La sicurezza sul lavoro LA STORIA DELLA SICUREZZA
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La sicurezza sul lavoro LA STORIA DELLA SICUREZZA
La sicurezza sul lavoro 1-La storia della sicurezza sul lavoro in Italia 2-I decreti legislativi 626, 81 e i successivi provvedimenti integrativi 3- Il T.U. 81 sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94 ed i provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro LA STORIA DELLA SICUREZZA Le norme giuridiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro emanate fino ad oggi sono rappresentate da circa un migliaio di provvedimenti, i primi dei quali risalgono al 1865. Nel 1898 con il Regio Decreto n. 30 viene introdotta l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (da cui nascerà l’INAIL) e si afferma il concetto di responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata alla “riparazione del danno”, la quale comporta il “risarcimento economico” per il lavoratore che subisce l’infortunio. Con la legge n. 80 del 17 marzo 1898 a proposito di infortuni viene introdotto il concetto di fatalità o errore umano. Nel 1930 è emanato il Codice Penale dove sono evidenziati per la prima volta I reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell’imprenditore: art. 437 rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art. 451 omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Nel 1942 viene emanato il nuovo Codice Civile: viene separata la tutela della prevenzione dalla tutela dell’assicurazione il datore di lavoro ha il dovere di tutelare la salute del lavoratore (vedi art. 2087 c.c.) Con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, in particolare con gli articoli 32, 35 e 41 comma 2°, si afferma che la salute è fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e deve essere tutelata anche a discapito dell’iniziativa economica privata. D.P.R. 547/1955 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (abrogato) D.P.R. 303/1956 norme generali per l’igiene del lavoro (abrogato) 1) ambienti di lavoro (illuminazione, ventilazione, temperatura, pulizia) 2) rischi specifici (rumore, sostanze chimiche) 3) tutela sanitaria Il recepimento delle Direttive dell’U. E.: da un sistema puntuale e specifico si passa ad un sistema di procedure e di valutazione dei rischi DPR 962/1982 lavorazioni con cloruro di vinile monomero DPR 175/1988 rischi di incidente rilevante D. Lgs. 277/1991 (abrogato) Protezione da rumore, piombo, amianto D. Lgs. 626/1994 (abrogato) Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/2008 Testo Unico* sulla salute e sicurezza sul lavoro *Il TESTO UNICO è una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia attraverso il coordinamento di tutte le norme relative, l’abrogazione di norme superate e l’organicità della normativa. Il T.U. 81 è suddiviso in 13 titoli titolo I Disposizioni generali titolo II Luoghi di lavoro titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI titolo IV Cantieri temporanei o mobili titolo V Segnaletica di sicurezza titolo VI Movimentazione manuale dei carichi titolo VII Videoterminali titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…) titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici,cancerogeni…) titolo X Agenti biologici titolo XI Atmosfere esplosive titolo XII Disposizioni penali titolo XIII Disposizioni finali La salute è definita nel D. Lgs. 81/2008, come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità”. La salute è anche un bene essenziale per lo sviluppo sociale, economico e personale, ed è aspetto fondamentale della qualità della vita. La tutela della salute nei luoghi di lavoro è la difesa o salvaguardia del diritto alla salute e si concretizza attraverso un insieme di processi finalizzati alla creazione, mantenimento e gestione di luoghi di lavoro privi di rischi. Il primo passo per ottenere questa salvaguardia è quello di controllare I rischi riducendo la possibilità di avere infortuni e/o contrarre malattie professionali. La tutela della salute dei lavoratori è garantita dalla Costituzione italiana ed è strettamente connessa al rispetto delle regole e alla cultura della prevenzione presente nelle aziende. INFORTUNIO: evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. MALATTIA PROFESSIONALE: Malattia dovuta all’azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un fattore di rischio o comunque dannoso presente nell’ambiente in cui si svolge qualsiasi attività lavorativa. La norma ha ampliato il suo campo di applicazione a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari Principali figure coinvolte nella sicurezza e salute dei luoghi di lavoro sono: il datore di lavoro, i lavoratori autonomi e le imprese familiari, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) –interno o esterno alla azienda– il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il medico Competente, gli addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso) Art. 15 - Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza b) la programmazione integrata della prevenzione c) l' eliminazione o la riduzione dei rischi d) il rispetto dei principi ergonomici nell' organizzazione del lavoro e) la riduzione dei rischi alla fonte f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso g)la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio h) l' utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale l) il controllo sanitario dei lavoratori m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona per occuparlo, ove possibile, ad altra mansione n) l'informazione e formazione per i lavoratori o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti Le “Misure generali di tutela” di cui all’art. 15, rappresentano il riepilogo e la sintesi, in tema di salute sul luogo di lavoro, di tutti gli obblighi generali recepiti dall’ordinamento comunitario e dai principi fondamentali esplicitati nella normativa nazionale; contemporaneamente rappresentano una dichiarazione dei diritti fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 15 insomma riassume I concetti fondamentali contenuti nell’art. 2087 c.c. e nelle norme costituzionali (artt. 32, 41) I punti più importanti e critici: la valutazione dei rischi l’individuazione delle misure preventive e protettive il programma di attuazione delle misure di prevenzione il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti il servizio di prevenzione e protezione aziendale il medico competente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i lavoratori l’informazione e la formazione dei lavoratori VALUTAZIONE DEI RISCHI = Valutazione globale e documentata di tutti I rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. RISCHIO = PxD Probabilità che accada un certo evento capace di causare Danno alle persone. PERICOLO = è una proprietà intrinseca non legata a fattori esterni. E’ una situazione che ha la capacità di causare un danno alle persone. PREVENZIONE = complesso delle misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE a) prevenzione b) informazione interventi tecnici interventi procedurali interventi organizzativi c) formazione d) gestione continua e sistematica (di quanto sopra) Datore di lavoro è colui che ha il potere di organizzare gerarchicamente la sua azienda e ha l’obbligo di garantire l’applicazione dell’art. 15; è il diretto responsabile dell’obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione nonché di vigilare perché tali misure siano osservate. Gli obblighi del datore di lavoro possono essere delegati TRANNE: - valutazione rischi e documento - designazione responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Il Dirigente: ha la responsabilità di direzione di un reparto, un settore o un intero stabilimento. Egli deve avere: qualifica di dirigente esercizio effettivo di tale attività possesso di specifiche attribuzioni e competenze Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il Preposto: È alle dipendenze del datore di lavoro e del dirigente e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: è nominata dal datore di lavoro e coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il medico competente: è dipendente o libero professionista, collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. Il medico svolge accertamenti sanitari - Preventivi - Periodici (per controllare la salute dei lavoratori). - Valuta anche i rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: .accede ai luoghi di lavoro .promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione .formula osservazioni .fa proposte .avverte il responsabile dei rischi individuati .può fare ricorso alle autorità competenti. DEVE ESSERE CONSULTATO Per la valutazione dei rischi Per la designazione degli addetti alla prevenzione Il Lavoratore Deve contribuire con tutti gli altri preoccuparsi della propria sicurezza e delle persone presenti sul luogo di lavoro egli deve usare correttamente le attrezzature e i dpi egli deve segnalare il mal funzionamento di attrezzature o dpi egli non deve manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo egli non deve compiere operazioni di cui non ha la competenza egli deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti INFORMAZIONE Misure preventive Disposizioni obbligatorie Pericolosità delle sostanze Procedure di emergenza Nominativo del medico Nominativi dei lavoratori addetti all’emergenza FORMAZIONE Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza Rischi legati alla varie mansioni ADDESTRAMENTO Con il contratto di lavoro Con il trasferimento o il cambio di mansioni Con l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. DPI = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. PRIMA CATEGORIA Dispositivi semplici (guanti e scarpe da lavoro) SECONDA CATEGORIA Non rientrano nelle altre due categorie TERZA CATEGORIA Dispositivi di progettazione complesse destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o morte Il datore di lavoro sceglie il dpi in seguito alla valutazione dei rischi I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Sistemi che intervengono direttamente sulla fonte inquinante e riducono l’impatto delle sostanze pericolose sui lavoratori presenti in quell’ambiente (esistono due categorie di intervento: la aspirazione localizzata e la ventilazione generale) L’aspirazione localizzata La cappa Il ventilatore Le canalizzazioni Il depuratore d’aria La ventilazione generale È impiegata per ridurre la concentrazione di inquinanti se questa è già inferiore ai limiti di legge, o quando non è realizzabile l’aspirazione localizzata I LUOGHI DI LAVORO Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro I requisiti di salute e sicurezza per I luoghi di lavoro sono prescritti nel titolo II del D. Lgs. 81/08 e nei Regolamenti Comunali. LA SEGNALETICA DI SICUREZZA Insieme di segnali riferiti ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata che forniscono indicazioni o prescrizioni relative alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro CARTELLO Segnale che mediante la combinazione di una forma geometrica, di colori, di simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente COLORE DI SICUREZZA Un colore che rappresenta un determinato significato SIMBOLO O PITTOGRAMMA Un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa. Segnali di divieto Tondi, con bordo rosso e barra trasversale rossa su fondo bianco Segnali di avvertimento Triangolari e di colore giallo e informano il lavoratore di un pericolo Segnali di prescrizione Tondi e di colore blu informano il lavoratore che deve assumere un certo comportamento Segnali di salvataggio Quadrati o rettangolari e di colore verde, indicano le vie di fuga, le uscite di sicurezza… Segnali per le attrezzature antincendio Quadrati o rettangolari con pittogramma bianco su fondo rosso LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI Insieme di provvedimenti e accorgimenti per evitare un incendio o limitarne le conseguenze COMBUSTIBILE COMBURENTE INNESCO NORMALE COMBUSTIONE L’ossidazione non è rapida DEFLAGRAZIONE L’ossidazione è rapida ESPLOSIONE L’ossidazione è istantanea Art. 46 D. Lgs. 81/08, All. IV IN OGNI AZIENDA: è necessario adottare misure per la prevenzione degli incendi e misure per l’incolumità delle persone Dove ci sono rischi maggiori di incendio è necessario chiedere ai Vigili del Fuoco un “certificato di prevenzione incendi” (C.P.I.) PRINCIPALI SISTEMI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI Protezione Passiva Protezione Attiva Protezione Passiva: le strutture sono capaci di opporre elevata resistenza agli effetti del fuoco - compartimentazione dei locali - riduzione carico d’incendio - scelta di materiali di arredamento poco combustibili - previsione di adeguate vie di esodo e luoghi sicuri sia per numero che per localizzazione Protezione attiva: quando sono presenti impianti e dispositivi di rilevazione, segnalazione, estinzione degli incendi. La protezione attiva si attua quando NON è presente una sufficiente protezione passiva contro gli incendi attraverso GLI IMPIANTI E GLI APPARECCHI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI - impianti fissi - apparecchi mobili - apparecchi portatili Collocazione degli estintori portatili VISIBILITA’ ACCESSIBILITA’ FRUIBILITA’ PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE: ridurre i pericoli alle persone prestare soccorso alle persone colpite circoscrivere e contenere l’evento per limitare i danni e riprendere l’attività al più presto LAVORATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA Essi sono designati dal datore di lavoro Devono essere in numero sufficiente Devono essere formati e addestrati al tipo di emergenza prevista Devono disporre di attrezzature adeguate allo svolgimento del compito LE MACCHINE, LE ATTREZZATURE, GLI IMPIANTI Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute Attrezzatura di lavoro Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro Uso di una attrezzatura di lavoro Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro (messa in servizio, messa fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio). Zona pericolosa Qualsiasi luogo all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. Operatore Il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. Macchina Insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile, collegati tra di loro per un’applicazione ben determinata; Insieme di macchine, dal funzionamento solidale,, per raggiungere uno stesso risultato; Una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina. Impianto Insieme di locali, edifici, terreni o anche di apparecchi, attrezzature, congegni, ecc. concorrenti ad uno stesso scopo o indispensabili per un determinato fine. OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori devono seguire i programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, devono utilizzare le attrezzature secondo le istruzioni ricevute, devono averne cura, non le devono modificare di propria iniziativa e devono segnalare immediatamente ai loro superiori qualsiasi difetto o inconveniente. GLI IMPIANTI ELETTRICI Insieme di componenti elettricamente associati al fine di soddisfare scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate. Fanno parte dell’impianto elettrico: Tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; Gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione. Messa a terra Messa a massa È l’insieme di azioni e sistemi volti a portare un elemento metallico allo stesso potenziale elettrico del terreno. Le norme di sicurezza principali sugli impianti elettrici sono: leggi 186/68, 791/77, 46/90, D. M. 37/08 e le norme tecniche emanate da UNI (Ente Nazionale Unificazione) CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica) IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica) ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) GLI AGENTI FISICI Sono il rumore, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, I campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale (ultraviolette, visibili, infrarosse), il microclima e le atmosfere iperbariche. Il Microclima Rappresenta un complesso di parametri fisici climatici (temperatura, umidità, velocità dell’aria) che influenzano gli scambi termici fra il corpo umano e l’ambiente in cui opera. Il riferimento è ad ambienti chiusi, termicamente isolati, con un clima che può essere diverso dal clima esterno. L’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE Non può essere sostitutiva ma solo integrativa della illuminazione artificiale. Deve essere idonea per intensità, quantità e distribuzione delle sorgenti luminose secondo l’attività svolta.Deve essere elettricamente sicura. Deve essere presente l’illuminazione sussidiaria da usare in caso di necessità IL RUMORE IL LAVORO AI VIDEOTERMINALI Il datore di lavoro deve fare attenzione a I rischi per la vista I problemi legati alla postura Le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale Il rumore La sicurezza elettrica La posizione comoda e gli spazi Il piano di lavoro opaco e comodo L’orientamento deve evitare riflessi La tastiera opaca, inclinabile, dissociata dallo schermo Il software di facile uso Il supporto per documenti stabile e regolabile Il sedile di lavoro stabile, comodo, regolabile ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI … a) b) Art. 17 -Obblighi del datore di lavoro non delegabili la valutazione di tutti i rischi e la elaborazione del documento previsto dall' articolo 28 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l' attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa b) l' indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) l' individuazione delle procedure per l' attuazione delle misure da realizzare, e) l' indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente f) l' individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Art. 28 comma 2, lettera a): a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l' attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa