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SEZIONE N't REGGENERALE REPUBBLICA ITALIANA N. 18o:t8/t I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UOIENZA OEL LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 1 riunita con l'intervento dei Signori: 30l01l2o12 or.09:30 SENTENZA tr SANIARONI MARIO Presidsnte D CLEMENTE ALESSANDRO Relatorc ! MAUGERI vtTloRto Giudice O+ IL tr D PRONUNCIAIA lLr D ./t('5-lo\e tr DEPOSITATA IN SEGNETEBIA IL 1r ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n" 18038/i 1 depositato 2710712011 - AWETSO INVITO A PAGAIVIENTO N' PROT. 58621201'I ASSENTE CONT,UNIFICATO contTo TBIBUNALE AI\4MINISTRATIVo FEGIoNALE DEL LAzIo .oposto dal rlcorrente: terzl chiamell in causa: TRIBUNALE AMMINISTBATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZ. SECONDA C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO SIATO VIA FLAMINIA 189 00196 HOMA RM pag. 1 l'lA6 FATTO uItIl--oNLUsimpugnaconricorsointerminil'attodiinvito al pagamento del contributo unifrcato (per Euro 2.0O0,O0) ed irrogazione di sanzioni relativo al giudizio Rg. N.9837/2010, emesso dal Tar Lazio Sezione II notificato in data 21 giugno e 2O 1 1. La ricorrente eccepisce innanzitutto la violazione degli artt. 10 del D.P.R. n. 115 del2OO2 e 27 bis allegato B del D.P.R' 642 del 1972' In particolare tra i procedimenti e gli atti esenti dall'imposta di bolto e quindi, oggi, da-l contributo unificato, vi sono anche quelli posti in essere dalle oNLUS per fini connessi allo svolgimento delle loro attività statutarie, proprio in virttì delle predette norrne. La ricorrente ritiene che anche gli atti processuali devono Pertanto ritenersi rientranti in tale previsione, posto che il generico riferimento agli atti si deve ritenere comprensivo anche degli atti giudiziari' Inoltre la ricorrente eccepisce anche il difetto di motivazione' L,atto impugrrato difetterebbe infatti di motivazione, atteso che non fa riferimento alcuno alle ragioni giuridiche in virtù delle quali una oNLUS, quale è lbdierna ricorrente, nonostante la normativa di esenzione vigente in materia, sarebbe tenuta a corrispondere narrativa. I1 - nel caso di specie - il contributo unificato di cui in 3 TAR del Lazio non si é costituito in giudizio' l,a commissione si riservava la decisione ex art. 35 del D. I4s.vo 54611992. DIRITTO La Commissione scioglie la riserva ed osserva quanto segue' Innanzitutto non vi è dubbio che ìa presente controversia rientre nella giurisdizione del giudice tributario; a tal proposito la corte suprema a sezioni unite si è chiaramente espressa, affermando che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (Cass. Civ., SS' UU', O5 Maggio 2011 n' 984O)' Non vi è dubbio poi che f invito al pagamento del contributo uniflcato, notilicato ' in questo caso dal Tar lazio, sia un atto impugnabile' z Per quanto riguarda infatti il tema dell'impugnabilità degli atti, nell,ambito del contenzioso tributario, sono ormai qualificabili come awisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 a. s46, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica aI contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensi con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo a-lcun rilievo la mancalza della formale dizione ,,awiso di liquidazione" o "awiso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per I'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell,atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile (Cassazione civile. sez. un.. 24 luslio 2OO7. n. 162931. La Corte di Cassazione, peraltro, è andata ben oltre in questo campo, sino a statuire che sono ricorribili davanti aI giudice tributario tutti gti atti adottati dall'ente impositore che, con I'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autcitativa di uno degli atti di cui al d.lg. n. 546 del Lgg2, art. lg, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, dell'interesse ex art. loo c.p.c., a chiarire la sua posizione e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimita sostanziale della pretesa impositiva vantata dall,ente pubblico (Cassazione civile, sez. tnb., 06/0Z /2OtO, Sempre n. f 5946). la Corte Suprema, conformemente a tale orientamentor ha espressamente giudicato impugnabile una semplice comunicazione poi dell,ente impositore contenente lhwertenza che "in mancanza di pagamento seguirà l'iscrizione a ruolo", proprio perché atto contenente elementi dai quali è ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte alla comunicazione di una 3 pretesa impositiva, di guisa che l atto si atteggia come una vera e propria riquidazione delf imposta, che incide sura posizione patrimoniare del contribuente (cfr. cass. Civ., Sez. Trib., tSl6l2Ot0 n. 14373). Pertanto non vi è alcun dubbio che il presente prowedimento rientra tra gli atti impugnabili in materia tributaria. Ciò premesso, il Collegio deve ora esaminare i motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente. A parere della commissione non sussiste il lamentato difetto di dell atto impugrrato, posto che motivazione il riferimento contenuto nell,atto medesimo allhrt. 