Presentazione standard di PowerPoint

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Presentazione standard di PowerPoint
IL PRIVATE LIFE INSURANCE
Relatore: Giuseppe Frascà
Milano, 16 novembre 2016
Introduzione e obiettivo della sessione
• Offrire un quadro esaustivo sul tema del Private
Life Insurance;
• Favorire l’apprendimento degli strumenti
cosiddetta «architettura finanziaria aperta»;
a
• Dare risposta alla domanda: perché il Private
Insurance è la soluzione adeguate per la
protezione del patrimonio?;
• Evidenziare ruoli, competenze e professionalità
dei soggetti coinvolti nella definizione delle
soluzioni di Private Life Insurance.
2
Contenuti
1. Private Life Insurance: definizione, quadro normativo e dimensionamento del mercato
2. Il modello ad Architettura aperta
3. Soluzioni Private Insurance e l’offerta internazionale
4. Aspetti legali e fiscali
5. Il Ruolo del Broker nel Private Insurance
6. Wealth Planning, soluzioni a confronto
7. Casi Pratici
3
Capitolo 1
Private Life Insurance:
definizione, quadro normativo e mercato
4
Private Insurance: definizione e quadro generale
 Il Private Insurance è il termine che identifica l’insieme delle soluzioni vita e danni offerte alla clientela
“private” (famiglie con risorse finanziarie disponibili superiori a € 500.000), con problematiche
sofisticate e complesse.

Il Private Insurance è un’offerta di prodotti assicurativi:
• ad elevata personalizzata;
• che viene formulata attraverso una struttura dedicata, dotata di risorse umane qualificate e
specializzate all’interno di Banche, Compagnie ed Intermediari
* Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB (Associazione Italiana Private Banking)
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Private Insurance: definizione
Il Private Insurance è un servizio dedicato che comprende:
 polizze di assicurazione sulla vita (tipicamente di diritto estero) ad elevato contenuto finanziario in grado
di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli investitori più facoltosi ed alle rispettive famiglie (polizze
portfolio, unit private);
 polizze di copertura dei rischi sulla durata della vita (rendite vitalizie, assicurazione caso morte);
 polizze danni (contratti ad elevata personalizzazione) volte alla copertura dei rischi patrimoniali legati ai
beni mobili ed immobili del cliente “private”;
 polizze danni che offrono copertura dei rischi personali (rischio di danni alla persona): assicurazione
malattia, infortuni, LTC ….
6
Private Insurance e Protezione
7
Mercato ITALIA – Ramo Vita (Dati 2015)
Nuova produzione vita imprese
italiane ed extra-U.E.
Nuova produzione vita imprese
U.E. in LS / LPS
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2006: 48,8 mld di Euro
2007: 41,7 mld di Euro
2008: 35,2 mld di Euro
2009: 59,0 mld di Euro
2010: 63,7 mld di Euro
2011: 52,9 mld di Euro
2012: 47,7 mld di Euro
2013: 61,4 mld di Euro
2014: 90,6 mld di Euro

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
2006: 6 mld di Euro
2007: 9 mld di Euro
2008: 6,4 mld di Euro
2009: 4,2 mld di Euro
2010: 5,7 mld di Euro
2011: 5,5 mld di Euro
2012: 7,0 mld di Euro
2013: 12,1 mld di Euro
2014: 15,6 mld di Euro

2015: 115 mld di Euro (2/3 R1)

2015: 15,9 mld di Euro
Ramo III cresce + 46%
Riserve Totali: 573,8 mld €
Fonte: ANIA – Newsletter Ufficio Studi
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Private Life Insurance
9
Private Life Insurance
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Private Life Insurance
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Capitolo 2
Private Insurance:
il modello ad architettura aperta
12
Il Contratto Assicurativo

Definizione: art.1882 cc

Effetti: il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel giorno in cui il
contraente riceve dall'assicuratore l'accettazione della proposta o nel giorno in cui riceve la
polizza sottoscritta dall’assicuratore

Soggetti:

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto. E' tenuto a pagare i premi e
può esercitare tutti i diritti propri del contratto (riscatto, cessione, modifica beneficiari,
messa a pegno della polizza, ecc)

Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Può coincidere con il
contraente (assicurazione sulla vita propria) o essere un terzo (art. 1919 c.c.). Deve dare
espresso consenso scritto. Nel caso di più assicurati il pagamento può avvenire al primo o
all’ultimo decesso

