Pubblico impiego - Medici specializzandi - Borse di studio

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Pubblico impiego - Medici specializzandi - Borse di studio
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Corte di Cassazione, Sezione L civile
Sentenza 18 giugno 2015, n. 12624
Integrale
Pubblico impiego - Medici specializzandi - Borse di studio - Richiesta rideterminazione
triennale degli importi - Miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione
collettiva - Art. 6, comma 1, D.Lgs. 257/91
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24339-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS),
(OMISSIS), giusta delega in atti;
- ricorrenti -
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contro
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELLA
SALUTE (OMISSIS), MINISTERO DELL'ECONOMIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e contro
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE;
- intimato avverso la sentenza n. 1188/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/07/2012 R.G. N. 1285/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto
di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda
proposta, con atto di citazione e con successivo atto di integrazione del contraddittorio, da (OMISSIS) e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe
(n. 316), nei confronti dell'Universita' degli Studi di (OMISSIS), del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.
I predetti lavoratori, quali medici specializzandi, avevano chiesto, con riguardo agli anni accademici da ciascuno indicati, compresi tra il 1995/96 e
il 1998/99, la rideterminazione dell'importo delle borse di studio con riferimento ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione
collettiva per il personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale o, in subordine, la condanna delle Amministrazioni convenute al
risarcimento dei danni derivanti da tale mancata rideterminazione. La Corte di merito ha osservato :
- che era pacifico tra le parti che la questione controversa riguardava non gia' il sistema di adeguamento automatico delle borse di studio al tasso di
inflazione, bensi' esclusivamente la rideterminazione - triennale - dell'importo delle borse;
- che il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dei chiesti incrementi contrattuali non comportava la prospettata violazione
dell'obbligo comunitario di remunerare "adeguatamente" i medici specializzandi, posto che la direttiva CEE n. 82/76 non conteneva alcuna
indicazione circa l'entita' della "retribuzione adeguata" spettante ai medici in formazione ed i criteri per la sua determinazione;
- che l'originario importo delle borse di studio era stato confermato, a decorrere dal 1992, da una serie disposizioni;
- che, in particolare, la Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 33, nell'interpretare autenticamente le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 384
del 1992, articolo 7, commi 5 e 6, convertito dalla Legge n. 438 del 1992, aveva stabilito che tra le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti
di qualsiasi genere - il cui importo era stato bloccato nella misura prevista per l'anno 1992 - dovevano essere comprese le borse di studio;
- che il blocco degli incrementi retributivi delle borse di studio era stato confermato sino al triennio 2000-2002 dalla Legge n. 289 del 2002,
articolo 36;
- che la questione di legittimita' costituzionale della Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 33 era stata ritenuta infondata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 432/97;
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- che l'appello proposto dai medici doveva dunque essere respinto.
Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e gli altri litisconsorti sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso
le Amministrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposta dalla difesa erariale per mancata formulazione, da parte dei
ricorrenti, ex articolo 366 bis cod. proc. civ., del quesito di diritto e per mancata osservanza delle altre prescrizioni previste dallo stesso articolo.
Tale articolo infatti non era piu' in vigore alla data di deposito della sentenza impugnata, essendo stato abrogato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69,
articolo 47, comma 1, lettera d).
2. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge nonche' vizio di motivazione, deducono che il presente
giudizio ha ad oggetto la rideterminazione triennale dell'importo delle borse di studio. La Corte territoriale, aggiungono, non ha distinto fra la
prevista integrazione automatica in relazione al tasso programmato di inflazione e l'adeguamento della borsa di studio mediante rideterminazione
triennale, operazione questa non ricompresa nel blocco degli incrementi retributivi.
Rilevano altresi' che questa Corte (Cass. n. 16385/08) ha deciso una controversia analoga alla presente in senso favorevole ai medici
specializzandi.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando le stesse violazioni di cui al precedente motivo, deducono che la Corte di merito ha respinto
anche la domanda subordinata risarcitoria, per essere stata proposta non gia' nei confronti dello Stato, bensi' dei Ministeri convenuti.
Tale statuizione, ad avviso dei ricorrenti, e' errata, atteso che l'obbligo della rideterminazione triennale e' stabilito da una disposizione di legge, "cui
l'Amministrazione dello Stato - in questo caso i Ministeri di cui allo stesso articolo 6 citato - non potevano sottrarsi se non in forza di una
disposizione legislativa modificativa".
4. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, rilevano che la Corte territoriale, nel respingere
l'appello, ha errato nel ritenere assorbito il motivo con il quale era stata censurata l'affermazione del Tribunale circa la mancata prova della
iscrizione ai corsi di specializzazione e del superamento del relativo esame nonche' in ordine all'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto
Legislativo n. 257 del 1991, articolo 4.
A prescindere - aggiungono - che nulla aveva eccepito la difesa erariale al riguardo, era stata avanzata sul punto richiesta istruttoria sin dal primo
grado del giudizio, che e' stata totalmente disattesa.
5. Il primo motivo e' fondato.
La pretesa dei ricorrenti trae origine dalla previsione di cui al Decreto Legislativo n. 257 del 1991, articolo 6, comma 1, secondo cui l'importo della
borsa corrisposta agli ammessi alle scuole di specializzazione "viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso
programmato d'inflazione ed e' rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della Sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al
personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale".
Come affermato nella sentenza impugnata la questione relativa all'incremento del tasso programmato d'inflazione non e' oggetto della presente
controversia, riguardando questa, esclusivamente, la rideterminazione - triennale - dell'importo della borsa da adottarsi ai sensi dell'ari. 6, comma
1, cit..
Tale questione e' stata gia' oggetto di esame da parte di questa Corte, che l'ha risolta enunciando il principio secondo cui, in materia di trattamento
retributivo del pubblico impiego, il Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 7, comma 1, convertito con modificazioni nella Legge n. 438 del 1992, ha
bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo comma 5 della norma ha
stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennita', compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla
variazione del costo della vita; detto regime - mirato a contenere la spesa pubblica - e' stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito
dall'articolo 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto della Legge n. 537 del 1993, articolo 3, comma 36, Legge n. 549 del 1995,
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articolo 1, comma 33, Legge n. 488 del 1999, articolo 22 e Legge n. 289 del 2002, articolo 36; con la conseguenza che, rientrando le borse di studio
universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espressamente considerate dalla Legge n. 549 del
1995, articolo 1, comma 33, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facolta' di medicina non e'
riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si e' esteso
successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993 (cfr. Cass. 17 giugno 2008 n. 16385; Cass. 29 ottobre 2012 n.
18562).
In sostanza, secondo tali decisioni, l'aumento del tasso programmato di inflazione non e' riconoscibile fino al 31 dicembre 2005, essendo state
bloccate sino a tale data le indicizzazioni, mentre il blocco degli incrementi retributivi contrattuali e' avvenuto sino al 31 dicembre 1993, e
riguardava percio' solo il biennio 1992/93.
A tali pronunce questo Collegio intendere dare continuita', non ravvisando ragioni per discostarsene.
La sentenza impugnata, che ha deciso in difformita', deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, nel
riesaminare la causa, dovra' adeguarsi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche al regolamento delle spese del presente giudizio di
legittimita'.
6. Restano assorbiti gli altri due motivi, rilevandosi peraltro, con riguardo al secondo motivo, che dalla sentenza impugnata non risulta,
diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, che la domanda risarcitoria sia stata respinta per essere stata proposta non gia' nei confronti
dello Stato, bensi' dei Ministeri convenuti.
7. Non sussistono, avuto riguardo all'esito di questo giudizio, i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
articolo 13, comma 1 - quater comma inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo.
Ai sensi al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 - quater comma inserito dalla Legge n. 228 del 2012,
articolo 1, comma 17, da' atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.
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