Cosa è il patto di servizio? - Portale SINTESI

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Cosa è il patto di servizio? - Portale SINTESI
IL PATTO DI SERVIZIO
(a cura di Sonia Spazzini)
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A decorrere dal 1° luglio 2011 le dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate ai sensi
del D.Lgs.181/00 dagli utenti dei Centri per l’Impiego della Provincia di Mantova saranno
formalizzate attraverso due documenti: la dichiarazione di immediata disponibilità in senso
stretto, e il patto di servizio.
Cosa è il patto di servizio?
Il Patto di servizio costituisce lo strumento che consente al servizio competente (Centro
per l’Impiego) ed alla persona in cerca di lavoro di definire con chiarezza le attese e gli
impegni reciproci assunti ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 181/00 come modificato dal
d.lgs.297/02 nonché fornire motivazione e certezza giuridica a comportamenti ed atti
amministrativi conseguenti.
Il Centro per l’Impiego che eroga i servizi e la persona in cerca di lavoro formalizzano i loro
reciproci impegni sottoscrivendo il “Patto di servizio”.
Si tratta di un documento vincolante che definisce il percorso di fruizione dei servizi da
parte della persona.
I principali contenuti del “Patto di servizio” sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
i dati della persona in cerca di lavoro e del servizio competente;
le tappe del percorso personalizzato previsto per la persona;
il nominativo dell’operatore che svolge le funzioni di tutor dell’utente;
gli impegni assunti dalla persona;
gli impegni assunti dal servizio competente;
l’indicazione dei vincoli e delle sanzioni derivanti dalla mancata frequenza, senza
giustificato motivo, dell’utente al percorso indicato;
g) le modalità ed i tempi di verifica e monitoraggio del percorso individuato.
Il “Patto di servizio” prevede che il percorso concordato con la persona in cerca di lavoro
sia “formalizzato” attraverso la sottoscrizione di un impegno scritto e vincolante.
Tale percorso può individuare diverse azioni e strumenti a supporto della persona, con
particolare attenzione alle specificità di genere, (differenziati e personalizzati sulle effettive
caratteristiche ed esigenze dello stesso) quali proposte di inserimento lavorativo, uno o più
colloqui di orientamento, proposte formative e di riqualificazione professionale.
l tutore individuale è la figura di riferimento per la persona e può essere contattato dalla
stessa in caso di necessità e in base a modalità e tempi concordati.
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Al termine dell’erogazione dei servizi definiti, si determina la “chiusura del patto di
servizio”; la persona, a seguito del percorso intrapreso, ha trovato una occupazione o ha
incrementato le possibilità di inserimento lavorativo.
Riferimenti normativi:
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
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D.Lgs. 181/00 “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”
art. 4
D.G.R. 23 dicembre 2003 n.7/15748 “Indirizzi operativi in materia di collocamento _
D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181 come modificato dal D.Lgs.19 dicembre 2002 n.297”
Legge Regionale n.22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” art.13 comma 4
Schema di patto di servizio
Patto di Servizio
Protocollo n.: 159151 del: 15/09/2008
(Registrato sul Sistema Sintesi della Provincia di Mantova)
Dati Scheda Anagrafica Utente
cognome:
cognome
nome:
nome
codice fiscale:
XXXXXXXXXXXXXXXX
domicilio:
VIA YYYYYYYYY, c.a.p. XXXXXXXXX (MN)
residenza:
VIA YYYYYYYYY, c.a.p. XXXXXXXXXX (MN)
telefono:
Dati Soggetto Attuatore
Ragione Sociale:
Id Accred.Regione
Lombardia:
Indirizzo sede legale:
Indirizzo sede
operativa:
Telefono:
Centro Impiego di _________________
E-Mail:
Operatore/Tutor
Cognome Nome:
 Colloquio annuale di
aggiornamento della scheda
anagrafico professionale (con
verifica reddito)
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Il Centro per l’impiego si impegna ad erogare uno dei propri servizi così come descritti nella Carta dei
Servizi. Il destinatario – che ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del
D.Lgs.181/00 - si impegna ad accettare i servizi offerti dal CPI e ad aggiornare la propria scheda anagrafico
professionale - con documentazione dell’eventuale reddito percepito - con colloquio almeno annuale da
tenersi nel periodo 15.01 -15.12 a partire dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
di immediata disponibilità”.
La mancata osservanza, senza giustificato motivo, degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente
patto di servizio è sanzionata con la perdita dello stato di disoccupazione. In particolare causano la perdita
dello stato di disoccupazione:
a. mancata presentazione annuale per l’aggiornamento della scheda anagrafico professionale e
documentazione del reddito percepito.
b. mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio d’orientamento;
c. mancata presentazione nei termini concordati, senza giustificato motivo, agli eventuali successivi
colloqui;
d. mancata adesione senza giustificato motivo ad iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo, alla
formazione e/o alla riqualificazione proposta dai servizi competenti secondo le modalità
concordate nel Patto di servizio;
e. rifiuto di una congrua offerta di lavoro avente le seguenti caratteristiche:
 lavoro a tempo pieno ed indeterminato oppure a tempo determinato ovvero temporaneo con
durata del contratto a termine o della missione in entrambi i casi superiore a otto mesi o
quattro mesi se si tratta di giovani;
 distanza dal domicilio della persona in cerca di lavoro non superiore a 50 Km;
 tempi di trasporto con mezzi pubblici non superiori a 60 minuti.
La mancata presentazione alla convocazione del servizio competente ovvero il rifiuto di una congrua offerta
di lavoro, ove giustificati da malattia, maternità obbligatoria e facoltativa e congedi parentali, servizio di leva
o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di limitazione per legge della mobilità personale non
comportano la perdita dello stato di disoccupazione, a condizione di tempestiva e motivata comunicazione e
immediata definizione, in caso di mancata presentazione a colloquio, di successivo incontro.
La perdita dello stato di disoccupazione conseguente alla mancata presentazione alla convocazione ovvero
al rifiuto di una congrua offerta di lavoro, senza giustificato motivo, comporta l’impossibilità da parte della
persona a rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, anche a seguito di trasferimento
del domicilio, per un periodo rispettivamente pari a due e quattro mesi.
Il rapporto di lavoro che si risolve durante il periodo di prova non comporta la perdita dello stato di
disoccupazione e conserva l’anzianità precedentemente maturata.
Il Centro per l’Impiego ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003.
(Luogo e Data) _______________________
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Firma Operatore
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Firma Destinatario
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione dell'informativa ex art.13 del D.Lgs 196/2003.
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Firma Destinatario
Il sottoscritto autorizza la comunicazione dei propri dati ai soggetti della rete distrettuale.
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Firma Destinatario
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