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata a ricevere la prestazione al verificarsi
dell’evento assicurato. Può essere designato fin da subito o con successiva dichiarazione
scritta o per testamento
13
Il beneficiario (Art.1920 cc)
“[...] Per effetto della designazione il terzo
acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”
 Il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi
del contratto.
 Le somme corrisposte a seguito del decesso non rientrano nell'asse ereditario del de
cuius.
 Tali somme risultano esenti da imposta di successione.
 Al contraente è data facoltà di nominare i beneficiari del contratto anche al di fuori
del proprio asse ereditario, nei limiti della quota di patrimonio disponibile.
 (Per conoscere le quote spettanti ai legittimari v. Artt. 536 ss cc italiano)
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L’intermediazione assicurativa
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA
ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA
Art. 106 Codice Assicurazioni Private
Art. 108 Codice Assicurazioni Private
“L'attività che consiste nel presentare o
proporre prodotti assicurativi e
riassicurativi o nel prestare assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività e, se
previsto dall'incarico intermediativo,
nella conclusione dei contratti ovvero
nella collaborazione alla gestione o
all'esecuzione, segnatamente in caso di
sinistri, dei contratti stipulati”
“L'attività di intermediazione assicurativa
è riservata agli iscritti nel registro di cui
all'articolo 109.
É inoltre consentita l'attività agli
intermediari assicurativi che hanno
residenza o sede legale nel territorio di
un altro Stato membro e che operano
secondo quanto previsto dall'articolo
116, comma 2”
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Tipologia di prodotti distribuibili
Art. 119, comma 2 Codice Assicurazioni Private
‘’Possono essere distribuiti attraverso
gli Intermediari di cui all’articolo 109,
comma 2, lett. d), salvo iscrizione ad
altra
sezione
del
registro,
esclusivamente i prodotti assicurativi
ai quali accedono garanzie o clausole
predeterminate che vengano rimesse
alla libera scelta dell’assicurato e non
siano modificabili dal soggetto
incaricato della distribuzione’’
Standardizzati
• Agenti : Prodotti Standard e prodotti nonStandard
• Broker: Prodotti Standard e Prodotti nonStandard
• Produttori diretti: prodotti Standard e
Prodotti non-Standard
• Banche, Intermediari finanziari, SIM,
Poste: Prodotti Standard
Non Standardizzati
Alle banche è consentita la distribuzione diretta solo dei prodotti assicurativi standardizzati
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La collaborazione tra intermediari
D.L.18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni L. 17 dicembre 2012 n. 221.
Comma 10
Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado
di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi a), b) e d) nonché quelli inseriti nell'elenco
annesso, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche
mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.
Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o
nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le
modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e
completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto
dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al
fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.
Comma 12
A decorrere dal 1°gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le
previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non
apposte.
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Home Country Control - LPS
La Libera Prestazione di Servizi (LPS)
Home country control
Il primo luglio del 1994, la terza Direttiva
CEE ha autorizzato le Compagnie di
Assicurazione europee ad esercitare la loro
attività in LPS (Libera Prestazione di Servizi)
all'interno
dell'Unione
Europea.
Questo significa che le Compagnie di
Assicurazione, aventi sede in un qualsiasi
Paese della UE, possono esercitare la loro
attività sul territorio degli altri Paesi
Membri, senza dover creare una sede
secondaria.
In base a questo principio, le compagnie
europee possono, nel rispetto delle norme
di interesse generale recepite ed emanate
dall’IVASS, distribuire i propri prodotti sul
territorio italiano, rimanendo soggette al
solo controllo dell’organismo competente
nel proprio Paese di residenza.
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Le Compagnie Assicurative Comunitarie
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Le Compagnie Estere in LPS - NON Sostituto d’Imposta
SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA
CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA
 Obbligo di compilazione RW

Nessun obbligo di compilazione RW

La Fiduciaria:
o in alternativa:
 Conferimento Mandato all’incasso ad altro
intermediario Finanziario residente
 Obbligo in capo all’Intermediario
Finanziario Residente di agire in qualità
di Sostituto d’Imposta sui riscatti
parziali/totali
 Non va compilato il quadro RM
 E’ dovuta l’IVAFE

Preleva l’imposta di bollo ordinaria

Applica e versa l’imposta dello 0,35% ->
0,50% del valore della polizza al 31/12
ricevendo provvista dal contraente

