Linee guida per i consulenti tecnici giudiziari: l`anatocismo bancario

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Linee guida per i consulenti tecnici giudiziari: l`anatocismo bancario
Linee guida per i consulenti tecnici giudiziari:
l'anatocismo bancario
intervento a cura del Rag. Alberto Leggi
INTRODUZIONE
Da qualche tempo cercavo sulla rete qualche sito che
fosse di ausilio ai consulenti tecnici giudiziari (sia
d’ufficio che di parte), senza trovare nulla di
particolarmente utile. La mia ricerca infatti non voleva
riferirsi
agli
aspetti
giuridici
delle
consulenze
tecniche (per i quali parecchi siti di studi legali e di
associazioni
di
consumatori
offrono
abbondante
materiale), bensì agli aspetti pratici quali ad esempio
le linee tecniche per redigere una relazione sugli
argomenti più frequentemente oggetto di controversia
giudiziaria, i doveri e gli obblighi dei consulentici
tecnici d’ufficio, le responsabilità civili e penali dei
consulenti tecnici, i metodi pratici di calcolo della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali e così
via.
Da questo è nata l’idea, in accordo con lo staff del
Commercialista Telematico al quale va fin d’ora il mio
più sentito ringraziamento, di pubblicare periodicamente
brevi relazioni (con esempi di redazione delle consulenze
tecniche più ricorrenti) che possano essere di aiuto ai
consulenti per il loro lavoro.
Mi rendo naturalmente conto che il c.t.u. deve basarsi
sul quesito ricevuto dall’Organo Giudicante, ma è anche
vero che, per gli argomenti più ricorrenti, il quesito
ricevuto è quasi sempre similare per cui avere una base
standard su cui lavorare non può che essere di valido
aiuto per lo stesso consulente.
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Gli argomenti che per il momento intendo illustrare con
le relazioni periodiche saranno i seguenti, anche se sono
sempre
disponibile
a
variarli
in
relazione
alle
segnalazioni che perverranno dai cortesi lettori, purchè
naturalmente di interesse generale per il lavoro di tutti
i consulenti tecnici:
1 – linee guida sulle relazioni tecniche riguardanti
l’anatocismo
2 – linee guida sulle relazioni tecniche riguardanti
l’usura
3 – linee guida sulle relazioni tecniche riguardanti i
bond
4 – linee guida sulle relazioni tecniche riguardanti il
trattamento
di fine mandato degli agenti
5 – promemoria sui doveri e sugli obblighi procedurali
dei c.t.u.
6 – promemoria sulla responsabilità penale del consulente
tecnico
7 – promemoria sulla responsabilità civile del consulente
tecnico
8 – promemoria sui metodi di calcolo della rivalutazione
monetaria
e degli interessi legali
Nella illustrazione di ciascun argomento cercherò di
descrivere le varie interpretazioni che possono derivare
dal quesito ricevuto dal Giudice ed indicherò, con testo
bordato, il contenuto che suggerisco per la relazione
scritta,
sulla
base
dell’esperienza
pluriennale
accumulata nello svolgere l’attività di consulente
tecnico d’ufficio.
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Intanto invio
lettori.
il
mio
più
cordiale
saluto
a
tutti
i
1- L’ANATOCISMO BANCARIO
Come è noto a tutti gli operatori economici, gli istituti
bancari
hanno
da
tempo
immemorabile
addebitato
trimestralmente, al cliente titolare di conto corrente,
gli interessi passivi e le altre competenze liquidate.
Tale prassi comporta, in capo al destinatario, la
decorrenza di interessi sugli interessi a partire dal
trimestre successivo all’addebito, con un costo reale per
il correntista superiore a quello nominalmente pattuito
all’inizio del rapporto.
Basta un esempio per rendere l’idea:
= se il correntista ha pattuito l’interesse del 5% per
uno scoperto di 10.000 totalmente utilizzato, si aspetta
a fine anno di pagare interessi per 500 (5% di 10.000),
=
attraverso
la
capitalizzazione
trimestrale
dell’interesse,
allo
stesso
correntista
verrà
effettivamente addebitato in un anno non 500 bensì 505.
La stessa prassi veniva applicata sui mutui ordinari (con
esclusione, dei mutui fondiari stipulati dopo il 1993) in
quanto le banche usavano calcolare gli interessi di mora
per ritardato pagamento delle rate non sulla quota
capitale della rata tardiva, bensì sull’intero importo
della rata, generando anche in questo caso una produzione
di interessi su altri interessi.
La giurisprudenza di legittimità per un lungo periodo non
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ha accolto le contestazioni degli utenti, ritenendo che
il divieto di anatocismo previsto dall’articolo 1283 C.C.
operasse soltanto in presenza di usi normativi, mentre
era ammissibile in presenza di usi negoziali. Ma a
partire dall’anno 1999 la Corte di Cassazione ha mutato
il proprio orientamento, affermando la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
che devono essere invece addebitati annualmente (Cass.
2374 del 16.3.1999, Cass. 3096 del 30.3.1999, Cass. 12507
dell’11.11.1999, C.Cost. 425 del 17.10.2000 e più
recentemente Cass. 12222 del 20.8.2003, Cass. 21095 del
4.11.2004).
Con il decreto legislativo 342/1999 (articolo 25) il
legislatore è intervenuto sulla materia, demandando al
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
(C.I.C.R.) di fissare le modalità ed i criteri per la
produzione di interessi sugli interessi nelle diverse
tipologia di operazioni bancarie. Lo stesso C.I.C.R.
quindi,
con
delibera
del
9.2.2000,
ha
di
fatto
reintrodotto per gli istituti bancari la possibile
capitalizzazione (anche infrannuale) sia di interessi
debitori sia di interessi creditori per le diverse
operazioni bancarie, ma a precise condizioni:
= la capitalizzazione periodica deve essere uniforme, sia
per gli
interessi debitori sia per gli interessi creditori;
= deve essere garantito alla clientela un adeguato
livello di
trasparenza delle pattuizioni concernenti l’anatocismo,
indicando
tra
l’altro
la
periodicità
della
capitalizzazione ed i suoi effetti sul tasso rapportato
su base annuale (ad esempio, tasso nominale 1,00% e tasso
effettivo
annuale
con
capitalizzazione
trimestrale
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1,02%);
= le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi devono
essere specificatamente approvate per iscritto dal
cliente;
= la chiusura definitiva del conto corrente segna il
termine di
operatività del meccanismo anatocistico.
La delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 è entrata in vigore il
22.4.2000. Pertanto, per i contratti stipulati prima
dell’entrata in vigore della delibera, le condizioni
pattuite dovevano essere adeguate entro il 30.6.2000 ed i
relativi effetti avrebbero avuto decorso dall’1.7.2000,
con speficica approvazione della clientela in caso di
peggioramento
delle
condizioni
rispetto
a
quelle
applicate in precedenza e con semplice comunicazione alla
clientela entro il 31.12.2000 se le nuove clausole non
comportavano peggioramenti.
Per quanto riguarda specificatamente i mutui a rimborso
periodico, la delibera C.I.C.R. ha previsto che, a
partire
dal
22.4.2000,
in
caso
di
inadempimento
l’anatocismo era consentito sull’intero importo della
rata (cioè interessi di mora sia sulla quota capitale sia
sulla quota interessi) ma senza alcuna capitalizzazione.
Ritornando
alla
capitalizzazione
trimestrale
delle
competenze sui conti correnti bancari, nasce il problema
di identificare quali siano le voci soggette alla
normativa sull’anatocismo e quali siano invece le voci
escluse. E’ noto infatti che gli istituti bancari usano
addebitare, con cadenza trimestrale, non soltanto gli
interessi passivi semplici (Interessi = Capitale x Giorni
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x
=
=
=
=
=
Tasso : 365) ma anche altre voci ulteriori quali:
la commissione di massimo scoperto
le spese per ciascuna operazione
le spese di invio dell’estratto conto
le spese di tenuta del conto corrente
le spese per il rinnovo degli affidamenti, ecc.
