attività di vendita produttori agricoli_agg_2010

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attività di vendita produttori agricoli_agg_2010
L’attività di vendita degli imprenditori agricoli
1. Premessa
Il decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (G.U. Serie Generale n.137 del 15.06.2001) recante
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001 n.57"
porta a compimento un primo percorso di riordino e di rivitalizzazione di un importante comparto
imprenditoriale quale è quello agricolo.
Il provvedimento legislativo costituisce attuazione degli indirizzi sanciti dalla legge 5 marzo 2001 n.57
nell'ambito del più ampio progetto di riforma portato avanti dalla legge n.59/1997.
La portata del Decreto Legislativo n.228/2001 è a dir poco ampia, spaziando dalla ridefinizione
dell'imprenditore agricolo alla modifica della disciplina dei contratti agrari con la previsione di tutta una nuova
serie di interventi finalizzati al rafforzamento della filiera agroalimentare ed alle procedure di finanziamento.
In questa sede si focalizza l'attenzione sul capo I del D.Lgs. n.228/2001 che attiene a fattispecie per le quali
l'Amministrazione Comunale è direttamente coinvolta in termini amministrativo-burocratici e/o di vigilanzacontrollo.
2. La figura dell'imprenditore agricolo
L'art.1 del D.Lgs.n.228/2001 introduce una pesante modifica al codice civile in quanto va a sostituire
integralmente l'art.2135 disciplinativo della figura dell'imprenditore agricolo.
Le differenze rispetto al testo previgente sono costituite dal fatto che il vecchio testo si limitava a declinare le
coordinate essenziali dell'imprenditore agricolo, dettagliando esclusivamente soltanto che cosa si doveva
intendere per attività connesse, mentre la nuova stesura dell'articolo è più ampia, e raccoglie lo sviluppo
delle giurisprudenza e della dottrina di oltre mezzo secolo in ordine alle fattispecie della coltivazione, del
ciclo biologico, delle attività connesse all'agricoltura.
Viene introdotto il principio del prodotto "...ottenuto prevalentemente dalla coltivazione", nonché l'inserimento
nelle "attività connesse" anche delle "…attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda", per arrivare fino alle attività di "ricezione ed ospitalità".
L'approfondimento di queste tematiche esula dall'obiettivo principale che resta quello di fornire gli elementi
essenziali che gli organi di vigilanza devono tener presente nella gestione della materia.
Alla stessa stregua il 2° comma dell'art.2135 riformulato dall'art.1 del D.Lgs n.228/2001 delinea i connotati
che le cooperative e i consorzi devono possedere per assurgere al rango di imprenditori agricoli.
Sinteticamente si può affermare che prevalgono concetti non meglio definiti o dai contorni piuttosto "sfumati",
come quello della "prevalenza" del prodotto, che deve indurre gli organi di vigilanza a considerare in una
accezione più ampia il concetto di "prodotto agricolo" o "prodotto ottenuto dal fondo".
Quindi la vendita può concretizzarsi non solo per prodotti ortofrutticoli, o per prodotti ottenuti per
trasformazione (vino, prodotti lattiero caseari) o derivanti dall'allevamento di animali, ma anche per prodotti
realizzati (e come tali commercializzati) con materie prime (farina, olio, uova, ecc) provenienti
"prevalentemente" (ma non esclusivamente) dall'azienda agricola, come potrebbero essere torte, dolci,
pasta fresca ecc….
Stante l'indirizzo legislativo che è stato quello di allargare la forbice delle potenzialità attribuite agli
imprenditori agricoli, si raccomanda la massima prudenza nella definizione di un prodotto oggetto di
commercializzazione come "prodotto non ottenuto dal proprio fondo o non riconducibile all'azienda agricola".
3. Esercizio dell'attività di vendita ex D.Lgs n. 228/2001
Ponendosi nell'ottica dei controlli e dell'esercizio dell'attività amministrativa che usualmente compete al
comune il cuore del D.Lgs n.228/2001 è costituito dall'art.4.
Con questo articolo si ridisegnano gli adempimenti amministrativi che gravano sull'imprenditore agricolo che
vuole procedere alla vendita al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda.
Si individuano tre fattispecie:
A. Vendita in forma itinerante
B. Vendita in locali privati aperti al pubblico
C. Vendita su area pubblica con utilizzo di posteggio
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune ove
ha sede l'azienda di produzione, e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Bisogna, pertanto, far riferimento al comune ove ha sede l'azienda agricola che non necessariamente
corrisponde alla residenza nel caso di impresa individuale o alla sede legale nel caso di società.
