TuttoInps - Le pensioni pagano l`IRPEF

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TuttoInps - Le pensioni pagano l`IRPEF
Le pensioni pagano l'IRPEF
Le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Inps
si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF).
ESCLUSIONI
Sono escluse dal pagamento dell'IRPEF le prestazioni assistenziali erogate dall'Inps:
la pensione sociale;
l'assegno sociale;
le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.
la maggiorazione sociale delle pensioni.
TRATTENUTE IRPEF PER L'ANNO 2008
Le trattenute Irpef vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito.
La legge finanziaria 2007 ha modificato le aliquote da applicare agli scaglioni di reddito, che
attualmente sono quelle indicate nelle tabelle seguenti.
Scaglioni annui di imposta
Reddito
fino a 15.000,00 €
oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 €
oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 €
oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 €
oltre 75.000,00 €
Aliquota
23%
27%
38%
41%
43%
Scaglioni mensili di imposta
Reddito
fino a 1.250,00 €
oltre 1.250,00 fino a 2.333,33 €
oltre 2.333,33 fino a 4.583,33 €
oltre 4.583,33 fino a 6.250,00 €
oltre 6.250,00 €
Aliquota
23%
27%
38%
41%
43%
L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
pensione o da attività lavorativa non superiori a 7.500 euro annui, redditi di terreni per un importo
non superiore a 185,92 euro e il reddito della casa di proprietà adibita ad abitazione principale.
LE DETRAZIONI
Le detrazioni sono importi stabiliti annualmente dalla legge che si sottraggono all'imposta e sono
applicate per fasce di reddito in relazione al numero dei familiari a carico e alla natura del reddito.
La detrazione per familiare spetta a condizione che le persone a cui si riferisce posseggano un
reddito complessivo, al lordo delle detrazioni e degli oneri deducibili, non superiore al limite
stabilito dalla legge, pari a 2.840,51 euro per l'anno 2008.
Le detrazioni per i familiari a carico
Il coniuge
La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda
redditi propri per un ammontare complessivo superiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri
deducibili (spese mediche, interessi passivi per mutui, premi assicurativi ecc.).
I figli e altre persone a carico
Si considerano a carico i figli - qualunque sia la loro età - che non abbiano redditi propri superiori a
2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati.
Si considerano altre persone a carico: i genitori, gli adottanti, i generi, le nuore, i suoceri, i fratelli e
le sorelle germani o unilaterali, i nipoti, il coniuge separato o divorziato, a condizione che
convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria e che abbiano redditi propri non superiori a 2.840,51 euro annui al lordo
degli oneri deducibili.
Detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato
Reddito
Detrazione annua
Fino a 15.000 €
800 € (1)
Oltre 15.000 e fino a 29.000 €
690 €
Oltre 29.000 e fino a 29.200 €
700 €
Oltre 29.200 e fino a 34.700 €
710 €
Oltre 34.700 e fino a 35.000 €
720 €
Oltre 35.000 e fino a 35.100 €
710 €
Oltre 35.100 e fino a 35.200 €
700 €
Oltre 35.200 e fino a 40.000 €
690 €
Oltre 40.000 e fino a 80.000 €
690 € (2)
Detrazione per familiari diversi dal coniuge
Familiari per cui spetta la detrazione
Detrazione annua
Per ciascuno figlio, compresi i figli naturali
800 €
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni
900 € (3)
Per ogni figlio disabile (legge 104/1992)
Importo base + 220 € (3)
La detrazione è aumentata di 200 euro per
Più di tre figli a carico
ciascun figlio a partire dal primo:
aumento = 200 € x n° totale figli
Per ogni altra persona a carico
750 € (4)
Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
Per il primo figlio in mancanza del coniuge
previste per il coniuge
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono
verificate le condizioni richieste fino al mese in cui tali condizioni sono cessate.
(1)
La detrazione è diminuita del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il
reddito complessivo e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000
euro.
(2)
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito
del reddito complessivo e 40.000 euro.
(3)
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 95.000 euro. Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro
è aumentato di 15.000 euro.
(4)
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 80.000 euro.
Le detrazioni per redditi
(per soggetti di età inferiore a 75 anni)
Reddito
Detrazione annua
Fino a 7.500,00 €
1.725,00 € (1)
Oltre 7.500,00 e fino a 15.000,00 €
1.255,00 € (2)
Oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00 €
1.255,00 € (3)
Oltre 55.000,00 €
-
Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni)
Reddito
Detrazione annua
Fino a 7.750,00 €
1.783,00 € (4)
Oltre 7.750,00 e fino a 15.000,00 €
1.297,00 € (5)
Oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00 €
1.297,00 € (6)
Oltre 55.000,00 €
-
(1)
L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro. Tale importo è garantito anche
nel caso in cui la detrazione spettante è inferiore a 690 euro.
(2)
La detrazione è aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro.
(3)
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
(4) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Tale
importo è garantito anche nel caso in cui la detrazione spettante è inferiore a 713 euro.
(5)
La detrazione è aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro.
(6)
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4 di 6
Detrazioni per redditi di lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla
previdenza complementare)
Reddito
Detrazione annua
Fino a 8.000 €
1.840 € (1)
Oltre 8.000 e fino a 15.000 €
1.338 € (2)
Oltre 15.000 fino a 55.000 €
1.338 € (3)
Oltre 55.000 €
La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell'anno
Ulteriore detrazione per redditi da lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti
dalla previdenza complementare)
Reddito
Ulteriore detrazione annua
Oltre 23.000 e fino a 24.000 €
10 €
Oltre 24.000 e fino a 25.000 €
20 €
Oltre 25.000 e fino a 26.000 €
30 €
Oltre 26.000 e fino a 27.700 €
40 €
Oltre 27.700 e fino a 28.000 €
25 €
L'importo dell'ulteriore detrazione deve essere aggiunto alla detrazione per redditi da lavoro
calcolata secondo i criteri della tabella precedente
Detrazione per redditi diversi (da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare
all'ex coniuge e di assegno divorziale all'ex coniuge superstite)
Reddito
Detrazione annua
Fino a 4.800
1.104 €
Oltre 4.800 e fino a 55.000 €
1.104 € (4)
Oltre 55.000 €
-
(1)
L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro. Tale importo è garantito anche
nel caso in cui la detrazione spettante è inferiore a 690 euro.
(2)
La detrazione è aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro, diminuito del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 15.000 euro.
(3)
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
(4)
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
In particolare
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per evitare che la nuova normativa possa determinare un peggioramento del trattamento fiscale, il
contribuente può, in occasione della dichiarazione annuale per il 2005, scegliere di applicare le
norme in vigore al 31 dicembre 2002, o quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se sono più
favorevoli.
24/01/2008 10.46
DUE O PIU' PENSIONI
A partire dal 1999, il titolare di due o più pensioni, anche se corrisposte da enti previdenziali
diversi, non deve più fare la dichiarazione annuale al fisco se oltre alle pensioni non possiede altri
redditi.
La legge ha infatti previsto che gli enti che pagano le pensioni debbano applicare le ritenute fiscali
in maniera "globale". Per i titolari di più pensioni, pagate da uno o più enti e assoggettabili all'Irpef
risultanti nel casellario centrale dei pensionati, la trattenuta fiscale è calcolata in base all'imponibile
costituito dall'ammontare complessivo delle pensioni (tassazione congiunta). L'Inps determina per
ogni pensionato l'imposta dovuta e le detrazioni spettanti, in base all'imponibile complessivo, e le
comunica agli altri enti previdenziali. Ogni ente applica la trattenuta indicata dall'Inps; la somma
delle trattenute applicate da ciascun ente equivale all'Irpef dovuta sull'ammontare complessivo
delle pensioni.
Chi possiede altri redditi deve effettuare la dichiarazione annuale versando l'eventuale differenza
che ovviamente è calcolata solo sugli altri redditi.
Ogni anno il Casellario, nel caso in cui una persona percepisca più di una pensione, calcola le
trattenute Irpef.
L'intervento dell'Inps riguarda sia i casi in cui una delle pensioni sia corrisposta direttamente, sia i
casi in cui i trattamenti pensionistici siano erogati da altri enti, come l'Inpdap, l'Enpals, Casse
professionali ecc.
Il compito degli altri Enti
Ogni ente previdenziale entro il 28 febbraio di ogni anno, comunica all'Inps i dati di tutte le
pensioni in pagamento, fornendo l'importo e le complete generalità del titolare.
La comunicazione degli enti riguarda:
l'ammontare della pensione pagata nell'anno precedente a titolo definitivo;
l'ammontare del trattamento della pensione nell'anno in corso, a titolo provvisorio e quindi
con possibilità di variazione.
Il compito dell'Inps
Sulla base dei dati ricevuti dagli enti, l'Inps:
calcola le ritenute fiscali considerando tutti i trattamenti di cui la singola persona, individuata
attraverso il codice fiscale, risulta titolare;
calcola le deduzioni cui ha diritto il pensionato (deduzione per assicurare la progressività del
reddito e deduzioni per i familiari a carico);
comunica entro il mese di giugno ad ogni ente l'importo della ritenuta da operare, di modo
che l'ente possa applicare la ritenuta nella giusta misura, cioè nella misura che tiene conto di
tutti i redditi pensionistici del soggetto.
Variazioni della pensione
Può accadere che l'ammontare della pensione, comunicata dagli enti al Casellario entro il 28
febbraio subisca una modifica nel corso dell'anno. In questo caso il pensionato non deve
preoccuparsi perché la modifica della trattenuta Irpef, sulla base del nuovo ammontare
complessivo, viene effettuata direttamente dagli enti interessati attraverso il conguaglio di fine
anno.
La variazione dell'importo della pensione può avvenire anche all'ultimo momento, nel mese di
dicembre, con effetto retroattivo. In questo caso gli enti erogatori non hanno alcuna possibilità di
fare il conguaglio di fine anno.
Il pensionato può:
non intervenire in quanto sarà il fisco, in sede di controllo, a rideterminare l'imposta. La
differenza dovuta dal pensionato viene iscritta nei ruoli esattoriali senza alcuna sanzione;
deve soltanto pagare gli interessi al tasso previsto dalla legge.
in alternativa presentare l'anno successivo la dichiarazione dei redditi (modello 730 o
modello Unico) e versare in quell'occasione la somma relativa alla maggiore imposta
dell'anno precedente.
LE TASSE SULLE PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO
Le tasse sulle pensioni pagate all'estero possono avere una normativa diversa.
Vedi
Come si calcola la pensione (Le pensioni internazionali)
SOSTEGNO FISCALE PER I BASSI REDDITI (BONUS INCAPIENTI)
La legge finanziaria per il 2008 attribuisce, ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef) la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 è pari a zero (i cosiddetti
“incapienti”), una somma pari a 150 euro, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate
tributarie affluite all’erario. Agli stessi soggetti, inoltre, spetta un’ulteriore somma, sempre di 150
euro, per ciascun familiare a carico. Se il familiare è a carico di più persone, la somma è ripartita in
proporzione alla percentuale di spettanza delle detrazioni per carichi familiari.
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale