La sicurezza sul lavoro LA STORIA DELLA SICUREZZA

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La sicurezza sul lavoro LA STORIA DELLA SICUREZZA
La sicurezza sul lavoro
1-La storia della sicurezza sul lavoro in Italia
2-I decreti legislativi 626, 81 e i successivi provvedimenti integrativi
3- Il T.U. 81 sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94 ed i provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela
della sicurezza e salute durante il lavoro
LA STORIA DELLA SICUREZZA
Le norme giuridiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro emanate fino ad oggi sono
rappresentate da circa un migliaio di provvedimenti, i primi dei quali risalgono al 1865.
Nel 1898 con il Regio Decreto n. 30 viene introdotta l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro (da cui nascerà l’INAIL) e si afferma il concetto di responsabilità oggettiva
del datore di lavoro limitata alla “riparazione del danno”, la quale comporta il “risarcimento
economico” per il lavoratore che subisce l’infortunio.
Con la legge n. 80 del 17 marzo 1898 a proposito di infortuni viene introdotto il concetto di fatalità
o errore umano.
Nel 1930 è emanato il Codice Penale dove sono evidenziati per la prima volta I reati in materia di
sicurezza del lavoro a carico dell’imprenditore:
art. 437 rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
art. 451 omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
Nel 1942 viene emanato il nuovo Codice Civile:
viene separata la tutela della prevenzione dalla tutela dell’assicurazione
il datore di lavoro ha il dovere di tutelare la salute del lavoratore (vedi art. 2087 c.c.)
Con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, in particolare con gli articoli 32, 35 e 41
comma 2°, si afferma che la salute è fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività e deve essere tutelata anche a discapito dell’iniziativa economica privata.
D.P.R. 547/1955 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (abrogato)
D.P.R. 303/1956 norme generali per l’igiene del lavoro (abrogato)
1) ambienti di lavoro (illuminazione, ventilazione, temperatura, pulizia)
2) rischi specifici (rumore, sostanze chimiche)
3) tutela sanitaria
Il recepimento delle Direttive dell’U. E.: da un sistema puntuale e specifico si passa ad un sistema
di procedure e di valutazione dei rischi
DPR 962/1982 lavorazioni con cloruro di vinile monomero
DPR 175/1988 rischi di incidente rilevante
D. Lgs. 277/1991 (abrogato) Protezione da rumore, piombo, amianto
D. Lgs. 626/1994 (abrogato) Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro
D. Lgs. 81/2008 Testo Unico* sulla salute e sicurezza sul lavoro
*Il TESTO UNICO è una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia attraverso il
coordinamento di tutte le norme relative, l’abrogazione di norme superate e l’organicità della
normativa.
Il T.U. 81 è suddiviso in 13 titoli
titolo I Disposizioni generali
titolo II Luoghi di lavoro
titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
titolo IV Cantieri temporanei o mobili
titolo V Segnaletica di sicurezza
titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
titolo VII Videoterminali
titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici,cancerogeni…)
titolo X Agenti biologici
titolo XI Atmosfere esplosive
titolo XII Disposizioni penali
titolo XIII Disposizioni finali
La salute è definita nel D. Lgs. 81/2008, come “stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità”. La salute è anche un bene
essenziale per lo sviluppo sociale, economico e personale, ed è aspetto fondamentale della qualità
della vita.
La tutela della salute nei luoghi di lavoro è la difesa o salvaguardia del diritto alla salute e si
concretizza attraverso un insieme di processi finalizzati alla creazione, mantenimento e gestione di
luoghi di lavoro privi di rischi.
Il primo passo per ottenere questa salvaguardia è quello di controllare I rischi riducendo la
possibilità di avere infortuni e/o contrarre malattie professionali.
La tutela della salute dei lavoratori è garantita dalla Costituzione italiana ed è strettamente
connessa al rispetto delle regole e alla cultura della prevenzione presente nelle aziende.
INFORTUNIO:
evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che
importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
MALATTIA PROFESSIONALE:
Malattia dovuta all’azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un fattore di rischio o comunque
dannoso presente nell’ambiente in cui si svolge qualsiasi attività lavorativa.