13, comma 6-bis del D.p.R. 115 del 2002 fa intendere chiaramente come si sia ritenuto, da parte del rar der Lazio, che l'esenzione invocata non potesse essere applicata agli atti processuali posti in essere dalle organizzaztom non lucrative di utilità sociale; la doglianza è quindi infondata poiché la ricorrente ha fondato in parte il suo ricorso proprio su tare aspetto, dimostrando in tar modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell,imposizione, per averli appunto puntualmente contestati, ed avendo peraltro omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il presun to vizio delr,atto abbia determinato a.l suo diritto di difesa. Quanto all'altro motivo di ricorso nel merito de a controversia, la ricorrente, come detto, eccepisce ia violazione e farsa applicazione degri artt. 10 del D.p.R. n. I15 del 2OO2 e 27 bis allegato B del D.p.R. 642 del 7972. si sostiene che tra gti atti e rlstanze poste esenti dalllmposta in essere dalle ONLUS che vanno di bollo, vanno chiaramente ricompresi anche gli atti processuali. il Collegio la suddetta doglianza non è meritevole di accoglimento. Esaminando, infatti, tali disposizioni di legge, la cui violazione Per si assume rilevante nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si osserva che lart. 1o det D.P.R. 115 del 2oo2 recita testualmente che "non è soggetto ar contributo unificato il processo già esente ... darf imposta di bolro o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie \ e natura...,, L l,t" Ebbene, a giudizio de1la commissione, tare articolo non ha niente a che vedere con lbggetto de1 presente giudizio, posto che si riferisce ai processi già esenti dall'imposta di bollo per tassativa indicazione di legge. Tali processi, oltre a quelli espressamente specificati dalla norma stessa e cioè il processo di rettificazione delÌo stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio ed il processo per equa riparazione (cd. Pinto), sono quelli relativi alltscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa (nota ministeriale prot. i/339s deÌ 22.r0.2oo3), al trattamento t egge sanitario obbligato (Legge 13.05.1978 n. 1g0), al decreto di espulsione dello straniero (D. Lgs. 286/L9gB), alra correzione di errori materiali di sentenze (Circolare 18 marzo 2003), ai procedimenti elettorali (Dl recupero crediti professionali difensori d,ufficio (art. lgs. lO4 l2OtOl, al 32 disp. Att. C.p.p.), all'affrancazione di fondi enfiteutici (Legge 22.o7.1966 n. 60z), alla responsabilità dei magistrati (Legge 13.04.1988 n. 117) ed ai procedimenti con patrocinio a spese dello Stato. A nulla vale poi il richiamo alla disposizione di cui all'art. 2z bis della Tabella B allegata al D.P.R. 642 del t9z2 d,e esenra dall'imposta di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni & organizzazioni rion lucrative e attestazioni poste in essere o richiesti da di utilità sociale (oNLUS)" poiché la stessa non ha alcuna influenza suila regolamentazione fiscale degli atti processuali. Da una parte, infatti, come già detto, l'elencazione degli atti esenti, effettuata nella citata Tabella B, deve ritenersi tassativa, atteso che le esenzioni, per gli atti posti in essere nell'ambito di procedimenti giudiziari, sono disciplinate dal legislatore in maniera assolutamente esplicita; dall altra l,esenzione prevista a sua volta dall'art. 8 della Legge 266 del 199 1 riguarda unicamente lhttività sostanziale ed extraprocessuale delle associazioni di volontariato, vale a dire le loro attività procedimentali, e non anche le loro attività processuali. In tal senso depone anche l'orientamento del recentemente, richiamandosi Consiglio di Stato, alla circolare del segretariato Generaie , che della [ytL Giustizia Amministrativa 29 gennaio 2oo4 n. 56, ha appunto riconfermeto tare orientamento (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.02.2011 n. 996). Tale tesi è stata poi ripresa e confermata ancora dalla nota 23 marzo 20 1 1 prot. n. 2011/31185 dell Agenzia delte Entrate e dalle nuove istruzioni dettate dal segretariato Generale della Giustizia Amminrstrativa con la circolare del 18. 10.2011, punto E. 1O). il rar sicilia ha ribadito tale posizione, negando i1 diritto all,esenzione per le onlus e confermando solo il diritto all'eventuale refusione del contributo Da ultimo, unilrcato (Cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 07.12.2011 n. 2304). Pertanto si ritiene che il ricorso deve essere respinto, senza statuizione sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti. P.Q.M. La Commissione respinge il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 14 Maggio 2072 IL PRESIDEN qì 3' é