Presentazione standard di PowerPoint
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IL PRIVATE LIFE INSURANCE Relatore: Giuseppe Frascà Milano, 16 novembre 2016 Introduzione e obiettivo della sessione • Offrire un quadro esaustivo sul tema del Private Life Insurance; • Favorire l’apprendimento degli strumenti cosiddetta «architettura finanziaria aperta»; a • Dare risposta alla domanda: perché il Private Insurance è la soluzione adeguate per la protezione del patrimonio?; • Evidenziare ruoli, competenze e professionalità dei soggetti coinvolti nella definizione delle soluzioni di Private Life Insurance. 2 Contenuti 1. Private Life Insurance: definizione, quadro normativo e dimensionamento del mercato 2. Il modello ad Architettura aperta 3. Soluzioni Private Insurance e l’offerta internazionale 4. Aspetti legali e fiscali 5. Il Ruolo del Broker nel Private Insurance 6. Wealth Planning, soluzioni a confronto 7. Casi Pratici 3 Capitolo 1 Private Life Insurance: definizione, quadro normativo e mercato 4 Private Insurance: definizione e quadro generale Il Private Insurance è il termine che identifica l’insieme delle soluzioni vita e danni offerte alla clientela “private” (famiglie con risorse finanziarie disponibili superiori a € 500.000), con problematiche sofisticate e complesse. Il Private Insurance è un’offerta di prodotti assicurativi: • ad elevata personalizzata; • che viene formulata attraverso una struttura dedicata, dotata di risorse umane qualificate e specializzate all’interno di Banche, Compagnie ed Intermediari * Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB (Associazione Italiana Private Banking) 5 Private Insurance: definizione Il Private Insurance è un servizio dedicato che comprende: polizze di assicurazione sulla vita (tipicamente di diritto estero) ad elevato contenuto finanziario in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli investitori più facoltosi ed alle rispettive famiglie (polizze portfolio, unit private); polizze di copertura dei rischi sulla durata della vita (rendite vitalizie, assicurazione caso morte); polizze danni (contratti ad elevata personalizzazione) volte alla copertura dei rischi patrimoniali legati ai beni mobili ed immobili del cliente “private”; polizze danni che offrono copertura dei rischi personali (rischio di danni alla persona): assicurazione malattia, infortuni, LTC …. 6 Private Insurance e Protezione 7 Mercato ITALIA – Ramo Vita (Dati 2015) Nuova produzione vita imprese italiane ed extra-U.E. Nuova produzione vita imprese U.E. in LS / LPS 2006: 48,8 mld di Euro 2007: 41,7 mld di Euro 2008: 35,2 mld di Euro 2009: 59,0 mld di Euro 2010: 63,7 mld di Euro 2011: 52,9 mld di Euro 2012: 47,7 mld di Euro 2013: 61,4 mld di Euro 2014: 90,6 mld di Euro 2006: 6 mld di Euro 2007: 9 mld di Euro 2008: 6,4 mld di Euro 2009: 4,2 mld di Euro 2010: 5,7 mld di Euro 2011: 5,5 mld di Euro 2012: 7,0 mld di Euro 2013: 12,1 mld di Euro 2014: 15,6 mld di Euro 2015: 115 mld di Euro (2/3 R1) 2015: 15,9 mld di Euro Ramo III cresce + 46% Riserve Totali: 573,8 mld € Fonte: ANIA – Newsletter Ufficio Studi 8 Private Life Insurance 9 Private Life Insurance 10 Private Life Insurance 11 Capitolo 2 Private Insurance: il modello ad architettura aperta 12 Il Contratto Assicurativo Definizione: art.1882 cc Effetti: il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel giorno in cui il contraente riceve dall'assicuratore l'accettazione della proposta o nel giorno in cui riceve la polizza sottoscritta dall’assicuratore Soggetti: Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto. E' tenuto a pagare i premi e può esercitare tutti i diritti propri del contratto (riscatto, cessione, modifica beneficiari, messa a pegno della polizza, ecc) Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Può coincidere con il contraente (assicurazione sulla vita propria) o essere un terzo (art. 1919 c.c.). Deve dare espresso consenso scritto. Nel caso di più assicurati il pagamento può avvenire al primo o all’ultimo decesso Beneficiario: persona fisica o giuridica designata a ricevere la prestazione al verificarsi dell’evento assicurato. Può essere designato fin da subito o con successiva dichiarazione scritta o per testamento 13 Il beneficiario (Art.1920 cc) “[...] Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” Il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Le somme corrisposte a seguito del decesso non rientrano nell'asse ereditario del de cuius. Tali somme risultano esenti da imposta di successione. Al contraente è data facoltà di nominare i beneficiari del contratto anche al di fuori del proprio asse ereditario, nei limiti della quota di patrimonio disponibile. (Per conoscere le quote spettanti ai legittimari v. Artt. 536 ss cc italiano) 14 L’intermediazione assicurativa ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA Art. 106 Codice Assicurazioni Private Art. 108 Codice Assicurazioni Private “L'attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati” “L'attività di intermediazione assicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109. É inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2” 15 Tipologia di prodotti distribuibili Art. 119, comma 2 Codice Assicurazioni Private ‘’Possono essere distribuiti attraverso gli Intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lett. d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione’’ Standardizzati • Agenti : Prodotti Standard e prodotti nonStandard • Broker: Prodotti Standard e Prodotti nonStandard • Produttori diretti: prodotti Standard e Prodotti non-Standard • Banche, Intermediari finanziari, SIM, Poste: Prodotti Standard Non Standardizzati Alle banche è consentita la distribuzione diretta solo dei prodotti assicurativi standardizzati 16 La collaborazione tra intermediari D.L.18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni L. 17 dicembre 2012 n. 221. Comma 10 Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi a), b) e d) nonché quelli inseriti nell'elenco annesso, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori. Comma 12 A decorrere dal 1°gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. 17 Home Country Control - LPS La Libera Prestazione di Servizi (LPS) Home country control Il primo luglio del 1994, la terza Direttiva CEE ha autorizzato le Compagnie di Assicurazione europee ad esercitare la loro attività in LPS (Libera Prestazione di Servizi) all'interno dell'Unione Europea. Questo significa che le Compagnie di Assicurazione, aventi sede in un qualsiasi Paese della UE, possono esercitare la loro attività sul territorio degli altri Paesi Membri, senza dover creare una sede secondaria. In base a questo principio, le compagnie europee possono, nel rispetto delle norme di interesse generale recepite ed emanate dall’IVASS, distribuire i propri prodotti sul territorio italiano, rimanendo soggette al solo controllo dell’organismo competente nel proprio Paese di residenza. 18 Le Compagnie Assicurative Comunitarie 19 Le Compagnie Estere in LPS - NON Sostituto d’Imposta SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA Obbligo di compilazione RW Nessun obbligo di compilazione RW La Fiduciaria: o in alternativa: Conferimento Mandato all’incasso ad altro intermediario Finanziario residente Obbligo in capo all’Intermediario Finanziario Residente di agire in qualità di Sostituto d’Imposta sui riscatti parziali/totali Non va compilato il quadro RM E’ dovuta l’IVAFE Preleva l’imposta di bollo ordinaria Applica e versa l’imposta dello 0,35% -> 0,50% del valore della polizza al 31/12 ricevendo provvista dal contraente Obbligo in capo alla Fiduciaria di agire in qualità di Sostituto d’Imposta sui riscatti parziali/totali (26% sui proventi, detraendo gli acconti già versati) 20 Le Compagnie