OGGETTO: Segreteria Provinciale SPIR Brindisi Assistente Capo
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OGGETTO: Segreteria Provinciale SPIR Brindisi Assistente Capo
AI SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI E REGIONALI SPIR LORO SEDE Oggetto: circolare esplicativa ricorso blocco contrattuale.Cari amici e colleghi, la presente per spiegare in modo succinto ed efficiente l'attività propedeutica al ricorso che ciascun Segretario Generale Provinciale e Regionale in primis dovrà effettuare affinché la documentazione da trasmettere allo studio legale da Noi assunto per produrre ricorso per lo sblocco e quindi il recupero del contratto di lavoro. Il nostro sindacato ha dato mandato allo Studio legale Giordano di Roma al fine di proporre un'impugnativa tendente al riconoscimento del diritto dei dipendenti pubblici appartenenti alle forze di sicurezza e al comparto difesa agli incrementi stipendiali non goduti per gli anni 2011-2013 e per evitare il mancato percepimento anche nel 2014. Unitamente al ricorso al Tar sarà proposta innanzi alla Consulta una declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’art.3 D. Lgs. 165/2001, non si applicano per gli anni 2011,2012 e 2013, ancorché a titolo di acconto e, non danno comunque luogo a successivi recuperi". Tale norma, infatti, contrasta con gli artt. 2, 3, 36 e 53 della Costituzione. Dinanzi al giudice amministrativo, inoltre, verrà chiesto il riconoscimento del diritto al risarcimento danni di ogni singolo dipendente per non aver potuto beneficiare dei suddetti incrementi stipendiali per gli anni 2011-2013, da parametrare in base all'ultimo incremento effettivamente goduto e relativo agli anni 2008-2011, oltre all'adeguamento ISTAT.Con l'articolo 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 2010, dunque, si è stabilito che, per il triennio 2011-2013, "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’art.3 D. Lgs. 165/2001, non si applicano per gli anni 2011,2012 e 2013, ancorché a titolo di acconto e, non danno comunque luogo a successivi recuperi".Quindi, stando al contenuto letterale della suddetta norma, deve ritenersi che per gli anni 2011-2013 (e oltre) agli appartenenti alle forze di polizia, non verrà riconosciuto alcun incremento stipendiale, come invece, accaduto, per ogni biennio. Tale interpretazione della suddetta norma è illegittima, come già ricordato, per contrasto con norme di rango costituzionale. Infatti, nel vedersi negato l'adeguamento del proprio stipendio, contrariamente a quanto fino ad oggi sempre riconosciuto a salvaguardia del valore sostanziale (e non soltanto nominale) della retribuzione, i dipendenti pubblici ed in particolare quelli aderenti al c.d. comparto della sicurezza sono, di fatto, sottoposti ad un prelievo occulto la cui natura non può che ascriversi ad una prestazione patrimoniale imposta dallo Stato, avente natura essenzialmente tributaria. Trattandosi di una vera e propria imposizione tributaria, perciò, la stessa avrebbe dovuto sottostare ai principi stabiliti dall'art. 53 della Costituzione. Tale tesi trova oggi conforto nell'ordinanza n. 1162, del 23 giugno 2011, del TAR Campania, sede di Salerno, sez. n. 1, con la quale, nel rimettere davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativa al comma 22, dell'art.9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, i giudici campani hanno affermato, da un lato, la natura di prelievo occulto delle previsioni di cui al medesimo articolo 9 e, dall'altro, hanno sottolineato il contrasto con il primo comma dell'art. 53 Cost..Infatti, 1 Sindacato Poliziotti Italiani Riformisti (S.P.I.R.) Sede Legale Via Belisario NR° 17 –Roma www.spirnazionale.it [email protected] FEDERAZIONE UIL nell'ordinanza si legge "che (trattandosi obiettivamente, come non è dato di dubitare anche alla luce del contesto normativo in cui è stata codificata, di prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria, come tale assoggettata ai vincoli di cui agli ant. 23 e 53 della Carta costituzionale), la sua previsione (esclusivamente rimessa, al di là del nomen juris utilizzato, alla normativa primaria, in forza dei principi di legalità e sostanzialità dei tributi) avrebbe dovuto gravare, a parità di redditi incisi, su "tutti" i cittadini (c.d. principio di generalità della imposte), in ragione della loro capacita contributiva, in un sistema informato a criteri di progressività (c.d. principio di progressività)"; e che "riguardando la contestata misura riduttiva della indennità integrativa speciale (...) è lecito opinare che si tratti, in sostanza, di selettivo ed odioso tributo speciale ratione subiecti (verosimilmente, ma abusivamente alternativo ad una omogenea, proporzionata e generalizzata accentuazione del carico fiscale imposta dalle valorizzate contingenze finanziarie)." Qualora l’esito del ricorso sia favorevole, il giudice amministrativo dovrebbe condannare l’Amministrazione ad operare la ricostruzione di carriera per ogni singolo poliziotto, riconoscendo le somme negate dal 2010 e fino al 2013, maggiorate di interessi e rivalutazione. In caso di inerzia dell’Amministrazione, si potrà adire nuovamente il Tar del Lazio, presentando ricorso per ottemperanza della sentenza favorevole, al fine di chiedere la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca al Ministero e provveda a liquidare, direttamente sul conto del singolo ricorrente poliziotto, la somma che sarà in sede di ottemperanza stabilita dal Tar del Lazio. Il Collega, ovviamente, si impegna nella delega che sottoscriverà e che alleghiamo alla presente ad elargire, solo in caso di vittoria, il 3% complessivo delle somme recuperate, l'importante che sia iscritto alla nostra O.S.. **** Concludo sottolineando che per il buon esito del ricorso è necessario che ciascun ricorrente produca la propria busta paga a decorrere dall'ultima del 2009 fino a tutt'oggi, posto che va rappresentato il danno in termini economici sia nell'immediato consistente nel mancato guadagno, sia per l'avvenire (Tfr,) ecc.) per effetto della norma impugnata, la fotocopia di un documento valido d'identità, il proprio codice fiscale . documenti da allegare per istruzione pratica ricorso 1) iscrizione allo S.P.I.R.; 2) fotocopia documento di identità; 3) fotocopia documento Codice Fiscale; 4) fotocopia buste paga - o file con buste paga ; 5) sottoscrizione adesione ricorso doc.1; 6) delega alla riscossione doc.2; 7) procura alla lite studio legale doc 3 Roma, 30 ottobre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE Antonino ALLETTO 2 Sindacato Poliziotti Italiani Riformisti (S.P.I.R.) Sede Legale Via Belisario NR° 17 –Roma www.spirnazionale.it [email protected] FEDERAZIONE UIL