La norma ha ampliato il suo campo di applicazione a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese
familiari
Principali figure coinvolte nella sicurezza e salute dei luoghi di lavoro sono: il datore di lavoro,
i lavoratori autonomi e
le imprese familiari,
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) –interno o esterno alla
azienda–
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
il medico Competente,
gli addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso)
Art. 15 - Misure generali di tutela
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
b) la programmazione integrata della prevenzione
c) l'
eliminazione o la riduzione dei rischi
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'
organizzazione del lavoro
e) la riduzione dei rischi alla fonte
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
g)la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio
h) l'
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
i)
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale
l)
il controllo sanitario dei lavoratori
m)
l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la
sua persona per occuparlo, ove possibile, ad altra mansione
n)
l'informazione e formazione per i lavoratori
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti
p)
l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q)
l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r)
la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s)
la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
t)
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u)
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v)
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z)
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti
Le “Misure generali di tutela” di cui all’art. 15, rappresentano il riepilogo e la sintesi, in tema di
salute sul luogo di lavoro, di tutti gli obblighi generali recepiti dall’ordinamento comunitario e dai
principi fondamentali esplicitati nella normativa nazionale; contemporaneamente rappresentano
una dichiarazione dei diritti fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’art. 15 insomma riassume I concetti fondamentali contenuti nell’art. 2087 c.c. e nelle norme
costituzionali (artt. 32, 41)
I punti più importanti e critici:
la valutazione dei rischi
l’individuazione delle misure preventive e protettive
il programma di attuazione delle misure di prevenzione
il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
il servizio di prevenzione e protezione aziendale
il medico competente
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
i lavoratori
l’informazione e la formazione dei lavoratori
VALUTAZIONE DEI RISCHI =
Valutazione globale e documentata di tutti I rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
RISCHIO = PxD Probabilità che accada un certo evento capace di causare Danno alle persone.
PERICOLO = è una proprietà intrinseca non legata a fattori esterni. E’ una situazione che ha la
capacità di causare un danno alle persone.
PREVENZIONE = complesso delle misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE
a) prevenzione
b) informazione
interventi tecnici
interventi procedurali
interventi organizzativi
c) formazione
d) gestione continua e sistematica (di quanto sopra)
Datore di lavoro
è colui che ha il potere di organizzare gerarchicamente la sua azienda e ha l’obbligo di garantire
l’applicazione dell’art. 15; è il diretto responsabile dell’obbligo di adottare tutte le misure di
prevenzione nonché di vigilare perché tali misure siano osservate.
Gli obblighi del datore di lavoro possono essere delegati
TRANNE:
- valutazione rischi e documento
- designazione responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Il Dirigente:
ha la responsabilità di direzione di un reparto, un settore o un intero stabilimento.
Egli deve avere:
qualifica di dirigente
esercizio effettivo di tale attività
possesso di specifiche attribuzioni e competenze
Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa.
Il Preposto:
È alle dipendenze del datore di lavoro e del dirigente e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un funzionale potere di
iniziativa.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
è nominata dal datore di lavoro e coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il medico competente:
è dipendente o libero professionista, collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi.
Il medico svolge accertamenti sanitari
- Preventivi
- Periodici (per controllare la salute dei lavoratori).
- Valuta anche i rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
.accede ai luoghi di lavoro
.promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione
.formula osservazioni
.fa proposte
.avverte il responsabile dei rischi individuati
.può fare ricorso alle autorità competenti.
DEVE ESSERE CONSULTATO
Per la valutazione dei rischi
Per la designazione degli addetti alla prevenzione
Il Lavoratore
Deve contribuire con tutti gli altri
preoccuparsi della propria sicurezza e delle persone presenti sul luogo di lavoro
egli deve usare correttamente le attrezzature e i dpi
egli deve segnalare il mal funzionamento di attrezzature o dpi
egli non deve manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
egli non deve compiere operazioni di cui non ha la competenza
egli deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti
INFORMAZIONE
Misure preventive
Disposizioni obbligatorie
Pericolosità delle sostanze
Procedure di emergenza
Nominativo del medico
Nominativi dei lavoratori addetti all’emergenza
FORMAZIONE
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
Rischi legati alla varie mansioni
ADDESTRAMENTO
Con il contratto di lavoro
Con il trasferimento o il cambio di mansioni
Con l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o
preparati pericolosi.
DPI = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante
il lavoro.
PRIMA CATEGORIA
Dispositivi semplici (guanti e scarpe da lavoro)
SECONDA CATEGORIA
Non rientrano nelle altre due categorie
TERZA CATEGORIA
Dispositivi di progettazione complesse destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o morte
Il datore di lavoro sceglie il dpi in seguito alla valutazione dei rischi
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Sistemi che intervengono direttamente sulla fonte inquinante e riducono l’impatto delle sostanze
pericolose sui lavoratori presenti in quell’ambiente (esistono due categorie di intervento: la
aspirazione localizzata e la ventilazione generale)
L’aspirazione localizzata
La cappa
Il ventilatore
Le canalizzazioni
Il depuratore d’aria
La ventilazione generale
È impiegata per ridurre la concentrazione di inquinanti se questa è già inferiore ai limiti di legge, o
quando non è realizzabile l’aspirazione localizzata
I LUOGHI DI LAVORO
Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
I requisiti di salute e sicurezza per I luoghi di lavoro sono prescritti nel titolo II del D. Lgs. 81/08 e
nei Regolamenti Comunali.
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
Insieme di segnali riferiti ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata che
forniscono indicazioni o prescrizioni relative alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro
CARTELLO
Segnale che mediante la combinazione di una forma geometrica, di colori, di simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una
illuminazione di intensità sufficiente
COLORE DI SICUREZZA
Un colore che rappresenta un determinato significato
SIMBOLO O PITTOGRAMMA
Un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento,
impiegata su un cartello o su una superficie luminosa.
Segnali di divieto
Tondi, con bordo rosso e barra trasversale rossa su fondo bianco
Segnali di avvertimento
Triangolari e di colore giallo e informano il lavoratore di un pericolo
Segnali di prescrizione
Tondi e di colore blu informano il lavoratore che deve assumere un certo comportamento
Segnali di salvataggio
Quadrati o rettangolari e di colore verde, indicano le vie di fuga, le uscite di sicurezza…
Segnali per le attrezzature antincendio
Quadrati o rettangolari con pittogramma bianco su fondo rosso
LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Insieme di provvedimenti e accorgimenti per evitare un incendio o limitarne le conseguenze
COMBUSTIBILE
COMBURENTE
INNESCO
NORMALE COMBUSTIONE
L’ossidazione non è rapida
DEFLAGRAZIONE
L’ossidazione è rapida
ESPLOSIONE
L’ossidazione è istantanea
Art. 46 D. Lgs. 81/08, All. IV
IN OGNI AZIENDA:
è necessario adottare misure per la prevenzione degli incendi e misure per l’incolumità delle
persone
Dove ci sono rischi maggiori di incendio è necessario chiedere ai Vigili del Fuoco un “certificato
di prevenzione incendi” (C.P.I.)
PRINCIPALI SISTEMI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Protezione Passiva
Protezione Attiva
Protezione Passiva: le strutture sono capaci di opporre elevata resistenza agli effetti del fuoco
- compartimentazione dei locali
- riduzione carico d’incendio
- scelta di materiali di arredamento poco combustibili
- previsione di adeguate vie di esodo e luoghi sicuri sia per numero che per
localizzazione
Protezione attiva: quando sono presenti impianti e dispositivi di rilevazione, segnalazione,
estinzione degli incendi.