Estere in LPS - Sostituto d’Imposta SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA Obbligo di compilazione RW o in alternativa Conferimento Mandato all’incasso ad altro intermediario Finanziario residente La Compagnia può applicare l’imposta di bollo ordinaria, diversamente è dovuta l’IVAFE Esonero ai sensi Circolare n.19/E 2014 Nessun obbligo di compilazione RW I RIFERIMENTI NORMATIVI • • • • • Art. 68 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 c.d. “Decreto Crescita” convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7/08/2012 Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31/10/2012 Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/12/2013 Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/06/2014 21 Uno sguardo all’estero: giurisdizioni LUSSEMBURGO 1957: è una delle sei nazioni fondatrici della CEE 1999: entra nell'area dell'EURO. Principale centro finanziario UE: paese domicilio della quasi totalità delle SICAV e OICVM comunitari, Banche, Assicurazioni e Società di Gestione di Hedge Funds. Capitale europea del private banking Maggior centro extra-USA per amministrazione e gestione di fondi d'investimento Private Insurance: ha dato origine all'attuale modello di private insurance, attualmente è la sede principale del ramo Assicurazione Vita a livello europeo. Organo di controllo assicurativo: Commissariat Aux Assurances (CAA). Investimenti possibili: a tutela dell'investitore, il CAA ha previsto delle regole per i prodotti assicurativi vita legati a fondi di investimento, riviste dalla Circolare 08/01 del 2008 e 15/3 - 15/4 del 2015 che hanno notevolmente abbattuto i limiti e le restrizioni precedentemente fissati. 22 Uno sguardo all’estero: giurisdizioni LUSSEMBURGO Privacy: la legislazione garantisce la massima privacy finanziaria (Art.41 Legge 05/04/1993) ed assicurativa Protezione (Legge 6/12/1991): Gli asset a copertura delle riserve tecniche devono essere periodicamente inventariati. L'inventario permanente e gli asset che lo compongono sono separati rispetto ad ogni altro asset e obbligazione propri della Compagnia. Super-privilge: il contraente di polizza un creditore privilegiato di 1°grado, in caso di inadempienza della compagnia. Nel caso in cui gli asset a copertura delle riserve tecniche subissero un deprezzamento o risultassero insufficienti, sulla parte in eccesso non ancora soddisfatta, i contraenti (o i beneficiari) hanno comunque diritto ad un privilegio. 23 Uno sguardo all’estero: giurisdizioni IRLANDA 1973: entra a far parte della CEE 1987: sviluppa l'IFSC (International Financial Service Centre) che dagli anni '90 è il centro attrattivo, finanziario ed assicurativo, di maggiore sviluppo in Europa. IFSC: centro finanziario a Dublino in cui è possibile beneficiare di un trattamento fiscale preferenziale. E' primo al mondo per le operazioni di outsourcing specializzate di gestione finanziaria e di tesoreria. Vi operano più della metà delle 50 banche leader sul mercato Private Insurance: nel corso degli ultimi anni il settore assicurativo ha conosciuto uno sviluppo di grande successo. Organo di controllo finanziario e assicurativo: Irish Financial Services Regulatory Authority. Investimenti possibili: ampia flessibilità di investimento, è ammesso l'utilizzo di fondi non armonizzati senza restrizioni. 24 Uno sguardo all’estero: giurisdizioni IRLANDA Privacy: la normativa irlandese non garantisce un elevato grado di privacy finanziaria e si muove in totale trasparenza con le autorità degli altri Paesi membri dell'UE Protezione: Gli asset appartenenti ai contratti assicurativi sono separati da quelli di proprietà della compagnia assicurativa. La compagnia tiene un registro degli asset rappresentanti le riserve tecniche, il cui valore totale non può essere inferiore al valore delle riserve stesse. I reclami riguardanti i beni che rappresentano le riserve tecniche di un'impresa di assicurazione, hanno assoluta precedenza su qualsiasi altro credito vantato nei confronti dell'assicurazione. Le spese legali nascenti dagli atti di liquidazione hanno la precedenza sui crediti assicurativi fino al punto in cui i beni dell'impresa, escluse le riserve tecniche, siano insufficienti al soddisfacimento delle stesse. 