Aziende alimentari: indennita` varie Paghe

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Aziende alimentari: indennita` varie Paghe
Paghe
Dentro il Ccnl - Industria
Aziende alimentari: indennità varie
Stefano Carotti
- Consulente del lavoro
Previsione del Ccnl
L’indennità è quella parte di retribuzione contrattuale che viene erogata al lavoratore in
relazione alle particolari mansioni svolte e alle specifiche condizioni e ambienti di lavoro
(indennità di cassa, indennità meccanografica, indennità di sottosuolo, di alta montagna,
ecc.).
Generalmente l’indennità viene erogata se espressamente prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale o dalla contrattazione di secondo livello.
L’art. 57 del Ccnl Alimentari industria prevede l’erogazione delle «indennità varie» per l’uso
di mezzi di trasporto, per l’istruzione dei figli, per lo svolgimento di attività particolarmente
disagiate e l’indennità di campagna.
Uso di propri mezzi di trasporto
Indennità chilometrica
Esenzione
da contribuzione
e tassazione
Documentazione delle
spese sostenute
Importo massimo
Estratto delle spese
sostenute
Spese di parcheggio
Al lavoratore il quale, dietro espressa richiesta dell’azienda, utilizza il proprio mezzo di
trasporto per esigenze di lavoro, è riconosciuta una indennità chilometrica «da concordarsi
direttamente tra le parti interessate» (art. 57 del Ccnl in esame).
Le somme erogate a titolo di indennità chilometrica per l’utilizzo a fini lavorativi da parte del
lavoratore del proprio mezzo (per cui non è più necessaria l’autorizzazione iniziale da parte
del datore di lavoro) rientrano tra le spese di viaggio e di trasporto (come ad esempio le
spese sostenute per l’utilizzo di treni, aerei, autobus, oltre che, appunto, le auto di proprietà
del lavoratore stesso o noleggiate), contemplate e disciplinate dall’art. 51, c. 5 del Tuir, il
quale prevede l’esenzione da contribuzione e tassazione di tali importi sostenuti dal dipendente (in quanto rimborsi spese), in deroga al principio secondo il quale tutto quanto
erogato dal datore di lavoro al dipendente costituisce reddito imponibile Irpef e, pertanto,
soggetto a tassazione.
In effetti, le indennità chilometriche, rientrando come più sopra detto nelle spese di viaggio,
vengono comunemente, e correttamente, denominate «rimborsi a piè di lista» o «rimborsi
analitici», in quanto presuppongono il supporto di idonea documentazione comprovante le
spese effettivamente sostenute.
Nel caso specifico di utilizzo da parte del lavoratore del proprio mezzo di autotrasporto,
l’indennità chilometrica riconosciuta è esente da imposta, a condizione che la stessa risulti
«congrua». Il rimborso chilometrico è, cioè, riconosciuto da un minimo concordato tra
lavoratore e datore di lavoro, fino ad un massimo stabilito dalle tariffe Aci, le quali indicano,
per tipologia di autovettura, i costi per chilometro percorso.
I chilometri addebitati devono risultare coerenti: ci deve essere, cioè, un riscontro tra i
chilometri segnati dal dipendente e i tragitti che lo stesso ha percorso tra il luogo di lavoro
e quelli presso i quali si è recato nell’interesse dell’azienda.
Il lavoratore che fa uso della propria auto per fini lavorativi dovrà, quindi, presentare mensilmente al datore di lavoro un estratto con il dettaglio delle località raggiunte, dei chilometri
percorsi e delle spese a tal fine sostenute.
Si può ragionevolmente ritenere che tra le spese di viaggio rimborsabili in esenzione rientrino anche quelle sostenute per pedaggi autostradali, mentre per parcheggi a pagamento,
dal momento che le stesse possono essere considerate spese inevitabilmente accessorie a
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quelle di viaggio, tale esenzione è discutibile (la circolare n. 326/E del 1997 dell’Amministrazione finanziaria, in un passaggio, sembra, infatti, propendere per una diversa interpretazione
in relazione alle spese di parcheggio, considerandole spese diverse da quelle di viaggio).