Obbligo in capo alla Fiduciaria di agire in
qualità di Sostituto d’Imposta sui riscatti
parziali/totali
(26%
sui
proventi,
detraendo gli acconti già versati)
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Le Compagnie Estere in LPS - Sostituto d’Imposta
SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA
CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA
 Obbligo di compilazione RW
o in alternativa
 Conferimento Mandato all’incasso ad
altro intermediario Finanziario residente
 La Compagnia può applicare l’imposta di
bollo ordinaria, diversamente è dovuta
l’IVAFE
 Esonero ai sensi Circolare n.19/E 2014
 Nessun obbligo di compilazione RW
I RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•
•
•
•
Art. 68 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 c.d. “Decreto Crescita”
convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7/08/2012
Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31/10/2012
Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/12/2013
Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/06/2014
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Uno sguardo all’estero: giurisdizioni
LUSSEMBURGO
 1957: è una delle sei nazioni fondatrici della CEE
 1999: entra nell'area dell'EURO.
 Principale centro finanziario UE: paese domicilio della quasi totalità delle SICAV e OICVM
comunitari, Banche, Assicurazioni e Società di Gestione di Hedge Funds.
 Capitale europea del private banking
 Maggior centro extra-USA per amministrazione e gestione di fondi d'investimento
 Private Insurance: ha dato origine all'attuale modello di private insurance, attualmente è la sede
principale del ramo Assicurazione Vita a livello europeo.
 Organo di controllo assicurativo: Commissariat Aux Assurances (CAA).
 Investimenti possibili: a tutela dell'investitore, il CAA ha previsto delle regole per i prodotti
assicurativi vita legati a fondi di investimento, riviste dalla Circolare 08/01 del 2008 e 15/3 - 15/4 del
2015 che hanno notevolmente abbattuto i limiti e le restrizioni precedentemente fissati.
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Uno sguardo all’estero: giurisdizioni
LUSSEMBURGO
 Privacy: la legislazione garantisce la massima privacy finanziaria (Art.41 Legge 05/04/1993) ed
assicurativa
 Protezione (Legge 6/12/1991):
 Gli asset a copertura delle riserve tecniche devono essere periodicamente inventariati.
 L'inventario permanente e gli asset che lo compongono sono separati rispetto ad ogni altro asset e
obbligazione propri della Compagnia.
 Super-privilge: il contraente
di polizza un creditore privilegiato di 1°grado, in caso di
inadempienza della compagnia.
 Nel caso in cui gli asset a copertura delle riserve tecniche subissero un deprezzamento o
risultassero insufficienti, sulla parte in eccesso non ancora soddisfatta, i contraenti (o i beneficiari)
hanno comunque diritto ad un privilegio.
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Uno sguardo all’estero: giurisdizioni
IRLANDA
 1973: entra a far parte della CEE
 1987: sviluppa l'IFSC (International Financial Service Centre) che dagli anni '90 è il centro attrattivo,
finanziario ed assicurativo, di maggiore sviluppo in Europa.
 IFSC: centro finanziario a Dublino in cui è possibile beneficiare di un trattamento fiscale preferenziale.
E' primo al mondo per le operazioni di outsourcing specializzate di gestione finanziaria e di tesoreria.
Vi operano più della metà delle 50 banche leader sul mercato
 Private Insurance: nel corso degli ultimi anni il settore assicurativo ha conosciuto uno sviluppo di
grande successo.
 Organo di controllo finanziario e assicurativo: Irish Financial Services Regulatory Authority.
 Investimenti possibili: ampia flessibilità di investimento, è ammesso l'utilizzo di fondi non
armonizzati senza restrizioni.
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Uno sguardo all’estero: giurisdizioni
IRLANDA
 Privacy: la normativa irlandese non garantisce un elevato grado di privacy finanziaria e si muove in
totale trasparenza con le autorità degli altri Paesi membri dell'UE
 Protezione:
 Gli asset appartenenti ai contratti assicurativi sono separati da quelli di proprietà della compagnia
assicurativa.
 La compagnia tiene un registro degli asset rappresentanti le riserve tecniche, il cui valore totale non
può essere inferiore al valore delle riserve stesse.
 I reclami riguardanti i beni che rappresentano le riserve tecniche di un'impresa di assicurazione,
hanno assoluta precedenza su qualsiasi altro credito vantato nei confronti dell'assicurazione.
 Le spese legali nascenti dagli atti di liquidazione hanno la precedenza sui crediti assicurativi fino al
punto in cui i beni dell'impresa, escluse le riserve tecniche, siano insufficienti al soddisfacimento delle
stesse.
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Uno sguardo all’estero: giurisdizioni
LIECHTENSTEIN
 Privacy:
La Legge sulla sorveglianza delle assicurazioni del 1996 e il Regolamento del 1997 prevedono, in
analogia al segreto bancario, il segreto d'assicurazioni: gli organi e i collaboratori devono osservare il
segreto assoluto ed illimitato riguardo ai dati dei clienti. Nei Paesi ad alto tasso fiscale esiste la
tendenza a impiegare convenzioni fiscali bilaterali come strumenti di controllo fiscale: il Liechtenstein
ha una convenzione solamente con l'Austria, dedicata al reddito dei lavoratori frontalieri.
 Protezione:
Legge sulla vigilanza delle assicurazioni del Liechtenstein (VAG): il Liechtenstein, in qualità di Membro
SEE, ha recepito nel diritto nazionale la Direttiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 marzo 2001 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.
Art.59a: i valori patrimoniali atti alla copertura delle riserve tecniche formano un fondo speciale di
garanzia per il soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti assicurativi.
Art.59a: le somme spettanti ai contraenti sono privilegiate rispetto ad ogni altro credito.
26
Capitolo 3
Le Soluzioni Private Insurance
e l’offerta internazionale
27
Polizze Vita “PRIVATE” – Caratteristiche comuni