25 Uno sguardo all’estero: giurisdizioni LIECHTENSTEIN Privacy: La Legge sulla sorveglianza delle assicurazioni del 1996 e il Regolamento del 1997 prevedono, in analogia al segreto bancario, il segreto d'assicurazioni: gli organi e i collaboratori devono osservare il segreto assoluto ed illimitato riguardo ai dati dei clienti. Nei Paesi ad alto tasso fiscale esiste la tendenza a impiegare convenzioni fiscali bilaterali come strumenti di controllo fiscale: il Liechtenstein ha una convenzione solamente con l'Austria, dedicata al reddito dei lavoratori frontalieri. Protezione: Legge sulla vigilanza delle assicurazioni del Liechtenstein (VAG): il Liechtenstein, in qualità di Membro SEE, ha recepito nel diritto nazionale la Direttiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. Art.59a: i valori patrimoniali atti alla copertura delle riserve tecniche formano un fondo speciale di garanzia per il soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti assicurativi. Art.59a: le somme spettanti ai contraenti sono privilegiate rispetto ad ogni altro credito. 26 Capitolo 3 Le Soluzioni Private Insurance e l’offerta internazionale 27 Polizze Vita “PRIVATE” – Caratteristiche comuni Ramo Vita: III – Premio Unico, anche con trasferimento Titoli da altro Dossier Premio minimo: Euro 250.000 – Linee dedicate da Euro > 5mio Durata: Vita Intera – Riscatti in vita: sempre ammessi Copertura per il caso morte: dal 100,01% al 105% Contraente: principalmente tramite mandato a Società Fiduciaria Assicurato: generalmente ammesso il doppio assicurativo Vendita Diretta: tramite funzionari della Compagnia Assicurativa Estera Accordi di Distribuzione: Contratto di Collaborazione; Accordo Commerciale; Convenzione per la promozione di promozione di prodotti assicurativi; Broker Agreement; Accordo di intermediazione; Convenzione di libera collaborazione… 28 L’evoluzione del fondo assicurativo Polizza rivalutabile – Ramo I Index linked Gestione separata a capitale (e rendimento minimo) garantito la cui rivalutazione annua è determinata dalla partecipazione all’andamento di un portafoglio di titoli obbligazionari valutati a costo storico. Rischio finanziario a carico della Compagnia. Polizza assicurativa il cui capitale a scadenza dipende dalla variazione di uno o più indici finanziari di riferimento (titoli azionari, indici di Borsa). Unit linked – Ramo III Polizza assicurativa, con rischio finanziario a carico del cliente, il cui premio è impiegato per acquistare una «unità di conto», il cui sottostante è rappresentato da molteplici attività (quote di fondi, SICAV, azioni, obbligazioni). Polizza Multiramo (I e III) MultiFondo e Multisupporto Sintesi dell’offerta di ramo I e III • • • • Sospensione Fiscale Delega a più Gestori Specializzati Deposito degli Assets su più Banche Possibilità di Garantire il capitale investito, in caso di morte dell’assicurato 29 L’evoluzione del fondo assicurativo: il FID Struttura di prodotto tipica dell’ingegneria finanziaria e patrimoniale Fondo Assicurativo creato dalla Compagnia esclusivamente per il contraente Amministrato su conti cash/titoli aperti presso una Banca Depositaria terza Gestito professionalmente da un Asset Manager in base al profilo di rischio e alla strategia prescelta dal contraente/fiduciante della polizza. 