A decorrere dal 2001, risulta applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa la disciplina dei rimborsi chilometrici per l’utilizzo del proprio autoveicolo da
parte del collaboratore ai fini lavorativi, in quanto i compensi percepiti in circostanza di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ex art. 50 del Tuir).
Istruzione dei figli
Condizioni
Misura dell’indennità
Cessazione
del trattamento
Industria saccarifera
Assoggettamento
a tassazione
Il datore di lavoro è tenuto ad erogare l’indennità di istruzione per i figli qualora il dipendente,
che abbia maturato almeno un anno di anzianità, debba risiedere per motivi di lavoro in
luoghi ove non vi siano scuole e che abbia dei figli in età da obbligo scolastico.
In tal caso il datore di lavoro, dietro presentazione del relativo documento, sarà tenuto al
pagamento degli abbonamenti per i servizi ferrotranviari o automobilistici per il trasporto dei
figli del lavoratore fino al luogo ove vi siano gli istituti scolastici.
L’importo dell’indennità è pari al 100% nel caso in cui i servizi di trasporto (ferroviari o
automobilistici) applichino delle tariffe ridotte per gli studenti; è pari, invece, al 50% della
spesa di abbonamento, nel caso di applicazione della tariffa piena.
L’indennità in parola non è più dovuta quando il figlio compie il quindicesimo anno di età o
qualora non venga promosso alla frequentazione dell’anno scolastico seguente, salvo che
ciò non sia imputabile ad assenze per malattia.
Dal momento che la Legge finanziaria 2007 ha introdotto l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni compiuti, si può ragionevolmente ritenere che l’indennità in parola possa
cessare di essere erogata al compimento del sedicesimo anno di età del figlio.
Nell’industria saccarifera, invece, l’indennità di istruzione per i figli viene riconosciuta al
lavoratore dipendente a tempo indeterminato, e limitatamente alla durata dell’anno scolastico, qualora, nel raggio di otto chilometri dalla località di residenza del dipendente, manchino gli istituti scolastici della scuola elementare e media inferiore.
L’ammontare dell’indennità è pari a E 2,58 mensili per un figlio e a E 3,87 per due o più figli
contemporaneamente, per un periodo complessivo di otto anni, salvo che lo studente non
sia ripetente.
L’indennità in parola può, dunque, essere definita come parte di reddito da lavoro dipendente che viene erogato in relazione al rapporto di lavoro e, pertanto, interamente assoggettato a tassazione.
Vale il cd. principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente e, quindi, l’imponibilità di tutto ciò che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro.
Attività disagiate
Imponibilità
contributiva e fiscale
L’art. 57 del Ccnl Alimentari prevede l’erogazione dell’indennità di disagio come elemento
aggiuntivo alla normale retribuzione in favore di tutti quei lavoratori che operano in attività
considerate poco agevoli.
Al riguardo il suddetto Ccnl effettua una distinzione a seconda del settore di appartenenza
delle aziende.
Prima di passare alla menzione di ciascuna indennità, occorre specificare che, secondo
quanto previsto dall’art. 51 del Tuir, anche le indennità di disagio sono considerate interamente imponibili ai fini Irpef e contributivi, secondo il principio di onnicomprensività della
retribuzione più sopra citato.
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Industria
lattiero-casearia
Industria dolciaria
Industria carni
Industria delle bevande
analcoliche
Alle categorie degli stufatori di formaggio emmenthal, in considerazione del peso delle
forme e del disagiato ambiente nel quale avviene la lavorazione del formaggio, viene
corrisposta una indennità pari al 23% della paga globale di fatto (per paga globale di fatto
si intende: il minimo retributivo contrattuale, la contingenza, eventuali scatti di anzianità,
superminimi o conti futuri aumenti).
