Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015

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Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015
Decisione N. 7678 del 30 settembre 2015
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) DE CAROLIS
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore RUPERTO SAVERIO
Nella seduta del 29/05/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
I ricorrenti, in qualità di eredi della madre, agiscono in relazione a due assegni circolari
emessi dall’intermediario convenuto il 21.01.2000, di lire 9.200.000 ciascuno, intestati alla
defunta e mai incassati.
Tali assegni furono emessi nell’ambito della pratica di successione della sorella della
madre, premorta, che deteneva un rapporto di c/c presso l’intermediario. Il conto fu estinto
e le somme depositate divise in 5 parti uguali tra gli eredi (la madre dei ricorrenti, i due
ricorrenti e altre due persone). Ciascun erede “compilò separati moduli di emissione
assegni circolari e in ognuno di essi ogni erede figurava come ordinante e variava il nome
del beneficiario”.
Appurato che l’intermediario in data 29.05.2009 ha devoluto i due assegni al Fondo
“Rapporti dormienti” istituito presso il MEF, i ricorrenti presentavano domanda di rimborso
alla Consap, che – con nota ricevuta il 6.11.2011 – la respingeva con la seguente
motivazione: “Ai sensi dell’art. 2946 del cod. civ. il diritto all’incasso del traente di un
assegno circolare si prescrive decorsi dieci anni dalla data dell’emissione”.
I ricorrenti allora, in data 27.01.2014, presentavano reclamo all’intermediario, contestando
la mancata osservanza degli “obblighi di informazione previsti dalla legge in materia, nei
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confronti del/dei titolare/i del rapporto”. L’intermediario, però, non forniva positivo riscontro,
escludendo che detti obblighi informativi si applichino anche agli assegni circolari.
Ciò premesso, lamentano i ricorrenti: a) il versamento degli importi portati dagli assegni
prima del decorso della prescrizione decennale; b) l’omissione della preventiva
comunicazione “al beneficiario oggi rappresentato dagli eredi ricorrenti, di devolvere gli
importi degli assegni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 116/2007. Tale
obbligo, previsto per i conti e rapporti dormienti, risulta esteso anche agli assegni circolari
non riscossi entro il termine di prescrizione come prevede l’art. 3 comma 2bis del DL
134/2008 convertito in L 166/2008 che ha introdotto il nuovo comma 345ter all’art. 1 della
L 266/2005”. Chiedono a questo Arbitro di “accertare la responsabilità dell’intermediario di
aver violato gli obblighi informativi ex art. 1 comma 345ter L. 266/2005 come introdotto
dalla L. 166/2008 e per l’effetto condannare l’intermediario a corrispondere … un
risarcimento pari alla somma complessiva portata sugli assegni circolari … oltre interessi
legali maturati, o comunque quella somma che verrà ritenuta di giustizia. Con rimborso
delle spese della procedura”. Precisano inoltre i ricorrenti che la richiesta di rimborso deve
qualificarsi “non tanto come richiesta di pagamento della somma portata dai titoli, ma
quale rimborso della somma di denaro che sia servita a formare la provvista necessaria
all’emissione dei titoli che si sono successivamente prescritti senza che il beneficiario li
abbia incassati”.
Resiste l’intermediario rilevando che: a) il termine di prescrizione previsto in capo al
beneficiario di assegno circolare è triennale, laddove soggiace alla prescrizione ordinaria
decennale il diverso diritto del richiedente al rimborso della provvista versata per
l’emissione del titolo successivamente non riscosso; b) non è condivisibile l’affermazione
dei ricorrenti che identifica la madre come richiedente l’emissione dei titoli e non
beneficiaria. Conclude per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 1, comma 345-ter, l. 266/2005, “Gli importi degli assegni circolari non
riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all’art. 84, secondo
comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono
comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al
fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il
termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del
richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo
importo”. L’art. 3 del D.P.R. 116/2007 stabilisce, inoltre, che al “verificarsi delle condizioni
di cui all’art. 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera
raccomanda con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o
comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire
disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso
tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto
verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell’art. 4. Restano impregiudicate
le cause di estinzione dei diritti”.