30 Il Fondo Interno Dedicato (FID) Personalizzazione e flessibilità operativa Scelta tra una o più vite assicurate Libera scelta e possibile modifica del Gestore Libera scelta della Banca Depositaria (Comunitaria o Extra-UE) Libera scelta del beneficiario (anche Trust) FONDO INTERNO DEDICATO Strategia di investimento tailor made sul profilo del cliente Costi personalizzati Selezione della giurisdizione del contratto più efficiente Garanzia opzionale in caso di premorienza 31 La Polizza Multiramo Multisupporto MultiFID COMPAGNIA VITA di Diritto COMUNITARIO GESTIONE SEPARATA Gestore Italiano Gestore UK Gestore CH Gestore Lux Banca Italiana Banca UK Banca CH Banca Lux FONDI ESTERNI 32 Soggetti coinvolti Contraente / Contraenti Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, direttamente o tramite Società Fiduciaria. A fronte del versamento del premio ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto. Broker First Advisory Fornisce al cliente un servizio di consulenza, intermediazione e follow-up nella gestione del contratto assicurativo. Compagnia Assicurativa Assicuratore comunitario autorizzato ad operare in Italia in regime di LPS o LS. Viene scelta dal Contraente su suggerimento del Broker tra una rosa di quotazioni possibili. Banca Depositaria Apre un conto intestato alla Compagnia Assicurativa per ogni singola polizza. Si occupa della custodia degli asset. Gestore Finanziario Ha una procura sul conto di polizza. Gestisce il fondo assicurativo rispettando il profilo di rischio e la strategia scelti dal Contraente. Assicurato / Assicurati Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Beneficiario / Beneficiari Persona fisica o giuridica designata dal contraente a ricevere le somme assicurate al verificarsi dell’evento assicurato. 33 Capitolo 4 Aspetti legali e fiscali 34 Aspetti legali e fiscali Vantaggi legali Vantaggi fiscali Art.1920 cc “Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario Differimento d’imposta: l’imposta sostitutiva del 26%* è dovuta solo in caso di riscatto e solo se si realizzi un capital gain: Art.1923 cc 12,5% fino al 31/12/2011 20% dal 1/1/2012 al 30/6/2014* *eccetto componente titoli di Stato Impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall'Assicuratore al contraente o al beneficiario Capitalizzazione dei rendimenti: il pagamento è differito al solo momento del riscatto capitalizzazione composta • Strumento esente da successione/donazione – • Esclusione dall’asse ereditario Armonizzazione delle aliquote, e compensazione tra redditi positivi/negativi senza limiti di tempo e tipologia di reddito imposta di 35 Protezione Legale ART.1923 cc “[...] le somme dovute dall’Assicuratore al contraente o al beneficiario non possano essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare” La questione controversa: È ammissibile la richiesta di riscatto della polizza vita da parte del curatore fallimentare? 36 Protezione Legale Corte di Cassazione (Sentenza Sezioni Unite n. 8271/2008) La protezione ex art.1923 da azioni esecutive o cautelari, resiste anche in seguito ad esecuzione concorsuale; Il contratto assicurativo stipulato in bonis rimane in vigore anche dopo la dichiarazione di fallimento; Impignorabilità dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto assicurativo Il curatore non è legittimato a richiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto; Il curatore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il valore di riscatto del contratto assicurativo. Si deve interpretare il contratto di assicurazione e, quindi, considerare l’impignorabIlità e insequestrabilità della polizza “in chiave costituzionalmente orientata” 37 I profili di riqualificazione "Le particolari caratteristiche dei prodotti linked hanno spinto il legislatore italiano ad assoggettarne l’offerta e la distribuzione alla disciplina dettata dal TUF e dalla Consob. • L’esistenza di un rischio finanziario in capo al contraente ha determinato il sorgere di un intenso dibattito giurisprudenziale circa l’effettiva riconducibilità di tali prodotti nel novero delle polizze di assicurazione sulla vita: i giudici