Su tale argomento sono intervenuti sia la Banca d’Italia
sia l’Ufficio Italiano Cambi i quali, con comunicazioni
dell’8.1.2003 (B.I.) e del 18.2.2003 (U.I.C.), hanno
affermato che l’unica voce assoggettabile all’anatocismo
era quella relativa all’interesse semplice. Tuttavia,
tenuto conto che tali enti sono organi rappresentativi
del mondo bancario e tenuto altresì conto che le loro
comunicazioni non possono avere lo stesso valore della
legge, tale affermazione può essere condivisa per le
spese varie ma potrebbe non essere condivisa per la
commissione di massimo scoperto.
Sulla natura di quest’ultima (c.m.s.) si è a lungo
dibattuto in dottrina, al fine di individuarne le
conseguenze sia ai fini dell’anatocismo sia ai fini del
superamento delle soglie usurarie. Ai fini anatocistici
la dottrina prevalente ritiene che la c.m.s. sia estranea
al problema, in quanto le sentenze della Corte di
Cassazione sul divieto di anatocismo avrebbero riguardato
esclusivamente la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi.
Ai fini della corretta definizione della c.m.s. va
comunque segnalata una recentissima sentenza della Corte
di Cassazione (numero 870 del 18.1.2006) nella quale la
c.m.s. è stata definita come la remunerazione accordata
agli istituti di credito per la messa a disposizione dei
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fondi
a
favore
del
correntista
affidato,
indipendentemente
dall’effettivo
prelevamento
della
somma. Da ciò discende che la c.m.s. andrebbe calcolata o
sulla intera somma messa a disposizione del correntista
(importo del fido accordato), ovvero sulla somma rimasta
disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal
cliente
(differenza
tra
fido
accordato
e
fido
utilizzato).
Nella prassi bancaria invece la commissione viene
calcolata, alla fine di ciascun trimestre, applicando una
percentuale fissa (non rapportata ai giorni di durata
dello scoperto) sul massimo scoperto utilizzato dal
correntista nel trimestre. Di fatto quindi la clausola
contenente l’obbligo, a carico del correntista, di pagare
la c.m.s. calcolata sul massimo scoperto raggiunto nel
trimestre potrebbe essere dichiarata nulla per mancanza
di causa, in quanto tale addebito si sostanzia in un
ulteriore aggravio di interessi passivi rispetto a quelli
convenzionalmente pattuiti al momento della apertura di
credito (Tribunale Lecce 11.2.2005).
Quindi la metodologia di calcolo applicata dagli istituti
bancari
(una
percentuale
sull’esposizione
debitoria
massima raggiunta nel trimestre) potrebbe far ritenere la
commissione una voce accessoria da aggiungere agli
interessi passivi, come tale soggetta alle regole dello
anatocismo.
In mancanza di una preponderante linea giurisprudenziale,
è consigliabile che il c.t.u. chiamato al calcolo
dell’anatocismo operi due calcoli alternativi, il primo
tenendo conto soltanto degli interessi passivi semplici
ed il secondo tenendo conto sia degli interessi passivi
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sia della commissione di massimo scoperto.
BOZZA DI UNA RELAZIONE SULL’ANATOCISMO
Viene ipotizzato
fantasia):
il
seguente
quesito
(con
dati
a
In relazione ai rapporti di conto corrente intercorsi tra
la parte attrice società A e la parte convenuta Banca B,
calcoli il C.T.U. i minori interessi che sarebbero stati
addebitati al correntista dal 2 gennaio 2003 al 31
dicembre 2006 in caso di capitalizzazione annuale anziché
trimestrale degli stessi interessi.
