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Pubblicato il 23-10-2016 alle 18:51
Tempi di prescrizione della cartella esattoriale non impugnata
Il contribuente che non ha potuto ricorrere contro la cartella esattoriale, ma non intende comunque pagarla, deve aspettare che
siano trascorsi 5 anni per la prescrizione e non, invece, 10 anni.
Difatti, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12715/2016, ha stabilito che le sanzioni tributarie e gli interessi che derivano
da una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione si prescrivono in cinque anni, decorrenti dalla
notifica dell’atto esattoriale. La cartella di pagamento non opposta, infatti, non è equiparabile a una sentenza passata in
giudicato e non può, quindi, trovare applicazione l’art. 2953 del codice civile. La causa deriva da una controversia relativa
all’originaria impugnazione di un avviso di pagamento notificato nel 2012, avente come presupposto una cartella esattoriale per
tributi erariali, sanzioni e interessi notificata nel 2002 e non opposta. Nel ricorso in Commissione tributaria, il contribuente
aveva eccepito l’avvenuta prescrizione quinquennale delle somme relative a sanzioni e interessi, essendo trascorsi quasi dieci
anni tra la notifica della cartella e l’avviso di pagamento. In primo grado, il ricorso veniva accolto, mentre la commissione
regionale ribaltava il verdetto dei colleghi di prime cure. Contro la sentenza di secondo grado, il contribuente proponeva ricorso
per cassazione. Con la suddetta ordinanza, la Suprema corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e, decidendo nel merito,
accolto il ricorso introduttivo. “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile”, si
legge nella pronuncia, “vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del dlgs 18 dicembre 1997, n. 472”.
Pertanto, non è applicabile la prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., norma che si applica solo quando la sanzione
deriva da una sentenza passata in giudicato, i cui effetti non sono equiparabili a quelli prodotti da una cartella divenuta
definitiva per mancata opposizione.
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