Non può dunque condividersi la doglianza di parte ricorrente relativa alla devoluzione degli
assegni prima della scadenza del termine di prescrizione ordinaria.
Non è in discussione, beninteso, la distinzione tra il diritto del beneficiario dell’assegno
circolare emesso dall’intermediario e il diritto del richiedente la stessa emissione del titolo
di ottenere il rimborso della somma originariamente portata dal titolo. Sul punto, questo
Collegio ha, infatti, già avuto occasione di precisare che in quest’ultimo caso la pretesa del
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richiedente debba essere qualificata “non tanto alla stregua di richiesta di pagamento della
somma portata dal titolo quanto, più correttamente, quale rimborso della somma di denaro
che sia servita per formare la provvista necessaria all’emissione del titolo che si sia
successivamente prescritto senza che il beneficiario lo abbia incassato”. Inoltre, mentre
nel primo caso, la richiesta del beneficiario è sottoposta al termine (triennale) di
prescrizione previsto dall’art. 84, secondo comma, r.d. n. 1736/1933, nel secondo caso,
invece, “in relazione alla richiesta di restituzione della provvista, il termine di prescrizione
nei confronti del richiedente l’emissione del titolo incorporante il diritto di credito ormai
prescritto deve essere correttamente individuato nell’ordinario termine decennale ex art.
2946 c.c.” (Collegio di Milano, dec. 2290/13). Medesimo termine di prescrizione decennale
si applica quando il diritto alla restituzione viene esercitato nei confronti del Fondo, come
chiarito dalle Istruzioni MEF del 3 novembre 2010.
Va tuttavia rilevato come il termine, al decorso del quale l’art. 1, comma 345-ter l.
266/2005 condiziona la devoluzione degli importi corrispondenti ad assegni circolari non
riscossi al fondo gestito dalla CONSAP, non è quello corrispondente al diritto del
richiedente l’emissione del titolo, bensì quello corrispondente al diritto del beneficiario a
riscuotere le somme portate dal titolo; termine che, ai sensi dell’art. 84, secondo comma,
del r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), è fissato in tre anni dall’emissione del titolo
stesso.
Non risulta però che l’intermediario abbia provveduto a dare preventiva comunicazione ai
richiedenti della mancata riscossione degli assegni, in conformità a quanto previsto
dall’art. 3 del d.P.R. 116/2007; l’intermediario non ha pertanto messo i disponenti nelle
condizioni di potersi tempestivamente attivare per la restituzione da parte del Fondo delle
somme portate dal titolo. Tale circostanza è fatto costitutivo non già del diritto dei ricorrenti
alla restituzione della provvista, che comporterebbe la necessità di estensione del
contraddittorio a tutti i potenziali aventi diritto e cioè a tutti gli eredi della de cuius, bensì
del diritto al risarcimento del danno causato dall’omissione, da parte dell’intermediario, di
una informazione rilevante, rispetto alla quale sussiste l’obbligo di comunicazione più
sopra richiamato.
Il risarcimento del danno deve essere quantificato in via equitativa, e, stante la pluralità di
ordinanti, sulla scorta delle regole in materia di solidarietà attiva, determinando la somma
corrispondente alla parte di credito alla restituzione della provvista che ciascun ordinante
avrebbe potuto esercitare. Parti da ritenersi uguali se, come nel caso di specie, non risulta
diversamente (art. 1298, secondo comma, cod. civ.).
Ora, atteso che il mancato avviso ha impedito agli ordinanti di esercitare il credito alla
restituzione di quota della provvista, il risarcimento in favore dei ricorrenti può essere
liquidato nei 3/5 dell’importo complessivo portato dai due assegni (2/5 iure proprio, e 1/5
per successione alla defunta madre), ossia euro 5.701,69.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’illegittimità del
comportamento dell’intermediario e dispone che lo stesso corrisponda ai ricorrenti
l’importo di euro 5.701,69 a titolo risarcitorio.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle
spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso
della somma versata alla presentazione del ricorso.
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IL PRESIDENTE
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