Inoltre è opportuno che l'imprenditore agricolo itinerante abbia sempre con sé copia della comunicazione o
ricevuta rilasciata dal comune competente, in modo da poterla esibire agli organi di vigilanza.
L'imprenditore agricolo che intende effettuare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante in altri
comuni non è tenuto ad avvisare i comuni in cui opera, fermo stando che è, ovviamente, tenuto a rispettare
le regolamentazioni comunali e i divieti previsti dalla disciplina delle attività itineranti.
La comunicazione deve contenere una serie di indicazioni (la legge non parla di dichiarazioni e/o
autocertificazioni) testualmente previste dal c.3 dell'art.4, dove spiccano per importanza: gli estremi di
iscrizione al registro Imprese e le modalità di effettuazione della vendita.
Il Decreto Legislativo non prevede alcun obbligo di allegare certificati attestanti la qualifica di imprenditore
agricolo.
L'intendimento del legislatore è chiaro al riguardo, ed è improntato alla massima semplificazione nei rapporti
con l'Amministrazione comunale.
Cosa cambia per i produttori agricoli con la finanziaria 2007 ? Il disegno di legge relativo alla finanziaria 2007
introduce alcune novità in materia di vendita diretta di prodotti agricoli. L’art.4, comma 8, del D.lgs 18 maggio 2001, n.28,
stabiliva i limiti oltre i quali andavano applicate le disposizioni di cui al D.lgs n.114/98, qualora l’ammontare dei ricavi
derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente fosse stato
superiore a lire 80 milioni per le imprese individuali o a lire 2 miliardi per le società. Con la Finanziaria approvata dal
Senato raddoppia ulteriormente, raccogliendo peraltro una richiesta della Commissione Agricoltura: rispettivamente
160.000 euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società.
4. Esercizio dell’attività dopo la semplificazione amm.va – Introduzione della D.I.A.P.
Con l’emanazione della Legge Regionale 2.02.2007 n. 1 e della Legge 2.04.2007 n. 8, e s.m.i. la Regione
Lombardia ha iniziato un percorso di semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all’avvio ed
alla modifica delle attività produttive. L’intento del legislatore regionale è quello di intervenire sui
procedimenti amministrativi riferiti alle attività economiche la cui disciplina normativa rientri nella competenza
regionale ed il cui esercizio sia subordinato alla verifica dei soli requisiti e prescrizioni contenuti in leggi,
regolamenti o atti amministrativi, escluse pertanto dall’ambito discrezionale della Pubblica Amministrazione.
Per queste attività il provvedimento amministrativo necessario al loro esercizio (autorizzazione, licenza,
D.I.A.) viene sostituito da una autocertificazione dell’interessato, con la quale viene dichiarato il rispetto
delle vigenti disposizioni che normano l’attività intrapresa e che, una volta consegnata allo Sportello Unico
comunale, consente l’immediato avvio dell’attività.
Così anche l’ apertura, trasferimento e modifica dell’attività di vendita diretta dei propri prodotti effettuata
dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 18.05.2001 n. 228, è soggetta alla presentazione
della DIAP.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, in relazione alla tipologia di vendita, dei locali
utilizzati e dei prodotti commercializzati, l’imprenditore agricolo può vendere, in misura prevalente, in tutto il
territorio nazionale i prodotti provenienti delle proprie colture o allevamenti, anche manipolati e/o
trasformati da altri soggetti anche in locali esterni all'azienda (l'importante che la materia prima sia da lui
prodotta, ad es. coltivatore vitivinicolo che vende l’uva ad una cooperativa che la trasforma in vino, che potrà
essere da lui venduto, anche già imbottigliato). Deve essere presentata comunicazione al Sindaco di quel
Comune che nel caso sia nella Regione Lombardia questo passaggio burocratico verrà assolto tramite
DIAP, [D.I.A.P. – MODELLO A + SCHEDA 4].
La DIAP in questo caso ha valore di comunicazione di carattere amministrativo e di comunicazione per la
sicurezza alimentare e sarà trasmessa dal Comune all’ASL di competenza. analoga comunicazione sarà
necessaria per la vendita in forma itinerante;
Il Comune invece dovrà verificare lo status di imprenditore agricolo ( alla C.C.I.A.A.), il certificato penale e
antimafia. I locali utilizzati devono essere agibili, anche non necessariamente ai fini commerciali in quanto
l'imprenditore agricolo non e' un commerciante.
Non sarà invece necessaria tale comunicazione nell’ipotesi che la vendita sia effettuata all’aperto, sia
sull’area dell’azienda agricola, sia su altra area privata della quale abbia la disponibilità.