italiani, nella maggioranza dei casi, hanno ritenuto che i prodotti linked abbiano natura mista, finanziaria ed assicurativa e che le norme ad essi applicabili vadano individuate sulla base della componente prevalente, da individuarsi caso per caso. In tale ottica una grande considerazione è stata attribuita dalla giurisprudenza alla sussistenza di un effettivo rischio demografico. • Le indicazioni della giurisprudenza costituiscono un importante punto di partenza per la corretta costruzione dei prodotti linked, nell’ottica di mitigare il rischio di riqualificazione degli stessi. Tali riflessioni appaiono particolarmente rilevanti anche in relazione ad un ulteriore tema di grande rilevanza: l’impignorabilità ed insequestrabilità dei prodotti finanziari assicurativi.» 38 Polizze di Capitalizzazione e Corporate Le polizze di capitalizzazione si configurano come contratti assicurativi capaci di veicolare una componente finanziarie pura. Sono delle operazioni mediante le quali il contraente affida una certa somma di denaro a un gestore, il quale si impegna a restituirla, ad una scadenza successiva, capitalizzata, ovvero aumentata degli interessi maturati nel corso della durata contrattuale e senza alcun vincolo o riferimento alla durata della vita umana. La figura dell’assicurato viene meno e, conseguentemente, viene meno l’alea tipicamente sottesa ad un contratto assicurativo. In realtà c’è comunque un’alea: quella associata al rischio finanziario che deriva da tre elementi: il tasso tecnico, la percentuale minima di rivalutazione del capitale ed il consolidamento delle prestazioni. Clientela «Corporate e ramo III» - FAMILY HOLDING Semplificazione Contabile e Amministrativa. Principi contabili relativi al Reddito d’impresa. Le polizze sottoscritte da società, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva, non rientrano nemmeno nell’ambito di applicazione sulle riserve matematiche / Imposta di bollo plafonata. 39 Imposta di Successione / Donazione La normativa fiscale italiana: Soggetti Imposta di successione Coniuge, parenti in linea retta 4% Franchigia: 1 M per beneficiario Fratelli e Sorelle 6% Franchigia: 100 K per beneficiario - Altri parenti fino al 4°grado - Affini in linea retta 6 % senza franchigia - Affini in linea collaterale fino al 4° grado Altri soggetti Imposta ipotecaria Imposta catastale 2% sul valore catastale degli immobili oggetto di donazione o di successione (oppure €. 168 se si tratta di prima casa per uno dei beneficiari) 1% sul valore catastale degli immobili oggetto di donazione o di successione (oppure €. 168 se si tratta di prima casa per uno dei beneficiari) 8% senza franchigia 40 Successione: quote del patrimonio a favore degli eredi Situazione successoria del de cuius Quota del patrimonio Di riserva Disponibile Un solo figlio (nessun coniuge) ½ ½ Due o più figli (nessun coniuge) 2/3 1/3 Ascendenti legittimi (n é coniuge né figli) 1/3 2/3 Coniuge (nessun figlio) ½ ½ Coniuge* Un figlio 1/3 1/3 1/3 Coniuge* Due o più figli ¼ ½ ¼ Coniuge Ascendenti legittimi ½ ¼ ¼ Coniuge separato non addebitato ½ ½ Coniuge addebitato (con alimenti) Assegno vitalizio 100% Altri parenti Nessuna 100% 41 Imposta di Successione in Europa • In Germania la tassazione va dal 7% al 30% per coniuge e parenti in linea retta, con l’esistenza di alcune piccole franchigie. Si passa poi dal 12% al 40% per altri gradi di parentela per finire a una forbice che va dal 17% al 50% per i terzi. • In Francia invece si va da aliquote tra il 5% e il 40% per coniuge e discendenti in linea retta, anche qui con franchigie molto contenute, per passare a valori tra il 35% e il 55% per altri parenti, fino al 60% destinato ai terzi. • Nel Regno Unito esiste una sorta di aliquota unica fissata al 40%, dalla quale è escluso solo il coniuge. 