Anche ai cellisti, svolgendo la loro attività prevalentemente all’interno di celle frigorifere, in
considerazione delle temperature particolarmente basse e delle condizioni di lavoro, è
riconosciuta una indennità pari al 12% della paga globale di fatto.
Mentre agli addetti alle lavanderie a mano viene corrisposta, per il periodo di effettiva
prestazione lavorativa, un’indennità pari al 7% della paga globale di fatto.
Inoltre, è prevista l’erogazione di un’indennità suppletiva nei confronti di quei lavoratori che
svolgono la loro attività lavorativa in ambienti di lavoro con temperature particolarmente
basse o elevate. Detta indennità è corrisposta per le ore effettivamente prestate e non è
considerata nel computo delle maggiorazioni per eventuali ore di lavoro straordinario. L’erogazione di tali indennità è legata a specifiche fasce ed è calcolata sul minimo tabellare e
sulla contingenza:
dal 3% al 6% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per
necessità di esercizio, è mantenuta tra gli zero e i sei gradi;
dal 3% al 5% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per
necessità di esercizio, è mantenuta da oltre sei gradi fino a quindici;
dal 3% al 5% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per
necessità di esercizio, supera i trentacinque gradi centigradi.
La determinazione delle percentuali è effettuata tra la direzione aziendale (assistita e rappresentata dall’associazione territoriale degli industriali) e i sindacati locali di categoria dei
lavoratori.
Per gli operai del settore dolciario, l’art. 57 del Ccnl in esame riporta l’estratto dell’Accordo
aggiuntivo nazionale del 1960, il quale prevede l’erogazione delle indennità per disagio
dovuto al freddo e al caldo.
Per gli addetti che operano in ambienti di lavoro ove la temperatura è pari o inferiore a sette
gradi, l’indennità suppletiva denominata «disagio freddo» è stabilita in £ 9 (E 0,005) limitatamente alle ore di lavoro prestato.
Agli operai addetti ai forni «wafers» o a «tank», agli addetti alla bocca di forno a piani
estraibili e a quella dei forni fissati a pala, viene erogata una indennità per «disagio caldo»
di £ 7 (0,003) all’ora. Per gli addetti alle operazioni di insacchettamento, invece, l’indennità è
di £ 5 (E 0,002) all’ora, limitatamente al periodo di adibizione al lavoro.
Per gli addetti alla lavorazione delle carni è prevista l’erogazione di indennità disagio freddo
(dal 4% al 7% per temperature da cinque gradi sotto lo zero a cinque gradi sopra lo zero, e
dal 6% al 10% per temperature inferiori a cinque gradi sotto zero), indennità disagio caldo
(dal 4% al 6% per lavorazioni effettuate in ambienti che superano i trentotto gradi) e
indennità per lavori effettuati in ambienti bagnati (dal 3% al 6% per le attività di mattazione
o sventramento, budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolifici,
scongelamento carni, spolpatura e disossatura delle carni).
Le percentuali di indennità di cui sopra si devono calcolare sul minimo tabellare e sull’indennità di contingenza.
L’indennità disagio freddo è riconosciuta a coloro che lavorano nelle celle frigorifere ed è
pari al 6% del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza previsti per il 6º livello.
Agli effetti del computo giornaliero del periodo di tempo trascorso negli ambienti freddi, si
devono sommare i singoli periodi. Dal computo totale verrà esclusa la frazione di tempo
inferiore a trenta minuti, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione di tempo che supera i
trenta minuti.
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Industria della birra
Industria risiera
Industria molitoria
Industria
della pastificazione
Industria
delle conserve ittiche
Industria saccarifera
L’indennità di disagio è contemplata nella misura tra il 9% e il 13% del minimo tabellare e
dell’indennità di contingenza del corrispondente livello di inquadramento per tutti i lavoratori
addetti stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura e ai piani
di torrefazione delle malterie, ai cassoni di germinazione e alle aie di germinazione, alla
saldatura autogena e ai fuochisti, nonché, limitatamente alla ore di lavoro prestate, agli
addetti al controllo delle bottiglie alle stazioni luce.
A tutti gli addetti alla macinazione della lolla e all’insacco ciclone è corrisposta un’indennità
di disagio pari al 10% della paga globale di fatto.
Le indennità, per l’una e l’altra mansione, non sono cumulabili tra di loro.
L’indennità di disagio per gli addetti allo scarico nelle tramogge e alla prepulitura e battitura
a mano di sacchi è fissata in una misura che va dal 7% all’11% della paga globale di fatto.
La determinazione dell’indennità è stabilita dalla direzione aziendale e dalle Rsu aziendali. Ai
facchini con la qualifica di operai di 6º livello, addetti a lavori pesanti di trasporto a spalla di
colli da quintale è erogata una maggiorazione pari al 30% della differenza tra il minimo
tabellare di un operaio di 5º livello e quello di un operaio di 6º livello.
Agli operai che svolgono la loro regolare attività in ambienti la cui temperatura, per esigenze
di lavoro, raggiunga o superi i trentacinque gradi e il cui tasso di umidità sia pari o superiore
al 75%, è corrisposta un’indennità dal 10% al 16% della paga globale di fatto.
La determinazione dell’indennità è stabilita dalla direzione aziendale e dalle Rsu aziendali. Ai
facchini con la qualifica di operai di 6º livello, addetti a lavori pesanti di trasporto a spalla di
colli da quintale è erogata una maggiorazione pari al 30% della differenza tra il minimo
tabellare di un operaio di 5º livello e quello di un operaio di 6º livello.
È prevista l’erogazione di un’indennità di disagio per i lavoratori che operano all’interno di
celle frigorifere, secondo specifiche fasce percentuali.
In particolare, è prevista l’indennità disagio freddo dal 4% al 6% per temperature da cinque
gradi sotto lo zero a cinque gradi sopra lo zero e dal 6% al 9% per temperature inferiori a
cinque gradi sotto lo zero.
La determinazione dell’indennità, cosı̀ come anche per gli altri settori industriali esaminati, è
stabilita dalla direzione aziendale e dalle Rsu aziendali.
L’indennità in parola nel settore delle conserve ittiche è corrisposta per periodi di tempo
non inferiori a dieci minuti. Agli effetti del computo, i singoli periodi di tempo saranno
sommati.
Nell’industria saccarifera, la determinazione di un «premio di disagio», cosı̀ come definito
dall’art. 57 del Ccnl in esame, da erogare agli addetti di stazioni disagiate (le stazioni
disagiate sono individuate in: silos bietole tradizionali, forno a calce, idratazione calce, filtri
presse di zuccherifici, centrifughe con scarico ad estrazione a mano, forni elettrici, casse e
celle di reazione) è rimessa alla contrattazione collettiva di secondo livello.
Il «premio di disagio» deve essere contrattato tra un minimo del 2,60% e un massimo del
5,20% del minimo tabellare, salvo condizioni di miglior favore già attuate.
Lavori stagionali
Soggetti destinatari
dell’indennità
L’indennità speciale di campagna, pari al 6,5% del minimo tabellare, salvo che la contrattazione di secondo livello non disponga diversamente, è prevista in favore dei lavoratori
stagionali addetti ai processi di lavorazione e di trasformazione del pomodoro e pisello
freschi. L’art. 57 del Ccnl Alimentari, con una dichiarazione a verbale, precisa, tuttavia,
che tale indennità è conservata per i lavoratori stagionali addetti alla lavorazione e trasformazione di altri prodotti freschi, ove la stessa risulti già corrisposta, e che continuerà ad
essere erogata in favore di coloro che già ne fruivano.
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Busta paga
Cedolino relativo al mese di gennaio 2008 di un operaio cellista di 5º livello, il quale ha diritto
all’indennità di disagio pari al 6% della retribuzione spettante per le ore di lavoro effettivamente prestato, escluse le ore di lavoro straordinario.
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