metalcostruttori 2014
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metalcostruttori 2014
INDENNITÀ PER ASSENZE GIUSTIFICATE Ai lavoratori viene pagato il salario per le seguenti assenze: a) in caso di matrimonio del lavoratore b) in caso di matrimonio di un figlio c) in caso di nascita di un figlio d) in caso di decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori e) in caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella: se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore se non vivevano nella stessa economia domestica f) in caso di arruolamento g) in caso di esame militare preliminare h) in caso di fondazione o di trasloco della propria economia domestica purché il fatto non sia legato al cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno i) per la cura di famigliari malati per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venire organizzata altrimenti e d’intesa con il datore di lavoro 3 giorni 1 giorno 1 giorno 1 giorno Lugano, v. Balestra 19 fino a 3 giorni SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91) Bellinzona, piazza G. Buffi 4 821 41 51 Lamone, via Cantonale 19 966 00 63 Biasca, contr. Cav. Pellanda 2 873 01 20 Locarno, v. Lavizzari 2 751 30 52 Chiasso, via Bossi 12 682 55 01 Mendrisio, via Lanz 25 640 51 11 752 00 40 Biasca, contr. Cav. Pellanda 2 873 01 20 Massagno, v. S. Gottardo 50 911 88 60 Chiasso, via Bossi 12 682 55 01 Mendrisio, via Lanz 25 640 51 11 PERMANENZE Grono (tel. +41 91 827 13 96); Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Cannobio, via Gallaroli 2 (tel. +39 0323 71 086); Cevio, Bar Castello; Lavena Ponte Tresa, via Marconi 59 (tel. +39 0332 55 12 81); Porlezza, via per Osteno (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, Sala municipale. www.ocst.com In sintesi i principali miglioramenti contrattuali: aumento salariale di fr. 50.- e nuove classi salariali (vedi sotto); assoggettamento al CCNL degli apprendisti per (orario di lavoro assenze e giorni festivi); aumento del congedo di paternità (da 1 a 3 giorni). ADEGUAMENTO SALARIALE L’aumento dei salari per i dipendenti soggetti al CCNL ammonta, in linea generale, a fr. 50.-/mese. A questo aumento salariale possono essere conteggiati aumenti di salario concessi nel 2013 ai dipendenti assunti con contratto fisso. All’importo di fr. 50.- possono altresì essere conteggiati aumenti di salario intervenuti a seguito dei nuovi salari minimi in vigore a partire dal 1° gennaio 2014. SALARI MINIMI CONTRATTUALI +41 91 921 15 51 SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91) Bellinzona, piazza G. Buffi 6a 821 41 51 Locarno, v. della Posta 8 Nuovo CCNL valido dal 01.01.2014 1 giorno L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone. SEGRETARIATO CANTONALE METALCOSTRUTTORI 2014 3 giorni 1 giorno 3 giorni 3 giorni Lavoratori che hanno concluso un tirocinio professionale nel ramo a) Metalcostruttore/Metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavoro in ferro battuto/Costruzioni in acciaio) Esperienza all’ora* al mese all’anno professionale/settoriale 1° e 2° anno 3° e 4° anno 5° e 6° anno 7°e 8° anno 9° e 10° anno dall’11° anno fr. fr. fr. fr. fr. fr. 23.55 24.60 25.65 26.65 27.70 28.75 fr. fr. fr. fr. fr. fr. 4'100.-4'280.-4'460.-4'640.-4'820.-5'000.-- fr. fr. fr. fr. fr. fr. 53'300.-54'640.-57'980.-60'320.-62'660.-65'000.-- L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base. b) Maniscalchi/meccanici di macchine agricole AFC Esperienza all’ora* al mese professionale/settoriale 1° e 2° anno 3° e 4° anno 5° e 6° anno 7° e 8° anno 9° e 10°anno dall’11° anno fr. fr. fr. fr. fr. fr. 22.45 23.45 24.45 25.40 26.40 27.40 fr. fr. fr. fr. fr. fr. 4'100.-4'280.-4'460.-4'640.-4'820.-5'000.-- all’anno fr. fr. fr. fr. fr. fr. 53'300.-55'640.-57'980.-60'320.-62'660.-65'000.-- L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base. c) Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio) Esperienza all’ora* al mese all’anno professionali/settoriali 1° e 2° anno fr. 20.40 fr. 3'550.-fr. 46'150.-3° e 4° anno fr. 21.25 fr. 3'700.-fr. 48'100.-5° e 6° anno fr. 22.10 fr. 3'850.-fr. 50'050.-7°e 8 anno fr. 23.00 fr. 4'000.-fr. 52'000.-dal 9° anno fr. 23.85 fr. 4'150.-fr. 53'950.-L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1°gennaio dell’anno che segue quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età. Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Maniscalchi/Meccanici per macchine agricole) Esperienza professionali/settorial i 1° e 2° anno 3° e 4° anno 5° e 6° anno 7°e 8 anno dal 9° anno all’ora* fr. fr. fr. fr. fr. 19.45 20.25 21.10 21.90 22.75 al mese fr. fr. fr. fr. fr. 3'550.-3'700.-3'850.-4'000.-4'150.-- all’anno fr. fr. fr. fr. fr. 46'150.-48'100.-50'050.-52'000.-53'950.-- L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1°gennaio dell’anno che segue quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età. d) Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP Esperienza all’ora* professionale/settoriale 1° e 2° anno 3° e 4° anno 5°e 6° anno 7° e 8° anno dal 9° anno fr. fr. fr. fr. fr. 20.70 21.55 22.40 23.25 24.15 al mese fr. fr. fr. fr. fr. 3'600.-3'750.-3'900.-4'050.-4'200.-- all’anno fr. fr. fr. fr. fr. 46'800.-48'750.-50'700.-52'650.-54'600.-- L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione di base con certificato professionale. DURATA DEL LAVORO La durata annuale del lavoro è pari a 2'086 ore / media 40 ore settimanali. 100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%. Se la compensazione è possibile, ma il lavoratore desidera un pagamento in contanti, il datore di lavoro decide, tenendo conto della situazione aziendale, se il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero o in denaro, ma senza indennità. Vacanze Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate: 22 giorni lavorativi dopo il compimento del 20. anno di età; 25 giorni lavorativi dopo il compimento del 50. anno di età; 30 giorni lavorativi dopo il compimento del 60. anno di età. Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti e per gli apprendisti, la durata delle vacanze è di 5 settimane. La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse. INDENNITA’ DI FINE ANNO Il lavoratore riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità è pagata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi. INDENNITA’ PER LAVORO FUORI SEDE Se in seguito ad un lavoro fuori sede, il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare queste spese. Per lavoro fuori sede si intende il lavoro svolto a più di 15 km di strada dall’officina. Se non sono previste regolamentazioni specifiche concernenti le indennità, per il vitto si applica la seguente tariffa: indennità di mezzogiorno fr. 15.-. INDENNITA’ PER L’UTILIZZO DI UN VEICOLO PRIVATO Se il lavoratore utilizza il proprio veicolo per trasferte di servizio, in questo caso ha diritto a un’indennità di fr. 0.60 al km. TERMINI DI DISDETTA Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni. E’ considerato periodo di prova il primo mese di lavoro. Deroghe, solo con accordo scritto. Il periodo di prova non potrà tuttavia superare i tre mesi. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese: nel primo anno di servizio con preavviso di un mese dal 2. al 9. anno di servizio con preavviso di due mesi dal 10. anno di servizio con preavviso di tre mesi I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi scritti, tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.