circolare interessi attivi e passivi - ottobre 2016

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circolare interessi attivi e passivi - ottobre 2016
MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI
net
ragionieri commercialisti
economisti d’impresa
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Oggetto: interessi attivi e passivi bancari – cambiano le regole –
linee guida per non commettere errori
S’informa che in data 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il D.M. n. 343 che recepisce
la delibera Circ. n. 343 in materia di rapporti bancari. Le nuove disposizioni introducono
rilevanti modifiche in materia di accredito/addebito degli interessi riferiti a finanziamenti a
valere su carte di credito, scoperti di conto corrente, anticipi su fatture/contratti.
I prossimi estratti conto - prestare attenzione
Nel prossimo estratto conto che la banca metterà a disposizione dei propri clienti verranno
fornite due informazioni riferite alla novità normative, chiedendo al correntista di esprimersi
su alcuni importanti aspetti procedurali.
Occorre al riguardo prestare grande attenzione per ciò che verrà esposto a seguire.
1) La comunicazione relativa all’anatocismo
Posto che viene abolito l’anatocismo bancario (gli interessi passivi non possono produrre a
loro volta interessi passivi) gli istituti di credito devono inviare a tutti i clienti una
comunicazione relativa alla variazione unilaterale del contratto: non possono fare
diversamente perché si devono adeguare alla (bella) novità.
A decorrere dal 1° ottobre gli interessi debitori e quelli creditori devono avere la medesima
periodicità, comunque non inferiore a un anno.
In via generale è da ritenersi che la banca li liquiderà in data 31 dicembre di ogni anno.
Gli interessi passivi - La rilevante novità (legata all’abrogazione dell’anatocismo) è che gli
interessi passivi devono essere conteggiati separatamente dal capitale e divengono esigibili
solo trascorsi 59/60 giorni (ossia dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono
maturati se la liquidazione avviene in data 31 dicembre) e comunque non prima di 30 giorni
da quando arriva al cliente l’estratto conto al 31 dicembre.
È bene ribadire un aspetto: la banca non può addebitare sul conto corrente gli interessi
passivi prima del 1° marzo. Dunque al 31 dicembre il saldo del conto non verrà ridotto degli
interessi passivi.
Anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori, la segnalazione della banca alla
Centrale rischi può essere inoltrata solo una volta trascorsi i 60 giorni. Dunque, il correntista
ha 60 giorni di tempo per reperire le risorse finanziarie per far fronte al debito per interessi di
cui la banca darà evidenza il 1° marzo.
Gli interessi attivi - Per quanto la questione sia di scarsa rilevanza in considerazione dei
tassi, oramai irrisori, praticati dalle banche sui saldi attivi del conto corrente, le notizie non
sono positive poiché anche questi sono conteggiati e accreditati solo una volta l’anno. La
notevole differenza rispetto agli interessi passivi è che l’accredito è immediato al 31
dicembre. La banca può comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o
semestralmente. Improbabile ma non impossibile.
Commissioni e spese - Le commissioni e le spese, comprese quelle di istruttoria e di
messa a disposizione fondi, continueranno a essere prelevate dalle banche trimestralmente.
2) La richiesta di autorizzazione all’addebito – prestare attenzione
La seconda comunicazione che inoltrerà la banca è riferita alla richiesta di addebitare gli
interessi passivi in data 1° marzo. Spieghiamo meglio: relativamente agli interessi passivi,
una volta divenuti esigibili il 1° marzo, la banca non è autorizzata ad addebitarli sul conto del
cliente, ma dovrà acquisire, con una seconda comunicazione, una specifica autorizzazione
preventiva chiedendo di apporre una firma e di far pervenire il modulo alla banca. Una volta
rilasciata dal correntista l’autorizzazione la si può comunque revocare in qualunque
momento.
Ebbene, per i soggetti il cui conto è in rosso si suggerisce di non rilasciare tale
autorizzazione poiché una volta firmata, la banca è legittimata ad applicare l’anatocismo. Di
fatto,
rilasciando
l’autorizzazione,
gli
interessi
passivi
maturati
al
31 dicembre vengono al 1° marzo capitalizzati e, dunque, da quel momento sul debito
complessivo matura l’interesse debitore.
Se il cliente non rilascia l’autorizzazione, la banca può compensarli legalmente con eventuali
disponibilità presenti su conti correnti attivi. Se il conto è in rosso anche se il cliente non ha
raggiunto il limite massimo di utilizzo del fido la banca non può procedere con la
compensazione legale, diversamente si produrrebbero ancora interessi su interessi.
Dunque, in mancanza di compensazione, se il cliente non provvede a pagare gli interessi
passivi recuperando altrove le risorse finanziarie, per recuperare le somme dovute la banca
dovrà avviare la procedura di messa in mora del cliente. È peraltro data la possibilità di
concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad
affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per
estinguere il debito da interessi.
Conti correnti cointestati
Secondo l’interpretazione prevalente l’autorizzazione può firmarla anche solo uno dei
cointestatari, fermo restando il diritto degli altri di revocarla.
Raccomandazioni
Segnaliamo ai signori clienti due aspetti che devono essere attentamente valutati:
1. la (non) autorizzazione alla banca di addebitare gli interessi passivi sul conto corrente
prevedendo invece, contrattualmente, che i versamenti (assegni, bonifici, etc.)
successivi al 1° marzo siano prioritariamente utilizzati per pagare gli interessi passivi
e il solo residuo venga accreditato sul conto corrente a riduzione del debito;
2. nelle periodiche predisposizioni (ad esempio trimestrali) dei bilanci provvisori allo
scopo di monitorare l’andamento della gestione, è bene tenere presente che non
saranno inclusi gli interessi passivi posto che l’evidenza dei medesimi si ha solo a
fine anno.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Valdagno-Dueville, 20 ottobre 2016.dr. Maurizio Martini
dr. Enzo Drapelli