La protezione attiva si attua quando NON è presente una sufficiente protezione passiva contro gli
incendi attraverso
GLI IMPIANTI E GLI APPARECCHI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
- impianti fissi
- apparecchi mobili
- apparecchi portatili
Collocazione degli estintori portatili
VISIBILITA’
ACCESSIBILITA’
FRUIBILITA’
PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE:
ridurre i pericoli alle persone
prestare soccorso alle persone colpite
circoscrivere e contenere l’evento per limitare i danni e riprendere l’attività al più presto
LAVORATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
Essi sono designati dal datore di lavoro
Devono essere in numero sufficiente
Devono essere formati e addestrati al tipo di emergenza prevista
Devono disporre di attrezzature adeguate allo svolgimento del compito
LE MACCHINE,
LE ATTREZZATURE,
GLI IMPIANTI
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai
fini della sicurezza e della salute
Attrezzatura di lavoro
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
Uso di una attrezzatura di lavoro
Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro (messa in servizio, messa
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia,
il montaggio, lo smontaggio).
Zona pericolosa
Qualsiasi luogo all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la presenza
di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Operatore
Il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
Macchina
Insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile, collegati tra di loro per un’applicazione ben
determinata;
Insieme di macchine, dal funzionamento solidale,, per raggiungere uno stesso risultato;
Una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina.
Impianto
Insieme di locali, edifici, terreni o anche di apparecchi, attrezzature, congegni, ecc. concorrenti ad
uno stesso scopo o indispensabili per un determinato fine.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono seguire i programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di
lavoro, devono utilizzare le attrezzature secondo le istruzioni ricevute, devono averne cura, non le
devono modificare di propria iniziativa e devono segnalare immediatamente ai loro superiori
qualsiasi difetto o inconveniente.
GLI IMPIANTI ELETTRICI
Insieme di componenti elettricamente associati al fine di soddisfare scopi specifici e aventi
caratteristiche coordinate.
Fanno parte dell’impianto elettrico:
Tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina;
Gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro
alimentazione.
Messa a terra
Messa a massa
È l’insieme di azioni e sistemi volti a portare un elemento metallico allo stesso potenziale elettrico
del terreno.
Le norme di sicurezza principali sugli impianti elettrici sono:
leggi 186/68, 791/77, 46/90, D. M. 37/08 e le norme tecniche emanate da
UNI (Ente Nazionale Unificazione)
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione)
CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica)
IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica)
ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)
GLI AGENTI FISICI
Sono il rumore, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, I campi elettromagnetici, le radiazioni
ottiche di origine artificiale (ultraviolette, visibili, infrarosse), il microclima e le atmosfere
iperbariche.
Il Microclima
Rappresenta un complesso di parametri fisici climatici (temperatura, umidità, velocità dell’aria)
che influenzano gli scambi termici fra il corpo umano e l’ambiente in cui opera.
Il riferimento è ad ambienti chiusi, termicamente isolati, con un clima che può essere diverso dal
clima esterno.
L’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
Non può essere sostitutiva ma solo integrativa della illuminazione artificiale.
Deve essere idonea per intensità, quantità e distribuzione delle sorgenti luminose secondo l’attività
svolta.Deve essere elettricamente sicura.
Deve essere presente l’illuminazione sussidiaria da usare in caso di necessità
IL RUMORE
IL LAVORO AI VIDEOTERMINALI
Il datore di lavoro deve fare attenzione a
I rischi per la vista
I problemi legati alla postura
Le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Il rumore
La sicurezza elettrica
La posizione comoda e gli spazi
Il piano di lavoro opaco e comodo
L’orientamento deve evitare riflessi
La tastiera opaca, inclinabile, dissociata dallo schermo
Il software di facile uso
Il supporto per documenti stabile e regolabile
Il sedile di lavoro stabile, comodo, regolabile
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI …
a)
b)
Art. 17 -Obblighi del datore di lavoro non delegabili
la valutazione di tutti i rischi e la elaborazione del documento previsto dall'
articolo 28
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a)
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'
attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
b)
l'
indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi
c)
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza
d)
l'
individuazione delle procedure per l'
attuazione delle misure da realizzare,
e)
l'
indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico
competente
f)
l'
individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
e addestramento
Art. 28 comma 2, lettera a):
a)
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'
attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa