè non sanare anche i
sedicenti osteopati e chiropratici. FALSO.
L’art. 4 comma 1 della legge 42/99 ha dichiarato l’equipollenza al diploma universitario (poi Laurea di I°
livello) in Fisioterapia dei “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblici”,rilasciati quindi da Università, Enti regionali
o da Enti riconosciuti dalle Regioni. Il comma 2 ha aperto la possibilità del riconoscimento
dell’equivalenza ma anche qui solo per “titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali”.
Le due fattispecie sono quindi totalmente diverse da quanto potrebbe succedere per le eventuali nuove
professioni di osteopata e chiropratico per i quali i titoli sono stati acquisti attraverso corsi organizzati da
soggetti commerciali privati o acquisiti all’estero e non ancora riconosciuti in Italia. Quanto avverrebbe
con i comma 2 degli art 4 e 12 del ddl Lorenzin, ossia la previsione di decreti attuativi che il Ministero
sarebbe tenuto a emanare entro 6 mesi successivi, non avrebbe pertanto precedenti .
I Fisioterapisti non vogliono il riconoscimento di osteopati e chiropratici per non perdere pezzi
di guadagno. FALSO.
Fisioterapisti vogliono semplicemente che sia rispettato dell'articolo 5 della legge 43 2006 che prevede
tra l'altro un parere tecnico scientifico Superiore di Sanità preventivo all istituzione di nuove professioni
sanitarie. Questo è un parere non c'è e tra l'altro nella formulazione approdata in aula al Senato è stato
furbescamente tolto il riferimento al comma 3
Altro elemento che sottolinea l'assenza di interesse economici nella vicenda è il fatto che tra i 17.500
firmatari della petizione promossa da AIFI vi siano la stragrande maggioranza di dipendenti strutture
pubbliche e private che non avrebbero alcun danno economico dall'istituzione delle nuove professioni,
ma soprattutto anche di semplici cittadini che credono nel rispetto delle leggi vigenti.
Simone Cecchetto
Responsabile nazionale AIFI dei rapporti con le società scientifiche
Bibliografia
1. WHO Traditional Medicine Strategies document, World Health Organisation, 2002
2. Benchmark for training
Osteopathy http://www.who.int/medicines/areas/traditional/BenchmarksforTraininginOsteopathy.pdf
3. WHO guidelines on basic training and safety in
chiropractic http://www.who.int/medicines/areas/traditional/Chiro-Guidelines.pdf
4. ISTAT - Indagine Multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000”.
Settembre Dicembre 1999
5. ISTAT - Indagine Multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. 2007
6. EURISPES - Rapporto Italia 2010
7. EURISPES - Rapporto Italia 2012
Sitografia:
Sulle prove di efficacia e sulla scientifictà diei presuposti teorici di Osteopatia e chiropratica
consulta: http://medbunker.blogspot.it/2016/01/osteopatia-e-chiropratica-scienza-o.html