OGGETTO: Segreteria Provinciale SPIR Brindisi Assistente Capo

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OGGETTO: Segreteria Provinciale SPIR Brindisi Assistente Capo
AI SEGRETARI GENERALI
PROVINCIALI E REGIONALI SPIR
LORO SEDE
Oggetto: circolare esplicativa ricorso blocco contrattuale.Cari amici e colleghi, la presente per spiegare in modo succinto ed efficiente l'attività propedeutica
al ricorso che ciascun Segretario Generale Provinciale e Regionale in primis dovrà effettuare
affinché la documentazione da trasmettere allo studio legale da Noi assunto per produrre ricorso
per lo sblocco e quindi il recupero del contratto di lavoro.
Il nostro sindacato ha dato mandato allo Studio legale Giordano di Roma al fine di proporre
un'impugnativa tendente al riconoscimento del diritto dei dipendenti pubblici appartenenti alle
forze di sicurezza e al comparto difesa agli incrementi stipendiali non goduti per gli anni 2011-2013
e per evitare il mancato percepimento anche nel 2014.
Unitamente al ricorso al Tar sarà proposta innanzi alla Consulta una declaratoria di non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede
che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’art.3
D. Lgs. 165/2001, non si applicano per gli anni 2011,2012 e 2013, ancorché a titolo di acconto e,
non danno comunque luogo a successivi recuperi".
Tale norma, infatti, contrasta con gli artt. 2, 3, 36 e 53 della Costituzione.
Dinanzi al giudice amministrativo, inoltre, verrà chiesto il riconoscimento del diritto al
risarcimento danni di ogni singolo dipendente per non aver potuto beneficiare dei suddetti
incrementi stipendiali per gli anni 2011-2013, da parametrare in base all'ultimo incremento
effettivamente goduto e relativo agli anni 2008-2011, oltre all'adeguamento ISTAT.Con l'articolo 9,
comma 21, del D.L. n. 78 del 2010, dunque, si è stabilito che, per il triennio 2011-2013, "i
meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’art.3 D.
Lgs. 165/2001, non si applicano per gli anni 2011,2012 e 2013, ancorché a titolo di acconto e, non
danno comunque luogo a successivi recuperi".Quindi, stando al contenuto letterale della suddetta
norma, deve ritenersi che per gli anni 2011-2013 (e oltre) agli appartenenti alle forze di polizia,
non verrà riconosciuto alcun incremento stipendiale, come invece, accaduto, per ogni biennio.
Tale interpretazione della suddetta norma è illegittima, come già ricordato, per contrasto con
norme di rango costituzionale. Infatti, nel vedersi negato l'adeguamento del proprio stipendio,
contrariamente a quanto fino ad oggi sempre riconosciuto a salvaguardia del valore sostanziale (e
non soltanto nominale) della retribuzione, i dipendenti pubblici ed in particolare quelli aderenti al
c.d. comparto della sicurezza sono, di fatto, sottoposti ad un prelievo occulto la cui natura non può
che ascriversi ad una prestazione patrimoniale imposta dallo Stato, avente natura essenzialmente
tributaria. Trattandosi di una vera e propria imposizione tributaria, perciò, la stessa avrebbe
dovuto sottostare ai principi stabiliti dall'art. 53 della Costituzione.
Tale tesi trova oggi conforto nell'ordinanza n. 1162, del 23 giugno 2011, del TAR Campania, sede di
Salerno, sez. n. 1, con la quale, nel rimettere davanti alla Corte Costituzionale la questione di
legittimità relativa al comma 22, dell'art.9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, i giudici campani
hanno affermato, da un lato, la natura di prelievo occulto delle previsioni di cui al medesimo
articolo 9 e, dall'altro, hanno sottolineato il contrasto con il primo comma dell'art. 53 Cost..Infatti,
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Sede Legale Via Belisario NR° 17 –Roma
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nell'ordinanza si legge "che (trattandosi obiettivamente, come non è dato di dubitare anche alla
luce del contesto normativo in cui è stata codificata, di prestazione patrimoniale imposta di natura
sostanzialmente tributaria, come tale assoggettata ai vincoli di cui agli ant. 23 e 53 della Carta
costituzionale), la sua previsione (esclusivamente rimessa, al di là del nomen juris utilizzato, alla
normativa primaria, in forza dei principi di legalità e sostanzialità dei tributi) avrebbe dovuto
gravare, a parità di redditi incisi, su "tutti" i cittadini (c.d. principio di generalità della imposte), in
ragione della loro capacita contributiva, in un sistema informato a criteri di progressività (c.d.
principio di progressività)"; e che "riguardando la contestata misura riduttiva della indennità
integrativa speciale (...) è lecito opinare che si tratti, in sostanza, di selettivo ed odioso tributo
speciale ratione subiecti (verosimilmente, ma abusivamente alternativo ad una omogenea,
proporzionata e generalizzata accentuazione del carico fiscale imposta dalle valorizzate
contingenze finanziarie)."
Qualora l’esito del ricorso sia favorevole, il giudice amministrativo dovrebbe condannare
l’Amministrazione ad operare la ricostruzione di carriera per ogni singolo poliziotto, riconoscendo
le somme negate dal 2010 e fino al 2013, maggiorate di interessi e rivalutazione.
In caso di inerzia dell’Amministrazione, si potrà adire nuovamente il Tar del Lazio, presentando
ricorso per ottemperanza della sentenza favorevole, al fine di chiedere la nomina di un
Commissario ad acta che si sostituisca al Ministero e provveda a liquidare, direttamente sul conto
del singolo ricorrente poliziotto, la somma che sarà in sede di ottemperanza stabilita dal Tar del
Lazio.
Il Collega, ovviamente, si impegna nella delega che sottoscriverà e che alleghiamo alla presente ad
elargire, solo in caso di vittoria, il 3% complessivo delle somme recuperate, l'importante che sia
iscritto alla nostra O.S..
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Concludo sottolineando che per il buon esito del ricorso è necessario che ciascun ricorrente
produca la propria busta paga a decorrere dall'ultima del 2009 fino a tutt'oggi, posto che va
rappresentato il danno in termini economici sia nell'immediato consistente nel mancato guadagno,
sia per l'avvenire (Tfr,) ecc.) per effetto della norma impugnata, la fotocopia di un documento
valido d'identità, il proprio codice fiscale .
documenti da allegare per istruzione pratica ricorso
1) iscrizione allo S.P.I.R.;
2) fotocopia documento di identità;
3) fotocopia documento Codice Fiscale;
4) fotocopia buste paga - o file con buste paga ;
5) sottoscrizione adesione ricorso doc.1;
6) delega alla riscossione doc.2;
7) procura alla lite studio legale doc 3
Roma, 30 ottobre 2013
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
Antonino ALLETTO
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