Ramo Vita: III – Premio Unico, anche con trasferimento Titoli da altro Dossier

Premio minimo: Euro 250.000 – Linee dedicate da Euro > 5mio

Durata: Vita Intera – Riscatti in vita: sempre ammessi

Copertura per il caso morte: dal 100,01% al 105%

Contraente: principalmente tramite mandato a Società Fiduciaria

Assicurato: generalmente ammesso il doppio assicurativo

Vendita Diretta: tramite funzionari della Compagnia Assicurativa Estera
Accordi di Distribuzione: Contratto di Collaborazione; Accordo Commerciale; Convenzione per la
promozione di promozione di prodotti assicurativi; Broker Agreement; Accordo di intermediazione;
Convenzione di libera collaborazione…

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L’evoluzione del fondo assicurativo
Polizza rivalutabile – Ramo I
Index linked
Gestione separata a capitale (e rendimento
minimo) garantito la cui rivalutazione annua
è
determinata dalla partecipazione all’andamento
di un portafoglio di titoli obbligazionari valutati a
costo storico.
Rischio finanziario a carico della Compagnia.
Polizza assicurativa il cui capitale a scadenza
dipende dalla variazione di uno o più indici
finanziari di riferimento (titoli azionari, indici di
Borsa).
Unit linked – Ramo III
Polizza assicurativa, con rischio finanziario a carico
del cliente, il cui premio è impiegato per
acquistare una «unità di conto», il cui sottostante
è rappresentato da molteplici attività (quote di
fondi, SICAV, azioni, obbligazioni).
Polizza Multiramo (I e III)
MultiFondo e Multisupporto
Sintesi dell’offerta di ramo I e III
•
•
•
•
Sospensione Fiscale
Delega a più Gestori Specializzati
Deposito degli Assets su più Banche
Possibilità di Garantire il capitale investito, in
caso di morte dell’assicurato
29
L’evoluzione del fondo assicurativo: il FID
Struttura di prodotto tipica dell’ingegneria finanziaria e patrimoniale



Fondo Assicurativo creato dalla Compagnia esclusivamente per il contraente
Amministrato su conti cash/titoli aperti presso una Banca Depositaria terza
Gestito professionalmente da un Asset Manager in base al profilo di rischio e alla strategia prescelta
dal contraente/fiduciante della polizza.
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Il Fondo Interno Dedicato (FID)
Personalizzazione e flessibilità operativa
Scelta tra
una o più
vite
assicurate
Libera scelta
e possibile
modifica del
Gestore
Libera scelta
della Banca
Depositaria
(Comunitaria o
Extra-UE)
Libera
scelta del
beneficiario
(anche
Trust)
FONDO
INTERNO
DEDICATO
Strategia di
investimento
tailor made sul
profilo del
cliente
Costi
personalizzati
Selezione della
giurisdizione del
contratto più
efficiente
Garanzia
opzionale in
caso di
premorienza
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La Polizza Multiramo Multisupporto MultiFID
COMPAGNIA VITA di
Diritto COMUNITARIO
GESTIONE
SEPARATA
Gestore
Italiano
Gestore
UK
Gestore
CH
Gestore
Lux
Banca
Italiana
Banca
UK
Banca
CH
Banca
Lux
FONDI
ESTERNI
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Soggetti coinvolti
Contraente / Contraenti
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione,
direttamente o tramite Società Fiduciaria. A fronte del versamento del
premio ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto.
Broker First Advisory
Fornisce al cliente un servizio di consulenza, intermediazione e follow-up
nella gestione del contratto assicurativo.
Compagnia Assicurativa
Assicuratore comunitario autorizzato ad operare in Italia in regime di LPS
o LS. Viene scelta dal Contraente su suggerimento del Broker tra una rosa
di quotazioni possibili.
Banca Depositaria
Apre un conto intestato alla Compagnia Assicurativa per ogni singola
polizza. Si occupa della custodia degli asset.
Gestore Finanziario
Ha una procura sul conto di polizza. Gestisce il fondo assicurativo
rispettando il profilo di rischio e la strategia scelti dal Contraente.
Assicurato / Assicurati
Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiario / Beneficiari
Persona fisica o giuridica designata dal contraente a ricevere le somme
assicurate al verificarsi dell’evento assicurato.
33
Capitolo 4
Aspetti legali e fiscali
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Aspetti legali e fiscali
Vantaggi legali
Vantaggi fiscali
 Art.1920 cc
“Per effetto della designazione il terzo acquista un
diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”
 le somme corrisposte a seguito del decesso
dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario
 Differimento d’imposta: l’imposta sostitutiva
del 26%* è dovuta solo in caso di riscatto e solo
se si realizzi un capital gain:
 Art.1923 cc
 12,5% fino al 31/12/2011
 20% dal 1/1/2012 al 30/6/2014*
*eccetto componente titoli di Stato
Impignorabilità ed insequestrabilità delle somme
dovute dall'Assicuratore al contraente o al
beneficiario
 Capitalizzazione dei rendimenti: il pagamento è
differito al solo momento del riscatto 
capitalizzazione composta
• Strumento
esente
da
successione/donazione –
• Esclusione dall’asse ereditario
 Armonizzazione
delle
aliquote,
e
compensazione tra redditi positivi/negativi senza
limiti di tempo e tipologia di reddito
imposta
di
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Protezione Legale
ART.1923 cc
“[...] le somme dovute dall’Assicuratore al contraente o al beneficiario non
possano essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”
La questione controversa:
È ammissibile la richiesta di riscatto della polizza vita da parte del curatore
fallimentare?
36
Protezione Legale
Corte di Cassazione (Sentenza Sezioni Unite n. 8271/2008)




La protezione ex art.1923 da azioni esecutive o cautelari, resiste anche in seguito ad esecuzione concorsuale;
Il contratto assicurativo stipulato in bonis rimane in vigore anche dopo la dichiarazione di fallimento;
Impignorabilità dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto assicurativo
Il curatore non è legittimato a richiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il correlativo
valore di riscatto;
 Il curatore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il valore di riscatto del
contratto assicurativo.
Si deve interpretare il contratto di assicurazione e, quindi, considerare
l’impignorabIlità e insequestrabilità della polizza
“in chiave costituzionalmente orientata”
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I profili di riqualificazione
"Le particolari caratteristiche dei prodotti linked hanno spinto il legislatore italiano ad assoggettarne
l’offerta e la distribuzione alla disciplina dettata dal TUF e dalla Consob.
• L’esistenza di un rischio finanziario in capo al contraente ha determinato il sorgere di un intenso
dibattito giurisprudenziale circa l’effettiva riconducibilità di tali prodotti nel novero delle polizze di
assicurazione sulla vita: i giudici italiani, nella maggioranza dei casi, hanno ritenuto che i prodotti
linked abbiano natura mista, finanziaria ed assicurativa e che le norme ad essi applicabili vadano
individuate sulla base della componente prevalente, da individuarsi caso per caso. In tale ottica
una grande considerazione è stata attribuita dalla giurisprudenza alla sussistenza di un effettivo
rischio demografico.
• Le indicazioni della giurisprudenza costituiscono un importante punto di partenza per la corretta
costruzione dei prodotti linked, nell’ottica di mitigare il rischio di riqualificazione degli stessi. Tali
riflessioni appaiono particolarmente rilevanti anche in relazione ad un ulteriore tema di grande
rilevanza: l’impignorabilità ed insequestrabilità dei prodotti finanziari assicurativi.»
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Polizze di Capitalizzazione e Corporate

Le polizze di capitalizzazione si configurano come contratti assicurativi capaci di veicolare una componente
finanziarie pura. Sono delle operazioni mediante le quali il contraente affida una certa somma di denaro a un
gestore, il quale si impegna a restituirla, ad una scadenza successiva, capitalizzata, ovvero aumentata degli interessi
maturati nel corso della durata contrattuale e senza alcun vincolo o riferimento alla durata della vita umana.

La figura dell’assicurato viene meno e, conseguentemente, viene meno l’alea tipicamente sottesa ad un contratto
assicurativo. In realtà c’è comunque un’alea: quella associata al rischio finanziario che deriva da tre elementi: il tasso
tecnico, la percentuale minima di rivalutazione del capitale ed il consolidamento delle prestazioni.

Clientela «Corporate e ramo III» - FAMILY HOLDING
Semplificazione Contabile e Amministrativa.
Principi contabili relativi al Reddito d’impresa.
Le polizze sottoscritte da società, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva, non rientrano
nemmeno nell’ambito di applicazione sulle riserve matematiche / Imposta di bollo plafonata.



39
Imposta di Successione / Donazione
La normativa fiscale italiana:
Soggetti
Imposta di
successione
Coniuge, parenti in
linea retta
4%
Franchigia: 1 M
per beneficiario
Fratelli e Sorelle
6%
Franchigia: 100 K
per beneficiario
- Altri parenti fino al
4°grado
- Affini in linea retta 6 %
senza franchigia
- Affini in linea
collaterale fino al 4°
grado
Altri soggetti
Imposta
ipotecaria
Imposta catastale
2%
sul valore
catastale degli
immobili oggetto
di donazione o di
successione
(oppure €. 168 se
si tratta di prima
casa per uno dei
beneficiari)
1%
sul valore
catastale degli
immobili oggetto
di donazione o di
successione
(oppure €. 168 se
si tratta di prima
casa per uno dei
beneficiari)
8%
senza franchigia
40
Successione: quote del patrimonio a favore degli eredi
Situazione successoria del de cuius
Quota del patrimonio
Di riserva
Disponibile
Un solo figlio (nessun coniuge)
½
½
Due o più figli (nessun coniuge)
2/3
1/3
Ascendenti legittimi (n é coniuge né figli)
1/3
2/3
Coniuge (nessun figlio)
½
½
Coniuge*
Un figlio
1/3
1/3
1/3
Coniuge*
Due o più figli
¼
½
¼
Coniuge
Ascendenti legittimi
½
¼
¼
Coniuge separato non addebitato
½
½
Coniuge addebitato (con alimenti)
Assegno
vitalizio
100%
Altri parenti
Nessuna
100%
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Imposta di Successione in Europa
• In Germania la tassazione va dal 7% al 30% per coniuge e parenti in linea retta, con l’esistenza di alcune
piccole franchigie. Si passa poi dal 12% al 40% per altri gradi di parentela per finire a una forbice che va dal
17% al 50% per i terzi.
• In Francia invece si va da aliquote tra il 5% e il 40% per coniuge e discendenti in linea retta, anche qui con
franchigie molto contenute, per passare a valori tra il 35% e il 55% per altri parenti, fino al 60% destinato ai
terzi.
• Nel Regno Unito esiste una sorta di aliquota unica fissata al 40%, dalla quale è escluso solo il coniuge.
42
Capitolo 5
Il Ruolo del BROKER
43
Il ruolo del Broker: Cliente, Banca, Gestore e Compagnia

Solo il Broker è autorizzato alla distribuzione di polizze “non standard” (119 CAP) e garantisce ai clienti un
qualificato servizio post-vendita

Il collocamento di polizze di Private Insurance tramite un Broker specializzato, che assiste la clientela
italiana introdotta dalla Banca, riduce e limita i rischi per la Banca, che non sarà responsabile degli
adempimenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria in tema di informativa pre-contrattuale e
valutazione di adeguatezza in fase di raccolta dei dati KYC e della sigla della proposta di polizza

Il Gestore opera in veste di Asset Manager ed eventualmente Custodian Bank, evitando il conflitto di
interessi rappresentato da un suo eventuale ruolo di intermediario assicurativo - IVASS n. 5/2006

Una Banca estera che collochi polizze assicurative a clienti italiani, senza iscrizione al registro Ivass, opera
in assenza di autorizzazione con un’alta esposizione a sanzioni amministrative e rischi penali. L’Ivass non
considera rilevante né la cd “reverse enquiry” né la circostanza che la sottoscrizione non avvenga in
territorio italiano.
44
Il Conflitto di Interessi
45
Capitolo 6
Wealth Planning
46
Wealth Planning: bisogni e principali strumenti di intervento
Bisogni
Bisogni
Prodotti
Prodotti
Tutela e
trasmissione
patrimonio
Polizza
Vita
Trust
Fondo
Patrimoniale
Passaggio
Generazionale
dell’Impresa
Patto di
Famiglia
Holding di
Famiglia
Donazione
Riservatezza
Mandato
Fiduciario
Supporto
Corporate
Advisory
Escrow
Agreement
Nuda Proprietà
e Usufrutto
Patti
Parasociali
47
Principali strumenti di Wealth Planning: caratteristiche
Di seguito un elenco non esaustivo degli strumenti/istituti giuridici che possono essere utilizzati per
definire un adeguato passaggio generazionale e tutelare al meglio il proprio patrimonio
Strumenti
bancari
Riservatezza
Passaggio
Generazionale
Mandato
Fiduciario


Polizza Vita


Negozi
ed
istituti
giuridici
Efficienza
Fiscale
Operazioni
Societarie






Testamento /
Donazione
Trust
Tutela del
Patrimonio



Holding di
Famiglia


Patto di
Famiglia


48
Wealth Planning: tipologia di assets
Mandato Fiduciario
Quote / Azioni
Bankable
Assets
Polizza Vita
Bankable
Assets
Trust
Assets Mobiliari
Holding
Partecipazioni
Patto di Famiglia
Aziende
Partecipazioni
Donazione
Successione
Assets Mobiliari
Assets
Immobiliari
Assets
Immobiliari
Aziende
Aziende
49
Uso Combinato degli Strumenti
 Le esigenze di segregazione e protezione della clientela HNWI unite ad esigenze di
pianificazione successoria vedono sempre più spesso l’uso combinato di alcuni degli
strumenti precedentemente ricordati
 ESEMPIO:
Mandato fiduciario per la sottoscrizione di una Polizza vita con beneficiario un Trust
50
Private Insurance e Voluntary Disclosure
Il contratto di assicurazione sulla vita rappresenta uno strumento ottimale per la gestione dei patrimoni
«regolarizzati» a seguito della procedura di V.D., garantendo:

Compliance: contratti retti dal diritto italiano;

Protezione del contraente: diritto di prelazione di primo grado, Controllo dell’Autorità di Vigilanza
competente su Compagnia e Banca terza depositaria;

Pianificazione successoria / Utilizzo quota eredità disponibile;

Differimento dell’imposizione fiscale sul capital gain / bollo;

Tassazione pro-quota dei riscatti parziali;

Delocalizzazione/Privacy del deposito del fondo assicurativo;

Selezione di Banche e/o Asset Manager italiani o internazionali;

Obblighi dichiarativi semplificati, limitati al NAV della polizza;