42 Capitolo 5 Il Ruolo del BROKER 43 Il ruolo del Broker: Cliente, Banca, Gestore e Compagnia Solo il Broker è autorizzato alla distribuzione di polizze “non standard” (119 CAP) e garantisce ai clienti un qualificato servizio post-vendita Il collocamento di polizze di Private Insurance tramite un Broker specializzato, che assiste la clientela italiana introdotta dalla Banca, riduce e limita i rischi per la Banca, che non sarà responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria in tema di informativa pre-contrattuale e valutazione di adeguatezza in fase di raccolta dei dati KYC e della sigla della proposta di polizza Il Gestore opera in veste di Asset Manager ed eventualmente Custodian Bank, evitando il conflitto di interessi rappresentato da un suo eventuale ruolo di intermediario assicurativo - IVASS n. 5/2006 Una Banca estera che collochi polizze assicurative a clienti italiani, senza iscrizione al registro Ivass, opera in assenza di autorizzazione con un’alta esposizione a sanzioni amministrative e rischi penali. L’Ivass non considera rilevante né la cd “reverse enquiry” né la circostanza che la sottoscrizione non avvenga in territorio italiano. 44 Il Conflitto di Interessi 45 Capitolo 6 Wealth Planning 46 Wealth Planning: bisogni e principali strumenti di intervento Bisogni Bisogni Prodotti Prodotti Tutela e trasmissione patrimonio Polizza Vita Trust Fondo Patrimoniale Passaggio Generazionale dell’Impresa Patto di Famiglia Holding di Famiglia Donazione Riservatezza Mandato Fiduciario Supporto Corporate Advisory Escrow Agreement Nuda Proprietà e Usufrutto Patti Parasociali 47 Principali strumenti di Wealth Planning: caratteristiche Di seguito un elenco non esaustivo degli strumenti/istituti giuridici che possono essere utilizzati per definire un adeguato passaggio generazionale e tutelare al meglio il proprio patrimonio Strumenti bancari Riservatezza Passaggio Generazionale Mandato Fiduciario Polizza Vita Negozi ed istituti giuridici Efficienza Fiscale Operazioni Societarie Testamento / Donazione Trust Tutela del Patrimonio Holding di Famiglia Patto di Famiglia 48 Wealth Planning: tipologia di assets Mandato Fiduciario Quote / Azioni Bankable Assets Polizza Vita Bankable Assets Trust Assets Mobiliari Holding Partecipazioni Patto di Famiglia Aziende Partecipazioni Donazione Successione Assets Mobiliari Assets Immobiliari Assets Immobiliari Aziende Aziende 49 Uso Combinato degli Strumenti Le esigenze di segregazione e protezione della clientela HNWI unite ad esigenze di pianificazione successoria vedono sempre più spesso l’uso combinato di alcuni degli strumenti precedentemente ricordati ESEMPIO: Mandato fiduciario per la sottoscrizione di una Polizza vita con beneficiario un Trust 50 Private Insurance e Voluntary Disclosure Il contratto di assicurazione sulla vita rappresenta uno strumento ottimale per la gestione dei patrimoni «regolarizzati» a seguito della procedura di V.D., garantendo: Compliance: contratti retti dal diritto italiano; Protezione del contraente: diritto di prelazione di primo grado, Controllo dell’Autorità di Vigilanza competente su Compagnia e Banca terza depositaria; Pianificazione successoria / Utilizzo quota eredità disponibile; Differimento dell’imposizione fiscale sul capital gain / bollo; Tassazione pro-quota dei riscatti parziali; Delocalizzazione/Privacy del deposito del fondo assicurativo; Selezione di Banche e/o Asset Manager italiani o internazionali; Obblighi dichiarativi semplificati, limitati al NAV della polizza; Portabilità del contratto su altre giurisdizioni (UK Res Non Dom). 51 Capitolo 7 Case Study: esempi di soluzioni Private insurance 52 Case Study 1: Successione tra Conviventi PATRIMONIO: abitazione per 1.000.000 € + denaro e titoli per 5.000.000 € A. Senza nessuna polizza assicurativa sulla vita • Imposta di successione = 8% di 6M= 480.000 € • Imposta Ipotecaria sull’abitazione = 2% di 1.000.000 € = 20.000 € • Imposta Catastale sull’abitazione = 1% di 1.000.000 € = 10.000 € Totale imposta dovuta = 510.000 € B. Se denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita Differenza = 400.000 € • Imposta di successione = 8% di 1M= 80.000 € • Imposta Ipotecaria sull’abitazione = 2% di 1.000.000 € = 20.000 € • Imposta Catastale sull’abitazione = 1% di 1.000.000 € = 10.000 € Totale imposta dovuta = 110.000 53 Case Study 2: Successione tra Fratelli PATRIMONIO: denaro e titoli per 10.000.000 € 1) Senza polizza assicurativa sulla vita •Imposta di successione = 6% di 10.000.000 – 200.000 = 582.000 € Totale imposta dovuta = 588.000 € 2) Con denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita •Imposta di successione = nulla Totale imposta dovuta = 0 € Delta = 588.000 € 54 Case Study 3: Libera Scelta Beneficiari CLIENTE: Noto chirurgo estetico sposato con un figlio. PATRIMONIO STIMATO: € 15 milioni • beni immobili per € 3 Mio; • titoli azionari + obbligazionari + cash per € 8 mio • hedge funds non armonizzati per € 4 mio CASO: Il cliente, residente in Italia, desidera uno strumento efficiente per pianificare la propria successione senza rinunciare ad una gestione personalizzata in strumenti finanziari alternativi anche non armonizzati. Particolare attenzione viene data al tema della protezione. 55 Case Study 4: Personalizzazione CLIENTE: direttore d’orchestra residente in Italia, spesso in viaggio per lavoro. Senza famiglia ma con grande interesse per gli enti caritatevoli e l’attività di volontariato. CASO: dispone di un ingente patrimonio che potrà godersi solo una volta in pensione. Vuole una soluzione semplice ed efficace, poco strutturata e poco costosa che permetta di lasciare in eredità buona parte del suo patrimonio ad una ONLUS. SOLUZIONE PROPOSTA: Con la sottoscrizione della polizza assicurativa il cliente raggiunge lo scopo di affidare la scelta della gestione ad un esperto e di ottenere l’ottimizzazione fiscale nel corso della durata contrattuale. A piacimento potrà richiedere riscatti parziali nel corso della vita Al suo decesso il patrimonio verrà conferito al beneficiario definito, una o più ONLUS nominate dal cliente. 56 Giuseppe Frascà • Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano, inizia la sua carriera nel mondo della distribuzione finanziaria e assicurativa con esperienze nei gruppi Zurich e RAS. Dal 1996 è attivo nel settore del brokeraggio assicurativo. • Dal 2001 fonda e ricopre incarichi direttivi in Farad International Luxembourg società di brokeraggio tra le prime ad introdurre i prodotti unit e index-linked promossi dalle Compagnie europee pioniere della Libera Prestazione di Servizi in Italia. • Dal 2007 al 2010 Presidente della Commissione tecnica permanente sul Private Insurance, costituita in ambito AIPB (Associazione Italiana Private Banking); docente presso scuole di Formazione in Italia e Canton Ticino e relatore a Convegni sull’argomento organizzati da Banche e Compagnie di Assicurazione. • Dal 2011 è Amministratore Delegato di First Advisory Srl, Broker leader di mercato con oltre 6bio di intermediato. Sede a Milano, specializzato nella ricerca, selezione internazionale ed intermediazione B2B2C di polizze di Private Life Insurance. 57 First Advisory – Company Profile • Indipendente da Banche e Compagnie • Focus Istituzionale: B4B2C • NAV Polizze al 10/2016: > 6,5bio (1/3 Ramo I) • 10 le Compagnie (delle 25 attive ITA-LUX-EIRE-LIECH) con le quali abbiamo stock di intermediato >100mio • Oltre 30 le Banche italiane ed estere (SGR, Family Offices, SIM; Entità Finma CH, FCA UK, Cssf Lux, etc) alle quali offriamo i nostri servizi 58 Contatti First Advisory Srl Private Life Insurance Broker Via Cappuccini, 8 20122 Milano, ITALY Tel. + 39 02 4947 6581 [email protected] IVASS – RUI n. B000350474 LPS in GERMANIA, BELGIO, LUSSEMBURGO, FRANCIA, IRLANDA, SVEZIA, MALTA REGNO UNITO, SPAGNA, PORTOGALLO, SLOVENIA LIECHTENSTEIN … 59