Il c.t.u. inizia la relazione descrivendo l’incarico
ricevuto, quindi fa una breve cronistoria dei rapporti
intercorsi e descrive analiticamente la documentazione
già in atti o esibita successivamente dalle parti in
causa:
Notizie preliminari
Il rapporto di c/c tra la società A e la Banca B è
iniziato il 2 gennaio 2003 con apertura del c/c non
affidato numero 1111. All’atto della apertura del
rapporto le parti hanno sottoscritto un contratto (di cui
si allega copia) contenente le seguenti clausole:
= tasso creditore 1,50%
= tasso debitore 5,00%
= commissione di massimo scoperto 0,250%
= capitalizzazione delle competenze: ogni trimestre
= spese per ciascuna operazione euro 1,00
= spese di invio dell’estratto conto euro 5,00
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In data 15.1.2001 veniva concesso al correntista un
affidamento di 100.000 euro di cui 50.000 per apertura di
credito in c/c e 50.000 per castelletto effetti al salvo
buon fine. La concessione dello affidamento è stata
confermata dalla comunicazione in pari data della Banca
(di cui si allega copia), controfirmata dal correntista
per accettazione, contenente le seguenti clausole:
= tasso debitore sul c/c entro i limiti del fido 6,00%
= tasso debitore sul c/c oltre i limiti del fido 8,00%
= tasso debitore sugli effetti s.b.f. entro i limiti del
fido
8,00%
= tasso debitore sugli effetti s.b.f. oltre i limiti del
fido 10,00%
= commissione massimo scoperto entro i limiti del fido
0,125%
= commissione massimo scoperto oltre i limiti del fido
0,250%.
Dall’anno 2003 in poi la Banca ha addebitato alla società
correntista, alla fine di ciascun trimestre, le somme
analiticamente indicate nel prospetto 1 che si allega,
desunte dalle copie degli estratti conto trimestrali in
atti. Gli importi addebitati sono stati suddivisi nelle
varie voci di dettaglio e precisamente:
= interessi passivi
= commissione di massimo scoperto
= spese per le operazioni registrate
= spese di rinnovo del fido
= spese per l’invio dell’estratto conto.
Prima di esaminare i singoli importi, lo scrivente C.T.U.
ritiene
opportuno
esporre
alcune
osservazioni
preliminari:
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Osservazioni preliminari sull’anatocismo
Gli
istituti
bancari
hanno
da
tempo
immemorabile
addebitato trimestralmente, al cliente titolare di conto
corrente, gli interessi passivi e le altre competenze
liquidate. Tale prassi comporta, in capo al destinatario,
la decorrenza di interessi sugli interessi a partire dal
trimestre successivo all’addebito, con un costo reale per
il correntista superiore a quello nominalmente pattuito
all’inizio del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità per un lungo periodo non
ha accolto le contestazioni degli utenti, ritenendo che
il divieto di anatocismo previsto dall’articolo 1283 C.C.
operasse soltanto in presenza di usi normativi, mentre
era ammissibile in presenza di usi negoziali. Ma a
partire dall’anno 1999 la Corte di Cassazione ha mutato
il proprio orientamento, affermando la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
che devono essere invece addebitati annualmente (Cass.
2374 del 16.3.1999, Cass. 3096 del 30.3.1999, Cass. 12507
dell’11.11.1999, C.Cost. 425 del 17.10.2000 e più
recentemente Cass. 12222 del 20.8.2003, Cass. 21095 del
4.11.2004).
Con il decreto legislativo 342/1999 (articolo 25) il
legislatore è intervenuto sulla materia, demandando al
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
(C.I.C.R.) di fissare le modalità ed i criteri per la
produzione di interessi sugli interessi nelle diverse
tipologia di operazioni bancarie. Lo stesso C.I.C.R.
quindi, con delibera del 9.2.2000, ha riconosciuto agli
istituti bancari la eventuale capitalizzazione (anche
infrannuale) sia di interessi debitori sia di interessi
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creditori per le diverse operazioni bancarie, ma a
precise condizioni:
= la capitalizzazione periodica deve essere uniforme, sia
per gli
interessi debitori sia per gli interessi creditori;
= deve essere garantito alla clientela un adeguato
livello di
trasparenza delle pattuizioni concernenti l’anatocismo,
indicando
tra
l’altro
la
periodicità
della
capitalizzazione ed i suoi effetti sul tasso rapportato
su base annuale (ad esempio, tasso nominale 1,00% e tasso
effettivo
annuale
con
capitalizzazione
trimestrale
1,02%);
= le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi devono
essere specificatamente approvate per iscritto dal
cliente;
= la chiusura definitiva del conto corrente segna il
termine di
operatività del meccanismo anatocistico.
La delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 è entrata in vigore il
22.4.2000. Pertanto, per i contratti stipulati prima
dell’entrata in vigore della delibera, le condizioni
pattuite dovevano essere adeguate entro il 30.6.2000 ed i
relativi effetti avrebbero avuto decorso dall’1.7.2000,
con speficica approvazione della clientela in caso di
peggioramento
delle
condizioni
rispetto
a
quelle
applicate in precedenza e con semplice comunicazione alla
clientela entro il 31.12.2000 se le nuove clausole non
comportavano peggioramenti.
Nasce a questo punto il problema di identificare quali
siano le voci soggette alla normativa sull’anatocismo e
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quali siano invece le voci escluse. E’ noto infatti che
gli istituti bancari usano addebitare, con cadenza
trimestrale, non soltanto gli interessi passivi semplici
(Interessi = Capitale x Giorni x Tasso : 365) ma anche
altre voci ulteriori quali:
= la commissione di massimo scoperto
= le spese per ciascuna operazione
= le spese di chiusura e di invio dell’estratto conto
= le spese per il rinnovo degli affidamenti, ecc.
Su tale argomento sono intervenuti sia la Banca d’Italia
sia l’Ufficio Italiano Cambi i quali, con comunicazioni
dell’8.1.2003 (B.I.) e del 18.2.2003 (U.I.C.), hanno
affermato che l’unica voce assoggettabile all’anatocismo
era quella relativa all’interesse semplice. Tuttavia,
tenuto conto che tali enti sono organi rappresentativi
del mondo bancario e tenuto altresì conto che le loro
comunicazioni non possono avere lo stesso valore della
legge, tale affermazione può essere condivisa per le
spese varie ma potrebbe non essere condivisa per la
commissione di massimo scoperto.
Sulla natura di quest’ultima (c.m.s.) infatti si è a
lungo dibattuto in dottrina, al fine di individuarne le
conseguenze sia ai fini dell’anatocismo sia ai fini del
superamento delle soglie usurarie. Ai fini anatocistici
la dottrina prevalente ritiene che la c.m.s. sia estranea
al problema, in quanto le sentenze della Corte di
Cassazione sul divieto di anatocismo avrebbero riguardato
esclusivamente la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi.
Ai fini della corretta definizione della c.m.s. va
comunque segnalata una recentissima sentenza della Corte
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di Cassazione (sentenza 870 del 18.1.2006) nella quale la
c.m.s. è stata definita come la remunerazione accordata
agli istituti di credito per la messa a disposizione dei
fondi
a
favore
del
correntista
affidato,
indipendentemente
dall’effettivo
prelevamento
della
somma. Da ciò discende che la c.m.s. andrebbe calcolata o
sulla intera somma messa a disposizione del correntista
(importo del fido accordato), ovvero sulla somma rimasta
disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal
cliente
(differenza
tra
fido
accordato
e
fido
utilizzato).
Nella prassi bancaria invece la commissione viene
calcolata, alla fine di ciascun trimestre, applicando una
percentuale fissa (non rapportata ai giorni di durata
dello scoperto) sul massimo scoperto utilizzato dal
correntista nel trimestre. Di fatto quindi la clausola
contenente l’obbligo, a carico del correntista, di pagare
la c.m.s. calcolata sul massimo scoperto raggiunto nel
trimestre potrebbe essere dichiarata nulla per mancanza
di causa, in quanto tale addebito si sostanzia in un
ulteriore aggravio di interessi passivi rispetto a quelli
convenzionalmente pattuiti al momento della apertura di
credito (Tribunale Lecce 11.2.2005).
Quindi la metodologia di calcolo applicata dagli istituti
bancari
(una
percentuale
sull’esposizione
debitoria
massima raggiunta nel trimestre) potrebbe far ritenere la
commissione una voce accessoria da aggiungere agli
interessi passivi, come tale soggetta alle regole
dell’anatocismo. In mancanza di una preponderante linea
giurisprudenziale, lo scrivente C.T.U. ritiene opportuno
eseguire due calcoli tra loro alternativi, il primo che
tenga conto soltanto degli interessi passivi semplici ed
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il secondo che tenga invece conto sia degli interessi
passivi sia della commissione di massimo scoperto.