Portabilità del contratto su altre giurisdizioni (UK Res Non Dom).
51
Capitolo 7
Case Study:
esempi di soluzioni Private insurance
52
Case Study 1: Successione tra Conviventi
PATRIMONIO: abitazione per 1.000.000 € + denaro e titoli per 5.000.000 €
A. Senza nessuna polizza assicurativa sulla vita
• Imposta di successione = 8% di 6M= 480.000 €
• Imposta Ipotecaria sull’abitazione = 2% di 1.000.000 € = 20.000 €
• Imposta Catastale sull’abitazione = 1% di 1.000.000 € = 10.000 €
Totale imposta dovuta = 510.000 €
B. Se denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita
Differenza
=
400.000 €
• Imposta di successione = 8% di 1M= 80.000 €
• Imposta Ipotecaria sull’abitazione = 2% di 1.000.000 € = 20.000 €
• Imposta Catastale sull’abitazione = 1% di 1.000.000 € = 10.000 €
Totale imposta dovuta = 110.000
53
Case Study 2: Successione tra Fratelli
PATRIMONIO: denaro e titoli per 10.000.000 €
1) Senza polizza assicurativa sulla vita
•Imposta di successione = 6% di 10.000.000 – 200.000 = 582.000 €
Totale imposta dovuta = 588.000 €
2) Con denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita
•Imposta di successione = nulla
Totale imposta dovuta = 0 €
Delta = 588.000 €
54
Case Study 3: Libera Scelta Beneficiari
 CLIENTE: Noto chirurgo estetico sposato con un figlio.
 PATRIMONIO STIMATO:
 € 15 milioni
• beni immobili per € 3 Mio;
• titoli azionari + obbligazionari + cash per € 8 mio
• hedge funds non armonizzati per € 4 mio
 CASO: Il cliente, residente in Italia, desidera uno strumento efficiente per pianificare la propria
successione senza rinunciare ad una gestione personalizzata in strumenti finanziari alternativi
anche non armonizzati. Particolare attenzione viene data al tema della protezione.
55
Case Study 4: Personalizzazione
 CLIENTE: direttore d’orchestra residente in Italia, spesso in viaggio per lavoro. Senza famiglia ma con grande
interesse per gli enti caritatevoli e l’attività di volontariato.
 CASO: dispone di un ingente patrimonio che potrà godersi solo una volta in pensione. Vuole una soluzione
semplice ed efficace, poco strutturata e poco costosa che permetta di lasciare in eredità buona parte del suo
patrimonio ad una ONLUS.
SOLUZIONE PROPOSTA: Con la sottoscrizione della polizza assicurativa il cliente raggiunge lo scopo di affidare
la scelta della gestione ad un esperto e di ottenere l’ottimizzazione fiscale nel corso della durata contrattuale.
A piacimento potrà richiedere riscatti parziali nel corso della vita
Al suo decesso il patrimonio verrà conferito al beneficiario definito, una o più ONLUS nominate dal cliente.
56
Giuseppe Frascà
• Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano, inizia la sua carriera nel mondo
della distribuzione finanziaria e assicurativa con esperienze nei gruppi Zurich e RAS. Dal 1996 è attivo
nel settore del brokeraggio assicurativo.
• Dal 2001 fonda e ricopre incarichi direttivi in Farad International Luxembourg società di brokeraggio
tra le prime ad introdurre i prodotti unit e index-linked promossi dalle Compagnie europee pioniere
della Libera Prestazione di Servizi in Italia.
• Dal 2007 al 2010 Presidente della Commissione tecnica permanente sul Private Insurance, costituita
in ambito AIPB (Associazione Italiana Private Banking); docente presso scuole di Formazione in Italia
e Canton Ticino e relatore a Convegni sull’argomento organizzati da Banche e Compagnie di
Assicurazione.
• Dal 2011 è Amministratore Delegato di First Advisory Srl, Broker leader di mercato con oltre 6bio di
intermediato. Sede a Milano, specializzato nella ricerca, selezione internazionale ed intermediazione
B2B2C di polizze di Private Life Insurance.
57
First Advisory – Company Profile
•
Indipendente da Banche e Compagnie
•
Focus Istituzionale: B4B2C
•
NAV Polizze al 10/2016: > 6,5bio (1/3 Ramo I)
•
10 le Compagnie (delle 25 attive ITA-LUX-EIRE-LIECH) con le quali abbiamo stock di
intermediato >100mio
•
Oltre 30 le Banche italiane ed estere (SGR, Family Offices, SIM; Entità Finma CH, FCA
UK, Cssf Lux, etc) alle quali offriamo i nostri servizi
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Contatti
First Advisory Srl
Private Life Insurance Broker
Via Cappuccini, 8
20122 Milano, ITALY
Tel. + 39 02 4947 6581
[email protected]
IVASS – RUI n. B000350474
LPS in GERMANIA, BELGIO,
LUSSEMBURGO, FRANCIA,
IRLANDA, SVEZIA, MALTA
REGNO UNITO, SPAGNA,
PORTOGALLO, SLOVENIA
LIECHTENSTEIN …
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