ASSISTENZA SANITARIA ASSICURAZIONI E CASSE SANITARIE. L
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ASSISTENZA SANITARIA ASSICURAZIONI E CASSE SANITARIE. L
ASSISTENZA SANITARIA ASSICURAZIONI E CASSE SANITARIE. L’importo detraibile o deducibile delle spese sanitarie subisce modifiche qualora il contribuente abbia deciso di assicurarsi o di aderire a casse sanitarie. Lo scopo delle assicurazioni e delle casse è proprio quello di ridurre il rischio economico nel caso in cui si debbano affrontare spese rilevanti in caso di malattia. La legge, infatti, prevede in generale per le spese sanitarie una deduzione o una detrazione del 19% (per una spesa superiore ai 129,11 euro), ma poiché non sono previste agevolazioni sul contributo di adesione alla Cassa Sanitaria, sarà possibile usufruire della detrazione o della deduzione solo per la parte di spesa sanitaria non rimborsata. Diversamente, tenendo conto che non sono previste agevolazioni sui premi per polizze sanitarie, l'articolo 15, comma 1, lettera c) penultimo periodo del Tuir considera a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Con riferimento alle casse sanitarie, anche coloro che non appartengono a categorie di reddito da lavoro dipendente, possono avere la deduzione dei contributi fino a 3.615,20 euro. Infatti, il nuovo articolo 10, lettera e-ter) del Tuir riconosce la deducibilità per l’importo di cui si è detto dei contributi versati ai fondi integrativi del ssn istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 502/92, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute. Questo decreto prevede che le prestazioni erogate che permettono di ricondurre una cassa tra quelle "doc" e quindi agli iscritti di dedurre i contributi versati fino a 3-615,20 euro sono, tra le altre, quelle di medicina non convenzionale, le cure termali, l'assistenza odontoiatrica, e via dicendo. Il modello 730/2009 prevede che questi contributi vengano riportati al rigo E27, «altri oneri deducibili». Invece, sulla base di quanto previsto dal Dm 31 marzo 2008, i fondi e le casse sanitarie nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, in via transitoria, nel 2008 ed ancora per tutto il 2009, hanno potuto operare ordinariamente purché abbiano assicurato il complesso delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie secondo i propri statuti e regolamenti. Quindi, anche nel 2008, non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente il contributo versato alla Cassa fino a 3615,20 e di questo importo, evidenziato al punto 51 del Cud 2009, bisognerà tenere conto ai fini dell'eventuale superamento del limite da indicare al punto E27. La deducibilità del contributo dal reddito non permetterà al contribuente di portare in detrazione/deduzione la spesa medica rimborsata dal fondo stesso, ma solo la quota eventualmente rimasta a suo carico. Nell'ipotesi invece in cui il contributo versato al fondo abbia superato l'importo di 3.615,20 euro, sarà possibile portare in detrazione la spesa medica rimborsata (che supera 129,11 €) afferente la quota di contributo non dedotto in quanto eccedente i limiti ammessi. Quanto detto in precedenza vale nel caso in cui il contribuente sia socio di una società di mutuo soccorso, con l’unica differenza che il contributo è detraibile e non deducibile. Se viene interamente detratto l’importo del contributo versato alla società di mutuo soccorso (purché di importo inferiore a 1291,14 euro da indicare nei righi da E19 a E21), potranno essere portate in detrazione solo le spese mediche rimaste a carico del contribuente. Infine, per quanto concerne ancora le polizze sanitarie, la mancata agevolazione sul premio permette di portare in detrazione la spesa medica anche se interamente rimborsata. Rag. Dimasi Vincenzo Responsabile Assistenza Fiscale