Primo metodo di calcolo dell’anatocismo
Nel prospetto 2 che si allega, gli interessi passivi
addebitati trimestralmente sono stati ricalcolati in modo
da
neutralizzare
la
loro
produzione
di
ulteriori
interessi nei trimestri successivi allo addebito. E’
stata in conseguenza ricalcolata la c.m.s. per effetto
della minore esposizione del correntista nei confronti
della Banca alla fine di ciascun trimestre in conseguenza
degli
interessi
anatocistici
stornati.
La
capitalizzazione degli interessi passivi è stata quindi
riconosciuta soltanto su base annuale.
Dal prospetto emerge
rimborsata la somma
31.12.2006.
che
di
alla società correntista va
euro 2.000 alla data del
Secondo metodo di calcolo dell’anatocismo
Nel prospetto 3 che si allega, sia gli interessi passivi
sia le commissioni di massimo scoperto addebitati
trimestralmente sono stati ricalcolati in modo da
neutralizzare la loro produzione di ulteriori interessi
nei
trimestri
successivi
all’addebito.
La
capitalizzazione degli interessi passivi e delle c.m.s. è
stata quindi riconosciuta soltanto su base annuale.
Dal prospetto emerge
rimborsata la somma
31.12.2006.
che
di
alla società correntista va
euro 3.500 alla data del
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Conclusioni
In relazione al quesito ricevuto, posso affermare che:
= a seguito della capitalizzazione annuale, anziché
trimestrale, degli interessi passivi dal 2.1.2003 al
31.12.2006, alla società attrice va riconosciuto un
rimborso di euro 2.000;
= a seguito della capitalizzazione annuale, anziché
trimestrale, degli interessi passivi e delle commissioni
di massimo scoperto dal 2.1.2003 al 31.12.2006, alla
società correntista va riconosciuto un rimborso di euro
3.500 (alternativo a quello di euro 2.000 indicato nel
paragrafo precedente).
IL C.T.U.
Seguono gli allegati:
PROSPETTO 1
1234567-
Trimestre di chiusura
Interessi passivi addebitati
Commissione massimo scoperto
Spese per le operazioni registrate
Spese di chiusura e di invio dell’estratto conto
Spese di rinnovo del fido
Totale competenze
1
2
3
4
5
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6
7
31.03.2003
700
100
100
20
50
950
31.12.2006
900
150
120
20
60
1.250
Per il calcolo degli interessi anatocistici si possono
seguire due metodi:
= il primo, analitico, prevede il ricalcolo degli
interessi dal secondo trimestre di un anno fino alla fine
dello stesso anno, e così via di anno in anno, operando
sui numeri creditori (capitale per giorni) analiticamente
indicati nell’estratto conto trimestrale (un ricalcolo
per ciascuna variazione di tasso);
= il secondo, sintetico, prevede il ricalcolo degli
interessi operando sul montante dei numeri creditori con
determinazione del tasso medio creditore applicato dalla
banca nel trimestre. Ovviamente questo secondo metodo è
meno preciso del primo tuttavia, soprattutto in presenza
di un numero esorbitante di operazioni da ricalcolare, è
quello più pratico anche in relazione al fatto che la
differenza tra i due conteggi è quasi sempre di importo
poco significativo:
PROSPETTO 2
1234-
Trimestre di chiusura
Interessi passivi addebitati
Commissione massimo scoperto
Interessi passivi da rimborsare
1
2
3
4
31.03.2003
700
100
30
31.12.2006
900
150
50
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PROSPETTO 3
123456-
Trimestre di chiusura
Interessi passivi addebitati
Commissione massimo scoperto
Interessi passivi da rimborsare
Commissione massimo scoperto da rimborsare
Somma 4 + 5
1
2
3
4
5
6
31.03.2003
700
100
30
2
32
31.12.2006
900
150
50
10
60
Rag. Alberto Leggi
Aprile 2007
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